Articolo 36 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
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Versione
24 ottobre 1942
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1 gennaio 1973
Art. 36. Provviste di bordo delle navi ancorate.

Il sale costituente la provvista di bordo delle navi ancorate nelle acque territoriali deve essere posto sotto suggello e chiuso in un luogo sicuro delle navi o depositato nei magazzini della dogana per essere verificato il giorno della partenza. ((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 18 dicembre 1972, n. 787 convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1973, n. 10 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La norma dell' art. 36 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , si applica esclusivamente ai tabacchi".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973