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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/10/2025, n. 3602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3602 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, sezione
Quarta civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 8539
dell'anno 2020
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LORUSSO FRANCESCO, elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico- presso il difensore avv. LORUSSO FRANCESCO
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TRINCHI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 6 02100
RIETIpresso il difensore avv. TRINCHI ALESSANDRO
1 CONVENUTO/I
OGGETTO: Mutuo
All'udienza del 28/05/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 10.07.2020, e Parte_1 Parte_3
hanno citato in giudizio la
[...] Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle se-
[...]
guenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare la nullità e/o illegitti-
mità del contratto di mutuo ipotecario per viola-
zione art. 38 TUB;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto
Part di mutuo per errata indicazione del TAEG (e/o ;
- accertare e dichiarare la illegittimità del con-
tratto di mutuo in ragione dei motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo de quo, in quanto esprime un Tasso Effet-
tivo Globale (TEG) usurario;
- accertare e dichiarare la illiceità del contratto
2 di mutuo de quo, in quanto esprime un Tasso Effet-
tivo Globale di mora (TEG di mora) usurario;
- accertare e dichiarare la illiceità, illegittimi-
tà e la nullità della clausola di interessi del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui pre-
vede interessi, vantaggi e compensi usurari;
- per l'effetto dichiarare che tale mutuo sia usu-
rario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso effettivo globale ed un tasso effettivo globale di mora supe-
riori al tasso soglia e- accertare e dichiarare la illegittimità e la nullità degli interessi usurari nella misura di euro 70.597 (vedi perizia) (s.e.o.)
e non dovuti quelli maturati e maturandi successi-
vamente;
- accertare e dichiarare la nullità degli interessi per indeterminatezza della clausola e fallacità del
TAN indicato in contratto rispetto al TAE conteg-
giato con conseguente applicazione del tasso sosti-
tutivo di cui all'art. 117 TUB e/o art. 1284 c.c. e rimodulazione del piano di ammortamento;
- e per l'effetto accertare e dichiarare non dovuti gli interessi maturati e maturandi per i motivi di cui in narrativa, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento, compensando il credito ac-
3 certato –oltre interessi legali e svalutazione sino al soddisfo- con il debito residuo;
- in subordine condannare la convenuta a restituire agli attori la somma di euro 70.597 corrisposti
(vedi perizia) (s.e.o.) (v. perizia allegata), o in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte sin dal 5 febbraio 2007, oltre interes-
si legali e svalutazione sino al soddisfo;
- accertare e dichiarare non dovuti gli interessi maturati e maturandi per i motivi di cui in narra-
tiva, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento;
- in ogni caso, condannare il convenuto al pagamen-
to delle spese e dei compensi di causa con clausola di distrazione in favore dell'avv. Francesco Lorus- so dichiaratosi antistatario.”
A sostegno della domanda, gli attori hanno eccepito l'illegittima applicazione di tassi corrispettivi e moratori superiori al tasso soglia in ragione dell'applicazione del regime di capitalizzazione composta nonché la mancata indicazione in contratto di tutte le componenti dell'ISC, con conseguente violazione dell'art. 117 TUB e nullità ai sensi dell'art. 125-bis TUB. Hanno altresì dedotto la
4 violazione dell'art. 1283 c.c.; l'illegittimità di clausole vessatorie presenti nel contratto di mutuo per cui è causa;
una asserita omissione di valuta-
zione della solvibilità dell'affidato in sede di concessione del finanziamento nonché la violazione dell'art 38 TUB.
Con comparsa di costituzione risposta del
23.11.2020 la si è costituita in giudi- CP_2
zio contestando in fatto ed in diritto tutte le do-
mande attoree formulate e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via pregiudiziale, in rito, dichiarare la nullità della domanda di accertamento proposta per mancata individuazione del diritto dedotto in giu-
dizio;
2) nel merito respingere tutte le domande attoree perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per le ragioni che meglio in narrativa sono state descritte. Il tutto con vittoria di spe-
se, compenso di avvocato, rimborso spese generali,
oltre 4% C.A. ed IVA 22% come per legge”
A seguito del mutamento del rito, venivano assegna-
ti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa è stata istruita, oltre che documentalmen-
te, anche a mezzo CTU contabile.
