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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 13194/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonio Parte_1 Gentile;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
all'udienza del 29.01.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio attesa la sopravvenuta carenza di interesse, avendo la parte ricorrente formalizzato atto di rinuncia agli atti e all'azione che ha dato luogo al presente giudizio (cfr. atto di rinuncia datato 22 gennaio 2025, versato in atti).
Orbene, la rinuncia “agli atti di causa” o “agli atti del giudizio” ovvero la rinuncia “al ricorso”, di cui all'art. 306 c.p.c., è atto che si esaurisce anche uno actu senza ulteriori effetti sul fascio di rapporti processuali che in astratto possono predicarsi discendere dal titolo della domanda, consistendo nell'espressa dichiarazione della parte che ha proposto la domanda di voler porre fine al processo senza giungere ad una pronuncia di merito.
La rinuncia “all'azione” o “al titolo della domanda”, invece, comporta effetti processuali dirompenti andando ad incidere sull'intera pretesa azionata e sulla situazione giuridica soggettiva di vantaggio attiva sostanziale. La rinunzia agli atti del giudizio può essere fatta valere solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte mentre la rinuncia all'azione ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, per giurisprudenza consolidata della S.C., costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente il mandato "ad litem” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28146 del 17/12/2013 (Rv. 629194).
1 Giova, inoltre, evidenziare che vi è sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla definizione del giudizio, laddove siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.
Compensa le spese processuali tra le parti tenuto conto del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta carenza di interesse;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 29.01.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonio Parte_1 Gentile;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
all'udienza del 29.01.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio attesa la sopravvenuta carenza di interesse, avendo la parte ricorrente formalizzato atto di rinuncia agli atti e all'azione che ha dato luogo al presente giudizio (cfr. atto di rinuncia datato 22 gennaio 2025, versato in atti).
Orbene, la rinuncia “agli atti di causa” o “agli atti del giudizio” ovvero la rinuncia “al ricorso”, di cui all'art. 306 c.p.c., è atto che si esaurisce anche uno actu senza ulteriori effetti sul fascio di rapporti processuali che in astratto possono predicarsi discendere dal titolo della domanda, consistendo nell'espressa dichiarazione della parte che ha proposto la domanda di voler porre fine al processo senza giungere ad una pronuncia di merito.
La rinuncia “all'azione” o “al titolo della domanda”, invece, comporta effetti processuali dirompenti andando ad incidere sull'intera pretesa azionata e sulla situazione giuridica soggettiva di vantaggio attiva sostanziale. La rinunzia agli atti del giudizio può essere fatta valere solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte mentre la rinuncia all'azione ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, per giurisprudenza consolidata della S.C., costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente il mandato "ad litem” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28146 del 17/12/2013 (Rv. 629194).
1 Giova, inoltre, evidenziare che vi è sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla definizione del giudizio, laddove siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.
Compensa le spese processuali tra le parti tenuto conto del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta carenza di interesse;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 29.01.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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