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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 12622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12622 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa RI SA IO, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 22991 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniela De Parte_1
AL e CE LI come in atti RICORRENTE CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 sentato e difeso dall'Avv. Loredana Leto come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 25.6.2025 ritualmente notificato all' la parte CP_1 ricorrente indicata in epigrafe ha adito il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo: di essere titolare di pensione di vecchiaia dal mese di dicembre 2024; di aver cessato involontariamente la propria attività di lavoro alle dipendenze di Servizi Fiduciari srl il 15.1.2019; di aver presentato, in data 17.1.2019, domanda all' per il pagamento della indennità di CP_1 disoccupazione c.d. NASPI che è stata accolta;
di essersi rioccupato dal 1.2.2019 alle dipendenze di Sistemi di Sicurezza srl con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 15.10.2019; che tale rapporto è cessato il 16.4.2019 prima della scadenza per licenziamento;
di aver comunicato tale circostanza all' il 13.5.2019 chiedendo il ripristino dell'erogazione CP_1 dell'indennità nel frattempo sospesa;
che dalla mensilità di maggio 2019 l'erogazione della Naspi è stata ripristinata;
che con lettera del 14.4.2025 l' CP_1 gli ha comunicato che relativamente al periodo dal 1.2.2019 al 18.7.2020 è stato corrisposto un pagamento non dovuto per complessivi euro 9.305,31 in quanto “è stata corrisposta indennità di disoccupazione Naspi parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”. Tanto esposto, il ricorrente ha affermato l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa restitutoria dell' sostenendo, in sintesi, che il nuovo rapporto di lavoro è CP_1 durato meno di esi precisamente dal 1.2.2019 al 16.4.2019 e che la Naspi è sospesa per il periodo coincidente con la nuova occupazione mentre è dovuta per il restante periodo;
ha affermato altresì l'irripetibilità del debito;
ha rassegnato le seguenti conclusioni: A) NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito pari ad euro 9.305,31 CP_ preteso dall' nei confronti del ricorrente per le motivazioni tutte espresse in narrativa. B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari. L' nel costituirsi in giudizio ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto, CP_1 af ndo in particolare che, in caso di rioccupazione con durata superiore a sei mesi, non vi è sospensione della prestazione ma decadenza dalla stessa, a nulla rilevando che il rapporto sia terminato anticipatamente e che il ricorrente avrebbe dovuto presentare nuova domanda;
ha affermato la ripetibilità dell'indebito e ha rassegnato le seguenti conclusioni: rigettare integralmente il ricorso avverso cui si resiste perché infondato in fatto e diritto e comunque destituito di prova. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Disposta ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione dal deposito di note scritte, regolarmente eseguito da entrambe le parti, la causa è stata istruita con l'esame della documentazione prodotta dalle parti e decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 22/2015 la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni
2 legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.
2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012. Ai fini dell'ottenimento della prestazione in oggetto, la domanda deve essere presentata all in via telematica, entro il termine di decadenza di CP_1 sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 6 d.lgs. 22/2015). Dispone, inoltre, l'art. 9, co. 3 d.lgs. 22/2015:
“1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. 2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta CP_1 giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5 (..). L'art. 11 disciplina, infine, i casi di decadenza dalla prestazione, stabilendo, in particolare, che il lavoratore “decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
3 c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”.
Tanto premesso, nel caso in esame è pacifico che il ricorrente, ammesso alla fruizione della Naspi con decorrenza 17.1.2019, ha instaurato dal 1.2.2019 un nuovo rapporto di lavoro subordinato senza comunicare all' tale CP_1 circostanza;
ricorre, pertanto, l'ipotesi di decadenza dalla prestazio vista dall'art. 11 d. lgs. 22/2015 lett. b), ossia “inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 9 commi 2 e 3”, ossia la comunicazione all' dell'instaurazione di un rapporto di lavoro CP_1 subordinato entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. A nulla rileva, pertanto, la durata del rapporto di lavoro, posto che l'indebito deriva non dall'incompatibilità tra la prestazione e la nuova occupazione, ma dalla mancata comunicazione dell'inizio dell'attività lavorativa. Come affermato dalla Corte di Appello di Roma (sentenza n. 3492/24, prodotta da “la ratio di tali disposti normativi (cui adde l'art. 9, commi 2 e 3) è CP_1 quella di ridurre o escludere l'erogazione della Naspi nei confronti dei soggetti che, pur avendo i requisiti amministrativi per beneficiarne, sono o divengono titolari di altri redditi e, a tal fine, viene prescritto ai soggetti, i quali intendono continuare a beneficiarne, di effettuare specifiche comunicazioni all entro il termine previsto dalle disposizioni Controparte_2 in questione, sanzionando l'eventuale omissione della comunicazione con l'obbligo di restituzione della prestazione già percepita a decorrere dal momento dell'inizio dello svolgimento dell'attività fonte di reddito e con la decadenza della prestazione de qua. In altri termini, le suddette sanzioni vanno applicate nelle ipotesi di semplice omissione della comunicazione, a prescindere dall'idoneità di tale comunicazione ad incidere (o meno) sulla spettanza della Naspi o sulla sola quantificazione della stessa;
ciò che viene sanzionato da tali disposizioni, infatti, è la mera condotta omissiva, e non la condotta omissiva da cui sia poi derivato (o sarebbe potuto derivare) l'evento lesivo, cioè la (indebita) percezione della prestazione al di fuori dei limiti reddituali previsti dalla legge”.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza, parte ricorrente ha contestato la violazione dell'obbligo di comunicazione in esame, rilevando: “è stato depositato al doc. 3 copia dell' da dove emerge la c.d. pluriefficacia CP_3 della notifica, tra cui notiziale ircostanza minimamente trattata nei CP_1 precedenti depositati da controparte. Difatti l'art. 10 del Dlgs n. 22/2015 statuisce l'obbligo informativo del nuovo lavoro all' senza specificare le CP_1 modalità comunicative, non potendosi prevedere un adempimento che porta alla decadenza per mano di una RC . CP_1
4 Si osserva, tuttavia, che l'invio del modello Unilav non può ritenersi equipollente alla comunicazione di cui all'art. 9 comma 2 d. lgs. 22/2015, sia perché atto del datore di lavoro e non del lavoratore, sia perché la stessa non contiene l'indicazione del reddito annuo previsto;
si evidenzia, infatti, che la comunicazione di cui all'art. 9 cit. assolve alla specifica finalità di porre in condizione l' di verificare agevolmente la sussistenza dei presupposti di CP_1 legge per fruire del beneficio in oggetto mentre la comunicazione Unilav non è idonea ad assolvere a tale funzione essendo preordinata a diverse finalità. Non è pertinente il riferimento di parte ricorrente alla c.d. “pluriefficacia della notifica”; ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 30 ottobre 2007 (Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti) la c.d. “pluriefficacia della comunicazione” si riferisce all'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli enti previdenziali previsti dai datori di lavoro e non dai lavoratori.
Quanto alla ripetibilità dell'indebito, si osserva che secondo l'insegnamento della S.C. “la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale” (cfr. Cass., sez. lav., n. 11659 del 30 aprile 2024). Ne segue la piena ripetibilità, sia pur nei limiti di quanto precisato, delle somme indebitamente percepite.
Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso, essendo incorsa la parte ricorrente in decadenza per la mancata comunicazione di inizio di un'attività lavorativa subordinata, con diritto dell'Istituto di ripetere i ratei erogati senza titolo.
La parte ricorrente, pur soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso;
5 dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Si comunichi.
Roma, 08/12/2025
Il giudice
RI SA IO
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