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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/06/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1010 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2024 e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi
[...]
dall'Avv. SCHICCHI GIUSEPPE, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione del 7.10.2026 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Appellanti
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1
difeso dagli Avv. ti BERNINI ANTONIO, TORZINI VANIA e CAPOBIANCO RITA, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace;
Appellata
E in persona del suo legale rappresentante p.t, Controparte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CAMILLERI BRUNO, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace;
Appellata
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Pt_3
[...] chiedevano la riforma della sentenza n. 94/2021 con la quale il Giudice di Pace Pt_2
di Benevento aveva rigettato la loro domanda di risarcimento danni intentata nei confronti del geom. per inadempimento all'obbligazione assunta che andava CP_1
espletata con diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., di talchè il professionista ne avrebbe dovuto rispondere anche per colpa lieve;
in particolare, nel primo grado di giudizio gli odierni appellanti avevano dedotto di aver conferito al citato professionista l'incarico di predisporre la documentazione necessaria per regolarizzare una incongruenza catastale, deducendo e documentando di aver dovuto pagare una penale di € 5.000,00 agli acquirenti dell'immobile da regolarizzare (in virtù dell'atto di compravendita per Notar del 28/06/10) per esclusiva responsabilità del citato professionista;
gli Persona_1
appellanti fondavano la propria domanda originaria su quanto già accertato nella sentenza n. 6 del 2016 resa dal Giudice di Pace di Firenze nella causa intercorsa tra gli odierni appellanti e gli acquirenti del loro immobile da regolarizzare ed – in particolare
– sulle dichiarazioni ivi rese dal geom. come testimone, nonché sulla CTU ivi CP_1
espletata, ma – viste le difformi conclusioni a cui era pervenuto il CTU nominato dal
Giudice di Pace di Benevento – chiedevano procedersi alla nomina di un terzo professionista che vagliasse le incongruenze tra le due CTU, evidenziando che il CTU nominato dal Giudice di Pace di Benevento si era limitato a vagliare le risultanze catastali, senza di contro effettuare alcuna doverosa verifica delle risultanze dei registri immobiliari e della Conservatoria, ossia degli atti traslativi della proprietà dell'area oggetto di accertamento, come – invece – era stato correttamente fatto dal CTU nominato dal Giudice di Pace di Firenze ed – in ogni caso – evidenziavano che il professionista (odierno appellato) non li aveva neanche informati del proprio inadempimento, così impedendo loro di rivolgersi tempestivamente ad altro professionista.
Costituendosi anche in grado di appello, il geom. impugnava l'avverso CP_1
dedotto evidenziando di aver chiarito agli odierni appellanti sia prima che dopo la stipula dell'atto notarile del 28.6.2010 che per procedere alla richiesta “regolarizzazione catastale” sarebbe stato necessario o l'assenso del proprietario della limitrofa particella
462 o una sentenza dichiarativa dell'intervenuta usucapione in loro favore;
con l'atto per Notaio del 28.6.2010 – infatti - i avevano trasferito ai Per_1 Pt_1 Per_2
un appartamento ed un resede in proprietà esclusiva, come rappresentato al NCEU al
2 Foglio 6 particella 264 sub 10, con scrittura privata redatta in pari data, però, i Per_3
avevano dato atto che il resede esclusivo era delimitato da un muro di confine
[...]
il quale ricadeva nella limitrofa particella 462, di proprietà di terzi, che gli odierni appellanti si erano impegnati a regolarizzare entro 8 mesi;
il geom. deduceva CP_1
di aver loro ben chiarito che – poiché “una piccola striscia di terreno” (così veniva definita nella scrittura privata 28.6.2010), quella cioè ricompresa tra il confine catastale ed il muro di confine, risultava far parte della particella 462 anziché della 264 trasferita dai ai – non si trattava di una mera correzione di una erronea Pt_1 Per_2
rappresentazione catastale, bensì di una situazione di fatto che necessitava o del consenso del vicino (proprietario della p.lla 462 su cui ricadeva quella striscia di terreno) ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, di un accertamento giudiziale dell'usucapione. Il Geom. quindi, chiedeva la conferma della sentenza CP_1
impugnata, che aveva già accertato che l'obbligazione da lui assunta era solo di mezzi
(e non di risultato, come quella assunta dai nei confronti degli acquirenti) e che Pt_1
non vi era stato alcun inadempimento a lui imputabile, in subordine insistendo per l'ammissione della prova testimoniale come già articolata nel primo grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio anche chiamata in Controparte_2
causa dal geom. nel corso del primo grado di giudizio, eccependo CP_1
preliminarmente l'inammissibilita' dell'appello sia a norma dell'art. 342 c.p.c. per mancata specificita' dei motivi di appello che a norma dell'art. 348 bis c.p.c., quindi contestandone la fondatezza nel merito, in particolare evidenziando che il resede era stato accatastato in maniera erronea, e ciò a prescindere dalla effettiva proprietà, di talchè la rettifica doveva necessariamente coinvolgere anche l'intestatario catastale.
Con ordinanza del 25.11.2021, il precedente G.I. fissava direttamente l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 4.4.2024 (nel rispetto del programma di gestione dell'arretrato), ma a detta udienza la sottoscritta (che nelle more aveva ereditato il ruolo) rilevava la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado.
Acquisito il fascicolo del Giudice di Pace, quindi, all'udienza del 12.11.2024 la causa veniva riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti, che si riportavano ai propri scritti, e previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
L'appello è infondato e, per l'effetto, va rigettato.
3 Come già evidenziato, infatti, la tesi degli odierni appellanti si fonda principalmente su quanto accertato nella sentenza n. 6 del 2016 resa dal Giudice di Pace di Firenze nella causa intercorsa tra gli stessi ed i loro acquirenti;
nella citata sentenza, infatti, il predetto
Giudice di Pace aveva ritenuto inidonea la procedura seguita dal geom. e, CP_1
quindi, aveva imputato agli odierni appellanti il mancato raggiungimento del risultato a cui si erano obbligati con la scrittura privata redatta contestualmente all'atto notarile di compravendita del 28.6.2010.
Come è noto, però, ex art. 2909 c.c. la sentenza fa stato solo tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ragion per cui non ha alcun effetto nei confronti delle odierne parti appellate.
Come correttamente evidenziato già nella sentenza impugnata in questa sede, inoltre, mentre gli odierni appellanti assumevano nei confronti dei propri acquirenti una obbligazione di risultato, il professionista assunse – per quel che risulta agli CP_1
atti – una mera obbligazione di mezzi, egli (per quanto dichiarato anche nel corso del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Firenze – cfr. verbale di udienza in atti) aveva cioè assunto l'incarico di procedere alla nuova planimetria, ma la stessa andava poi sottoscritta sia dai nuovi acquirenti che dall'intestatario della particella limitrofa, per come compiutamente accertato dal CTU nel corso del primo grado di giudizio e per quanto disposto dal D.M. 701/94.
Il citato D.M. 701/94, infatti, richiede espressamente la sottoscrizione dei soggetti che hanno la titolarità di diritti reali sui beni oggetto di procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, oltre che del tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione e – come giustamente evidenziato dagli appellati – con il più volte citato atto notarile del 28.6.2010 gli odierni appellanti avevano alienato solo la p.lla 264, di cui erano proprietari, di talchè era necessario ottenere la sottoscrizione degli atti anche del proprietario della p.lla 462 per procedere alla c.d. “regolarizzazione” oppure – come pure più volte dedotto dal geom.
– sarebbe stato necessario ottenere una dichiarazione giudiziale di usucapione CP_1
del resede, in mancanza nessun inadempimento è imputabile al predetto professionista, che – sin dal primo grado di giudizio – documentava compiutamente tutta l'attività espletata, ritenuta – però – insufficiente dall' (cfr. nota Controparte_3
12319/2014 allegata al fascicolo di parte appellata di primo grado) e come pure
4 compiutamente accertato nella CTU espletata dinanzi al Giudice di Pace.
L'appello, quindi, deve essere rigettato con condanna dell'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002.
Considerato, però, che gli appellanti agivano in giudizio alla luce di quanto accertato nel corso del già citato giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Firenze ed, in particolare, della CTU ivi espletata, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. (come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/18) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese di lite tra le parti, dando atto che Parte_1
e sono parte tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_2
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002, mandando alla
Cancelleria per l'esatta riscossione.
Benevento, 04/06/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
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