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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15284 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 43639/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
in funzione di
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 43639 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, rimessa per la decisione al collegio con decreto del 12.09.2023 e vertente
T R A C.F. , già in persona Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 del Presidente e legale rappresentante elettivamente domiciliata in Roma, Parte_3
Lungotevere della Vittoria n. 11, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Loré, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Angelo Medici, in virtù di procura allegata all'atto di citazione ATTRICE E R.G. n. 43639/2019
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e , elettivamente domiciliati in Viterbo, Via Vicenza 78, Parte_4 Parte_5 presso lo studio dell'Avv. Francesca Bufalini, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTI NONCHE'
, , , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 [...]
, , , , CP_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
, , Controparte_11 CP_12 Controparte_13
CONVENUTI CONTUMACI OGGETTO: cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali.
CONCLUSIONI
Con decreto del 12.09.2023 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1
, , , , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_4 CP_3 Parte_5
, , , , CP_4 CP_5 CP_6 Parte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
, , , e ,
[...] Controparte_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 esponendo che:
- in data 27.05.2013 la aveva concluso un contratto di collaborazione e Parte_1 supporto (tutoring), con la in virtù del quale aveva acquistato n. Parte_7
400 azioni ordinarie da quest'ultima emesse, per un valore nominale di € 400.000,00, pari al
3,90% del capitale sociale;
- con scrittura del 27.06.2014 i convenuti, soci della , avevano Parte_7 acconsentito ad acquistare dette azioni al valore nominale, ognuno per una quota di uguale importo, qualora uno dei contraenti fosse receduto dal contratto di tutoring;
- con nota del 29.06.2016, la aveva comunicato alla Parte_1 Parte_7 il recesso dal contratto di tutoring e con lettera del 02.12.2016 aveva invitato i
[...] convenuti a perfezionare l'acquisto delle azioni, con formalità da porre in essere decorsi sei mesi ed entro dodici mesi dalla data del recesso;
- nonostante i solleciti dell'attrice, gli acquirenti non avevano ottemperato all'obbligo assunto;
- la scrittura privata costituiva un contratto di compravendita ex art. 1470 c.c., sottoposto alla condizione sospensiva del recesso dall'accordo di tutoring;
- tale contratto si era regolarmente concluso e, poiché la condizione sospensiva si era verificata con la lettera di recesso del 29.06.16, le azioni si erano trasferite in capo agli obbligati;
- la posticipazione di sei mesi per il perfezionamento dell'operazione determinava solo i termini entro cui le parti avrebbero dovuto adempiere a: a) l'obbligo di formalizzare l'acquisto tramite la stipula di un atto, privo di effetti costitutivi, idoneo a determinare la variazione nel registro R.G. n. 43639/2019
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dell'emittente e di regolarizzare fiscalmente il trasferimento delle azioni;
b) l'obbligo di corrispondere al venditore il prezzo convenuto di € 400.000; Parte_2
- pertanto, la avrebbe dovuto trasferire a ciascun convenuto n. 26 azioni, per un Pt_1 ammontare complessivo di 390 azioni, restando le altre 10 in proprietà indivisa;
- ciascun convenuto era obbligato a pagare alla un prezzo pari ad 1/15 del Parte_2 valore nominale complessivo di € 400.000,00, pari a € 26.666,00;
- in subordine, la scrittura del 27.06.2014 andava qualificata come contratto preliminare.
Premesso ciò, la chiedeva: dichiarare che i convenuti avevano concluso con Parte_1
l'attrice un contratto di cessione della partecipazione azionaria detenuta dalla stessa nella
[...]
pari a n. 400 azioni ordinarie emesse per un valore nominale di € 400.000,00, Parte_7 corrispondente al 3,90% del capitale sociale, cessione convenuta per il prezzo corrispondente al valore nominale, e che, essendosi realizzata la condizione sospensiva prevista, erano, ciascuno, titolare di n. 26 azioni ordinarie e tutti insieme indistintamente di n. 10 azioni ordinarie del valore nominale di € 1.000 cadauna, emesse da contraddistinte dal codice ISIN Parte_7
IT0005056889; per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento ciascuno della somma di € 26.666,00 quale prezzo della quota acquistata;
in via subordinata, ai sensi dell'art. 2932 c.c. emettere sentenza costitutiva del trasferimento delle azioni sopra indicate alle stesse condizioni e condannare i convenuti al pagamento del prezzo.
^^^^^^ Si costituivano in giudizio e deducendo: Parte_4 Parte_5
- che essi facevano parte del che aveva effettuato un'offerta al Parte_8 pubblico per la sottoscrizione di azioni per la costituzione della Parte_7
- che i promotori erano responsabili in solido ex art 2339 c.c.: “1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società; 2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata dell'art. 2343; 3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione delle società. Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei qual i promotori hanno agito”;
- che in data 27.05.2013 la e la Parte_2 Parte_7 avevano stipulato un un Contratto di Collaborazione e Supporto (di tutoring);
[...]
- che in virtù di detto contratto la aveva: acquistato n. Parte_2
400 di azioni ordinarie emesse dalla , per un valore nominale di € Parte_7
400.000,00, pari al 3,90% del capitale sociale;
assunto l'obbligo di supportare e sorvegliare la gestione e l'amministrazione della Parte_7
- che nel contratto di tutoring era stata inserita una clausola (punto n.8) in base alla quale, in caso di recesso di una delle due parti, la parte che si fosse avvalsa della facoltà di recesso, avrebbe ceduto la partecipazione azionaria (400 azioni) al valore nominale;
- che in data 27.06.2014, la aveva sottoscritto con i convenuti un nuovo Parte_2 accordo, secondo cui: “I sottoscritti Sigg.ri, ognuno per una quota di competenza di uguale importo, danno il proprio assenso, in caso di recesso operato da una delle parti dal Contratto di Collaborazione e Supporto di cui alla premessa, all'acquisto dalla Parte_2 delle azioni della al loro valore nominale,
[...] Parte_7 direttamente o per tramite di altri soggetti”;
- che tale accordo costituiva un contratto di compravendita ex art. 1470 c.c., sottoposto alla condizione sospensiva del recesso di uno dei contraenti dal contratto di tutoraggio;
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- che con nota del 29.06.2012, la aveva comunicato alla Parte_2 Parte_7
il recesso dal contratto di tutoring e invitato gli acquirenti all'acquisto delle azioni;
[...]
- che questi ultimi si erano legittimamente rifiutati di procedervi;
- l'incompetenza funzionale del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di imprese, giacché erano state convenute in giudizio singole persone fisiche;
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Viterbo, nel cui circondario i convenuti risiedevano, poiché essi avevano siglato la scrittura privata del 27.06.2014 in qualità di consumatori, con conseguente obbligatorietà del foro previsto dall'art. 66 bis Codice del Consumo;
- il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché l'inadempimento dell'obbligazione nascente dal Contratto di tutoring non era imputabile ai convenuti, che erano responsabili solo della costituzione per pubblica sottoscrizione, in quanto componenti del Comitato dei Promotori della Parte_7
- la nullità dell'accordo del 27.06.2014: i convenuti non erano esperti nel ramo bancario, sicchè essi avevano assunto la qualifica di consumatore ex art. 3 del Codice del Consumo;
quindi, andava applicato il D.Lgs. n. 206/2005; la clausola che prevedeva l'obbligo dei convenuti di acquistare le azioni, in caso di recesso dell'attrice, era vessatoria ex art. 33 del Codice del Consumo e, come tale, nulla;
la nullità della clausola comportava la nullità dell'intero contratto, per mancanza dell'elemento essenziale ex art. 1325 c.c.;
- l'infondatezza della pretesa: la put sarebbe sorta solo in caso di valido recesso dall'accordo di tutoring; il recesso esercitato il 29.06.2016 era divenuto valido il 01.01.2017; tuttavia, a tale data il contratto di tutoring aveva già cessato di produrre i suoi effetti per scadenza naturale del termine, previsto dall'art. 2, atteso che il programma d'attività sottoposto all'Autorità di vigilanza si estendeva solo fino al 31.12.2016; pertanto, il recesso esercitato il 1.01.2017 non era valido e non si era perfezionata alcuna put in capo alla Banca attrice;
inoltre, se anche si fosse retrodatata al 29.12.2016 l'efficacia del recesso comunicato il 29.06.2016, comunque tra il 29.12.2016 e il 29.06.2017 l'attrice non aveva manifestato validamente la volontà di dismettere le azioni, non essendo idonee a tale scopo le comunicazioni del 02.12.2016 e del 20.09.2017; per l'effetto, i convenuti non avevano alcun obbligo di acquisto;
- l'inadempimento degli accordi contrattuali siglati il 27.05.2013, poiché l'attrice non vi aveva ottemperato e non aveva validamente esercitato la facoltà di recesso.
Premesso ciò i convenuti concludevano, chiedendo:
“Voglia l'Ill. Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, provvedere come segue:
- In via preliminare, dichiarare l'incompetenza funzionale della sezione specializzata in materia di imprese e l'incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 66 bis Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005), e rimettere le parti dinanzi il giudice competente, ovverosia il Tribunale di Viterbo
- Nel merito, accertata la nullità del contratto stipulato tra le parti il 27.06.2014 e l'infondatezza della pretesa in fatto ed in diritto, così come esposto nei motivi di cui in narrativa, rigettare le domande avanzate da parte attrice.
- In ogni caso, rigettare la domanda
- Con vittoria di spese e compensi legali, rimborso forfettario ed oneri di legge da distrarsi.”
^^^^^^ In data 26.11.2020 la attrice, deducendo che nelle more la medesima aveva raggiunto un Pt_1 accordo transattivo con tutti i convenuti rimasti contumaci, ad eccezione dei Sig.ri e Parte_5
, dichiarava di rinunciare all'azione promossa con compensazione integrale delle spese, Parte_4 R.G. n. 43639/2019
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nei confronti di , , , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
, , , , , Controparte_6 Controparte_14 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
, , . Pertanto, la medesima chiedeva Controparte_11 CP_12 Controparte_13 dichiararsi la parziale estinzione del processo nei confronti dei predetti ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
^^^^^^
La nella memoria I termine modificava le proprie conclusioni, chiedendo: Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- accertare e dichiarare che tra la ed i sig.ri , Parte_1 Controparte_1
, , , , , Controparte_2 Parte_4 CP_3 Parte_5 CP_4
, , , , , CP_5 Parte_9 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
, , e è stato Controparte_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 concluso un contratto di cessione della partecipazione azionaria della prima nella
[...] pari a n. 400 azioni ordinarie emesse per un valore nominale di euro Parte_7
400.000,00, corrispondente al 3,90% del capitale sociale, cessione convenuta per il prezzo corrispondente al valore nominale, contratto a cui gli acquirenti non hanno adempiuto nei termini pattuiti, così non ottemperando agli obblighi assunti con la scrittura privata del 27.6.2014, e, di conseguenza, stante la rinuncia intervenuta nei confronti della maggioranza dei convenuti, dichiarare a far data dal 29.12.2016 che i convenuti e Parte_4
sono, ciascuno, titolari di n. 26 azioni ordinarie del valore nominale di euro Parte_5
1.000 cadauna, emesse da contraddistinte dal codice ISIN Parte_7
IT0005056889 e già nella titolarità della Parte_1
- condannare, e a pagare, ognuno, in favore Parte_4 Parte_5 della indipendentemente dall'avvenuta formalizzazione del Parte_2 trasferimento dei titoli azionari sopra menzionati, la somma di euro 26.000,00, oltre interessi al tasso legale vigente tempo per tempo dal 29.12.2016 e la rivalutazione monetaria dal dovuto alla data di soddisfo;
- ordinare la trascrizione e/o annotamento e/o comunicazione e, comunque, tutte le formalità necessarie per il trasferimento della proprietà delle suddette azioni ordinarie alla Banca emittente ed alla competente CCIAA e/o al conservatore della stessa, con esonero di ogni responsabilità negli appositi registri dell'emittente provvedendo ad ogni altra formalità di legge e regolamento;
- condannare i predetti convenuti, in solido fra loro, al pagamento di qualsiasi onere, diritto o tributo conseguente al trasferimento e alla volturazione delle sopra menzionate azioni ordinarie con obbligo di manlevare in ogni caso la Parte_2 in via subordinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c. emettere sentenza costitutiva del trasferimento delle azioni sopra indicate al prezzo corrispondente al valore nominale pari a euro 52.000,00, con la ripartizione indicata al punto sub 1) delle conclusioni qui rassegnate, con ordine di trascrizione e/o annotamento e/o comunicazione alla competente CCIAA e/o al conservatore della stessa, con esonero di ogni responsabilità e con adozione di ogni provvedimento presupposto e/o conseguente;
- per l'effetto condannare e a pagare, Parte_4 Parte_5 ognuno, in favore della indipendentemente dall'avvenuta Parte_2 formalizzazione del trasferimento dei titoli azionari sopra menzionati, la somma di euro 26.000,00, oltre interessi al tasso legale vigente tempo per tempo dal 29.12.16 e con rivalutazione monetaria fino alla data di soddisfo;
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- condannare i predetti convenuti, in solido fra loro, al pagamento di qualsiasi onere, diritto o tributo conseguente al trasferimento e alla volturazione delle sopra menzionate azioni ordinarie con obbligo di manlevare in ogni caso la Parte_2
- ordinare la trascrizione e/o annotamento e/o comunicazione e, comunque, tutte le formalità necessarie per il trasferimento della proprietà delle suddette azioni ordinarie alla Banca emittente ed alla competente CCIAA e/o al conservatore della stessa, con esonero da ogni responsabilità negli appositi registri dell'emittente provvedendo ad ogni altra formalità di legge e regolamento;
- in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale di lite”.
^^^^^^ La causa veniva istruita documentalmente e con decreto del 12.09.2023 veniva riservata in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. OSSERVA IN DIRITTO
Preliminarmente, deve essere dichiarata l'estinzione parziale del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. limitatamente ai rapporti processuali instauratisi tra la e i convenuti Parte_1 contumaci , , , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
, , , , , Controparte_6 Controparte_14 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
, , Controparte_11 CP_12 Controparte_15
, in data 26.11.2020 la ha depositato dichiarazione di rinuncia
[...] Controparte_16 agli atti del giudizio relativamente ai suddetti convenuti contumaci, atteso il raggiungimento di un accordo transattivo.
Peraltro, in tal caso non occorre che il rinunciante provveda alla notifica, atteso che “Anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato al convenuto contumace, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 cod. proc. civ., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 cod. proc. civ.. In tal caso l'effetto preclusivo di ulteriori attività processuali e della decisione del merito si verifica nel momento stesso del deposito dell'atto, momento nel quale, non sussistendo l'onere della notificazione al contumace, si esaurisce il procedimento di manifestazione e comunicazione della volontà abdicativa della parte istante, senza che a tal fine rilevi la data dell'accertamento dichiarativo ad opera del giudice, che interviene, successivamente, in uno dei modi previsti dall'art. 308 cod. proc. civ., e senza che l'effetto estintivo della rinuncia trovi impedimento nella costituzione del convenuto o nell'intervento volontario di un terzo, successivi al deposito dell'atto di rinuncia”. (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 03/04/1995).
Le spese restano a carico della parte attrice.
Quanto, ai rapporti intercorrenti tra la e Parte_1 Parte_4
, occorre rilevare quanto segue. Parte_5
Preliminarmente, l'eccezione di difetto di competenza funzionale sollevata dai convenuti appare infondata. Invero, sussiste la competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese ex art. 3 del D. Lgs 168/2003, come modificato dal D.L. 1/2012, giacché la presente controversia ha ad oggetto il trasferimento delle partecipazioni sociali. R.G. n. 43639/2019
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Ed infatti, D.L. 24 gennaio 2012, n.
