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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/06/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 179/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_1
) e (C.F.: ), con C.F._1 Parte_2 C.F._2
l'avv. Benato Sonia
Appellanti contro
C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Urbani Enzo e l'avv. Rossato Anna
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
) e (C.F. C.F._4 Controparte_3
), con l'avv. Castagna Valentina C.F._5
Appellati
Oggetto: Indebito oggettivo. Appello avverso la sentenza n. 2120/22 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 06/12/2022
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_1 Parte_2
Nel merito: in accoglimento della presente impugnazione, riformare parzialmente la
Sentenza n. 2120/2022, emessa dal Tribunale di Vicenza pubblicata in data 7 dicembre
2022, nella causa R.G. n. 2346/2021 e, per l'effetto,
- Rigettare tutte le domande avverse in quanto prescritte, anche parzialmente, e/o infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni indicate nel corso dei giudizi, e dichiarare che , e nulla Parte_1 Parte_1 Parte_2
devono a o, in subordine, rideterminare il minor Controparte_1 Parte_3
credito asseritamente dovuto.
- Confermata la sentenza di primo grado nei punti non oggetto di impugnazione, accertare e dichiarare che , in proprio e/o quale legale rappresentate Controparte_1
di ha ricevuto da Controparte_4 Parte_4 la somma in contanti di € 191.004,61, e, per l'effetto, condannare
[...] [...]
, in proprio e/o quale legale rappresentate di CP_1 Controparte_4
anche in solido tra di loro e con il socio , a restituire a
[...] CP_2 la somma di € 191.004,61, o altra maggiore o Parte_4
minore somma accertata nel corso del giudizio, che risulti indebitamente versata, anche eventualmente nell'importo eccedente la compensazione con le asserite somme vantate da Controparte_4
In ogni caso: con vittoria di spese e di competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove richieste nel corso del giudizio di primo grado e qui di seguito trascritte:
Si chiede che vengano ammessi i seguenti capitoli di prova: 1. 'Vero che, nel corso dell'anno 2010, nelle date sotto indicate, la sig.ra consegnava al sig. CP_5
, presso la sede della società , le somme di denaro qui Controparte_1 Parte_1
sotto specificate, previo prelevamento così come sotto indicato e documentato nell'allegato prodotta sub 13 che si rammostra pag. 2/18 DATA SOMMA MODALITA' DI PRELIEVO
12/04/2010 2.980,00 € Prelevamento assegno circolare CP_5
09/04/2010 4.000,00 € Ass. 4904705084 CariVeneto
04/06/2010 4.000,00 € Prelevamento contanti presso CariVeneto tramite CP_5
04/06/2010 2.890,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige tramite CP_5
02/08/2010 5.750,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige tramite CP_5
Part (corrisponde ad effetto di 5.700)
06/08/2010 2.700,00 € Prelevamento contanti presso CariVeneto
30/11/2010 3.400,00 € Addebito assegno n. 266.860.227 presso Banca Carige
14/12/2010 4.000,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige
14/12/2010 4.000,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola tramite CP_5
[...]
2. 'Vero che, nel corso dell'anno 2011, nelle date sotto indicate, la sig.ra CP_5
consegnava al sig. , presso la sede della società le Controparte_1 Parte_1
somme di denaro qui sotto specificate previo prelevamento così come sotto indicato e documentato nell'allegato prodotta sub 14 che si rammostra
DATA SOMMA MODALITA' DI PRELIEVO
17/01/2011 4.500,00 € Prelevamento assegno circolare presso BPopVerona intestato a
CP_5
08/02/2011 4.000,00 € Prelevamento contanti presso CariVeneto
08/02/2011 4.000,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige
28/02/2011 4.900,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige
14/02/2011 4.970,80 € Prelevamento assegno circolare presso BPopVerona
16/02/2011 3.012,90€ Prelevamento contanti presso BPopVerona
28/02/2011 3.900,00 € Prelevamento assegno circolare presso BPopVerona intestato Part
28/02/2011 2.000,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola
15/03/2011 4.800,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola
30/05/2011 6.500,00 € Prelevamento assegno circolare presso CRA Brendola
30/05/2011 2.305,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola
30/05/2011 2.200,00 € Prelevamento contanti presso CariVeneto
pag. 3/18 06/07/2011 5.500,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige
15/07/2011 4.000,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige
15/07/2011 4.100,00 € Prelevamento assegno circolare presso Banca Carige
04/08/2011 3.500,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige
04/08/2011 3.500,00 € Prelevamento contanti presso BaPopVerona
04/08/2011 3.000,00 € Prelevamento assegno circolare presso BPopVerona
12/09/2011 6.100,00 € Prelevamento assegno circolare presso CRA Brendola intestato Part
15/09/2011 2.000,00 € Prelevamento assegno circolare presso Banca Carige intestato Part
26/09/2011 2.500,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige
28/09/2011 2.500,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige
29/09/2011 5.000,00 € Prelevamento assegno circolare presso BPopVerona intestato Part
31/10/2011 10.530,00 € Prelevamento assegno circolare presso CRA Brendola intestato Part
15/11/2011 6.180,90 € Prelevamento assegno circolare presso BPopVerona intestato a
CP_5
15/11/2011 4.000,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola tramite CP_5
[...]
29/11/2011 2.500,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola tramite CP_5
[...]
09/12/2011 2.500,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige tramite CP_5
15/12/2011 2.500,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige tramite CP_5
3. 'Vero che, nel corso dell'anno 2011, nelle date sotto indicate, la sig.ra Parte_5
consegnava al sig. , presso la sede della società
[...] Controparte_1 Parte_1
le somme di denaro qui sotto specificate previo prelevamento così come sotto
[...] indicato e documentato nell'allegato prodotta sub 14 che si rammostra
DATA SOMMA MODALITA' DI PRELIEVO
30/03/2011 1.700,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige tramite Parte_5
[...]
pag. 4/18 30/03/2011 3.730,00 € Prelevamento assegno circolare presso BPopVerona intestato a
Parte_5
30/03/2011 5.000,00 € Prelevamento assegno circolare presso BPopVerona intestato Part
30/03/2011 2.050,00 € Prelevamento assegno circolare presso BPopVerona intestato Part
13/06/2011 3.405,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola tramite Spagnono
Tatiana
4. 'Vero che, nel corso degli anni 2012-2013, nelle date sotto indicate, la sig.ra CP_5
consegnava al sig. , presso la sede della società
[...] Controparte_1 Parte_1
le somme di denaro qui sotto specificate previo prelevamento così come sotto indicato e documentato nell'allegato prodotta sub 15 che si rammostra
DATA SOMMA MODALITA' DI PRELIEVO
28/02/2012 2.300,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige
03/04/2012 1.500,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola
12/04/2012 2.000,00 € Bonifico da CRA Brendola a CP_5
12/04/2012 2.000,00 € Bonifico da CRA Brendola a (fratello titolare Persona_1
Part
)
07/06/2012 2.000,00 € Bonifico da Banca Carige a CP_5
07/06/2012 2.000,00 € Bonifico da Banca Carige a (fratello titolare Persona_1
Part
)
04/07/2012 3.000,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola tramite CP_5
[...]
24/05/2013 2.200,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola
28/05/2013 1.500,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola
23/07/2013 2.000,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola
31/07/2013 2.000,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola'
5. 'Vero che in data 12.04.2012 e in data 07.06.2012 il sig. effettuava due Parte_1 bonifici di € 2.000,00 a favore del sig. , somma che quest'ultimo Persona_1
prelevava e consegnava alla sig.ra , la quale riferiva che li doveva dare al CP_5
sig. . Controparte_1
pag. 5/18 6. 'Vero che, tra gli anni 2010 e il 2013 il sig. , in proprio e quale socio Parte_1
della società , principalmente a mezzo delle due impiegate sig.ra Parte_1 CP_5
e consegnava al sig. la somma complessiva
[...] Parte_5 Controparte_1 in contanti di € 191.0004,61 effettuando vari versamenti così come precisato nel prospetto prodotto sub doc. 5 che si rammostra.
7. ' Vero che in data 31.05.2014, il dipendente di Pt_1 Parte_6
Contro consegnava a un fusto di olio non fatturato del valore di € 1.900,00'.
Si indicano come testi sui predetti capitoli di prova: , residente in [...]
Pederiva, 73/A, Val Liona (VI); , ex dipendente di Parte_5 Parte_1
, residente in [...], residente in [...]
Brescia, 5 Lonigo (VI), Per_1
, residente in [...].
[...]
- Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. ai signori , e Controparte_1 Controparte_3
, di esibire/produrre tutta la documentazione bancaria, ovvero estratti CP_2
conti bancari e ogni altro documento atto a dimostrare gli incassi e i pagamenti effettuati da inizio del 2010 a fine del 2017 o, in subordine, ordinare ai terzi chiamati di indicare le banche presso le quali avevano conti aperti dal 2010 al 2017 e conseguentemente ordinare agli istituti di credito così individuati di esibire/produrre tutta la documentazione bancaria, ovvero estratti conti bancari e ogni altro documento atto a dimostrare gli incassi e i pagamenti effettuati da inizio del 2010 a fine del 2017 dai signori , e;
Controparte_1 Controparte_3 CP_2
-Ordinarsi ex art. 210 e/o 213 c.p.c. ai terzi chiamati o all'Agenzia delle Entrate
l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi dei sig.ri , Controparte_1 [...]
e relativamente ai redditi degli anni 2010, 2011, 2012 e CP_3 CP_2
2013.
-Disporsi CTU tecnico - contabile al fine di verificare gli importi versati da agli appellati. Parte_1
Per Controparte_4
Dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi, perché infondato in fatto e in diritto,
l'appello e ogni domanda avversaria di parte appellante e conseguentemente confermarsi la sentenza impugnata con condanna avversaria al pagamento degli pag. 6/18 interessi maturati anche dopo la sentenza di primo grado (ex art. 345 comma 1 c.p.c);
2) Vittoria di spese e compensi, oltre 15% spese forfettarie generali (e con la maggiorazione del 30% prevista ex D.M. n. 55/2014 art.
4. Comma 1-bis introdotto dal
D.M. n. 37/2018).
3) In via istruttoria: ci si oppone sin da ora ad eventuali richieste di controparte dirette alla rimessione in istruttoria della presente causa. Nella denegata ipotesi di rimessione in istruttoria, si ribadisce l'opposizione alle istanze istruttorie richieste da controparte ed in particolare: ci si oppone alle istanze istruttorie richieste da controparte ed in particolare ci si oppone all'ammissione dei capitoli 1-2-3-4 Controparte_6
per tutte le ragioni indicate in narrativa;
del capitolo 5 (testimonianza de relato: il teste dovrebbe riferire su circostanze che avrebbe appreso da altro soggetti); del capitolo 6
(irrilevante, riferito a pagamenti prescritti e contestati, generico e valutativa
(“principalmente” e “ vari versamenti”); del capitolo 7 (inammissibile in quanto fa riferimento a circostanze mai dedotta nei precedenti scritti difensivi e introdotta per la prima volta nella memoria ex art. 183 n. 2) c.p.c.); ci si oppone alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 cpc di tutta la documentazione bancaria volta dimostrare incassi e pagamenti: la richiesta è esplorativa e sostitutiva dell'onere della prova che incombe sull'appellante; ci si oppone alla richiesta di ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate relativa alle dichiarazioni dei redditi delle parti CP_1
e , in quanto ininfluente ai fine del decidere, nonché esplorativa e CP_3 CP_2 sostitutiva dell'onere della prova;
ci si oppone alla richiesta di CTU tecnico contabile volta a “verificare gli importi versati da , e ” a favore dei terzi Pt_1 Pt_1 Pt_2 chiamati, in quanto manca l'indicazione del quesito e, soprattutto, la CTU sarebbe esplorativa, in quanto si chiede al CTU, mediante presa visione dei conti bancari, di fornire la prova di asseriti pagamenti in contanti.
Se del caso, in caso di ammissione dei capitoli di prova richiesti da controparte, ammettersi i capitoli di prova formulati con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2) e ogni ulteriore mezzo di prova già indicato nelle memorie e non evaso;
abilitarsi gli appellati alla prova contraria con i testi già indicati.
Disporsi se del caso l'acquisizione del fascicolo RG 6619/2019 del Tribunale di
Vicenza – GI dott. De Giovanni.
pag. 7/18 Per , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
1) Dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi, perché infondata in fatto e in diritto, ogni domanda avversaria e confermarsi la sentenza impugnata;
2) Vittoria di spese e compensi, oltre 15% spese forfettarie generali (con la maggiorazione del 30% prevista ex D.M. n. 55/2014 art.
4. Comma 1-bis introdotto dal
D.M. n. 37/2018).
3) In via istruttoria: ci si oppone sin da ora ad eventuali richieste di controparte dirette alla rimessione in istruttoria della presente causa. Nella denegata ipotesi di rimessione in istruttoria, si ribadisce l'opposizione alle istanze istruttorie richieste da controparte ed in particolare: ci si oppone all'ammissione dei capitoli 1-2-3-4 per tutte le ragioni indicate in narrativa (capitoli generici, attinenti a fatti da provare documentalmente, e formulati in contrasto con l'onere di dedurre i fatti in capitoli separati e specifici ex art. 244 c.p.c.); del capitolo 5 (testimonianza de relato: il teste dovrebbe riferire su circostanze che avrebbe appreso da altro soggetto;
circostanze da provare documentalmente;
irrilevante ai fini del decidere); del capitolo 6 (irrilevante, riferito a pagamenti prescritti e contestati, generico e valutativa (“principalmente” e “ vari versamenti”); del capitolo 7 (inammissibile in quanto fa riferimento a circostanze mai dedotta nei precedenti scritti difensivi e introdotta per la prima volta nella memoria ex art. 183 n. 2) c.p.c.); ci si oppone alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 cpc di tutta la documentazione bancaria volta dimostrare incassi e pagamenti: la richiesta è esplorativa e sostitutiva dell'onere della prova che incombe sull'appellante; ci si oppone alla richiesta di ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate relativa alle dichiarazioni dei redditi delle parti e , in quanto ininfluente ai fine del CP_1 CP_3 CP_2 decidere, nonché esplorativa e sostitutiva dell'onere della prova;
ci si oppone alla richiesta di CTU tecnico contabile volta a “verificare gli importi versati da , Pt_1
e ” a favore dei terzi chiamati, in quanto manca l'indicazione del quesito Pt_1 Pt_2
e, soprattutto, la CTU sarebbe esplorativa, in quanto si chiede al CTU, mediante presa visione dei conti bancari, di fornire la prova di asseriti pagamenti in contanti.
In caso di ammissione dei capitoli di prova richiesti da controparte, ammettersi i capitoli di prova formulati con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2); abilitarsi gli appellati alla prova contraria con i testi già indicati.
pag. 8/18 MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, ( Controparte_7
di seguito per brevità anche solo conveniva in giudizio CP_4 Parte_1
( di seguito per brevità anche solo , e i soci
[...] Parte_1
ed , chiedendo in via principale la condanna, in solido tra Parte_2 Parte_1
loro, alla restituzione della somma indebitamente percepita di euro 175.845,92 oltre rivalutazione e interessi dal pagamento al saldo e in via subordinata la condanna al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. o in ulteriore subordine l'accertamento dell'illecito arricchimento ex art. 2041 c.c. e la condanna alla restituzione della somma ovvero l'accertamento dell'inadempimento ex art. 1453 c.c. con condanna al pagamento della somma suindicata. premesso di aver chiesto e ottenuto nei confronti di il decreto CP_7 Parte_1
ingiuntivo n. 2445/2019 per la somma di euro 182.393,15 quale pagamento di forniture di merci su fatture rimaste insolute, allegava che nell'inverso rapporto di fornitura tra le stesse parti, ove svolgeva il ruolo di fornitore, la stessa aveva pagato Parte_1
un prezzo maggiore rispetto a quello delle merci effettivamente consegnate, in quanto - per una prassi invalsa tra le due aziende - quando difettava di liquidità, Parte_1 emetteva ricevute bancarie per ottenere dagli istituti di credito l'anticipo su fatture di forniture non ancora effettuate a alla quale veniva però promessa la futura CP_4
esecuzione con diritto delle banche di rivalersi poi su quest'ultima. Allegava che in ragione di tali operazioni, dal 2010 al 2017 era maturato un saldo a credito, per forniture pagate ma non effettuate, pari a euro 175.845,92 già detratti gli acconti riconosciuti, somma della quale chiedeva la restituzione.
