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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1870/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 1870/2024
tra per e per l'avv. CALABRO' Parte_1 Parte_2
COSIMO,
RICORRENTI
e per Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 11,00 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: l'avvocato Calabrò per parte ricorrente, nessuno per la parte convenuta.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Calabrò dà atto che l'immobile è stato rilasciato a seguito dell'intervento dell'Ufficiale Giudiziario in data 1 aprile 2025, e precisa che a quella data il credito maturato per canoni ed oneri condominiali e spese ammontava a complessivi euro 13.474,05, e per il resto conclude come in atti.
pagina 1 di 8 Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, preso atto che nessuno si
è trattenuto, dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 12,30
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon
ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1870/2024 promossa da:
(C.F. e da Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
CALABRO' COSIMO;
RICORRENTI
contro
Controparte_1
(C.F. ), ora P.IVA_1 TR
CONVENUTA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 8 In data 5 giugno 2024 gli odierni ricorrenti notificavano alla Pt_1
società conduttrice l'intimazione di sfratto con citazione per la convalida dello stesso, chiedendo contestualmente al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: “- accertato l'inadempimento di TR
già
[...] Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2
Piazzetta Furlan n. 1 a Pordenone (PN), agli obblighi di pagamento dei canoni
di locazione e delle spese accessorie, come specificato in narrativa, convalidare
lo sfratto per morosità dichiarando risolto il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito a Pordenone in Piazzetta Furlan n. 1 e fissare la data per l'esecuzione del rilascio;
- ingiungere a carico di TR
già ,
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazzetta Furlan
n. 1 a Pordenone (PN), di pagare immediatamente in favore dei locatori Pt_1
e le somme dovute in forza del contratto di locazione, ad
[...] Parte_2
oggi pari a € 2.426,00, oltre ai canoni e spese condominiali e accessorie a scadere fino all'esecuzione dello sfratto, nonché agli interessi legali sulle predette somme al saggio indicato dall'art. 1284 c.c. dal giorno del dovuto al
saldo effettivo e alle spese della presente procedura;
- in caso di opposizione, emettere ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.”.
Nella procedura, rubricata al n. 1185/2024 R.G., si costituiva la società
conduttrice proponendo opposizione, sostenendo, in sintesi, che la morosità
maturata non fosse sufficiente a giustificare la convalida dello sfratto.
All'udienza del 28.06.2024, l'intimante dichiarava il persistere della morosità e precisava il credito in 2.521,15 euro, come da nota depositata telematicamente, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione. Il Tribunale si riservava la decisione. pagina 4 di 8 In data 12 ottobre 2024, il Tribunale chiedeva il rideposito degli atti e dei documenti già prodotti, adempimento che la parte intimante eseguiva precisando che, medio tempore, la morosità era aumentata a 6.207,95 euro.
In data 16 ottobre 2024, il Tribunale scioglieva la riserva assunta e, attesa l'opposizione dell'intimato, provvedeva ai sensi dell'art. 665 c.p.c. a ordinare il rilascio dell'immobile entro la data del 15 novembre 2024 e a convertire il rito ex art. 667 c.p.c., fissando l'udienza di discussione per il giorno 10 aprile 2025 e invitando le parti a esperire il procedimento di mediazione obbligatorio e a integrare gli atti e le memorie ex art. 426 c.p.c. entro la data del 28.02.2025;
assegnava altresì termine per repliche al 30.03.2025.
Successivamente all'introduzione del giudizio, la società conduttrice ha modificato la compagine sociale – soci e amministratori – e mutato la propria denominazione in con atto registrato al TR
Registro imprese in data 9 agosto 2024, senza peraltro provvedere a versare alcunché a titolo di canoni e/o di oneri condominiali.
Acquisiti il consuntivo degli oneri condominiali relativi all'esercizio ordinario 2023/2024 e la ripartizione delle spese per l'esercizio 2024/2025 in corso, al 31 marzo 2025 la morosità totale ammontava a euro 12.600,05.
Gli intimanti, odierni ricorrenti, hanno esperito il tentativo di conciliazione presso l'Organismo di Mediazione Forense riscontrando la mancata partecipazione ingiustificata della società convenuta.
Nel frattempo i ricorrenti hanno provveduto ad avviare l'esecuzione forzata per rilascio dell'immobile locato.
L'Ufficiale Giudiziario incaricato fissava l'accesso per il giorno 1 aprile
2025.
Nella presente fase del procedimento la società convenuta non si è costituita, né ha provveduto a depositare le memorie integrative di cui all'art. pagina 5 di 8 426 c.p.c.
Le domande come formulate dalle odierne parti ricorrenti sono fondate e meritano di essere accolte per le ragioni di seguito indicate.
L'inadempimento della società conduttrice dell'immobile oggetto del contratto di locazione, inadempimento già accertato dalla Giudice della fase sommaria con l'ordinanza di data 16 ottobre 2024 con la quale aveva ordinato il rilascio dell'immobile entro la data del 15 novembre 2024, è proseguito tanto che l'importo della morosità attuale, pari a euro 13.474,05, è tale da superare le eccezioni poste a fondamento dell'opposizione allo sfratto presentata nel giugno
2024 e allora motivata esclusivamente sulla base di un'asserita esiguità del debito, che – in tesi – non avrebbe costituito un grave inadempimento, benché lo stesso integrasse già allora le condizioni stabilite dall'art. 5 della L. n. 392/1978.
L'inadempimento di parte conduttrice nel pagamento dei canoni e degli oneri condominiali sulla stessa gravante è grave e tale da giustificare la risoluzione del contratto di locazione, con conseguente obbligo della parte conduttrice all'immediato rilascio dell'immobile condotto in locazione libero da cose e/o persone anche interposte.
Parte conduttrice, odierna convenuta, va, poi, condannata a pagare a favore di parte ricorrente la capital somma pari a euro 13.474,05, a titolo di canoni di locazione e oneri condominiali maturati fino all'1° aprile 2025.
Il perdurante inadempimento, il rifiuto di riconsegnare spontaneamente l'immobile e il disinteresse verso la procedura di mediazione (doc. 15)
giustificano altresì la condanna della società conduttrice alla rifusione di spese e competenze relative al presente processo, nonché dei costi sostenuti per il tentativo di mediazione obbligatorio (190,32 euro - doc. 13) e delle spese di assistenza in quest'ultimo secondo i parametri di cui al DM n. 37 del 2018. e ss.
modifiche. pagina 6 di 8
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte ricorrente e per l'effetto, accertato l'inadempimento di
[...]
già TR Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
pro tempore, con sede in Piazzetta Furlan n. 1 a Pordenone (PN), agli obblighi di pagamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie, come specificato in narrativa, dichiara la risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito a Pordenone in Piazzetta Furlan n. 1;
2) condanna già TR [...]
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Piazzetta Furlan n. 1 a Pordenone (PN),
al pagamento in favore dei locatori e delle Parte_1 Parte_2
somme dovute in forza del contratto di locazione, pari ad euro 13.474,05, oltre agli interessi legali sulle predette somme al saggio indicato dall'art. 1284 c.c. dal giorno del dovuto al saldo effettivo;
3) condanna già TR [...]
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a rifondere a e le Parte_1 Parte_2
spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 299,67 per esborsi, e in euro 5.077,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss.
modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 10 aprile 2025. pagina 7 di 8 Il Giudice
- Dott. Francesco Tonon -
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 1870/2024
tra per e per l'avv. CALABRO' Parte_1 Parte_2
COSIMO,
RICORRENTI
e per Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 11,00 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: l'avvocato Calabrò per parte ricorrente, nessuno per la parte convenuta.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Calabrò dà atto che l'immobile è stato rilasciato a seguito dell'intervento dell'Ufficiale Giudiziario in data 1 aprile 2025, e precisa che a quella data il credito maturato per canoni ed oneri condominiali e spese ammontava a complessivi euro 13.474,05, e per il resto conclude come in atti.
pagina 1 di 8 Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, preso atto che nessuno si
è trattenuto, dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 12,30
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon
ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1870/2024 promossa da:
(C.F. e da Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
CALABRO' COSIMO;
RICORRENTI
contro
Controparte_1
(C.F. ), ora P.IVA_1 TR
CONVENUTA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 8 In data 5 giugno 2024 gli odierni ricorrenti notificavano alla Pt_1
società conduttrice l'intimazione di sfratto con citazione per la convalida dello stesso, chiedendo contestualmente al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: “- accertato l'inadempimento di TR
già
[...] Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2
Piazzetta Furlan n. 1 a Pordenone (PN), agli obblighi di pagamento dei canoni
di locazione e delle spese accessorie, come specificato in narrativa, convalidare
lo sfratto per morosità dichiarando risolto il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito a Pordenone in Piazzetta Furlan n. 1 e fissare la data per l'esecuzione del rilascio;
- ingiungere a carico di TR
già ,
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazzetta Furlan
n. 1 a Pordenone (PN), di pagare immediatamente in favore dei locatori Pt_1
e le somme dovute in forza del contratto di locazione, ad
[...] Parte_2
oggi pari a € 2.426,00, oltre ai canoni e spese condominiali e accessorie a scadere fino all'esecuzione dello sfratto, nonché agli interessi legali sulle predette somme al saggio indicato dall'art. 1284 c.c. dal giorno del dovuto al
saldo effettivo e alle spese della presente procedura;
- in caso di opposizione, emettere ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.”.
Nella procedura, rubricata al n. 1185/2024 R.G., si costituiva la società
conduttrice proponendo opposizione, sostenendo, in sintesi, che la morosità
maturata non fosse sufficiente a giustificare la convalida dello sfratto.
All'udienza del 28.06.2024, l'intimante dichiarava il persistere della morosità e precisava il credito in 2.521,15 euro, come da nota depositata telematicamente, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione. Il Tribunale si riservava la decisione. pagina 4 di 8 In data 12 ottobre 2024, il Tribunale chiedeva il rideposito degli atti e dei documenti già prodotti, adempimento che la parte intimante eseguiva precisando che, medio tempore, la morosità era aumentata a 6.207,95 euro.
In data 16 ottobre 2024, il Tribunale scioglieva la riserva assunta e, attesa l'opposizione dell'intimato, provvedeva ai sensi dell'art. 665 c.p.c. a ordinare il rilascio dell'immobile entro la data del 15 novembre 2024 e a convertire il rito ex art. 667 c.p.c., fissando l'udienza di discussione per il giorno 10 aprile 2025 e invitando le parti a esperire il procedimento di mediazione obbligatorio e a integrare gli atti e le memorie ex art. 426 c.p.c. entro la data del 28.02.2025;
assegnava altresì termine per repliche al 30.03.2025.
Successivamente all'introduzione del giudizio, la società conduttrice ha modificato la compagine sociale – soci e amministratori – e mutato la propria denominazione in con atto registrato al TR
Registro imprese in data 9 agosto 2024, senza peraltro provvedere a versare alcunché a titolo di canoni e/o di oneri condominiali.
Acquisiti il consuntivo degli oneri condominiali relativi all'esercizio ordinario 2023/2024 e la ripartizione delle spese per l'esercizio 2024/2025 in corso, al 31 marzo 2025 la morosità totale ammontava a euro 12.600,05.
Gli intimanti, odierni ricorrenti, hanno esperito il tentativo di conciliazione presso l'Organismo di Mediazione Forense riscontrando la mancata partecipazione ingiustificata della società convenuta.
Nel frattempo i ricorrenti hanno provveduto ad avviare l'esecuzione forzata per rilascio dell'immobile locato.
L'Ufficiale Giudiziario incaricato fissava l'accesso per il giorno 1 aprile
2025.
Nella presente fase del procedimento la società convenuta non si è costituita, né ha provveduto a depositare le memorie integrative di cui all'art. pagina 5 di 8 426 c.p.c.
Le domande come formulate dalle odierne parti ricorrenti sono fondate e meritano di essere accolte per le ragioni di seguito indicate.
L'inadempimento della società conduttrice dell'immobile oggetto del contratto di locazione, inadempimento già accertato dalla Giudice della fase sommaria con l'ordinanza di data 16 ottobre 2024 con la quale aveva ordinato il rilascio dell'immobile entro la data del 15 novembre 2024, è proseguito tanto che l'importo della morosità attuale, pari a euro 13.474,05, è tale da superare le eccezioni poste a fondamento dell'opposizione allo sfratto presentata nel giugno
2024 e allora motivata esclusivamente sulla base di un'asserita esiguità del debito, che – in tesi – non avrebbe costituito un grave inadempimento, benché lo stesso integrasse già allora le condizioni stabilite dall'art. 5 della L. n. 392/1978.
L'inadempimento di parte conduttrice nel pagamento dei canoni e degli oneri condominiali sulla stessa gravante è grave e tale da giustificare la risoluzione del contratto di locazione, con conseguente obbligo della parte conduttrice all'immediato rilascio dell'immobile condotto in locazione libero da cose e/o persone anche interposte.
Parte conduttrice, odierna convenuta, va, poi, condannata a pagare a favore di parte ricorrente la capital somma pari a euro 13.474,05, a titolo di canoni di locazione e oneri condominiali maturati fino all'1° aprile 2025.
Il perdurante inadempimento, il rifiuto di riconsegnare spontaneamente l'immobile e il disinteresse verso la procedura di mediazione (doc. 15)
giustificano altresì la condanna della società conduttrice alla rifusione di spese e competenze relative al presente processo, nonché dei costi sostenuti per il tentativo di mediazione obbligatorio (190,32 euro - doc. 13) e delle spese di assistenza in quest'ultimo secondo i parametri di cui al DM n. 37 del 2018. e ss.
modifiche. pagina 6 di 8
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte ricorrente e per l'effetto, accertato l'inadempimento di
[...]
già TR Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
pro tempore, con sede in Piazzetta Furlan n. 1 a Pordenone (PN), agli obblighi di pagamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie, come specificato in narrativa, dichiara la risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito a Pordenone in Piazzetta Furlan n. 1;
2) condanna già TR [...]
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Piazzetta Furlan n. 1 a Pordenone (PN),
al pagamento in favore dei locatori e delle Parte_1 Parte_2
somme dovute in forza del contratto di locazione, pari ad euro 13.474,05, oltre agli interessi legali sulle predette somme al saggio indicato dall'art. 1284 c.c. dal giorno del dovuto al saldo effettivo;
3) condanna già TR [...]
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a rifondere a e le Parte_1 Parte_2
spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 299,67 per esborsi, e in euro 5.077,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss.
modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 10 aprile 2025. pagina 7 di 8 Il Giudice
- Dott. Francesco Tonon -
pagina 8 di 8