Articolo 1219 del Codice della navigazione
Articolo 1239Articolo 1241
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21 aprile 1942
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29 maggio 2006
Art. 1219.
(Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile).

Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilita' ((. . .))
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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