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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 23/05/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 187/2022 R.G., di appello avverso la sentenza n. 115/2022, pronunciata dal Tribunale di Isernia il 27.4.2022 nella controversia n. 999/2014 R.G., avente ad oggetto opposizione all'esecuzione;
TRA
( ), Parte_1 C.F._1
), in qualità di trustee del "Trust Simona", Parte_2 C.F._2
( ), in qualità di guardiano del "Trust Simona", Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Aldo De Benedittis e Stefano De Benedittis, in forza di procura in calce all'atto di appello, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di giustizia;
APPELLANTI
CONTRO
, in persona della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del l. r. in carica, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosella Pucarelli, in forza di procura in calce all'atto di appello, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di giustizia;
APPELLATA
pag. 1 di 3 CONCLUSIONI
Per appellanti e appellata: dichiarare la cessazione della materia del contendere, con spese del doppio grado di giudizio compensate tra le parti.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 115 del 27.4.2022, ha rigettato le opposizioni ex art. 615 c.p.c. (giudizi riuniti nn. 999/2014, 1330/2014 e 382/2016 R.G.), proposte da
, e , gli ultimi due rispettivamente Parte_1 Parte_3 Parte_2 guardiano e trustee del "Trust Simona", nei confronti della Controparte_3
(oggi , con cui veniva contestato il diritto della
[...] Controparte_1 banca di procedere a esecuzione in forza di un contratto di mutuo, di cui si chiedeva la dichiarazione di nullità per pattuizione di interessi usurari e per applicazione del piano di ammortamento "alla francese", nonché facendo valere l'impignorabilità dei beni.
2. Avverso la sentenza, notificata il 3.5.2022, hanno proposto appello , Parte_1
e , con atto di citazione notificato il 3.6.2022, Parte_2 Parte_3 chiedendone, previa sospensione della provvisoria esecutività, la totale riforma: nella parte in cui il Giudice di primo grado ha respinto la domanda di nullità della clausola di pattuizione del saggio di interessi, in quanto superiore, a causa della capitalizzazione composta non pattuita ed applicata al piano di ammortamento “alla francese” allegato al contratto di mutuo di cui è causa, in violazione degli artt.1283 ed 821 c.c.; nella parte in cui il Giudice di primo grado ha respinto la domanda di nullità parziale del contratto ai sensi dell'art.1419,2° comma c.c., per indeterminatezza contrattuale, in violazione degli artt.1346 e 1284 c.c., con la conseguente applicabilità del tasso legale sostitutivo previsto ai sensi del 3° comma;
nella parte in cui ha condannato l'appellante alla refusione delle spese, invece di compensarle ex art.92, II° comma, c.p.c.; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la in persona della mandataria Controparte_1 [...]
e ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_2
Rigettata, con ordinanza del 27.4.2023, la richiesta di inibitoria e disattesa la richiesta di rinnovo della c.t.u., a seguito di riassegnazione del procedimento le parti hanno concordemente richiesto l'adozione di provvedimento dichiarativo dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pag. 2 di 3 Sono state depositate la rinuncia da parte dei procuratori degli appellanti, muniti di procura speciale, all'azione e agli atti del giudizio, con espressa dichiarazione di compensazione delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio, nonché l'accettazione della rinuncia, con le stesse condizioni relative alle spese giudiziali, da parte della procuratrice della banca appellata, munita di procura speciale.
Ciascuno dei suddetti atti è stato notificato alla controparte.
In senso conforme alla richiesta incondizionata delle parti costituite essendo venuta meno la res litigiosa, deve, quindi, pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
Le indicazioni delle parti devono essere recepite anche in ordine alla compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 115/2022 pronunciata dal
Tribunale di Isernia in data 27.4.2022, proposto da , Parte_1 Parte_2
e , con citazione notificata il 3.6.2022, nei confronti della Parte_3 CP_1
in persona della mandataria così provvede:
[...] Controparte_2
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 8.5.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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