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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 27.3.2025 , la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 2679/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
Avv. nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
Irpino alla Via Villa Caracciolo n.31 (C.F.: - N.fax C.F._1
0825829072-indirizzo PEC: al Email_1 quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni) rappresentata e difesa da se stessa ed elettivamente domiciliata in Ariano Irpino alla Via Villa Caracciolo n.31 presso il suo studio,
-ricorrente-
CONTRO
, nato a [...], il [...], ivi residente, CF Controparte_1
rapp.to e difeso dall'avv. Giancarlo Di Gregorio, con questi C.F._2 elett.te dom.to in Vallesaccarda (AV) alla Via Torello 150, CF (fax 082797074 – pec , giusta C.F._3 Email_2 mandato su foglio separato ai fini del deposito telematico.
Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 3.11.2023 l'avv. Pt_1
ha chiesto la liquidazione dei compensi dovuti da parte del resistente per
[...] il patrocinio legale reso nell'ambito dei seguenti procedimenti giudiziali:
-procedimento monitorio n.1109/2011 r.g. che ha condotto all'emissione del decreto ingiuntivo n.03/2012 del Tribunale di Ariano Irpino-Sezione Lavoro;
-giudizio n.285/2012 r.g. definito dal Tribunale di Ariano Irpino-Sezione Lavoro con la sentenza n.42/2014 del 21/01/2014 avente ad oggetto “opposizione al decreto ingiuntivo n.03/2012”;
-giudizio di appello n. 3371/2014 r.g. definito dalla Corte di appello di Napoli- Sezione Lavoro con la sentenza n.3312/2018 del 17/05/2018. Ha dedotto, a sostegno , di non essere mai stato saldata delle competenze maturate a seguito della svolta attività nonostante i solleciti inviati al proprio assistito effettuati anche con racc.ta a.r. del 04/10/2023 e l'invito del 15/10/2020 e 06/11/2020, a stipulare negoziazione assistita .
. Ha concluso chiedendo, in relazione al valore della causa e all'attività espletata, la liquidazione secondo le tariffe applicabili ratione temporis, ,per complessivi euro 15.499,44, oltre accessori di legge, interessi legali e rivalutazione monetaria dal 06/11/2020 o di quell'altra somma ritenuta di giustizia, nonché le spese e competenze professionali, oltre 15% spese generali. Con vittoria di spese del presente procedimento. Notificato il ricorso, si è costituito eccependo: Controparte_1
1) l'inesistenza di alcuna procura ad litem, la cui mancanza rendeva insussistente il contratto di patrocinio;
2)l' erronea applicazione dei parametri forensi , per avere l'avv. chiesta Pt_1 indiscriminatamente l'applicazione dei parametri forensi del 2022 laddove, invece
, in caso di successione di tariffe professionali forensi -come nella specie -, la liquidazione degli onorari andava effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali erano state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni fossero cessate prima, con il momento di tale cessazione. 3)erronea quantificazione del quantum debeatur atteso che le questioni trattate non apparivano di particolare pregio né l'assistito aveva tratto un qualche beneficio dall'instaurazione dei vari giudizi;
inoltre tenuto conto del quadro complessivo della vicenda processuale e professionale , si era in presenza di giusti motivi per la risoluzione contrattuale della prestazione d'opera intellettuale relativamente al giudizio in grado d'appello, Rg 3371/14, stante il dovere dell'avvocato nell'espletamento dell'incarico di non promuovere una causa completamente infondata. Chiedeva , pertanto , all'adita Corte di : ritenere l'insussistenza del rapporto professionale di prestazione d'opera intellettuale;
in subordine per l'ipotesi l'Ecc.a Corte ritenga sussistente il rapporto contrattuale tra le parti ritenere dovuta la sola somma di € 1.550,00 oltre accessori per il giudizio di opposizione a D.I. Tribunale Benevento ex Ariano I. RG 285/12 in ragione dei parametri forensi del 2012 vigenti alla data di pubblicazione della sentenza n. 42/14.
- Dichiarare in ogni caso risolto il contratto di mandato e prestazione d'opera intellettuale, in ragione di quanto in premessa dedotto al punto 2) relativamente al giudizio avanti la Corte d'Appello di Napoli RG 3371/14 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a titolo di compensi professionali.
- In subordine, in considerazione della non complessità delle questioni trattate e dell'esito di entrambi i gradi di giudizio, liquidare gli onorari in favore della ricorrente nella misura dei minimi tariffari vigenti ratione temporis alla conclusione dell'attività professionali.
- Compensate le spese del presente giudizio. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Il presente procedimento va trattato ai sensi dell'art. 28 della L. n. 794 del 1942 e dell'art.14 d.lgs. n. 150 del 2011. In premessa si osserva che con l'intervento legislativo di cui al d.lgs. n. 150 del 2011 è stato sostituito l'art. 28 e sono stati abrogati gli artt. 29 e 30 della L. n. 794 del 1942, trasferendo la disciplina procedimentale nell'art. 14 del d.lgs. e riconducendola alla figura del procedimento di cognizione sommario, ma non nella versione di cui al modello codicistico, bensì secondo un modello speciale. Il nuovo testo dell'art. 28, sostituito dall'art. 34, n. 16, lettera a) del d.lgs. 1/9/2011 n. 150, sotto la stessa rubrica, dispone ora che: «Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli art. 633 e ss. del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150». L'art. 14 cit. rubricato “Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato” così dispone: “1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile”. “…. Si tratta — secondo un'esegesi consolidata - di una controversia e, quindi, di una correlata domanda, con cui l'avvocato…chiede la "liquidazione" delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano "in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale". All'esito di un'ampia disamina la Suprema Corte ha rilevato che “Appare allora coerente e giustificata - pur nella contemplazione che il "dovuto processo", sul piano costituzionale della garanzia del diritto di azione e di difesa, di cui all'art. 24 della Costituzione, esige tendenzialmente la garanzia del modello "ordinario" del processo di cognizione, con le sue puntuali garanzie - la conclusione che il modello del procedimento sommario, in quanto le sue regole sono formalizzate (e, quindi, stemperano la sommarietà in modo da assicurare uno svolgimento del procedimento secondo forme predeterminate e specificate, come accade nel rito ordinario), possa, senza alcun vulnus costituzionale essere il luogo di tutela non elettivo, ma esclusivo della situazione giuridica azionabile ai sensi dell'art. 28 della I. n. 794 del 1942 e dell'art. 14 del d.lgs.” citato (in motivazione C. Cass. Sez. U, Sentenza n. 4485 depositata il 23.2.2018 che ha conclusivamente enunciato, a composizione di contrasto di giurisprudenza, i seguenti principi di diritto: “A) «A seguito dell'introduzione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal citato d.lgs., può essere introdotta: a) o con un ricorso ai sensi dell'art. 702-bis, cod. proc. civ., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale”, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato d.lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis e seg. cod. proc. civ., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del d.lgs.; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e segg. cod. proc. civ., l'opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ. ed è disciplinata come sub a), ferma restando l'applicazione delle norme speciali che dopo l'opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648, 649 e 653 cod. proc. civ. (quest'ultimo da applicarsi in combinato disposto con l'ultimo comma dell'art. 14 e con il penultimo comma dell'art. 702-ter cod. proc. civ.). Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ.» B) «La controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, tanto se introdotta con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis cod. proc. civ., quanto se introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, ha ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull'an debeatur quanto se non vi sia e, una volta introdotta, resta soggetta (nel secondo caso a seguito dell'opposizione) al rito indicato dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente dell'avvocato non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa, ma sollevi contestazioni in ordine all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all'an. Soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione, di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto pregiudicante), l'introduzione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria e la sua esorbitanza dal rito di cui all'art. 14 comporta - sempre che non si ponga anche un problema di spostamento della competenza per ragioni di connessione (da risolversi ai sensi delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 cod. proc. civ.) e, se è stata adita la corte di appello, il problema della soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, che ne impone la rimessione ad esso - che, ai sensi dell'art. 702-ter, quarto comma, cod. proc. civ., si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex art. 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un'istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto (non potendo trovare applicazione, per l'esistenza della norma speciale, la possibilità di unitaria trattazione con il rito ordinario sull'intero cumulo di cause ai sensi dell'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ.).»” Infine “ove il giudice, adìto con ricorso ai sensi dell'art. 28 della legge citata, pronunci ordinanza con la quale statuisca sia sulla misura del compenso, sia sulla sua spettanza, tale provvedimento ha natura di sentenza….”(v. C. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 960 del 16/01/2009 - Rv. 606335 – 01). Nella fattispecie il procuratore agisce per ottenere la liquidazione dei compensi da corrispondersi da parte del per il patrocinio legale reso nell'ambito CP_1 dei seguenti procedimenti giudiziali:
-procedimento monitorio n.1109/2011 r.g. che ha condotto all'emissione del decreto ingiuntivo n.03/2012 del Tribunale di Ariano Irpino-Sezione Lavoro;
-giudizio n.285/2012 r.g. definito dal Tribunale di Ariano Irpino-Sezione Lavoro con la sentenza n.42/2014 del 21/01/2014 avente ad oggetto “opposizione al decreto ingiuntivo n.03/2012”;
-giudizio di appello n. 3371/2014 r.g. definito dalla Corte di appello di Napoli- Sezione Lavoro con la sentenza n.3312/2018 del 17/05/2018.
