Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/05/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
09/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2205/2021 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] e residente a [...]in c.da Margi Parte_1
Superiore n° 84 c.f.: , elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indennità di malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/06/2021, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che:
- che la ricorrente, bracciante agricola, regolarmente iscritta negli elenchi nominativi anagrafici per l'anno 2017 per 102 giornate lavorative, essendo stata ammalata dal 12.01.2018 al 25.01.2018, dal
02.02.2018 al 18.02.2018, dal 23.02.2018 al 11.03.2018, dal 28/03/2018 al 17/05/2018, dal
25/05/2018 al 13/06/2018 ha richiesto all' di Messina, la corresponsione della relativa CP_1
indennità di malattia, allegandovi la relativa certificazione medica;
- che l' provvedeva ad erogare l'indennità richiesta;
CP_1
- che l' con atto del 15/11/2019, notificato in data successiva, comunica all'odierna ricorrente CP_1
che 12/01/2018 non può essere accolta per il seguente motivo: lei non risulta iscritta/o per almeno
51 giornate negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno di inizio del periodo di malattia né per quello precedente”
- che l' con atto del 15/11/2019, notificato in data successiva, comunica all'odierna ricorrente CP_1 che “la richiesta di indennità di malattia per l'evento dal 02/02/2018 al 18/02/2018, presentata in data 02/02/2018 non può essere accolta per il seguente motivo: lei non risulta iscritta/o per almeno
51 giornate negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno di inizio del periodo di
- che l' con atto del 15/11/2019, notificato in data successiva, comunica all'odierna ricorrente CP_1 che “la richiesta di indennità di malattia per l'evento dal 23/02/2018 al 11/03/2018, presentata in data 23/02/2018 non può essere accolta per il seguente motivo: lei non risulta iscritta/o per almeno
51 giornate negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno di inizio del periodo di malattia né per quello precedente”
- che l' con atto del 15/11/2019, notificato in data successiva, comunica all'odierna ricorrente CP_1 che “la richiesta di indennità di malattia per l'evento dal 28/03/2018 al 17/05/2018, presentata in data 28/03/2018 non può essere accolta per il seguente motivo: lei non risulta iscritta/o per almeno
51 giornate negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno di inizio del periodo di malattia né per quello precedente”
- che l' con atto del 15/11/2019, notificato in data successiva, comunica all'odierna ricorrente CP_1 che “la richiesta di indennità di malattia per l'evento dal 25/05/2018 al 13/06/2018, presentata in data 25/05/2018 non può essere accolta per il seguente motivo: lei non risulta iscritta/o per almeno
51 giornate negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno di inizio del periodo di malattia né per quello precedente”
- che la ricorrente nel 2017 ha regolarmente lavorato per la ditta MA MA AN per 102 giornate lavorative come bracciante agricola;
- che infruttuoso è rimasto il successivo ricorso amministrativo proposto dal competente Comitato
Provinciale INPS, tramite il patronato e i successivi solleciti. CP_2
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' , eccependo preliminarmente la decadenza ex. L.83/70, art. 22, e nel merito CP_1
contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, e matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall' eccezione peraltro rilevabile d'ufficio.
Tale eccezione è fondata e va accolta.
Risulta dagli atti, vedesi documentazione prodotta con la memoria di costituzione, che l' ha CP_1
disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della ricorrente per gli anni dal 2015 al 2017, con l'elenco di variazione, pubblicato sul sito dal 17/12/2014 al 31/12/2019.
Che avverso tale provvedimento di disconoscimento, la parte ricorrente ha proposto ricorso in data
16/01/2020.
Presupposto fondamentale per il riconoscimento delle prestazioni invocate, a tal titolo, è l'avere svolto attività lavorativa per l'anno e le giornate necessarie. CP_ Orbene, passando a scrutinare l'eccezione preliminare sollevata dall' la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di giorni 15. CP_1
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Come sopra evidenziato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della CP_1
ricorrente per gli anni dal 2015 al 2017, con la terza variazione trimestrale del 2019, pubblicata sul CP_ sito per il periodo sopra indicato, 17/12/2019 al 31/12/2019, essendo stata cancellata per i suddetti anni, dagli elenchi OTD del Comune di residenza, pubblicato sul sito Internet dell'Istituto, per il periodo sopra indicato.
Ha prodotto, con la memoria di costituzione, il terzo elenco di variazione 2019, con allegato elenco di tutte le persone cui è stata disposta la cancellazione e dal quale risulta il nominativo della parte ricorrente ai righi 40, 41, e, 42, di pagina 5, del citato elenco.
Avverso il provvedimento di cancellazione la ricorrente ha proposto ricorso in data 16/01/2020.
Pertanto, dalla data del 16/01/2020, sono incominciati a decorrere i termini di 90 giorni per la
CP_ pronunzia dell' cosa che non è avvenuta e pertanto alla data del 18/04/2020, considerato i due giorni di Febbraio, si è formato il cd. “silenzio-rigetto”.
Pertanto, da tale data del 18/04/2020, sono cominciati e decorrere i termini di 120 giorni per proporre il ricorso giudiziario, termini che non sono stati rispettati atteso che il ricorso è stato depositato in data 30/06/2021, quando la decadenza era maturata, e, pertanto intempestivo.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Tenuto conto che la ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data
30/06/2021, l'azione risulta intempestiva, essendosi maturata la decadenza eccepita, che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c.. (Cass. Sez. Lav., n. 15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, ha recentemente affermato ( Cass. 19/12/2016, n.26161;
Cass. Sez. L, n. 9622 del 12/5/2015) che "in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno." (conf. a Cass. Sez. Lav., n.
15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Pertanto, l'eccezione è fondata, e va accolta, conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L.
83/1970.
Va rilevato che la decadenza si è ugualmente maturata anche a volere tenere conto del periodo di sospensione covid 19.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito, resta CP_ assorbita, evidenziando però, che l' ha pure prodotto la sentenza n.168/2024, emessa dalla
Corte di Appello di Messina, che ha accolto l'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n.61/2023, emessa da altro giudicante, che aveva riconosciuto le giornate agricole in favore della parte ricorrente, necessarie ai fini dell'ottenimento delle prestazione per cui è causa.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
1)Dichiara inammissibile il ricorso, e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 09/05/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia