Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14669/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14669/2022 tra
[...]
Parte_1
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 4 febbraio 2025 ad ore 10,00 il Giudice, dott.ssa Alessandra TERRERI
dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parti attrici l'avv. Nicola Castiglioni, in sostituzione dell'avv. Donzelli giusta delega verbale, nonché ai fini della pratica forense i dottori e AB ON, Persona_1
- per parte convenuta l'avv. Silvia Cosmi, in sostituzione dell'avv. Silvana Durante giusta delega verbale,
dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parti Attrici precisano le proprie conclusioni, come da foglio depositato telematicamente, si riporta agli atti e chiede l'accoglimento delle proprie domande, precisando che dalle escussioni pagina 1 di 14
che nella struttura era presente un unico bar, che il ristorante principale era operativo soltanto al mattino, che nelle ore pasti era aperto soltanto il ristorante più piccolo vicino alla piscina con tavoli scarsamente illuminati, che il menù alla carta prevedeva limitata limitata di scelta ovvero uno o due piatti sempre identici, da ultimo che la formula all inclusive era valevole unicamente per le bevande e ciò configura un inadempimento contrattuale ed ingannevole prospettazione dei servizi al consumatore.
Parte Convenuta precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nella memoria conclusiva depositata telematicamente, si riporta integralmente a tutti gli atti e verbali di causa, contesta quanto dedotto da parte attrice espressamente smentito dai testi escussi, non configurandosi in alcun modo un inadempimento di non scarsa importanza a carico della convenuta ed insiste per l'illegittimità della domanda di risoluzione del contratto come in atti
Il giudice alla luce di quanto sopra, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 18,30 per la lettura del dispositivo della sentenza.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il presente verbale è stato letto alle parti e condiviso sullo schermo di ed i procuratori Pt_2 delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 10,22.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 18,35,
il giudice deposita la sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 2 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Alessandra Terreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 14669/2022, promossa da
Parte_1
C.F. C.F._1
Parte_1
C.F. C.F._2
Attori con l'avv.to Marco Donzelli contro
Controparte_1
.IVA C.F._3 P.IVA_1
Convenuta con l'avv. Silvana Durante
OGGETTO: risarcimento danni da vacanza rovinata
CONCLUSIONI:
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nei termini di seguito trascritti:
Parti attrici
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inadempimento contrattuale della convenuta, ex art. 1453 c.c., con conseguente risoluzione del contratto;
Controparte_1 pagina 3 di 14 - Accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta, ex art. 1218 c.c. Controparte_1
per tutti i disservizi avuti in merito al soggiorno acquistato, come esposto in narrativa;
- Per l'effetto, condannare parte convenuta, al rimborso della somma versata Controparte_1 per l'acquisto del soggiorno di cui in narrativa, nella misura di € 7.482,00 o nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia entro i limiti di valore della presente Autorità;
- Ancora per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale a seguito dell'inadempimento della stessa, nella misura della metà del prezzo del pacchetto turistico (quantificabile in € 3.741,00) da corrispondere a ciascuno degli attori, per un ammontare complessivo di € 7.482,00, o nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia entro i limiti di valore della presente causa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si indicano provvisoriamente quali testi i sig.ri , , Testimone_1 Testimone_2 [...]
, , , , su tutti i capitoli di Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
prova di seguito formulati:
1) Vero che i sig.ri e nei giorni compresi tra il 23.07.2021 e il 06.08.2021 Pt_1 Pt_1 alloggiavano quali vacanzieri presso la struttura denominata “Seaclub Marpunta Village Club
****” presso Skiathos – Alonissos, isole Sporadi (Grecia)?
2) Vero che il pacchetto turistico relativo alla prenotazione della vacanza di cui al capitolo precedente pubblicizzava e prometteva il servizio di animazione diurna e serale;
la presenza di due ristoranti (uno ampio e principale a buffet ed uno alla carta); la presenza di due bar;
il trattamento in formula all inclusive? (si mostri doc. 4 attoreo)?
3) Vero che nella struttura di cui ai capitoli precedenti e nel periodo di tempo indicato, era presente un unico ragazzo che da solo gestiva i corsi di sup e acqua gym e che sempre da solo si occupava della animazione diurna?
4) Vero che nella struttura di cui ai capitoli precedenti e nel periodo di tempo indicato, era presente l'animazione serale per l'intrattenimento degli ospiti?
5) Vero che la struttura di cui trattasi si trovava a diversi chilometri di distanza dai centri abitati tanto che non era possibile raggiungere luoghi di svago esterni?
6) Vero che nella struttura di cui ai capitoli precedenti e nel periodo di tempo indicato, era presente un unico bar presso la piscina?
7) Vero che nella struttura di cui ai capitoli precedenti e nel periodo di tempo indicato, il ristorante “principale” era aperto esclusivamente al mattino?
pagina 4 di 14 8) Vero che nella struttura di cui ai capitoli precedenti e nel periodo di tempo indicato, nelle ore dei pasti rimaneva operativo il solo ristorante collocato presso la piscina, di dimensioni inferiori rispetto al ristorante “principale”, tanto da lasciare durante la cena parte dei tavoli al buio?
9) Vero che il ristorante, che da catalogo avrebbe dovuto essere alla carta e del quale vi sarebbe stata per contratto 1 sera di pasto gratuito a settimana era con un menù alla carta rivisto, con possibilità di scelta di uno/due piatti che mai mutavano nel corso della permanenza?
10) Vero che. nel ristorante di cui al capitolo che precede, l'unica verdura offerta era l'insalata verde?
11) Vero che nella struttura di cui ai capitoli precedenti e nel periodo di tempo indicato, contrariamente a quanto previsto da catalogo, la formula all inclusive era valevole unicamente per le bevande?
12) Vero che nella struttura di cui ai capitoli precedenti e nel periodo di tempo indicato, vi era proposta di snack o piccola pasticceria durante la giornata?”,
Parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni istanza avversaria:
- nel merito:
A) in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori relativamente alla richiesta di restituzione del prezzo del pacchetto turistico afferente ad altro viaggiatore, non parte del presente giudizio.
B) Rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice nei confronti di Controparte_1
poiché infondate in fatto ed in diritto, strumentali e non provate per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria delle spese ex d.m. 55/14, oltre iva, cpa e rimborso spese generali”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e hanno Parte_1 Parte_1
convenuto in giudizio chiedendo di accertarne il grave inadempimento per il Controparte_1
mancato rispetto degli impegni assunti in data 25.06.2021, con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto e condanna alla restituzione della somma corrisposta di € 7.482,00=, nonché al risarcimento del danno da vacanza rovinata, da liquidarsi dal giudice in via equitativa ex art.1226 c.c. in misura della metà del prezzo del pacchetto turistico ovvero in € 3.741,00= pro capite.
In particolare, gli attori hanno ricostruito le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto:
pagina 5 di 14 - di aver acquistato dal tour operator un pacchetto turistico, per il soggiorno CP_1
presso il Seaclub Marpunta Village Club di Skiathos, nel periodo 23.07.2021-
06.08.2021, al costo complessivo di € 7.482,00=,
- che il pacchetto turistico era comprensivo di trattamento all inclusive,
- che giunti a destinazione, hanno riscontrato gravi difformità tra i servizi descritti dal catalogo e quanto offerto in loco, ovvero “… quanto all'animazione, nella struttura si riscontrava la carenza di animatori ed assistenti, eccezion fatta per un solo ragazzo, che
– da solo - gestiva i corsi di sup e acqua gym. Ne conseguiva una scarsa animazione diurna ed una completamente assente animazione serale. Con riferimento alla ristorazione, si osservava l'attività di un unico bar presso la piscina. Inoltre, il ristorante principale rimaneva chiuso nell'ora di pranzo, limitando la sua disponibilità esclusivamente al mattino;
