Ordinanza cautelare 3 dicembre 2021
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 24/02/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00698/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00639/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 639 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Lo Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del diniego, prot. 2618 notificato il 22/01/2021, dell'istanza di sanatoria edilizia ex art. 13, Legge 47/85 protocollo 51588 del 10/11/2010;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
- nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi;
per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti:
- dell'ordinanza di demolizione n. 5 del 21/05/2021 con la quale si ingiunge ai signori, -OMISSIS- “ di procedere alla demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate e descritte nella parte narrativa del presente provvedimento , entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza e, in particolare le opere e i manufatti edilizi che insistono nel territorio del Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-), località Serra Rovetto, C.da Pozzo Bollente, distinte in Catasto al Foglio n.85 part.914 sub 1, e della struttura ubicata al Foglio n.85 part.n.16 della superficie di circa mp.70 e dal volume corrispondente a mc. 210,00 circa” ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale;
per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento prot. gen. 2058/2022 con cui il Comune di -OMISSIS- ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'immobile FGL n. 85 particella n. 914 sub 1 FGL 85 particella n. 16, non avendo i ricorrenti ottemperato all'ordinanza di demolizione n. 5/2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 dicembre 2024 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 23 marzo 2021 e depositato il successivo 22 aprile 2021 i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento prot. 2618 del 21 gennaio 2021 con cui il Comune di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di sanatoria ai sensi dell’ex art. 13 della Legge 47/85 presentata con prot. 5158 del 10/11/2101 e la Proposta di adeguamento alle NTA del P-OMISSIS- vigente per la concessione edilizia in sanatoria presentata … con prot. 2206 del 15/03/2011.
2. In data 21 maggio 2021 si è costituito il Comune di -OMISSIS- eccependo l’inammissibilità del ricorso per genericità delle censure e insistendo, in subordine, per il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza.
3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato il 29 ottobre 2021 i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 5 del 21 maggio 2021 con cui, preso atto del suddetto diniego e richiamati gli atti con cui era stata accertata a -OMISSIS- (-OMISSIS-), in località Serra Rovetto, la realizzazione di un edificio residenziale, distinto in catasto al FG. n. 85 part. n. 914 sub 1 della consistenza di vani 21, occupante una superficie complessiva di mq. 668, per una volumetria pari a mc 2.274,07 nonché di ulteriori attività edilizie realizzate nella stessa part. 914 sub 1 nonché nella par. 16, il dirigente dell’Area Urbanistica del Comune di -OMISSIS- ha ingiunto la demolizione delle opere ivi descritte, abusivamente realizzate entro e non oltre i successivi 90 giorni.
4. Il Comune di -OMISSIS-, con memoria depositata il 26 novembre 2021, ha eccepito:
- l’inammissibilità dei motivi aggiunti in quanto non notificati ai sensi dell’art. 170 c.p.c. e comunque privi di apposita procura alle liti;
- l’irricevibilità dei motivi aggiunti in quanto notificati solo il 29 ottobre 2021, ovvero ben oltre il termine decadenziale decorrente dalla notifica (in data 8 giugno 2021) del provvedimento impugnato.
Richiamando il precedente scritto difensivo ha dedotto, in subordine, l’infondatezza delle censure evidenziando, altresì, che le strutture abusive oggetto dell’ordinanza di demolizione 5/2021- identificate al foglio catastale n. 85 particella n. 914 sub 1 e particella n. 16- si collocano all'interno di un più vasto contesto di lottizzazione abusiva dell'intera area, in ragione della quale è stata emessa l’ordinanza n. 9 del 20 settembre 2021, di sospensione delle opere e acquisizione ai sensi dell’art. 30 commi 1, 6 e 7 e 8 del DPR n. 380/2001, impugnata innanzi a questo TAR con ricorso N-OMISSIS- 31/2021.
5. Con ordinanza 723/2021, confermata dal C.G.A.R.S. con ordinanza n. 112/2021, il TAR ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza del prescritto fumus boni iuris.
6. Con secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 24 marzo 2022, i ricorrenti hanno impugnato, infine, la nota prot. 2058 del 20 gennaio 2022, con cui il Comune di -OMISSIS- ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere distinte al catasto al foglio n. 85, particella n. 914 sub 1 e particella n. 16, non avendo i ricorrenti ottemperato all'ordinanza di demolizione n. 5/2021.
7. Con memoria depositata il 12 luglio 2024 il Comune di -OMISSIS- ha eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, tenuto conto che con ordinanza n. 9 del 20 settembre 2021 sono stati acquisiti al patrimonio disponibile del Comune, ai sensi dell’art. 30 del DPR 380/2001 (lottizzazione abusiva), le aree lottizzate site in C.da Rovetto, SS. 115, Km 3,00, identificate catastalmente al foglio di mappa 85, p.lle 3, 9, 10, 12, 13, 586, 587, 561, 931, 933, 915, 921, 910, 115, 116, 906, 908, 912, 16, 17, 18, 917, 919, 913, 914 e 914 sub 1, 848, 849, 850, 851, 853, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 23, 925, 926, 924, 923, 928, 927, 31, 32, 33, 24, 47, 50, 51, 52, 53 e 58.