5 Nelle memorie di replica conclusive, gli attori hanno eccepito per la prima volta il difetto di le-
gittimazione processuale del procuratore in ragione della nullità della procura per indeterminatezza e genericità dell'oggetto.
Con ordinanza del 28.05.2025, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo abrogato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
In via preliminare, l'eccezione sollevata da-
gli attori avente ad oggetto il difetto di legitti-
mazione processuale del procuratore in ragione del-
la nullità della procura per indeterminatezza e ge-
nericità dell'oggetto va rigettata in quanto tardi-
va ed infondata.
Secondo consolidata giurisprudenza,
l'eccezione di nullità della procura alle liti per genericità o indeterminatezza dell'oggetto, quando la procura sia stata formalmente conferita e vali-
damente prodotta come è avvenuto nel caso di spe-
cie- è un'eccezione in senso stretto, non rilevabi-
le d'ufficio da parte del giudice ed in quanto tale deve essere sollevata dalla parte entro la prima difesa utile. (crf Cass.n.34108/2019). Diversamen-
6 te, l'inesistenza della procura, che si ha nei casi in cui la procura manchi del tutto o è conferita da un soggetto privo di poteri, può essere solleva-
ta d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Orbene, nel caso in esame tale eccezione è
inamissibile per tardività essendo stata formulata per la prima volta in sede di momerie conclusive di replica.
Inoltre, tale eccezione è altresì infondata in quanto nella specie la procura è stata conferita con atto notarile – debitamente prodotta con com-
parsa di costituzione- in forma idonea ex art 83
cpc, chiaramente riferibile alla presente
contro
-
versia.
Sempre in via preliminare, va rigettata altre-
sì l'eccezione di nullità della domanda proposta per violazione del combinato disposto degli artt.
125, 163 e 164 c.p.c. per non essere stati allegati i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudi-
zio.
Nel caso di specie, la domanda giudiziale pro-
posta contiene tutti gli elementi previsti dall'art
163 cpc – indicazione delle parti, esposizione dei fatti, petitum e casua petendi- ed è stata sotto-
scritta dal difensore munito di procura, in confor-
7 mità dell'art 125 c.p.c.. non sussiste dunque alcu-
na violazione formale o sostanziale idonea a deter-
minare la nullità.
Nel merito la domanda è infondata e va pertan-
to rigettata.
Con riferimento alle contestazioni formulate dagli opponenti (sollevate per la prima volta nella comparsa conclusionale) in merito all'assunta nul-
lità delle c.d. clausole vessatorie ex art. 1341
c.c., si rileva che le stesse sono infondate.
Al riguardo si osserva che pur essendo accla-
rato che la formalità della doppia sottoscrizione è
indispensabile per la produzione di effetto delle clausole vessatorie, non potendo ritenersi suffi-
ciente un'unica sottoscrizione in calce al contrat-
to (ex plurimis Cass. 12 ottobre 2016, n. 20606;
Cass. 13 novembre 2014, n. 24193; Cass. 11 giugno
2012, n. 9492) è pacifico in giurisprudenza che non occorrono tante firme quante sono le clausole ves-
satorie: una sottoscrizione è sufficiente per ap-
provare specificamente più clausole vessatorie,
purché queste ultime siano chiaramente individuate.
8 (Tribunale, Reggio Emilia, sez. II, sentenza
24/04/2018 n° 623). Nel caso di cui ci si occupa,
entrambi gli attori hanno firmato le clausole ves-
satorie oggetto di contestazione e la firma è si-
glata su ciasun foglio del capitolato di patti e condizioni formante parte integrante del contratto di mutuo( doc. n 4 fascicolo parte attrice- perizia di parte-).
Part
In ordine all'errata indicazione dell' con-
trattuale, dedotta dagli attori, va rilevato che
Part l' svolge una funzione meramente informativa,
rappresentando in termini percentuali il costo com-
plessivo del finanziamento, non incidendo sulla va-
lidità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 117 TUB, il quale stabilisce che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione pra-
ticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” (co. 6) e che “La Banca d'Italia può
9 prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particola denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un con-
tenuto tipico determinato. I contratti difformi so-
no nulli” (co. 8), essendo il TAEG qualificabile come mero indicatore sintetico previsto dalla nor-
mativa ai soli fini di pubblicità e trasparenza.
Nel caso di specie, inoltre, non è invocabile la nullità prevista dall'art. 125 bis, comma 6,
TUB, sia perché tale sanzione non si applica ai mu-
tui garantiti da ipoteca su immobile (art. 122
TUB), come il contratto in questione, sia perché la suddetta disciplina è entrata in vigore con il
D.Lgs. n. 141/2010 in data 19.09.2010, dunque ante-
cedentemente alla stipula del mutuo in esame avve-
nuta in data 5.02.2007.
Pertanto, la mancata o errata indicazione
Part dell' potrebbe al più determinare la sola viola-
zione degli obblighi di informazione da parte della nell'ipotesi in cui venga dedotto uno speci- CP_1
fico danno eziologicamente connesso all'inadempimento del suddetto obbligo, nella spe-
10 cie non provato dall'attrice, ovvero formulata do-
manda di risoluzione, invero estranea all'oggetto del presente giudizio.
Anche l'eccezione circa il superamento dei tassi soglia usura non è fondata e va rigettata.
Invero, dalle condivisibili risultanze dell'elaborato peritale svolto dal ctu nominato, è
stato accertato il mancato superamento del tasso soglia usura vigente al momento della stipula del contratto;
difatti il ctu chiarisce che
:”…considerata la soglia usura stabilita per questo
contratto pari a 8,985%, il confronto del TAEG de-
terminato come da istruzioni Banca d'Italia, ripor-
ta un valore entro il limite della soglia usura,
anche volendovi includere le spese previste nel ca-
pitolato del contratto di mutuo, automaticamente
applicabili.”( pg.18 perizia).
Quanto all'anatocismo derivante dal c.d. am-
mortamento alla francese si osserva quanto segue.
Nella prassi si distinguono essenzialmente tre tipi di ammortamento: il piano all'italiana, in cui
11 ogni rata è di importo diverso in quanto composta da una quota di capitale costante e da una quota di interessi che, calcolata su capitale decrescente,
si riduce man mano;
il piano alla francese, conno-
tato da rate costanti (ognuna delle quali è compo-
sta da una quota capitale e una quota interessi va-
riabile), ed il piano alla tedesca, è strutturato come l'ammortamento alla francese solo che si paga-
no interessi anticipati.
La giurisprudenza di merito si è soffermata in particolare sulla legittimità dell'ammortamento al-
la francese, essendo esso utilizzato in Italia nel-
la quasi totalità dei casi.
Secondo un primo (ma risalente e minoritario)
orientamento il cd. "ammortamemento alla francese",
basandosi su una formula di matematica attuariale,
in forza della quale l'interesse applicato è quello composto e non quello semplice, finisce con il mag-
giorare il tasso di interesse previsto nel contrat-
to di mutuo e dar luogo ad una violazione sia dell'art. 1283 c.c. che dell'art. 1284 c.c., impo-
12 nendo l'applicazione del tasso legale semplice e non di quello ultralegale indeterminato o incerto.
Secondo la maggior parte delle pronunzie di merito e secondo questo tribunale, invece, l'ammortamento cd. "alla francese" non incorre nella violazione del disposto dell'art.1283 cod. civ., od interesse composto, consistente nella produzione degli inte-
ressi sugli interessi scaduti.
Nell'ammortamento c.d. alla francese, infatti,
gli interessi dovuti sull'intero finanziamento ven-
gono ripartiti nel numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata;
alla scadenza di ciascuna rata gli interessi maturati non vengono capitaliz-
zati, confluendo nella rata successiva e la parte di capitale per ciascuna rata viene determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da rimborsare.
Nel contratto di mutuo, il cosiddetto "ammor-
tamento alla francese", non comporta alcuna forma
13 di capitalizzazione degli interessi che vengono calcolati solamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quel-
lo di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti e unicamen-
te degli interessi dovuti per il periodo cui la ra-
ta medesima si riferisce.
Tale sistema di computazione degli interessi esclude, dunque, qualsivoglia discrepanza tra il tasso concordato per iscritto e quello effettivo.
