Art. 1254. Grado massimo 1. L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello o corrispondente.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 21/11/2022, n. 784Provvedimento: Pubblicato il 21/11/2022 N. 00784/2022 REG.PROV.COLL. N. 00078/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 78 del 2022, proposto da IL MA, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Cagliari, via Dante, 23; nei confronti di LE CA, non costituitasi in giudizio; …Leggi di più...
- risarcimento del danno·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- violazione di legge·
- autotutela amministrativa·
- art. 1247 del codice dell'ordinamento militare·
- discrezionalità amministrativa·
- richiamo in servizio·
- aliquote di ruolo·
- regolamento di avanzamento degli ufficiali·
- accesso agli atti amministrativi·
- promozione militare·
- eccesso di potere·
- silenzio inadempimento·
- art. 1334 del codice dell'ordinamento militare·
- riserva di complemento