Si costituivano i soci personalmente e Controparte_8 Parte_1 Parte_2
contestando la pretesa attorea e sostenendo di aver concesso dal 2010 dei prestiti personali a , e a che avrebbero poi Controparte_1 CP_2 Controparte_3
restituito le somme erogate per il tramite di La convenuta assumeva che i CP_4
pagamenti effettuati da avevano natura solutoria e non erano suscettibili di CP_4
ripetizione. I convenuti contestavano inoltre la documentazione contabile avversaria, eccepivano la prescrizione decennale delle azioni contrattuali e quella quinquennale pag. 9/18 dell'azione risarcitoria, rilevavano l'infondatezza dell'azione svolta ai sensi dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 2041 c.c. Chiedevano altresì di essere autorizzati a chiamare in causa , e e nel merito chiedevano il Controparte_1 CP_2 Controparte_3
rigetto delle domande attoree e la condanna sia della società attrice sia dei terzi chiamati in causa a restituire i prestiti erogati da in loro favore. Parte_1
In seguito dell'autorizzazione giudiziale, si costituivano , Controparte_1 [...]
e eccependo in via pregiudiziale la nullità per CP_2 Controparte_3
indeterminatezza della domanda svolta nei loro confronti e in via preliminare la prescrizione dell'avversaria richiesta di restituzione, quantomeno parziale. Chiedevano pertanto la revoca ex art. 177 c.p.c. dell'ordinanza di autorizzazione alla loro chiamata in causa, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, la riunione del giudizio a quello, già pendente, di opposizione al decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande svolte da
Parte_7
Con la sentenza n. 2120/22 il Tribunale di Vicenza condannava:
- e , in solido Parte_1 Parte_2
tra loro salvo per i soci il beneficium excussionis, a pagare a Controparte_4
la somma di euro 175.854,92 oltre interessi al tasso legale dai singoli
[...]
pagamenti al saldo effettivo,
- a pagare a , Controparte_1 Parte_1 [...]
e , in solido tra loro, la somma di euro 14.546,00 oltre interessi Pt_1 Parte_2
al tasso legale dai singoli pagamenti al saldo effettivo;
- a pagare a , e CP_2 Parte_1 Parte_1
, in solido tra loro, la somma di euro 11.546,00 oltre interessi al tasso Parte_2
legale dai singoli pagamenti al saldo effettivo;
- a pagare a , Controparte_3 Parte_1 Parte_1
e , in solido tra loro, la somma di euro 62.280,00 oltre interessi al tasso Parte_2
legale dai singoli pagamenti al saldo effettivo;
- , e , in solido Parte_1 Parte_1 Parte_2
tra loro, a rifondere in favore di le spese di Controparte_4
lite;
pag. 10/18 - , e in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in favore di , e Parte_1 Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, le spese di lite.
[...]
Il Tribunale rilevava che con riguardo al rapporto di fornitura sviluppatosi con
[...]
quale fornitore rispetto a dedotto nel giudizio di Parte_1 CP_4
opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le medesime parti, Parte_1
aveva emesso fatture nei confronti della controparte per complessivi € 2.526.422,73, mentre aveva effettuato in favore della fornitrice pagamenti per la CP_4 maggior somma di € 2.916.555,75 – con l'effetto che aveva maturato un CP_4 credito di € 175.854,92. Pertanto, era debitrice della predetta Parte_1
somma, mentre doveva escludersi la debenza dell'importo di € 7.000,00 che CP_4
sosteneva essere stato oggetto di una dazione sine causa da ad
[...] Controparte_1
poiché tardivamente allegata. Parte_1
La pretesa creditoria di nei confronti dei soci di Parte_1 CP_4 pari a € 366.611,61 era stata accertata da parte della c.t.u. svolta nel parallelo giudizio per la minor somma di € 88.372,00, così ripartita in € 63.280,00 ed € 25.092,00.
L'importo di € 25.092,00 era stato versato a , e Controparte_1 CP_2
i quali avevano confermato di essere stati parte di una triangolazione Controparte_3
in cui versavano a le somme ricevute sottoforma di finanziamenti ai soci CP_4
e aveva accertato la circostanza chiedendo la compensazione dei Controparte_9
crediti. , e avevano ricevuto somme Controparte_1 CP_2 Controparte_3
da o dai suoi soci, e , a titolo Parte_1 Parte_1 Parte_2
strettamente personale ed era irrilevante che tali somme fossero state versate a CP_4
[...]
Le somme percepite erano le seguenti:
- aveva percepito la complessiva somma di € 14.546,00 (di cui € Controparte_1
2.000,00 ricevuti in data 10.2.2012, € 4.046,00 ricevuti in data 24.3.2011, € 3.500,00 ricevuti in data 29.4.2011 e € 5.000,00 quale metà dell'importo ricevuto in data
14.6.2016 unitamente a , al netto delle rimesse prescritte;
Controparte_3
- aveva percepito la complessiva somma di € 11.546,00 (di cui € CP_2
2.000,00 ricevuti in data 20.1.2012, € 2.000,00 ricevuti in data 10.2.2012, € 4.046,00
pag. 11/18 ricevuti in data 24.3.2011 e € 3.500,00 ricevuti in data 29.4.2011), al netto delle rimesse prescritte;
- aveva percepito la complessiva somma di € 62.280,00 (di cui € Controparte_3
16.980,00 ricevuti in data 14.2.2013, € 10.000,00 ricevuti in data 5.3.2013, € 10.000,00 ricevuti di nuovo in data 5.3.2013, € 5.300,00 ricevuti in data 8.10.2014, € 5.000,00 quale metà dell'importo ricevuto in data 14.6.2016 unitamente a ed € Controparte_1
15.000,00 ricevuti in data 13.11.2014).
Pertanto, ed Parte_1 Parte_2 Parte_1
devono pagare a la somma di € 175.854,92 oltre interessi, mentre ad essi CP_4 andava riconosciuto il diritto di ricevere da la somma di € 14.546,00 Controparte_1 oltre interessi, da la somma di € 11.546,00 oltre interessi e da CP_2 [...] la somma di € 62.280,00 oltre interessi. CP_3
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 2120/22 del Tribunale di Vicenza hanno interposto tempestivo appello e Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2
insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma parziale della sentenza di primo grado.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_4
e la conferma della sentenza impugnata.
Si sono costituiti , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
chiedendo il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 25 marzo 2025 le parti costituite hanno precisato le conclusioni e successivamente depositato gli scritti conclusivi.
Motivi d'appello e ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di impugnazione parte appellante lamenta la violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2729 e 2709 c.c. con riferimento all'acquisizione della perizia contabile effettuata nel diverso giudizio R.G. 6619/2019 pur pendente tra le medesime parti ma “avente un oggetto completamente diverso rispetto ai fatti dedotti nel presente procedimento” (atto di citazione in appello pag. 5). L'appellante assume che l'analisi contabile “era stata estesa alle annate precedenti a quelle dedotte unicamente per ragioni di completezza ma non era oggetto di accertamento” tenuto pag. 12/18 conto che il quesito risultava circoscritto agli anni 2015-2017 lamentando inoltre che il consulente aveva considerato le sole risultanze della contabilità della società
[...]
in violazione del disposto di cui all'art. 2709 c.c., per il quale le scritture contabili CP_4 delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore e non a favore di esso.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente sottolineato come le doglianze risultano aspecifiche (in quanto non veicolano una precisa critica rispetto alla decisione) le stesse risultano in ogni caso infondate.
Va in proposito sottolineato come la perizia risulta esser stata svolta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le medesime parti, nel pieno contraddittorio tra le stesse, giudizio avente ad oggetto rapporti di debito credito tra le stesse con specifica considerazione anche del periodo antecedente a quello oggetto del quesito. In ogni caso va sottolineato come “La censura inerente all'esorbitanza delle indagini del consulente d'ufficio rispetto ai quesiti formulati resta ininfluente ove le risposte del consulente stesso siano comunque attinenti alla materia in discussione, essendo in tal caso utilizzabili dal giudice per il proprio convincimento indipendentemente dall'eventuale sconfinamento del mandato” (cfr. Cass. civ.
n.11594/2004; n.117/2000).
Quanto alla ricostruzione dei rapporti di debito credito tra le parti - asseritamente svolta
Contro dal c.t.u. sulla base delle sole scritture contabili della - va in primo luogo sottolineato che, come osservato dalla Suprema corte “Gli artt. 2709 e 2710 c.c., che regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dalle stesse, regolarmente tenute, elementi indiziari valevoli ad integrare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzioni anche a favore dell'imprenditore che le abbia prodotte in giudizio.” (cfr., da ultimo, Cass.civ. n.28217/2023).
Nel caso di specie il giudice di prime cure sulla base della c.t.u. ha accertato l'esistenza di poste creditorie non solo in favore di ma anche in favore di CP_4 [...]
rilevando come per le ulteriori poste creditorie non risultava esser stata Parte_1
depositata la pertinente documentazione né nel giudizio di opposizione a decreto pag. 13/18 ingiuntivo, né nel giudizio pendente avanti a sé, e sottolineando come “In ordine alla terza e alla quarta posta creditoria dedotta dai convenuti, il C.T.U. ha rilevato nel parallelo giudizio la mancata prova dei pagamenti asseriti in comparsa di costituzione e risposta. Tale lacuna probatoria va confermata anche alla luce della documentazione versata agli atti del presente giudizio, né può darsi seguito alla censura della difesa di secondo cui competeva al C.T.U. il reperimento della Parte_1
documentazione contabile che avrebbe dato riscontro ai versamenti dedotti, in quanto i pagamenti in questione rappresentano “fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare” (S.U. n. 3086/2022 e Cass.
n. 25604/2022)” ( cfr. sentenza impugnata).
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erronea “valutazione degli artt. 2943 e
1219 c. in combinazione con il disposto Dgl n.82 del 2005 in tema di documento informatico” assumendo l'inidoneità della diffida allegata quale doc. 6 dall'attrice quale atto interruttivo della prescrizione sostenendo che la predetta diffida “non è stata firmata digitalmente, come richiesto dal Dgl n. 82 del 2005, ma semplicemente è stata allegata una copia di una lettera con apposto una firma autografa. È pertanto inidonea
a valere quale atto interruttivo della prescrizione”. (atto di citazione in appello pag. 8).
A conferma parte appellante richiama il dettato dell'art. 20 comma 1-bis CAD ( codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82) per il quale “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.”
Il motivo è infondato. La doglianza di parte appellante non merita accoglimento tenuto conto che la diffida è stata ritualmente inviata via PEC allegata quale documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico.
pag. 14/18 Va in proposito osservato che ai sensi dell'art. 22, comma 3 del CAD «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta», conformità all'originale che nel caso di specie non è mai stata disconosciuta.
Quanto alla doglianza relativa alla mancanza di sottoscrizione digitale va ricordato in proposito che l'articolo 1 lettera i-ter del CAD definisce “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico” il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico” mentre la lett. I-quinquies definisce “duplicato informatico” come il “documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”.
E la notifica può avvenire sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”) sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento originale cartaceo ( la c.d. “copia informatica”) come è avvenuto nel caso di specie.
Come osservato dalla Suprema Corte in caso di “notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea” – ma è lo stesso per l'intimazione ad adempiere – “non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cass.
n.30948/2019).
3. Il terzo motivo di appello censura la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta dalla appellante al fine di provare la corresponsione della somma di euro
191.004,61.
L'appellante lamenta la violazione dell'art. 244 c.p.c. anche in relazione all'art. 157
c.p.c. assumendo che “il fatto storico dedotto è unico, ovvero il versamento di €
191.004,61 in contanti al sig. in varie tranche nel corso degli anni dal 2010 al CP_1
2015; lo scrivente patrocinio, conscio del fatto che la predetta deduzione poteva essere contestata in quanto troppo generica, ha specificato ogni singolo pagamento, suddividendo il fatto in quattro diversi capitoli per comodità espositiva. Contrariamente
pag. 15/18 a quanto affermato dal giudicante, non era sicuramente più agevole formulare 54 capitoli diversi da sottoporre ai testimoni” (atto di citazione in appello pag. 9).
Parte appellante ritiene la decisione del giudice di primo grado contraria all'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale sarebbe necessario correlare la regola di cui all'art. 244 c.p.c. con il principio di nullità a rilevanza variabile ricavabile dall'art. 156 co. 2 c.p.c. e per il quale la nullità può essere pronunciata solo quanto l'atto manchi dei requisiti di forma-contenuto indispensabili al raggiungimento dello scopo (atto di citazione in appello pag. 10) rilevando inoltre come la nullità per la mancata formulazione in capitoli separati, non sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice ma solo su eccezione di parte, e, tenuto conto che nulla era stato sollevato in merito dalle controparti in primo grado la nullità risulterebbe sanata.
Il motivo è infondato.
Rileva il Collegio come le prove orali non ammesse dal giudice di prime cure risultano poste a fondamento della domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta, odierna appellante, del tutto priva di specifiche allegazioni.
Parte convenuta assumeva infatti che (in proprio e quale socio della Parte_1
società ) avrebbe consegnato a la somma complessiva Parte_1 Controparte_1 di euro 191.004,61 in varie tranche dal 2010 al 2013 a titolo di “anticipazione o prestito” allegando che “In buona sostanza, la vicenda non è affatto riconducibile a un Contro asserito finanziamento a opera di a favore di a mezzo di Parte_1
anticipazione di soldi sulle future forniture ma è attinente a vicende personale dei soci,
Contro nelle quali sono stati i convenuti ad anticipare e prestare soldi ai soci di . La restituzione delle predette somme di denaro è stata già richiesta a mezzo di raccomandata inviata sia ai soci che alla società con missiva datata 04.11.2020 e rimasta priva di riscontro alcuno (cfr. doc. 6); probabilmente il sig. era Controparte_1
convinto che il sig. non avesse mantenuto copia della documentazione Pt_1
attestante i prestiti effettuati e che non fosse in grado di dare prova delle somme versate in contanti e non si è premurato neppure di riscontrare la predetta missiva” (cfr. così testualmente in comparsa di risposta).
Ebbene nella missiva suindicata (doc. 6) sul punto si legge “risultano infine consegnate Contro da terze persone ai soci di in più tranche la somma in contanti pari a euro pag. 16/18 191.004,61, versamenti dei quali risulta comunque documentazione di vario genere. Si intima la restituzione immediata anche della predetta somma”.
Va pertanto evidenziato come, indipendentemente dalle modalità della consegna delle somme di denaro (di cui alla capitolazione dedotta e anche in questa sede reiterata) ciò che non è stato in alcun modo specificato (che integrava il fatto da provare e posto a base della formulata domanda riconvenzionale) era il titolo in base al quale Pt_1
avrebbe corrisposto tali somme a ovvero il contenuto
[...] Controparte_1 dell'accordo in base al quale avveniva la consegna del denaro con particolare riferimento agli eventuali obblighi restitutori. Ciò senza tener conto che non è stata neppure svolta alcuna specifica allegazione al fine di consentire di individuare i soggetti obbligati, se i singoli soci personalmente ovvero in nome e per conto delle persone giuridiche.
La costante giurisprudenza di legittimità afferma che “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (Cass. civ. n. 20997/2011; conf.
n. 9547/2009).
Come sostenuto dal giudice di prime cure (e in ogni caso dedotto dalla controparte nella memoria ex art. 183 co.6 n.3 c.p.c. in data 07.09.2022) i capitoli della prova testimoniale sono stati correttamente dichiarati inammissibili stante la loro carente specificità in ordine ai fatti di causa, ed anche nella relativa suddivisione.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado sostenute dagli appellati vanno poste ad integrale carico degli appellanti Parte_1 Pt_1
e , in solido tra loro, atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono
[...] Parte_2
liquidate, per ciascuna parte, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
pag. 17/18 Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
1127/2023 pubblicata il 13.6.2023 del Tribunale di Vicenza, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna e Parte_1 Parte_1 [...]
in solido tra loro a rifondere a Parte_2 CP_4 Controparte_4
le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi oltre
[...]
rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) condanna e Parte_1 Parte_1 [...]
in solido tra loro a rifondere a , Parte_2 Controparte_1 CP_2
e , in solido tra loro, le spese di lite del presente Controparte_3
grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico degli appellanti Parte_1
e in solido tra loro.
[...] Parte_1 Parte_2
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio il 18 giugno 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 179/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_1
) e (C.F.: ), con C.F._1 Parte_2 C.F._2
l'avv. Benato Sonia
Appellanti contro
C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Urbani Enzo e l'avv. Rossato Anna
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
) e (C.F. C.F._4 Controparte_3
), con l'avv. Castagna Valentina C.F._5
Appellati
Oggetto: Indebito oggettivo. Appello avverso la sentenza n. 2120/22 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 06/12/2022
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_1 Parte_2
Nel merito: in accoglimento della presente impugnazione, riformare parzialmente la
Sentenza n. 2120/2022, emessa dal Tribunale di Vicenza pubblicata in data 7 dicembre
2022, nella causa R.G. n. 2346/2021 e, per l'effetto,
- Rigettare tutte le domande avverse in quanto prescritte, anche parzialmente, e/o infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni indicate nel corso dei giudizi, e dichiarare che , e nulla Parte_1 Parte_1 Parte_2
devono a o, in subordine, rideterminare il minor Controparte_1 Parte_3
credito asseritamente dovuto.
- Confermata la sentenza di primo grado nei punti non oggetto di impugnazione, accertare e dichiarare che , in proprio e/o quale legale rappresentate Controparte_1
di ha ricevuto da Controparte_4 Parte_4 la somma in contanti di € 191.004,61, e, per l'effetto, condannare
[...] [...]
, in proprio e/o quale legale rappresentate di CP_1 Controparte_4
anche in solido tra di loro e con il socio , a restituire a
[...] CP_2 la somma di € 191.004,61, o altra maggiore o Parte_4
minore somma accertata nel corso del giudizio, che risulti indebitamente versata, anche eventualmente nell'importo eccedente la compensazione con le asserite somme vantate da Controparte_4
In ogni caso: con vittoria di spese e di competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove richieste nel corso del giudizio di primo grado e qui di seguito trascritte:
Si chiede che vengano ammessi i seguenti capitoli di prova: 1. 'Vero che, nel corso dell'anno 2010, nelle date sotto indicate, la sig.ra consegnava al sig. CP_5
, presso la sede della società , le somme di denaro qui Controparte_1 Parte_1
sotto specificate, previo prelevamento così come sotto indicato e documentato nell'allegato prodotta sub 13 che si rammostra pag. 2/18 DATA SOMMA MODALITA' DI PRELIEVO
12/04/2010 2.980,00 € Prelevamento assegno circolare CP_5
09/04/2010 4.000,00 € Ass. 4904705084 CariVeneto
04/06/2010 4.000,00 € Prelevamento contanti presso CariVeneto tramite CP_5
04/06/2010 2.890,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige tramite CP_5
02/08/2010 5.750,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige tramite CP_5
Part (corrisponde ad effetto di 5.700)
06/08/2010 2.700,00 € Prelevamento contanti presso CariVeneto
30/11/2010 3.400,00 € Addebito assegno n. 266.860.227 presso Banca Carige
14/12/2010 4.000,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige
14/12/2010 4.000,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola tramite CP_5
[...]
2. 'Vero che, nel corso dell'anno 2011, nelle date sotto indicate, la sig.ra CP_5
consegnava al sig. , presso la sede della società le Controparte_1 Parte_1
somme di denaro qui sotto specificate previo prelevamento così come sotto indicato e documentato nell'allegato prodotta sub 14 che si rammostra
DATA SOMMA MODALITA' DI PRELIEVO
17/01/2011 4.500,00 € Prelevamento assegno circolare presso BPopVerona intestato a
CP_5
08/02/2011 4.000,00 € Prelevamento contanti presso CariVeneto
08/02/2011 4.000,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige
28/02/2011 4.900,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige
14/02/2011 4.970,80 € Prelevamento assegno circolare presso BPopVerona
16/02/2011 3.012,90€ Prelevamento contanti presso BPopVerona
28/02/2011 3.900,00 € Prelevamento assegno circolare presso BPopVerona intestato Part
28/02/2011 2.000,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola
15/03/2011 4.800,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola
30/05/2011 6.500,00 € Prelevamento assegno circolare presso CRA Brendola
30/05/2011 2.305,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola
30/05/2011 2.200,00 € Prelevamento contanti presso CariVeneto
pag. 3/18 06/07/2011 5.500,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige
15/07/2011 4.000,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige
15/07/2011 4.100,00 € Prelevamento assegno circolare presso Banca Carige
04/08/2011 3.500,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige
04/08/2011 3.500,00 € Prelevamento contanti presso BaPopVerona
04/08/2011 3.000,00 € Prelevamento assegno circolare presso BPopVerona
12/09/2011 6.100,00 € Prelevamento assegno circolare presso CRA Brendola intestato Part
15/09/2011 2.000,00 € Prelevamento assegno circolare presso Banca Carige intestato Part
26/09/2011 2.500,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige
28/09/2011 2.500,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige
29/09/2011 5.000,00 € Prelevamento assegno circolare presso BPopVerona intestato Part
31/10/2011 10.530,00 € Prelevamento assegno circolare presso CRA Brendola intestato Part
15/11/2011 6.180,90 € Prelevamento assegno circolare presso BPopVerona intestato a
CP_5
15/11/2011 4.000,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola tramite CP_5
[...]
29/11/2011 2.500,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola tramite CP_5
[...]
09/12/2011 2.500,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige tramite CP_5
15/12/2011 2.500,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige tramite CP_5
3. 'Vero che, nel corso dell'anno 2011, nelle date sotto indicate, la sig.ra Parte_5
consegnava al sig. , presso la sede della società
[...] Controparte_1 Parte_1
le somme di denaro qui sotto specificate previo prelevamento così come sotto
[...] indicato e documentato nell'allegato prodotta sub 14 che si rammostra
DATA SOMMA MODALITA' DI PRELIEVO
30/03/2011 1.700,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige tramite Parte_5
[...]
pag. 4/18 30/03/2011 3.730,00 € Prelevamento assegno circolare presso BPopVerona intestato a
Parte_5
30/03/2011 5.000,00 € Prelevamento assegno circolare presso BPopVerona intestato Part
30/03/2011 2.050,00 € Prelevamento assegno circolare presso BPopVerona intestato Part
13/06/2011 3.405,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola tramite Spagnono
Tatiana
4. 'Vero che, nel corso degli anni 2012-2013, nelle date sotto indicate, la sig.ra CP_5
consegnava al sig. , presso la sede della società
[...] Controparte_1 Parte_1
le somme di denaro qui sotto specificate previo prelevamento così come sotto indicato e documentato nell'allegato prodotta sub 15 che si rammostra
DATA SOMMA MODALITA' DI PRELIEVO
28/02/2012 2.300,00 € Prelevamento contanti presso Banca Carige
03/04/2012 1.500,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola
12/04/2012 2.000,00 € Bonifico da CRA Brendola a CP_5
12/04/2012 2.000,00 € Bonifico da CRA Brendola a (fratello titolare Persona_1
Part
)
07/06/2012 2.000,00 € Bonifico da Banca Carige a CP_5
07/06/2012 2.000,00 € Bonifico da Banca Carige a (fratello titolare Persona_1
Part
)
04/07/2012 3.000,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola tramite CP_5
[...]
24/05/2013 2.200,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola
28/05/2013 1.500,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola
23/07/2013 2.000,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola
31/07/2013 2.000,00 € Prelevamento contanti presso CRA Brendola'
5. 'Vero che in data 12.04.2012 e in data 07.06.2012 il sig. effettuava due Parte_1 bonifici di € 2.000,00 a favore del sig. , somma che quest'ultimo Persona_1
prelevava e consegnava alla sig.ra , la quale riferiva che li doveva dare al CP_5
sig. . Controparte_1
pag. 5/18 6. 'Vero che, tra gli anni 2010 e il 2013 il sig. , in proprio e quale socio Parte_1
della società , principalmente a mezzo delle due impiegate sig.ra Parte_1 CP_5
e consegnava al sig. la somma complessiva
[...] Parte_5 Controparte_1 in contanti di € 191.0004,61 effettuando vari versamenti così come precisato nel prospetto prodotto sub doc. 5 che si rammostra.
7. ' Vero che in data 31.05.2014, il dipendente di Pt_1 Parte_6
Contro consegnava a un fusto di olio non fatturato del valore di € 1.900,00'.
Si indicano come testi sui predetti capitoli di prova: , residente in [...]
Pederiva, 73/A, Val Liona (VI); , ex dipendente di Parte_5 Parte_1
, residente in [...], residente in [...]
Brescia, 5 Lonigo (VI), Per_1
, residente in [...].
[...]
- Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. ai signori , e Controparte_1 Controparte_3
, di esibire/produrre tutta la documentazione bancaria, ovvero estratti CP_2
conti bancari e ogni altro documento atto a dimostrare gli incassi e i pagamenti effettuati da inizio del 2010 a fine del 2017 o, in subordine, ordinare ai terzi chiamati di indicare le banche presso le quali avevano conti aperti dal 2010 al 2017 e conseguentemente ordinare agli istituti di credito così individuati di esibire/produrre tutta la documentazione bancaria, ovvero estratti conti bancari e ogni altro documento atto a dimostrare gli incassi e i pagamenti effettuati da inizio del 2010 a fine del 2017 dai signori , e;
Controparte_1 Controparte_3 CP_2
-Ordinarsi ex art. 210 e/o 213 c.p.c. ai terzi chiamati o all'Agenzia delle Entrate
l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi dei sig.ri , Controparte_1 [...]
e relativamente ai redditi degli anni 2010, 2011, 2012 e CP_3 CP_2
2013.
-Disporsi CTU tecnico - contabile al fine di verificare gli importi versati da agli appellati. Parte_1
Per Controparte_4
Dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi, perché infondato in fatto e in diritto,
l'appello e ogni domanda avversaria di parte appellante e conseguentemente confermarsi la sentenza impugnata con condanna avversaria al pagamento degli pag. 6/18 interessi maturati anche dopo la sentenza di primo grado (ex art. 345 comma 1 c.p.c);
2) Vittoria di spese e compensi, oltre 15% spese forfettarie generali (e con la maggiorazione del 30% prevista ex D.M. n. 55/2014 art.
4. Comma 1-bis introdotto dal
D.M. n. 37/2018).
3) In via istruttoria: ci si oppone sin da ora ad eventuali richieste di controparte dirette alla rimessione in istruttoria della presente causa. Nella denegata ipotesi di rimessione in istruttoria, si ribadisce l'opposizione alle istanze istruttorie richieste da controparte ed in particolare: ci si oppone alle istanze istruttorie richieste da controparte ed in particolare ci si oppone all'ammissione dei capitoli 1-2-3-4 Controparte_6
per tutte le ragioni indicate in narrativa;
del capitolo 5 (testimonianza de relato: il teste dovrebbe riferire su circostanze che avrebbe appreso da altro soggetti); del capitolo 6
(irrilevante, riferito a pagamenti prescritti e contestati, generico e valutativa
(“principalmente” e “ vari versamenti”); del capitolo 7 (inammissibile in quanto fa riferimento a circostanze mai dedotta nei precedenti scritti difensivi e introdotta per la prima volta nella memoria ex art. 183 n. 2) c.p.c.); ci si oppone alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 cpc di tutta la documentazione bancaria volta dimostrare incassi e pagamenti: la richiesta è esplorativa e sostitutiva dell'onere della prova che incombe sull'appellante; ci si oppone alla richiesta di ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate relativa alle dichiarazioni dei redditi delle parti CP_1
e , in quanto ininfluente ai fine del decidere, nonché esplorativa e CP_3 CP_2 sostitutiva dell'onere della prova;
ci si oppone alla richiesta di CTU tecnico contabile volta a “verificare gli importi versati da , e ” a favore dei terzi Pt_1 Pt_1 Pt_2 chiamati, in quanto manca l'indicazione del quesito e, soprattutto, la CTU sarebbe esplorativa, in quanto si chiede al CTU, mediante presa visione dei conti bancari, di fornire la prova di asseriti pagamenti in contanti.
Se del caso, in caso di ammissione dei capitoli di prova richiesti da controparte, ammettersi i capitoli di prova formulati con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2) e ogni ulteriore mezzo di prova già indicato nelle memorie e non evaso;
abilitarsi gli appellati alla prova contraria con i testi già indicati.
Disporsi se del caso l'acquisizione del fascicolo RG 6619/2019 del Tribunale di
Vicenza – GI dott. De Giovanni.
pag. 7/18 Per , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
1) Dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi, perché infondata in fatto e in diritto, ogni domanda avversaria e confermarsi la sentenza impugnata;
2) Vittoria di spese e compensi, oltre 15% spese forfettarie generali (con la maggiorazione del 30% prevista ex D.M. n. 55/2014 art.
4. Comma 1-bis introdotto dal
D.M. n. 37/2018).
3) In via istruttoria: ci si oppone sin da ora ad eventuali richieste di controparte dirette alla rimessione in istruttoria della presente causa. Nella denegata ipotesi di rimessione in istruttoria, si ribadisce l'opposizione alle istanze istruttorie richieste da controparte ed in particolare: ci si oppone all'ammissione dei capitoli 1-2-3-4 per tutte le ragioni indicate in narrativa (capitoli generici, attinenti a fatti da provare documentalmente, e formulati in contrasto con l'onere di dedurre i fatti in capitoli separati e specifici ex art. 244 c.p.c.); del capitolo 5 (testimonianza de relato: il teste dovrebbe riferire su circostanze che avrebbe appreso da altro soggetto;
circostanze da provare documentalmente;
irrilevante ai fini del decidere); del capitolo 6 (irrilevante, riferito a pagamenti prescritti e contestati, generico e valutativa (“principalmente” e “ vari versamenti”); del capitolo 7 (inammissibile in quanto fa riferimento a circostanze mai dedotta nei precedenti scritti difensivi e introdotta per la prima volta nella memoria ex art. 183 n. 2) c.p.c.); ci si oppone alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 cpc di tutta la documentazione bancaria volta dimostrare incassi e pagamenti: la richiesta è esplorativa e sostitutiva dell'onere della prova che incombe sull'appellante; ci si oppone alla richiesta di ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate relativa alle dichiarazioni dei redditi delle parti e , in quanto ininfluente ai fine del CP_1 CP_3 CP_2 decidere, nonché esplorativa e sostitutiva dell'onere della prova;
ci si oppone alla richiesta di CTU tecnico contabile volta a “verificare gli importi versati da , Pt_1
e ” a favore dei terzi chiamati, in quanto manca l'indicazione del quesito Pt_1 Pt_2
e, soprattutto, la CTU sarebbe esplorativa, in quanto si chiede al CTU, mediante presa visione dei conti bancari, di fornire la prova di asseriti pagamenti in contanti.
In caso di ammissione dei capitoli di prova richiesti da controparte, ammettersi i capitoli di prova formulati con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2); abilitarsi gli appellati alla prova contraria con i testi già indicati.
pag. 8/18 MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, ( Controparte_7
di seguito per brevità anche solo conveniva in giudizio CP_4 Parte_1
( di seguito per brevità anche solo , e i soci
[...] Parte_1
ed , chiedendo in via principale la condanna, in solido tra Parte_2 Parte_1
loro, alla restituzione della somma indebitamente percepita di euro 175.845,92 oltre rivalutazione e interessi dal pagamento al saldo e in via subordinata la condanna al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. o in ulteriore subordine l'accertamento dell'illecito arricchimento ex art. 2041 c.c. e la condanna alla restituzione della somma ovvero l'accertamento dell'inadempimento ex art. 1453 c.c. con condanna al pagamento della somma suindicata. premesso di aver chiesto e ottenuto nei confronti di il decreto CP_7 Parte_1
ingiuntivo n. 2445/2019 per la somma di euro 182.393,15 quale pagamento di forniture di merci su fatture rimaste insolute, allegava che nell'inverso rapporto di fornitura tra le stesse parti, ove svolgeva il ruolo di fornitore, la stessa aveva pagato Parte_1
un prezzo maggiore rispetto a quello delle merci effettivamente consegnate, in quanto - per una prassi invalsa tra le due aziende - quando difettava di liquidità, Parte_1 emetteva ricevute bancarie per ottenere dagli istituti di credito l'anticipo su fatture di forniture non ancora effettuate a alla quale veniva però promessa la futura CP_4
esecuzione con diritto delle banche di rivalersi poi su quest'ultima. Allegava che in ragione di tali operazioni, dal 2010 al 2017 era maturato un saldo a credito, per forniture pagate ma non effettuate, pari a euro 175.845,92 già detratti gli acconti riconosciuti, somma della quale chiedeva la restituzione.
Si costituivano i soci personalmente e Controparte_8 Parte_1 Parte_2
contestando la pretesa attorea e sostenendo di aver concesso dal 2010 dei prestiti personali a , e a che avrebbero poi Controparte_1 CP_2 Controparte_3
restituito le somme erogate per il tramite di La convenuta assumeva che i CP_4
pagamenti effettuati da avevano natura solutoria e non erano suscettibili di CP_4
ripetizione. I convenuti contestavano inoltre la documentazione contabile avversaria, eccepivano la prescrizione decennale delle azioni contrattuali e quella quinquennale pag. 9/18 dell'azione risarcitoria, rilevavano l'infondatezza dell'azione svolta ai sensi dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 2041 c.c. Chiedevano altresì di essere autorizzati a chiamare in causa , e e nel merito chiedevano il Controparte_1 CP_2 Controparte_3
rigetto delle domande attoree e la condanna sia della società attrice sia dei terzi chiamati in causa a restituire i prestiti erogati da in loro favore. Parte_1
In seguito dell'autorizzazione giudiziale, si costituivano , Controparte_1 [...]
e eccependo in via pregiudiziale la nullità per CP_2 Controparte_3
indeterminatezza della domanda svolta nei loro confronti e in via preliminare la prescrizione dell'avversaria richiesta di restituzione, quantomeno parziale. Chiedevano pertanto la revoca ex art. 177 c.p.c. dell'ordinanza di autorizzazione alla loro chiamata in causa, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, la riunione del giudizio a quello, già pendente, di opposizione al decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande svolte da
Parte_7
Con la sentenza n. 2120/22 il Tribunale di Vicenza condannava:
- e , in solido Parte_1 Parte_2
tra loro salvo per i soci il beneficium excussionis, a pagare a Controparte_4
la somma di euro 175.854,92 oltre interessi al tasso legale dai singoli
[...]
pagamenti al saldo effettivo,
- a pagare a , Controparte_1 Parte_1 [...]
e , in solido tra loro, la somma di euro 14.546,00 oltre interessi Pt_1 Parte_2
al tasso legale dai singoli pagamenti al saldo effettivo;
- a pagare a , e CP_2 Parte_1 Parte_1
, in solido tra loro, la somma di euro 11.546,00 oltre interessi al tasso Parte_2
legale dai singoli pagamenti al saldo effettivo;
- a pagare a , Controparte_3 Parte_1 Parte_1
e , in solido tra loro, la somma di euro 62.280,00 oltre interessi al tasso Parte_2
legale dai singoli pagamenti al saldo effettivo;
- , e , in solido Parte_1 Parte_1 Parte_2
tra loro, a rifondere in favore di le spese di Controparte_4
lite;
pag. 10/18 - , e in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in favore di , e Parte_1 Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, le spese di lite.
[...]
Il Tribunale rilevava che con riguardo al rapporto di fornitura sviluppatosi con
[...]
quale fornitore rispetto a dedotto nel giudizio di Parte_1 CP_4
opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le medesime parti, Parte_1
aveva emesso fatture nei confronti della controparte per complessivi € 2.526.422,73, mentre aveva effettuato in favore della fornitrice pagamenti per la CP_4 maggior somma di € 2.916.555,75 – con l'effetto che aveva maturato un CP_4 credito di € 175.854,92. Pertanto, era debitrice della predetta Parte_1
somma, mentre doveva escludersi la debenza dell'importo di € 7.000,00 che CP_4
sosteneva essere stato oggetto di una dazione sine causa da ad
[...] Controparte_1
poiché tardivamente allegata. Parte_1
La pretesa creditoria di nei confronti dei soci di Parte_1 CP_4 pari a € 366.611,61 era stata accertata da parte della c.t.u. svolta nel parallelo giudizio per la minor somma di € 88.372,00, così ripartita in € 63.280,00 ed € 25.092,00.
L'importo di € 25.092,00 era stato versato a , e Controparte_1 CP_2
i quali avevano confermato di essere stati parte di una triangolazione Controparte_3
in cui versavano a le somme ricevute sottoforma di finanziamenti ai soci CP_4
e aveva accertato la circostanza chiedendo la compensazione dei Controparte_9
crediti. , e avevano ricevuto somme Controparte_1 CP_2 Controparte_3
da o dai suoi soci, e , a titolo Parte_1 Parte_1 Parte_2
strettamente personale ed era irrilevante che tali somme fossero state versate a CP_4
[...]
Le somme percepite erano le seguenti:
- aveva percepito la complessiva somma di € 14.546,00 (di cui € Controparte_1
2.000,00 ricevuti in data 10.2.2012, € 4.046,00 ricevuti in data 24.3.2011, € 3.500,00 ricevuti in data 29.4.2011 e € 5.000,00 quale metà dell'importo ricevuto in data
14.6.2016 unitamente a , al netto delle rimesse prescritte;
Controparte_3
- aveva percepito la complessiva somma di € 11.546,00 (di cui € CP_2
2.000,00 ricevuti in data 20.1.2012, € 2.000,00 ricevuti in data 10.2.2012, € 4.046,00
pag. 11/18 ricevuti in data 24.3.2011 e € 3.500,00 ricevuti in data 29.4.2011), al netto delle rimesse prescritte;
- aveva percepito la complessiva somma di € 62.280,00 (di cui € Controparte_3
16.980,00 ricevuti in data 14.2.2013, € 10.000,00 ricevuti in data 5.3.2013, € 10.000,00 ricevuti di nuovo in data 5.3.2013, € 5.300,00 ricevuti in data 8.10.2014, € 5.000,00 quale metà dell'importo ricevuto in data 14.6.2016 unitamente a ed € Controparte_1
15.000,00 ricevuti in data 13.11.2014).
Pertanto, ed Parte_1 Parte_2 Parte_1
devono pagare a la somma di € 175.854,92 oltre interessi, mentre ad essi CP_4 andava riconosciuto il diritto di ricevere da la somma di € 14.546,00 Controparte_1 oltre interessi, da la somma di € 11.546,00 oltre interessi e da CP_2 [...] la somma di € 62.280,00 oltre interessi. CP_3
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 2120/22 del Tribunale di Vicenza hanno interposto tempestivo appello e Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2
insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma parziale della sentenza di primo grado.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_4
e la conferma della sentenza impugnata.
Si sono costituiti , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
chiedendo il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 25 marzo 2025 le parti costituite hanno precisato le conclusioni e successivamente depositato gli scritti conclusivi.
Motivi d'appello e ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di impugnazione parte appellante lamenta la violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2729 e 2709 c.c. con riferimento all'acquisizione della perizia contabile effettuata nel diverso giudizio R.G. 6619/2019 pur pendente tra le medesime parti ma “avente un oggetto completamente diverso rispetto ai fatti dedotti nel presente procedimento” (atto di citazione in appello pag. 5). L'appellante assume che l'analisi contabile “era stata estesa alle annate precedenti a quelle dedotte unicamente per ragioni di completezza ma non era oggetto di accertamento” tenuto pag. 12/18 conto che il quesito risultava circoscritto agli anni 2015-2017 lamentando inoltre che il consulente aveva considerato le sole risultanze della contabilità della società
[...]
in violazione del disposto di cui all'art. 2709 c.c., per il quale le scritture contabili CP_4 delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore e non a favore di esso.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente sottolineato come le doglianze risultano aspecifiche (in quanto non veicolano una precisa critica rispetto alla decisione) le stesse risultano in ogni caso infondate.
Va in proposito sottolineato come la perizia risulta esser stata svolta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le medesime parti, nel pieno contraddittorio tra le stesse, giudizio avente ad oggetto rapporti di debito credito tra le stesse con specifica considerazione anche del periodo antecedente a quello oggetto del quesito. In ogni caso va sottolineato come “La censura inerente all'esorbitanza delle indagini del consulente d'ufficio rispetto ai quesiti formulati resta ininfluente ove le risposte del consulente stesso siano comunque attinenti alla materia in discussione, essendo in tal caso utilizzabili dal giudice per il proprio convincimento indipendentemente dall'eventuale sconfinamento del mandato” (cfr. Cass. civ.
n.11594/2004; n.117/2000).
