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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/03/2024, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 997/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Ernesta Tarantino Presidente
2) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel.
3) Dott. Luca Ariola Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
(12.2.1972- Foggia), rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. to Stefania D'Amato;
-Appellante-
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentato e difeso dagli Avv. ti Pierpaolo Pomes e Ignazio Schiraldi;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Foggia, depositato in data
14.01.2021, esponeva: Parte_1
• di aver lavorato alle dipendenze dell Controparte_2 Contr (di seguito, , nello specifico per la
[...]
Sezione Provinciale di Foggia, dal 20.11.2007 al 15.10.2015, senza soluzione di continuità;
• di avere espletato mansioni di Segretario Provinciale, formalmente inquadrabili nel al IV livello del CCNL Terziario, con le seguenti modalità: ricevimento utenza e tesseramento dei soci;
problematiche dei tesserati e delle loro famiglie;
stesura di lettere, delibere e verbali;
gestione della corrispondenza cartacea e on-line; gestione del sito web e del database tesserati;
produzione di articoli per il sito web, completi di video e fotogallery e per il tg LIS;
adempimenti fiscali;
tenuta delle scritture contabili, redazione dei bilanci e situazioni contabili;
compilazione di mandati e reversali di incasso;
coordinamento del servizio di Assistenza alla Comunicazione in ambito scolastico;
organizzazione di incontri, manifestazioni culturali e ludico-ricreative, riunioni ed assemblee;
gestione dei contratti e relazioni esterne;
gestione punto cliente avanzato;
CP_4 assistenza e collaborazione nell'organizzazione dei corsi per l'apprendimento della LIS;
• di aver osservato un orario giornaliero dal lunedì al venerdì dalle ore
09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00, mentre il sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,00 nonché, almeno una volta al mese, nei fine settimana per riunioni del Consiglio Provinciale, Assemblee, missioni istituzionali con il Presidente Provinciale anche fuori città, manifestazioni di rilevanza provinciale, regionale e nazionale;
• di aver prestato, dal 20.11.2007 al 29.05.2008, la propria attività lavorativa senza la formalizzazione di alcun contratto, regolarizzato soltanto dal 29.05.2008 con un contratto a progetto, rinnovato fino a quando, con una comunicazione consegnata a mano al lavoratore datata Organ 15.10.2015, per volontà dell il rapporto tra le parti cessava;
• di aver percepito il compenso mensilmente nella misura fissa e costante di € 500,00; Organ
• di avere omesso l di corrispondergli la retribuzione di € 500,00 per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e settembre 2015 per complessivi € 2.500,00 (netto in busta), il rimborso spese telefoniche relative all'anno 2011 per € 300,00, nonché l' ulteriore rimborso per spese telefoniche relative all'anno 2012 per ulteriori € 200,00, oltre che la 13^ e la 14^ mensilità ed i relativi ratei, le indennità per ferie, permessi, festività,
l'indennità sostitutiva del preavviso ed il TFR;
• di essere stato sottoposto al potere direttivo del Presidente Provinciale Organ di Foggia dell il quale indicava le attività da svolgersi in ufficio, le scadenze da osservare, le necessità dei soci da assolvere, avendo cura di verificare successivamente il lavoro svolto, anche relazionandosi col medesimo a mezzo di messaggi e videochiamate;
• di avere invano impugnato, con pec del 11.12.2015, il licenziamento comminato, richiedendo il pagamento di ogni emolumento economico- retributivo dovuto, oltre al risarcimento del danno ex art. 32 comma 5 L.
183/2020; Organ
• di avere, pertanto, convenuto in giudizio l chiedendo di: “a) accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Orga il sig. e l' dal 20 novembre 2007 al 15 ottobre Parte_1
2015 senza soluzione di continuità e la nullità/illegittimità del contratto di lavoro a progetto intercorso tra le parti. Per l'effetto: b) Condannare l' Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t.:
[...]
- A corrispondere al ricorrente le differenze retributive dallo stesso maturate in relazione alla natura subordinata della prestazione lavorativa resa in qualità di impiegato con inquadramento al IV livello del CCNL
Terziario (ovvero nel diverso inquadramento che si accerterà in corso di causa) per l'importo di € 94.041,00 nonché quanto dovuto a titolo di TFR maturato pari ad € 11.215,00, ovvero alle minori o maggiori somme ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
- Alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente presso il Fondo lavoratori dipendenti con condanna al pagamento CP_4 delle somme richieste dall' per la regolarizzazione della posizione CP_6 previdenziale. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Ecc.ma magistratura adita dovesse ritenere la domanda e/o le pretese del ricorrente infondate: Condannare comunque l'
[...]
in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore del sig.
dei compensi “formalizzati” dallo stesso maturati Parte_1 in costanza di lavoro e relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e settembre 2015, per complessivi € 2.500,00 nonché al rimborso spese telefoniche relative all'anno 2011 per € 300,00 e a quelle relative all'anno
2012 per ulteriori € 200,00 ovvero per le somme maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, aumentati del 30% essendo stato il presente atto redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione consentendo la ricerca testuale dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto (art. 4 1bis Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014 n. 55, introdotto dall'art. 1 del Decreto 8 marzo 2018,
n. 37)”.
Instaurato il contraddittorio, l Controparte_7 resisteva, eccependo l'inammissibilità delle
[...] avverse pretese per intervenuta decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010 nonché Organ la carenza di legittimazione processuale dell di Foggia;
chiedeva rigettarsi integralmente la domanda proposta, con vittoria di spese.
2. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, il Tribunale con sentenza n.
434/2022 del 03.02.2022, così statuiva: “accoglie la domanda formulata in via subordinata e condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente
i seguenti importi: euro 2.500,00 per i compensi di aprile, maggio, giugno, luglio, settembre 2015; euro 300,00 per rimborso spese telefoniche anno
2011; euro 200 per rimborso spese telefoniche anno 2012; oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo. rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna parte resistente a pagare a favore di parte ricorrente la restante parte che liquida in euro 1.625,65, già comprensiva dell'aumento del 30% richiesto per
l'utilizzo di tecniche informatiche, oltre iva, cap e spese generali come per legge, con attribuzione”.
3. Con ricorso depositato in data 28.07.2022, Parte_1 interponeva appello, per i motivi che di seguito si espongono e si valutano.
Ritualmente evocato in giudizio, l'Ente resisteva con memoria del
10.10.2023 chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della statuizione gravata.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della
Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il Tribunale, preliminarmente, riteneva sussistente la legittimazione passiva dell'Ente costituitosi in giudizio, rigettando la specifica eccezione sollevata sul punto e successivamente così rilevava: Organ
- che il ricorrente, con delibera di Consiglio Provinciale di Foggia del 20.11.2007, era stato nominato Segretario Provinciale per la durata di quattro anni, con compenso mensile netto di € 500,00;
- che, in data 29.05.2008, il ricorrente aveva sottoscritto un contratto di lavoro a progetto pacificamente prorogato fino al 15.10.2015 e risolto per iniziativa dell'Ente con missiva datata 13.10.2015, avente ad oggetto
“comunicazione fine rapporto”;
- che, quindi, la collaborazione del ricorrente con l'Ente era sempre stata regolata nella forma della collaborazione autonoma fino dalla data di risoluzione, dovendo escludersi qualunque subordinazione;
- che, conseguentemente, l'eccezione di decadenza formulata ai sensi Organ dell'art. 32 della l. 183/2010 dall risultava fondata, in quanto l'atto di risoluzione del rapporto del 15.10.2015 era stato impugnato in data
11.12.2015 ed il ricorso introduttivo del giudizio depositato solo in data
14.01.2021, oltre il termine di legge e che non era utile a rimettere in termini il ricorrente neanche la seconda impugnativa della risoluzione del contratto del 15.10.2020;
- che, invece, risultava fondata la domanda formulata in via subordinata, con la quale il ricorrente chiedeva la corresponsione delle differenze retributive in relazione all'attività di collaboratore a progetto, le cui somme erano documentate e dettagliatamente indicate per singole voci nella
Delibera del Consiglio Provinciale del 30.9.2015.
5. Avverso detta statuizione, il ha interposto appello. Parte_1
5.1. L'appellante stigmatizza l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale erroneamente rigettato la domanda principale per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 32 L. n. 183/10, sebbene la stessa fosse diretta all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, fittiziamente formalizzato quale contratto a progetto, senza alcuna impugnativa dell'atto di recesso dal contratto, qualificabile come licenziamento, che rappresenta il presupposto di applicabilità del regime decadenziale introdotto dal legislatore con la legge citata.
5.2. L'appellante si duole, inoltre, della illegittimità del contratto di collaborazione a progetto sottoscritto in data 29.05.2008 in quanto, in base a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 69 D. Lgs. n. 276/2003, qualora il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa venga instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, sussiste una presunzione assoluta in ordine alla qualificazione dello stesso come di lavoro subordinato;
in particolare, assume, al fine di invocare la subordinazione, che nella specie “il progetto è identificato proprio nel raggiungimento dei fini dell'Ente e nella descrizione delle sue attività istituzionali, ovvero coincide col suo oggetto sociale e non sussiste un termine collegato al raggiungimento di un risultato. Infatti, come già rappresentato, il predetto contratto a progetto veniva rinnovato di anno in anno, fino a quando non è cessato qualsiasi rapporto con l'Ens”.
Il adduce, dunque, che il rapporto di lavoro intercorso con Parte_1
l'Ens si configurava, in realtà, come rapporto di lavoro subordinato in quanto ne sussistevano tutti gli elementi costitutivi.
6. L'appello è infondato. 6.1. Quanto al primo rilievo censorio concernente la decadenza, assertivamente mal dichiarata dal Tribunale, la Corte rammenta che l'art. 32 della L. n. 183/2010, ha notoriamente novellato l'art. 6 della L. n.
604/1966, nei seguenti termini:
«
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio
1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti: «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto
l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».
La suddetta norma prevede altresì che:
«Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: a) …; b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione continuata e continuativa, anche nelle modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
d) …». L'art. 409 numero 3) del codice di procedura civile testualmente recita:
«Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative
a: 1) ...; 2) ...; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non
a carattere subordinato;
4) ... 5) ...».
Ciò premesso, la Corte ritiene che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto che la domanda proposta, in quanto volta ad accertare la natura subordinata del rapporto e la nullità della clausola appositiva del termine, fosse riconducibile alle ipotesi previste dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 3, lett. a), come modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma
1, mentre nella specie alcuna impugnativa dell'atto di recesso era avvenuta.
Ed invero, lo stesso giudice ammette di aver utilizzato una interpretazione estensiva e non letterale della norma nella parte in cui ha affermato che «neppure si può argomentare che la ricorrente non ha mai inteso impugnare alcun “licenziamento”: si è visto, infatti, che questo termine licenziamento non deve intendersi in senso letterale, comprendendo anche tutti i casi in cui vi sia un atto datoriale che comunque, come nel caso di specie, pone fine al rapporto» (pag. 8).
La domanda avanzata dal non è indirizzata all'impugnativa Parte_1 dell'irrogato licenziamento ma solo ed esclusivamente all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato nei confronti dell'Ente ed ai soli fini della condanna al pagamento delle differenze retributive.
La ratio del regime decadenziale introdotto con la Riforma, che impone l'azione giudiziaria entro il termine di 180 giorni decorrente dalla scadenza del precedente termine fissato per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, è da ravvisare nella necessità di protezione del datore di lavoro
Con la conseguenza che l'eccezione di decadenza accolta dalla sentenza impugnata, avrebbe potuto riguardare unicamente l'impugnativa della risoluzione del rapporto (che qui non c'è stata) e non anche la domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato al solo fine di ottenere la condanna al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate per effetto della trasformazione del rapporto.
La Suprema Corte, con la recente statuizione n. 14131 dell'8.07.2020, ha ribadito che “questa Corte ha già rilevato come il citato art. 32, commi 3 e 4, siano formulati proprio nel senso di estendere ("le disposizioni di cui all'art.
6... si applicano anche..") alle ipotesi ivi specificamente elencate l'onere di impugnativa stragiudiziale nei sessanta giorni e come tale estensione debba intendersi diretta "ad attrarre nella disciplina, prima limitata al solo licenziamento, una serie ulteriore di provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda... impugnare, nel senso di contestarne la legittimità
o la validità; con la conseguenza che fuoriescono dal perimetro del citato art. 32 tutte le ipotesi in cui non vi siano provvedimenti datoriali da impugnare, per denunciarne la nullità o l'illegittimità” (Cass. n. 13648 del 2019)”, affermando, per maggior chiarezza che il regime decadenziale non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto l'interesse del lavoratore a contestare o confutare l'atto di recesso (Cass. n. 32254 del 2019, n. 30668 del 2019) e che la disposizione di cui al citato comma 3, lett. a) è formulata con riferimento a “licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”, il che conferma la natura impugnatoria della disposizione in esame.
D'altra parte, non può che ribadirsi l'esigenza di una lettura rigorosa del citato art. 32, in quanto norma introduttiva di un termine di decadenza ex novo, in relazione a fattispecie prima sottoposte unicamente ai termini di prescrizione (cfr. Cass. n. 13648 del 2019; Cass. n. 13179 del 2017 in motivazione;
Cass., S.U. n. 4913 del 2016).
Il primo motivo di appello risulta, dunque, fondato e consente l'esame nel merito della pretesa.
