Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2003, n. 15596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15596 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro gistrati:155 96 /03 invalidità civile Composta dagl Dott. Giuseppe IANIRU R.G.N. 15456/01 31756 Dott. Giovanni PRESTIPINO Cron. Rel. Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 01/04/03 Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente .139 SENT EN ZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
CRISAFULLI SANTA;
intimata avversO la sentenza n. 595/00 del Tribunale di MESSINA, depositata il 04/01/01 - R.G. N. 1084/96; ► 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica ' 1895 udienza del 01/04/03 dal Consigliere Dott. Federico -1- ROSELLI;
udito il P.M Generale Dott per il rigetto . in persona del Sostituto Procuratore . Renato FINOCCHI GHERSI, che ha concluso del ricorso. -2- SENTENZA Ritenuto che con sentenza del 4 gennaio 2001 il Tribunale di Messina confermava la decisione pretorile di accoglimento della domanda proposta da Santa Crisafulli con ricorso del 17 maggio 1995 contro i Ministeri dell'interno e del tesoro ed intesa al mero accertamento dello stato di invalidità civile;
che in motivazione il Tribunale dichiarava espressamente la legittimazione passiva alla causa di entrambi i Ministeri;
che contro questa sentenza ricorre per 7 cassazione il solo Ministero dell'interno mentre l'intimata Crisafulli non si è costituita. (rubricato Considerato che con l'unico motivo sotto i numeri 1 e 2) il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 4 1. n. 260 del 1958, 99 e 100 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., 24 Cost. e vizi di motivazione, sostenendo la mancanza della sua legittimazione passiva alla causa;
che il motivo è fondato;
che, come già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza 12 luglio 2000 n. 483, richiamata dallo stesso ricorrente, * ai sensi degli artt. 3 e 6 d.P.R. 24 settembre 1994 n. 998, il 3 cittadino che, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento dell'invalidità, pretendesse in giudizio non già una prestazione di assistenza sociale ma soltanto un accertamento, con efficacia di giudicato, del suo status (situazione giuridica soggettiva e non semplice stato di fatto) ben poteva a tale scopo convenire in giudizio il Ministero del tesoro;
che il Ministero dell'interno era legittimato passivo solo nelle azioni di condanna;
che nel caso di specie l'affermazione, resa dal Tribunale, di legittimazione passiva alla causa del Ministero dell'interno è perciò errata, trattandosi di azione di mero accertamento, proponibile solo contro il Ministero del tesoro;
che, non potendo la causa essere proposta contro il primo dei due detti Ministeri, la sentenza impugnata va cassata, in parte qua, senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.; che sulle spese del processo vertente tra Ministero dell'interno e parte privata non si deve provvedere ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ..
P.Q.M.
4 La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del Min. dell'interno; nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 1° aprile 2003. il Presidente: Il Cons. estensore: Federico Poulli IL CANCELLIERE Deposit a in Cancelleria Oggi, CANCELLIERE 5