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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 377/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1920/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303E501267/2023 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303E501267/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste DE parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione DE eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione DE eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29/12/2023, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TY303E501267/2023 relativo all'anno d'imposta 2017, con cui l'AG DE AT ha accertato:
Maggiori ricavi per € 131.647,26;
Maggior reddito d'impresa imponibile per € 102.809,00;
Maggiori operazioni imponibili IVA per € 131.647,26;
Maggiore valore della produzione IRAP per € 131.647,26;
Sanzioni per € 26.410,05.
Il predetto atto impositivo, relativo nello specifico all'anno di imposta 2017, scaturisce dall'attività di controllo svolta dall'Ufficio relativamente al biennio 2017/2018, al termine del quale AG DE AT - Ufficio controllo provvedeva ad emettere nei confronti della società, l'avviso di accertamento n.
TY303E501267/2023, anno di imposta 2017 – atto impugnato - con il quale accertava un maggior reddito di impresa imponibile pari ad € 102.809, e nei confronti del socio Rappres._1, l'avviso di accertamento n. TY301E501740/2023, a seguito dell'opzione per il “regime di trasparenza fiscale” , ex art. 116 TUIR, tale per cui il reddito accertato in capo alla società veniva imputato, ai fini IRPEF, a ciascun socio, in base al riparto DE quote di capitale versato (nel caso di specie, nella misura della quota del 33,33% di partecipazione di fatto agli utili della società), dal quale scaturiva un maggior reddito non dichiarato pari ad € 34.269,66.
Avverso l'avviso di accertamento n. TY301E501740/2023, emesso nei confronti del singolo socio, in virtù del regime di trasparenza fiscale, lo stesso provvedeva a presentare ricorso, notificato in data 10/01/2024,
(RG. 365/2024)
Il ricorso deduce:
Difetto di motivazione (art. 7 L. 212/2000 e art. 42 DPR 600/1973);
Illegittimità DE indagini bancarie sui conti dei soci (artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972);
Infondatezza della pretesa erariale.
L'AG DE AT si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo:
La motivazione dell'atto è completa e conforme alla legge;
L'autorizzazione alle indagini bancarie non richiede motivazione né allegazione (Cass. 35329/2022);
È legittimo estendere le indagini ai conti dei soci in società a ristretta base familiare (Cass. 35856/2023);
Le presunzioni bancarie sono legali e non necessitano dei requisiti di gravità, precisione e concordanza
(Cass. 20612/2022);
Il contribuente non ha fornito prova contraria.
La causa veniva posta in decisione;
nella stessa udienza veniva deciso il giudizio 365/24 (socio La Venia).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che l'avviso impugnato espone chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della ripresa fiscale, indicando imponibili, aliquote e imposte liquidate. La motivazione per relationem è consentita dall'art. 42 DPR 600/1973, purché sia riprodotto il contenuto essenziale dell'atto richiamato, come avvenuto nel caso di specie. La mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non comporta invalidità, trattandosi di atto interno privo di obbligo di motivazione (Cass.
35329/2022). Per quanto concerne la legittimità DE indagini bancarie, l'Ufficio ha operato ai sensi degli artt. 32 DPR
600/1973 e 51 DPR 633/1972, estendendo le indagini ai conti dei soci in virtù della ristretta compagine sociale e del vincolo familiare, circostanza che legittima la riferibilità DE movimentazioni alla società (Cass.
35856/2023; Cass. 21424/2017). La presunzione legale opera salvo prova contraria, che non è stata fornita.
Sulla fondatezza o meno della prova, si osserva che dai movimenti bancari dei soci risultano versamenti per € 70.046,26 non giustificati e rimborsi per € 61.600,68 privi di riscontro contabile. Le giustificazioni addotte sono generiche e non documentate.
In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza DE presunzioni semplici (Cass. 20612/2022). Pertanto, l'operato dell'Ufficio è conforme a legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento DE spese del giudizio, in favore dell'AG DE AT , che si quantificano in euro 2.000,00.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1920/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303E501267/2023 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303E501267/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste DE parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione DE eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione DE eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29/12/2023, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TY303E501267/2023 relativo all'anno d'imposta 2017, con cui l'AG DE AT ha accertato:
Maggiori ricavi per € 131.647,26;
Maggior reddito d'impresa imponibile per € 102.809,00;
Maggiori operazioni imponibili IVA per € 131.647,26;
Maggiore valore della produzione IRAP per € 131.647,26;
Sanzioni per € 26.410,05.
Il predetto atto impositivo, relativo nello specifico all'anno di imposta 2017, scaturisce dall'attività di controllo svolta dall'Ufficio relativamente al biennio 2017/2018, al termine del quale AG DE AT - Ufficio controllo provvedeva ad emettere nei confronti della società, l'avviso di accertamento n.
TY303E501267/2023, anno di imposta 2017 – atto impugnato - con il quale accertava un maggior reddito di impresa imponibile pari ad € 102.809, e nei confronti del socio Rappres._1, l'avviso di accertamento n. TY301E501740/2023, a seguito dell'opzione per il “regime di trasparenza fiscale” , ex art. 116 TUIR, tale per cui il reddito accertato in capo alla società veniva imputato, ai fini IRPEF, a ciascun socio, in base al riparto DE quote di capitale versato (nel caso di specie, nella misura della quota del 33,33% di partecipazione di fatto agli utili della società), dal quale scaturiva un maggior reddito non dichiarato pari ad € 34.269,66.
Avverso l'avviso di accertamento n. TY301E501740/2023, emesso nei confronti del singolo socio, in virtù del regime di trasparenza fiscale, lo stesso provvedeva a presentare ricorso, notificato in data 10/01/2024,
(RG. 365/2024)
Il ricorso deduce:
Difetto di motivazione (art. 7 L. 212/2000 e art. 42 DPR 600/1973);
Illegittimità DE indagini bancarie sui conti dei soci (artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972);
Infondatezza della pretesa erariale.
L'AG DE AT si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo:
La motivazione dell'atto è completa e conforme alla legge;
L'autorizzazione alle indagini bancarie non richiede motivazione né allegazione (Cass. 35329/2022);
È legittimo estendere le indagini ai conti dei soci in società a ristretta base familiare (Cass. 35856/2023);
Le presunzioni bancarie sono legali e non necessitano dei requisiti di gravità, precisione e concordanza
(Cass. 20612/2022);
Il contribuente non ha fornito prova contraria.
La causa veniva posta in decisione;
nella stessa udienza veniva deciso il giudizio 365/24 (socio La Venia).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che l'avviso impugnato espone chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della ripresa fiscale, indicando imponibili, aliquote e imposte liquidate. La motivazione per relationem è consentita dall'art. 42 DPR 600/1973, purché sia riprodotto il contenuto essenziale dell'atto richiamato, come avvenuto nel caso di specie. La mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non comporta invalidità, trattandosi di atto interno privo di obbligo di motivazione (Cass.
35329/2022). Per quanto concerne la legittimità DE indagini bancarie, l'Ufficio ha operato ai sensi degli artt. 32 DPR
600/1973 e 51 DPR 633/1972, estendendo le indagini ai conti dei soci in virtù della ristretta compagine sociale e del vincolo familiare, circostanza che legittima la riferibilità DE movimentazioni alla società (Cass.
35856/2023; Cass. 21424/2017). La presunzione legale opera salvo prova contraria, che non è stata fornita.
Sulla fondatezza o meno della prova, si osserva che dai movimenti bancari dei soci risultano versamenti per € 70.046,26 non giustificati e rimborsi per € 61.600,68 privi di riscontro contabile. Le giustificazioni addotte sono generiche e non documentate.
In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza DE presunzioni semplici (Cass. 20612/2022). Pertanto, l'operato dell'Ufficio è conforme a legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento DE spese del giudizio, in favore dell'AG DE AT , che si quantificano in euro 2.000,00.