6.2. Sul punto, l'appellante ripropone le doglianze già espresse nel ricorso di prime cure e non vagliate dal Tribunale;
in particolare,
l'illegittimità formale del contratto a progetto stipulato dalle parti, di cui evidenzia la mancanza di un progetto, programma di lavoro o fase di esso nonché di un termine collegato al raggiungimento di un risultato, sostenendo altresì che il rapporto di lavoro non si era esplicato in forma di mera collaborazione o di prestazione libero-professionale, ma aveva in concreto assunto i connotati propri della subordinazione, della quale ha Organ chiesto l'accertamento, con conseguente condanna dell alla corresponsione delle relative differenze retributive.
Per quanto in questa sede più direttamente rileva il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dall'art. 61, d.lgs. 276/2003 (abrogato dall'art. 52 del d.lgs. 81/2015) prevede, per la configurazione della fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri della già nota figura delle collaborazioni continuative e coordinate, anche la riconducibilità dell'attività «a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa»; la norma in esame non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, tuttavia è necessaria la riconducibilità dell'attività a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa;
il risultato diventa così un fattore chiave che giustifica l'autonomia gestionale del progetto o del programma di lavoro, sia nei tempi sia nelle modalità di realizzazione, e ciò perché l'interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto che, pur non necessariamente identificandosi in uno specifico opus, deve in ogni caso assumere una sua precisa connotazione, differenziandosi dalla mera disponibilità, da parte del committente, di una prestazione di lavoro eterodiretta, tipica del rapporto di lavoro subordinato.
Conseguentemente, al committente viene richiesto di esplicitare ex ante, in forma scritta (su cui cfr. Cass. 19 aprile 2016, n. 7716), l'obiettivo che il contratto si prefigge di raggiungere ed il risultato della prestazione richiesta al collaboratore, che deve essere necessariamente rivolta a quell'obiettivo; non viene, invece, richiesto che il progetto abbia ad oggetto un'attività altamente specialistica o di particolare contenuto professionale, e tanto meno che sia unica e irripetibile;
in questa chiave interpretativa, il requisito della specificità deve riguardare tanto il progetto quanto il programma (o la fase di lavoro), non ravvisandosi differenze concettuali tra i due termini;
e la riprova che per il legislatore 'programma' e 'progetto' siano sostanzialmente sinonimi si rinviene nel successivo art. 62, che nel disciplinare la forma ed il contenuto del contratto dispone alla lettera b) che il contratto debba contenere la «indicazione del progetto o programma di lavoro, o fase di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto», così ponendo sullo stesso piano, indifferentemente, programmi e progetti i quali devono essere entrambi caratterizzati dalla esatta individuazione della prestazione richiesta al lavoratore e dalla relativa indicazione nell'atto scritto;
la "specificità del progetto, programma o fase" diviene dunque l'elemento caratterizzante un legittimo rapporto di lavoro a progetto (Cass n. 5418/2019).
Tanto premesso, si specifica ulteriormente che il contratto debba contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.
Si è altresì affermato che, l'assenza del progetto di cui all'art. 69, comma
1, del d.lgs. n. 276 del 2003, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia (Cass. n.
8142 del 29/03/2017).
Va qui, altresì, data continuità al principio giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui la disposizione (nella versione "ratione temporis" applicabile, antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f) della I. n. 92 del 2012), si interpreta poi nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (cfr. Cass., sez. lav.,
n. 20666/2020 del 29.09.2020; Cass., sez. lav., n. 17127 del 17.08.2016; conf. Cass. sez. lav. n. 12820 del 21.06.2016, richiamata da Cass.
24379/2017).
Nella specie non è ravvisabile tale ipotesi, risultando dalla copiosa documentazione versata in atti essere lo specifico progetto, il programma di lavoro o fase di esso, analiticamente indicati in ciascuno dei contratti sottoscritti dalle parti (cfr. doc. n. 3, nel quale vengono individuati pedissequamente i compiti, le responsabilità per la figura del Segretario
Provinciale, gli obiettivi da raggiungere, come meglio oltre si dirà), potendo, pertanto, al più astrattamente configurarsi una fittizietà dell'atto formale rispetto al concreto atteggiarsi del rapporto, come cioè di lavoro subordinato piuttosto che autonomo, la cui prova ricade sul lavoratore che invochi la diversa connotazione contrattuale.
A tal fine va evidenziato che la Suprema Corte ha graniticamente statuito, da ultimo con ordinanza 4 marzo 2020 - 5 luglio 2021 n. 18943, che chi chiede il pagamento di crediti retributivi è tenuto a provare la natura subordinata del rapporto di lavoro la cui qualificazione in detti termini invoca, ribadendo la necessità per il lavoratore di dare prova degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta e, precisamente, della sussistenza dei requisiti della etero direzione e del potere di direzione e controllo del datore di lavoro nei suoi confronti.
L'assoggettamento del lavoratore al potere di direzione, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, costituisce l'elemento determinante per l'individuazione del vincolo di subordinazione, risultando sussidiari gli altri indici connotativi, e cioè l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato;
la collaborazione;
l'assenza del rischio in capo al lavoratore;
la natura della prestazione;
la continuità della prestazione;
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva;
il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro (da ultimo, Cass. 25711/2018).
Invero, la prova della sussistenza degli indici di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. grava sul soggetto che assume di aver prestato lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2967 c.c.; tale prova assume connotazioni di particolare rigore laddove tra le parti coinvolte vi sia un principio di prova scritta in ordine ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto di lavoro (nella specie, contratto di lavoro a progetto).
Così ricostruito l'oggetto del sindacato giurisdizionale, occorrente per dirimere la controversia insorta sulla natura del rapporto di lavoro in questione va subito detto che si condivide pienamente la valutazione del materiale probatorio effettuata dal Tribunale.
Infatti, a fronte di un contratto scritto intercorso tra le parti, nel quale risultano compiutamente e dettagliatamente indicati tutti gli elementi essenziali del rapporto lavorativo nella forma del contratto a progetto, la prova diretta a dimostrare la sussistenza di un rapporto atteggiatosi in concreto diversamente da quanto formalmente convenuto, avrebbe dovuto essere assai rigorosa.
Invero, procedendo alla disamina del contratto di lavoro a progetto del
29.05.2008 con cui, sulla base del verbale del novembre 2007, si conferiva l'incarico al CA appare che il contratto risulta chiaro in tutti i suoi elementi, così come prescritti dagli artt. 61 e ss. del d.lgs. 276/2003.
