Articolo 1254 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1253Articolo 1255
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9 ottobre 2010
Art. 1254. Grado massimo 1. L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello o corrispondente.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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