A fondamento della pretesa l'avvocato ricorrente ha allegato di non essere mai stato saldato delle competenze maturate a seguito della svolta attività nonostante i solleciti inviati da ultimo effettuati anche con racc.ta a.r. del 04/10/2023 e l'invito in data del 15/10/2020 e 06/11/2020, inoltrato al resistente pro bono pacis, a stipulare negoziazione assistita
Ha quindi chiesto all'adita Corte la determinazione dei compensi dovuti, secondo la specifica redatta ai sensi delle tabelle di cui al DM.n. 147 del 13.8.2022 , con applicazione dei valori medi relativi allo scaglione da € 5.201 a € 26.000 per ognuna delle fasi processuali patrocinate( procedimento monitorio— giudizio di primo grado –giudizio di appello ). Va da subito detto che non possono essere presi in considerazione indistintamente per le fasi processuali patrocinate, i parametri forensi del 2022 come prospettato dalla ricorrente ,atteso che i compensi professionali devono essere liquidati ratione temporis tenendo conto dei parametri e le tariffe vigenti al momento della conclusione dell'attività professionale.. Ora dagli atti allegati, si rileva agevolmente che il giudizio di opposizione a D.I., RG 285/12, si è esaurito con la lettura in udienza della sentenza 42/14 (trattandosi di rito lavoro) alla data del 21.01.2014, conseguentemente per tale giudizio i parametri forensi di riferimento devono essere quelli del 2012 e ciò in considerazione del fatto che i parametri forensi anno 2014 sono entrati in vigore nel successivo mese di marzo. Analoghe considerazioni vanno per il procedimento monitorio
Parimenti per le attività professionali relative al giudizio di impugnazione della menzionata sentenza conclusosi nel 2018, vanno considerati i parametri di tale anno( tabelle 2014- 2018).
Inoltre va considerato che il giudice nella liquidazione dei compensi –come previsto dallo stesso D.M.. relativo ai parametri forensi stabilisce che nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione, tenendo conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
Ciò posto, tenuto conto del valore della causa riconducibile allo scaglione rivendicato( peraltro non contestato ) da € 5.201 a € 26.000,00 ,della natura dell'impegno professionale espletato dal difensore (odierna ricorrente) nel corso delle fasi reclamate , della non particolare complessità della controversia (attinente a questione di pagamento di quanto spettante al a titolo di CP_1 indennità oraria per le ore di servizio effettuate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ariano Irpino), appare adeguata la seguente liquidazione nei valori minimi :
-di euro 400 ,00 -fase unica- (secondo i parametri forensi ex DM 140/2012) per il procedimento monitorio;
-di euro 940,00 (secondo i parametri forensi ex DM 140/2012) per il giudizio di opposizione;
Fase di studio € 275,00 Fase introduttiva € 150,00
Fase istruttoria € 165,00
Fase decisoria € 350,00
Compenso tabellare ex art. 11: € 940,00 -di euro 3.118,00 per il giudizio di appello (secondo le tabelle 2014-2018)
Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 540,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 439,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.229,00
Fase decisionale, valore minimo: € 910,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.118,00
Oltre –per ciascuna fase e/o grado -- rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge Va, invece, respinta la pretesa di aumento del 30% riguardo al prospetto dei compensi relativi alla fase d'appello. Invero l'art. 4 del DM prevede che quando l'avvocato assiste più soggetti con la stessa posizione il compenso è unico salvo l'aumento in ragione del numero dei soggetti oltre al primo;
inoltre se la prestazione non comporta l'analisi di distinte questioni—come nel caso di specie , allora il compenso per un solo soggetto è in genere ridotto di 1/3(Cfr. ex plurimis Sent. 33404/22). Tuttavia , nella specie , la ricorrente per poter pretendere la percentuale di aumento avrebbe dovuto evocare in giudizio entrambe le parti assistite (ossia anche l'altro ricorrente e CP_2 richiedere la liquidazione dell'onorario unico aumentato del 30%.
