CA
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2021
TRA
(c.f. in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Benedetto Gargani e Guido Gargani per procura allegata all'atto di citazione in appello.
Appellante
p. iva in persona del presidente Parte_2 P.IVA_2
del consiglio di amministrazione pro tempore, (c.f. Parte_3 [...]
), (c.f. ), C.F._1 Parte_4 CodiceFiscale_2 [...]
[...] (c.f. ), (c.f. CP_1 CodiceFiscale_3 Parte_5 [...]
), (c.f. ), quali eredi di C.F._4 Parte_6 CodiceFiscale_5
(c.f. Persona_1 Parte_7 C.F._6
), in proprio e nella qualità di erede di e, per essa, il
[...] Persona_1
procuratore generale , tale in forza di procura ai rogiti del Controparte_2
Notaio di Alcamo (rep. 190316, racc. 36590), rappresentati e difesi dall'Avv. Per_2
Marcello Mauceri per procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Appellati e appellanti incidentali
RT
(c.f. , in persona del
[...] P.IVA_3
presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione prof. CP_4
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Mazzarella e Claudio Carapezza, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
Conclusioni di parte appellante:
annullare e riformare la sentenza non definitiva n. 251/2020 e la sentenza definitiva n.
895/2020 del Tribunale di Trapani;
- in ogni caso, rideterminare -previa rinnovazione della CTU disposta in primo grado,
con nomina di diverso perito- il credito oggetto della originaria ingiunzione,
considerando l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e verificando le rimesse solutorie ultradecennali ignorate dal CTU nominato in primo grado, nonché
2 confermando la debenza delle C.M.S., e riformare comunque le sentenze impugnate per avere il Tribunale di Trapani indicato come destinataria di tutte le statuizioni,
condannatorie e restitutorie, la NT
nella qualità di procuratrice con rappresentanza del
[...] [...]
; Parte_1
nella ipotesi in cui l'odierna appellante fosse costretta al pagamento totale o parziale,
in favore della delle somme portate dalla sentenza Parte_2
impugnata, condannare la stessa alla restituzione di ogni somma percepita - ovvero di quella diversa che risulterà essere stata indebitamente corrisposta in forza di tale statuizione, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Conclusioni degli appellati fideiussori e loro aventi causa: Parte_2
dire e dichiarare nullo, improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. siccome Parte_1
rappresentato -quale procuratore con rappresentanza- da
[...]
e in ogni caso infondato in fatto ed in diritto, NT
rigettandolo con ogni e qualsiasi statuizione;
dire e chiarare inammissibili/improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto le domande, eccezioni e difese articolate da
[...]
, rigettandola con ogni e Controparte_6
qualsiasi statuizione;
3 emendare le sentenze appellate rispettivamente n. 251/2020 (non definitiva) e n.
895/2020 (definitiva) nella parte in cui le statuizioni rivolte al Controparte_7
[.
credito appellante non sono state rivolte anche alla convenuta Parte_1 [...]
cedente non estromessa nel giudizio di primo grado;
e precisamente: P_
disporre la correzione dell'errore inserendo nell'intestazione della sentenza e nel suo dispositivo anche –“ Controparte_6
” ( C.F. in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante p.t., con sede ad Alcamo Via V. Emanuele II, n. 15/17 siccome rappresentato -quale procuratore con rappresentanza- da
[...]
con sede in Roma Via Mario Carucci n. 131 ( NT
C.F. e P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_4
difesa dall'Avv. Virginia Colli nel cui studio in Trapani, Via Virgilio, è elettivamente domiciliata;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto con comparsa di costituzione e risposta:
- dire e dichiarare, anche sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il perito d'ufficio nominato nel presente giudizio, che vanno espunti dai conti bancari per cui è causa,
dichiarandoli illegittimi, interessi e spese per complessivi € 288.929,22 riferibili alla sommatoria di interessi e c.m.s rilevati dal 31/12/1994 al 31/12/2014 dagli scalari.
- condannare l'appellante , in via solidale e Parte_1
indivisibile con la convenuta Controparte_6
, alla restituzione a titolo di indebito oggettivo in
[...]
4 favore di della somma di € 249.121,91, secondo quanto Parte_2
accertato dal Consulente tecnico d'ufficio;
- oltre interessi maturati e maturandi sulla somma di € 288.929,22 sino all'effettivo soddisfo;
in subordine sulla somma di € 249.121,91 dalla data del 10.12.2015 al soddisfo
- oltre rivalutazione.
Per tutto il resto e nei limiti di cui sopra confermare le sentenze impugnate.
Con il favore delle spese (comprese quelle di CTU e registrazione atti giudiziari)
competenze e onorari del primo e secondo grado giudizio, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Conclusioni dell'appellata : RT
ritenere e dichiarare inammissibili, o comunque rigettare tutte le domande proposte dall'appellante nei NT
confronti della Controparte_6
;
[...]
con salvezza di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pronunziando sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. da
[...]
e da , , , Parte_2 Parte_4 Parte_3 Controparte_1 [...]
in proprio e nella qualità di erede di Parte_5 Parte_7 Per_1
, rappresentata in giudizio da e , in qualità
[...] Controparte_2 Parte_6
5 di erede di avverso il decreto monitorio emesso su istanza di Persona_1 [...]
in qualità di Controparte_8
procuratore con rappresentanza di Controparte_9
con il quale si ingiungeva alla società, debitrice principale, e
[...]
agli altri in qualità di fideiussori, di pagare l'importo di € 42.812,02, quale "saldo
debitore in linea capitale alla data del 10/02/2015 del contratto di conto corrente di
corrispondenza n. 10/320745, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del
12,00% in ragione d'anno sulla sorte capitale a far data dal 10/02/2015 sino al
soddisfo", il Tribunale di Trapani:
- ha dapprima emesso sentenza non definitiva n. 251 del 9 marzo 2020, con la quale, ha affermato la legittimazione ad agire di in veste di procuratrice NT
con rappresentanza di;
ha dato atto della produzione in giudizio dei RT
contratti di fideiussione, dei contratti nel tempo intervenuti (24.11.1994, 18.4.2003,
3.11.2020) a regolamentare il rapporto di conto corrente di corrispondenza n.
10/320745 e degli estratti conto con decorrenza dal 27.11.1994 (saldo iniziale a debito del correntista di £ 851, pari a € 0,44) utili alla ricostruzione dell'andamento del rapporto;
ha rilevato non essere "stata eccepita alcuna prescrizione sicché la
ricostruzione del saldo dare/avere va correttamente effettuata dal primo estratto conto
utile" (pag. 5 e 6 della sentenza); ha dichiarato nulla la capitalizzazione infrannuale dei soli interessi debitori operata dalla banca sino alla modifica contrattuale del 18.4.2003,
ove era legittimamente prevista la pari periodicità dell'attrazione al capitale degli interessi sia debitori, sia creditori;
ha dichiarato nulla per difetto di determinatezza la clausola in tema di commissione di massimo scoperto contenuta nei contratti del
6 24.11.1994 e 18.4.2003, essendo "prevista la sola percentuale di C.S.M., senza alcuna
indicazione dei criteri e modalità di calcolo della stessa, né della sua periodicità" (pag.
7 della sentenza) e ne ha disposto l'espunzione dal saldo finale;
ha accertato la conformità a legge della clausola in tema di commissione di massimo scoperto contenuta nel contratto del 3.11.2020; ha dichiarato illegittima l'applicazione al rapporto della posta debitoria denominata commissione omnicomprensiva, introdotta in difetto di pattuizione scritta e di "prova della comunicazione al correntista
dell'intervenuta modifica unilaterale delle pattuizioni contrattuali" (pag. 8 della sentenza) e ne ha disposto l'espunzione dal saldo finale;
ha stabilito ricondursi le operazioni alla data di effettiva movimentazione del conto e non a quella della valuta;
ha escluso la ricorrenza di fenomeni usurari nelle condizioni economiche pattuite;
ha disposto rimettersi la causa sul ruolo istruttorio onde procedere, con l'ausilio di un consulente tecnico, al "ricalcolo del saldo dare/avere del contratto in oggetto secondo
i seguenti criteri:
-ricalcolo a partire dal 27.11.1994 (con il saldo pari ad € 0,44);
-esclusione di ogni posta riconducibile alla capitalizzazione sino al 18.4.2003 e,
successivamente, applicazione della capitalizzazione trimestrale a debito ed a credito;
-esclusione di ogni posta riconducibile alla CMS sino al 3.11.2010; successivamente
applicazione della CMS sino al 30.10.2012; esclusione di ogni posta riconducibile alla
“commissione omnicomprensiva” a far data dall'1.10.2012;
-esclusione delle valute pattuite;
-applicazione del tasso di interesse pattuito. " (pag. 9 della sentenza);
7 - ha pronunziato sentenza definitiva n. 895 del 9 dicembre 2020 con la quale, dato atto che la banca opposta aveva "eccepito tempestivamente la prescrizione delle rimesse
solutorie operate dal correntista" (pag. 3 della sentenza) e della conseguente necessità
di integrare le indagini demandate in corso di causa al consulente tecnico onde verificare l'esistenza di eventuali versamenti solutori, ha mostrato di aderire all'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010 e, recepite le conclusioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio riguardo all'inesistenza di versamenti solutori prima del decennio antecedente la proposizione dell'atto di citazione, ha rideterminato il saldo finale di conto corrente alla data di chiusura del rapporto (10.2.2015) in un importo a credito della società
correntista; ha quindi annullato il decreto ingiuntivo e condannato "parte opposta",
Contr nell'intestazione della sentenza identificata come nella qualità NT
di procuratrice con rappresentanza del , Parte_1
cessionario della , "a pagare a il Controparte_6 Parte_2
complessivo importo di € 188.636,83, oltre interessi nella misura legale dalla data
della domanda al saldo" (pag. 7 della sentenza).
procuratrice con NT
rappresentanza del Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo, la quale era già
intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado con comparsa depositata il
22.7.2017 spiegando la propria qualità di cessionaria da potere di RT
del credito oggetto di ingiunzione "in forza del contratto di cessione di crediti stipulato
in data 29.11.2016 a rogito del notaio dott. di Monselice (Rep. 155756 Racc. Per_3
31125) e registrato ad Este in data 01.12.2016" (pag. 1 della comparsa di intervento),
8 ha sviluppato la riserva di appello avverso la statuizione non definitiva tempestivamente formulata nelle note di trattazione scritta depositate il 15.7.2020 in vista della partecipazione all'udienza cartolare del 22.7.2020 e ha impugnato entrambe le sentenze censurando:
i) l'errore commesso nella sentenza non definitiva n. 251/2020 là ove il Tribunale
rilevava non essere stata sollevata eccezione di prescrizione del credito restitutorio azionato dalla società correntista, errore reso manifesto dal richiamo -alle pagine 3 e 4
della medesima sentenza- delle conclusioni di , ove si dava evidenza RT
della richiesta della banca di "dichiarare prescritto il diritto di parte opponente alla
ripetizione delle somme che dovessero eventualmente essere accertate a credito della
correntista in epoca precedente ai dieci anni antecedenti alla chiusura del conto";
ii) la declaratoria di nullità, nella sentenza non definitiva n. 251/2020, della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, espressamente inserita, in termini adeguatamente determinati, in tutti i contratti intervenuti a disciplinare il rapporto;
iii) la declaratoria di illegittimità, ancora nella sentenza non definitiva, della commissione omnicomprensiva, la cui applicazione constava dagli estratti conto scalare successivi al 1.10.2012 regolarmente depositati dalla banca;
iv) la nullità della sentenza definitiva n. 895/2020 per violazione dei limiti posti dall'art. 279 n. 4 c.p.c., per aver il Tribunale motivato in ordine a un'eccezione della banca -quella di prescrizione della domanda di ripetizione della correntista- nella Pt_8
sentenza non definitiva, aveva ritenuto non proposta;
9 v) l'erronea affermazione della sussistenza di rimesse in accredito effettuate dalla correntista solo nel decennio anteriore alla proposizione della domanda di ripetizione,
constando invece dagli estratti conto anteriori al 2005 (e dunque antecedenti di un decennio rispetto alla proposizione della domanda di ripetizione contenuta nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) numerosi versamenti solutori affluiti in conto;
rileva l'appellante che l'esatta individuazione delle rimesse solutorie imponeva di utilizzare le risultanze degli estratti conto elaborati dalla e di valorizzare i P_
versamenti eseguiti sul conto in condizioni di utilizzo extrafido;
vi) l'erroneità del risultato recepito in sentenza, corrispondente all'ultimo ricalcolo del saldo di conto corrente elaborato dal consulente tecnico, inficiato "dall'assurda presa
di posizione del CTU circa l'insussistenza di rimesse ultradecennali prescritte" (pag.
24 dell'atto di appello),
vii) l'erronea descrizione delle parti presenti in giudizio contenuta nell'epigrafe di entrambe le sentenze, non definitiva e definitiva, che menzionano quale "parte
opposta" unicamente il , rappresentato Parte_1
dalla procuratrice e non anche la , costituitasi NT RT
in giudizio per il tramite della medesima procuratrice, e l'erronea, conseguenziale,
concentrazione della statuizione di condanna restitutoria in favore di
[...]
in capo al , mero Parte_2 Parte_1
cessionario, tra i molti ceduti in blocco pro soluto ai sensi dell'art. 58 TUB, anche del credito derivante dal rapporto di conto corrente, rapporto la cui titolarità era, invece,
rimasta in capo a , unica legittimata passiva rispetto alla domanda di RT
ripetizione;
10 viii) l'erronea statuizione di condanna del solo Parte_1
al pagamento delle spese di lite e di c.t.u. in capo, senza coinvolgimento
[...]
