Accoglimento
Sentenza breve 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 09/05/2025, n. 4005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4005 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04005/2025REG.PROV.COLL.
N. 02800/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 2800 del 2025, proposto dalla
Università degli Studi “ G. D’NU ” di Chieti, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
contro
sig. DA IG, non costituito in giudizio;
per la riforma,
previa sospensione dell’efficacia,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, Sezione Prima, n. 4/2025 del 7 gennaio 2025, resa tra le parti sul ricorso R.G. n. 282/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e udito per l’Università appellante l’Avvocato dello Stato Aurelio Vessichelli;
Sentita la stessa parte ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Considerato:
- che con l’appello in epigrafe l’Università degli Studi “ G. D’NU ” di Chieti ha impugnato la sentenza del T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 7 gennaio 2025, n. 4, chiedendone la riforma, previa sospensione dell’efficacia;
- che la sentenza impugnata ha accolto il ricorso dello studente sig. DA IG contro il diniego oppostogli dall’Università di Chieti con provvedimento del 23 ottobre 2023 sulla sua domanda di iscrizione agli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, nonché contro gli atti presupposti e connessi;
- che in fatto il sig. DA IG, studente iscritto nell’anno accademico 2021 al primo anno del corso di laurea in Infermieristica presso l’Università “ Campus Bio-Medico ” di Roma, rivolgeva in data 27 settembre 2023 all’Università di Chieti richiesta di iscrizione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
- che con il provvedimento impugnato l’Ateneo respingeva la richiesta, evidenziando l’adozione del D.R. n. 1467/23 del 28 settembre 2023, con cui era stata decretata l’impossibilità di procedere, per l’anno accademico 2023/2024, alla pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle domande di ammissione ad anni successivi al primo mediante trasferimento – passaggio di corso – equipollenza del titolo al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in mancanza di posti definitivamente disponibili;
- che l’adito T.A.R., nell’annullare il diniego opposto dall’Università alla richiesta dello studente, ha ordinato all’Ateneo di riesaminare la propria attività, alla luce dei principi indicati dalla sentenza, ai fini della ricognizione dei posti disponibili per il trasferimento ad anni del corso di laurea successivi al primo, esclusa ogni precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale;
Considerato inoltre:
- che nell’appello, tempestivamente presentato e regolarmente notificato al ricorrente vittorioso in primo grado, l’Università degli Studi di Chieti ha contestato per più versi l’ iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza di prime cure e ha concluso per la sua riforma;
- che il sig. DA IG non si è costituito in giudizio;
- che alla camera di consiglio del 6 maggio 2025, fissata per la discussione dell’istanza cautelare, il Collegio, dato avviso alla parte comparsa, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., della possibilità di pronunciare sentenza “semplificata”, previa conversione del rito, ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza “semplificata” ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a., accertata la regolare instaurazione del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria e previa conversione del rito;
Ritenuto che le censure dell’Ateneo appellante siano fondate e da condividere;
Considerato, infatti:
- che forma oggetto della controversia la questione della possibilità, per gli studenti universitari, di iscriversi ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, e della relativa disciplina: su tale questione il giudice di prime cure ha sostenuto che, come si legge a pag. 5 della sentenza appellata, l’“ Università, per le iscrizioni ad anni successivi al primo (sia che si tratti di soggetti provenienti da altri corsi di Laurea sia che si tratti di studenti ammessi al primo anno nel medesimo corso di Laurea) deve svolgere una selezione, di carattere locale, distinta da quella nazionale (che invece è tesa a individuare gli studenti meritevoli di immatricolazione al primo anno) ”, con conseguente illegittimità del diniego opposto dall’Università di Chieti al richiedente, in quanto non basato su tale regola procedimentale (che conduce a escludere ogni riserva o precedenza in favore degli iscritti nella graduatoria nazionale);
- che tuttavia le affermazioni della sentenza appellata sono confutate dall’opposto indirizzo espresso da questa Sezione, con orientamento ormai costante, in molteplici precedenti, in cui si è affermato, in estrema sintesi, che la normativa di settore (e in specie il d.m. n. 583/2022) prevede una riserva a favore degli iscritti in posizione utile nella graduatoria nazionale, la quale, dunque, al contrario di quanto sostenuto dal T.A.R., rileva anche ai fini delle iscrizioni ad anni successivi al primo: rispetto a questi, il concorso di altri soggetti è consentito soltanto in via residuale, nel senso che, unicamente una volta completato lo scorrimento della graduatoria nazionale, ciascuna Università potrà assegnare i posti resisi disponibili per gli anni successivi al primo mediante avviso pubblico, aperto anche ai passaggi da altre Università o altri corsi di laurea;
- che nel senso ora visto questa Sezione si è espressa da ultimo con le sentenze nn. 2541, 2542 e 2543 del 26 marzo 2025, nn. 2191, 2197 e 2199 del 17 marzo 2025 e nn. 1757 e 1758 del 28 febbraio 2025, le cui motivazioni si intendono qui integralmente richiamate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 2, lett. d) , c.p.a. (secondo cui la sentenza deve contenere “ la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi ”) e dell’art. 74 c.p.a., che per le sentenze in forma semplificata dispone che “ la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ” (cfr. C.d.S., Sez. VII, 11 dicembre 2024, n. 1003; id., 19 novembre 2024, n. 9249; id., 2 novembre 2022, n. 9553; Sez. VI, 25 febbraio 2021, n. 1636);
- che, invero, il quadro normativo ora citato “ dimostra che l’ordinamento attribuisce alla motivazione della sentenza, quand’anche redatta in maniera sintetica, la funzione essenziale di fondamento di legittimità dell’azione giurisdizionale, in quanto strumento di comprensione delle modalità di esercizio di tale potere e, conseguentemente, centrale per il suo controllo, dovendosi rinvenire nella motivazione l’ iter logico attraverso cui si è formato il convincimento del giudice (Cass. civ., I, 22 febbraio 2017, n. 4605) ” (così C.d.S., Sez. VII, n. 9553/2022, cit.). Ne segue che, in base ai precetti degli artt. 88, comma 2, lett. d) , e 74 c.p.a., nonché in ossequio all’obbligo di sintesi di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a. (C.d.S., Sez. VII, 9 ottobre 2023, n. 8742), alla motivazione della presente decisione può provvedersi mediante l’integrale richiamo alle motivazioni delle sentenze di questa Sezione nn. 2543, 2542, 2541, 2199, 2197, 2191, 1758 e 1757 del 2025;
- che in questa sede può aggiungersi che il diverso ragionamento seguito dal T.A.R. Abruzzo, Pescara, volto a far emergere presunte irragionevolezze della normativa di settore, se intesa nel senso di una riserva per gli anni successivi al primo a favore dei soggetti che abbiano partecipato alla selezione nazionale e si siano classificati nella conseguente graduatoria, non tiene in adeguato conto le possibili elusioni che la soluzione da esso formulata presenta a vantaggio (indebito) di soggetti che invece non abbiano partecipato alla predetta selezione;
Ritenuto in definitiva di dover accogliere l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, di respingere il ricorso di primo grado;
Ritenuta, comunque, la sussistenza di giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia ed alle questioni ad essa sottese;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO