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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/10/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4960/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 11/08/2025 da:
Parte_1
con l'avv. FANTIN LUIGI
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FANTIN LUIGI
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e la figlia minore dalla relazione more uxorio intrattenuta tra le parti e oramai cessata. Per_1
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. hanno confermato la loro volontà
espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. La sig.ra ha già lasciato l'abitazione di IE PI X via Brigata Martiri Parte_2
del Grappa, 16/C e ha reperito nuovo alloggio in locazione in Castelminio di Resana – via dei Marta, 19 ove sposterà la propria residenza unitamente alla figlia . Per_1
2. La figlia rimane affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso: tutte le scelte di Per_1
rilevanza educativa, istruttiva relative alla figlia andranno prese dai genitori di comune accordo. La bambina avrà la residenza formale presso la madre, il padre potrà vederla quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di scuola della bambina.
Ad ogni modo il padre potrà tenere con sé la figlia per:
un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì sera (o sabato mattina) alla domenica sera;
una o più sere infrasettimanali da concordare di volta in volta fra i genitori, soprattutto nella settimana in cui il weekend è di competenza della madre;
almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno, cosicché la minore possa trascorrere con ciascuno dei genitori adeguato periodo di vacanza;
per metà delle festività Natalizie e Pasquali, avendo cura di alternare con ciascuno dei genitori annualmente le festività di Pasqua e Natale;
per metà dei ponti o delle vacanze infra scolastiche, compleanni, carnevale ecc… Le parti si impegnano a far conservare alla figlia adeguati rapporti con le famiglie di origine
(nonni paterni e materni) e a consentire alla piccola anche telefonate quotidiane con l'altro genitore e i nonni e parenti.
È comunque fatto salvo ogni diverso accordo fra le parti, le quali potranno concordare anche di volta in volta tempi di visita e di permanenza della piccola con ciascuno dei due genitori,
a seconda delle possibilità e necessità loro e della piccola.
3. Il sig. verserà alla sig.ra , quale contributo al Parte_1 Parte_2
mantenimento della figlia (comprensivo del contributo per il canone di abitazione) € 200
mensili entro il giorno 10 di ogni mese, aggiornati annualmente secondo gli indici ISTAT;
concorrerà altresì alle spese straordinarie da sostenersi per la figlia, come regolamentate dal Protocollo vigente presso questo Tribunale, nella misura del 50%; la sig.ra
[...]
percepirà il 100% dell'Assegno Unico Universale erogato dell'INSP per la minore Parte_2
, e il padre sottoscriverà la documentazione necessaria per consentire Persona_2
quanto sopra;
4. Si dà atto che le parti hanno regolamentato separatamente con scrittura privata i loro rapporti economici nati a seguito della loro unione, con particolare riferimento all'acquisizione – dietro corrispettivo – da parte del sig. , che rimane nella Parte_1
casa familiare di sua esclusiva proprietà, della quota dei beni mobili tutti acquistati dalle parti ai fini della loro convivenza che rimarranno – pertanto – di proprietà del sig. . Parte_1
5. Si dà atto che le parti si danno sin d'ora atto di aver definito ogni questione patrimoniale nata dalla relazione sentimentale e dalla convivenza.
6. Si dà atto che le parti si danno sin d'ora reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio della minore.
7. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 09/10/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani