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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/04/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 208/2024 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Carlo Tack, giusta procura speciale in atti,
- parte ricorrente - contro
Controparte_1
c.f. , in persona del direttore regionale, nonché legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti in atti conferita con rogito del notaio in data 05/04/2016, repertorio N. 12428, raccolta N. 6775 (doc. 1), dall'Avv. Luigi Per_1
Aragoni
- parte resistente –
e nei confronti di
residente a [...], CP_2
- controinteressata -
Oggetto: attribuzione di posizione organizzativa.
All'udienza dell'11 aprile 2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: accertare e dichiarare, previa disapplicazione e/o annullamento della procedura di conferimento dell'incarico a favore della contro interessata e dell'eventuale contratto con quest'ultima laddove già stipulato:
1 1) l'obbligo di esatto adempimento in capo all' , in persona del rapp.te legale in carica e, per CP_1
l'effetto, l'obbligo di avviare una nuova procedura di valutazione ai fini del conferimento della procedura dell'incarico di “Responsabile del processo Lavoratori” presso la Sede di Oristano;
2) per l'ulteriore effetto, la condanna nei confronti dell' , in persona del rapp.te legale in CP_1
carica, al risarcimento del danno per perdita di chance a favore del ricorrente quantificabile nelle differenze retributive non percepite dal ricorrente, oltre rivalutazione ed interessi dalla data di conferimento dell'incarico in esame a favore della contro interessata fino all'eventuale conferimento dell'incarico a suo favore e/o la diversa somma che dovesse essere ritenuta dovuta al termine del giudizio o, in ulteriore subordine, da quantificarsi in via equitativa”.
Nell'interesse dell : “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed CP_1
eccezione: dichiarare infondato l'avverso ricorso e, per l'effetto, rigettarlo, mandando il convenuto
Ente assolto da ogni altrui pretesa;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, comprensive di ogni onere accessorio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11 marzo 2024, ritualmente notificato, , quale dipendente Parte_1
dell' dal 1° novembre 2016 (matricola XF51638) e attualmente in forza all'Istituto medesimo CP_1
presso la sede di Oristano, con inquadramento nel livello economico C1, ha convenuto in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, l' , e, quale soggetto CP_1
controinteressato, al fine di far accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di CP_2
conferimento a favore della dell'incarico di posizione organizzativa di 1° Livello di CP_2
“Responsabile del processo Lavoratori” presso la sede di Oristano, con decorrenza dal 1° aprile CP_1
2024, come da atto del 9 febbraio 2024, domandando per l'effetto che, previa disapplicazione e/o annullamento della procedura di conferimento dell'incarico e dell'eventuale contratto laddove già stipulato, venisse disposta la condanna dell' all'esatto adempimento, attraverso l'avvio di una CP_1
nuova procedura di valutazione ai fini del conferimento dell'incarico in oggetto, nonché al risarcimento del danno in favore del ricorrente per perdita di chance, quantificabile nelle differenze retributive non percepite dal ricorrente e/o della diversa somma accertata come dovuta all'esito del giudizio, o, in ulteriore subordine, da quantificarsi in via equitativa.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'atto di conferimento della posizione organizzativa, stante la totale assenza di motivazione nell'atto di conferimento dell'incarico, non essendo stato esplicitato l'iter logico – giuridico – valutativo seguito dalla direzione dell' , in violazione e/o CP_1 falsa applicazione dell'art. 19 del CCIE del 30 marzo 2010, attuativo del CCNL 1° ottobre 2007,
2 nonché dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 1175 e 1375 c.c..
Ha lamentato anche l'arbitrarietà e illogicità della scelta operata dall' , in quanto, mentre il CP_1
ricorrente risultava essere inquadrato nell'area C da 10 anni, invece la dott.ssa pur essendo in CP_2
forza all' sin dal 2016 ricoprendo la posizione di assistente (categoria B), era stata assunta in CP_1
qualità di funzionaria, Area C, soltanto dal 1° settembre 2022.
Inoltre, mentre nel curriculum professionale offerto dal ricorrente e nella sua dichiarazione di disponibilità era stato riportato un notevole elenco di incarichi, attività, esperienze professionali e relative competenze maturate, rilevanti ai fini del conferimento dell'incarico di 1° livello, la dott.ssa dalla data della sua assunzione, aveva lavorato esclusivamente nell'Ufficio dell'Avvocatura di CP_2
Sede, quale titolare di incarico di “sub-processo Malattie professionali. Rivalse e Supporto
Avvocatura”, limitandosi a svolgere attività di mero supporto (non strettamente tecnico) all'ufficio dell'Avvocatura e compiti di carattere meramente esecutivo, tipici di un ruolo da assistente amministrativo (quali, ad es., calendarizzazione delle udienze, deposito di atti e fascicoli presso il tribunale di Oristano e presso l'ufficiale giudiziario, supporto all'avvocato per trasportare borse e fascicoli pesanti, esecuzione di copia delle cause da trasmettere all'avvocatura regionale per adempimenti di competenza, conservazione delle evidenze degli atti notificati, trasmissione all'area lavoratori di sentenze da liquidare).
Con riferimento ai requisiti culturali e di studio, il ricorrente, al pari della che era in CP_2
possesso di una laurea specialistica, era in possesso di una laurea magistrale in “Scienza delle pubbliche amministrazioni”.
D'altronde, apparivano vaghe e non circostanziate le ulteriori motivazioni riportate nella mail del
1° marzo 2024, che il Direttore territoriale aveva inviato al dott. . CP_1 Pt_1
2. Si è costituito in giudizio l' , con memoria difensiva depositata il 2 ottobre 2024, CP_1
domandando il rigetto delle avverse domande, in quanto, a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, il provvedimento contestato era all'evidenza sorretto da una motivazione, debitamente esplicitata nell'atto d'incarico, del tutto coerente con le indicazioni provenienti dalla disciplina contrattuale di riferimento (art. 19, co. 1 del C.C.I.E., CCNL 1° ottobre 2007 relativo al Comparto
EPNE, Accordo sindacale in data 25 maggio 2022 e disposizioni contenute nell'art. 5 del CIE Funzioni
Centrali datato 10 agosto 2023), per cui, nel conferire l'incarico alla dott.ssa si era tenuto CP_2
conto, previa valutazione comparativa con gli ulteriori funzionari che avevano dato la propria disponibilità, del possesso di requisiti quali-quantitativi di esperienza di servizio, culturali e in termini di propensioni e capacità dimostrate. La funzionaria di Area C destinataria dell'incarico, all'esito di tale
3 valutazione, era risultata l'aspirante più idonea all'efficace svolgimento delle attività lavorative da assicurare, in relazione alle caratteristiche e ai contenuti della posizione di responsabilità che andava a ricoprire.
Nello specifico, si era tenuto conto dell'esperienza maturata e delle competenze acquisite dalla per cui particolare rilievo aveva assunto l'esperienza maturata dal 13 giugno 2016 fino al 31 CP_2
agosto 2022 quale Addetto amministrativo del processo lavoratori, area B, liv. 2, proseguita anche successivamente allorquando vi è stato il passaggio della dott.ssa all'Area C a partire dal 1° CP_2
settembre 2022 e, ancora, l'esperienza maturata nella posizione organizzativa di responsabile di sub- processo nel processo Lavoratori, svolta dal 20 marzo 2023, avendo immediatamente comunicato la disponibilità all'accettazione dell'incarico a fronte della richiesta della sede di Oristano in data 7 marzo
2023.
Tale esperienza è stata valutata come molto importante, giacché avutasi proprio nell'ambito del processo lavoratori, ossia la struttura cui era riferito il contestato incarico di responsabilità, e che aveva giustificato la preferenza della rispetto ad altri candidati. CP_2
Per converso, l'esperienza maturata dal nell'incarico di responsabile del sub-processo Pt_1
infortuni aveva avuto durata inferiore, in quanto egli aveva assunto tale incarico solo a partire dal 1° agosto 2023, pur essendo stato destinatario della stessa richiesta di disponibilità sempre in data 7 marzo
2023. Egli, inoltre, non vantava esperienze pregresse nell'ambito della struttura in esame, essendo stato assegnato ad altre strutture, ossia, dapprima, ad attività relative ai servizi generali quale supporto della
Responsabile di sede (gestione del personale, gestione documentale, rapporti con le ditte di manutenzione, abilitazione ai servizi online, etc.), poi, dal 15 marzo 2021, con parziale modifica dal 1° giugno 2021, al Processo Aziende in qualità di addetto amministrativo.
Ne derivava la piena legittimità dell'atto di conferimento di incarico contestato dal ricorrente.
3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata fissata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note difensive.
§§§
4. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Giova premettere che nel pubblico impiego privatizzato, il conferimento di posizioni organizzative costituisce una determinazione negoziale di natura privatistica che, pur rientrando nella discrezionalità del datore di lavoro pubblico, deve rispettare precisi limiti e garanzie procedurali.
In particolare, il conferimento di posizioni organizzative richiede necessariamente una valutazione
4 comparativa tra gli aspiranti, che deve essere condotta nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., per cui l'amministrazione è tenuta a dare adeguata contezza dei criteri di scelta attraverso una congrua motivazione che espliciti le ragioni della decisione e a effettuare una valutazione comparativa dei titoli e delle capacità professionali dei candidati.
In tal senso, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che: “Ai fini della verifica del rispetto dei principi di correttezza e buona fede da parte del datore di lavoro pubblico che conferisca incarichi con determinazioni negoziali di natura privatistica scegliendo tra più aspiranti, deve infatti ritenersi imprescindibile che l'Amministrazione dia contezza dei criteri della scelta con una congrua motivazione, trovando applicazione i medesimi principi espressi da questa Corte con riferimento al conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, secondo cui tale conferimento integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per l'adozione della quale
l'amministrazione datrice di lavoro è tenuta, alla stregua delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (e degli stessi principi evocati dall'art. 97 Cost.), ad una valutazione comparativa con gli altri candidati che contempli adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate (Cass. n. 6485/2021)” (in questi termini Cass. civ., n. 36209/2023).
A fronte dell'obbligo contrattuale del datore di lavoro di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e della capacità professionale dei partecipanti alla selezione, sorge in capo a ciascun candidato una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente adempiuta dal datore, il dipendente-creditore può esercitare sia l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia l'azione di risarcimento del danno (cfr. Cass. civ. n. 25552/2024).
Il sindacato giurisdizionale sulla legittimità della selezione è limitato all'accertamento del rispetto delle disposizioni legali e contrattuali che disciplinano la procedura e al controllo dell'assenza di comportamenti discriminatori o contrari ai principi di buona fede e correttezza.
Nel caso in esame è contestata la legittimità del provvedimento del 9 febbraio 2024, con cui il
Direttore Territoriale di Nuoro-Oristano-Ogliastra dell' in conformità alla proposta in pari data CP_1
della Responsabile della sede di Oristano, ha conferito alla dott.ssa responsabile del sub CP_2 processo Malattie professionali, Rivalse e supporto all'Avvocatura presso la sede di Oristano, un incarico di posizione organizzativa di 1° livello presso la medesima sede (docc. 04 e 05 all. memoria
). CP_1
Conseguentemente, viene in rilievo, dal punto di vista della normativa contrattuale applicabile, il
5 CCNL in data 1° ottobre 2007, relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007 (doc. 9 all. memoria
), al cui art. 16, comma 2 è previsto che, nell'ambito dell'Area C, gli enti, sulla base dei propri CP_1
ordinamenti, in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedono lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità che comportano l'attribuzione di una specifica indennità di posizione organizzativa.
Ai sensi del successivo art. 17, comma 1, gli incarichi sono conferiti dai dirigenti “con atto scritto e motivato tenendo conto dei requisiti culturali, dell'attitudine, delle capacità professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche dei programmi da realizzare”.
Il CCIE 2006-2009 (doc. 10 all. memoria ) ha poi previsto, all'art. 18, che, in applicazione CP_1
del citato art. 16, vengono riconosciuti come incarichi di posizione organizzativa quelli indicati dalla disposizione stessa, suddivisi, in base al grado di professionalità e responsabilità richiesti, nei seguenti due livelli:
Posizioni organizzative di 1° livello:
1. responsabile di processo;
2. responsabile di progetto;
3. funzionario di vigilanza.
Posizioni organizzative di 2° livello:
1. responsabile di segmento di processo;
2. responsabile di segmento di progetto.
Il successivo art. 19, rubricato “Conferimento e revoca delle posizioni organizzative”, ha previsto che destinatari delle sopra individuate posizioni organizzative sono esclusivamente i dipendenti classificati nell'Area C, stabilendo che la competenza al conferimento degli incarichi di posizione organizzativa spetta esclusivamente al dirigente della struttura interessata, il quale la esercita a mezzo di "atto scritto e motivato, tenendo conto dell'esperienza maturata - che non potrà essere comunque inferiore ad un'anzianità minima nell'area di due anni - anche in relazione al livello economico di inquadramento, dei requisiti culturali, delle propensioni e delle capacità professionali espresse dai dipendenti nello svolgimento del proprio lavoro in relazione alle caratteristiche ed ai contenuti dell'incarico".