1 - convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 all'art. 2 prevede testualmente che “Le sezioni specializzate (per le imprese) sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VI, e Titolo VI del codice civile […], per le cause […] b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”.
Risulta, pertanto, infondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Viterbo, ai sensi dell'art. 66 bis del Codice del Consumo, comunque inapplicabile. Infatti, l'art. 4 del D. Lgs 168/2003 dispone che: 1. Fermo quanto previsto dai commi 1- bis e 1-ter, le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1.”
Parimenti infondata é l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti. Invero, l'obbligazione dai medesimi assunta, avente ad oggetto l'acquisto della quota di partecipazione detenuta dalla nella in caso di Pt_1 Parte_1 Parte_7 recesso di una delle parti dal Contratto di Collaborazione e Supporto, rinviene la propria fonte nella scrittura privata del 27.06.2014, sottoscritta dai convenuti. Sebbene tale documento sia collegato al contratto di tutoring del 27.05.2013, siglato con la i due atti risultano Parte_7 autonomi. Da ciò consegue che parte attrice ha correttamente agito in giudizio nei confronti dei firmatari della scrittura privata.
Altrettanto infondata é l'eccezione di nullità dell'accordo del 27.06.2014 derivante, nella prospettazione di parte convenuta, dalla nullità della clausola ivi prevista, che subordina l'obbligo dei convenuti all'acquisto delle azioni al recesso della Banca dal contratto di tutoring. Detta clausola prevede che: “I sottoscritti Sigg.ri, ognuno per una quota di competenza di uguale importo, danno il proprio assenso, in caso di recesso operato da una delle parti dal Contratto di Collaborazione e Supporto di cui alla premessa, all'acquisto dalla delle azioni Parte_2 della al loro valore nominale, direttamente o per tramite di altri soggetti”. Parte_7
Tale clausola avrebbe natura vessatoria, alla luce dell'art. 33 del Codice del Consumo, ai sensi del quale: “
1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà (…)”. Secondo tale prospettazione, detta disposizione sarebbe inserita in contratto concluso tra il professionista e il consumatore e determinerebbe a carico di quest'ultimo un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, prevedendo un impegno definitivo a suo carico, mentre l'esecuzione della prestazione del professionista sarebbe subordinata ad una condizione il cui adempimento dipenderebbe unicamente dalla sua volontà. Detta clausola, in quanto vessatoria, sarebbe nulla e la nullità della stessa comporterebbe la nullità dell'intero contratto, per mancanza dell'elemento essenziale ex art. 1325 c.c.
Tale argomentazione é priva di pregio. R.G. n. 43639/2019
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Premesso che l'art. 3 comma 1 lett a) del d.lgs n. 206/2005 definisce consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale eventualmente svolta”, nel caso di specie i convenuti non rivestono detta qualità.
Invero, i medesimi hanno siglato la scrittura privata quali azionisti e componenti del Comitato dei Promotori della circostanze che, non avendo costituito oggetto di Parte_7 specifica contestazione, devono ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Inoltre, la sottoscrizione dell'accordo si appalesa strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività bancaria, giacché l'acquisto delle azioni, in caso di recesso dell'attrice, é essenziale alla sopravivenza della
[...]
e allo svolgimento dell'attività di impresa. Parte_7
L'impossibilità di qualificare i convenuti alla stregua di consumatori determina l'inapplicabilità della disciplina consumeristica.
. Al netto di ciò, tali assunti sono infondati e non potrebbe comunque operare l'art. 33 del Codice del Consumo. Ciò, in quanto il documento del 27.06.2014 non costituisce un contratto concluso tra il professionista e il consumatore. Inoltre, la clausola contestata dai convenuti non comporta a loro carico un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi scaturenti dal contratto, atteso che il diritto di recesso non é disciplinato dalla scrittura privata, ma dall'art. 8 dell'accordo di tutoring, che comunque riconosce tale facoltà a entrambe le parti contraenti, la Controparte_17
e la
[...] Parte_7
I convenuti hanno, peraltro, dedotto che l'obbligo di acquisto delle quote non sarebbe insorto, poiché esso sarebbe scaturito solo da un valido recesso dall'accordo di tutoring. Il recesso comunicato dalla con lettera del 29.06.2016, invece, sarebbe divenuto efficace solo in data Pt_1
01.01.2017, allorché l'accordo di tutoring avrebbe cessato di produrre i propri effetti, per scadenza naturale del termine, ai sensi dell'art. 2, atteso che il programma d'attività sottoposto all'Autorità di vigilanza si estendeva solo fino al 31.12.2016. Pertanto, poiché a tale data il contratto di tutoring aveva cessato di produrre i suoi effetti, il recesso esercitato il 1.01.2017 non poteva ritenersi valido. In subordine, i convenuti hanno dedotto che, se anche si fosse retrodatata al 29.12.2016 l'efficacia del recesso comunicato il 29.06.2016, comunque le due comunicazioni rese dall'attrice non costituivano valide esternazioni della volontà di dismettere le azioni, poiché: quella del 02.12.2016 era stata effettuata prima che il recesso divenisse efficace;
quella del 20.09.2017 era stata resa oltre il termine ultimo per esercitare la put (29.06.2017); pertanto, i convenuti non avevano alcun obbligo di acquisto.
Tale eccezione é destituita di fondamento.
Il recesso unilaterale dal contratto previsto dall'art. 1373 c.c. presuppone "che esso sia specificamente attribuita per legge o per clausola contrattuale" (Cass. n. 987/1990).
Orbene, la era titolare del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 8 Parte_1 dell'Accordo quadro di collaborazione e supporto, in base al quale: “Nel caso in cui il Tutor non ritenesse di poter svolgere adeguatamente il suo ruolo, lo stesso avrà la facoltà di recedere in ogni momento – a suo insindacabile giudizio e con il preavviso di sei mesi – dagli impegni assunti con il presente accordo quadro o con i singoli accordi di dettaglio. Analogamente, la potrà rescindere, Pt_1 con uguale tempistica, il presente accordo qualora ritenesse che l'assistenza fornita dal Tutor non fosse in linea con le aspettative e con i principi qui definiti. (…)” (doc. 1 parte attrice). R.G. n. 43639/2019
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E', inoltre, documentalmente provato che l'attrice abbia esercitato tale diritto con lettera del 29.06.2016. Invero, nella missiva si legge: “Si fa riferimento all'accordo di tutoring e al successivo atto integrativo, sottoscritti rispettivamente il 27 maggio 2013 e il 10 giugno 2015, per comunicare formale recesso dagli impegni assunti con i richiamati accordi, ai sensi dell'art. 8 del documento firmato il 27 maggio 2013 e del 7° comma della premessa del documento sottoscritto il 10 giugno 2015. (…) In ossequio al termine previsto dagli accordi stipulati, il recesso diventerà operativo a far tempo dal 1° gennaio 2017, passati sei mesi dalla data odierna. (…)”.
Dalle suddette disposizioni si evince che il recesso é divenuto efficace dal 01.01.2017.
Chiarito ciò, appare infondata l'asserzione di parte convenuta, secondo cui tale diritto sarebbe stato tardivamente esercitato.
Vero é che, ai sensi dell'art. 2 del contratto di tutoring “il presente accordo quadro ha per oggetto la fornitura del servizio di tutoring per la fase di avvio della nel periodo precedente e Pt_1 immediatamente successivo all'autorizzazione all'attività bancaria, nonché per l'intero periodo previsto dal programma di attività presentato alla Banca d'Italia al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione medesima”. Tuttavia, i convenuti non hanno prodotto il programma di attività presentato alla Banca d'Italia, non provando che la durata di tale programma e del contratto di tutoring si sarebbe estesa fino al 31.12.2016, né dimostrando che il recesso sarebbe stato tardivo.
Pertanto, la condizione sospensiva, costituita dall'esercizio del diritto di recesso, deve ritenersi regolarmente verificata.