pertanto nelle ore dei pasti rimaneva operativo il solo ristorante collocato presso la piscina, ben più modesto e con spazi ridotti, tanto da lasciare durante la cena parte dei tavoli del tutto al buio. Oltre a ciò, il ristorante, che da catalogo avrebbe dovuto essere alla carta e del quale vi sarebbe stata per contratto 1 sera di pasto gratuito a settimana, si era trasformato in una sorta di ibrido: non organizzato a buffet, ma con un menù alla carta rivisto, con scarsa possibilità di scelta e con assenza di variazione dei piatti in 15 giorni di permanenza. Le limitazioni erano diverse e riguardavano sia la quantità che la qualità: ad esempio, le verdure offerte erano pressoché inesistenti, salvo che per l'insalata verde. Da ultimo, contrariamente a quanto previsto da catalogo, la formula all inclusive era valevole unicamente per le bevande, in quanto non vi era alcuna proposta di snack o piccola pasticceria durante la giornata”
(vedasi all'uopo pagine 2 e 3 dell'atto introduttivo). costituitasi, ha sostenuto la pretestuosità, infondatezza ed irrilevanza giuridica delle CP_1
lamentele attoree, attesa la corretta erogazione dei servizi compatibilmente con le restrizioni previste in periodo Covid19, nonchè la fruizione della prestazione da parte dei viaggiatori per tutto il periodo concordato ed ha pertanto chiesto il rigetto delle avverse domande;
nello specifico, ha evidenziato che:
a) il costo del pacchetto ammonta ad € 7.173,41 per tre persone ed i due attori non hanno legittimazione attiva a richiedere la restituzione delle somme versate dal terzo passeggero,
b) il prezzo corrisposto è comprensivo oltre che del soggiorno, anche del costo del volo a/r, della polizza assicurativa, delle tasse e degli oneri aeroportuali,
pagina 6 di 14 c) la genericità e scarsa importanza delle lamentele attoree, peraltro non provate,
d) la corretta esecuzione delle prestazioni.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c. ed espletata la prova orale ammessa, la causa
è pervenuta alla presente udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
* * * * * *
Il Tribunale osserva che gli attori hanno esperito la presente azione per far accertare l'inadempimento contrattuale di parte convenuta, consistito nel non avere offerto i servizi pattuiti e, per l'effetto hanno chiesto la risoluzione del contratto, la restituzione dell'intera somma versata per l'acquisto del pacchetto turistico ed il risarcimento del danno non patrimoniale subito per vacanza rovinata.
E' documentale l'acquisto del pacchetto turistico proposta dal con Parte_3 partenza il 23.07.2021 e ritorno l'06.08.2021, comprensivo di volo aereo A/R Milano–Skiathos, traghetto A/R da Skiathos ad Alonissos, tratte interne, soggiorno con trattamento all inclusive presso il Seaclub Marpunta Village Club sito nel parco marino protetto di Alonissos, formula
Zero Pensieri, oneri di gestione carburante/valute e copertura assicurativa, come da riepilogo ordine in data 25.06.2021, conferma di prenotazione del 07.07.2021 e riepilogo dei servizi elaborato il 14.07.2021 (doc. 1 e 2 del fascicolo di parti attrici, doc. 2, 4 e 6 del fascicolo di parte convenuta).
La documentazione versata in atti, tuttavia, conferma quanto asserito da parte convenuta, ovvero che il viaggio per cui è causa è stato fruito da tre partecipanti, identificati negli attori signori , e e va pertanto preliminarmente Parte_1 Parte_1 Testimone_1
dichiarata la carenza di legittimazione attiva degli attori relativamente alla restituzione del prezzo del pacchetto turistico per la quota parte della IG Tes_1
Andando ad analizzare il merito della causa, va rilevato che il caso di specie è da ricondursi alla fattispecie del contratto di viaggio “tutto compreso”, disciplinato dal D.Lgs. n° 79/2011
(cosiddetto “Codice del Turismo”), come da ultimo modificato dal D.Lgs. n° 62/2018.
pagina 7 di 14 L'art. 42 del Codice del Turismo prevede che “1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del Codice civile.
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del Codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43”. A sua volta, l'art. 43 richiamato prescrive che “1. Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie”
Secondo la predetta normativa, il viaggiatore ha diritto ad ottenere un rimborso del prezzo del viaggio, salvo che l'organizzatore dimostri l'imputabilità del difetto di conformità della prestazione al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici, ovvero l'imprevedibilità o inevitabilità del difetto di conformità, oppure la presenza di circostanze inevitabili e straordinarie.