"quantomeno in solido" (pag. 30 dell'atto di appello) della cedente . RT
Costituitisi anche nel giudizio di impugnazione, e i suoi Parte_2
fideiussori, unitamente agli aventi causa di costoro, si sono opposti all'impugnazione replicando a ciascuno dei motivi di doglianza. Hanno dedotto, più in dettaglio, gli appellati che: a) al fine di correttamente enucleare le rimesse solutorie affluite in conto corrente era necessario: considerare che questo era assistito, sin dalla sua apertura,
dalla concessione di una linea di credito in affidamento;
verificare sulla scorta del saldo di conto corrente rettificato dal consulente tecnico quanta parte dell'affidamento era stata effettivamente utilizzata dalla correntista;
b) correttamente la c.m.s. era stata dichiarata nulla per indeterminatezza, non essendo specificato in contratto se essa era destinata ad applicarsi sull'accordato o sulle somme effettivamente utilizzate e, in questo secondo caso, se sui massimi utilizzi nei limiti del fido ovvero anche per gli utilizzi "in sconfino", se su un utilizzo istantaneo ovvero solo su utilizzi protratti per un certo periodo e, in ogni caso, l'arco temporale rilevante nella determinazione del massimo utilizzo;
c) la commissione omnicomprensiva era stata unilateralmente e irregolarmente introdotta dalla banca;
d) difettava in capo all'appellante l'interesse a far valere la nullità della sentenza definitiva per violazione dell'art. 279 n. 4 c.p.c.; e)
ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la sentenza spiega effetti nei confronti degli aventi causa delle parti originarie, anche ove il trasferimento del diritto sia intervenuto lite pendente,
così che il Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo -consorzio tra banche con attività esterna, soggetto peraltro alla disposizione dell'art. 2615 comma II c.c. che ne
11 prevede la responsabilità solidale unitamente al consorziato per le obbligazioni assunte- non poteva considerarsi esonerato dalla statuizione di condanna, destinata al contrario a spiegare effetti diretti anche nei suoi confronti.
Hanno, poi, formulato appello incidentale chiedendo "la riforma sia della sentenza non
definitiva sia di quella definitiva nella parte in cui le statuizioni di condanna in esse
contenute non sono state formalmente rivolte anche alla , parte RT
processuale opposta e non estromessa" (pag. 10 della comparsa di risposta con appello incidentale). Argomentano, al riguardo, che la lettura delle clausole del contratto di cessione rivela la volontà dei contraenti di "trasferire sia il lato attivo che quello
passivo del fascio dei rapporti negoziali facenti capo alla cedente, con inevitabile
effetto anche di accollo cumulativo esterno del debito da parte del CP_10
(temporaneo)" (pagg. 10 e 11 della comparsa di risposta con appello incidentale).
Sottolineano, inoltre, il contegno processuale assunto dalla cedente consorziata,
[...]
dopo l'intervento volontario del Temporaneo del Controparte_11 Pt_1
Credito denotante la volontà di rinunziare all'azione. Stigmatizzano, in Parte_1
Contr ultimo, il contegno processuale divergente di NT
contemporaneamente rappresentante sostanziale e processuale sia del Fondo
Temporaneo appellante, sia dell'appellata aventi nel giudizio di RT
impugnazione posizioni confliggenti, necessariamente destinate a tradursi in un difetto di legittimatio ad processum del rappresentante in riferimento a uno dei rappresentati.
Infine, , osservato che dopo l'intervento del RT Parte_1
(per il tramite della procuratrice non era
[...] NT
stata svolta, nel primo grado di giudizio, ulteriore attività difensiva dalla propria
12 procuratrice, ovvero la medesima ha sostenuto che dalla data NT
di perfezionamento della cessione (29.11.2026), o al più dalla data della costituzione in giudizio della cessionaria (13.7.2017), la procura conferita il 22.5.2006 dalla cedente a aveva cessato i propri effetti, con la conseguenza che la NT
notifica dell'atto di appello a nella qualità di procuratrice di NT
, doveva considerarsi nulla -senza alcun effetto sanante discendente RT
dalla spontanea costituzione dell'appellato, posto che l'impredicabilità della nullità ove l'atto nullo raggiunga lo scopo cui è preordinato non è estensibile all'ipotesi di notifica non semplicemente nulla, ma inesistente, quale appunto quella eseguita nei confronti di un soggetto ormai privo del potere di rappresentare il destinatario, e si riferisce, in ogni caso, all'inosservanza delle forme, non anche dei termini processuali- e con l'ulteriore precipitato logico del passaggio in giudicato di entrambe le sentenze nei confronti di essa banca.
Ha altresì eccepito l'inammissibilità delle domande svolte dall'appellante al settimo e ottavo motivo di appello, sia perché formulate per la prima volta con l'impugnazione -
mentre alcuna domanda di regresso verso era stata proposta da RT [...]
all'atto dell'intervento in giudizio-, sia perché Parte_1
riservate, in forza di espressa clausola compromissoria contenuta nel contratto di cessione, alla competenza di un collegio arbitrale.
Nel merito, in ultimo, ha difeso la correttezza dell'individuazione nelle sentenze impugnate di in veste di procuratrice del NT [...]
, quale destinataria unica delle statuizioni condannatorie e Parte_1
restitutorie, proponendo un'interpretazione del contratto di cessione in termini di
13 concordato subentro del "alla Parte_1 P_
non solo nella titolarità del mero credito, bensì dell'intero rapporto,
[...]
comprensivo anche di ogni “debito, onere od obbligo”" (pg. 17 e 18 della comparsa di costituzione), questi ultimi gravanti in via esclusiva, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., sul cessionario.
Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ha ulteriormente ampliato il complesso delle eccezioni difensive, deducendo l'intempestività e l'inammissibilità
dell'appello incidentale formulato dalla società già correntista Parte_2
e dai fideiussori con riguardo ai capi delle sentenze di primo grado che hanno
[...]
deciso in ordine alla posizione di a tal uopo rammentando il RT
consolidato insegnamento giurisprudenziale a tenore del quale, nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, se può investire capi diversi da quelli impugnati dall'appellante principale, non può invece determinare un'estensione soggettiva del giudizio di impugnazione. In linea gradata, ha contestato nel merito il motivo di appello incidentale osservando che contrante Parte_2
ceduto, non si era avvalsa della facoltà, riconosciutale dall'art. 58 T.U.B. e da esercitare nel termine di tre mesi dal compimento degli obblighi pubblicitari riguardanti la cessione, di dichiarare non liberato il cedente. Infine, ha sostenuto che le condotte processuali serbate da tutte le parti nel giudizio di appello, segnatamente la mancata evocazione in giudizio dell'alienante del diritto controverso che aveva manifestato il proprio disinteresse al gravame, la partecipazione al giudizio del successore a titolo particolare e l'accettazione del contraddittorio a opera delle altre parti , attestavano
14 l'intervenuta estromissione tacita dal giudizio della cedente e, con essa, la cessazione della qualità di litisconsorte processuale necessario in capo alla parte originaria.
****
Ragioni di priorità logica impongono di muovere, nella delibazione delle numerose questioni sollevate dalle parti, dalla verifica della regolarità e tempestività
dell'impugnazione proposta da nei Parte_1
confronti di . RT
L'atto di citazione in appello è stato notificato alla parte costituita nel primo grado di giudizio, nella qualità NT
di procuratrice con rappresentanza di Controparte_6
, al domicilio da questa eletto presso il
[...]
difensore -avvocato Virginia Colli- il quale, come chiarito dalla giurisprudenza (Cass.
29.9.2022 n. 20527, Cass. S.U. n. 29290/2008, Cass. n. 18034/2009) non è mero consegnatario dell'atto, ma destinatario della notifica, "in quanto investito
dell'inderogabile obbligo di fornire ai propri rappresentati, …, tutte le informazioni
relative allo svolgimento e all'esito del processo" (Cass. 12.3.2010 n. 6051).
Le modalità seguite per la notificazione dell'atto di appello, del tutto conformi alle prescrizioni degli artt. 330 e 170 c.p.c., sottraggono l'adempimento ai rilievi di nullità
-se non anche di inesistenza- del procedimento notificatorio sollevati da P_
. Trattasi, invero, di modalità obbligate così che in alcun altro modo l'appellante
[...]
avrebbe ottenuto l'effetto del corretto radicamento della lite.
15 A diverse conclusioni non conduce il -per vero non adeguatamente esplicato, né
altrimenti perspicuo, né persuasivo- rilievo dell'appellata secondo cui l'inattività
processuale di , allora rappresentata da dopo RT NT
l'intervento nel primo grado di giudizio del Parte_1
, costituitosi a ministero del medesimo difensore e della medesima
[...]
procuratrice denotasse la cessazione degli effetti della procura NT
Contr conferita a Non può invero non evidenziarsi:
- sotto il profilo sostanziale, che il disinteresse mostrato da al RT
giudizio non solo non depone in termini di stretta derivazione logica nel senso della cessazione degli effetti della procura a suo tempo rilasciata a - NT
spiegandosi agevolmente alla luce del contratto di cessione del credito al Fondo
Temporaneo (con conseguente trasferimento in capo al cessionario del diritto di pretendere l'adempimento del credito, ragione per cui il disinteresse palesato da
[...]
in primo grado dopo la costituzione del cessionario in alcun modo si presta P_
a essere letto, secondo quanto suggerito dalla correntista e dai fideiussori, in termini di rinunzia all'azione)-, ma neppure soddisfa i requisiti prescritti dall'art. 1396 c.c. per l'opponibilità ai terzi dell'estinzione della procura;
- sotto il profilo processuale, che l'ultrattività del mandato difensivo imponeva in ogni caso la notifica al difensore costituito.
In esito alla notificazione, si è costituita in giudizio con altro RT
difensore e direttamente, ovvero non più per il tramite della procuratrice nominata nel primo grado di giudizio, così:
16 - confermando di aver ricevuto notizia dell'impugnazione avversaria, notizia da ritenersi tempestiva, non solo perché del tutto regolare e conforme a legge -come detto-
il procedimento notificatorio, ma anche perché alcuna istanza di rimessione in termini
è stata formulata dall'appellata, rimanendo di conseguenza irrilevante e confinata entro la sfera delle determinazioni di stretta ed esclusiva spettanza della parte la scelta relativa alla data di costituzione nel giudizio di gravame;
-rimediando al conflitto che solo con la pronunzia della sentenza (la quale ha condannato il Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo e non alla RT
restituzione delle somme indebitamente corrisposte da Parte_2
si è venuto a determinare tra le due società, cedente e cessionaria del credito azionato in via monitoria. E' invero da sottolineare che per effetto del trasferimento dall'una all'altra del credito controverso, le due società erano titolari di posizioni processuali derivate e del tutto convergenti, come tali coltivate nel primo grado di giudizio. Tale
convergenza è stata scardinata dal concreto tenore della statuizione di primo grado che,
senza menzionare nell'epigrafe le tre parti costituitesi in giudizio -ovvero gli attori in opposizione, la banca convenuta e il Fondo interveniente- ha trattato le ultime due come espressione di un unico centro di imputazione di interessi e ha pronunziato condanna restitutoria a carico del . Ebbene, Parte_1
la costituzione in appello di nel solo ruolo di procuratrice del NT
Fondo temporaneo (a ministero di un difensore differente da quello nominato nel primo grado di giudizio) e la costituzione in prima persona di risolvono il RT
subentrato conflitto di posizioni tra le due società e non consentono di dubitare, come pure accennano gli appellati e consorti, della legitimatio Parte_2
17 ad processum di (alla quale, peraltro, nel corso del presente NT
giudizio di appello è subentrata in via diretta ) . Parte_1
Neppure può ritenersi verificata l'estromissione tacita di , quale RT
alienante del diritto controverso, dal giudizio, ostando alla configurazione del consenso delle altre parti necessariamente richiesto dall'art. 111 c.p.c.:
- nel primo grado di giudizio, il chiaro contenuto delle conclusioni rassegnate da i quali hanno chiesto di revocare il decreto Parte_2 Parte_9
ingiuntivo e di "condannare parte opposta e parte interveniente ex art. 111 c.p.c.,
ciascuna per quanto di ragione, al pagamento in favore della opponente
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore della somma di € Parte_2
188.636,86 quale saldo di conto corrente siccome ricalcolato e rideterminato dal CTU
nell'ultima relazione tecnico-contabile depositata il 18 settembre 2020; oltre interessi
dal dì della notifica dell'atto di citazione in opposizione sino al soddisfo;
oltre
rivalutazione;"
-successivamente, l'iniziativa impugnatoria assunta da entrambe le altre parti verso la banca. Va in proposito rimarcato che, affermata la regolarità della notifica dell'atto di impugnazione principale a , resta assorbita (in uno agli argomenti RT
spesi da per negare effetto sanante ex art. 156 comma II c.p.c. alla RT
propria costituzione nel giudizio di gravame) l'eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione incidentale tardiva di pure proposta Parte_2
dall'appellata (peraltro sul rilievo della natura inscindibile delle cause, qui non ricorrente) e superata, quindi, l'eccezione di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di . RT
18 ****
L'appello di si sottrae altresì alla censura Parte_1
di inammissibilità del suo settimo motivo per conflitto col divieto posto dall'art. 345
c.p.c. pure sollevata da . L'appellante principale, infatti, non formula RT
per la prima volta in appello una domanda di manleva o regresso -assente nella comparsa di intervento nel primo grado di giudizio- onde riversare sulla cedente
[...]
gli effetti della subita statuizione di condanna, ma chiede, sul fondamento P_
dell'atto di cessione di crediti -presupposto della propria partecipazione al giudizio- di emendare l'errore contenuto nella sentenza di primo grado (che ha accolto la domanda di ripetizione della correntista condannando la cessionaria al relativo di pagamento),
affinché unico destinatario di tale condanna, ove confermato il segno positivo del saldo di chiusura del rapporto di conto corrente, sia la cedente . RT
Il settimo motivo di appello principale è meritevole di accoglimento.
Oggetto del contratto di cessione di crediti in blocco pro soluto ex art. 58 T.U.B.
stipulato da Controparte_6
, in veste di cedente, e , quale
[...] Pt_1 Parte_1
cessionario, il 29.11.2016 sono unicamente, come l'epigrafe del contratto rivela e la clausola n. 2 conferma, i rapporti creditizi residuati ai rapporti bancari individuati in blocco in funzione di connotati descrittivi che il contratto pure elenca. Tra questi connotati rilievo preminente, in vista della corretta qualificazione giuriridca del contratto di cessione, assume "la comune appostazione a sofferenza" dei rapporti ai quali i crediti afferiscono.
19 Ebbene proprio tale dato, rivelatore del fatto che i rapporti contrattuali dai quali originano i crediti insoddisfatti sono compiutamente eseguiti ed esauriti, conferma in modo inconfutabile la circostanza che oggetto della cessione sono unicamente i crediti della banca e non anche i contratti, non essendo concepibile a termini di logica -la medesima sottesa alla precisazione di cui all'art. 1406 c.c.- la cessione di contratti le cui prestazioni sinallagmatiche siano state eseguite (è bene evidenziare che il rapporto oggetto di giudizio, per pacifica ammissione di tutte le parti, è stato chiuso il 10.2.2015
per recesso dell'istituto bancario). Se ciò non bastasse, osta alla configurazione del negozio in termini di cessione di contratto (e non di meri crediti) la circostanza che non sia stato acquisito il consenso del contraente ceduto.
Circoscritto senza esitazioni o margini di incertezza (stante la piena coerenza dell'intero regolamento contrattuale, ivi compresa la clausola n. 2.4., la quale prevede che "Per effetto della cessione tutte le ipoteche, privilegi e garanzie di qualsiasi tipo e
natura, anche sussidiarie, da chiunque prestate -compresi i Consorzi Garanzia Fidi o
altri enti affini- e comunque esistenti a favore della cedente (di seguito Garanzie), si
intenderanno trasferite al Cessionario e manterranno inalterate validità, efficacia e
grado. Il Cessionario subentra altresì in ogni diritto derivante dai rapporti assicurativi
eventualmente posti a presidio dei crediti, con impegno della cedente a rilasciare ogni
consenso eventualmente necessario ai fini di tale subentro. Ogni altro eventuale
debito, onere o d'obbligo anche di natura legale/giudiziaria, amministrativa e fiscale
riferite ai predetti rapporti si intenderà trasferito al cessionario" con evidente riferimento del trasferimento al cessionario delle posizioni debitorie afferenti ai rapporti assicurativi eventualmente posti a presidio dei crediti ceduti) l'oggetto del
20 negozio di cessione ai soli crediti ancora vantati da nei confronti di RT
controparti inadempienti ai propri obblighi contrattuali (e dei relativi fideiussori), ne discende che la cessione ha trasferito in capo al Fondo Temporaneo del Credito
Cooperativo il credito e le azioni a tutela di questo, dunque il diritto di pretendere il pagamento del saldo debitorio del conto corrente, mentre ha lasciato in capo alla cedente la titolarità del contratto costitutivo del rapporto di conto RT
corrente e, con essa, la legittimazione passiva rispetto alle domande di
[...]
di accertamento della nullità dei contratti nel tempo intervenuti a Parte_2
disciplinare il rapporto di conto corrente e di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte. Ciò peraltro in funzione del duplice ruolo di , parte RT
contraente del rapporto di conto corrente di corrispondenza e accipiens dei pagamenti indebiti operati dalla correntista.
Conclusivamente, sul punto:
- se e nella misura in cui, all'esito del supplemento di indagine peritale dal quale -lo si anticipa- non può prescindersi ai fini della risoluzione della vertenza, dovesse risultare un saldo del rapporto a debito della correntista, troverà accoglimento la domanda di pagamento introdotta da e da questa successivamente trasferita a RT
, il quale a motivo dell'intervenuta Parte_1
cessione avrà diritto di incassare le relative somme;
- ove invece dovesse palesarsi un saldo a credito della società correntista, unicamente nei confronti di può trovare accoglimento la domanda di ripetizione RT
formulata da Parte_2
21 Per effetto di quanto osservato, deve respingersi l'appello incidentale di
[...]
tendente a ottenere la condanna solidale della cedente e della Parte_2
cessionaria alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a P_
, inconferente alle vicende per cui è causa rivelandosi il richiamo all'art. 2615
[...]
comma II c.c. il quale estende ai singoli consorziati il peso delle obbligazioni assunte per loro conto dagli organi del . CP_10
****
Accedendo ai restanti motivi di impugnazione principale, deve in limine evidenziarsi che, in forza del meccanismo dell'acquiescenza parziale di cui all'art. 329 comma II
c.p.c., si è formato il giudicato interno: sulla illegittimità della pratica della capitalizzazione degli interessi debitori sino alla espressa previsione della pari periodicità dell'attrazione infrannuale al capitale degli interessi debitori e creditori convenuta dalle parti con contratto del 18.4.2003; sulla imputazione delle operazioni in addebito e accredito al giorno di effettuazione in luogo della diversa data di valuta applicata dalla banca;
sulla conformità a norma della commissione di massimo scoperto come regolamentata nel contratto del 3.11.2010, con conseguente applicazione dell'addebito a condizione della sussistenza dei relativi presupposti
(ovvero in presenza di una scopertura di conto avente le caratteristiche previste nel titolo negoziale).
Ciò chiarito, devono invece respingersi il secondo e il terzo motivo di appello principale.
Correttamente, invero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 comma II e in tema di commissione di massimo scopetto inserita nei contratti del 24.11.1994 e del
18.4.2003 avendone le parti fissato convenzionalmente solo l'aliquota (0,125% C.M.S.
entro fido;
0,250% incremento C.M.S. per utilizzo fuori fido), ma non anche la base di calcolo alla quale questa deve essere rapportata (l'accordato o l'utilizzato, e in questo secondo caso i criteri di identificazione e il tempo di utilizzo rilevante ai fini della maturazione del compenso) e, con riguardo al contratto del 18.4.2003, neppure la periodicità del prelievo.
Non supera il vaglio di ammissibilità imposto dall'art. 342 c.p.c. la censura rivolta al capo della sentenza non definitiva che ha dichiarato illegittima la commissione omnicomprensiva "che la banca ha applicato a far data dall'1.10.2012, non
ravvisandosi in atti alcuna prova della sua pattuizione, né alcuna prova della
comunicazione al correntista dell'intervenuta modifica unilaterale delle pattuizioni
contrattuali, sicché andrà espunta dal ricalcolo ogni posta ad essa riconducibile"
(pag. 8 della sentenza impugnata). Il Fondo impugnante, il quale non contesta che tra le parti non è intercorsa una pattuizione espressa funzionale all'introduzione della nuova posta debitoria, neppure confuta l'affermazione del Tribunale (confermata dagli accertamenti condotti in grado di appello dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha verificato che "non risultano agli atti precedenti lettere di comunicazione di variazioni
delle condizioni di tassi, commissioni e spese, né tanto meno si riscontrano
comunicazioni dattiloscritte in calce agli scalari", pag. 2 della replica alle osservazioni delle parti) riguardo al difetto di prova della dovuta comunicazione al correntista della proposta di variazione unilaterale ex art. 118 TUB, né indica gli estremi e la data di
23 tale comunicazione, imprescindibile precondizione di efficacia della modifica unilaterale del regolamento contrattuale.
Il primo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di impugnazione principale, possono essere trattati congiuntamente afferendo tutti al rilievo e alle concrete conseguenze sul saldo finale del rapporto di conto corrente dell'eccepita prescrizione della domanda di ripetizione avanzata dalla correntista in relazione alle rimesse solutorie effettuate prima del decennio che ha preceduto l'introduzione del giudizio.
Il primo e il quarto motivo di impugnazione sono fondati. Le sentenze pronunziate in primo grado scontano, in termini obiettivi, la contraddittorietà, interna alla sentenza non definitiva e tra questa e quella definitiva, denunziate dal Parte_1
appellante.
[...]
Consta, invero, dall'esame degli atti del primo grado di giudizio che, tempestivamente costituitasi (per il tramite della procuratrice nel giudizio di NT
opposizione a decreto ingiuntivo, aveva eccepito la prescrizione del RT
credito restitutorio preteso in via riconvenzionale dalla correntista. Erroneo, dunque,
si palesa (tanto più a cospetto della puntuale ricognizione della linea difensiva esplicata dalla banca convenuta condotta a pag. 3 della medesima sentenza non definitiva) il passaggio motivazionale della sentenza non definitiva n. 251/2020 in cui il Tribunale
rileva non essere "stata eccepita alcuna prescrizione" per trarne il corollario della necessità di effettuare "la ricostruzione del saldo dare/avere … dal primo estratto
conto utile, ossia dal 27.11.1994" (pag. 5 e 6 della sentenza impugnata) e precluso di conseguenza al primo giudice (non certo a questa Corte) il riscontro del tempestivo
24 rilievo dell'eccezione di prescrizione da parte della banca, nella sentenza definitiva n.
895/2020.
Emendato l'errore della prima pronunzia e il vizio della seconda, entrambe tempestivamente impugnate da , deve ora Parte_1
osservarsi che, nella sentenza definitiva, il Tribunale ha correttamente tracciato le coordinate necessarie ad affrontare la questione della prescrizione della domanda restitutoria della correntista sollevata dalla banca richiamando la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 24418/2010, pervenendo tuttavia, a motivo dell'analisi imprecisa condotta dal consulente d'ufficio tecnico contabile a un risultato non corretto.
Deve dunque ribadirsi la necessità di fare applicazione, nella soluzione della vertenza,
dell'elaborato meccanismo di operatività della prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario messo a fuoco dalla sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n.
24418 del 2.12.2010 e di recente ancora ribadito da Cass. civ., sez. VI, 14/7/2020, n.
14958, a tenore del quale “nell'ambito di un rapporto di conto corrente, occorre
distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché solo
i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all' art. 2033
c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito
decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto
luogo. I versamenti ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma ampliano (o
ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi,
di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di
credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in
25 cui siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla
data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono
stati registrati. Il che è quanto dire che ai fini della prescrizione assumerà rilievo anche
la rimessa (solutoria) con cui il correntista ripiana l'esposizione debitoria maturata in
ragione del rapporto di affidamento oramai cessato.”
L'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale. Per quanto l'azione di nullità sia imprescrittibile, le conseguenti azioni restitutorie, come chiaramente indicato dall'art. 1422 c.c., sono invece soggette a prescrizione. Posto che l'azione promossa dal correntista per il recupero delle somme illegittimamente percepite dalla rientra nel novero delle P_
azioni restitutorie, essa è soggetta al termine decennale.
In applicazione della regola generale espressa all'art. 2935 c.c. la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Chiarisce, al riguardo, la Suprema
Corte con la sentenza S.U. n. 24418/2010 che, se il correntista nel corso del rapporto ha effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, passibili dunque di ripetizione ove indebiti, in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Ciò che accadrà in caso di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista,
o quando i versamenti siano destinati a coprire uno scoperto eccedente i limiti dell'affidamento. Non così, invece, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può disporre.
26 Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti rilevanti ex art. 2033 c.c.
e sottomesse all'ordinario termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione,
decorrente per ciascuna dal momento in cui abbiano avuto luogo. Dunque, soltanto nel caso in cui vengano effettuate rimesse solutorie il termine per la prescrizione del diritto alla ripetizione inizia a decorrere dal pagamento stesso, dovendosi invece a fronte di rimesse ripristinatorie far decorrere il suddetto termine dalla data di chiusura del conto,
sempre che il saldo finale sia illegittimamente a debito per il correntista.
Nell'indagine sulla natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti risulta dunque di estrema importanza accertare l'esistenza o meno di un'apertura di credito e il suo ammontare.
In assenza di contratto di affidamento rivestito della forma richiesta a pena di nullità
dalla legge, l'esistenza e l'ammontare della linea di fido che la banca abbia accordato in via di fatto al correntista ben può essere ricostruita con l'ausilio del consulente tecnico.
Il formalismo imposto dall'art. 117 T.U.B., sotto pena di nullità dei contratti bancari,
non preclude, invero, la ricerca di indicatori dell'esistenza di un fido c.d. “di fatto”. Le
nullità di cui al Titolo IV del T.U.B., rientrano nel novero delle “nullità di protezione”. Tale peculiare rimedio, in primo luogo, risponde alla necessità di garantire una tutela sostanziale al contraente che -in ragione dell'asimmetria informativa che connota i rapporti bancari e finanziari- si trova in una posizione di strutturale debolezza rispetto all'altra parte, e, in via consequenziale, mira al soddisfacimento degli interessi
27 fondamentali al corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e all'uguaglianza tra contraenti (art. 3 Cost.).
Nata in ambito consumeristico, a completamento di un quadro di strumenti civilistici funzionali alla tutela del consumatore, la disciplina delle nullità di protezione è stata estesa ad altri contratti che, analogamente a quelli di consumo, si connotano per uno squilibrio strutturale tra le parti. Il formalismo contrattuale, in particolare, in una prospettiva che diverge dalla logica del codice civile (ove è previsto che la forma ammanti per lo più contratti, aventi a oggetto beni immobili, intercorsi tra contraenti in posizione di parità), mira a riequilibrare la diseguaglianza sistemica che colloca l'intermediario bancario e la sua controparte contrattuale su piani differenti di forza contrattuale, bagaglio cognitivo, esperienza, capacità professionale, onde favorire l'esercizio consapevole della libertà contrattuale del cliente.
La funzione di protezione assolta dalla nullità comporta che essa possa essere fatta valere solo dal correntista -contraente debole- e che il giudice ha il potere di rilevarle d'ufficio esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo (Cass. civ., Sez. Un.,
12/12/2014, n. 26242).
Dalla ratio sottesa alla previsione legislativa della nullità di cui all'art. 117 T.U.B.
deriva l'impossibilità per l'istituto di credito -contraente forte del rapporto - di invocare con effetti per sé favorevoli una nullità -quella del contratto di apertura di credito- che non solo è posta a tutela del cliente, ma alla quale lo stesso istituto di credito ha dato causa non avendo provveduto a stipulare il contratto per iscritto. Accordare rilevanza al fido di fatto, pertanto, consente un recupero di coerenza di sistema, scongiurando che la banca, che ha dato luogo alla nullità, possa poi trarre utilità dalla stessa,
28 paralizzando con l'eccezione di prescrizione il credito restitutorio maturato dal correntista in relazione alle poste indebitamente annotate in conto e corrisposte. Un
fido, sebbene “di fatto”, può dunque ritenersi accordato se tale circostanza è ricavabile anche da altri elementi, diversi dall'espressa previsione contrattuale.
Nel caso in esame, le accurate indagini condotte dal consulente tecnico nominato in questo grado di giudizio hanno consentito di focalizzare numerosi, precisi e concordanti indicatori dell'apertura di una linea di credito in conto corrente, e ciò prima della formalizzazione della concessione di "un affidamento in conto corrente, fino alla
concorrenza massima di EURO 30.000,00" contenuta nel contratto del 3.11.2010.
Rilevano in tal senso: la previsione, sia nel contratto del 1994 sin in quello del 2003,
di aliquote di commissione di massimo scoperto differenziate nel loro ammontare in funzione dell'utilizzo del credito concesso dalla banca entro il limite del fido oppure in exrtafido;
la circostanza che le garanzie fideiussorie pretese dalla banca a novembre
2010, con il limite -ampliato rispetto al precedente contratto di fideiussione del
19.5.2003- a € 310.000,00, sono espressamente riferite "alla linea di credito Fido in
c/c di Euro 155.000,00"; il riscontro sui documenti contabili, segnatamente sugli
"scalari dal 31.3.2000 al 29.5.2003 di diverse linee di credito utilizzate con base per
il calcolo degli interessi e soprattutto della commissione di massimo scoperto" (pag. 4
della relazione di c.t.u.). Il consulente tecnico ha dunque senza difficoltà ricostruito l'ammontare del fido concesso a nel periodo di Parte_2 Parte_2
svolgimento del rapporto contrattuale per il quale sono stati prodotti gli scalari di conto,
comprensivi degli elementi per il conteggio delle competenze. Chiarisce, invero, il c.t.u. che al 19.5.2003 " come si evince dagli scalari, fruiva Parte_2
29 di un fido da € 154.987,07, aumentato a € 250.000.000 nel 3° trimestre 2003,
stabilizzato dal 1°gennaio 2004 a € 155.000.000, sino alla data del nuovo contratto
del 03/11/2010" (pag. 4 della bozza di c.t.u.), quando il limite del fido, come visto, fu ridotto a € 30.000,00.
Non è stato possibile replicare l'indagine sull'ammontare del fido concesso per il quinquennio iniziale di vigenza del rapporto, dal novembre 1994 al dicembre 1999, a motivo della mancata produzione agli atti degli scalari di conto. E', questa, lacuna segnalata da entrambi i consulenti incaricati nel corso del giudizio, i quali hanno riferito di non poter in conseguenza discernere, entro il complesso delle competenze trimestralmente applicate dalla banca, le singole componenti debitorie, per interessi,
loro capitalizzazione, commissione di massimo scoperto e spese (per vero il c.t.u nominato nel primo grado di giudizio, esaminando gli estratti conto, dai quali ha ritratto il numero delle operazioni compiute in ogni trimestre e la conferma degli assegni emessi o ricevuti dalla correntista, e applicando le previsioni negoziali è stato in grado di estrapolare dalla massa delle competenze trimestrali, quelle imputabili a spese). A
fronte di tale obiettivo ostacolo al compimento dell'indagine loro demandata, entrambi hanno espunto per intero dal saldo finale tutte le competenze maturate in tale lasso di tempo, e il consulente nominato nel presente grado di giudizio ha soggiunto che, in assenza di elementi utili a individuare il limite dell'affidamento goduto dalla correntista, a tutti i numerosi versamenti in accredito da questi eseguiti doveva attribuirsi valore solutorio. Se quest'ultima conclusione è la logica, e perciò
condividibile, conseguenza dell'assenza di elementi probatori -che era onere della correntista fornire onde superare l'eccezione di prescrizione ritualmente proposta dalla
30 banca con la sola dichiarazione di voler profittare dell'effetto estintivo del credito determinato dal trascorrere del tempo nell'inerzia del titolare del diritto- rivelatori all'importo del fido assentito dall'istituto di credito, non altrettanto è a dirsi riguardo all'espunzione integrale di tutte le competenze maturate in conto dal 1994 al 1999.
Sovvengono al riguardo, ancora una volta, i principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, nella specifica declinazione che essi assumono nell'ambito del contenzioso bancario. È noto che, in applicazione del principio cardine dell'ordinamento fissato all'art. 2697 c.c., chiunque voglia far valere in giudizio un diritto è tenuto a comprovare i fatti dai quali il diritto origina. In ipotesi, quale quella in esame, in cui si fronteggi domande reciproche, entrambe le parti sono tenute ad assolvere al proprio onere. “Nei rapporti bancari di conto corrente, ove alla domanda
principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca in via
monitoria, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di
accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, formulata in sede di opposizione
ex articolo 645 c pc, ciascuna delle parti resta onerata della prova delle operazioni da
cui si origina il saldo” (Cass.
5.8.2021 n. 22387, in termini anche Cass. 29.10.2020 n.
23852), oltre che, naturalmente, dell'esistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, rispettivamente, pretesa e contestata.
Nella vicenda oggetto di esame, non può dubitarsi del compiuto assolvimento della banca al proprio onere probatorio, avendo questa prodotto i contratti di conto corrente e gli estratti conto indispensabili per ricostruire il concreto andamento del rapporto dall'apertura (meglio dalla sua prima regolamentazione scritta) nel novembre 1994 sino alla chiusura, intervenuta a febbraio 2015. L'istituto bancario ha altresì prodotto gli
31 scalari di conto, comprensivi degli elementi per il conteggio delle competenze trimestrali, ma solo a partire dal I trimestre 2000 e, nuovamente, sino all'estinzione del conto..
Del vaglio giudiziale di tali documenti si è avvantaggiata anche la correntista, giacché
sui contratti si è svolto il sindacato di legittimità del regolamento negoziale -esitato nella caducazione parziale ex art. 1419 c.c.- mentre l'esame degli estratti e degli scalari di conto ha consentito, per un ampio intervallo temporale, di isolare le poste indebite al fine di espungerle dal saldo finale.
L'assenza degli scalari di conto invece ha impedito di estendere l'operazione (salvo che per le spese, posta debitoria la cui legittimità non è tuttavia in discussione e che dunque essere mantenuta) al primo quinquennio di vigenza del rapporto.
Ebbene, gli scalari di conto che non sono indispensabili al fine di sorreggere le pretese della banca (essendo a tale fine sufficienti gli estratti conto, i quali, contenendo l'annotazione di tutte le operazioni in accredito e addebito compiute dal correntista,
offrono integrale e perciò esaustiva raffigurazione delle operazioni attraverso cui il rapporto si snoda e si modifica nel tempo), diventano tali quando si debba procedere a scorporare singole appostazioni indebite in vista della rideterminazione del saldo richiesta dalla correntista. La mancata produzione degli scalari di conto non può, allora,
che ridondare in danno della correntista che, avendo agito per far accertare la nullità
del contratto e per la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito, è tenuta, per ripetuto insegnamento giurisprudenziale, a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa
debendi, restando dunque onerata di documentare sia la genesi (Cass. civ. 14.5.2012 n.
32 7501; Cass. Civ.
9.3.2021 n. 6480), sia il concreto andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto (così Cass. civ. 23.10.2017, n. 24948, Cass. Civ.
28.11.2018 n. 30822, Cass. Civ. 3.12.2018, n. 31187, Cass. Civ. 13.12.2019 n. 33009,
Cass. Civ. 17.4.2020 n. 7895) e di ogni altro strumento rappresentativo, compresi gli scalari di conto (ma anche "le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le
risultanze delle scritture contabili” Cass. civ., sez. I, 27/12/2022, n. 37800, al riguardo anche Cass. civ., sez. I, 19/7/2021, n. 20621, Cass. civ. sez. I, 14/12/2022, n.36585),
utile a evidenziare le singole rimesse che, per riferirsi a importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione.
Conclusivamente, rammentato che l'onere di comprovare i pagamenti indebiti grava sul correntista che agisca in ripetizione e verificato (per effetto delle concordanti conclusioni espresse dai due differenti ausiliari nominati nel primo e nel presente grado di giudizio) che la documentazione contabile in atti non consente di enucleare, tra le competenze trimestralmente addebitate dalla banca fino a dicembre 1999, le sole per le quali si è espresso un giudizio di non conformità a legge (commissione di massimo scoperto e capitalizzazione degli interessi debitori), mantenendo invece quelle validamente pattuite (saggio convenzionale degli interessi debitori e creditori, spese),
non resta che concludere che sino al 31.12.1999 è preclusa ogni operazione di epurazione del saldo e dunque la domanda di ripetizione della correntista, sino a quella data, deve essere respinta.
La completezza della documentazione contabile consente invece di procedere al ricalcolo dal 1.1.2000, nel rispetto dei medesimi criteri indicati con ordinanza del
28.9.2021 e con la precisazione che il consulente dovrà adottare quale saldo iniziale
33 del rapporto quello indicato dalla banca al 1.1.2000 e non dovrà ripetere l'accertamento, già compiutamente svolto, riguardo alla ricorrenza di un fido di fatto.
Proprio al fine di completare le indagini tecniche, per la delibazione del quinto e sesto motivo di impugnazione principale, la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio,
come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere rimessa alla statuizione definitiva
P.Q.M.
La Corte di Appello, non definitivamente pronunziando;
pronunziando sull'appello proposto da con Parte_1
atto di citazione notificato il 29.12.2020 a NT
in qualità di procuratrice con rappresentanza di Banca Don
[...]
Rizzo Credito Cooperativo per la Sicilia Occidentale società cooperativa nonché a
, , Parte_2 Parte_4 Parte_3 Controparte_1
, in proprio e nella qualità di erede di Parte_5 Parte_7
, rappresentata in giudizio da , Persona_1 Controparte_2 Parte_6
in qualità di erede di avverso la sentenza non definitiva del Persona_1
Tribunale di Trapani n. 251 del 9.3.2020 e la sentenza definitiva n. 895 del 9.12.2020,
accoglie il primo, il quarto e il settimo motivo di impugnazione e rigetta il secondo e il terzo motivo;
rigetta l'appello incidentale formulato da Parte_2 [...]
, , Parte_4 Parte_3 Controparte_1 Parte_5 Parte_7
, in proprio e nella qualità di erede di rappresentata in
[...] Persona_1
34 giudizio da in qualità di erede di Controparte_2 Parte_6 Per_1
;
[...]
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo istruttorio in vista della compiuta delibazione dei restanti motivi dell'impugnazione principale;
riserva alla statuizione definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il 6 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
35 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1346 c.c., è stata dichiarata la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della clausola
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2021
TRA
(c.f. in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Benedetto Gargani e Guido Gargani per procura allegata all'atto di citazione in appello.
Appellante
p. iva in persona del presidente Parte_2 P.IVA_2
del consiglio di amministrazione pro tempore, (c.f. Parte_3 [...]
), (c.f. ), C.F._1 Parte_4 CodiceFiscale_2 [...]
[...] (c.f. ), (c.f. CP_1 CodiceFiscale_3 Parte_5 [...]
), (c.f. ), quali eredi di C.F._4 Parte_6 CodiceFiscale_5
(c.f. Persona_1 Parte_7 C.F._6
), in proprio e nella qualità di erede di e, per essa, il
[...] Persona_1
procuratore generale , tale in forza di procura ai rogiti del Controparte_2
Notaio di Alcamo (rep. 190316, racc. 36590), rappresentati e difesi dall'Avv. Per_2
Marcello Mauceri per procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Appellati e appellanti incidentali
RT
(c.f. , in persona del
[...] P.IVA_3
presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione prof. CP_4
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Mazzarella e Claudio Carapezza, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
Conclusioni di parte appellante:
annullare e riformare la sentenza non definitiva n. 251/2020 e la sentenza definitiva n.
895/2020 del Tribunale di Trapani;
- in ogni caso, rideterminare -previa rinnovazione della CTU disposta in primo grado,
con nomina di diverso perito- il credito oggetto della originaria ingiunzione,
considerando l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e verificando le rimesse solutorie ultradecennali ignorate dal CTU nominato in primo grado, nonché
2 confermando la debenza delle C.M.S., e riformare comunque le sentenze impugnate per avere il Tribunale di Trapani indicato come destinataria di tutte le statuizioni,
condannatorie e restitutorie, la NT
nella qualità di procuratrice con rappresentanza del
[...] [...]
; Parte_1
nella ipotesi in cui l'odierna appellante fosse costretta al pagamento totale o parziale,
in favore della delle somme portate dalla sentenza Parte_2
impugnata, condannare la stessa alla restituzione di ogni somma percepita - ovvero di quella diversa che risulterà essere stata indebitamente corrisposta in forza di tale statuizione, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Conclusioni degli appellati fideiussori e loro aventi causa: Parte_2
dire e dichiarare nullo, improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. siccome Parte_1
rappresentato -quale procuratore con rappresentanza- da
[...]
e in ogni caso infondato in fatto ed in diritto, NT
rigettandolo con ogni e qualsiasi statuizione;
dire e chiarare inammissibili/improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto le domande, eccezioni e difese articolate da
[...]
, rigettandola con ogni e Controparte_6
qualsiasi statuizione;
3 emendare le sentenze appellate rispettivamente n. 251/2020 (non definitiva) e n.
895/2020 (definitiva) nella parte in cui le statuizioni rivolte al Controparte_7
[.
credito appellante non sono state rivolte anche alla convenuta Parte_1 [...]
cedente non estromessa nel giudizio di primo grado;
e precisamente: P_
disporre la correzione dell'errore inserendo nell'intestazione della sentenza e nel suo dispositivo anche –“ Controparte_6
” ( C.F. in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante p.t., con sede ad Alcamo Via V. Emanuele II, n. 15/17 siccome rappresentato -quale procuratore con rappresentanza- da
[...]
con sede in Roma Via Mario Carucci n. 131 ( NT
C.F. e P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_4
difesa dall'Avv. Virginia Colli nel cui studio in Trapani, Via Virgilio, è elettivamente domiciliata;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto con comparsa di costituzione e risposta:
- dire e dichiarare, anche sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il perito d'ufficio nominato nel presente giudizio, che vanno espunti dai conti bancari per cui è causa,
dichiarandoli illegittimi, interessi e spese per complessivi € 288.929,22 riferibili alla sommatoria di interessi e c.m.s rilevati dal 31/12/1994 al 31/12/2014 dagli scalari.
- condannare l'appellante , in via solidale e Parte_1
indivisibile con la convenuta Controparte_6
, alla restituzione a titolo di indebito oggettivo in
[...]
4 favore di della somma di € 249.121,91, secondo quanto Parte_2
accertato dal Consulente tecnico d'ufficio;
- oltre interessi maturati e maturandi sulla somma di € 288.929,22 sino all'effettivo soddisfo;
in subordine sulla somma di € 249.121,91 dalla data del 10.12.2015 al soddisfo
- oltre rivalutazione.
Per tutto il resto e nei limiti di cui sopra confermare le sentenze impugnate.
Con il favore delle spese (comprese quelle di CTU e registrazione atti giudiziari)
competenze e onorari del primo e secondo grado giudizio, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Conclusioni dell'appellata : RT
ritenere e dichiarare inammissibili, o comunque rigettare tutte le domande proposte dall'appellante nei NT
confronti della Controparte_6
;
[...]
con salvezza di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pronunziando sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. da
[...]
e da , , , Parte_2 Parte_4 Parte_3 Controparte_1 [...]
in proprio e nella qualità di erede di Parte_5 Parte_7 Per_1
, rappresentata in giudizio da e , in qualità
[...] Controparte_2 Parte_6
5 di erede di avverso il decreto monitorio emesso su istanza di Persona_1 [...]
in qualità di Controparte_8
procuratore con rappresentanza di Controparte_9
con il quale si ingiungeva alla società, debitrice principale, e
[...]
agli altri in qualità di fideiussori, di pagare l'importo di € 42.812,02, quale "saldo
debitore in linea capitale alla data del 10/02/2015 del contratto di conto corrente di
corrispondenza n. 10/320745, oltre interessi di mora al tasso convenzionale del
12,00% in ragione d'anno sulla sorte capitale a far data dal 10/02/2015 sino al
soddisfo", il Tribunale di Trapani:
- ha dapprima emesso sentenza non definitiva n. 251 del 9 marzo 2020, con la quale, ha affermato la legittimazione ad agire di in veste di procuratrice NT
con rappresentanza di;
ha dato atto della produzione in giudizio dei RT
contratti di fideiussione, dei contratti nel tempo intervenuti (24.11.1994, 18.4.2003,
3.11.2020) a regolamentare il rapporto di conto corrente di corrispondenza n.
10/320745 e degli estratti conto con decorrenza dal 27.11.1994 (saldo iniziale a debito del correntista di £ 851, pari a € 0,44) utili alla ricostruzione dell'andamento del rapporto;
ha rilevato non essere "stata eccepita alcuna prescrizione sicché la
ricostruzione del saldo dare/avere va correttamente effettuata dal primo estratto conto
utile" (pag. 5 e 6 della sentenza); ha dichiarato nulla la capitalizzazione infrannuale dei soli interessi debitori operata dalla banca sino alla modifica contrattuale del 18.4.2003,
ove era legittimamente prevista la pari periodicità dell'attrazione al capitale degli interessi sia debitori, sia creditori;
ha dichiarato nulla per difetto di determinatezza la clausola in tema di commissione di massimo scoperto contenuta nei contratti del
6 24.11.1994 e 18.4.2003, essendo "prevista la sola percentuale di C.S.M., senza alcuna
indicazione dei criteri e modalità di calcolo della stessa, né della sua periodicità" (pag.
7 della sentenza) e ne ha disposto l'espunzione dal saldo finale;
ha accertato la conformità a legge della clausola in tema di commissione di massimo scoperto contenuta nel contratto del 3.11.2020; ha dichiarato illegittima l'applicazione al rapporto della posta debitoria denominata commissione omnicomprensiva, introdotta in difetto di pattuizione scritta e di "prova della comunicazione al correntista
dell'intervenuta modifica unilaterale delle pattuizioni contrattuali" (pag. 8 della sentenza) e ne ha disposto l'espunzione dal saldo finale;
ha stabilito ricondursi le operazioni alla data di effettiva movimentazione del conto e non a quella della valuta;
ha escluso la ricorrenza di fenomeni usurari nelle condizioni economiche pattuite;
ha disposto rimettersi la causa sul ruolo istruttorio onde procedere, con l'ausilio di un consulente tecnico, al "ricalcolo del saldo dare/avere del contratto in oggetto secondo
i seguenti criteri:
-ricalcolo a partire dal 27.11.1994 (con il saldo pari ad € 0,44);
-esclusione di ogni posta riconducibile alla capitalizzazione sino al 18.4.2003 e,
successivamente, applicazione della capitalizzazione trimestrale a debito ed a credito;
-esclusione di ogni posta riconducibile alla CMS sino al 3.11.2010; successivamente
applicazione della CMS sino al 30.10.2012; esclusione di ogni posta riconducibile alla
“commissione omnicomprensiva” a far data dall'1.10.2012;
-esclusione delle valute pattuite;
-applicazione del tasso di interesse pattuito. " (pag. 9 della sentenza);
7 - ha pronunziato sentenza definitiva n. 895 del 9 dicembre 2020 con la quale, dato atto che la banca opposta aveva "eccepito tempestivamente la prescrizione delle rimesse
solutorie operate dal correntista" (pag. 3 della sentenza) e della conseguente necessità
di integrare le indagini demandate in corso di causa al consulente tecnico onde verificare l'esistenza di eventuali versamenti solutori, ha mostrato di aderire all'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010 e, recepite le conclusioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio riguardo all'inesistenza di versamenti solutori prima del decennio antecedente la proposizione dell'atto di citazione, ha rideterminato il saldo finale di conto corrente alla data di chiusura del rapporto (10.2.2015) in un importo a credito della società
correntista; ha quindi annullato il decreto ingiuntivo e condannato "parte opposta",
Contr nell'intestazione della sentenza identificata come nella qualità NT
di procuratrice con rappresentanza del , Parte_1
cessionario della , "a pagare a il Controparte_6 Parte_2
complessivo importo di € 188.636,83, oltre interessi nella misura legale dalla data
della domanda al saldo" (pag. 7 della sentenza).
procuratrice con NT
rappresentanza del Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo, la quale era già
intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado con comparsa depositata il
22.7.2017 spiegando la propria qualità di cessionaria da potere di RT
del credito oggetto di ingiunzione "in forza del contratto di cessione di crediti stipulato
in data 29.11.2016 a rogito del notaio dott. di Monselice (Rep. 155756 Racc. Per_3
31125) e registrato ad Este in data 01.12.2016" (pag. 1 della comparsa di intervento),
8 ha sviluppato la riserva di appello avverso la statuizione non definitiva tempestivamente formulata nelle note di trattazione scritta depositate il 15.7.2020 in vista della partecipazione all'udienza cartolare del 22.7.2020 e ha impugnato entrambe le sentenze censurando:
i) l'errore commesso nella sentenza non definitiva n. 251/2020 là ove il Tribunale
rilevava non essere stata sollevata eccezione di prescrizione del credito restitutorio azionato dalla società correntista, errore reso manifesto dal richiamo -alle pagine 3 e 4
della medesima sentenza- delle conclusioni di , ove si dava evidenza RT
della richiesta della banca di "dichiarare prescritto il diritto di parte opponente alla
ripetizione delle somme che dovessero eventualmente essere accertate a credito della
correntista in epoca precedente ai dieci anni antecedenti alla chiusura del conto";
ii) la declaratoria di nullità, nella sentenza non definitiva n. 251/2020, della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, espressamente inserita, in termini adeguatamente determinati, in tutti i contratti intervenuti a disciplinare il rapporto;
iii) la declaratoria di illegittimità, ancora nella sentenza non definitiva, della commissione omnicomprensiva, la cui applicazione constava dagli estratti conto scalare successivi al 1.10.2012 regolarmente depositati dalla banca;
iv) la nullità della sentenza definitiva n. 895/2020 per violazione dei limiti posti dall'art. 279 n. 4 c.p.c., per aver il Tribunale motivato in ordine a un'eccezione della banca -quella di prescrizione della domanda di ripetizione della correntista- nella Pt_8
sentenza non definitiva, aveva ritenuto non proposta;
9 v) l'erronea affermazione della sussistenza di rimesse in accredito effettuate dalla correntista solo nel decennio anteriore alla proposizione della domanda di ripetizione,
constando invece dagli estratti conto anteriori al 2005 (e dunque antecedenti di un decennio rispetto alla proposizione della domanda di ripetizione contenuta nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) numerosi versamenti solutori affluiti in conto;
rileva l'appellante che l'esatta individuazione delle rimesse solutorie imponeva di utilizzare le risultanze degli estratti conto elaborati dalla e di valorizzare i P_
versamenti eseguiti sul conto in condizioni di utilizzo extrafido;
vi) l'erroneità del risultato recepito in sentenza, corrispondente all'ultimo ricalcolo del saldo di conto corrente elaborato dal consulente tecnico, inficiato "dall'assurda presa
di posizione del CTU circa l'insussistenza di rimesse ultradecennali prescritte" (pag.
24 dell'atto di appello),
vii) l'erronea descrizione delle parti presenti in giudizio contenuta nell'epigrafe di entrambe le sentenze, non definitiva e definitiva, che menzionano quale "parte
opposta" unicamente il , rappresentato Parte_1
dalla procuratrice e non anche la , costituitasi NT RT
in giudizio per il tramite della medesima procuratrice, e l'erronea, conseguenziale,
concentrazione della statuizione di condanna restitutoria in favore di
[...]
in capo al , mero Parte_2 Parte_1
cessionario, tra i molti ceduti in blocco pro soluto ai sensi dell'art. 58 TUB, anche del credito derivante dal rapporto di conto corrente, rapporto la cui titolarità era, invece,
rimasta in capo a , unica legittimata passiva rispetto alla domanda di RT
ripetizione;
10 viii) l'erronea statuizione di condanna del solo Parte_1
al pagamento delle spese di lite e di c.t.u. in capo, senza coinvolgimento
[...]
"quantomeno in solido" (pag. 30 dell'atto di appello) della cedente . RT
Costituitisi anche nel giudizio di impugnazione, e i suoi Parte_2
fideiussori, unitamente agli aventi causa di costoro, si sono opposti all'impugnazione replicando a ciascuno dei motivi di doglianza. Hanno dedotto, più in dettaglio, gli appellati che: a) al fine di correttamente enucleare le rimesse solutorie affluite in conto corrente era necessario: considerare che questo era assistito, sin dalla sua apertura,
dalla concessione di una linea di credito in affidamento;
verificare sulla scorta del saldo di conto corrente rettificato dal consulente tecnico quanta parte dell'affidamento era stata effettivamente utilizzata dalla correntista;
b) correttamente la c.m.s. era stata dichiarata nulla per indeterminatezza, non essendo specificato in contratto se essa era destinata ad applicarsi sull'accordato o sulle somme effettivamente utilizzate e, in questo secondo caso, se sui massimi utilizzi nei limiti del fido ovvero anche per gli utilizzi "in sconfino", se su un utilizzo istantaneo ovvero solo su utilizzi protratti per un certo periodo e, in ogni caso, l'arco temporale rilevante nella determinazione del massimo utilizzo;
c) la commissione omnicomprensiva era stata unilateralmente e irregolarmente introdotta dalla banca;
d) difettava in capo all'appellante l'interesse a far valere la nullità della sentenza definitiva per violazione dell'art. 279 n. 4 c.p.c.; e)
ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la sentenza spiega effetti nei confronti degli aventi causa delle parti originarie, anche ove il trasferimento del diritto sia intervenuto lite pendente,
così che il Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo -consorzio tra banche con attività esterna, soggetto peraltro alla disposizione dell'art. 2615 comma II c.c. che ne
11 prevede la responsabilità solidale unitamente al consorziato per le obbligazioni assunte- non poteva considerarsi esonerato dalla statuizione di condanna, destinata al contrario a spiegare effetti diretti anche nei suoi confronti.
Hanno, poi, formulato appello incidentale chiedendo "la riforma sia della sentenza non
definitiva sia di quella definitiva nella parte in cui le statuizioni di condanna in esse
contenute non sono state formalmente rivolte anche alla , parte RT
processuale opposta e non estromessa" (pag. 10 della comparsa di risposta con appello incidentale). Argomentano, al riguardo, che la lettura delle clausole del contratto di cessione rivela la volontà dei contraenti di "trasferire sia il lato attivo che quello
passivo del fascio dei rapporti negoziali facenti capo alla cedente, con inevitabile
effetto anche di accollo cumulativo esterno del debito da parte del CP_10
(temporaneo)" (pagg. 10 e 11 della comparsa di risposta con appello incidentale).
Sottolineano, inoltre, il contegno processuale assunto dalla cedente consorziata,
[...]
dopo l'intervento volontario del Temporaneo del Controparte_11 Pt_1
Credito denotante la volontà di rinunziare all'azione. Stigmatizzano, in Parte_1
Contr ultimo, il contegno processuale divergente di NT
contemporaneamente rappresentante sostanziale e processuale sia del Fondo
Temporaneo appellante, sia dell'appellata aventi nel giudizio di RT
impugnazione posizioni confliggenti, necessariamente destinate a tradursi in un difetto di legittimatio ad processum del rappresentante in riferimento a uno dei rappresentati.
Infine, , osservato che dopo l'intervento del RT Parte_1
(per il tramite della procuratrice non era
[...] NT
stata svolta, nel primo grado di giudizio, ulteriore attività difensiva dalla propria
12 procuratrice, ovvero la medesima ha sostenuto che dalla data NT
di perfezionamento della cessione (29.11.2026), o al più dalla data della costituzione in giudizio della cessionaria (13.7.2017), la procura conferita il 22.5.2006 dalla cedente a aveva cessato i propri effetti, con la conseguenza che la NT
notifica dell'atto di appello a nella qualità di procuratrice di NT
, doveva considerarsi nulla -senza alcun effetto sanante discendente RT
dalla spontanea costituzione dell'appellato, posto che l'impredicabilità della nullità ove l'atto nullo raggiunga lo scopo cui è preordinato non è estensibile all'ipotesi di notifica non semplicemente nulla, ma inesistente, quale appunto quella eseguita nei confronti di un soggetto ormai privo del potere di rappresentare il destinatario, e si riferisce, in ogni caso, all'inosservanza delle forme, non anche dei termini processuali- e con l'ulteriore precipitato logico del passaggio in giudicato di entrambe le sentenze nei confronti di essa banca.
Ha altresì eccepito l'inammissibilità delle domande svolte dall'appellante al settimo e ottavo motivo di appello, sia perché formulate per la prima volta con l'impugnazione -
mentre alcuna domanda di regresso verso era stata proposta da RT [...]
all'atto dell'intervento in giudizio-, sia perché Parte_1
riservate, in forza di espressa clausola compromissoria contenuta nel contratto di cessione, alla competenza di un collegio arbitrale.
Nel merito, in ultimo, ha difeso la correttezza dell'individuazione nelle sentenze impugnate di in veste di procuratrice del NT [...]
, quale destinataria unica delle statuizioni condannatorie e Parte_1
restitutorie, proponendo un'interpretazione del contratto di cessione in termini di
13 concordato subentro del "alla Parte_1 P_
non solo nella titolarità del mero credito, bensì dell'intero rapporto,
[...]
comprensivo anche di ogni “debito, onere od obbligo”" (pg. 17 e 18 della comparsa di costituzione), questi ultimi gravanti in via esclusiva, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., sul cessionario.
Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ha ulteriormente ampliato il complesso delle eccezioni difensive, deducendo l'intempestività e l'inammissibilità
dell'appello incidentale formulato dalla società già correntista Parte_2
e dai fideiussori con riguardo ai capi delle sentenze di primo grado che hanno
[...]
deciso in ordine alla posizione di a tal uopo rammentando il RT
consolidato insegnamento giurisprudenziale a tenore del quale, nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, se può investire capi diversi da quelli impugnati dall'appellante principale, non può invece determinare un'estensione soggettiva del giudizio di impugnazione. In linea gradata, ha contestato nel merito il motivo di appello incidentale osservando che contrante Parte_2
ceduto, non si era avvalsa della facoltà, riconosciutale dall'art. 58 T.U.B. e da esercitare nel termine di tre mesi dal compimento degli obblighi pubblicitari riguardanti la cessione, di dichiarare non liberato il cedente. Infine, ha sostenuto che le condotte processuali serbate da tutte le parti nel giudizio di appello, segnatamente la mancata evocazione in giudizio dell'alienante del diritto controverso che aveva manifestato il proprio disinteresse al gravame, la partecipazione al giudizio del successore a titolo particolare e l'accettazione del contraddittorio a opera delle altre parti , attestavano
14 l'intervenuta estromissione tacita dal giudizio della cedente e, con essa, la cessazione della qualità di litisconsorte processuale necessario in capo alla parte originaria.
****
Ragioni di priorità logica impongono di muovere, nella delibazione delle numerose questioni sollevate dalle parti, dalla verifica della regolarità e tempestività
dell'impugnazione proposta da nei Parte_1
confronti di . RT
L'atto di citazione in appello è stato notificato alla parte costituita nel primo grado di giudizio, nella qualità NT
di procuratrice con rappresentanza di Controparte_6
, al domicilio da questa eletto presso il
[...]
difensore -avvocato Virginia Colli- il quale, come chiarito dalla giurisprudenza (Cass.
29.9.2022 n. 20527, Cass. S.U. n. 29290/2008, Cass. n. 18034/2009) non è mero consegnatario dell'atto, ma destinatario della notifica, "in quanto investito
dell'inderogabile obbligo di fornire ai propri rappresentati, …, tutte le informazioni
relative allo svolgimento e all'esito del processo" (Cass. 12.3.2010 n. 6051).
Le modalità seguite per la notificazione dell'atto di appello, del tutto conformi alle prescrizioni degli artt. 330 e 170 c.p.c., sottraggono l'adempimento ai rilievi di nullità
-se non anche di inesistenza- del procedimento notificatorio sollevati da P_
. Trattasi, invero, di modalità obbligate così che in alcun altro modo l'appellante
[...]
avrebbe ottenuto l'effetto del corretto radicamento della lite.
15 A diverse conclusioni non conduce il -per vero non adeguatamente esplicato, né
altrimenti perspicuo, né persuasivo- rilievo dell'appellata secondo cui l'inattività
processuale di , allora rappresentata da dopo RT NT
l'intervento nel primo grado di giudizio del Parte_1
, costituitosi a ministero del medesimo difensore e della medesima
[...]
procuratrice denotasse la cessazione degli effetti della procura NT
Contr conferita a Non può invero non evidenziarsi:
- sotto il profilo sostanziale, che il disinteresse mostrato da al RT
giudizio non solo non depone in termini di stretta derivazione logica nel senso della cessazione degli effetti della procura a suo tempo rilasciata a - NT
spiegandosi agevolmente alla luce del contratto di cessione del credito al Fondo
Temporaneo (con conseguente trasferimento in capo al cessionario del diritto di pretendere l'adempimento del credito, ragione per cui il disinteresse palesato da
[...]
in primo grado dopo la costituzione del cessionario in alcun modo si presta P_
a essere letto, secondo quanto suggerito dalla correntista e dai fideiussori, in termini di rinunzia all'azione)-, ma neppure soddisfa i requisiti prescritti dall'art. 1396 c.c. per l'opponibilità ai terzi dell'estinzione della procura;
- sotto il profilo processuale, che l'ultrattività del mandato difensivo imponeva in ogni caso la notifica al difensore costituito.
In esito alla notificazione, si è costituita in giudizio con altro RT
difensore e direttamente, ovvero non più per il tramite della procuratrice nominata nel primo grado di giudizio, così:
16 - confermando di aver ricevuto notizia dell'impugnazione avversaria, notizia da ritenersi tempestiva, non solo perché del tutto regolare e conforme a legge -come detto-
il procedimento notificatorio, ma anche perché alcuna istanza di rimessione in termini
è stata formulata dall'appellata, rimanendo di conseguenza irrilevante e confinata entro la sfera delle determinazioni di stretta ed esclusiva spettanza della parte la scelta relativa alla data di costituzione nel giudizio di gravame;
-rimediando al conflitto che solo con la pronunzia della sentenza (la quale ha condannato il Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo e non alla RT
restituzione delle somme indebitamente corrisposte da Parte_2
si è venuto a determinare tra le due società, cedente e cessionaria del credito azionato in via monitoria. E' invero da sottolineare che per effetto del trasferimento dall'una all'altra del credito controverso, le due società erano titolari di posizioni processuali derivate e del tutto convergenti, come tali coltivate nel primo grado di giudizio. Tale
convergenza è stata scardinata dal concreto tenore della statuizione di primo grado che,
senza menzionare nell'epigrafe le tre parti costituitesi in giudizio -ovvero gli attori in opposizione, la banca convenuta e il Fondo interveniente- ha trattato le ultime due come espressione di un unico centro di imputazione di interessi e ha pronunziato condanna restitutoria a carico del . Ebbene, Parte_1
la costituzione in appello di nel solo ruolo di procuratrice del NT
Fondo temporaneo (a ministero di un difensore differente da quello nominato nel primo grado di giudizio) e la costituzione in prima persona di risolvono il RT
subentrato conflitto di posizioni tra le due società e non consentono di dubitare, come pure accennano gli appellati e consorti, della legitimatio Parte_2
17 ad processum di (alla quale, peraltro, nel corso del presente NT
giudizio di appello è subentrata in via diretta ) . Parte_1
Neppure può ritenersi verificata l'estromissione tacita di , quale RT
alienante del diritto controverso, dal giudizio, ostando alla configurazione del consenso delle altre parti necessariamente richiesto dall'art. 111 c.p.c.:
- nel primo grado di giudizio, il chiaro contenuto delle conclusioni rassegnate da i quali hanno chiesto di revocare il decreto Parte_2 Parte_9
ingiuntivo e di "condannare parte opposta e parte interveniente ex art. 111 c.p.c.,
ciascuna per quanto di ragione, al pagamento in favore della opponente
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore della somma di € Parte_2
188.636,86 quale saldo di conto corrente siccome ricalcolato e rideterminato dal CTU
nell'ultima relazione tecnico-contabile depositata il 18 settembre 2020; oltre interessi
dal dì della notifica dell'atto di citazione in opposizione sino al soddisfo;
oltre
rivalutazione;"
-successivamente, l'iniziativa impugnatoria assunta da entrambe le altre parti verso la banca. Va in proposito rimarcato che, affermata la regolarità della notifica dell'atto di impugnazione principale a , resta assorbita (in uno agli argomenti RT
spesi da per negare effetto sanante ex art. 156 comma II c.p.c. alla RT
propria costituzione nel giudizio di gravame) l'eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione incidentale tardiva di pure proposta Parte_2
dall'appellata (peraltro sul rilievo della natura inscindibile delle cause, qui non ricorrente) e superata, quindi, l'eccezione di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di . RT
18 ****
L'appello di si sottrae altresì alla censura Parte_1
di inammissibilità del suo settimo motivo per conflitto col divieto posto dall'art. 345
c.p.c. pure sollevata da . L'appellante principale, infatti, non formula RT
per la prima volta in appello una domanda di manleva o regresso -assente nella comparsa di intervento nel primo grado di giudizio- onde riversare sulla cedente
[...]
gli effetti della subita statuizione di condanna, ma chiede, sul fondamento P_
dell'atto di cessione di crediti -presupposto della propria partecipazione al giudizio- di emendare l'errore contenuto nella sentenza di primo grado (che ha accolto la domanda di ripetizione della correntista condannando la cessionaria al relativo di pagamento),
affinché unico destinatario di tale condanna, ove confermato il segno positivo del saldo di chiusura del rapporto di conto corrente, sia la cedente . RT
Il settimo motivo di appello principale è meritevole di accoglimento.
Oggetto del contratto di cessione di crediti in blocco pro soluto ex art. 58 T.U.B.
stipulato da Controparte_6
, in veste di cedente, e , quale
[...] Pt_1 Parte_1
cessionario, il 29.11.2016 sono unicamente, come l'epigrafe del contratto rivela e la clausola n. 2 conferma, i rapporti creditizi residuati ai rapporti bancari individuati in blocco in funzione di connotati descrittivi che il contratto pure elenca. Tra questi connotati rilievo preminente, in vista della corretta qualificazione giuriridca del contratto di cessione, assume "la comune appostazione a sofferenza" dei rapporti ai quali i crediti afferiscono.
19 Ebbene proprio tale dato, rivelatore del fatto che i rapporti contrattuali dai quali originano i crediti insoddisfatti sono compiutamente eseguiti ed esauriti, conferma in modo inconfutabile la circostanza che oggetto della cessione sono unicamente i crediti della banca e non anche i contratti, non essendo concepibile a termini di logica -la medesima sottesa alla precisazione di cui all'art. 1406 c.c.- la cessione di contratti le cui prestazioni sinallagmatiche siano state eseguite (è bene evidenziare che il rapporto oggetto di giudizio, per pacifica ammissione di tutte le parti, è stato chiuso il 10.2.2015
per recesso dell'istituto bancario). Se ciò non bastasse, osta alla configurazione del negozio in termini di cessione di contratto (e non di meri crediti) la circostanza che non sia stato acquisito il consenso del contraente ceduto.
Circoscritto senza esitazioni o margini di incertezza (stante la piena coerenza dell'intero regolamento contrattuale, ivi compresa la clausola n. 2.4., la quale prevede che "Per effetto della cessione tutte le ipoteche, privilegi e garanzie di qualsiasi tipo e
natura, anche sussidiarie, da chiunque prestate -compresi i Consorzi Garanzia Fidi o
altri enti affini- e comunque esistenti a favore della cedente (di seguito Garanzie), si
intenderanno trasferite al Cessionario e manterranno inalterate validità, efficacia e
grado. Il Cessionario subentra altresì in ogni diritto derivante dai rapporti assicurativi
eventualmente posti a presidio dei crediti, con impegno della cedente a rilasciare ogni
consenso eventualmente necessario ai fini di tale subentro. Ogni altro eventuale
debito, onere o d'obbligo anche di natura legale/giudiziaria, amministrativa e fiscale
riferite ai predetti rapporti si intenderà trasferito al cessionario" con evidente riferimento del trasferimento al cessionario delle posizioni debitorie afferenti ai rapporti assicurativi eventualmente posti a presidio dei crediti ceduti) l'oggetto del
20 negozio di cessione ai soli crediti ancora vantati da nei confronti di RT
controparti inadempienti ai propri obblighi contrattuali (e dei relativi fideiussori), ne discende che la cessione ha trasferito in capo al Fondo Temporaneo del Credito
Cooperativo il credito e le azioni a tutela di questo, dunque il diritto di pretendere il pagamento del saldo debitorio del conto corrente, mentre ha lasciato in capo alla cedente la titolarità del contratto costitutivo del rapporto di conto RT
corrente e, con essa, la legittimazione passiva rispetto alle domande di
[...]
di accertamento della nullità dei contratti nel tempo intervenuti a Parte_2
disciplinare il rapporto di conto corrente e di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte. Ciò peraltro in funzione del duplice ruolo di , parte RT
contraente del rapporto di conto corrente di corrispondenza e accipiens dei pagamenti indebiti operati dalla correntista.
Conclusivamente, sul punto:
- se e nella misura in cui, all'esito del supplemento di indagine peritale dal quale -lo si anticipa- non può prescindersi ai fini della risoluzione della vertenza, dovesse risultare un saldo del rapporto a debito della correntista, troverà accoglimento la domanda di pagamento introdotta da e da questa successivamente trasferita a RT
, il quale a motivo dell'intervenuta Parte_1
cessione avrà diritto di incassare le relative somme;
- ove invece dovesse palesarsi un saldo a credito della società correntista, unicamente nei confronti di può trovare accoglimento la domanda di ripetizione RT
formulata da Parte_2
21 Per effetto di quanto osservato, deve respingersi l'appello incidentale di
[...]
tendente a ottenere la condanna solidale della cedente e della Parte_2
cessionaria alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a P_
, inconferente alle vicende per cui è causa rivelandosi il richiamo all'art. 2615
[...]
comma II c.c. il quale estende ai singoli consorziati il peso delle obbligazioni assunte per loro conto dagli organi del . CP_10
****
Accedendo ai restanti motivi di impugnazione principale, deve in limine evidenziarsi che, in forza del meccanismo dell'acquiescenza parziale di cui all'art. 329 comma II
c.p.c., si è formato il giudicato interno: sulla illegittimità della pratica della capitalizzazione degli interessi debitori sino alla espressa previsione della pari periodicità dell'attrazione infrannuale al capitale degli interessi debitori e creditori convenuta dalle parti con contratto del 18.4.2003; sulla imputazione delle operazioni in addebito e accredito al giorno di effettuazione in luogo della diversa data di valuta applicata dalla banca;
sulla conformità a norma della commissione di massimo scoperto come regolamentata nel contratto del 3.11.2010, con conseguente applicazione dell'addebito a condizione della sussistenza dei relativi presupposti
(ovvero in presenza di una scopertura di conto avente le caratteristiche previste nel titolo negoziale).
Ciò chiarito, devono invece respingersi il secondo e il terzo motivo di appello principale.
Correttamente, invero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 comma II e in tema di commissione di massimo scopetto inserita nei contratti del 24.11.1994 e del
18.4.2003 avendone le parti fissato convenzionalmente solo l'aliquota (0,125% C.M.S.
entro fido;
0,250% incremento C.M.S. per utilizzo fuori fido), ma non anche la base di calcolo alla quale questa deve essere rapportata (l'accordato o l'utilizzato, e in questo secondo caso i criteri di identificazione e il tempo di utilizzo rilevante ai fini della maturazione del compenso) e, con riguardo al contratto del 18.4.2003, neppure la periodicità del prelievo.
Non supera il vaglio di ammissibilità imposto dall'art. 342 c.p.c. la censura rivolta al capo della sentenza non definitiva che ha dichiarato illegittima la commissione omnicomprensiva "che la banca ha applicato a far data dall'1.10.2012, non
ravvisandosi in atti alcuna prova della sua pattuizione, né alcuna prova della
comunicazione al correntista dell'intervenuta modifica unilaterale delle pattuizioni
contrattuali, sicché andrà espunta dal ricalcolo ogni posta ad essa riconducibile"
(pag. 8 della sentenza impugnata). Il Fondo impugnante, il quale non contesta che tra le parti non è intercorsa una pattuizione espressa funzionale all'introduzione della nuova posta debitoria, neppure confuta l'affermazione del Tribunale (confermata dagli accertamenti condotti in grado di appello dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha verificato che "non risultano agli atti precedenti lettere di comunicazione di variazioni
delle condizioni di tassi, commissioni e spese, né tanto meno si riscontrano
comunicazioni dattiloscritte in calce agli scalari", pag. 2 della replica alle osservazioni delle parti) riguardo al difetto di prova della dovuta comunicazione al correntista della proposta di variazione unilaterale ex art. 118 TUB, né indica gli estremi e la data di
23 tale comunicazione, imprescindibile precondizione di efficacia della modifica unilaterale del regolamento contrattuale.
Il primo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di impugnazione principale, possono essere trattati congiuntamente afferendo tutti al rilievo e alle concrete conseguenze sul saldo finale del rapporto di conto corrente dell'eccepita prescrizione della domanda di ripetizione avanzata dalla correntista in relazione alle rimesse solutorie effettuate prima del decennio che ha preceduto l'introduzione del giudizio.
Il primo e il quarto motivo di impugnazione sono fondati. Le sentenze pronunziate in primo grado scontano, in termini obiettivi, la contraddittorietà, interna alla sentenza non definitiva e tra questa e quella definitiva, denunziate dal Parte_1
appellante.
[...]
Consta, invero, dall'esame degli atti del primo grado di giudizio che, tempestivamente costituitasi (per il tramite della procuratrice nel giudizio di NT
opposizione a decreto ingiuntivo, aveva eccepito la prescrizione del RT
credito restitutorio preteso in via riconvenzionale dalla correntista. Erroneo, dunque,
si palesa (tanto più a cospetto della puntuale ricognizione della linea difensiva esplicata dalla banca convenuta condotta a pag. 3 della medesima sentenza non definitiva) il passaggio motivazionale della sentenza non definitiva n. 251/2020 in cui il Tribunale
rileva non essere "stata eccepita alcuna prescrizione" per trarne il corollario della necessità di effettuare "la ricostruzione del saldo dare/avere … dal primo estratto
conto utile, ossia dal 27.11.1994" (pag. 5 e 6 della sentenza impugnata) e precluso di conseguenza al primo giudice (non certo a questa Corte) il riscontro del tempestivo
24 rilievo dell'eccezione di prescrizione da parte della banca, nella sentenza definitiva n.
895/2020.
Emendato l'errore della prima pronunzia e il vizio della seconda, entrambe tempestivamente impugnate da , deve ora Parte_1
osservarsi che, nella sentenza definitiva, il Tribunale ha correttamente tracciato le coordinate necessarie ad affrontare la questione della prescrizione della domanda restitutoria della correntista sollevata dalla banca richiamando la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 24418/2010, pervenendo tuttavia, a motivo dell'analisi imprecisa condotta dal consulente d'ufficio tecnico contabile a un risultato non corretto.
Deve dunque ribadirsi la necessità di fare applicazione, nella soluzione della vertenza,
dell'elaborato meccanismo di operatività della prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario messo a fuoco dalla sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n.
24418 del 2.12.2010 e di recente ancora ribadito da Cass. civ., sez. VI, 14/7/2020, n.
14958, a tenore del quale “nell'ambito di un rapporto di conto corrente, occorre
distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché solo
i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all' art. 2033
c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito
decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto
luogo. I versamenti ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma ampliano (o
ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi,
di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di
credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in
25 cui siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla
data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono
stati registrati. Il che è quanto dire che ai fini della prescrizione assumerà rilievo anche
la rimessa (solutoria) con cui il correntista ripiana l'esposizione debitoria maturata in
ragione del rapporto di affidamento oramai cessato.”
L'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale. Per quanto l'azione di nullità sia imprescrittibile, le conseguenti azioni restitutorie, come chiaramente indicato dall'art. 1422 c.c., sono invece soggette a prescrizione. Posto che l'azione promossa dal correntista per il recupero delle somme illegittimamente percepite dalla rientra nel novero delle P_
azioni restitutorie, essa è soggetta al termine decennale.
In applicazione della regola generale espressa all'art. 2935 c.c. la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Chiarisce, al riguardo, la Suprema
Corte con la sentenza S.U. n. 24418/2010 che, se il correntista nel corso del rapporto ha effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, passibili dunque di ripetizione ove indebiti, in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Ciò che accadrà in caso di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista,
o quando i versamenti siano destinati a coprire uno scoperto eccedente i limiti dell'affidamento. Non così, invece, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può disporre.
26 Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti rilevanti ex art. 2033 c.c.
e sottomesse all'ordinario termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione,
decorrente per ciascuna dal momento in cui abbiano avuto luogo. Dunque, soltanto nel caso in cui vengano effettuate rimesse solutorie il termine per la prescrizione del diritto alla ripetizione inizia a decorrere dal pagamento stesso, dovendosi invece a fronte di rimesse ripristinatorie far decorrere il suddetto termine dalla data di chiusura del conto,
sempre che il saldo finale sia illegittimamente a debito per il correntista.
Nell'indagine sulla natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti risulta dunque di estrema importanza accertare l'esistenza o meno di un'apertura di credito e il suo ammontare.
In assenza di contratto di affidamento rivestito della forma richiesta a pena di nullità
dalla legge, l'esistenza e l'ammontare della linea di fido che la banca abbia accordato in via di fatto al correntista ben può essere ricostruita con l'ausilio del consulente tecnico.
Il formalismo imposto dall'art. 117 T.U.B., sotto pena di nullità dei contratti bancari,
non preclude, invero, la ricerca di indicatori dell'esistenza di un fido c.d. “di fatto”. Le
nullità di cui al Titolo IV del T.U.B., rientrano nel novero delle “nullità di protezione”. Tale peculiare rimedio, in primo luogo, risponde alla necessità di garantire una tutela sostanziale al contraente che -in ragione dell'asimmetria informativa che connota i rapporti bancari e finanziari- si trova in una posizione di strutturale debolezza rispetto all'altra parte, e, in via consequenziale, mira al soddisfacimento degli interessi
27 fondamentali al corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e all'uguaglianza tra contraenti (art. 3 Cost.).
Nata in ambito consumeristico, a completamento di un quadro di strumenti civilistici funzionali alla tutela del consumatore, la disciplina delle nullità di protezione è stata estesa ad altri contratti che, analogamente a quelli di consumo, si connotano per uno squilibrio strutturale tra le parti. Il formalismo contrattuale, in particolare, in una prospettiva che diverge dalla logica del codice civile (ove è previsto che la forma ammanti per lo più contratti, aventi a oggetto beni immobili, intercorsi tra contraenti in posizione di parità), mira a riequilibrare la diseguaglianza sistemica che colloca l'intermediario bancario e la sua controparte contrattuale su piani differenti di forza contrattuale, bagaglio cognitivo, esperienza, capacità professionale, onde favorire l'esercizio consapevole della libertà contrattuale del cliente.
La funzione di protezione assolta dalla nullità comporta che essa possa essere fatta valere solo dal correntista -contraente debole- e che il giudice ha il potere di rilevarle d'ufficio esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo (Cass. civ., Sez. Un.,
12/12/2014, n. 26242).
Dalla ratio sottesa alla previsione legislativa della nullità di cui all'art. 117 T.U.B.
deriva l'impossibilità per l'istituto di credito -contraente forte del rapporto - di invocare con effetti per sé favorevoli una nullità -quella del contratto di apertura di credito- che non solo è posta a tutela del cliente, ma alla quale lo stesso istituto di credito ha dato causa non avendo provveduto a stipulare il contratto per iscritto. Accordare rilevanza al fido di fatto, pertanto, consente un recupero di coerenza di sistema, scongiurando che la banca, che ha dato luogo alla nullità, possa poi trarre utilità dalla stessa,
28 paralizzando con l'eccezione di prescrizione il credito restitutorio maturato dal correntista in relazione alle poste indebitamente annotate in conto e corrisposte. Un
fido, sebbene “di fatto”, può dunque ritenersi accordato se tale circostanza è ricavabile anche da altri elementi, diversi dall'espressa previsione contrattuale.
Nel caso in esame, le accurate indagini condotte dal consulente tecnico nominato in questo grado di giudizio hanno consentito di focalizzare numerosi, precisi e concordanti indicatori dell'apertura di una linea di credito in conto corrente, e ciò prima della formalizzazione della concessione di "un affidamento in conto corrente, fino alla
concorrenza massima di EURO 30.000,00" contenuta nel contratto del 3.11.2010.
Rilevano in tal senso: la previsione, sia nel contratto del 1994 sin in quello del 2003,
di aliquote di commissione di massimo scoperto differenziate nel loro ammontare in funzione dell'utilizzo del credito concesso dalla banca entro il limite del fido oppure in exrtafido;
la circostanza che le garanzie fideiussorie pretese dalla banca a novembre
2010, con il limite -ampliato rispetto al precedente contratto di fideiussione del
19.5.2003- a € 310.000,00, sono espressamente riferite "alla linea di credito Fido in
c/c di Euro 155.000,00"; il riscontro sui documenti contabili, segnatamente sugli
"scalari dal 31.3.2000 al 29.5.2003 di diverse linee di credito utilizzate con base per
il calcolo degli interessi e soprattutto della commissione di massimo scoperto" (pag. 4
della relazione di c.t.u.). Il consulente tecnico ha dunque senza difficoltà ricostruito l'ammontare del fido concesso a nel periodo di Parte_2 Parte_2
svolgimento del rapporto contrattuale per il quale sono stati prodotti gli scalari di conto,
comprensivi degli elementi per il conteggio delle competenze. Chiarisce, invero, il c.t.u. che al 19.5.2003 " come si evince dagli scalari, fruiva Parte_2
29 di un fido da € 154.987,07, aumentato a € 250.000.000 nel 3° trimestre 2003,
stabilizzato dal 1°gennaio 2004 a € 155.000.000, sino alla data del nuovo contratto
del 03/11/2010" (pag. 4 della bozza di c.t.u.), quando il limite del fido, come visto, fu ridotto a € 30.000,00.
Non è stato possibile replicare l'indagine sull'ammontare del fido concesso per il quinquennio iniziale di vigenza del rapporto, dal novembre 1994 al dicembre 1999, a motivo della mancata produzione agli atti degli scalari di conto. E', questa, lacuna segnalata da entrambi i consulenti incaricati nel corso del giudizio, i quali hanno riferito di non poter in conseguenza discernere, entro il complesso delle competenze trimestralmente applicate dalla banca, le singole componenti debitorie, per interessi,
loro capitalizzazione, commissione di massimo scoperto e spese (per vero il c.t.u nominato nel primo grado di giudizio, esaminando gli estratti conto, dai quali ha ritratto il numero delle operazioni compiute in ogni trimestre e la conferma degli assegni emessi o ricevuti dalla correntista, e applicando le previsioni negoziali è stato in grado di estrapolare dalla massa delle competenze trimestrali, quelle imputabili a spese). A
fronte di tale obiettivo ostacolo al compimento dell'indagine loro demandata, entrambi hanno espunto per intero dal saldo finale tutte le competenze maturate in tale lasso di tempo, e il consulente nominato nel presente grado di giudizio ha soggiunto che, in assenza di elementi utili a individuare il limite dell'affidamento goduto dalla correntista, a tutti i numerosi versamenti in accredito da questi eseguiti doveva attribuirsi valore solutorio. Se quest'ultima conclusione è la logica, e perciò
condividibile, conseguenza dell'assenza di elementi probatori -che era onere della correntista fornire onde superare l'eccezione di prescrizione ritualmente proposta dalla
30 banca con la sola dichiarazione di voler profittare dell'effetto estintivo del credito determinato dal trascorrere del tempo nell'inerzia del titolare del diritto- rivelatori all'importo del fido assentito dall'istituto di credito, non altrettanto è a dirsi riguardo all'espunzione integrale di tutte le competenze maturate in conto dal 1994 al 1999.
Sovvengono al riguardo, ancora una volta, i principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, nella specifica declinazione che essi assumono nell'ambito del contenzioso bancario. È noto che, in applicazione del principio cardine dell'ordinamento fissato all'art. 2697 c.c., chiunque voglia far valere in giudizio un diritto è tenuto a comprovare i fatti dai quali il diritto origina. In ipotesi, quale quella in esame, in cui si fronteggi domande reciproche, entrambe le parti sono tenute ad assolvere al proprio onere. “Nei rapporti bancari di conto corrente, ove alla domanda
principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca in via
monitoria, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di
accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, formulata in sede di opposizione
ex articolo 645 c pc, ciascuna delle parti resta onerata della prova delle operazioni da
cui si origina il saldo” (Cass.
5.8.2021 n. 22387, in termini anche Cass. 29.10.2020 n.
23852), oltre che, naturalmente, dell'esistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, rispettivamente, pretesa e contestata.
Nella vicenda oggetto di esame, non può dubitarsi del compiuto assolvimento della banca al proprio onere probatorio, avendo questa prodotto i contratti di conto corrente e gli estratti conto indispensabili per ricostruire il concreto andamento del rapporto dall'apertura (meglio dalla sua prima regolamentazione scritta) nel novembre 1994 sino alla chiusura, intervenuta a febbraio 2015. L'istituto bancario ha altresì prodotto gli
31 scalari di conto, comprensivi degli elementi per il conteggio delle competenze trimestrali, ma solo a partire dal I trimestre 2000 e, nuovamente, sino all'estinzione del conto..
Del vaglio giudiziale di tali documenti si è avvantaggiata anche la correntista, giacché
sui contratti si è svolto il sindacato di legittimità del regolamento negoziale -esitato nella caducazione parziale ex art. 1419 c.c.- mentre l'esame degli estratti e degli scalari di conto ha consentito, per un ampio intervallo temporale, di isolare le poste indebite al fine di espungerle dal saldo finale.
L'assenza degli scalari di conto invece ha impedito di estendere l'operazione (salvo che per le spese, posta debitoria la cui legittimità non è tuttavia in discussione e che dunque essere mantenuta) al primo quinquennio di vigenza del rapporto.
Ebbene, gli scalari di conto che non sono indispensabili al fine di sorreggere le pretese della banca (essendo a tale fine sufficienti gli estratti conto, i quali, contenendo l'annotazione di tutte le operazioni in accredito e addebito compiute dal correntista,
offrono integrale e perciò esaustiva raffigurazione delle operazioni attraverso cui il rapporto si snoda e si modifica nel tempo), diventano tali quando si debba procedere a scorporare singole appostazioni indebite in vista della rideterminazione del saldo richiesta dalla correntista. La mancata produzione degli scalari di conto non può, allora,
che ridondare in danno della correntista che, avendo agito per far accertare la nullità
del contratto e per la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito, è tenuta, per ripetuto insegnamento giurisprudenziale, a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa
debendi, restando dunque onerata di documentare sia la genesi (Cass. civ. 14.5.2012 n.
32 7501; Cass. Civ.
9.3.2021 n. 6480), sia il concreto andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto (così Cass. civ. 23.10.2017, n. 24948, Cass. Civ.
28.11.2018 n. 30822, Cass. Civ. 3.12.2018, n. 31187, Cass. Civ. 13.12.2019 n. 33009,
Cass. Civ. 17.4.2020 n. 7895) e di ogni altro strumento rappresentativo, compresi gli scalari di conto (ma anche "le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le
risultanze delle scritture contabili” Cass. civ., sez. I, 27/12/2022, n. 37800, al riguardo anche Cass. civ., sez. I, 19/7/2021, n. 20621, Cass. civ. sez. I, 14/12/2022, n.36585),
utile a evidenziare le singole rimesse che, per riferirsi a importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione.
Conclusivamente, rammentato che l'onere di comprovare i pagamenti indebiti grava sul correntista che agisca in ripetizione e verificato (per effetto delle concordanti conclusioni espresse dai due differenti ausiliari nominati nel primo e nel presente grado di giudizio) che la documentazione contabile in atti non consente di enucleare, tra le competenze trimestralmente addebitate dalla banca fino a dicembre 1999, le sole per le quali si è espresso un giudizio di non conformità a legge (commissione di massimo scoperto e capitalizzazione degli interessi debitori), mantenendo invece quelle validamente pattuite (saggio convenzionale degli interessi debitori e creditori, spese),
non resta che concludere che sino al 31.12.1999 è preclusa ogni operazione di epurazione del saldo e dunque la domanda di ripetizione della correntista, sino a quella data, deve essere respinta.
La completezza della documentazione contabile consente invece di procedere al ricalcolo dal 1.1.2000, nel rispetto dei medesimi criteri indicati con ordinanza del
28.9.2021 e con la precisazione che il consulente dovrà adottare quale saldo iniziale
33 del rapporto quello indicato dalla banca al 1.1.2000 e non dovrà ripetere l'accertamento, già compiutamente svolto, riguardo alla ricorrenza di un fido di fatto.
Proprio al fine di completare le indagini tecniche, per la delibazione del quinto e sesto motivo di impugnazione principale, la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio,
come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere rimessa alla statuizione definitiva
P.Q.M.
La Corte di Appello, non definitivamente pronunziando;
pronunziando sull'appello proposto da con Parte_1
atto di citazione notificato il 29.12.2020 a NT
in qualità di procuratrice con rappresentanza di Banca Don
[...]
Rizzo Credito Cooperativo per la Sicilia Occidentale società cooperativa nonché a
, , Parte_2 Parte_4 Parte_3 Controparte_1
, in proprio e nella qualità di erede di Parte_5 Parte_7
, rappresentata in giudizio da , Persona_1 Controparte_2 Parte_6
in qualità di erede di avverso la sentenza non definitiva del Persona_1
Tribunale di Trapani n. 251 del 9.3.2020 e la sentenza definitiva n. 895 del 9.12.2020,
accoglie il primo, il quarto e il settimo motivo di impugnazione e rigetta il secondo e il terzo motivo;
rigetta l'appello incidentale formulato da Parte_2 [...]
, , Parte_4 Parte_3 Controparte_1 Parte_5 Parte_7
, in proprio e nella qualità di erede di rappresentata in
[...] Persona_1
34 giudizio da in qualità di erede di Controparte_2 Parte_6 Per_1
;
[...]
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo istruttorio in vista della compiuta delibazione dei restanti motivi dell'impugnazione principale;
riserva alla statuizione definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il 6 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
35 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1346 c.c., è stata dichiarata la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della clausola
22