TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 8319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8319 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 13/11/2025, lette le note di T.S, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18641/2024 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dagli Avv.ti LISO Parte_1
LE e RN SA come da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 rapp.to e difeso dal Dott. ROMANO VINCENZO come da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29/08/2024 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver ripetutamente sottoscritto con il convenuto contratti Controparte_1 di docenza durante l'anno scolastico 2020/2021 per i periodi meglio precisati in ricorso. Lamentava di non aver percepito, nei periodi indicati, la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, pur avendo svolte diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità del tutto equiparabili a quelli dei docenti di ruolo e/o degli insegnanti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
; - per l'effetto, condannare il Controparte_1
al pagamento Controparte_1 dell'emolumento suddetto in favore del ricorrente parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti (100 giorni per il 2020/2021), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo. - con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”. Si costituiva tempestivamente il Controparte_1
, chiedendo il rigetto del ricorso, assumendo che
[...] non poteva ritenersi discriminatorio il trattamento normativamente previsto, perché il servizio prestato con supplenza temporanea non è uguale a quello prestato con supplenza annuale;
contestava inoltre il quantum, assumendo che, dall'analisi dello stato matricolare del ricorrente, risultasse che il Prof. avesse lavorato Pt_1 nell'anno 2020/2021 per un totale di 84 giorni di cui 38 con orario di lavoro completo (18 ore) e 46 con orario di lavoro parziale (14 ore complessive). Parte ricorrente, con note depositate per l'odierna udienza, rideterminava la domanda in 84 giorni di lavoro richiesti e non più 100. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. Deve premettersi che i fatti storici allegati in ricorso - ed in particolare la circostanza per la quale la ricorrente ha espletato attività di supplenze brevi nell'anno scolastico 2020/2021, in qualità di docente di scuola secondaria di II grado in virtù di contratti a tempo determinato nei periodi analiticamente indicati in ricorso, non sono stati contestati in memoria difensiva e, dunque, sono pacifici. Ciò posto, la domanda è fondata, ritenendo la scrivente di aderire, condividendone le argomentazioni, alla decisione della Suprema Corte n. 20015/2018, nonché a quanto statuito in numerose sentenze di merito di questo Tribunale del Lavoro (cfr., tra le tante, sentenze nn. 2442/2022, 2313/2022 e 3292/2022), che vengono richiamate ai sensi dell'art. 118 c.p.c. Giova preliminarmente ricordare che il CCNL 2001 prevede che: "ART.
7 - Retribuzione professionale docenti 1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.". Orbene, la Suprema Corte (Cass. lav n. 20015/2018) ha statuito che: "L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo." In particolare la Corte di Cassazione ha così motivato: "L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...". Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (rt. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017). Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». La clausola 4 dell'Accordo Quadro, alla luce della quale la Suprema Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 e 28.11.2019 n. 31149 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare, la Corte (v., da ultimo Cass. 07.02.2020 n. 2924) ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 AD AN); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro
, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità Per_1 di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Una diversa interpretazione da quella fin qui sostenuta finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola comunitaria, anche in virtù della circostanza che la citata pronuncia della Corte n. 20015/2018, proprio al fine di voler includere anche i supplenti in detta fattispecie, ha stabilito che: “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. È il caso di ricordare che l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468). Venendo alla concreta fattispecie in esame va evidenziato, anche a fronte del tenore della difesa del CP_1 convenuto, che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, non potendo, pertanto, darsi alcun seguito alla tesi del resistente, secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe Parte incompatibile con la percezione della , perché trattasi di affermazione abortita allo stato di una mera petizione di principio. In via ulteriore, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario. Ne consegue l'affermazione del diritto dell'istante alla corresponsione dell'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti”, da cui conseguono le differenze retributive per gli anni scolastici e per i periodi segnatamente indicati in ricorso. Per la quantificazione possono essere utilizzati i conteggi rielaborati dall'istante a seguito della rideterminazione della domanda avvenuta a seguito dei rilievi mossi dal convenuto nella propria memoria difensiva;
tali conteggi appaiono elaborati secondo corretti criteri contabili che trovano riscontro nella documentazione in atti ed in particolare nello stato matricolare del ricorrente. Il convenuto va, pertanto, condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 429,13, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito fino all'effettivo soddisfo da portarsi in detrazione alle eventuali somme spettanti per rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 legge 724/94, trattandosi di rapporto di lavoro di pubblico impiego, per il quale permane il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) Condanna il in Controparte_1 persona del pro tempore a corrispondere al sig. Parte_1
la retribuzione professionale docente per il periodo
[...] indicato in ricorso pari alla somma complessiva di euro 429,13 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite del giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in euro 500,00, oltre contributo spese forfettarie, oltre Iva e cpa, con attribuzione ai difensori antistatari, avv.ti Liso Celeste e Sernia Sabino.
3) Si comunichi.