Nella presente sede giudiziale, gli attori non hanno provato di avere denunciato, durante il soggiorno, i lamentati difetti di conformità del servizio, al fine di consentire al Tour Operator di verificare ed intervenire per risolvere eventuali difformità; dagli atti del giudizio emerge soltanto la presenza di contestazioni inviate a viaggio ormai concluso (doc. 5 e 7 del fascicolo di parti attrici).
pagina 8 di 14 In ogni caso, ha evidenziato che il viaggio degli odierni attori è avvenuto nell'estate CP_1
2021, in piena pandemia Covid19, quando ancora erano vigenti importanti restrizioni sanitarie, tant'è che nella documentazione contrattuale inter partes appare l'informativa con l'avviso di possibili variazioni ai servizi (vedasi, pagina 2 della conferma d'ordine del 25.06.2021):
Ciò dimostra che gli attori, prima della partenza, avevano contezza che, per garantire la salute dei viaggiatori e dello staff, alcuni servizi riportati nel catalogo della struttura Seaclub Marpunta
Village (doc. 4 del fascicolo di parti attrici e doc. 3 del fascicolo di parte convenuta) avrebbero potuto subire variazione, nello specifico ed a titolo di esempio variazioni che avrebbero potuto colpire l'uso dei lettini di spiaggia e piscina, la ristorazione, le attività di miniclub, l'animazione, il servizio di assistenza, etc.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree, stante la presenza di circostanze inevitabili e straordinarie determinanti limitazioni di alcuni servizi.
In ogni caso, ad abundantiam, va anche evidenziato che i disservizi lamentati dagli attori si configurano di scarsa importanza.
Le lamentele di scarsa animazione diurna ed assente animazione serale sono affette da genericità, in quanto gli attori non hanno indicato quali delle attività previste in catalogo sarebbero state omesse.
Oltre a ciò, la teste di parti attrici sig.ra ospite della struttura nello Testimone_8
stesso periodo in contestazione, ha dichiarato che una ragazza si occupava delle escursioni, mentre un ragazzo svolgeva i corsi di Sup e di Acqua Gym e si occupava dell'intrattenimento degli ospiti.
pagina 9 di 14 La sig.ra altra teste attorea che ha soggiornato nella struttura in questione Testimone_9 nello stesso periodo di vacanza dei SI.ri ha verbalizzato che: “era presente un Pt_1 ragazzo per le attività sportive e poi c'era anche una ragazza che si occupava di intrattenere gli ospiti nel periodo serale”, per poi precisare: “Io non ho usufruito dell'animazione, però ho visto che di giorno era presente un ragazzo che si occupava di varie attività sportive, non so indicarle di preciso ma ricordo Ping pong, acqua gym, il sup e poi durante i pasti a pranzo e cena lui ed una ragazza venivano ai tavoli, poi organizzavano settimanalmente 1 uscita in un ristorante tipico fuori dal villaggio, poi sapevo che andavano a bere, 1 volta alla settimana in una struttura c'era una festa con dei quiz”.
Il teste intimato da parte convenuta sig.ra , assistente in loco nel periodo in Tes_10
questione, ha dichiarato che il servizio di animazione si è svolto come da catalogo, in quanto:
“c'era un animatore che svolgeva le attività diurne, era istruttore di sup e attività di fitness ed altri sport ossia sup, acqua gym, bocce e tornei di carte ed il risveglio muscolare ed il saluto al sole alla fine della giornata”, precisando che durante il giorno si svolgevano solo attività sportive;
ha, inoltre, dichiarato che: “di sera, poiché lo stesso ragazzo di cui sopra era solo, veniva organizzata una volta una uscita nella città vecchia, se richiesto da parte degli ospiti veniva organizzata più volte in quanto capitava che alcuni ospiti affittassero macchine e motorini e si organizzassero per conto loro, poi veniva organizzata la serata cinema e poi i contatti al bar con gli ospiti che si fermavano in struttura”.
Quanto sopra ha anche trovato conferma nella testimonianza del teste di parte convenuta sig.
, dipendente di con mansioni di addetto all'Ufficio Reclami, che ha Tes_11 CP_1 dichiarato che dalle relazioni settimanali inviate dall'assistente in loco (sig.ra ), Tes_10 risultava l'erogazione del servizio di animazione gestito da un unico ragazzo che si occupava di tutte le attività ovvero dell'animazione diurna, dell'animazione serale, delle attività sportive e dell'intrattenimento degli ospiti, sia durante il giorno che nelle ore serali, per come descritto nel relativo catalogo on line della struttura.
