Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/07/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 980 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, , , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proprio e quali eredi di e di , con l'avv.to BARBIERI MARIA Persona_1 Persona_2
VITTORIA
appellante
E
, con l'avv.to FRANZÈ SANDRO CP_1
appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di precetto notificato in data 2 febbraio 2010, intimava alla CP_1 [...] il pagamento della somma di € 177.426,57 sulla scorta del dispositivo Parte_5
del 10.12.2009 della sentenza n. 675 emesso dalla Corte d'Appello di Catanzaro, sezione lavoro, a conclusione del procedimento d'impugnativa del licenziamento comminato dalla al dipendente e con la quale la società odierna Parte_5 CP_1
appellante veniva condannata alla reintegrazione del ed al pagamento delle CP_1
retribuzioni dovutegli fino alla reintegra.
Seguiva la notifica del pignoramento presso terzi in data 23.2.2010, al quale la società pignorata proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., instaurando il giudizio di merito con ricorso del 8.7.2011 con il quale eccepiva l'indeterminatezza del titolo esecutivo e l'erroneità
Venivano riuniti a questa procedura n. 1145/2011 R.G. (ovvero al giudizio di merito, introdotto dalla società a conclusione della fase cautelare di Parte_5
opposizione al primo suddetto pignoramento presso terzi attivato da ) i procedimenti CP_1
n. 252/2012 (opposizione a successivo precetto notificato il 27.2.2012), n. 346/2012 (avente ad oggetto il pignoramento delle quote sociali, poi separato), n. 1168/2012 (merito pignoramento crediti), n. 1395/2013 (opposizione avverso il d.i. n. 137/2013 promosso dalla
), n. 366/2013 (merito del pignoramento immobiliare). Pt_5
Con la gravata sentenza il Tribunale di Vibo, pronunciandosi esclusivamente sul procedimento iscritto al n. 1145/2011, ha accolto parzialmente l'opposizione all'esecuzione, dichiarando l'insussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata, CP_1 ma limitatamente alle sole somme eccedenti quella pari ad € 136.266,92, rigettando l'opposizione nel resto;
ha compensato integralmente fra le parti le spese giudiziali, ponendo a carico di tutte le parti in solido quelle della espletata ctu, liquidate separatamente.
Respinta la doglianza di nullità della trattazione scritta condotta nel procedimento, considerando che “l'esclusione del rito lavoristico dal novero di quelli compatibili con la trattazione cartolare si risolverebbe in una gratuita inferenza sprovvista di addentellati positivi”, il giudice di prime cure ha affermato che, essendo “dibattuta […] l'idoneità [ndr. del titolo esecutivo attivato da ] a fondare l'esecuzione, stante la dedotta vaghezza CP_1 degli elementi desumibili da esso ai fini della quantificazione del credito azionato”, il principio di eterointegrazione del titolo esecutivo, sancito dalla pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte n. 11066 del 02/07/2012, consente di affermare “la praticabilità di un'esecuzione intrapresa muovendo dal dispositivo di una sentenza condannatoria del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria, qualora quest'ultima sia commisurata – per relationem – all'ultima retribuzione globale percepita dal lavoratore”. Rilevata, dunque, la corretta esecuzione del dispositivo della sentenza invocata quale titolo esecutivo, ha ritenuto possibile la commisurazione delle spettanze dovute al lavoratore “alla luce della consulenza tecnica versata al procedimento, il cui percorso argomentativo e le cui operazioni aritmetiche appaiono cristalline e condivisibili”, affermando l'infondatezza delle doglianze attoree sul punto, relative in particolare “alla mancata decurtazione – dal dovuto – delle somme pari a 4.085 e 8.575,26 euro, invero detratte dalla somma complessiva, come attestato dal consulente a pagina 3 del proprio elaborato”; al “asserito inserimento – all'interno
Pag. 2 di 8 dell'indennità risarcitoria – degli emolumenti corrispondenti alle festività soppresse e ai permessi, perché il perito ha presunto l'avvenuta fruizione – da parte di – delle une e CP_1 degli altri”; e “all'aliunde perceptum giacché il giudizio di opposizione all'esecuzione non può trasformarsi in una surrettizia impugnazione (con auspicata riforma) del titolo portato a esecuzione, di cui il Giudice può occuparsi solamente al fine di verificarne l'esistenza e la persistenza (alla luce di eventuali sopravvenienze)”. A tale ultimo proposito ha precisato anche che “La questione relativa all'ipotetico svolgimento di attività lavorativa concomitante al licenziamento – con correlato incameramento di una retribuzione – non è, dunque, ostensibile nel presente giudizio, la stessa introducendo una circostanza modificativa (in senso limitativo) del diritto di all'ottenimento dell'indennità risarcitoria: profilo CP_1
attinente al merito della lite, deducibile in sede di cognizione e coperto dal giudicato formatosi nel precedente giudizio (si confronti, sul punto, Cass., Sez. Lav., sent. n.
17769/2011)”.
Ha compensato le spese di lite per la “complessità della vertenza”.
A seguito di istanza di correzione di errore materiale, con successiva ordinanza del 14 settembre 2022, il tribunale ha disposto che nel dispositivo, alla dicitura «136.266,92 euro», venisse aggiunta quella “«oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto a quella del soddisfo»: il tutto, in sostituzione e a integrazione di ogni diversa formula ivi eventualmente riportata”.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la parte in epigrafe indicata ed ha lamentato:
1. la nullità della sentenza perchè la trattazione scritta, prevista dall'art. 83, comma 7, lett. H),
d.l. 18/2020 conv. in L. 27/2020, non è utilizzabile in presenza di udienze in cui sia necessaria la discussione orale ex art. 429 c.p.c., che impone la pronuncia immediata della sentenza in udienza, mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto;
-la scelta tra i diversi modelli di udienza previsti dal citato art. 83 non è discrezionale, ma subordinata al rispetto delle norme processuali e dei diritti fondamentali delle parti;
-l'impiego della trattazione scritta ha compromesso il diritto di difesa e di replica, normalmente garantito dalla discussione orale, determinando una violazione insanabile del principio di concentrazione del processo.
Sul punto, richiama la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., n.
33175/2021), secondo cui l'omessa discussione orale e la mancata lettura del dispositivo configurano una nullità insanabile.
2. la nullità dell'esecuzione per indeterminatezza del titolo esecutivo.
Pag. 3 di 8 Ha sottolineato che “il ha proceduto con la sola copia del dispositivo, in pendenza CP_1 del termine per il deposito della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro ed in forza del disposto dell'art. 431 c.p.c., a notificare un primo atto di precetto alla
[...]
tale provvedimento conteneva la condanna dell'odierna concludente a Parte_5
pagare al lavoratore le somme corrispondenti al trattamento globale di fatto a decorrere dal momento del recesso e fino a quello dell'effettiva reintegra, ma il diritto di credito retributivo portato dal titolo esecutivo non era di ammontare determinato o facilmente determinabile ed incontroverso nella sua esistenza, nè facilmente determinabile, se non facendo ricorso ad elementi essenziali non contenuti nel provvedimento giurisdizionale ed alla competenza tecnica di un consulente. Né la sentenza, successivamente depositata, contiene in sé i suddetti elementi”.
Pertanto, il titolo azionato difetta dei requisiti di certezza e liquidità richiesti per procedere esecutivamente e l'esecuzione iniziata sulla base dello stesso è illegittima
3. l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria ex artt. 96 c.p.c. e 2043 c.c. volta a ottenere la condanna di per abuso dello strumento processuale. CP_1
Parte appellante aveva dedotto che le varie azioni esecutive intraprese da CP_1
(pignoramenti mobiliari, immobiliari, presso terzi, tentativi di pignoramento del capitale sociale, istanza di fallimento) fondate su un titolo esecutivo indeterminato e, comunque, sproporzionate rispetto al credito vantato, avevano l'evidente intento di danneggiare l'immagine commerciale e patrimoniale della società delle società Parte_5
del gruppo e dei soci del gruppo . Pt_5
4. il giudice di prime cure ha ritenuto, erroneamente, che l'intero giudizio fosse stato interrotto a seguito del decesso della sig.ra e regolarmente riassunto dagli eredi Per_1
, senza considerare che era stata disposta la previa separazione del procedimento iscritto Pt_5
al n. 346/2012 R.G. del Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro, definito con la sentenza n. 304/2021 del 12 maggio 2021, interessato dall'evento interruttivo, e che il relativo giudizio era proseguito autonomamente. Tale errore ha comportato un'indebita pronuncia anche sulle domande risarcitorie proposte nel procedimento autonomo, con il rischio di formazione di giudicati parzialmente contrastanti. In ragione di ciò, si propone appello anche nell'interesse degli eredi di e, oggi, del defunto , al fine di evitare la Persona_1 Persona_2 formazione del giudicato sull'implicito rigetto delle relative domande risarcitorie
Formula le proprie conclusioni:
“1. accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di a procedere ad CP_1
esecuzione forzata in virtù del dispositivo della sentenza emessa dalla Sezione Lavoro della
Pag. 4 di 8 Corte d'Appello di Catanzaro, in data 10/12/2009 e di cui in narrativa per indeterminatezza del titolo azionato;
2. condannare ex artt. 96 c.p.c. e 2043 c.c. al risarcimento dei danni per CP_1 abuso di diritto nei confronti della da quantificarsi nella misura di € 300.000,00 Parte_5
ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata e determinata nel corso del presente giudizio;
3. condannare controparte al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge”.