Così deciso in data 13/11/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 13/11/2025, lette le note di T.S, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18641/2024 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dagli Avv.ti LISO Parte_1
LE e RN SA come da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 rapp.to e difeso dal Dott. ROMANO VINCENZO come da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29/08/2024 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver ripetutamente sottoscritto con il convenuto contratti Controparte_1 di docenza durante l'anno scolastico 2020/2021 per i periodi meglio precisati in ricorso. Lamentava di non aver percepito, nei periodi indicati, la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, pur avendo svolte diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità del tutto equiparabili a quelli dei docenti di ruolo e/o degli insegnanti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
; - per l'effetto, condannare il Controparte_1
al pagamento Controparte_1 dell'emolumento suddetto in favore del ricorrente parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti (100 giorni per il 2020/2021), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo. - con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”. Si costituiva tempestivamente il Controparte_1
, chiedendo il rigetto del ricorso, assumendo che
[...] non poteva ritenersi discriminatorio il trattamento normativamente previsto, perché il servizio prestato con supplenza temporanea non è uguale a quello prestato con supplenza annuale;
contestava inoltre il quantum, assumendo che, dall'analisi dello stato matricolare del ricorrente, risultasse che il Prof. avesse lavorato Pt_1 nell'anno 2020/2021 per un totale di 84 giorni di cui 38 con orario di lavoro completo (18 ore) e 46 con orario di lavoro parziale (14 ore complessive). Parte ricorrente, con note depositate per l'odierna udienza, rideterminava la domanda in 84 giorni di lavoro richiesti e non più 100. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. Deve premettersi che i fatti storici allegati in ricorso - ed in particolare la circostanza per la quale la ricorrente ha espletato attività di supplenze brevi nell'anno scolastico 2020/2021, in qualità di docente di scuola secondaria di II grado in virtù di contratti a tempo determinato nei periodi analiticamente indicati in ricorso, non sono stati contestati in memoria difensiva e, dunque, sono pacifici. Ciò posto, la domanda è fondata, ritenendo la scrivente di aderire, condividendone le argomentazioni, alla decisione della Suprema Corte n. 20015/2018, nonché a quanto statuito in numerose sentenze di merito di questo Tribunale del Lavoro (cfr., tra le tante, sentenze nn. 2442/2022, 2313/2022 e 3292/2022), che vengono richiamate ai sensi dell'art. 118 c.p.c. Giova preliminarmente ricordare che il CCNL 2001 prevede che: "ART.
7 - Retribuzione professionale docenti 1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.". Orbene, la Suprema Corte (Cass. lav n. 20015/2018) ha statuito che: "L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo." In particolare la Corte di Cassazione ha così motivato: "L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...". Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (rt. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017). Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». La clausola 4 dell'Accordo Quadro, alla luce della quale la Suprema Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 e 28.11.2019 n. 31149 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare, la Corte (v., da ultimo Cass. 07.02.2020 n. 2924) ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 AD AN); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro
, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità Per_1 di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Una diversa interpretazione da quella fin qui sostenuta finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola comunitaria, anche in virtù della circostanza che la citata pronuncia della Corte n. 20015/2018, proprio al fine di voler includere anche i supplenti in detta fattispecie, ha stabilito che: “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. È il caso di ricordare che l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468). Venendo alla concreta fattispecie in esame va evidenziato, anche a fronte del tenore della difesa del CP_1 convenuto, che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, non potendo, pertanto, darsi alcun seguito alla tesi del resistente, secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe Parte incompatibile con la percezione della , perché trattasi di affermazione abortita allo stato di una mera petizione di principio. In via ulteriore, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario. Ne consegue l'affermazione del diritto dell'istante alla corresponsione dell'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti”, da cui conseguono le differenze retributive per gli anni scolastici e per i periodi segnatamente indicati in ricorso. Per la quantificazione possono essere utilizzati i conteggi rielaborati dall'istante a seguito della rideterminazione della domanda avvenuta a seguito dei rilievi mossi dal convenuto nella propria memoria difensiva;
tali conteggi appaiono elaborati secondo corretti criteri contabili che trovano riscontro nella documentazione in atti ed in particolare nello stato matricolare del ricorrente. Il convenuto va, pertanto, condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 429,13, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito fino all'effettivo soddisfo da portarsi in detrazione alle eventuali somme spettanti per rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 legge 724/94, trattandosi di rapporto di lavoro di pubblico impiego, per il quale permane il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) Condanna il in Controparte_1 persona del pro tempore a corrispondere al sig. Parte_1
la retribuzione professionale docente per il periodo
[...] indicato in ricorso pari alla somma complessiva di euro 429,13 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite del giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in euro 500,00, oltre contributo spese forfettarie, oltre Iva e cpa, con attribuzione ai difensori antistatari, avv.ti Liso Celeste e Sernia Sabino.
3) Si comunichi.
Così deciso in data 13/11/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori