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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/09/2024, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
N. 3005/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice rel.
Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 24/11/2023 da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Federica Usai Strusi presso il cui C.F._2
studio sono elettivamente domiciliati;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale del 13/02/2024, pubblicata in data 13.02.2024, il Tribunale di Sassari pronunciava la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo congiunto delle parti, del seguente tenore:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. ciascuno dei coniugi rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi pretesa inerente il proprio mantenimento, provvedendovi personalmente e con mezzi propri.
3. i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio
All'udienza del 18.09.2024, svolta in modalità cartolare, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni pagina 1 di 2 sopra riportate.
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B della l. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e celebrato il 15/07/2023 in SASSARI, Parte_1 Parte_2 autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SASSARI alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio Anno 2023 - Atto 69 - Parte 1)
- conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di trattazione scritta del 16/07/2024 e prende atto delle obbligazioni che esse hanno reciprocamente assunto.
- spese di lite compensate.
Sassari, deciso in Camera di consiglio del 26.09.2024
Il Presidente Il Giudice est.
(Elisabetta Carta) (M. Guadalupi)
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice rel.
Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 24/11/2023 da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Federica Usai Strusi presso il cui C.F._2
studio sono elettivamente domiciliati;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale del 13/02/2024, pubblicata in data 13.02.2024, il Tribunale di Sassari pronunciava la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo congiunto delle parti, del seguente tenore:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. ciascuno dei coniugi rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi pretesa inerente il proprio mantenimento, provvedendovi personalmente e con mezzi propri.
3. i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio
All'udienza del 18.09.2024, svolta in modalità cartolare, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni pagina 1 di 2 sopra riportate.
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B della l. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e celebrato il 15/07/2023 in SASSARI, Parte_1 Parte_2 autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SASSARI alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio Anno 2023 - Atto 69 - Parte 1)
- conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di trattazione scritta del 16/07/2024 e prende atto delle obbligazioni che esse hanno reciprocamente assunto.
- spese di lite compensate.
Sassari, deciso in Camera di consiglio del 26.09.2024
Il Presidente Il Giudice est.
(Elisabetta Carta) (M. Guadalupi)
pagina 2 di 2