L'appellato si è costituito ed ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza.
In particolare ha sostenuto che “a) l'esecuzione forzata può essere iniziata sulla base della sola copia del dispositivo della sentenza, anche successivamente al decorso del termine di 15 giorni previsto dall'art. 430 del c.p.c. per il deposito della sentenza;
ne discende che, a fortiori ratione, l'esecuzione iniziata prima del decorso di tale termine può essere proseguita dopo il decorso del termine anche se la sentenza non è stata di fatto depositata. In tal senso depongono innumerevoli pronunce tanto di merito quanto di legittimità, che qui pare inutile anche richiamare avendo questa difesa particolare rispetto dell'organo giudicante ed elevata sensibilità per il principio iura novit curia;
b) la copia del dispositivo è titolo esecutivo a tutti gli effetti e, a differenza di quanto reiteratamente eccepito dall'appellante, non ha alcun carattere di provvisorietà; pertanto anche ove la sentenza sia stata già depositata, costituisce coerente e razionale sbocco il fatto che l'esecuzione forzata può legittimamente essere iniziata sulla base della sola copia del dispositivo, così come, ove l'esecuzione sia iniziata prima del deposito della sentenza, ai fini del regolare svolgimento del processo esecutivo non vi è necessità alcuna di integrare il dispositivo con la motivazione della sentenza . Anche in tale prospettiva depongono numerose pronunce tanto di merito quanto di legittimità”.
La causa è stata trattata nelle forme cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. e, acquisite le note di discussione di entrambe le parti, la Corte decide con la presente sentenza.
1. A disattendere la prima censura è sufficiente osservare che parte appellante non afferma di avere fatto richiesta di trattazione in presenza, né di avere proposto istanza di fissazione di udienza con una delle modalità alternative alla presenza, né quali fossero le ragioni particolari che imponevano la discussione orale, né se e perché la trattazione scritta abbia concretizzato una violazione del diritto di difesa.
2.Fondata è la seconda censura.
L'art. 431 comma 2 c.p.c. consente al lavoratore di procedere all'esecuzione con la sola copia del dispositivo, il che comporta che l'azione esecutiva possa essere intrapresa ancor prima del
Pag. 5 di 8 deposito della sentenza. Da ciò se ne fa conseguire che al dispositivo stesso debba essere riconosciuta efficacia di titolo esecutivo, rendendo ciò il rito del lavoro ancora più celere ed immediato;
ma chiaramente, il dispositivo deve contenere il riconoscimento di un credito certo, liquido ed esigibile, o comunque determinabile alla stregua di elementi ivi contenuti.
Orbene, nel caso di specie, in effetti il intraprese l'esecuzione (notificando precetto in CP_1
data 2.2.2010 e successivamente pignoramento presso terzi in data 23.2.2010), sulla base del mero dispositivo di condanna generica (cfr dispositivo emesso il 10.12.2009 della sentenza della Corte d'Appello, la cui motivazione fu depositata il 24.5.2010) : ed invero in esso si legge testualmente “in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna la ditta Pt_6
a reintegrare il nel posto precedentemente occupato, condanna la medesima a
[...] CP_1 corrispondere all'appellante, le retribuzioni, con riferimento all'ultima globale percepita, dal momento del recesso, a quello della effettiva reintegra, oltre accessori di legge”.
Si aggiunge, inoltre, che nessun dato è ricavabile neanche dalla motivazione successivamente depositata, in cui non viene indicata l'ultima retribuzione goduta, né viene indicato alcun parametro da utilizzare per la sua individuazione (cfr p. 10 della sentenza in atti) quali la qualifica, il CCNL, le buste paga;
e sul punto deve rammentarsi che secondo giurisprudenza consolidata la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento dell'illegittimità di un licenziamento costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito, solo allorquando tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza di condanna, mentre se la sentenza di condanna non consenta la determinazione della somma dovuta, il creditore può richiedere la liquidazione in un successivo giudizio (cfr. Cass. n. 9132/2003, che richiama
Cass. 11/6/1999 n. 5784 e Cass. 21/2/2001 n. 2544; v. pure Cass. 05/02/2011, n. 2816).