Quanto alle lamentele attoree in ordine all'assenza di formula all inclusive per il cibo, di scarsa possibilità di scelta delle pietanze e di limiti di utilizzo di bar e ristoranti per la ristorazione, è a tutti noto che la normativa per la prevenzione dei contagi da Covid-19 ha comportato, nelle strutture ricettive, la riorganizzazione degli spazi;
ad ogni buon conto, nel caso che ci occupa, gli ospiti escussi non hanno rinvenuto una diminuzione della qualità dei servizi ricevuti.
pagina 10 di 14 Il teste sig. che ha dichiarato: “la colazione a buffet veniva svolta nel ristorante Tes_11
principale di dimensioni maggiori, mentre pranzo e cena nel ristorante sulla spiaggia con menù alla carta, a seguito dei protocolli anti-covid”, precisando che: “con modifiche che non hanno impattato sulla sostanza dei servizi, in particolare a pranzo ed a cena il menù a buffet era sostituito con quello alla carta per i protocolli anti-covid”; in particolare, ha spiegato che nel rispetto delle regole previste per limitare i contagi: “Si serviva la colazione a buffet, era possibile per le disposizioni anti covid in quanto il periodo della colazione era ampio, precisamente non so indicare gli orari ma trattavasi di 3 o 4 ore, mentre per pranzo e cena alla carta per non più di 2 ore”.
Per quanto riguarda i bar il sig. ha precisato che erano entrambi aperti;
alla domanda Tes_11 se i ristoranti proponessero un varietà di cibi e bevande, ha risposto: “Confermo, sempre grazie alle relazioni degli assistenti in loco che attestavano e seguivano i riscontri degli ospiti”, aggiungendo altresì “nella relazione non emergeva l'ospite tra quanti antipasti, primi e secondi potesse scegliere, in ogni caso lo chef cercava di esaudire le richieste particolari del cliente, posso dirlo tramite la relazione dell'assistente da cui emergevano le rimostranze e le lamentele dei clienti” e “Il menù alla carta era quello offerto in loco però si cercava di soddisfare le richieste della clientela, nelle relazioni ho letto di casi in cui l'assistente dettagliava il fatto che alcuni clienti chiedessero più portate e nella relazione c'era scritto che venivano soddisfatti”.
La IG ha dichiarato che “pranzo e cena venivano serviti al ristorante fronte piscina Tes_8
e fronte spiaggia, alla carta e non al buffet causa Covid, in una location splendida”, “i tavoli c'erano per tutti, io andavo presto con i bambini e quindi c'era luce, anche se passata nelle ore successive non ho mai badato alla luce però quando scuriva la luce era fioca, preciso che un po' di luce c'era, sia quella della piscina che quella del ristorante, era bello c'era la luna ed era intimo”; ha anche affermato che la formula all inclusive non valeva solo per le bevande: “… i miei figli hanno mangiato anche in spiaggia tutto compreso ed io non ho sostenuto alcuna spesa extra, eccetto come in tutti gli hotel mia figlia ha cenato in camera ed ho pagato il servizio extra” ed alla domanda: “Vero che i ristoranti proponevano una varietà di cibi e bevande?” ha risposto: “E' vero”.
pagina 11 di 14 La SI.ra ha verbalizzato: “…ricordo però che ho usufruito, ossia colazione al buffet Tes_9
ed anche con servizio al tavolo a scelta o anche utilizzando entrambi e preciso che si poteva anche chiedere di cucinare qualcosa ad esempio una omelette, a pranzo e cena era presente un ristorante alla carta nei pressi della spiaggia e piscina ed anche lì era possibile ordinare bevande di qualsiasi tipo con servizio al tavolo e ricordo anche che nei pressi della piscina c'era un bar, mi pare con apertura poco dopo la colazione e chiusura tarda forse mezzanotte e questo bar offriva anche servizio presso i lettini della spiaggia e della piscina e ricordo che c'erano persone che sceglievano di non mangiare al ristorante in modo più formale e decidevano di farsi recapitare il pasto presso i lettini della spiaggia e della piscina con menù dedicato, anche in caso di escursione. Preciso che era un periodo di pandemia ed i servizi erano ridotti anche in ragione del numero degli ospiti che era limitato e per le misure di sicurezza” e ancora:
“…Durante il pranzo le opzioni erano il ristorante con vista sul mare oppure era possibile farsi portare le consumazioni presso i lettini della piscina sicuramente, non ricordo se anche presso i lettini della spiaggia, il ristorante era di dimensioni inferiori rispetto a quello principale, la luce era soffusa secondo me per apprezzare una cena romantica e rilassante, non mi è capitato di cenare al buio e secondo me la luce era fioca”
Anche secondo la IG i bar erano due;
inoltre, nel rispondere in ordine al menù Tes_9 ha chiarito che: “… il menù era sempre quello ma erano presenti 3 o 4 opzioni per portata…Io non ho pagato extra per il cibo, neppure quando andavamo in escursione, infatti ci venivano dati dei pacchetti con il pranzo”.
pagina 12 di 14 Infine, la teste SI.ra , in merito al servizio di ristorazione ed alla quantità dei bar aperti Tes_10 presso il Villaggio, ha dichiarato: “era un periodo in cui sussistevano delle restrizioni Covid, da catalogo gli ospiti avevano colazione, pranzo e cena al ristorante principale a buffet e poi avevano una cena inclusa presso il Ristorante alla carta, però a causa del periodo la colazione veniva offerta come da catalogo al Ristorante principale al buffet, mentre pranzo e cena venivano serviti al ristorante alla carta, all'aperto sotto le stelle;
avevamo due bar attivi, quello in piscina era aperto tutto il giorno, mentre quello al chiuso era aperto soltanto alla sera, questi bar erano previsti da catalogo, non ricordo se da catalogo questi bar dovessero essere aperti sempre”, e ancora: “a pranzo e a cena era operativo solo il ristorante in piscina, quando c'erano tanti ospiti venivano aggiunti tavoli perché c'era molto spazio a disposizione, non ricordo che alla sera ci fosse buio e venivano aggiunte anche luci con presa quando richieste dagli ospiti ma è capitato poche volte quando vi era massima capienza, lì veniva scuro molto tardi e la cena iniziava quando vi era ancora luce naturale, ha anche testimoniato che “a colazione c'era buffet ossia colazione internazionale e anche all'italiana, mentre al ristorante alla carta erano previsti due menù, uno per il pranzo ed uno per la cena con varie scelte, inoltre questo ristorante proponeva nel pomeriggio degli snack”, precisando che “nel corso dei diversi giorni della settimana venivano proposte delle variazioni al menù, soprattutto per il pesce;
c'erano varie scelte di antipasti, di primi, di secondi e dolci….come dicevo prima c'erano diverse scelte, ricordo quattro scelte di antipasti, l'ospite poteva scegliere tra il primo ed il secondo e poi frutta e dolce, se l'ospite chiedeva gli veniva servito anche altro” e “non valeva solo per le bevande ma anche per il cibo, ai pasti e poi c'erano gli snack, al pomeriggio gli ospiti potevano infatti ordinare insalate, hamburger, panini, inoltre se non fossero voluti andare al ristorante avrebbero potuto ordinare questi snack e mangiarli sui lettini in spiaggia ed in piscina”; quanto ai bar “…erano due, in piscina uno e poi uno al chiuso, entrambi funzionanti, quello in piscina tutto il giorno (10,00-12,00/12,30 perché chiudeva per la pausa pranzo, 15,00 se non mi sbaglio fino alle 18,00/18,30) e la sera dopo cena se non sbaglio dalle 20,00 alle 24,00), mentre quello al chiuso solo alla sera non ricordo precisamente le ore ma sicuramente era aperto sino alla mezzanotte”, ed ancora “al bar si poteva ordinare le bevande, se non erro erano extra solo gli alcolici da importazione”.
Tutte le testimonianze appaiono di sicura attendibilità, in quanto concordanti e rese anche da ospiti del Resort, nel periodo in contestazione.
Le domande attorea vanno pertanto rigettate.
pagina 13 di 14 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente prestata da parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte da parti attrici nei confronti di parte convenuta, per le ragioni di cui in motivazione,
- condanna parti attrici al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite del presente giudizio liquidate in € 5.077,00= per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA di legge.
Così deciso in Milano, lì 04.02.2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Terreri
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