Peraltro, la scrittura privata del 27.06.2014 costituiva un contratto preliminare sospensivamente condizionato, che vincolava i contraenti a concludere il contratto definitivo, entro i termini ivi indicati, qualora una delle parti dell'accordo di tutoring avesse receduto da tale negozio. Infatti, nel testo si legge: “I sottoscritti Sigg.ri, ognuno per una quota di competenza di uguale importo, danno il proprio assenso, in caso di recesso operato da una delle parti dal Contratto di Collaborazione e Supporto di cui alla premessa, all'acquisto dalla delle azioni Parte_2 della al loro valore nominale, direttamente o per tramite di altri soggetti. Parte_7 Parte_7
Tale impegno andrà perfezionato a partire dal 6 mese e, comunque, non oltre il 12 mese dal verificarsi della clausola di recesso di cui all'art. 8 del “Contratto di Collaborazione e Supporto” suddetto”.
Orbene, il contratto definitivo di compravendita delle partecipazioni sociali non é stato perfezionato entro i termini ivi stabiliti, quantunque la condizione sospensiva si sia realizzata.
Pertanto, ritiene il Tribunale che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba trovare accoglimento la domanda formulata dalla parte attrice, volta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre assunto con l'accordo preliminare del 27.06.2014 e, dunque, l'emissione, ex art. 2932 c.c., di una sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto definitivo di cessione delle quote di partecipazione, non concluso.
In proposito va rammentato che, in presenza di un contratto preliminare di vendita, il rimedio di cui all'art. 2932 c.c. è esperibile dalla parte non inadempiente per ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre non adempiuto dalla controparte.
In particolare, per l'utile accesso al cennato rimedio, occorre che la parte istante abbia esattamente eseguito le obbligazioni assunte con il contratto preliminare e già venute a scadenza, e, R.G. n. 43639/2019
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nel contempo, offra o, comunque, manifesti in termini inequivoci la volontà di eseguire le ulteriori prestazioni dovute in concomitanza o successivamente alla conclusione del contratto definitivo.
Invero l'art. 2932 c.c., al secondo comma, così testualmente recita: “Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile”.
Ed a tal proposito va rammentato che anche la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “in tema di contratto preliminare, ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. è sufficiente la semplice offerta non formale di esecuzione della prestazione in qualsiasi forma idonea a manifestare la relativa volontà soltanto se le parti abbiano previsto il versamento del prezzo o del residuo dello stesso contestualmente alla stipula del contratto definitivo. Se, invece, il detto versamento deve precedere la conclusione del contratto definitivo, la parte è obbligata, alla scadenza del termine pattuito, anche se non coincidente con quella concordata per la stipulazione del contratto definitivo, al pagamento, da eseguirsi nel domicilio del creditore o da offrirsi formalmente nei modi previsti dalla legge, non sussistendo, in tale ipotesi, nessuna ragione che giustifichi la sufficienza dell'offerta informale;
in caso contrario, colui che è tenuto al pagamento è da considerarsi inadempiente e non può ottenere il trasferimento del diritto, ove la controparte sollevi l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.” (Cass. Civ., Sez. II, 29 ottobre 2018, n. 27342).
Infine, resta fermo che l'utile accesso al rimedio di cui all'art. 2932 c.c. presuppone che l'emissione della sentenza costitutiva sia possibile e che l'accordo preliminare da cui origina l'obbligo di contrarre sia valido ed ancora efficace e vincolante inter partes.
Fatte tali considerazioni e passando all'esame della fattispecie concreta, occorre rilevare che il contratto preliminare del 27.06.2014 risulta valido ed efficace, che l'adozione della sentenza ex art. 2932 c.c. appare possibile e che l'attrice ha formulato nell'atto introduttivo un'offerta banco iudicis di trasferimento delle partecipazioni detenute, contraddistinte dal codice ISIN IT0005056889 e attualmente depositate nel dossier n. 01/74/00619, in essere presso la Parte_7
Pertanto, alla luce delle cennate emergenze – non contrastate da elementi di segno contrario
– é ben dato ravvisare i presupposti per l'emissione della pronuncia costitutiva di cui all'art. 2932 c.c., risultando provati a) la sussistenza dell'obbligo convenzionale di contrarre;
b) la scadenza del termine fissato per la conclusione del contratto traslativo;
c) l'inadempimento del promissario acquirente, nonostante la ribadita volontà e disponibilità della promittente venditrice a trasferire la quota sociale;
d) la disponibilità manifestata dalla odierna attrice al trasferimento delle quote, anche mediante offerta banco judicis formulata con l'atto di citazione.
Sulla base delle suesposte considerazioni, la domanda attorea formulata ex articolo 2932 c.c. è fondata e deve esser accolta.
Pertanto, va disposto il trasferimento in favore di e Parte_4 Parte_5 della proprietà di 2/15 della quota rappresentativa del 3,90% del capitale della Parte_7
già di titolarità della Considerato che tale quota é complessivamente
[...] Parte_1 pari a n. 400 azioni ordinarie, emesse per un valore nominale di € 400.000,00, ciò comporta il trasferimento in capo a ciascun convenuto della proprietà di n. 26 azioni ordinarie del valore nominale di € 1.000 cadauna, contraddistinte dal codice ISIN IT0005056889. R.G. n. 43639/2019
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Per l'effetto, e devono essere condannati a Parte_4 Parte_5 corrispondere, ognuno, in favore della l'importo di € 26.000,00, oltre interessi Parte_1 ai sensi dell'art. 1282 c.c., con decorrenza dalla data in cui il credito azionato viene riscontrato come liquido ed esigibile (cfr. Cass. 28 marzo 1998 n. 3300; Cass. 8 agosto 1986 n. 4981); tali interessi sono dovuti al tasso legale dal 02.01.2018, giorno successivo alla scadenza del termine entro il quale i convenuti avrebbero dovuto stipulare il contratto definitivo, sino alla data della presente sentenza. Inoltre, sulle somme come sopra liquidate sono dovuti gli interessi in misura legale, dal giorno di pubblicazione della sentenza sono fino al giorno del pagamento effettivo.
Deve escludersi, invece, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
Il trasferimento della proprietà delle quote sociali deve essere subordinato al pagamento del prezzo e degli interessi legali.
La sentenza traslativa della proprietà di dette quote, per essere efficace verso la società ed opponibile ai terzi, deve essere depositata presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione la ha sede. Parte_7
Alla soccombenza consegue la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate, nonché delle attività difensive effettivamente espletate e documentate in atti, e facendo applicazione delle tariffe di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I) trasferisce a e la proprietà di 2/15 della quota Parte_4 Parte_5 rappresentativa del 3,90% del capitale della già nella Parte_7 titolarità della pari a n. 26 azioni ordinarie, del valore nominale di Parte_2
€ 1.000 cadauna, contraddistinte dal codice ISIN IT0005056889; II) condanna singolarmente e a corrispondere, a Parte_4 Parte_5 titolo di corrispettivo per il trasferimento di proprietà indicato nel precedente capo, in favore della l'importo di € 26.000,00, ciascuno, oltre agli interessi Parte_1 legali come da parte motiva;
III) subordina il trasferimento della proprietà delle quote sociali indicate al capo I) al pagamento del prezzo indicato al capo II); IV) dispone che, verificatosi quanto previsto al capo che precede, il trasferimento di cui al precedente capo I) venga depositato a cura della parte più diligente, presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede della Parte_7
V) condanna e in solido alla rifusione in favore Parte_4 Parte_5 della delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive, spese generali, IVA e CPA come per legge;
VI) dichiara l'estinzione parziale del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. limitatamente ai rapporti processuali tra la e i convenuti contumaci Parte_1 CP_1
, , , , ,
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 R.G. n. 43639/2019
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Rita, , , , , Controparte_14 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
, , ; Controparte_11 CP_12 Controparte_13
VII) nei rapporti tra la e i convenuti contumaci , Parte_1 Controparte_1
, , , , , Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_14
, , ,
[...] CP_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
, , , le spese restano a carico dell'attrice
[...] CP_12 Controparte_13 rinunciante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Flora Mazzaro Il Presidente dott. Giuseppe Di Salvo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
in funzione di
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 43639 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, rimessa per la decisione al collegio con decreto del 12.09.2023 e vertente
T R A C.F. , già in persona Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 del Presidente e legale rappresentante elettivamente domiciliata in Roma, Parte_3
Lungotevere della Vittoria n. 11, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Loré, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Angelo Medici, in virtù di procura allegata all'atto di citazione ATTRICE E R.G. n. 43639/2019
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e , elettivamente domiciliati in Viterbo, Via Vicenza 78, Parte_4 Parte_5 presso lo studio dell'Avv. Francesca Bufalini, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTI NONCHE'
, , , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 [...]
