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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 905/2022 alla udienza del 14/03/2025 , richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
rapp. e dif. dall'avv. M. De Luca Parte_1
ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Cola;
resistente
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.10.2022, chiedeva di Parte_1 accertare e dichiarare l'esclusiva e totale responsabilità, ai sensi di legge e/o dell'art. 2087 c.c., della “ ” nella causazione di tutti i danni e/o Controparte_1 lesioni personali subite dal per effetto dell'infortunio occorsogli in Parte_1 data 25/02/2021 e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento, in favore del ricorrente della somma di € 16.989,10, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito, oltre al danno morale da quantificare all'esito dell'espletata istruttoria ed a quello patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa, detratta la rendita INAIL riconosciuta in favore del lavoratore ovvero della somma minore o maggiore che sarà ritenuta di Giustizia.
Esponeva il ricorrente di essere dall'anno 2000 dipendente della resistente con la qualifica di “addetto alle vendite e responsabile del magazzino”;
di essere rimasto inquadrato con la suddetta qualifica sino al mese di giugno dell'anno 2020 poiché dal successivo mese di luglio, per una scelta aziendale, allo stesso veniva assegnata la qualifica di “operaio presso il reparto lamiere” con le mansioni di procedere alla “preparazione del materiale (grigliati, tondini in acciaio, lamiere, reti elettrosaldate e materiali ferrosi di vario tipo) da caricare sui mezzi o scaricare nel magazzino” e ciò sino alla data del licenziamento irrogatogli il 4/07/2022 per giustificato motivo soggettivo;
che la resistente non lo inviava ad alcun corso di preparazione e/o affiancamento né di prevenzione e/o sicurezza sul lavoro al fine di tutelare la sua integrità fisica, imponendogli addirittura di svolgere le nuove mansioni nel miglior modo e nel minor tempo possibile;
che, nonostante la pericolosità dell'attività lavorativa a cui veniva impiegato, l'azienda gli consegnava in dotazione esclusivamente un elmetto di
2 protezione rinforzato, guanti di crosta, pantalone e giacca da lavoro oltre alle scarpe antinfortunistica;
che, in data 25/02/2021, alle ore 15.00 circa, mentre era intento a prestare la sua attività lavorativa, consistente nello specifico nello spostamento delle lamiere delle dimensioni di 6 x 2 metri, veniva violentemente colpito al volto da un gancio in alluminio di una grù collegata al carro ponte che improvvisamente slittava, riportando gravi lesioni tanto che si rendeva necessario il suo trasporto presso l'Ospedale di San Benedetto del Tronto, dove veniva sottoposto a TC massiccio facciale con diagnosi di “trauma facciale con ferita LC zigomo sn” ed una prognosi gg. CP_2
che e assistevano all'accaduto; Parte_2 Controparte_3
che, con perizia medico legale del 10/02/2022, il Dr. Controparte_4 certificava che l'infortunio sul lavoro subito in data 25.02.2021 dal ricorrente, aveva determinato “esiti di trauma piramide nasale con esito cicatriziale zigomo sinistro che risulta disestetico e deturpante” nonché un grado di menomazione psicofisica accertata nella misura dell'8%;
9. i postumi riportati dal lavoratore venivano quantificati dallo specialista, con una I.P. pari all' 8%, una ITT di giorni 5, una ITP al 75% di giorni 17 con una
(indiscutibile) incidenza sulla perdita e compromissione dell'attività lavorativa a carico del danneggiato, che è rimasto psicologicamente turbato;
che i danni tutti subiti dal ricorrente potevano essere così quantificati:
Percentuale di invalidità permanente 8%
Giorni di invalidità temporanea totale 5, giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 17.
Con separato ricorso il ricorrente riferiva che in data 29/03/2021, alle ore
14.30 circa, nel mentre era intento a prestare la sua attività lavorativa, consistente nello specifico nel sollevare e spostare dei tondi trafilati di ferro pieno del diametro di 60 mm. e della lunghezza di mt. 6, del peso di circa 70 kg. ciascuno, uno di questi
3 si sganciava dal fermo al quale era assicurato, poiché abbondantemente oleato e cadendo lo colpiva alla caviglia, provocandogli una “Ferita Lacera caviglia sx” tanto da dover essere trasportato presso l'Ospedale di San Benedetto del Tronto
(AP), dove veniva sottoposto a lavaggio con soluzione fisiologica e medicazione con betadine ed applicazione di due punti di sutura con prognosi fino a tutto il
04/04/2021 (cfr. doc. 4);
che all'accaduto assisteva il collega di lavoro il quale, tra Controparte_5
l'altro, lo accompagnava nell'immediatezza presso il PS dell'Ospedale Civile di San
Benedetto del Tronto (AP);
che in data 19/05/2021 il Dott. Ortopedico presso l'Ospedale Civile Per_1 di Sant'Omero certificava: “esiti di ferita lacero contusa 3° distale gamba sinistra, esiti traumatici del 29/03/2021” e così il successivo 24/05/2021 il danneggiato veniva sottoposto a medicazioni proseguite fino alla data del 19/06/2021, tanto che INAIL gli prescriveva una inabilità temporanea al lavoro fino a tutto il
26/07/2021;
che, con perizia medico legale del 10/02/2022, il Dr. Controparte_4 certificava che l'infortunio sul lavoro, subito dal ricorrente in data 29/03/2021, aveva determinato “esiti di trauma caviglia con esiti cicatriziali 3° distale gamba sx disestetica e deturpante” nonché un grado di menomazione psicofisica accertata nella misura del 4%;
che, per quanto sopra riscontrato ed alla luce del lasso di tempo trascorso dall'evento, i danni tutti subiti dal ricorrente potevano essere così quantificati:
Percentuale di invalidità permanente 4%
Giorni di invalidità temporanea totale 7; giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30; giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30; giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 52.
Cpn ulteriore separato ricorso, il esponeva di aver subito un terzo Pt_1 infortunio in data 26/10/2021, alle ore 6.45 circa, nel mentre il ricorrente era intento a prestare la sua attività lavorativa e, nello specifico, nel mentre questi alzava dei
4 tondi trafilati di ferro pieno del diametro di mm. 60 e di mt. 6 di lunghezza, del peso di circa kg. 70 ciascuno, uno di questi scivolava, poiché abbondantemente oleato, e nel trascinare la catena alla quale era assicurato, gli tagliava il dito della mano destra che appoggiato su detta catena per guidare il carico rimaneva bloccato tra il tondo e la catena tanto da causargli gravi lesioni consistite nella
“Frattura amputazione con perdita di sostanza dell'apice della falange ungueale del V dito”, così da rendersi necessario il ricovero presso il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto (AP) per poi essere trasferito, il successivo 27/10/2021, presso il Reparto di Chirurgia Plastica e Microchirurgia della mano dell' di Ancona ove veniva sottoposto ad un delicato Controparte_6 intervento chirurgico urgente consistito nella toilette della perdita di sostanza pulpare;
che e assistevano all'accaduto; Controparte_7 Controparte_5
che con perizia medico legale del 10/02/2022, il Dr. Controparte_4 certificava che l'infortunio sul lavoro, subito dal ricorrente in data 26/10/2021, aveva determinato “esiti di frattura – amputazione con perdita di sostanza pulpare
V° dito mano dx con esposizione ossea in destrimane” nonché un grado di menomazione psicofisica accertata nella misura dell'8%, oltre al periodo di inabilità temporanea assoluta di gg. 4 (quattro giorni), di inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 30 (trenta), al 50% per giorni 30 (trenta) ed al 25% per giorni 35 (trentacinque)” (cfr. doc. n. 6);
che i danni subiti dal ricorrente potevano essere così quantificati:
Percentuale di invalidità permanente 8%;
Giorni di invalidità temporanea totale 4; giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30; giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30; giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 35
Ciò posto in fatto, il ricorrente rassegnava le conclusioni versate in atti.
5 Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorrente chiede in questa sede il risarcimento del danno differenziale.
Orbene, va innanzitutto rilevato che secondo anche la più recente giurisprudenza di legittimità, In tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile - ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.. (Sez. L, Sentenza n.
8855 del 11/04/2013, Rv. 626149).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad allegare i fatti storici degli incidenti, senza tuttavia indicare quale tipo comportamento contrario a norme di legge o a regole generali di correttezza e buona fede sia stato posto in essere dal datore di lavoro.
A riguardo va evidenziato che la Suprema Corte ha avuto modo di statuire che L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al
6 lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una
"causa di servizio" implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici.
(Nella specie, in sede di merito era stata accertata la dipendenza da causa di servizio di talune infermità contratte da un dipendente, e lo stesso aveva successivamente invocato la responsabilità risarcitoria del datore per "mobbing" in relazione alle medesime patologie;
la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva respinto per difetto di prova la domanda, ed ha affermato il principio su esteso). (Sez. L, Sentenza n. 2038 del 29/01/2013, Rv. 624863).
Né può sopperirsi al mancato adempimento dell'onere di allegazione di parte ricorrente mediante esperimento di C.T.U. che, com'è noto, non può sostanziarsi in un mezzo di ricerca della prova.
Il ricorrente si duole innanzitutto della mancata attività di formazione per le specifiche mansioni.
La società resistente ha invece dimostrato documentalmente che il Pt_1 il sig. è stato in affiancamento a far data dal 16.9.2019 al 15.11.2019 (e Pt_1 quindi subito prima del mutamento di mansioni) per l'apprendimento di tutte le sue
7 nuove mansioni, ed in particolare per l'utilizzo degli impianti necessari allo svolgimento delle stesse.
Il tutto è stato attestato nella scheda personale affiancamento per mansione regolarmente sottoscritta dal ricorrente medesimo.
Nel corso dell'affiancamento risulta che il in relazione all'utilizzo del Pt_1 carro-ponte, ha partecipato a sessioni di addestramento sul campo svoltesi dal 16 al 21.9.2019; dal 24.9 all'11.10.2019; dl 14 al 26.10.2019 e dal 28.10 all'11.11.2019 (v. allegato 2 del fascicolo di parte resistente, scheda personale di addestramento sul campo).
Il teste confermava che in occasione Controparte_3 dell'addestramento al vennero consegnate anche le istruzioni per Pt_1 Pt_1
l'utilizzo del carro ponte, istruzioni che sono comunque appese nella bacheca di ogni magazzino.
Il peraltro riferiva di non ave mai assistito ad alcun infortunio del CP_3 ricorrente. Specificava di essersi sempre trovato nelle vicinanze del ricorrente ma di essere sempre stato chiamato immediatamente dopo.
La teste ulla era in grado di riferire sulle circostanze degli infortuni per Tes_1 non avervi assistito.
Non essendo stata indicato alcun elemento in base al quale ritenere la sussistenza della responsabilità del datore di lavoro in ordine agli episodi in oggetto e non essendo neanche stati articolati mezzi istruttori volti a dimostrare l'esistenza di tale condotta e del nesso causale con i sinistri, la domanda non può che essere rigettata.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
8
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. pone a carico della ricorrente le spese del giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 1.200,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali.
Ascoli Piceno, li 14.3.2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Giovanni Iannielli)
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