Con tale sistema non si verifica alcuna capi-
talizzazione degli interessi in quanto gli interes-
si inseriti nella rata successiva sono, a loro vol-
ta, calcolati unicamente sulla residua quota di ca-
pitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate prece-
denti e unicamente per il periodo successivo al pa-
gamento della rata immediatamente precedente.
14 Infatti, con il pagamento di ogni singola rata il mutuatario azzera gli interessi a suo carico fi-
no a quel momento e inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra gli inte-
ressi maturati e l'importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
Dunque, in sostanza, l'adozione del piano di ammortamento alla francese non comporta alcuna in-
determinatezza né alcun effetto anatocistico in violazione dell'art. 1283 cod. civ. perché gli in-
teressi di periodo vengono calcolati solo sul capi-
tale residuo, mentre alla scadenza della rata gli interessi non vengono capitalizzati, ma costitui-
scono quota interessi della rata di rimborso del mutuo. In effetti, il metodo di ammortamento alla francese, di per sé, non comporta alcuna forma di anatocismo, in quanto ciascuna rata ingloba inte-
ressi semplici, calcolati al tasso nominale sul re-
siduo capitale da restituire.
D'Altra parte, anche le SS.UU. della S.C., con la pronuncia n. 15130 del 29/05/2024, hanno affer-
mato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso,
15 con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo stan-
dardizzato tradizionale, non è causa di nullità
parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitaliz-
zazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clien-
ti”.
Quanto poi alle contestazioni che riguardano l'asserita violazione dell'art 38 TUB queste sono generiche e non provate.
Ogni altra domanda assorbita.
Le spese di lite, liquidate come appresso, se-
guono la soccombenza. Le spese di CTU restano a ca-
rico di parte soccombente.
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
16 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore mini-
€ 2.835,00 mo:
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare € 9.142,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, defini-
tivamente pronunciando, ogni diversa istanza disat-
tesa o assorbita:
1)rigetta la domanda;
2) condanna gli attori in solido al pagamento del-
le spese di lite in favore della convenuta, che li-
17 quida in € 9142,00, oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA come per legge;
compensate le altre spe-
se; pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico degli attori in solido;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 9.10.2025 Il G.U.
Dott. Giuseppe Rana
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, sezione
Quarta civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 8539
dell'anno 2020
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LORUSSO FRANCESCO, elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico- presso il difensore avv. LORUSSO FRANCESCO
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TRINCHI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 6 02100
RIETIpresso il difensore avv. TRINCHI ALESSANDRO
1 CONVENUTO/I
OGGETTO: Mutuo
All'udienza del 28/05/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 10.07.2020, e Parte_1 Parte_3
hanno citato in giudizio la
[...] Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle se-
[...]
guenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare la nullità e/o illegitti-
mità del contratto di mutuo ipotecario per viola-
zione art. 38 TUB;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto
Part di mutuo per errata indicazione del TAEG (e/o ;
- accertare e dichiarare la illegittimità del con-
tratto di mutuo in ragione dei motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo de quo, in quanto esprime un Tasso Effet-
tivo Globale (TEG) usurario;
- accertare e dichiarare la illiceità del contratto
2 di mutuo de quo, in quanto esprime un Tasso Effet-
tivo Globale di mora (TEG di mora) usurario;
- accertare e dichiarare la illiceità, illegittimi-
tà e la nullità della clausola di interessi del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui pre-
vede interessi, vantaggi e compensi usurari;
- per l'effetto dichiarare che tale mutuo sia usu-
rario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso effettivo globale ed un tasso effettivo globale di mora supe-
riori al tasso soglia e- accertare e dichiarare la illegittimità e la nullità degli interessi usurari nella misura di euro 70.597 (vedi perizia) (s.e.o.)
e non dovuti quelli maturati e maturandi successi-
vamente;
- accertare e dichiarare la nullità degli interessi per indeterminatezza della clausola e fallacità del
TAN indicato in contratto rispetto al TAE conteg-
giato con conseguente applicazione del tasso sosti-
tutivo di cui all'art. 117 TUB e/o art. 1284 c.c. e rimodulazione del piano di ammortamento;
- e per l'effetto accertare e dichiarare non dovuti gli interessi maturati e maturandi per i motivi di cui in narrativa, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento, compensando il credito ac-
3 certato –oltre interessi legali e svalutazione sino al soddisfo- con il debito residuo;
- in subordine condannare la convenuta a restituire agli attori la somma di euro 70.597 corrisposti
(vedi perizia) (s.e.o.) (v. perizia allegata), o in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte sin dal 5 febbraio 2007, oltre interes-
si legali e svalutazione sino al soddisfo;
- accertare e dichiarare non dovuti gli interessi maturati e maturandi per i motivi di cui in narra-
tiva, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento;
- in ogni caso, condannare il convenuto al pagamen-
to delle spese e dei compensi di causa con clausola di distrazione in favore dell'avv. Francesco Lorus- so dichiaratosi antistatario.”
A sostegno della domanda, gli attori hanno eccepito l'illegittima applicazione di tassi corrispettivi e moratori superiori al tasso soglia in ragione dell'applicazione del regime di capitalizzazione composta nonché la mancata indicazione in contratto di tutte le componenti dell'ISC, con conseguente violazione dell'art. 117 TUB e nullità ai sensi dell'art. 125-bis TUB. Hanno altresì dedotto la
4 violazione dell'art. 1283 c.c.; l'illegittimità di clausole vessatorie presenti nel contratto di mutuo per cui è causa;
una asserita omissione di valuta-
zione della solvibilità dell'affidato in sede di concessione del finanziamento nonché la violazione dell'art 38 TUB.
Con comparsa di costituzione risposta del
23.11.2020 la si è costituita in giudi- CP_2
zio contestando in fatto ed in diritto tutte le do-
mande attoree formulate e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via pregiudiziale, in rito, dichiarare la nullità della domanda di accertamento proposta per mancata individuazione del diritto dedotto in giu-
dizio;
2) nel merito respingere tutte le domande attoree perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per le ragioni che meglio in narrativa sono state descritte. Il tutto con vittoria di spe-
se, compenso di avvocato, rimborso spese generali,
oltre 4% C.A. ed IVA 22% come per legge”
A seguito del mutamento del rito, venivano assegna-
ti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa è stata istruita, oltre che documentalmen-
te, anche a mezzo CTU contabile.
5 Nelle memorie di replica conclusive, gli attori hanno eccepito per la prima volta il difetto di le-
gittimazione processuale del procuratore in ragione della nullità della procura per indeterminatezza e genericità dell'oggetto.
Con ordinanza del 28.05.2025, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo abrogato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
In via preliminare, l'eccezione sollevata da-
gli attori avente ad oggetto il difetto di legitti-
mazione processuale del procuratore in ragione del-
la nullità della procura per indeterminatezza e ge-
nericità dell'oggetto va rigettata in quanto tardi-
va ed infondata.
Secondo consolidata giurisprudenza,
l'eccezione di nullità della procura alle liti per genericità o indeterminatezza dell'oggetto, quando la procura sia stata formalmente conferita e vali-
damente prodotta come è avvenuto nel caso di spe-
cie- è un'eccezione in senso stretto, non rilevabi-
le d'ufficio da parte del giudice ed in quanto tale deve essere sollevata dalla parte entro la prima difesa utile. (crf Cass.n.34108/2019). Diversamen-
6 te, l'inesistenza della procura, che si ha nei casi in cui la procura manchi del tutto o è conferita da un soggetto privo di poteri, può essere solleva-
ta d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Orbene, nel caso in esame tale eccezione è
inamissibile per tardività essendo stata formulata per la prima volta in sede di momerie conclusive di replica.
Inoltre, tale eccezione è altresì infondata in quanto nella specie la procura è stata conferita con atto notarile – debitamente prodotta con com-
parsa di costituzione- in forma idonea ex art 83
cpc, chiaramente riferibile alla presente
contro
-
versia.
Sempre in via preliminare, va rigettata altre-
sì l'eccezione di nullità della domanda proposta per violazione del combinato disposto degli artt.
125, 163 e 164 c.p.c. per non essere stati allegati i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudi-
zio.
Nel caso di specie, la domanda giudiziale pro-
posta contiene tutti gli elementi previsti dall'art
163 cpc – indicazione delle parti, esposizione dei fatti, petitum e casua petendi- ed è stata sotto-
scritta dal difensore munito di procura, in confor-
7 mità dell'art 125 c.p.c.. non sussiste dunque alcu-
na violazione formale o sostanziale idonea a deter-
minare la nullità.
Nel merito la domanda è infondata e va pertan-
to rigettata.
Con riferimento alle contestazioni formulate dagli opponenti (sollevate per la prima volta nella comparsa conclusionale) in merito all'assunta nul-
lità delle c.d. clausole vessatorie ex art. 1341
c.c., si rileva che le stesse sono infondate.
Al riguardo si osserva che pur essendo accla-
rato che la formalità della doppia sottoscrizione è
indispensabile per la produzione di effetto delle clausole vessatorie, non potendo ritenersi suffi-
ciente un'unica sottoscrizione in calce al contrat-
to (ex plurimis Cass. 12 ottobre 2016, n. 20606;
Cass. 13 novembre 2014, n. 24193; Cass. 11 giugno
2012, n. 9492) è pacifico in giurisprudenza che non occorrono tante firme quante sono le clausole ves-
satorie: una sottoscrizione è sufficiente per ap-
provare specificamente più clausole vessatorie,
purché queste ultime siano chiaramente individuate.
8 (Tribunale, Reggio Emilia, sez. II, sentenza
24/04/2018 n° 623). Nel caso di cui ci si occupa,
entrambi gli attori hanno firmato le clausole ves-
satorie oggetto di contestazione e la firma è si-
glata su ciasun foglio del capitolato di patti e condizioni formante parte integrante del contratto di mutuo( doc. n 4 fascicolo parte attrice- perizia di parte-).
Part
In ordine all'errata indicazione dell' con-
trattuale, dedotta dagli attori, va rilevato che
Part l' svolge una funzione meramente informativa,
rappresentando in termini percentuali il costo com-
plessivo del finanziamento, non incidendo sulla va-
lidità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 117 TUB, il quale stabilisce che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione pra-
ticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” (co. 6) e che “La Banca d'Italia può
9 prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particola denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un con-
tenuto tipico determinato. I contratti difformi so-
no nulli” (co. 8), essendo il TAEG qualificabile come mero indicatore sintetico previsto dalla nor-
mativa ai soli fini di pubblicità e trasparenza.
Nel caso di specie, inoltre, non è invocabile la nullità prevista dall'art. 125 bis, comma 6,
TUB, sia perché tale sanzione non si applica ai mu-
tui garantiti da ipoteca su immobile (art. 122
TUB), come il contratto in questione, sia perché la suddetta disciplina è entrata in vigore con il
D.Lgs. n. 141/2010 in data 19.09.2010, dunque ante-
cedentemente alla stipula del mutuo in esame avve-
nuta in data 5.02.2007.
Pertanto, la mancata o errata indicazione
Part dell' potrebbe al più determinare la sola viola-
zione degli obblighi di informazione da parte della nell'ipotesi in cui venga dedotto uno speci- CP_1
fico danno eziologicamente connesso all'inadempimento del suddetto obbligo, nella spe-
10 cie non provato dall'attrice, ovvero formulata do-
manda di risoluzione, invero estranea all'oggetto del presente giudizio.
Anche l'eccezione circa il superamento dei tassi soglia usura non è fondata e va rigettata.
Invero, dalle condivisibili risultanze dell'elaborato peritale svolto dal ctu nominato, è
stato accertato il mancato superamento del tasso soglia usura vigente al momento della stipula del contratto;
difatti il ctu chiarisce che
:”…considerata la soglia usura stabilita per questo
contratto pari a 8,985%, il confronto del TAEG de-
terminato come da istruzioni Banca d'Italia, ripor-
ta un valore entro il limite della soglia usura,
anche volendovi includere le spese previste nel ca-
pitolato del contratto di mutuo, automaticamente
applicabili.”( pg.18 perizia).
Quanto all'anatocismo derivante dal c.d. am-
mortamento alla francese si osserva quanto segue.
Nella prassi si distinguono essenzialmente tre tipi di ammortamento: il piano all'italiana, in cui
11 ogni rata è di importo diverso in quanto composta da una quota di capitale costante e da una quota di interessi che, calcolata su capitale decrescente,
si riduce man mano;
il piano alla francese, conno-
tato da rate costanti (ognuna delle quali è compo-
sta da una quota capitale e una quota interessi va-
riabile), ed il piano alla tedesca, è strutturato come l'ammortamento alla francese solo che si paga-
no interessi anticipati.