Essendo stati acquisiti al patrimonio disponibile del Comune anche gli immobili oggetto dei provvedimenti impugnati con il presente giudizio, nessun vantaggio parte ricorrente potrebbe trarre dall’eventuale annullamento degli stessi.
E ciò, anche tenuto conto del fatto che i giudizi proposti avverso l’ordinanza n. 9 del 20 settembre 2021 sono stati definiti con le sentenze n. 1521 e n. 1522 del 3 giugno 2022 con le quali è stata dichiarata la loro inammissibilità e che tali sentenze sono state confermate dal C.G.A.R.S., con le sentenze n. 326 del 10 maggio 2023 e n. 327 dell’11 maggio 2023.
8. Con ulteriore deposito documentale del 28 ottobre 2024, il Comune ha versato in atti:
- il provvedimento prot. 37079 del 30 agosto 2023 recante diffida a sgomberare il compendio produttivo ed abitativo sito in C.da. Serra Rovetto, SS. 115 Km 3,00 , già oggetto della precedente ordinanza di acquisizione al patrimonio disponibile del Comune ai sensi dell’art. 30 del DPR 380/2001 nonché della Delibera di G.M. n. 325 dell’11 agosto 2023 con cui l’amministrazione comunale ha disposto di acquisire i suddetti beni al patrimonio indisponibile del Comune al fine di destinare l’intero comparto alla realizzazione di un centro interculturale, sportivo e di aggregazione sociale, destinando, pertanto, l’opera nel suo complesso ad un servizio pubblico;
- la sentenza della Sezione III di questo T.A.R. n. 655 del 22 febbraio 2024 con cui è stato rigettato il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti contro il provvedimento di cui al punto che precede nonché contro la ivi richiamata Delibera di G.M. n. 325 dell’11 agosto 2023.
9. All’udienza di smaltimento del 9 dicembre 2024, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Ritiene il Collegio che sia fondata e da accogliere l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso e dei motivi aggiunti sollevata dall’amministrazione comunale con memoria del 12 luglio 2024.
L’oggetto del presente giudizio è, invero, costituito dai provvedimenti che hanno interessato gli immobili abusivamente realizzati da parte ricorrente in località Serra Rovetto, C.da Pozzo Bollente, identificata al foglio catastale n. 85 particella 914 sub 1 e particella 16 e, più in particolare, i provvedimenti con cui il Comune ha rigettato la richiesta di sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985 presentata dai ricorrenti, ne ha conseguentemente ingiunto la demolizione ed infine disposto l’acquisizione al patrimonio comunale per inottemperanza all’ordine demolitorio.
Orbene, come emerge dagli atti di causa e come più volte evidenziato dalla difesa del Comune, gli immobili di che trattasi si inseriscono in un più vasto contesto di lottizzazione abusiva realizzata da parte ricorrente che ha portato all’adozione dell’ordinanza n. 9 del 20 settembre 2021, con cui è stata disposta l’acquisizione dell’intera area al patrimonio disponibile del Comune e, infine, all’acquisizione della stessa area al patrimonio indisponibile del Comune, con Delibera di G.M. n. 325 dell’11 agosto 2023 al fine di destinare l’opera nel suo complesso ad un servizio pubblico.
L’ordinanza n. 9/2021 è stata impugnate dinanzi al TAR che con le sentenze n. 1521 e 1522 del 2022, confermate dal C.G.A.R.S., ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi.
Anche la Delibera di G.M. n. 325/2023 è stata impugnata dinanzi al TAR che con sentenza 655/2024 ha rigettato il ricorso confermandone la legittimità.
Ne deriva che dall’accoglimento dei ricorsi in esame nessuna utilità pratica potrebbe derivare ai ricorrenti, essendosi irreversibilmente stabilizzato l’assetto di interessi che essi intendevano contrastare, a seguito del consolidarsi degli effetti dei provvedimenti con cui è stata disposta l’acquisizione al patrimonio comunale degli stessi immobili dei quali qui si controverte.
Trova dunque piena applicazione l’orientamento univoco (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. V, 28 dicembre 2022, n.11484; sez. VII, 16 febbraio 2022, n. 1155), secondo cui “i provvedimenti sopravvenuti determinano l'improcedibilità del ricorso qualora attuino un assetto di interesse inoppugnabile, ostativo alla realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l'ottenimento - per l'impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente” . In questa direzione, la dichiarazione di improcedibilità consegue “ad una sopravvenienza (fattuale o giuridica) tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venir meno, per il ricorrente, qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, derivante da una possibile pronuncia di accoglimento (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 29 gennaio 2020, n. 742)” .
11. In ragione di quanto dedotto, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.