È vero che nel caso di specie il chiese ed ottenne decreto ingiuntivo n. 137/2013, CP_1
avverso il quale propose opposizione la datrice di lavoro e che il giudizio fu riunito con provvedimento del 13.5.2014 a quello originario, per l'appunto avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione intrapresa sulla base del dispositivo della richiamata sentenza della Corte d'Appello (iscritto al n. 1145/2011).
Sennonché il tribunale non ha esaminato la domanda proposta in monitorio, vincolando la
Corte – in mancanza di alcuna censura sul punto - alla valutazione della statuizione limitata all'originaria opposizione all'esecuzione, con cui è stato dichiarato il diritto del di CP_1 procedere all'esecuzione, anche se limitatamente alle somme quantificate dal ctu contabile,
Pag. 6 di 8 dott. (cfr ctu in atti che reca il riferimento alla procedura n. 1145/2011): è evidente Per_3 che se l'esecuzione fosse stata azionata sulla base di un titolo esecutivo ovvero contenente un credito certo, liquido ed esigibile o determinabile con una semplice operazione aritmetica, non sarebbe stata necessaria una consulenza contabile.
3. In ordine alla terza e quarta censura si rileva quanto segue.
Il giudice di prime cure in effetti ha indicato erroneamente nell'epigrafe della sentenza oltre alla società, anche i germani ( , ) Pt_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4
eredi di (ed oggi anche di ) che non erano parti del giudizio iscritto al Per_1 Persona_2
n. 1145/2011, né di quelli riuniti, tranne di quello iscritto al n. 346/12 (ovvero il giudizio di merito instaurato dalla società e dai soci proprietari delle quote sociali a conclusione della prima fase di opposizione ex art. 619 del pignoramento del capitale sociale) che venne poi separato dal procedimento n. 1145/2011, dichiarato interrotto per decesso di una delle parti
(cfr verbale udienza del 09.10.2019) e, a seguito di riassunzione, definito con la sentenza n.
304/2021 con la quale il Tribunale accoglieva l'opposizione, dichiarava nullo il pignoramento, rigettava il ricorso nel resto (ovvero in merito alla domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente nei confronti di ex artt. 96 cpc e 2043 c.c.) e compensava CP_1
integralmente le spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia veniva proposto appello dalla società e dai germani sul Pt_5
capo relativo al rigetto della domanda risarcitoria, iscritto al n. 1422/2021 R.G. presso la
Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, poi definito con sentenza n. 155/23, pubblicata il 07.03.2023, con la quale veniva rigettato l'appello e confermata la sentenza di primo grado, che non risulta impugnata in Cassazione e quindi passata in giudicato.
Quanto, alla domanda risarcitoria proposta della sola società anche negli altri giudizi riuniti, premesso che la decisione con cui il giudice di merito regola le spese di lite, compensandole e indicando le circostanze che integrano i giusti motivi per detta pronuncia, costituisce implicito rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. (cfr Cass. Ordinanza n. 26544/2024; Cass. n.
3876/2000), si rileva che, seppure sia fondata la censura sul difetto di titolo esecutivo, non sono ravvisabili i presupposti della lite temeraria dell'art. 96 c.p.c. nella condotta del , CP_1
che creditore della datrice di lavoro delle somme a lui riconosciute dalla statuizione della
Corte d'Appello ha intrapreso procedure esecutive che non hanno sortito effetto satisfattivo per il mancato rinvenimento di liquidità.
Per i motivi suesposti, la sentenza va riformata nei termini di cui in dispositivo.
Pag. 7 di 8 4.In considerazione della peculiarità della vicenda e dell'accoglimento solo parziale del gravame, le spese del grado vengono integralmente compensate, confermandosi l'analoga statuizione del primo grado anche in ordine alle spese di ctu.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 11.10.2022 avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 706/2022, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto in riforma parziale della sentenza di primo grado, dichiara l'insussistenza del diritto del di procedere CP_1 all'esecuzione in virtù del dispositivo della sentenza emessa dalla Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Catanzaro, in data 10/12/2009, rigettando nel resto l'appello;
2) compensa le spese del secondo grado di giudizio;
3) conferma nel resto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data
19.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
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