Inoltre, sempre all'art. 19 viene precisato che, per le posizioni organizzative localizzate a livello territoriale nelle sedi di tipo B, “l'attribuzione degli incarichi è disposta dal Dirigente, previa peculiare
6 proposta non vincolante, formulata dal Responsabile della stessa sede B, scegliendo tra tutti i dipendenti in forza alla struttura dirigenziale” e, pertanto, qualora si determinino situazioni di vacanza nelle posizioni organizzative di 1° e 2° livello, il dirigente competente provvede al conferimento della posizione organizzativa vacante al personale dell'area C in forza nella propria struttura sulla base dei suindicati criteri.
Con successivo accordo datato 25 maggio 2022 (doc. 11 all. memoria ) in materia di CP_1
conferimento delle posizioni organizzative all'interno dell'area C, le parti hanno previsto, “per il personale transitato nell'area C profilo amministrativo a seguito di procedure selettive e progressioni verticali o per effetto di nuovo inquadramento e già dipendenti dall'Istituto” e per le posizioni organizzative vacanti, la deroga al possesso del requisito dell'anzianità minima biennale, fermo restando che “ai fini del conferimento delle posizioni organizzative occorre sempre far riferimento a quanto previsto dal citato articolo 19 sia con riguardo agli ulteriori criteri (dell'esperienza maturata, dei requisiti culturali, delle propensioni e capacità professionali espresse dai dipendenti nello svolgimento del proprio lavoro), sia alle modalità di conferimento (atto scritto e motivato del dirigente responsabile)”.
Orbene, venendo all'oggetto delle censure sollevate dal ricorrente, se è vero che, nell'atto di conferimento incarico del 9 febbraio 2024, è contenuta una motivazione, alla base della scelta, che si limita a richiamare i requisiti e criteri stabiliti dalle disposizioni di cui all'art. 19 del C.C.I.E. attuativo del CCNL 1° ottobre 2007 relativo al Comparto EPNE e di cui all'Accordo sindacale in data 25 maggio
2022, oltreché le disposizioni di cui all'art. 5 del CIE Funzioni Centrali datato 10 agosto 2023 (doc. 03 all. ricorso), risulta che, con successiva nota del 1° marzo 2024 (doc. 05 all. ricorso), il direttore territoriale ha esplicitato le motivazioni del conferimento dell'incarico alla dott.ssa su CP_2
proposta della Responsabile di Sede, “tenuto conto, in relazione alle caratteristiche e ai contenuti dell'incarico di responsabile del Processo lavoratori da assegnare:
- dell'esperienza dalla stessa maturata, in qualità di responsabile del sub-processo Malattie professionali. Rivalse e Supporto Avvocatura (PO 2° livello) dal 20/03/2023 e, precedentemente, dal
09/2016 quale Addetta del Processo lavoratori, in particolare, con svolgimento delle attività proprie del Supporto amministrativo all'Avvocatura per le attività stragiudiziali e giudiziali relative al contenzioso giurisdizionale e alle rivalse;
- dei requisiti culturali, correlati al possesso di laurea specialistica;
- delle propensioni manifestate nell'assunzione di ruolo di responsabilità di posizione organizzativa nel processo Lavoratori, fattivamente dimostrata, con riguardo all'incarico di
7 responsabile di sub-processo, fin dal marzo 2023, e delle capacità professionali espresse nello svolgimento nello svolgimento di attività e di compiti specifici assegnati con riguardo agli ambiti sopra citati e instaurazione di positive dinamiche relazionali e di collaborazione nei raccordi con ulteriori risorse dello stesso e di altri processi e con diverse strutture”.
Il ricorrente ha sostenuto che gli elementi sopra indicati sarebbero illogici e comunque non sufficienti a giustificare la scelta per la dott.ssa invece che per lo stesso ricorrente, in quanto CP_2
egli aveva una anzianità superiore, essendo stato inquadrato nell'area C da 10 anni, invece la dott.ssa soltanto dal 1° settembre 2022, e dovendosi tenere conto di tutte le esperienze indicative del CP_2
possesso di competenze utili all'espletamento delle mansioni indicate nella dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico (v. doc. 02 all. ricorso), a fronte di una parità di requisiti culturali, essendo il ricorrente in possesso di una laurea magistrale, equiparabile alla laurea specialistica in possesso della CP_2
Sennonché, si deve ritenere non dimostrato che il conferimento della posizione organizzativa da parte dell'ente sia avvenuto in violazione del canone di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., né che vi sia stata la violazione delle disposizioni contrattuali applicabili nel caso esaminato.
È vero quanto allegato dal ricorrente, per cui egli ha una anzianità in Area C superiore rispetto alla
CP_2
Tuttavia, occorre considerare che l'art. 19 del CCIE 2006-2009, pur prevedendo che si debba tenere conto dell'esperienza maturata “anche in relazione al livello economico di inquadramento”, enuncia ulteriori requisiti da prendere in considerazione ai fini del conferimento, quali le “propensioni e capacità professionali espresse dai dipendenti nello svolgimento del proprio lavoro in relazione alle caratteristiche ed ai contenuti dell'incarico”.
Con riferimento a tale ultimo specifico aspetto, invero, è documentato che la controinteressata aveva maturato una lunga esperienza lavorativa nel processo Lavoratori, ovverosia CP_2
proprio nella struttura dove ella avrebbe dovuto espletare l'incarico oggetto di conferimento, avendo lavorato fin dal 2016 quale addetta amministrativa del processo lavoratori, area B, liv. 2, e avendo ricoperto la posizione organizzativa di responsabile di sub-processo nel processo Lavoratori, fin dal 20 marzo 2023.
Invece il ricorrente non risulta avere maturato una paragonabile esperienza nella struttura considerata, secondo quanto risulta dal prospetto riportato a pagina 12 della memoria depositata in giudizio dall' , per cui egli risulta avere ricoperto l'incarico di responsabile del sub-processo CP_1
infortuni solo a partire dal 1° agosto 2023 e, a differenza della non vantava esperienze pregresse CP_2
8 all'interno della struttura in esame.
Nella dichiarazione compilata dallo stesso prodotta sub doc. 02, viene indicata l'esperienza Pt_1
maturata nella posizione organizzativa di 2° Livello come responsabile sub processo “Infortuni.
Contr Pagamenti a Casi esteri. Amianto”, nonché l'incarico “collaboratore del : gestione Accordi CP_3 quadro, rapporti con fornitori e utenti, rapporti con CML” e di “supporto Responsabile di Sede”, nell'ambito del quale solo “alcune attività” avrebbero riguardato anche l'area lavoratori, quali:
“gestione e acquisizione per classe specifica della documentazione relativa all'area lavoratori, corrispondenza diretta con l'utenza per l'integrazione di documentazione incompleta, lavorazione certificati medici di infortunio, abilitazione medici esterni”.
Pertanto, a fronte della specifica esperienza pregressa maturata dalla fin dal 2016, invece il CP_2
si sarebbe occupato solo in parte di attività riguardanti l'area lavoratori, nello svolgimento delle Pt_1
funzioni di supporto al responsabile di sede, secondo tempistiche e modalità non definite, né specificamente allegate e dimostrate nel presente giudizio, anche a voler considerare come ammissibile la nota depositata il 2 dicembre 2024, anch'essa dal tenore generico.
Invero, nel ricorso il si è limitato a richiamare il “notevole elenco di incarichi, attività, Pt_1
esperienze professionali e relative competenze maturate, rilevanti ai fini del conferimento dell'incarico di 1° livello”, senza specificare in cosa sarebbero consistiti tali incarichi, attività ed esperienze, né la loro confacenza rispetto al contenuto e all'oggetto dell'incarico, nei termini anzidetti.
D'altro canto, benché il ricorrente abbia cercato di sminuire le attività svolte dalla nella CP_2
struttura considerata, si deve ritenere che ella, in ragione della sua pregressa esperienza come operatore di supporto dell'Avvocatura, abbia avuto modo di entrare in contatto e trattare il cospicuo flusso del contenzioso in materia di malattie professionali, amministrativamente gestite proprio dall'Area
Lavoratori, nel contesto della quale il supporto della si concretizzava anche tramite lo CP_2
svolgimento delle attività elencate nella memoria , afferenti alla “registrazione dei casi in CP_1
agenda, alle operazioni attinenti alla gestione documentale, alla formazione dei fascicoli di causa, alla cura di attività comportanti la selezione di atti, il reperimento, l'esame e la trattazione di informazioni
e documenti, favorendo il raccordo funzionale tra l'Avvocatura ed il processo lavoratori, preposto a trattare i procedimenti di erogazione delle prestazioni, e le azioni di rivalsa di varia natura”.
In ragione delle argomentazioni e dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore indeterminabile della causa (di non speciale complessità) e all'attività difensiva effettivamente occorsa, per cui si giustifica una
9 liquidazione dei compensi secondo parametri medi per le fasi introduttiva e di studio e di quelli minimi per la fase decisoria, di non speciale complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande spiegate da;
Parte_1
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell' convenuto, che CP_1
liquida nell'importo di complessivi euro 3.408,00, interamente per compensi professionali, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Oristano, il 11/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
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