, , , , CP_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
, , Controparte_11 CP_12 Controparte_13
CONVENUTI CONTUMACI OGGETTO: cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali.
CONCLUSIONI
Con decreto del 12.09.2023 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1
, , , , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_4 CP_3 Parte_5
, , , , CP_4 CP_5 CP_6 Parte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
, , , e ,
[...] Controparte_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 esponendo che:
- in data 27.05.2013 la aveva concluso un contratto di collaborazione e Parte_1 supporto (tutoring), con la in virtù del quale aveva acquistato n. Parte_7
400 azioni ordinarie da quest'ultima emesse, per un valore nominale di € 400.000,00, pari al
3,90% del capitale sociale;
- con scrittura del 27.06.2014 i convenuti, soci della , avevano Parte_7 acconsentito ad acquistare dette azioni al valore nominale, ognuno per una quota di uguale importo, qualora uno dei contraenti fosse receduto dal contratto di tutoring;
- con nota del 29.06.2016, la aveva comunicato alla Parte_1 Parte_7 il recesso dal contratto di tutoring e con lettera del 02.12.2016 aveva invitato i
[...] convenuti a perfezionare l'acquisto delle azioni, con formalità da porre in essere decorsi sei mesi ed entro dodici mesi dalla data del recesso;
- nonostante i solleciti dell'attrice, gli acquirenti non avevano ottemperato all'obbligo assunto;
- la scrittura privata costituiva un contratto di compravendita ex art. 1470 c.c., sottoposto alla condizione sospensiva del recesso dall'accordo di tutoring;
- tale contratto si era regolarmente concluso e, poiché la condizione sospensiva si era verificata con la lettera di recesso del 29.06.16, le azioni si erano trasferite in capo agli obbligati;
- la posticipazione di sei mesi per il perfezionamento dell'operazione determinava solo i termini entro cui le parti avrebbero dovuto adempiere a: a) l'obbligo di formalizzare l'acquisto tramite la stipula di un atto, privo di effetti costitutivi, idoneo a determinare la variazione nel registro R.G. n. 43639/2019
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dell'emittente e di regolarizzare fiscalmente il trasferimento delle azioni;
b) l'obbligo di corrispondere al venditore il prezzo convenuto di € 400.000; Parte_2
- pertanto, la avrebbe dovuto trasferire a ciascun convenuto n. 26 azioni, per un Pt_1 ammontare complessivo di 390 azioni, restando le altre 10 in proprietà indivisa;
- ciascun convenuto era obbligato a pagare alla un prezzo pari ad 1/15 del Parte_2 valore nominale complessivo di € 400.000,00, pari a € 26.666,00;
- in subordine, la scrittura del 27.06.2014 andava qualificata come contratto preliminare.
Premesso ciò, la chiedeva: dichiarare che i convenuti avevano concluso con Parte_1
l'attrice un contratto di cessione della partecipazione azionaria detenuta dalla stessa nella
[...]
pari a n. 400 azioni ordinarie emesse per un valore nominale di € 400.000,00, Parte_7 corrispondente al 3,90% del capitale sociale, cessione convenuta per il prezzo corrispondente al valore nominale, e che, essendosi realizzata la condizione sospensiva prevista, erano, ciascuno, titolare di n. 26 azioni ordinarie e tutti insieme indistintamente di n. 10 azioni ordinarie del valore nominale di € 1.000 cadauna, emesse da contraddistinte dal codice ISIN Parte_7
IT0005056889; per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento ciascuno della somma di € 26.666,00 quale prezzo della quota acquistata;
in via subordinata, ai sensi dell'art. 2932 c.c. emettere sentenza costitutiva del trasferimento delle azioni sopra indicate alle stesse condizioni e condannare i convenuti al pagamento del prezzo.
^^^^^^ Si costituivano in giudizio e deducendo: Parte_4 Parte_5
- che essi facevano parte del che aveva effettuato un'offerta al Parte_8 pubblico per la sottoscrizione di azioni per la costituzione della Parte_7
- che i promotori erano responsabili in solido ex art 2339 c.c.: “1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società; 2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata dell'art. 2343; 3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione delle società. Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei qual i promotori hanno agito”;
- che in data 27.05.2013 la e la Parte_2 Parte_7 avevano stipulato un un Contratto di Collaborazione e Supporto (di tutoring);
[...]
- che in virtù di detto contratto la aveva: acquistato n. Parte_2
400 di azioni ordinarie emesse dalla , per un valore nominale di € Parte_7
400.000,00, pari al 3,90% del capitale sociale;
assunto l'obbligo di supportare e sorvegliare la gestione e l'amministrazione della Parte_7
- che nel contratto di tutoring era stata inserita una clausola (punto n.8) in base alla quale, in caso di recesso di una delle due parti, la parte che si fosse avvalsa della facoltà di recesso, avrebbe ceduto la partecipazione azionaria (400 azioni) al valore nominale;
- che in data 27.06.2014, la aveva sottoscritto con i convenuti un nuovo Parte_2 accordo, secondo cui: “I sottoscritti Sigg.ri, ognuno per una quota di competenza di uguale importo, danno il proprio assenso, in caso di recesso operato da una delle parti dal Contratto di Collaborazione e Supporto di cui alla premessa, all'acquisto dalla Parte_2 delle azioni della al loro valore nominale,
[...] Parte_7 direttamente o per tramite di altri soggetti”;
- che tale accordo costituiva un contratto di compravendita ex art. 1470 c.c., sottoposto alla condizione sospensiva del recesso di uno dei contraenti dal contratto di tutoraggio;
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- che con nota del 29.06.2012, la aveva comunicato alla Parte_2 Parte_7
il recesso dal contratto di tutoring e invitato gli acquirenti all'acquisto delle azioni;
[...]
- che questi ultimi si erano legittimamente rifiutati di procedervi;
- l'incompetenza funzionale del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di imprese, giacché erano state convenute in giudizio singole persone fisiche;
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Viterbo, nel cui circondario i convenuti risiedevano, poiché essi avevano siglato la scrittura privata del 27.06.2014 in qualità di consumatori, con conseguente obbligatorietà del foro previsto dall'art. 66 bis Codice del Consumo;
- il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché l'inadempimento dell'obbligazione nascente dal Contratto di tutoring non era imputabile ai convenuti, che erano responsabili solo della costituzione per pubblica sottoscrizione, in quanto componenti del Comitato dei Promotori della Parte_7
- la nullità dell'accordo del 27.06.2014: i convenuti non erano esperti nel ramo bancario, sicchè essi avevano assunto la qualifica di consumatore ex art. 3 del Codice del Consumo;
quindi, andava applicato il D.Lgs. n. 206/2005; la clausola che prevedeva l'obbligo dei convenuti di acquistare le azioni, in caso di recesso dell'attrice, era vessatoria ex art. 33 del Codice del Consumo e, come tale, nulla;
la nullità della clausola comportava la nullità dell'intero contratto, per mancanza dell'elemento essenziale ex art. 1325 c.c.;
- l'infondatezza della pretesa: la put sarebbe sorta solo in caso di valido recesso dall'accordo di tutoring; il recesso esercitato il 29.06.2016 era divenuto valido il 01.01.2017; tuttavia, a tale data il contratto di tutoring aveva già cessato di produrre i suoi effetti per scadenza naturale del termine, previsto dall'art. 2, atteso che il programma d'attività sottoposto all'Autorità di vigilanza si estendeva solo fino al 31.12.2016; pertanto, il recesso esercitato il 1.01.2017 non era valido e non si era perfezionata alcuna put in capo alla Banca attrice;
inoltre, se anche si fosse retrodatata al 29.12.2016 l'efficacia del recesso comunicato il 29.06.2016, comunque tra il 29.12.2016 e il 29.06.2017 l'attrice non aveva manifestato validamente la volontà di dismettere le azioni, non essendo idonee a tale scopo le comunicazioni del 02.12.2016 e del 20.09.2017; per l'effetto, i convenuti non avevano alcun obbligo di acquisto;
- l'inadempimento degli accordi contrattuali siglati il 27.05.2013, poiché l'attrice non vi aveva ottemperato e non aveva validamente esercitato la facoltà di recesso.
Premesso ciò i convenuti concludevano, chiedendo:
“Voglia l'Ill. Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, provvedere come segue:
- In via preliminare, dichiarare l'incompetenza funzionale della sezione specializzata in materia di imprese e l'incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 66 bis Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005), e rimettere le parti dinanzi il giudice competente, ovverosia il Tribunale di Viterbo
- Nel merito, accertata la nullità del contratto stipulato tra le parti il 27.06.2014 e l'infondatezza della pretesa in fatto ed in diritto, così come esposto nei motivi di cui in narrativa, rigettare le domande avanzate da parte attrice.
- In ogni caso, rigettare la domanda
- Con vittoria di spese e compensi legali, rimborso forfettario ed oneri di legge da distrarsi.”
^^^^^^ In data 26.11.2020 la attrice, deducendo che nelle more la medesima aveva raggiunto un Pt_1 accordo transattivo con tutti i convenuti rimasti contumaci, ad eccezione dei Sig.ri e Parte_5
, dichiarava di rinunciare all'azione promossa con compensazione integrale delle spese, Parte_4 R.G. n. 43639/2019
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nei confronti di , , , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
, , , , , Controparte_6 Controparte_14 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
, , . Pertanto, la medesima chiedeva Controparte_11 CP_12 Controparte_13 dichiararsi la parziale estinzione del processo nei confronti dei predetti ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
^^^^^^
La nella memoria I termine modificava le proprie conclusioni, chiedendo: Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- accertare e dichiarare che tra la ed i sig.ri , Parte_1 Controparte_1
, , , , , Controparte_2 Parte_4 CP_3 Parte_5 CP_4
, , , , , CP_5 Parte_9 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
, , e è stato Controparte_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 concluso un contratto di cessione della partecipazione azionaria della prima nella
[...] pari a n. 400 azioni ordinarie emesse per un valore nominale di euro Parte_7
400.000,00, corrispondente al 3,90% del capitale sociale, cessione convenuta per il prezzo corrispondente al valore nominale, contratto a cui gli acquirenti non hanno adempiuto nei termini pattuiti, così non ottemperando agli obblighi assunti con la scrittura privata del 27.6.2014, e, di conseguenza, stante la rinuncia intervenuta nei confronti della maggioranza dei convenuti, dichiarare a far data dal 29.12.2016 che i convenuti e Parte_4
sono, ciascuno, titolari di n. 26 azioni ordinarie del valore nominale di euro Parte_5
1.000 cadauna, emesse da contraddistinte dal codice ISIN Parte_7
IT0005056889 e già nella titolarità della Parte_1
- condannare, e a pagare, ognuno, in favore Parte_4 Parte_5 della indipendentemente dall'avvenuta formalizzazione del Parte_2 trasferimento dei titoli azionari sopra menzionati, la somma di euro 26.000,00, oltre interessi al tasso legale vigente tempo per tempo dal 29.12.2016 e la rivalutazione monetaria dal dovuto alla data di soddisfo;
- ordinare la trascrizione e/o annotamento e/o comunicazione e, comunque, tutte le formalità necessarie per il trasferimento della proprietà delle suddette azioni ordinarie alla Banca emittente ed alla competente CCIAA e/o al conservatore della stessa, con esonero di ogni responsabilità negli appositi registri dell'emittente provvedendo ad ogni altra formalità di legge e regolamento;
- condannare i predetti convenuti, in solido fra loro, al pagamento di qualsiasi onere, diritto o tributo conseguente al trasferimento e alla volturazione delle sopra menzionate azioni ordinarie con obbligo di manlevare in ogni caso la Parte_2 in via subordinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c. emettere sentenza costitutiva del trasferimento delle azioni sopra indicate al prezzo corrispondente al valore nominale pari a euro 52.000,00, con la ripartizione indicata al punto sub 1) delle conclusioni qui rassegnate, con ordine di trascrizione e/o annotamento e/o comunicazione alla competente CCIAA e/o al conservatore della stessa, con esonero di ogni responsabilità e con adozione di ogni provvedimento presupposto e/o conseguente;
- per l'effetto condannare e a pagare, Parte_4 Parte_5 ognuno, in favore della indipendentemente dall'avvenuta Parte_2 formalizzazione del trasferimento dei titoli azionari sopra menzionati, la somma di euro 26.000,00, oltre interessi al tasso legale vigente tempo per tempo dal 29.12.16 e con rivalutazione monetaria fino alla data di soddisfo;
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- condannare i predetti convenuti, in solido fra loro, al pagamento di qualsiasi onere, diritto o tributo conseguente al trasferimento e alla volturazione delle sopra menzionate azioni ordinarie con obbligo di manlevare in ogni caso la Parte_2
- ordinare la trascrizione e/o annotamento e/o comunicazione e, comunque, tutte le formalità necessarie per il trasferimento della proprietà delle suddette azioni ordinarie alla Banca emittente ed alla competente CCIAA e/o al conservatore della stessa, con esonero da ogni responsabilità negli appositi registri dell'emittente provvedendo ad ogni altra formalità di legge e regolamento;
- in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale di lite”.
^^^^^^ La causa veniva istruita documentalmente e con decreto del 12.09.2023 veniva riservata in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. OSSERVA IN DIRITTO
Preliminarmente, deve essere dichiarata l'estinzione parziale del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. limitatamente ai rapporti processuali instauratisi tra la e i convenuti Parte_1 contumaci , , , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
, , , , , Controparte_6 Controparte_14 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
, , Controparte_11 CP_12 Controparte_15
, in data 26.11.2020 la ha depositato dichiarazione di rinuncia
[...] Controparte_16 agli atti del giudizio relativamente ai suddetti convenuti contumaci, atteso il raggiungimento di un accordo transattivo.
Peraltro, in tal caso non occorre che il rinunciante provveda alla notifica, atteso che “Anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato al convenuto contumace, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 cod. proc. civ., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 cod. proc. civ.. In tal caso l'effetto preclusivo di ulteriori attività processuali e della decisione del merito si verifica nel momento stesso del deposito dell'atto, momento nel quale, non sussistendo l'onere della notificazione al contumace, si esaurisce il procedimento di manifestazione e comunicazione della volontà abdicativa della parte istante, senza che a tal fine rilevi la data dell'accertamento dichiarativo ad opera del giudice, che interviene, successivamente, in uno dei modi previsti dall'art. 308 cod. proc. civ., e senza che l'effetto estintivo della rinuncia trovi impedimento nella costituzione del convenuto o nell'intervento volontario di un terzo, successivi al deposito dell'atto di rinuncia”. (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 03/04/1995).
Le spese restano a carico della parte attrice.
Quanto, ai rapporti intercorrenti tra la e Parte_1 Parte_4
, occorre rilevare quanto segue. Parte_5
Preliminarmente, l'eccezione di difetto di competenza funzionale sollevata dai convenuti appare infondata. Invero, sussiste la competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese ex art. 3 del D. Lgs 168/2003, come modificato dal D.L. 1/2012, giacché la presente controversia ha ad oggetto il trasferimento delle partecipazioni sociali. R.G. n. 43639/2019
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Ed infatti, D.L. 24 gennaio 2012, n.
1 - convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 all'art. 2 prevede testualmente che “Le sezioni specializzate (per le imprese) sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VI, e Titolo VI del codice civile […], per le cause […] b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”.
Risulta, pertanto, infondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Viterbo, ai sensi dell'art. 66 bis del Codice del Consumo, comunque inapplicabile. Infatti, l'art. 4 del D. Lgs 168/2003 dispone che: 1. Fermo quanto previsto dai commi 1- bis e 1-ter, le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1.”
Parimenti infondata é l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti. Invero, l'obbligazione dai medesimi assunta, avente ad oggetto l'acquisto della quota di partecipazione detenuta dalla nella in caso di Pt_1 Parte_1 Parte_7 recesso di una delle parti dal Contratto di Collaborazione e Supporto, rinviene la propria fonte nella scrittura privata del 27.06.2014, sottoscritta dai convenuti. Sebbene tale documento sia collegato al contratto di tutoring del 27.05.2013, siglato con la i due atti risultano Parte_7 autonomi. Da ciò consegue che parte attrice ha correttamente agito in giudizio nei confronti dei firmatari della scrittura privata.
Altrettanto infondata é l'eccezione di nullità dell'accordo del 27.06.2014 derivante, nella prospettazione di parte convenuta, dalla nullità della clausola ivi prevista, che subordina l'obbligo dei convenuti all'acquisto delle azioni al recesso della Banca dal contratto di tutoring. Detta clausola prevede che: “I sottoscritti Sigg.ri, ognuno per una quota di competenza di uguale importo, danno il proprio assenso, in caso di recesso operato da una delle parti dal Contratto di Collaborazione e Supporto di cui alla premessa, all'acquisto dalla delle azioni Parte_2 della al loro valore nominale, direttamente o per tramite di altri soggetti”. Parte_7
Tale clausola avrebbe natura vessatoria, alla luce dell'art. 33 del Codice del Consumo, ai sensi del quale: “
1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà (…)”. Secondo tale prospettazione, detta disposizione sarebbe inserita in contratto concluso tra il professionista e il consumatore e determinerebbe a carico di quest'ultimo un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, prevedendo un impegno definitivo a suo carico, mentre l'esecuzione della prestazione del professionista sarebbe subordinata ad una condizione il cui adempimento dipenderebbe unicamente dalla sua volontà. Detta clausola, in quanto vessatoria, sarebbe nulla e la nullità della stessa comporterebbe la nullità dell'intero contratto, per mancanza dell'elemento essenziale ex art. 1325 c.c.
Tale argomentazione é priva di pregio. R.G. n. 43639/2019
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Premesso che l'art. 3 comma 1 lett a) del d.lgs n. 206/2005 definisce consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale eventualmente svolta”, nel caso di specie i convenuti non rivestono detta qualità.
Invero, i medesimi hanno siglato la scrittura privata quali azionisti e componenti del Comitato dei Promotori della circostanze che, non avendo costituito oggetto di Parte_7 specifica contestazione, devono ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Inoltre, la sottoscrizione dell'accordo si appalesa strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività bancaria, giacché l'acquisto delle azioni, in caso di recesso dell'attrice, é essenziale alla sopravivenza della
[...]
e allo svolgimento dell'attività di impresa. Parte_7
L'impossibilità di qualificare i convenuti alla stregua di consumatori determina l'inapplicabilità della disciplina consumeristica.
. Al netto di ciò, tali assunti sono infondati e non potrebbe comunque operare l'art. 33 del Codice del Consumo. Ciò, in quanto il documento del 27.06.2014 non costituisce un contratto concluso tra il professionista e il consumatore. Inoltre, la clausola contestata dai convenuti non comporta a loro carico un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi scaturenti dal contratto, atteso che il diritto di recesso non é disciplinato dalla scrittura privata, ma dall'art. 8 dell'accordo di tutoring, che comunque riconosce tale facoltà a entrambe le parti contraenti, la Controparte_17
e la
[...] Parte_7
I convenuti hanno, peraltro, dedotto che l'obbligo di acquisto delle quote non sarebbe insorto, poiché esso sarebbe scaturito solo da un valido recesso dall'accordo di tutoring. Il recesso comunicato dalla con lettera del 29.06.2016, invece, sarebbe divenuto efficace solo in data Pt_1
01.01.2017, allorché l'accordo di tutoring avrebbe cessato di produrre i propri effetti, per scadenza naturale del termine, ai sensi dell'art. 2, atteso che il programma d'attività sottoposto all'Autorità di vigilanza si estendeva solo fino al 31.12.2016. Pertanto, poiché a tale data il contratto di tutoring aveva cessato di produrre i suoi effetti, il recesso esercitato il 1.01.2017 non poteva ritenersi valido. In subordine, i convenuti hanno dedotto che, se anche si fosse retrodatata al 29.12.2016 l'efficacia del recesso comunicato il 29.06.2016, comunque le due comunicazioni rese dall'attrice non costituivano valide esternazioni della volontà di dismettere le azioni, poiché: quella del 02.12.2016 era stata effettuata prima che il recesso divenisse efficace;
quella del 20.09.2017 era stata resa oltre il termine ultimo per esercitare la put (29.06.2017); pertanto, i convenuti non avevano alcun obbligo di acquisto.
Tale eccezione é destituita di fondamento.
Il recesso unilaterale dal contratto previsto dall'art. 1373 c.c. presuppone "che esso sia specificamente attribuita per legge o per clausola contrattuale" (Cass. n. 987/1990).
Orbene, la era titolare del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 8 Parte_1 dell'Accordo quadro di collaborazione e supporto, in base al quale: “Nel caso in cui il Tutor non ritenesse di poter svolgere adeguatamente il suo ruolo, lo stesso avrà la facoltà di recedere in ogni momento – a suo insindacabile giudizio e con il preavviso di sei mesi – dagli impegni assunti con il presente accordo quadro o con i singoli accordi di dettaglio. Analogamente, la potrà rescindere, Pt_1 con uguale tempistica, il presente accordo qualora ritenesse che l'assistenza fornita dal Tutor non fosse in linea con le aspettative e con i principi qui definiti. (…)” (doc. 1 parte attrice). R.G. n. 43639/2019
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E', inoltre, documentalmente provato che l'attrice abbia esercitato tale diritto con lettera del 29.06.2016. Invero, nella missiva si legge: “Si fa riferimento all'accordo di tutoring e al successivo atto integrativo, sottoscritti rispettivamente il 27 maggio 2013 e il 10 giugno 2015, per comunicare formale recesso dagli impegni assunti con i richiamati accordi, ai sensi dell'art. 8 del documento firmato il 27 maggio 2013 e del 7° comma della premessa del documento sottoscritto il 10 giugno 2015. (…) In ossequio al termine previsto dagli accordi stipulati, il recesso diventerà operativo a far tempo dal 1° gennaio 2017, passati sei mesi dalla data odierna. (…)”.
Dalle suddette disposizioni si evince che il recesso é divenuto efficace dal 01.01.2017.
Chiarito ciò, appare infondata l'asserzione di parte convenuta, secondo cui tale diritto sarebbe stato tardivamente esercitato.
Vero é che, ai sensi dell'art. 2 del contratto di tutoring “il presente accordo quadro ha per oggetto la fornitura del servizio di tutoring per la fase di avvio della nel periodo precedente e Pt_1 immediatamente successivo all'autorizzazione all'attività bancaria, nonché per l'intero periodo previsto dal programma di attività presentato alla Banca d'Italia al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione medesima”. Tuttavia, i convenuti non hanno prodotto il programma di attività presentato alla Banca d'Italia, non provando che la durata di tale programma e del contratto di tutoring si sarebbe estesa fino al 31.12.2016, né dimostrando che il recesso sarebbe stato tardivo.
Pertanto, la condizione sospensiva, costituita dall'esercizio del diritto di recesso, deve ritenersi regolarmente verificata.
Peraltro, la scrittura privata del 27.06.2014 costituiva un contratto preliminare sospensivamente condizionato, che vincolava i contraenti a concludere il contratto definitivo, entro i termini ivi indicati, qualora una delle parti dell'accordo di tutoring avesse receduto da tale negozio. Infatti, nel testo si legge: “I sottoscritti Sigg.ri, ognuno per una quota di competenza di uguale importo, danno il proprio assenso, in caso di recesso operato da una delle parti dal Contratto di Collaborazione e Supporto di cui alla premessa, all'acquisto dalla delle azioni Parte_2 della al loro valore nominale, direttamente o per tramite di altri soggetti. Parte_7 Parte_7
Tale impegno andrà perfezionato a partire dal 6 mese e, comunque, non oltre il 12 mese dal verificarsi della clausola di recesso di cui all'art. 8 del “Contratto di Collaborazione e Supporto” suddetto”.
Orbene, il contratto definitivo di compravendita delle partecipazioni sociali non é stato perfezionato entro i termini ivi stabiliti, quantunque la condizione sospensiva si sia realizzata.
Pertanto, ritiene il Tribunale che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba trovare accoglimento la domanda formulata dalla parte attrice, volta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre assunto con l'accordo preliminare del 27.06.2014 e, dunque, l'emissione, ex art. 2932 c.c., di una sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto definitivo di cessione delle quote di partecipazione, non concluso.
In proposito va rammentato che, in presenza di un contratto preliminare di vendita, il rimedio di cui all'art. 2932 c.c. è esperibile dalla parte non inadempiente per ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre non adempiuto dalla controparte.
In particolare, per l'utile accesso al cennato rimedio, occorre che la parte istante abbia esattamente eseguito le obbligazioni assunte con il contratto preliminare e già venute a scadenza, e, R.G. n. 43639/2019
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nel contempo, offra o, comunque, manifesti in termini inequivoci la volontà di eseguire le ulteriori prestazioni dovute in concomitanza o successivamente alla conclusione del contratto definitivo.
Invero l'art. 2932 c.c., al secondo comma, così testualmente recita: “Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile”.
Ed a tal proposito va rammentato che anche la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “in tema di contratto preliminare, ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. è sufficiente la semplice offerta non formale di esecuzione della prestazione in qualsiasi forma idonea a manifestare la relativa volontà soltanto se le parti abbiano previsto il versamento del prezzo o del residuo dello stesso contestualmente alla stipula del contratto definitivo. Se, invece, il detto versamento deve precedere la conclusione del contratto definitivo, la parte è obbligata, alla scadenza del termine pattuito, anche se non coincidente con quella concordata per la stipulazione del contratto definitivo, al pagamento, da eseguirsi nel domicilio del creditore o da offrirsi formalmente nei modi previsti dalla legge, non sussistendo, in tale ipotesi, nessuna ragione che giustifichi la sufficienza dell'offerta informale;
in caso contrario, colui che è tenuto al pagamento è da considerarsi inadempiente e non può ottenere il trasferimento del diritto, ove la controparte sollevi l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.” (Cass. Civ., Sez. II, 29 ottobre 2018, n. 27342).
Infine, resta fermo che l'utile accesso al rimedio di cui all'art. 2932 c.c. presuppone che l'emissione della sentenza costitutiva sia possibile e che l'accordo preliminare da cui origina l'obbligo di contrarre sia valido ed ancora efficace e vincolante inter partes.
Fatte tali considerazioni e passando all'esame della fattispecie concreta, occorre rilevare che il contratto preliminare del 27.06.2014 risulta valido ed efficace, che l'adozione della sentenza ex art. 2932 c.c. appare possibile e che l'attrice ha formulato nell'atto introduttivo un'offerta banco iudicis di trasferimento delle partecipazioni detenute, contraddistinte dal codice ISIN IT0005056889 e attualmente depositate nel dossier n. 01/74/00619, in essere presso la Parte_7
Pertanto, alla luce delle cennate emergenze – non contrastate da elementi di segno contrario
– é ben dato ravvisare i presupposti per l'emissione della pronuncia costitutiva di cui all'art. 2932 c.c., risultando provati a) la sussistenza dell'obbligo convenzionale di contrarre;
b) la scadenza del termine fissato per la conclusione del contratto traslativo;
c) l'inadempimento del promissario acquirente, nonostante la ribadita volontà e disponibilità della promittente venditrice a trasferire la quota sociale;
d) la disponibilità manifestata dalla odierna attrice al trasferimento delle quote, anche mediante offerta banco judicis formulata con l'atto di citazione.
Sulla base delle suesposte considerazioni, la domanda attorea formulata ex articolo 2932 c.c. è fondata e deve esser accolta.
Pertanto, va disposto il trasferimento in favore di e Parte_4 Parte_5 della proprietà di 2/15 della quota rappresentativa del 3,90% del capitale della Parte_7
già di titolarità della Considerato che tale quota é complessivamente
[...] Parte_1 pari a n. 400 azioni ordinarie, emesse per un valore nominale di € 400.000,00, ciò comporta il trasferimento in capo a ciascun convenuto della proprietà di n. 26 azioni ordinarie del valore nominale di € 1.000 cadauna, contraddistinte dal codice ISIN IT0005056889. R.G. n. 43639/2019
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Per l'effetto, e devono essere condannati a Parte_4 Parte_5 corrispondere, ognuno, in favore della l'importo di € 26.000,00, oltre interessi Parte_1 ai sensi dell'art. 1282 c.c., con decorrenza dalla data in cui il credito azionato viene riscontrato come liquido ed esigibile (cfr. Cass. 28 marzo 1998 n. 3300; Cass. 8 agosto 1986 n. 4981); tali interessi sono dovuti al tasso legale dal 02.01.2018, giorno successivo alla scadenza del termine entro il quale i convenuti avrebbero dovuto stipulare il contratto definitivo, sino alla data della presente sentenza. Inoltre, sulle somme come sopra liquidate sono dovuti gli interessi in misura legale, dal giorno di pubblicazione della sentenza sono fino al giorno del pagamento effettivo.
Deve escludersi, invece, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
Il trasferimento della proprietà delle quote sociali deve essere subordinato al pagamento del prezzo e degli interessi legali.
La sentenza traslativa della proprietà di dette quote, per essere efficace verso la società ed opponibile ai terzi, deve essere depositata presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione la ha sede. Parte_7
Alla soccombenza consegue la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate, nonché delle attività difensive effettivamente espletate e documentate in atti, e facendo applicazione delle tariffe di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I) trasferisce a e la proprietà di 2/15 della quota Parte_4 Parte_5 rappresentativa del 3,90% del capitale della già nella Parte_7 titolarità della pari a n. 26 azioni ordinarie, del valore nominale di Parte_2
€ 1.000 cadauna, contraddistinte dal codice ISIN IT0005056889; II) condanna singolarmente e a corrispondere, a Parte_4 Parte_5 titolo di corrispettivo per il trasferimento di proprietà indicato nel precedente capo, in favore della l'importo di € 26.000,00, ciascuno, oltre agli interessi Parte_1 legali come da parte motiva;
III) subordina il trasferimento della proprietà delle quote sociali indicate al capo I) al pagamento del prezzo indicato al capo II); IV) dispone che, verificatosi quanto previsto al capo che precede, il trasferimento di cui al precedente capo I) venga depositato a cura della parte più diligente, presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede della Parte_7
V) condanna e in solido alla rifusione in favore Parte_4 Parte_5 della delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive, spese generali, IVA e CPA come per legge;
VI) dichiara l'estinzione parziale del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. limitatamente ai rapporti processuali tra la e i convenuti contumaci Parte_1 CP_1
, , , , ,
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 R.G. n. 43639/2019
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Rita, , , , , Controparte_14 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
, , ; Controparte_11 CP_12 Controparte_13
VII) nei rapporti tra la e i convenuti contumaci , Parte_1 Controparte_1
, , , , , Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_14
, , ,
[...] CP_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
, , , le spese restano a carico dell'attrice
[...] CP_12 Controparte_13 rinunciante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Flora Mazzaro Il Presidente dott. Giuseppe Di Salvo