Quanto alla ricostruzione dei rapporti di debito credito tra le parti - asseritamente svolta
Contro dal c.t.u. sulla base delle sole scritture contabili della - va in primo luogo sottolineato che, come osservato dalla Suprema corte “Gli artt. 2709 e 2710 c.c., che regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dalle stesse, regolarmente tenute, elementi indiziari valevoli ad integrare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzioni anche a favore dell'imprenditore che le abbia prodotte in giudizio.” (cfr., da ultimo, Cass.civ. n.28217/2023).
Nel caso di specie il giudice di prime cure sulla base della c.t.u. ha accertato l'esistenza di poste creditorie non solo in favore di ma anche in favore di CP_4 [...]
rilevando come per le ulteriori poste creditorie non risultava esser stata Parte_1
depositata la pertinente documentazione né nel giudizio di opposizione a decreto pag. 13/18 ingiuntivo, né nel giudizio pendente avanti a sé, e sottolineando come “In ordine alla terza e alla quarta posta creditoria dedotta dai convenuti, il C.T.U. ha rilevato nel parallelo giudizio la mancata prova dei pagamenti asseriti in comparsa di costituzione e risposta. Tale lacuna probatoria va confermata anche alla luce della documentazione versata agli atti del presente giudizio, né può darsi seguito alla censura della difesa di secondo cui competeva al C.T.U. il reperimento della Parte_1
documentazione contabile che avrebbe dato riscontro ai versamenti dedotti, in quanto i pagamenti in questione rappresentano “fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare” (S.U. n. 3086/2022 e Cass.
n. 25604/2022)” ( cfr. sentenza impugnata).
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erronea “valutazione degli artt. 2943 e
1219 c. in combinazione con il disposto Dgl n.82 del 2005 in tema di documento informatico” assumendo l'inidoneità della diffida allegata quale doc. 6 dall'attrice quale atto interruttivo della prescrizione sostenendo che la predetta diffida “non è stata firmata digitalmente, come richiesto dal Dgl n. 82 del 2005, ma semplicemente è stata allegata una copia di una lettera con apposto una firma autografa. È pertanto inidonea
a valere quale atto interruttivo della prescrizione”. (atto di citazione in appello pag. 8).
A conferma parte appellante richiama il dettato dell'art. 20 comma 1-bis CAD ( codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82) per il quale “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.”
Il motivo è infondato. La doglianza di parte appellante non merita accoglimento tenuto conto che la diffida è stata ritualmente inviata via PEC allegata quale documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico.
pag. 14/18 Va in proposito osservato che ai sensi dell'art. 22, comma 3 del CAD «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta», conformità all'originale che nel caso di specie non è mai stata disconosciuta.
Quanto alla doglianza relativa alla mancanza di sottoscrizione digitale va ricordato in proposito che l'articolo 1 lettera i-ter del CAD definisce “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico” il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico” mentre la lett. I-quinquies definisce “duplicato informatico” come il “documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”.
E la notifica può avvenire sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”) sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento originale cartaceo ( la c.d. “copia informatica”) come è avvenuto nel caso di specie.
Come osservato dalla Suprema Corte in caso di “notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea” – ma è lo stesso per l'intimazione ad adempiere – “non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cass.
n.30948/2019).
3. Il terzo motivo di appello censura la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta dalla appellante al fine di provare la corresponsione della somma di euro
191.004,61.
L'appellante lamenta la violazione dell'art. 244 c.p.c. anche in relazione all'art. 157
c.p.c. assumendo che “il fatto storico dedotto è unico, ovvero il versamento di €
191.004,61 in contanti al sig. in varie tranche nel corso degli anni dal 2010 al CP_1
2015; lo scrivente patrocinio, conscio del fatto che la predetta deduzione poteva essere contestata in quanto troppo generica, ha specificato ogni singolo pagamento, suddividendo il fatto in quattro diversi capitoli per comodità espositiva. Contrariamente
pag. 15/18 a quanto affermato dal giudicante, non era sicuramente più agevole formulare 54 capitoli diversi da sottoporre ai testimoni” (atto di citazione in appello pag. 9).
Parte appellante ritiene la decisione del giudice di primo grado contraria all'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale sarebbe necessario correlare la regola di cui all'art. 244 c.p.c. con il principio di nullità a rilevanza variabile ricavabile dall'art. 156 co. 2 c.p.c. e per il quale la nullità può essere pronunciata solo quanto l'atto manchi dei requisiti di forma-contenuto indispensabili al raggiungimento dello scopo (atto di citazione in appello pag. 10) rilevando inoltre come la nullità per la mancata formulazione in capitoli separati, non sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice ma solo su eccezione di parte, e, tenuto conto che nulla era stato sollevato in merito dalle controparti in primo grado la nullità risulterebbe sanata.
Il motivo è infondato.
Rileva il Collegio come le prove orali non ammesse dal giudice di prime cure risultano poste a fondamento della domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta, odierna appellante, del tutto priva di specifiche allegazioni.
Parte convenuta assumeva infatti che (in proprio e quale socio della Parte_1
società ) avrebbe consegnato a la somma complessiva Parte_1 Controparte_1 di euro 191.004,61 in varie tranche dal 2010 al 2013 a titolo di “anticipazione o prestito” allegando che “In buona sostanza, la vicenda non è affatto riconducibile a un Contro asserito finanziamento a opera di a favore di a mezzo di Parte_1
anticipazione di soldi sulle future forniture ma è attinente a vicende personale dei soci,
Contro nelle quali sono stati i convenuti ad anticipare e prestare soldi ai soci di . La restituzione delle predette somme di denaro è stata già richiesta a mezzo di raccomandata inviata sia ai soci che alla società con missiva datata 04.11.2020 e rimasta priva di riscontro alcuno (cfr. doc. 6); probabilmente il sig. era Controparte_1
convinto che il sig. non avesse mantenuto copia della documentazione Pt_1
attestante i prestiti effettuati e che non fosse in grado di dare prova delle somme versate in contanti e non si è premurato neppure di riscontrare la predetta missiva” (cfr. così testualmente in comparsa di risposta).
Ebbene nella missiva suindicata (doc. 6) sul punto si legge “risultano infine consegnate Contro da terze persone ai soci di in più tranche la somma in contanti pari a euro pag. 16/18 191.004,61, versamenti dei quali risulta comunque documentazione di vario genere. Si intima la restituzione immediata anche della predetta somma”.
Va pertanto evidenziato come, indipendentemente dalle modalità della consegna delle somme di denaro (di cui alla capitolazione dedotta e anche in questa sede reiterata) ciò che non è stato in alcun modo specificato (che integrava il fatto da provare e posto a base della formulata domanda riconvenzionale) era il titolo in base al quale Pt_1
avrebbe corrisposto tali somme a ovvero il contenuto
[...] Controparte_1 dell'accordo in base al quale avveniva la consegna del denaro con particolare riferimento agli eventuali obblighi restitutori. Ciò senza tener conto che non è stata neppure svolta alcuna specifica allegazione al fine di consentire di individuare i soggetti obbligati, se i singoli soci personalmente ovvero in nome e per conto delle persone giuridiche.
La costante giurisprudenza di legittimità afferma che “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (Cass. civ. n. 20997/2011; conf.
n. 9547/2009).
Come sostenuto dal giudice di prime cure (e in ogni caso dedotto dalla controparte nella memoria ex art. 183 co.6 n.3 c.p.c. in data 07.09.2022) i capitoli della prova testimoniale sono stati correttamente dichiarati inammissibili stante la loro carente specificità in ordine ai fatti di causa, ed anche nella relativa suddivisione.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado sostenute dagli appellati vanno poste ad integrale carico degli appellanti Parte_1 Pt_1
e , in solido tra loro, atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono
[...] Parte_2
liquidate, per ciascuna parte, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
pag. 17/18 Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
1127/2023 pubblicata il 13.6.2023 del Tribunale di Vicenza, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna e Parte_1 Parte_1 [...]
in solido tra loro a rifondere a Parte_2 CP_4 Controparte_4
le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi oltre
[...]
rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) condanna e Parte_1 Parte_1 [...]
in solido tra loro a rifondere a , Parte_2 Controparte_1 CP_2
e , in solido tra loro, le spese di lite del presente Controparte_3
grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico degli appellanti Parte_1
e in solido tra loro.
[...] Parte_1 Parte_2
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio il 18 giugno 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 18/18