Risultano, infatti, espressamente esplicitati:
1) la durata «la durata del progetto è di mesi dodici con decorrenza dal
01 giugno 2008 e con scadenza il 31 maggio 2009 e si intenderà tacitamente rinnovato se non dovesse esercitarsi il diritto di recesso da una delle parti dei termini di legge»; 2) la descrizione del progetto e il risultato finale «…realizzare e promuovere presso le istituzioni locali e i privati iniziative e progetti, compreso il reperimento delle necessarie risorse, utili alla piena integrazione dei sordi nella società civile e specificamente volte al completo superamento delle barriere della comunicazione nella Provincia.
In particolare, ci si propone, mediante la predisposizione di atti di comunicazione mirata, di sollecitare le autorità pubbliche all'adozione di normative, all'approvazione di progetti ad hoc, alla pubblicazione di bandi, alla stipula di convenzioni utili al migliorare l'accesso dei sordi ai servizi pubblici altresì ideando e proponendo adeguate soluzioni tecniche ai problemi. Gli uffici, le apparecchiature e gli strumenti tutti, siti all'interno della sede di Foggia sono a disposizione per Org_2 la realizzazione del progetto. Il Consiglio Provinciale ed il suo Presidente, in coordinamento con il Segretario Provinciale, curano gli atti di amministrazione delle menzionate attività valutando e relazionando periodicamente sulle iniziative adottate sulla loro concreta realizzabilità e sullo stato di avanzamento»;
3) il corrispettivo «il compenso è fissato in euro 6.540,00. Tale importo sarà corrisposto con cadenza mensile…per quel che concerne la disciplina dei rimborsi spese (se sostenute) vanno obbligatoriamente presentate le rispettive note giustificative»; Organ
4) le forme di coordinamento del lavoratore «d) l' non eserciterà nei confronti del lavoratore alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato;
e) il lavoratore presterà la propria attività in modo del tutto autonomo fornendo la propria professionalità per la realizzazione degli obiettivi statutari dell'ESN e del programma;
e) il lavoratore presterà la propria attività in modo del tutto autonomo fornendo la propria professionalità per la realizzazione degli obiettivi statutari Organ dell' e del programma».
5) le eventuali misure per tutela della salute e della sicurezza del Organ collaboratore: «l' come sopra indicato e rappresentato comunica al collaboratore, che ne prende atto, le misure per la tutela della salute e della sicurezza nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste dall'art.66, comma 4, del D.Lvo n. 276/2003».
Tanto esposto, la Corte ritiene conformi alle prescrizioni di legge le indicazioni contenute nel contratto di lavoro e nello specifico progetto allegato.
In ragione di tali considerazioni deriva, dunque, l'inapplicabilità dell'ipotesi di conversione prevista dall'art. 69 primo comma d.lgs.
275/2003 che postula la mancanza di valida indicazione del progetto, del programma o della fase dello stesso.
La Corte, infatti, condivide l'opinione che ravvisa esclusivamente nell'assenza formale e sostanziale dell'indicazione del progetto, il presupposto applicativo del primo comma dell'art. 69 citato e della sanzione ivi prevista, distinguendo tale fattispecie dalle ipotesi di cui al secondo comma dello stesso articolo.
Infatti, in tale ipotesi il presupposto della pronuncia di accertamento della effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti, postula l'esistenza ab origine di una valida indicazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso. La fattispecie astratta, dunque, disciplina il caso in cui nonostante tale regolarità iniziale, il reale svolgimento del rapporto diverga dai contenuti del contratto a progetto, per cui si determina la necessità di procedere all'accertamento giudiziale del tipo di lavoro subordinato in concreto realizzatosi.
Rafforza questa opzione interpretativa il terzo comma del citato articolo
69 in esame, laddove è inibita all'attività di accertamento del giudice la possibilità di sindacare nel merito la scelta imprenditoriale, organizzativa e tecnica, a monte dell'indicazione del progetto, del programma di lavoro o fase di esso.
Parimenti non può dirsi raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Si osserva, infatti, che la prova per testi articolata appare del tutto generica ed inidonea a tal fine;
dalle circostanze elencate non sarebbe, infatti, possibile ricavare la prova della sottoposizione del al Parte_1 potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, né gli altri indici connotativi, cioè l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato;
la collaborazione;
l'assenza del rischio in capo al lavoratore;
la natura della prestazione;
la continuità della prestazione;
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva;
il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro È emerso, piuttosto, dallo Statuto dell'Ente che il rapporto intercorso tra le parti si sia conformato pienamente a quanto previsto dal contratto, in particolare art. 49 “Del Segretario Provinciale” che così recita: a. coadiuva il Presidente Provinciale nel perseguimento delle finalità associative. b. partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Provinciale con voto consultivo;
c. cura e redige, sotto la sua personale responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui al punto b); d. firma in unione col Presidente e il Consigliere anziano gli ordinativi di pagamento
e di incasso;
e. sovrintende al funzionamento degli uffici del Consiglio
Provinciale e ne coordina l'attività amministrativa;
f. è il superiore gerarchico del personale dipendente del Consiglio Provinciale. (…) Il Consiglio Provinciale con apposito atto deliberativo determina l'indennità di carica del Segretario Provinciale, che verrà corrisposta secondo i regolamenti e/o circolari della sede Centrale e la normativa fiscale vigente in materia. Il Segretario Provinciale svolge esclusivamente le attività istituzionali elencate nell'art. 49 dello Statuto. (…).”
Le funzioni appena descritte forniscono ulteriori elementi che comprovano la qualificazione del rapporto intrattenuto con la come CP_5 rapporto di lavoro autonomo, non essendo emerso un vincolo di dipendenza gerarchica ed, anzi, risulta che il partecipava alle riunioni Parte_1 dell'Assemblea e del Consiglio Provinciale con voto consultivo;
si occupava della cura e la redazione, sotto la sua personale responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni del Consiglio provinciale;
apponeva la firma degli ordinativi di pagamento e di incasso;
ricopriva le funzioni di sovrintendenza e coordinamento amministrativo sugli uffici del Consiglio Provinciale.
La Corte ritiene, in conclusione, essere stato il preposto allo Parte_1 svolgimento delle mansioni specificamente indicate nel contratto a progetto sottoscritto dalle parti, con godimento delle spettanze economiche ivi indicate.
Null'altro, dunque, può essere riconosciuto. La sentenza impugnata va conclusivamente confermata in ogni parte.
Rigettato per tal via l'appello e confermata la sentenza di primo grado, le spese di gravame, in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., gravano definitivamente sull'appellante nella misura e con le modalità di cui in dispositivo in applicazione delle tariffe vigenti (D.M.
147/22).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 28.07.2022 da nei confronti Parte_1 dell Controparte_8
avverso la sentenza n. 434/2022 resa dal Tribunale del lavoro di
[...]
Foggia in data 03.02.2022, così provvede: rigetta l'appello; conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, liquidate complessivamente in € 5.000,00, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 30 gennaio 2024
Il Presidente
Dott. Ernesta Tarantino
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Elvira Palma
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Ernesta Tarantino Presidente
2) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel.
3) Dott. Luca Ariola Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
(12.2.1972- Foggia), rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. to Stefania D'Amato;
-Appellante-
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentato e difeso dagli Avv. ti Pierpaolo Pomes e Ignazio Schiraldi;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Foggia, depositato in data
14.01.2021, esponeva: Parte_1
• di aver lavorato alle dipendenze dell Controparte_2 Contr (di seguito, , nello specifico per la
[...]
Sezione Provinciale di Foggia, dal 20.11.2007 al 15.10.2015, senza soluzione di continuità;
• di avere espletato mansioni di Segretario Provinciale, formalmente inquadrabili nel al IV livello del CCNL Terziario, con le seguenti modalità: ricevimento utenza e tesseramento dei soci;
problematiche dei tesserati e delle loro famiglie;
stesura di lettere, delibere e verbali;
gestione della corrispondenza cartacea e on-line; gestione del sito web e del database tesserati;
produzione di articoli per il sito web, completi di video e fotogallery e per il tg LIS;
adempimenti fiscali;
tenuta delle scritture contabili, redazione dei bilanci e situazioni contabili;
compilazione di mandati e reversali di incasso;
coordinamento del servizio di Assistenza alla Comunicazione in ambito scolastico;
organizzazione di incontri, manifestazioni culturali e ludico-ricreative, riunioni ed assemblee;
gestione dei contratti e relazioni esterne;
gestione punto cliente avanzato;
CP_4 assistenza e collaborazione nell'organizzazione dei corsi per l'apprendimento della LIS;
• di aver osservato un orario giornaliero dal lunedì al venerdì dalle ore
09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00, mentre il sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,00 nonché, almeno una volta al mese, nei fine settimana per riunioni del Consiglio Provinciale, Assemblee, missioni istituzionali con il Presidente Provinciale anche fuori città, manifestazioni di rilevanza provinciale, regionale e nazionale;
• di aver prestato, dal 20.11.2007 al 29.05.2008, la propria attività lavorativa senza la formalizzazione di alcun contratto, regolarizzato soltanto dal 29.05.2008 con un contratto a progetto, rinnovato fino a quando, con una comunicazione consegnata a mano al lavoratore datata Organ 15.10.2015, per volontà dell il rapporto tra le parti cessava;
• di aver percepito il compenso mensilmente nella misura fissa e costante di € 500,00; Organ
• di avere omesso l di corrispondergli la retribuzione di € 500,00 per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e settembre 2015 per complessivi € 2.500,00 (netto in busta), il rimborso spese telefoniche relative all'anno 2011 per € 300,00, nonché l' ulteriore rimborso per spese telefoniche relative all'anno 2012 per ulteriori € 200,00, oltre che la 13^ e la 14^ mensilità ed i relativi ratei, le indennità per ferie, permessi, festività,
l'indennità sostitutiva del preavviso ed il TFR;
• di essere stato sottoposto al potere direttivo del Presidente Provinciale Organ di Foggia dell il quale indicava le attività da svolgersi in ufficio, le scadenze da osservare, le necessità dei soci da assolvere, avendo cura di verificare successivamente il lavoro svolto, anche relazionandosi col medesimo a mezzo di messaggi e videochiamate;
• di avere invano impugnato, con pec del 11.12.2015, il licenziamento comminato, richiedendo il pagamento di ogni emolumento economico- retributivo dovuto, oltre al risarcimento del danno ex art. 32 comma 5 L.
183/2020; Organ
• di avere, pertanto, convenuto in giudizio l chiedendo di: “a) accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Orga il sig. e l' dal 20 novembre 2007 al 15 ottobre Parte_1
2015 senza soluzione di continuità e la nullità/illegittimità del contratto di lavoro a progetto intercorso tra le parti. Per l'effetto: b) Condannare l' Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t.:
[...]
- A corrispondere al ricorrente le differenze retributive dallo stesso maturate in relazione alla natura subordinata della prestazione lavorativa resa in qualità di impiegato con inquadramento al IV livello del CCNL
Terziario (ovvero nel diverso inquadramento che si accerterà in corso di causa) per l'importo di € 94.041,00 nonché quanto dovuto a titolo di TFR maturato pari ad € 11.215,00, ovvero alle minori o maggiori somme ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
- Alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente presso il Fondo lavoratori dipendenti con condanna al pagamento CP_4 delle somme richieste dall' per la regolarizzazione della posizione CP_6 previdenziale. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Ecc.ma magistratura adita dovesse ritenere la domanda e/o le pretese del ricorrente infondate: Condannare comunque l'
[...]
in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore del sig.
dei compensi “formalizzati” dallo stesso maturati Parte_1 in costanza di lavoro e relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e settembre 2015, per complessivi € 2.500,00 nonché al rimborso spese telefoniche relative all'anno 2011 per € 300,00 e a quelle relative all'anno
2012 per ulteriori € 200,00 ovvero per le somme maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, aumentati del 30% essendo stato il presente atto redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione consentendo la ricerca testuale dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto (art. 4 1bis Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014 n. 55, introdotto dall'art. 1 del Decreto 8 marzo 2018,
n. 37)”.
Instaurato il contraddittorio, l Controparte_7 resisteva, eccependo l'inammissibilità delle
[...] avverse pretese per intervenuta decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010 nonché Organ la carenza di legittimazione processuale dell di Foggia;
chiedeva rigettarsi integralmente la domanda proposta, con vittoria di spese.
2. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, il Tribunale con sentenza n.
434/2022 del 03.02.2022, così statuiva: “accoglie la domanda formulata in via subordinata e condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente
i seguenti importi: euro 2.500,00 per i compensi di aprile, maggio, giugno, luglio, settembre 2015; euro 300,00 per rimborso spese telefoniche anno
2011; euro 200 per rimborso spese telefoniche anno 2012; oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo. rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna parte resistente a pagare a favore di parte ricorrente la restante parte che liquida in euro 1.625,65, già comprensiva dell'aumento del 30% richiesto per
l'utilizzo di tecniche informatiche, oltre iva, cap e spese generali come per legge, con attribuzione”.
3. Con ricorso depositato in data 28.07.2022, Parte_1 interponeva appello, per i motivi che di seguito si espongono e si valutano.
Ritualmente evocato in giudizio, l'Ente resisteva con memoria del
10.10.2023 chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della statuizione gravata.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della
Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il Tribunale, preliminarmente, riteneva sussistente la legittimazione passiva dell'Ente costituitosi in giudizio, rigettando la specifica eccezione sollevata sul punto e successivamente così rilevava: Organ
- che il ricorrente, con delibera di Consiglio Provinciale di Foggia del 20.11.2007, era stato nominato Segretario Provinciale per la durata di quattro anni, con compenso mensile netto di € 500,00;
- che, in data 29.05.2008, il ricorrente aveva sottoscritto un contratto di lavoro a progetto pacificamente prorogato fino al 15.10.2015 e risolto per iniziativa dell'Ente con missiva datata 13.10.2015, avente ad oggetto
“comunicazione fine rapporto”;
- che, quindi, la collaborazione del ricorrente con l'Ente era sempre stata regolata nella forma della collaborazione autonoma fino dalla data di risoluzione, dovendo escludersi qualunque subordinazione;
- che, conseguentemente, l'eccezione di decadenza formulata ai sensi Organ dell'art. 32 della l. 183/2010 dall risultava fondata, in quanto l'atto di risoluzione del rapporto del 15.10.2015 era stato impugnato in data
11.12.2015 ed il ricorso introduttivo del giudizio depositato solo in data
14.01.2021, oltre il termine di legge e che non era utile a rimettere in termini il ricorrente neanche la seconda impugnativa della risoluzione del contratto del 15.10.2020;
- che, invece, risultava fondata la domanda formulata in via subordinata, con la quale il ricorrente chiedeva la corresponsione delle differenze retributive in relazione all'attività di collaboratore a progetto, le cui somme erano documentate e dettagliatamente indicate per singole voci nella
Delibera del Consiglio Provinciale del 30.9.2015.
5. Avverso detta statuizione, il ha interposto appello. Parte_1
5.1. L'appellante stigmatizza l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale erroneamente rigettato la domanda principale per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 32 L. n. 183/10, sebbene la stessa fosse diretta all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, fittiziamente formalizzato quale contratto a progetto, senza alcuna impugnativa dell'atto di recesso dal contratto, qualificabile come licenziamento, che rappresenta il presupposto di applicabilità del regime decadenziale introdotto dal legislatore con la legge citata.
5.2. L'appellante si duole, inoltre, della illegittimità del contratto di collaborazione a progetto sottoscritto in data 29.05.2008 in quanto, in base a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 69 D. Lgs. n. 276/2003, qualora il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa venga instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, sussiste una presunzione assoluta in ordine alla qualificazione dello stesso come di lavoro subordinato;
in particolare, assume, al fine di invocare la subordinazione, che nella specie “il progetto è identificato proprio nel raggiungimento dei fini dell'Ente e nella descrizione delle sue attività istituzionali, ovvero coincide col suo oggetto sociale e non sussiste un termine collegato al raggiungimento di un risultato. Infatti, come già rappresentato, il predetto contratto a progetto veniva rinnovato di anno in anno, fino a quando non è cessato qualsiasi rapporto con l'Ens”.
Il adduce, dunque, che il rapporto di lavoro intercorso con Parte_1
l'Ens si configurava, in realtà, come rapporto di lavoro subordinato in quanto ne sussistevano tutti gli elementi costitutivi.
6. L'appello è infondato. 6.1. Quanto al primo rilievo censorio concernente la decadenza, assertivamente mal dichiarata dal Tribunale, la Corte rammenta che l'art. 32 della L. n. 183/2010, ha notoriamente novellato l'art. 6 della L. n.
604/1966, nei seguenti termini:
«
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio
1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti: «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto
l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».
La suddetta norma prevede altresì che:
«Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: a) …; b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione continuata e continuativa, anche nelle modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
d) …». L'art. 409 numero 3) del codice di procedura civile testualmente recita:
«Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative
a: 1) ...; 2) ...; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non
a carattere subordinato;
4) ... 5) ...».
Ciò premesso, la Corte ritiene che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto che la domanda proposta, in quanto volta ad accertare la natura subordinata del rapporto e la nullità della clausola appositiva del termine, fosse riconducibile alle ipotesi previste dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 3, lett. a), come modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma
1, mentre nella specie alcuna impugnativa dell'atto di recesso era avvenuta.
Ed invero, lo stesso giudice ammette di aver utilizzato una interpretazione estensiva e non letterale della norma nella parte in cui ha affermato che «neppure si può argomentare che la ricorrente non ha mai inteso impugnare alcun “licenziamento”: si è visto, infatti, che questo termine licenziamento non deve intendersi in senso letterale, comprendendo anche tutti i casi in cui vi sia un atto datoriale che comunque, come nel caso di specie, pone fine al rapporto» (pag. 8).
La domanda avanzata dal non è indirizzata all'impugnativa Parte_1 dell'irrogato licenziamento ma solo ed esclusivamente all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato nei confronti dell'Ente ed ai soli fini della condanna al pagamento delle differenze retributive.
La ratio del regime decadenziale introdotto con la Riforma, che impone l'azione giudiziaria entro il termine di 180 giorni decorrente dalla scadenza del precedente termine fissato per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, è da ravvisare nella necessità di protezione del datore di lavoro
Con la conseguenza che l'eccezione di decadenza accolta dalla sentenza impugnata, avrebbe potuto riguardare unicamente l'impugnativa della risoluzione del rapporto (che qui non c'è stata) e non anche la domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato al solo fine di ottenere la condanna al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate per effetto della trasformazione del rapporto.
La Suprema Corte, con la recente statuizione n. 14131 dell'8.07.2020, ha ribadito che “questa Corte ha già rilevato come il citato art. 32, commi 3 e 4, siano formulati proprio nel senso di estendere ("le disposizioni di cui all'art.
6... si applicano anche..") alle ipotesi ivi specificamente elencate l'onere di impugnativa stragiudiziale nei sessanta giorni e come tale estensione debba intendersi diretta "ad attrarre nella disciplina, prima limitata al solo licenziamento, una serie ulteriore di provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda... impugnare, nel senso di contestarne la legittimità
o la validità; con la conseguenza che fuoriescono dal perimetro del citato art. 32 tutte le ipotesi in cui non vi siano provvedimenti datoriali da impugnare, per denunciarne la nullità o l'illegittimità” (Cass. n. 13648 del 2019)”, affermando, per maggior chiarezza che il regime decadenziale non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto l'interesse del lavoratore a contestare o confutare l'atto di recesso (Cass. n. 32254 del 2019, n. 30668 del 2019) e che la disposizione di cui al citato comma 3, lett. a) è formulata con riferimento a “licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”, il che conferma la natura impugnatoria della disposizione in esame.
D'altra parte, non può che ribadirsi l'esigenza di una lettura rigorosa del citato art. 32, in quanto norma introduttiva di un termine di decadenza ex novo, in relazione a fattispecie prima sottoposte unicamente ai termini di prescrizione (cfr. Cass. n. 13648 del 2019; Cass. n. 13179 del 2017 in motivazione;
Cass., S.U. n. 4913 del 2016).
Il primo motivo di appello risulta, dunque, fondato e consente l'esame nel merito della pretesa.
6.2. Sul punto, l'appellante ripropone le doglianze già espresse nel ricorso di prime cure e non vagliate dal Tribunale;
in particolare,
l'illegittimità formale del contratto a progetto stipulato dalle parti, di cui evidenzia la mancanza di un progetto, programma di lavoro o fase di esso nonché di un termine collegato al raggiungimento di un risultato, sostenendo altresì che il rapporto di lavoro non si era esplicato in forma di mera collaborazione o di prestazione libero-professionale, ma aveva in concreto assunto i connotati propri della subordinazione, della quale ha Organ chiesto l'accertamento, con conseguente condanna dell alla corresponsione delle relative differenze retributive.
Per quanto in questa sede più direttamente rileva il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dall'art. 61, d.lgs. 276/2003 (abrogato dall'art. 52 del d.lgs. 81/2015) prevede, per la configurazione della fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri della già nota figura delle collaborazioni continuative e coordinate, anche la riconducibilità dell'attività «a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa»; la norma in esame non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, tuttavia è necessaria la riconducibilità dell'attività a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa;
il risultato diventa così un fattore chiave che giustifica l'autonomia gestionale del progetto o del programma di lavoro, sia nei tempi sia nelle modalità di realizzazione, e ciò perché l'interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto che, pur non necessariamente identificandosi in uno specifico opus, deve in ogni caso assumere una sua precisa connotazione, differenziandosi dalla mera disponibilità, da parte del committente, di una prestazione di lavoro eterodiretta, tipica del rapporto di lavoro subordinato.
Conseguentemente, al committente viene richiesto di esplicitare ex ante, in forma scritta (su cui cfr. Cass. 19 aprile 2016, n. 7716), l'obiettivo che il contratto si prefigge di raggiungere ed il risultato della prestazione richiesta al collaboratore, che deve essere necessariamente rivolta a quell'obiettivo; non viene, invece, richiesto che il progetto abbia ad oggetto un'attività altamente specialistica o di particolare contenuto professionale, e tanto meno che sia unica e irripetibile;
in questa chiave interpretativa, il requisito della specificità deve riguardare tanto il progetto quanto il programma (o la fase di lavoro), non ravvisandosi differenze concettuali tra i due termini;
e la riprova che per il legislatore 'programma' e 'progetto' siano sostanzialmente sinonimi si rinviene nel successivo art. 62, che nel disciplinare la forma ed il contenuto del contratto dispone alla lettera b) che il contratto debba contenere la «indicazione del progetto o programma di lavoro, o fase di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto», così ponendo sullo stesso piano, indifferentemente, programmi e progetti i quali devono essere entrambi caratterizzati dalla esatta individuazione della prestazione richiesta al lavoratore e dalla relativa indicazione nell'atto scritto;
la "specificità del progetto, programma o fase" diviene dunque l'elemento caratterizzante un legittimo rapporto di lavoro a progetto (Cass n. 5418/2019).
Tanto premesso, si specifica ulteriormente che il contratto debba contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.
Si è altresì affermato che, l'assenza del progetto di cui all'art. 69, comma
1, del d.lgs. n. 276 del 2003, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia (Cass. n.
8142 del 29/03/2017).
Va qui, altresì, data continuità al principio giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui la disposizione (nella versione "ratione temporis" applicabile, antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f) della I. n. 92 del 2012), si interpreta poi nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (cfr. Cass., sez. lav.,
n. 20666/2020 del 29.09.2020; Cass., sez. lav., n. 17127 del 17.08.2016; conf. Cass. sez. lav. n. 12820 del 21.06.2016, richiamata da Cass.
24379/2017).
Nella specie non è ravvisabile tale ipotesi, risultando dalla copiosa documentazione versata in atti essere lo specifico progetto, il programma di lavoro o fase di esso, analiticamente indicati in ciascuno dei contratti sottoscritti dalle parti (cfr. doc. n. 3, nel quale vengono individuati pedissequamente i compiti, le responsabilità per la figura del Segretario
Provinciale, gli obiettivi da raggiungere, come meglio oltre si dirà), potendo, pertanto, al più astrattamente configurarsi una fittizietà dell'atto formale rispetto al concreto atteggiarsi del rapporto, come cioè di lavoro subordinato piuttosto che autonomo, la cui prova ricade sul lavoratore che invochi la diversa connotazione contrattuale.
A tal fine va evidenziato che la Suprema Corte ha graniticamente statuito, da ultimo con ordinanza 4 marzo 2020 - 5 luglio 2021 n. 18943, che chi chiede il pagamento di crediti retributivi è tenuto a provare la natura subordinata del rapporto di lavoro la cui qualificazione in detti termini invoca, ribadendo la necessità per il lavoratore di dare prova degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta e, precisamente, della sussistenza dei requisiti della etero direzione e del potere di direzione e controllo del datore di lavoro nei suoi confronti.
L'assoggettamento del lavoratore al potere di direzione, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, costituisce l'elemento determinante per l'individuazione del vincolo di subordinazione, risultando sussidiari gli altri indici connotativi, e cioè l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato;
la collaborazione;
l'assenza del rischio in capo al lavoratore;
la natura della prestazione;
la continuità della prestazione;
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva;
il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro (da ultimo, Cass. 25711/2018).
Invero, la prova della sussistenza degli indici di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. grava sul soggetto che assume di aver prestato lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2967 c.c.; tale prova assume connotazioni di particolare rigore laddove tra le parti coinvolte vi sia un principio di prova scritta in ordine ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto di lavoro (nella specie, contratto di lavoro a progetto).
Così ricostruito l'oggetto del sindacato giurisdizionale, occorrente per dirimere la controversia insorta sulla natura del rapporto di lavoro in questione va subito detto che si condivide pienamente la valutazione del materiale probatorio effettuata dal Tribunale.
Infatti, a fronte di un contratto scritto intercorso tra le parti, nel quale risultano compiutamente e dettagliatamente indicati tutti gli elementi essenziali del rapporto lavorativo nella forma del contratto a progetto, la prova diretta a dimostrare la sussistenza di un rapporto atteggiatosi in concreto diversamente da quanto formalmente convenuto, avrebbe dovuto essere assai rigorosa.
Invero, procedendo alla disamina del contratto di lavoro a progetto del
29.05.2008 con cui, sulla base del verbale del novembre 2007, si conferiva l'incarico al CA appare che il contratto risulta chiaro in tutti i suoi elementi, così come prescritti dagli artt. 61 e ss. del d.lgs. 276/2003.
Risultano, infatti, espressamente esplicitati:
1) la durata «la durata del progetto è di mesi dodici con decorrenza dal
01 giugno 2008 e con scadenza il 31 maggio 2009 e si intenderà tacitamente rinnovato se non dovesse esercitarsi il diritto di recesso da una delle parti dei termini di legge»; 2) la descrizione del progetto e il risultato finale «…realizzare e promuovere presso le istituzioni locali e i privati iniziative e progetti, compreso il reperimento delle necessarie risorse, utili alla piena integrazione dei sordi nella società civile e specificamente volte al completo superamento delle barriere della comunicazione nella Provincia.
In particolare, ci si propone, mediante la predisposizione di atti di comunicazione mirata, di sollecitare le autorità pubbliche all'adozione di normative, all'approvazione di progetti ad hoc, alla pubblicazione di bandi, alla stipula di convenzioni utili al migliorare l'accesso dei sordi ai servizi pubblici altresì ideando e proponendo adeguate soluzioni tecniche ai problemi. Gli uffici, le apparecchiature e gli strumenti tutti, siti all'interno della sede di Foggia sono a disposizione per Org_2 la realizzazione del progetto. Il Consiglio Provinciale ed il suo Presidente, in coordinamento con il Segretario Provinciale, curano gli atti di amministrazione delle menzionate attività valutando e relazionando periodicamente sulle iniziative adottate sulla loro concreta realizzabilità e sullo stato di avanzamento»;
3) il corrispettivo «il compenso è fissato in euro 6.540,00. Tale importo sarà corrisposto con cadenza mensile…per quel che concerne la disciplina dei rimborsi spese (se sostenute) vanno obbligatoriamente presentate le rispettive note giustificative»; Organ
4) le forme di coordinamento del lavoratore «d) l' non eserciterà nei confronti del lavoratore alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato;
e) il lavoratore presterà la propria attività in modo del tutto autonomo fornendo la propria professionalità per la realizzazione degli obiettivi statutari dell'ESN e del programma;
e) il lavoratore presterà la propria attività in modo del tutto autonomo fornendo la propria professionalità per la realizzazione degli obiettivi statutari Organ dell' e del programma».
5) le eventuali misure per tutela della salute e della sicurezza del Organ collaboratore: «l' come sopra indicato e rappresentato comunica al collaboratore, che ne prende atto, le misure per la tutela della salute e della sicurezza nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste dall'art.66, comma 4, del D.Lvo n. 276/2003».
Tanto esposto, la Corte ritiene conformi alle prescrizioni di legge le indicazioni contenute nel contratto di lavoro e nello specifico progetto allegato.
In ragione di tali considerazioni deriva, dunque, l'inapplicabilità dell'ipotesi di conversione prevista dall'art. 69 primo comma d.lgs.
275/2003 che postula la mancanza di valida indicazione del progetto, del programma o della fase dello stesso.
La Corte, infatti, condivide l'opinione che ravvisa esclusivamente nell'assenza formale e sostanziale dell'indicazione del progetto, il presupposto applicativo del primo comma dell'art. 69 citato e della sanzione ivi prevista, distinguendo tale fattispecie dalle ipotesi di cui al secondo comma dello stesso articolo.
Infatti, in tale ipotesi il presupposto della pronuncia di accertamento della effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti, postula l'esistenza ab origine di una valida indicazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso. La fattispecie astratta, dunque, disciplina il caso in cui nonostante tale regolarità iniziale, il reale svolgimento del rapporto diverga dai contenuti del contratto a progetto, per cui si determina la necessità di procedere all'accertamento giudiziale del tipo di lavoro subordinato in concreto realizzatosi.
Rafforza questa opzione interpretativa il terzo comma del citato articolo
69 in esame, laddove è inibita all'attività di accertamento del giudice la possibilità di sindacare nel merito la scelta imprenditoriale, organizzativa e tecnica, a monte dell'indicazione del progetto, del programma di lavoro o fase di esso.
Parimenti non può dirsi raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Si osserva, infatti, che la prova per testi articolata appare del tutto generica ed inidonea a tal fine;
dalle circostanze elencate non sarebbe, infatti, possibile ricavare la prova della sottoposizione del al Parte_1 potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, né gli altri indici connotativi, cioè l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato;
la collaborazione;
l'assenza del rischio in capo al lavoratore;
la natura della prestazione;
la continuità della prestazione;
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva;
il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro È emerso, piuttosto, dallo Statuto dell'Ente che il rapporto intercorso tra le parti si sia conformato pienamente a quanto previsto dal contratto, in particolare art. 49 “Del Segretario Provinciale” che così recita: a. coadiuva il Presidente Provinciale nel perseguimento delle finalità associative. b. partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Provinciale con voto consultivo;
c. cura e redige, sotto la sua personale responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui al punto b); d. firma in unione col Presidente e il Consigliere anziano gli ordinativi di pagamento
e di incasso;
e. sovrintende al funzionamento degli uffici del Consiglio
Provinciale e ne coordina l'attività amministrativa;
f. è il superiore gerarchico del personale dipendente del Consiglio Provinciale. (…) Il Consiglio Provinciale con apposito atto deliberativo determina l'indennità di carica del Segretario Provinciale, che verrà corrisposta secondo i regolamenti e/o circolari della sede Centrale e la normativa fiscale vigente in materia. Il Segretario Provinciale svolge esclusivamente le attività istituzionali elencate nell'art. 49 dello Statuto. (…).”
Le funzioni appena descritte forniscono ulteriori elementi che comprovano la qualificazione del rapporto intrattenuto con la come CP_5 rapporto di lavoro autonomo, non essendo emerso un vincolo di dipendenza gerarchica ed, anzi, risulta che il partecipava alle riunioni Parte_1 dell'Assemblea e del Consiglio Provinciale con voto consultivo;
si occupava della cura e la redazione, sotto la sua personale responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni del Consiglio provinciale;
apponeva la firma degli ordinativi di pagamento e di incasso;
ricopriva le funzioni di sovrintendenza e coordinamento amministrativo sugli uffici del Consiglio Provinciale.
La Corte ritiene, in conclusione, essere stato il preposto allo Parte_1 svolgimento delle mansioni specificamente indicate nel contratto a progetto sottoscritto dalle parti, con godimento delle spettanze economiche ivi indicate.
Null'altro, dunque, può essere riconosciuto. La sentenza impugnata va conclusivamente confermata in ogni parte.
Rigettato per tal via l'appello e confermata la sentenza di primo grado, le spese di gravame, in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., gravano definitivamente sull'appellante nella misura e con le modalità di cui in dispositivo in applicazione delle tariffe vigenti (D.M.
147/22).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 28.07.2022 da nei confronti Parte_1 dell Controparte_8
avverso la sentenza n. 434/2022 resa dal Tribunale del lavoro di
[...]
Foggia in data 03.02.2022, così provvede: rigetta l'appello; conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, liquidate complessivamente in € 5.000,00, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 30 gennaio 2024
Il Presidente
Dott. Ernesta Tarantino
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Elvira Palma