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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/03/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 848/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Monica Vitali Presidente dr. Serena Sommariva Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 848/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
GALLERIA SAN BABILA 4A 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FORTE
SIMONE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA TONALE, 9 C/O AVV. NANNINI STEFANO 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. CAPRIOLI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
pagina 1 di 10 (C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliato in VIA BESANA 4 26900 LODI presso lo P.IVA_2
studio dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
avente ad oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria sulle seguenti conclusioni.
Per : Alla Ecc.ma CORTE D'A PPELLO DI MILANO - Sezione Parte_1
Lavoro e Previdenza, affinché la stessa Voglia, in accoglimento del presente APPELLO ed in RIFORMA DELLA SENTENZA N. 308/2024 DEL TRIBUNALE DI LODI, SEZ.
LAV., DEL 20/06/2024 NEL GIUDIZIO RECANTE RG N. 294/2024, notificata da in data 01/07/2024 CP_3
- in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della costituzione in giudizio di CP_3
poiché avvenuta a mezzo avv.to del libero foro;
- accertare e dichiarare la nullità del Preavviso di Fermo amministrativo n.13580202400000056000 stante la mancata notifica degli atti presupposto;
-Accertare e dichiarare la nullità della Comunicazione preventiva di Fermo amministrativo in quanto emessa in dispregio di quanto previsto dall'art. 1, commi 537 e ss., L. n. 228/2012;
- annullare il preavviso di fermo amministrativo oggetto di opposizione, gli Avvisi di addebito indicati in atti stante la mancata notifica degli stessi;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Collegio adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio. pagina 2 di 10 Per Nel merito dichiarare Controparte_1
l'illegittimità e/o inammissibilità del ricorso essendo privo di rilievo giuridico e, comunque, rigettarlo.
Dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato della Agente della Riscossione, per le ragioni meglio esplicitate nella presente memoria, e, per l'effetto, dichiarare tenuto l'Ente Impositore a garantire esso Agente della Riscossione da ogni pretesa avversa, anche per questioni attinenti il merito, ivi compresa quella relativa alle spese di causa;
in caso di accoglimento dell'opposizione per motivi riguardanti l'operato dei suindicato ente condannare quest'ultimi al pagamento delle spese di lite anche in confronto della deducente con distrazione delle spese a favore dell'odierno procuratore.
Con riguardo alla condotta processuale di controparte ci si rimette all'insindacabile giudizio di codesta Corte Adita.
Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi a favore dello scrivente procuratore
Per : Confermare Controparte_2
in toto la sentenza Trib. Lodi n. 308/2024 pubbl. il 20/06/2024 RG n. 294/2024
e, per l'effetto, In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' sulle eccezioni riguardanti il fermo amministrativo di CP_2
. Controparte_1
Quanto alle eccezioni formali sulle cartelle di pagamento non riguardanti il merito della pretesa contributiva. In via pregiudiziale e/ o preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , estromettendo l'Istituto dal giudizio e l'avversa CP_2
opposizione inammissibile in quanto tardiva ex art. 617 e 618 bis c.p.c., e/o comunque rigettarla.
pagina 3 di 10 Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il ricorso inammissibile per intervenuta tardività dell'opposizione a ruolo esattoriale proposta in primo grado, per inosservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 24, comma 5^, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Nel merito:
In via principale, rigettare il ricorso e tutte le domande tutte ex adverso proposte nei confronti dell' in quanto infondate in fatto ed in diritto. CP_2
In via del tutto gradata, solo per scrupolo difensivo, per mero scrupolo difensivo, dichiarare la legittimità dell'iscrizione a ruolo della diversa somma che per i titoli di cui al ruolo medesimo risulterà dovuta in corso di causa, e, per l'effetto, condannare l'opponente ad eseguirne il pagamento all'Istituto, per il tramite del concessionario della riscossione, con gli ulteriori accessori dovuti fino al saldo effettivo, rigettando sul punto l'opposizione.
Solo per scrupolo difensivo, nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, tenere indenne l' da qualsivoglia responsabilità, in CP_2
quanto l'Ente Impositore non è titolare della fase esecutiva post infasamento esattoriale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 308/2024 il Tribunale di Lodi ha rigettato le opposizioni al preavviso di fermo amministrativo ed al successivo provvedimento di fermo amministrativo apposto alla vettura Renault EN Tg ES363KD di proprietà dell'appellante per il mancato pagamento dei crediti contributivi IVS di cui ai tre avvisi di addebito n.
43520220000123434000, n. 43520220000325509000, n. 43520220000783431000, limitatamente alla sola quota di credito di natura previdenziale per contributi IVS, oggetto del presente giudizio per la somma di € 7.801,80.
pagina 4 di 10 Il primo giudice preliminarmente ha qualificato l'opposizione quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc avendo contestato il ricorrente il diritto a procedersi ad esecuzione forzata per la nullità dei provvedimenti impugnati, stante l'eccepita mancanza di notificazione degli avvisi di addebito presupposto del credito rivendicato da nonché per vizio di motivazione degli atti di preavviso e di fermo CP_3
amministrativo, per decadenza dall'iscrizione a ruolo e, infine, per la nullità degli atti impugnati a seguito della presentazione dell'istanza del contribuente ai sensi dell'art. 1 comma 537 L. 228/2012.
Nel merito il primo giudice ha rilevato la regolare notifica a mezzo PEC degli avvisi di addebito sottostanti al provvedimento di fermo, come da produzione del creditore CP_2
ed ha ritenuto la regolarità degli atti di addebito presupposti.
Rigettava parimenti le eccezioni di vizio di motivazione degli atti risultando chiara la modalità di calcolo degli interessi perché predeterminata ex lege e perché è ammissibile la motivazione per relationem degli atti di addebito.
Il primo giudice rigettava anche l'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente, sulla motivazione che la detta eccezione non esime il Giudice da accertare nel merito il debito contributivo, che nel caso in esame risulta esistente come dagli avvisi di addebito prodotti.
Infine, il primo giudice ha rilevato che la presentazione della istanza ex l. 228/2012 deve essere chiara e motivata con i documenti giustificativi della richiesta formulata dal contribuente all'agenzia entrate.
Nel caso in esame la domanda proposta dal legale del contribuente all' Controparte_1
non conteneva gli elementi minimi per poterla considerare validamente formulata e così alla stessa nessun effetto poteva essere attribuito siccome invalida.
Ha impugnato la sentenza il ricorrente con 5 motivi di appello.
pagina 5 di 10 Con il primo motivo impugna la sentenza per non aver accertato l'illegittima costituzione in giudizio dell'agente della riscossione a mezzo avvocato del libero foro, anziché a mezzo dell'Avvocatura di Stato e così non potendosi utilizzare le difese e la documentazione prodotta in giudizio dall . Controparte_4
Con il secondo e terzo motivo l'appellante deduce inesistenza della notifica perché
l'indirizzo PEC del notificante non proviene dai pubblici elenchi e perché non sarebbe documentata l'integrale notifica degli atti.
Con il quarto motivo rileva che non aveva fornito alcuna risposta all'istanza di CP_3
sospensione proposta ai sensi dell'art. 1 comma 537 L. 228/2012 e, dunque, gli atti conseguenti impugnati erano da dichiararsi nulli.
Con il quinto motivo impugna la sentenza perché non ha dichiarato la decadenza della potestà accertatrice dell'ente, anche perché la pretesa tributaria sarebbe inesistente per avvenuto pagamento di quanto dovuto a titolo di imposte e tasse.
Si sono costituite in appello le parti appellate con rispettive memorie, con richiesta di conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 6.11.2024 le parti hanno discusso la causa e la stessa è stata decisa come da dispositivo di cui è stata data lettura.
L'appello è infondato.
pagina 6 di 10 Preliminarmente si rileva che ogni questione circa la rappresentanza in giudizio di per il tramite di avvocati del libero foro, deve Controparte_5
ritenersi superata alla luce della norma di interpretazione autentica di cui al decreto legge n.34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 58/2019: la norma chiarisce che il riferimento, operato dall'art. 1 co, 8 del d.l. 193/2016 alla disciplina declinata dall'art. 43, co. 4 del R.D. 1611/1933 va inteso nel senso che tale disciplina, afferente al c.d. “patrocinio autorizzato” dell'Avvocatura di Stato, si applica esclusivamente in presenza di controversie riservate alla stessa Avvocatura nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi del predetto art. 1, co. 8, allorquando l intenda non avvalersi CP_1
del relativo patrocinio per la propria rappresentanza in giudizio.
Sempre la norma in esame aggiunge che, viceversa, la disposizione di cui all'art. 43 co.
4 cit., non trova applicazione nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura di Stato ad assumere il patrocinio di . Controparte_5
In senso conforme si è pronunciata la Corte di Cassazione a SS.UU. con la pronuncia n.
30008/2019, da intendersi qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Ne consegue che la difesa tecnica di , affidata al Controparte_5
legale del libero foro, è pienamente legittima.
pagina 7 di 10 Sul secondo e terzo motivo di appello relativo alla notifica PEC sulla presunta assenza dell'indirizzo del notificante nei registri pubblici, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.” (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023).
Pertanto, la eccepita quanto indimostrata non presenza dell'indirizzo PEC
" t dal Reginde/INIPEC, non assume alcun rilievo Email_1
sostanziale, dovendosi ritenere comunque validamente notificato l'avviso di addebito non avendo l'appellante neppure allegato in che modo e quale pregiudizio tale presunta mancanza avesse arrecato al suo diritto di difesa.
Chiarita la sussistenza della notifica degli avvisi di addebito all'appellante, ne deriva l'infondatezza del ricorso dato che si contesta dall'appellante la sola nullità degli avvisi di addebito per la loro mancata notifica: una volta provata la notifica degli stessi nessuna impugnazione può essere proposta contro l'avviso di addebito ritualmente notificato al contribuente, una volta decorso il termine di cui all'art. 24 D. lgs. 46/1999.
pagina 8 di 10 “In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n.
46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo.” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 8198 del 22/03/2023).
Né l'appellante ha eccepito la prescrizione del debito successiva alla accertata notifica, pertanto, anche sotto tale profilo l'impugnazione degli atti derivati appare inammissibile.
Il quarto motivo è inammissibile in quanto l'impugnazione non risulta coerente con la motivazione della sentenza sul punto, visto che il primo giudice ha rilevato l'inidoneità dell'istanza di sospensione formulata dal contribuente ai sensi della L. 228/2012 e, dunque, l'insussistenza della stessa per l'instaurazione del procedimento ai fini di legge.
Il motivo di appello invece appunta la critica sulla mancata risposta dell alla CP_3
detta istanza dell'appellante nei termini di cui alla l. 228/2012: l'appello non dialoga con la motivazione della sentenza sul punto e così risulta tale motivo inammissibile per violazione di specificità ai sensi dell'art. 434 cpc.
“Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23781 del
28/10/2020).
pagina 9 di 10 Nel caso in esame il motivo risulta avulso rispetto alla motivazione della sentenza impugnata sul punto oggetto di impugnazione.
Il quinto motivo di appello è generico e privo del benché minimo presupposto di specificità, limitandosi a mere affermazioni di inesistenza del debito oggetto di controversia, ma senza tuttavia specificare le ragioni della dedotta inesistenza, né men che meno l'allegazione dei presunti pagamenti che si afferma essere stati effettuati dall'appellante.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022 nell'importo ritenuto congruo al valore ed all'attività svolta in giudizio.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 308/2024 del Tribunale di Lodi.
Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di Parte_1
ciascuna parte costituita che liquida nell'importo di € 2.000,00 oltre il rimborso spese generali per entrambe e gli accessori di legge per , con distrazione in favore CP_3
dell'avv. Alessandro Caprioli dichiaratosi antistatario per . Controparte_4
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24/12/2012 n. 228.
Milano, 6.11.2024
Il Giudice Ausiliario relatore
Dr. Corrado Gioacchini Il Presidente
Dr. Monica Vitali
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Monica Vitali Presidente dr. Serena Sommariva Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 848/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
GALLERIA SAN BABILA 4A 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FORTE
SIMONE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA TONALE, 9 C/O AVV. NANNINI STEFANO 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. CAPRIOLI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
pagina 1 di 10 (C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliato in VIA BESANA 4 26900 LODI presso lo P.IVA_2
studio dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
avente ad oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria sulle seguenti conclusioni.
Per : Alla Ecc.ma CORTE D'A PPELLO DI MILANO - Sezione Parte_1
Lavoro e Previdenza, affinché la stessa Voglia, in accoglimento del presente APPELLO ed in RIFORMA DELLA SENTENZA N. 308/2024 DEL TRIBUNALE DI LODI, SEZ.
LAV., DEL 20/06/2024 NEL GIUDIZIO RECANTE RG N. 294/2024, notificata da in data 01/07/2024 CP_3
- in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della costituzione in giudizio di CP_3
poiché avvenuta a mezzo avv.to del libero foro;
- accertare e dichiarare la nullità del Preavviso di Fermo amministrativo n.13580202400000056000 stante la mancata notifica degli atti presupposto;
-Accertare e dichiarare la nullità della Comunicazione preventiva di Fermo amministrativo in quanto emessa in dispregio di quanto previsto dall'art. 1, commi 537 e ss., L. n. 228/2012;
- annullare il preavviso di fermo amministrativo oggetto di opposizione, gli Avvisi di addebito indicati in atti stante la mancata notifica degli stessi;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Collegio adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio. pagina 2 di 10 Per Nel merito dichiarare Controparte_1
l'illegittimità e/o inammissibilità del ricorso essendo privo di rilievo giuridico e, comunque, rigettarlo.
Dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato della Agente della Riscossione, per le ragioni meglio esplicitate nella presente memoria, e, per l'effetto, dichiarare tenuto l'Ente Impositore a garantire esso Agente della Riscossione da ogni pretesa avversa, anche per questioni attinenti il merito, ivi compresa quella relativa alle spese di causa;
in caso di accoglimento dell'opposizione per motivi riguardanti l'operato dei suindicato ente condannare quest'ultimi al pagamento delle spese di lite anche in confronto della deducente con distrazione delle spese a favore dell'odierno procuratore.
Con riguardo alla condotta processuale di controparte ci si rimette all'insindacabile giudizio di codesta Corte Adita.
Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi a favore dello scrivente procuratore
Per : Confermare Controparte_2
in toto la sentenza Trib. Lodi n. 308/2024 pubbl. il 20/06/2024 RG n. 294/2024
e, per l'effetto, In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' sulle eccezioni riguardanti il fermo amministrativo di CP_2
. Controparte_1
Quanto alle eccezioni formali sulle cartelle di pagamento non riguardanti il merito della pretesa contributiva. In via pregiudiziale e/ o preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , estromettendo l'Istituto dal giudizio e l'avversa CP_2
opposizione inammissibile in quanto tardiva ex art. 617 e 618 bis c.p.c., e/o comunque rigettarla.
pagina 3 di 10 Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il ricorso inammissibile per intervenuta tardività dell'opposizione a ruolo esattoriale proposta in primo grado, per inosservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 24, comma 5^, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Nel merito:
In via principale, rigettare il ricorso e tutte le domande tutte ex adverso proposte nei confronti dell' in quanto infondate in fatto ed in diritto. CP_2
In via del tutto gradata, solo per scrupolo difensivo, per mero scrupolo difensivo, dichiarare la legittimità dell'iscrizione a ruolo della diversa somma che per i titoli di cui al ruolo medesimo risulterà dovuta in corso di causa, e, per l'effetto, condannare l'opponente ad eseguirne il pagamento all'Istituto, per il tramite del concessionario della riscossione, con gli ulteriori accessori dovuti fino al saldo effettivo, rigettando sul punto l'opposizione.
Solo per scrupolo difensivo, nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, tenere indenne l' da qualsivoglia responsabilità, in CP_2
quanto l'Ente Impositore non è titolare della fase esecutiva post infasamento esattoriale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 308/2024 il Tribunale di Lodi ha rigettato le opposizioni al preavviso di fermo amministrativo ed al successivo provvedimento di fermo amministrativo apposto alla vettura Renault EN Tg ES363KD di proprietà dell'appellante per il mancato pagamento dei crediti contributivi IVS di cui ai tre avvisi di addebito n.
43520220000123434000, n. 43520220000325509000, n. 43520220000783431000, limitatamente alla sola quota di credito di natura previdenziale per contributi IVS, oggetto del presente giudizio per la somma di € 7.801,80.
pagina 4 di 10 Il primo giudice preliminarmente ha qualificato l'opposizione quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc avendo contestato il ricorrente il diritto a procedersi ad esecuzione forzata per la nullità dei provvedimenti impugnati, stante l'eccepita mancanza di notificazione degli avvisi di addebito presupposto del credito rivendicato da nonché per vizio di motivazione degli atti di preavviso e di fermo CP_3
amministrativo, per decadenza dall'iscrizione a ruolo e, infine, per la nullità degli atti impugnati a seguito della presentazione dell'istanza del contribuente ai sensi dell'art. 1 comma 537 L. 228/2012.
Nel merito il primo giudice ha rilevato la regolare notifica a mezzo PEC degli avvisi di addebito sottostanti al provvedimento di fermo, come da produzione del creditore CP_2
ed ha ritenuto la regolarità degli atti di addebito presupposti.
Rigettava parimenti le eccezioni di vizio di motivazione degli atti risultando chiara la modalità di calcolo degli interessi perché predeterminata ex lege e perché è ammissibile la motivazione per relationem degli atti di addebito.
Il primo giudice rigettava anche l'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente, sulla motivazione che la detta eccezione non esime il Giudice da accertare nel merito il debito contributivo, che nel caso in esame risulta esistente come dagli avvisi di addebito prodotti.
Infine, il primo giudice ha rilevato che la presentazione della istanza ex l. 228/2012 deve essere chiara e motivata con i documenti giustificativi della richiesta formulata dal contribuente all'agenzia entrate.
Nel caso in esame la domanda proposta dal legale del contribuente all' Controparte_1
non conteneva gli elementi minimi per poterla considerare validamente formulata e così alla stessa nessun effetto poteva essere attribuito siccome invalida.
Ha impugnato la sentenza il ricorrente con 5 motivi di appello.
pagina 5 di 10 Con il primo motivo impugna la sentenza per non aver accertato l'illegittima costituzione in giudizio dell'agente della riscossione a mezzo avvocato del libero foro, anziché a mezzo dell'Avvocatura di Stato e così non potendosi utilizzare le difese e la documentazione prodotta in giudizio dall . Controparte_4
Con il secondo e terzo motivo l'appellante deduce inesistenza della notifica perché
l'indirizzo PEC del notificante non proviene dai pubblici elenchi e perché non sarebbe documentata l'integrale notifica degli atti.
Con il quarto motivo rileva che non aveva fornito alcuna risposta all'istanza di CP_3
sospensione proposta ai sensi dell'art. 1 comma 537 L. 228/2012 e, dunque, gli atti conseguenti impugnati erano da dichiararsi nulli.
Con il quinto motivo impugna la sentenza perché non ha dichiarato la decadenza della potestà accertatrice dell'ente, anche perché la pretesa tributaria sarebbe inesistente per avvenuto pagamento di quanto dovuto a titolo di imposte e tasse.
Si sono costituite in appello le parti appellate con rispettive memorie, con richiesta di conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 6.11.2024 le parti hanno discusso la causa e la stessa è stata decisa come da dispositivo di cui è stata data lettura.
L'appello è infondato.
pagina 6 di 10 Preliminarmente si rileva che ogni questione circa la rappresentanza in giudizio di per il tramite di avvocati del libero foro, deve Controparte_5
ritenersi superata alla luce della norma di interpretazione autentica di cui al decreto legge n.34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 58/2019: la norma chiarisce che il riferimento, operato dall'art. 1 co, 8 del d.l. 193/2016 alla disciplina declinata dall'art. 43, co. 4 del R.D. 1611/1933 va inteso nel senso che tale disciplina, afferente al c.d. “patrocinio autorizzato” dell'Avvocatura di Stato, si applica esclusivamente in presenza di controversie riservate alla stessa Avvocatura nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi del predetto art. 1, co. 8, allorquando l intenda non avvalersi CP_1
del relativo patrocinio per la propria rappresentanza in giudizio.
Sempre la norma in esame aggiunge che, viceversa, la disposizione di cui all'art. 43 co.
4 cit., non trova applicazione nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura di Stato ad assumere il patrocinio di . Controparte_5
In senso conforme si è pronunciata la Corte di Cassazione a SS.UU. con la pronuncia n.
30008/2019, da intendersi qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Ne consegue che la difesa tecnica di , affidata al Controparte_5
legale del libero foro, è pienamente legittima.
pagina 7 di 10 Sul secondo e terzo motivo di appello relativo alla notifica PEC sulla presunta assenza dell'indirizzo del notificante nei registri pubblici, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.” (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023).
Pertanto, la eccepita quanto indimostrata non presenza dell'indirizzo PEC
" t dal Reginde/INIPEC, non assume alcun rilievo Email_1
sostanziale, dovendosi ritenere comunque validamente notificato l'avviso di addebito non avendo l'appellante neppure allegato in che modo e quale pregiudizio tale presunta mancanza avesse arrecato al suo diritto di difesa.
Chiarita la sussistenza della notifica degli avvisi di addebito all'appellante, ne deriva l'infondatezza del ricorso dato che si contesta dall'appellante la sola nullità degli avvisi di addebito per la loro mancata notifica: una volta provata la notifica degli stessi nessuna impugnazione può essere proposta contro l'avviso di addebito ritualmente notificato al contribuente, una volta decorso il termine di cui all'art. 24 D. lgs. 46/1999.
pagina 8 di 10 “In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n.
46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo.” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 8198 del 22/03/2023).
Né l'appellante ha eccepito la prescrizione del debito successiva alla accertata notifica, pertanto, anche sotto tale profilo l'impugnazione degli atti derivati appare inammissibile.
Il quarto motivo è inammissibile in quanto l'impugnazione non risulta coerente con la motivazione della sentenza sul punto, visto che il primo giudice ha rilevato l'inidoneità dell'istanza di sospensione formulata dal contribuente ai sensi della L. 228/2012 e, dunque, l'insussistenza della stessa per l'instaurazione del procedimento ai fini di legge.
Il motivo di appello invece appunta la critica sulla mancata risposta dell alla CP_3
detta istanza dell'appellante nei termini di cui alla l. 228/2012: l'appello non dialoga con la motivazione della sentenza sul punto e così risulta tale motivo inammissibile per violazione di specificità ai sensi dell'art. 434 cpc.
“Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23781 del
28/10/2020).
pagina 9 di 10 Nel caso in esame il motivo risulta avulso rispetto alla motivazione della sentenza impugnata sul punto oggetto di impugnazione.
Il quinto motivo di appello è generico e privo del benché minimo presupposto di specificità, limitandosi a mere affermazioni di inesistenza del debito oggetto di controversia, ma senza tuttavia specificare le ragioni della dedotta inesistenza, né men che meno l'allegazione dei presunti pagamenti che si afferma essere stati effettuati dall'appellante.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022 nell'importo ritenuto congruo al valore ed all'attività svolta in giudizio.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 308/2024 del Tribunale di Lodi.
Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di Parte_1
ciascuna parte costituita che liquida nell'importo di € 2.000,00 oltre il rimborso spese generali per entrambe e gli accessori di legge per , con distrazione in favore CP_3
dell'avv. Alessandro Caprioli dichiaratosi antistatario per . Controparte_4
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24/12/2012 n. 228.
Milano, 6.11.2024
Il Giudice Ausiliario relatore
Dr. Corrado Gioacchini Il Presidente
Dr. Monica Vitali
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