La giurisprudenza di merito si è soffermata in particolare sulla legittimità dell'ammortamento al-
la francese, essendo esso utilizzato in Italia nel-
la quasi totalità dei casi.
Secondo un primo (ma risalente e minoritario)
orientamento il cd. "ammortamemento alla francese",
basandosi su una formula di matematica attuariale,
in forza della quale l'interesse applicato è quello composto e non quello semplice, finisce con il mag-
giorare il tasso di interesse previsto nel contrat-
to di mutuo e dar luogo ad una violazione sia dell'art. 1283 c.c. che dell'art. 1284 c.c., impo-
12 nendo l'applicazione del tasso legale semplice e non di quello ultralegale indeterminato o incerto.
Secondo la maggior parte delle pronunzie di merito e secondo questo tribunale, invece, l'ammortamento cd. "alla francese" non incorre nella violazione del disposto dell'art.1283 cod. civ., od interesse composto, consistente nella produzione degli inte-
ressi sugli interessi scaduti.
Nell'ammortamento c.d. alla francese, infatti,
gli interessi dovuti sull'intero finanziamento ven-
gono ripartiti nel numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata;
alla scadenza di ciascuna rata gli interessi maturati non vengono capitaliz-
zati, confluendo nella rata successiva e la parte di capitale per ciascuna rata viene determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da rimborsare.
Nel contratto di mutuo, il cosiddetto "ammor-
tamento alla francese", non comporta alcuna forma
13 di capitalizzazione degli interessi che vengono calcolati solamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quel-
lo di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti e unicamen-
te degli interessi dovuti per il periodo cui la ra-
ta medesima si riferisce.
Tale sistema di computazione degli interessi esclude, dunque, qualsivoglia discrepanza tra il tasso concordato per iscritto e quello effettivo.
Con tale sistema non si verifica alcuna capi-
talizzazione degli interessi in quanto gli interes-
si inseriti nella rata successiva sono, a loro vol-
ta, calcolati unicamente sulla residua quota di ca-
pitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate prece-
denti e unicamente per il periodo successivo al pa-
gamento della rata immediatamente precedente.
14 Infatti, con il pagamento di ogni singola rata il mutuatario azzera gli interessi a suo carico fi-
no a quel momento e inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra gli inte-
ressi maturati e l'importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
Dunque, in sostanza, l'adozione del piano di ammortamento alla francese non comporta alcuna in-
determinatezza né alcun effetto anatocistico in violazione dell'art. 1283 cod. civ. perché gli in-
teressi di periodo vengono calcolati solo sul capi-
tale residuo, mentre alla scadenza della rata gli interessi non vengono capitalizzati, ma costitui-
scono quota interessi della rata di rimborso del mutuo. In effetti, il metodo di ammortamento alla francese, di per sé, non comporta alcuna forma di anatocismo, in quanto ciascuna rata ingloba inte-
ressi semplici, calcolati al tasso nominale sul re-
siduo capitale da restituire.
D'Altra parte, anche le SS.UU. della S.C., con la pronuncia n. 15130 del 29/05/2024, hanno affer-
mato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso,
15 con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo stan-
dardizzato tradizionale, non è causa di nullità
parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitaliz-
zazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clien-
ti”.
Quanto poi alle contestazioni che riguardano l'asserita violazione dell'art 38 TUB queste sono generiche e non provate.
Ogni altra domanda assorbita.
Le spese di lite, liquidate come appresso, se-
guono la soccombenza. Le spese di CTU restano a ca-
rico di parte soccombente.
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
16 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore mini-
€ 2.835,00 mo:
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare € 9.142,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, defini-
tivamente pronunciando, ogni diversa istanza disat-
tesa o assorbita:
1)rigetta la domanda;
2) condanna gli attori in solido al pagamento del-
le spese di lite in favore della convenuta, che li-
17 quida in € 9142,00, oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA come per legge;
compensate le altre spe-
se; pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico degli attori in solido;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 9.10.2025 Il G.U.
Dott. Giuseppe Rana
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