Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 10/12/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
In composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino ha emesso la seguente SENTENZA 353/2025 sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 69726 depositato in data 28.11.2024 da C. G. (C.F. OMISSIS), nato il [...],
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall’avvocato Gabriele Licata (c. f. [...]), con cui elett.te domicilia digitalmente presso avvocatolicata@pec.it;
CONTRO
1. Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – in persona del Ministro pro tempore, assistito ex art. 158 c.g.c. dalla dr.ssa Di Pasquali Marisa, nella qualità di referente del contenzioso per la Regione Sicilia, come da procura speciale allegata alla comparsa di risposta - pec:
serviziolegale.prap.palermo.b@giustiziacert.it 2. Ministero dell'economia e delle finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio (di seguito solo “Comitato” o “CVCS”), in persona del Ministro pro-tempore (CF 80415740580), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dalla Dott.ssa Sara Salimbene, dirigente di 2° fascia del Ministero dell’economia e delle finanze, dalla dott.ssa Paola Carmeni e dott.ssa Annamaria Fasone, funzionarie del Ministero dell’economia e delle finanze, entrambe in servizio presso la Direzione dei servizi del tesoro nonché dai funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze in servizio presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo Dott.ri Piera RI TI, CH CI, MA SO e CL Seccia, giusta delega in atti del Direttore Generale della Direzione dei servizi del tesoro, dott. Francesco Paolo Schiavo, con cui elett.te domicilia presso la sede della Ragioneria territoriale dello Stato in Palermo, Piazza Marina/Salita Intendenza - pec:
dcst.dag@pec.mef.gov.it.
Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.
Richiamato il verbale di udienza, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.
Ritenuto in
FATTO
I. Il ricorrente – all’atto della presentazione del ricorso Assistente Capo Coordinatore della Polizia Penitenziaria in cui si è arruolato il 10.02.2001 – prospetta di aver richiesto:
(a) in data 05 maggio 2015, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie 1. Cervicalgia con rettificazione cervicale all’rx; 2. Segni radiologici di spondilo-artrosi dorsolombare”; 3. Discopatie multiple del tratto cervico-dorsolombosacrale. Con parere n. 299192018, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (d’ora in poi CVCS) ha stabilito la loro non
dipendenza da causa di servizio ed il non luogo a pronuncia [All. 1 al ric.]. Per l’effetto, il Ministero della Giustizia notificava (prot.
13604/MM del 24.02.2020) il decreto 761/2020/cs di rigetto della superiore istanza [All. 2 al ric.];
(b) in data 28 giugno 2023, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie: 1. “Rachialgia ricorrente in paziente con spondiloartrosi diffusa e discopatie multiple, cervicalgia con rettificazione cervicale” [all. 3 al ric.]. Con parere 1052132024, il CVCS sanciva la sua non dipendenza da causa di servizio ed il non luogo a pronuncia al trattarsi di patologia già precedentemente discussa [All.
4 al ricorso]. In conseguenza, con nota prot. 13604 del 30 luglio 2024, il Ministero della Difesa notificava il decreto n. 1295/2024/cs/mr di rigetto anche tale seconda istanza [All. 5 al ricorso].
II. Sulla base di tali premesse, il C., facendo appello alle risultanze dell’elaborato peritale di parte a firma del Dr. Butera, si duole della
(il)legittimità dei provvedimenti reiettivi formati dall’amministrazione di appartenenza nonché di quelli presupposti del CVCS, richiedendo di accertare giudizialmente la sussistenza della dipendenza da causa di servizio delle patologie da cui è affetto,
“con ogni conseguente pronuncia in ordine agli effetti previdenziali e pensionistici di tale riconoscimento”.
III. In data 24.03.2025, si è costituito in atti il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza del mezzo introduttivo. Secondo questa parte convenuta:
(c) attesa l’assenza di efficacia lesiva del parere CVCS, e stante la possibilità viceversa di far valere ogni doglianza nei confronti dell’atto finale del procedimento, non sussiste la propria legittimazione passiva nel presente giudizio;
(d) nessuna delle criticità imputate all’operato del CVCS può dirsi fondata, dappoiché, nel caso in esame, il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio si fonda sull’assenza di circostanze connesse con l’attività di servizio che è ordinariamente connotata anche da carichi differenziati rispetto all’auspicabile, tali da poter assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti, così da far ritenere l’evento, nel caso in specie, non imputabile all’attività lavorativa svolta.
IV. In data 29.03.2025, ha prodotto documentata memoria difensiva il Ministero della Giustizia, il quale, previamente ricostruito l’iter procedimentale condotto e depositato in atti il fascicolo amministrativo, ha sostenuto:
- il difetto di giurisdizione di questa Corte, sul rilievo che il ricorrente ha richiesto, in sede amministrativa, l’equo indennizzo;
- l’inammissibilità del ricorso ex art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c. per non aver il ricorrente richiesto al competente INPS domanda di pensione privilegiata;
- la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto che è INPS ad aver assunto le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale iscritto alla “Cassa Trattamenti Pensionistici Stato”;
- l’infondatezza del ricorso, sia perché il ricorrente non ha comprovato i presupposti richiesti dall’art. 64 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 per ottenere la pensione di privilegio, sia perché, simmetricamente, i pareri espressi dal CVCS – cui l’amministrazione di appartenenza deve conformarsi ex DPR 461/2001 – sono assistiti da puntuale motivazione. Privi di rilevanza, per questa via, appaiono allora i mezzi istruttori richiesti ex adverso.
V. Con ordinanza n. 49/2025, il Decidente ha affidato al CML presso questa Sezione giurisdizionale l’incarico di esprimere parere medicolegale sul seguente quesito: “se, alla stregua della documentazione in atti e dei rapporti acclusi al fascicolo amministrativo depositato dall’amministrazione di appartenenza nonché considerati gli sviluppi dell’iter amministrativo e medico-legale che ha condotto alla formazione dei decreti impugnati, le patologie di cui all’istanza di riconoscimento della dipendenza causale formalizzata dall’interessato il 05 maggio 2015 (all. 2 al ricorso, per come eventualmente “riqualificate” in sede procedimentale),
nonché le patologie 1. “Rachialgia ricorrente in paziente con spondiloartrosi diffusa e discopatie multiple, cervicalgia con rettificazione cervicale”, di cui all’istanza di riconoscimento della dipendenza causale del 28.06.2023 (p. 13 del fascicolo amministrativo) siano da considerarsi dipendenti da causa di servizio ai fini di pensione privilegiata”.
VI. In data 27.10.2025, il CML ha depositato un primo parere che afferma la non dipendenza della causa di servizio delle patologie che affliggono il ricorrente, cui ha fatto seguito – in ragione “di richiesta da parte di questa Sezione del CML, il legale di parte ricorrente, con pec del 29.10.2025, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa nella quale è presente la Scheda Informativa redatta dalla Direzione della Casa Circondariale di Busto Arsizio, relativa al periodo di servizio dal 22.05.2001 al 21.05.2008 (p. 3/5 del parere integrativo) – parere integrativo del 20.11.2025.
VII. All’odierna udienza, come da verbale: “per parte ricorrente è presente l’Avvocato Antonio Varvaro, in sostituzione dell’Avvocato Licata giusta delega orale che, all’esito della consulenza medico legale, insiste nell’accoglimento del ricorso e delle domande ivi formulate chiedendo la condanna alle spese del Ministero della Giustizia e la compensazione delle stesse rispetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per le amministrazioni resistenti sono presenti la dottoressa Fasone che insiste come in atti e la dottoressa Di Pasquali che si riporta al contenuto della memoria di costituzione, si oppone alla condanna alle spese avanzata da controparte di cui chiede la compensazione”.
Considerato in
DIRITTO
1. Sussiste, in limine, la potestas iudicandi di questa Corte a decidere la controversia, avendo il ricorrente prospettato nel mezzo introduttivo che l’accertamento richiesto al Decidente è finalizzato
“agli effetti previdenziali e pensionistici di tale riconoscimento”. Come da granitica giurisprudenza del giudice del riparto, formatasi a partire dal testo dell’art. 386 c.p.c. e dal criterio ivi ricavato del petitum sostanziale, sussiste la giurisdizione di questa Corte a decidere della ricorrenza o meno del rapporto causale fra fatto di servizio e patologia sofferta dall’istante, di rilievo ai fini dell’art. 64 e ss. DPR 1092/1973, se, e nella misura in cui, l’accertamento domandato sia finalizzato ad ottenere, anche prospetticamente, benefici pensionistici.
Ai quali la domanda processuale, come avvenuto in fattispecie, deve dunque fare non equivoco riferimento. A radicare la giurisdizione di questa Corte è, in sintesi, il collegamento fra accertamento richiesto e materia (pensioni a totale o parziale carico dello Stato) prospettato nel ricorso.
2. Il ricorso è ammissibile ad onta della mancata proposizione in sede amministrativa della domanda di pensione di privilegio, stante l’orientamento nomofilattico declinato da C. conti, SS. RR., sent. n.
12/2023/QM/PRES, al quale va operato estensivo rinvio ai sensi dell’art. 17 dell’all. 2 al d.lgs. 174/2016.
3. Sussiste il difetto di legittimazione passiva del solo MEF dovendosi dare seguito, al riguardo, all’indirizzo assunto, in merito, dal locale Giudice di Appello (sent. n. 25/A/2024). Alla declaratoria di difetto di legittimazione passiva, non può seguire però una statuizione di condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del MEF. In effetti, deve darsi atto dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale di appello che, diversamente da quello testé evocato, afferma per converso la piena legittimazione passiva del MEF (App., Sez. I, n. 193/2021) sul presupposto che, in vicende consimili, viene pur sempre in discussione la correttezza del parere reso da un organo (il CVCS) funzionalmente dipendente dal medesimo MEF e, dunque, l’esercizio di una competenza amministrativa ad opera di quest’ultima amministrazione. Per l’amministrazione datoriale, per converso, vengono in considerazione specifiche attribuzioni procedimentali e provvedimentali che escludono, in ragione, ogni plausibilità giuridica della tesi che ne affermasse il difetto di legittimazione passiva.
4. Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti che seguono.
5. Ai fini dell’inquadramento giuridico della vicenda sottoposta a questa Corte, giova ricordare che, ai sensi dell’art. 67, primo comma, d.P.R. n. 1092/73, il militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa della legge 18 marzo 1968, n. 313 e s.m.i. (d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e d.P.R. n. 834/1981 con annesse tabelle), ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento. Quanto all’indispensabile riconoscimento della causa di servizio – e dunque al rapporto di causalità – il d.P.R.
n. 1092/73, all’art. 64, prescrive che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante. Ciò significa, in altri termini, che ai fatti di servizio, quali causa unica, diretta ed immediata dell’infermità, della lesione o della morte, sono equiparati i fatti di servizio come concause, condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l’evento, quali elementi che, di fatto, concorrono a rendere ancora più grave un evento dannoso qualsiasi. In altre parole, il “fatto di servizio” che ha causato lesione o infermità non deve essere necessariamente l'unica causa, ma possono coesistere più concause purché il fatto di servizio sia "concausa efficiente e determinante". In tal caso, la causa di servizio è riconosciuta anche nel caso di una
"predisposizione del dipendente alla patologia" a condizione che (a)
senza il fatto di servizio l'infermità si sarebbe prodotta in forma notevolmente più lieve o diversa rispetto ad altri fattori; (b) il fatto di servizio possa essere ritenuto quello, anche quantitativamente, più rilevante; (c) l'evento causale sia direttamente riconducibile al servizio prestato. Di conseguenza, possono quindi essere riconosciuti dipendenti da causa di servizio anche le infermità di natura endogeno-costituzionale, ma in presenza di una predisposizione organica a contrarre una malattia, occorre accertare se la prestazione del servizio abbia facilitato, con rapporto causale incidente e determinante, l’insorgenza dell’infermità ovvero aggravato o accelerato il decorso della stessa, acquisendo il valore di conditio sine qua non, nel senso che, diversamente, l’affezione non si sarebbe verificata (o avrebbe avuto, se già preesistente, una diversa evoluzione). La concausa efficiente (e quindi determinante) è, in sostanza, da intendersi come l’antecedente causale che spiega forza preminente nel determinismo dell’evento, ovvero agisce, dal punto di vista qualitativo o quantitativo, in modo da influire come fattore necessario sul fatto conseguente: di qui, il particolare valore rispetto ad altre concause (ius receptum, cfr., questa Sezione, sent. n.
32272024; C. conti, Sezione giur. Liguria, sent. n. 304 del 2017; Sez.
Campania, sent. 192/2019). Nel quadro di tale impostazione giurisprudenziale, è peraltro certo, in ogni caso, che rientri nell’onere probatorio gravante sul ricorrente, pur quando mitigato dal principio di prossimità della prova, prospettare e provare quali siano i profili del servizio espletato che, per natura, qualità o modalità di svolgimento, possano dispiegare attitudine causale o concausale all’ingenerarsi della patologia (per vicenda largamente sovrapponibile alla presente, cfr. App. Sicilia, sent. 197/A/2022;
questa Sezione, sent. 36/2022).
5.1. Il CML incaricato da questa Corte - con il parere integrativo del 20.11.2025, reso all’esito dell’esame della documentazione integrativa (da esso espressamente richiesta) trasmessa da parte ricorrente il 29.10.2025 e consistente nella “scheda Informativa redatta dalla Direzione della Casa Circondariale di Busto Arsizio, relativa al periodo di servizio dal 22.05.2001 al 21.05.2008 (p. 3/5 del parere integrativo) –
ha osservato che l’infermità del ricorrente, “artrosi del rachide cervicodorso-lombare con discopatie cervico-lombari a modica incidenza funzionale”
– richiesta come “rachialgia ricorrente in paziente con spondiloartrosi diffusa e discopatie multiple, cervicalgia con rettificazione cervicale” - possa essere considerata SI dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante. Il parere integrativo, in ragione della sopravvenienza documentale stimolata dal CML ma rinveniente ascendenza nelle marcate discrepanze registrate dal medesimo consulente in occasione del parere originario (p. 4/5 del parere del 27.10.2025), determina il superamento di quest’ultimo e, a ben considerare, anche della istanza di sospensione / integrazione istruttoria del 16.09.2025 prodotta, in pendenza di consulenza, dal ricorrente. In definitiva, il parere integrativo del CML – cui va fatto esclusivo riferimento – esplicita rinnovate conclusioni fondate su sopravvenuta documentazione –
dallo stesso compulsata – proveniente dalla amministrazione intimata ed oggetto, a sua volta, di rinnovata compilazione (“rapporto informativo corretto” depositato il 29.10.2025). D’altronde, per quanto il peculiare svolgimento dell’incombente istruttorio abbia determinato un dilatamento dei termini assegnati con ordinanza n.
49/2025, alcun vulnus difensivo si è materializzato a carico delle parti, le quali, concordemente, hanno richiesto il passaggio in decisione della controversia sulla base delle opposte conclusioni in origine formulate. L’amministrazione d’appartenenza, in particolare, non ha richiesto differimenti per termine a difesa, né ha avanzato riserve sul procedimento di espletamento della CTU. Anzi, richiedendo la compensazione delle spese di lite, ha dato conto di partita conoscenza degli esiti integrativi cui il consulente d’ufficio è pervenuto, logicamente incompatibili – vista la specifica conclusione del ricorrente sul punto della regolamentazione delle spese di lite – con un parere (quello originario) che segnava, ove non fosse superato
(così come invece è stato), la reiezione della domanda introduttiva.
5.2. Ora, il CML - dalle cui conclusioni il Decidente non ha ragione di deviare, senza che sia peraltro in ciò gravato da peculiari oneri motivazionali (ex plurimis, questa Sezione, sentt. nn. 321/2025, 24/2024, 836/2022; Cass., sez. II, sent. n. 15568/2022) – motiva l’accertamento compiuto precisando che “dai Rapporti Informativi presenti agli atti si ricava che, nel primo periodo presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, dal 22.05.2001 al 21.05.2008, il ricorrente svolse l’incarico di autista del Nucleo Traduzioni con la patente D. Svolse solamente attività esterna, a bordo di autoveicoli, percorrendo circa 24500 Km annui ed effettuando circa 180 ore annuali medie di straordinario. Nel secondo periodo, dal 21.05.2008 in poi, il ricorrente svolse servizio presso la Casa di Reclusione “Ucciardone” di Palermo con turni presso le Sezioni detentive con mansioni di addetto sorveglianza detenuti, servizio di vigilanza armata muro di cinta, servizio sentinella e servizio di addetto smistamento posta e protocollo Istituto. A bordo di autoveicoli, il ricorrente percorse circa 200 Km annui e svolse anche attività a piedi; non svolse servizi a bordo di motoveicoli, né servizi di ordine pubblico. Nell’allegato al rapporto informativo, secondo il modello usato per le patologie discali ed artrosiche della colonna vertebrale, si ricava che lo stesso effettuò movimentazione manuale di carichi con continuità durante il turno lavorativo per la detenzione dell’armamento di reparto durante i servizi di sentinella lungo il muro di cinta del carcere. Da quanto sopra, si ricava che il ricorrente, nel primo periodo a Busto Arsizio ha fatto parte del Nucleo Traduzioni nella qualità di autista con patente D ed ha guidato per lunghe tratte il pullman di servizio trasportando detenuti dal Nord al Sud dell’Italia e viceversa. In questa fase, pertanto, il ricorrente è stato esposto, per circa 7 anni, ad un rischio specifico per le patologie del rachide vertebrale, sottoponendo le vertebre a micro sollecitazioni croniche. Nel secondo periodo, svolto al Carcere dell’“Ucciardone” di Palermo, il servizio del ricorrente ha sollecitato cronicamente per molti anni la colonna vertebrale, sovraccaricandola, con il peso del giubbotto antiproiettile e dell’arma lunga in dotazione, nei servizi armati di sentinella lungo il muro di cinta del carcere stesso. Complessivamente, pertanto, il suddetto servizio, a parere di questa Sezione del CML ha agito per lunghi anni sul rachide del ricorrente assieme a fattori costituzionali predisponenti ed ha assunto, pertanto, un ruolo di concausa efficiente e determinante l’insorgenza della patologia artrosica”.
5.3. Il Decidente è dell’avviso che le conclusioni rassegnate dal proprio consulente nel parere integrativo – tese alla riaffermazione, in linea tecnica, della verità sostanziale sulla vicenda di servizio del ricorrente – siano:
- corrette sotto il profilo metodologico-procedurale, in quanto rese sulla base della articolata ricostruzione dei precedenti di servizio dell’interessato, della documentazione sanitaria ed amministrativa in atti (che il CTU più volte evidenzia essere stata integralmente considerata) e degli esiti della visita diretta del ricorrente;
- immuni da vizi o contraddizioni medico-legali;
- non contraddette, in linea tecnica o procedurale, da alcuna delle parti di causa.
6. In ragione di quanto sopra, impregiudicate le determinazioni amministrative in ordine alla ascrizione tabellare (su cui il C. non formula perspicue domande), il decidente, in accoglimento del ricorso, accerta che la patologia “artrosi del rachide cervico-dorso-lombare con discopatie cervico-lombari a modica incidenza funzionale” – richiesta come “rachialgia ricorrente in paziente con spondiloartrosi diffusa e discopatie multiple, cervicalgia con rettificazione cervicale” - è da considerarsi, ai limitati fini di privilegio, SI dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante.
7. La natura tecnica dell’accertamento sotteso allo scrutinio della domanda processuale giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio fra amministrazione di appartenenza e ricorrente.
Per le ragioni ampiamente esplicitate in precedenza, inoltre, devono compensarsi le spese di lite fra ricorrente e MEF.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti in causa;
- fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 02 dicembre 2025.
II Giudice Dr. Raimondo Nocerino Firmato digitalmente Depositata in segreteria nei modi di legge Palermo, 8 dicembre 2025 Pubblicata il 10 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)