Per completezza motivazionale va disattesa l'eccezione di inesistenza della procura ad lites sollevata da parte resistente.
A parte il rilievo che il resistente ,a fronte dei diversi procedimenti sopra menzionati , non ha mai contestato il conferimento di un mandato alle liti nei confronti dell'Avv. risulta documentalmente comprovata la sussistenza Pt_1 di valida procura ad lites come chiaramente si evince dall'allegato n.5 di parte ricorrente “produzione di parte di del giudizio n.3371-2014 R.G. Controparte_1 della Corte di Appello di Napoli-Sezione lavoro, contenente anche la produzione di parte del giudizio di primo grado e della fase monitoria”, da cui emerge che la procura alle lite risulta conferita a margine del ricorso per decreto ingiuntivo del 14/10/2011 contenuto nel fascicolo di parte della fase monitoria(pagg.55-60) oltre che a margine del precedente ricorso del decreto ingiuntivo del 15/10/2009 (pag.83). In tale procura ,poi, veniva specificato che il mandato veniva conferito anche per l'eventuale fase d'appello.
Va , infine , disattesa la richiesta di parte resistente di risoluzione contrattuale della prestazione d'opera intellettuale relativamente al giudizio in grado d'appello, Rg 3371/14, stante la tardiva costituzione in giudizio del resistente medesimo. Atteso l'esito del giudizio e la riduzione della pretesa creditoria ,le spese del presente procedimento vengono compensate per un terzo;
la restante parte( 2/3) cede a carico di parte resistente e liquidata in dispositivo nella misura ivi precisata, oltre IVA CPA e rimborso spese generali come per legge.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto ,liquida in favore dell'avv.
le seguenti somme : Parte_1
-euro 400 ,00 per il procedimento monitorio ,oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge;
- euro 940,00 per il giudizio di opposizione, oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge;
- euro 3.118,00 per il giudizio di appello, oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge;
da corrispondersi da parte del resistente a titolo di compensi Controparte_1 per il patrocinio legale reso dall'avv. nei procedimenti indicati nella parte Pt_1 motiva , oltre interessi dal 6.11.2020 al soddisfo;
-compensa tra le parti le spese del presente giudizio per un terzo e condanna il resistente al pagamento della restante parte che liquida in euro 1.300,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Napoli il 27.3.2025
Il consigliere estensore Dr.ssa Rosa B. Cristofano Il Presidente
Dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 27.3.2025 , la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 2679/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
Avv. nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
Irpino alla Via Villa Caracciolo n.31 (C.F.: - N.fax C.F._1
0825829072-indirizzo PEC: al Email_1 quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni) rappresentata e difesa da se stessa ed elettivamente domiciliata in Ariano Irpino alla Via Villa Caracciolo n.31 presso il suo studio,
-ricorrente-
CONTRO
, nato a [...], il [...], ivi residente, CF Controparte_1
rapp.to e difeso dall'avv. Giancarlo Di Gregorio, con questi C.F._2 elett.te dom.to in Vallesaccarda (AV) alla Via Torello 150, CF (fax 082797074 – pec , giusta C.F._3 Email_2 mandato su foglio separato ai fini del deposito telematico.
Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 3.11.2023 l'avv. Pt_1
ha chiesto la liquidazione dei compensi dovuti da parte del resistente per
[...] il patrocinio legale reso nell'ambito dei seguenti procedimenti giudiziali:
-procedimento monitorio n.1109/2011 r.g. che ha condotto all'emissione del decreto ingiuntivo n.03/2012 del Tribunale di Ariano Irpino-Sezione Lavoro;
-giudizio n.285/2012 r.g. definito dal Tribunale di Ariano Irpino-Sezione Lavoro con la sentenza n.42/2014 del 21/01/2014 avente ad oggetto “opposizione al decreto ingiuntivo n.03/2012”;
-giudizio di appello n. 3371/2014 r.g. definito dalla Corte di appello di Napoli- Sezione Lavoro con la sentenza n.3312/2018 del 17/05/2018. Ha dedotto, a sostegno , di non essere mai stato saldata delle competenze maturate a seguito della svolta attività nonostante i solleciti inviati al proprio assistito effettuati anche con racc.ta a.r. del 04/10/2023 e l'invito del 15/10/2020 e 06/11/2020, a stipulare negoziazione assistita .
. Ha concluso chiedendo, in relazione al valore della causa e all'attività espletata, la liquidazione secondo le tariffe applicabili ratione temporis, ,per complessivi euro 15.499,44, oltre accessori di legge, interessi legali e rivalutazione monetaria dal 06/11/2020 o di quell'altra somma ritenuta di giustizia, nonché le spese e competenze professionali, oltre 15% spese generali. Con vittoria di spese del presente procedimento. Notificato il ricorso, si è costituito eccependo: Controparte_1
1) l'inesistenza di alcuna procura ad litem, la cui mancanza rendeva insussistente il contratto di patrocinio;
2)l' erronea applicazione dei parametri forensi , per avere l'avv. chiesta Pt_1 indiscriminatamente l'applicazione dei parametri forensi del 2022 laddove, invece
, in caso di successione di tariffe professionali forensi -come nella specie -, la liquidazione degli onorari andava effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali erano state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni fossero cessate prima, con il momento di tale cessazione. 3)erronea quantificazione del quantum debeatur atteso che le questioni trattate non apparivano di particolare pregio né l'assistito aveva tratto un qualche beneficio dall'instaurazione dei vari giudizi;
inoltre tenuto conto del quadro complessivo della vicenda processuale e professionale , si era in presenza di giusti motivi per la risoluzione contrattuale della prestazione d'opera intellettuale relativamente al giudizio in grado d'appello, Rg 3371/14, stante il dovere dell'avvocato nell'espletamento dell'incarico di non promuovere una causa completamente infondata. Chiedeva , pertanto , all'adita Corte di : ritenere l'insussistenza del rapporto professionale di prestazione d'opera intellettuale;
in subordine per l'ipotesi l'Ecc.a Corte ritenga sussistente il rapporto contrattuale tra le parti ritenere dovuta la sola somma di € 1.550,00 oltre accessori per il giudizio di opposizione a D.I. Tribunale Benevento ex Ariano I. RG 285/12 in ragione dei parametri forensi del 2012 vigenti alla data di pubblicazione della sentenza n. 42/14.
- Dichiarare in ogni caso risolto il contratto di mandato e prestazione d'opera intellettuale, in ragione di quanto in premessa dedotto al punto 2) relativamente al giudizio avanti la Corte d'Appello di Napoli RG 3371/14 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a titolo di compensi professionali.
- In subordine, in considerazione della non complessità delle questioni trattate e dell'esito di entrambi i gradi di giudizio, liquidare gli onorari in favore della ricorrente nella misura dei minimi tariffari vigenti ratione temporis alla conclusione dell'attività professionali.
- Compensate le spese del presente giudizio. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Il presente procedimento va trattato ai sensi dell'art. 28 della L. n. 794 del 1942 e dell'art.14 d.lgs. n. 150 del 2011. In premessa si osserva che con l'intervento legislativo di cui al d.lgs. n. 150 del 2011 è stato sostituito l'art. 28 e sono stati abrogati gli artt. 29 e 30 della L. n. 794 del 1942, trasferendo la disciplina procedimentale nell'art. 14 del d.lgs. e riconducendola alla figura del procedimento di cognizione sommario, ma non nella versione di cui al modello codicistico, bensì secondo un modello speciale. Il nuovo testo dell'art. 28, sostituito dall'art. 34, n. 16, lettera a) del d.lgs. 1/9/2011 n. 150, sotto la stessa rubrica, dispone ora che: «Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli art. 633 e ss. del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150». L'art. 14 cit. rubricato “Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato” così dispone: “1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile”. “…. Si tratta — secondo un'esegesi consolidata - di una controversia e, quindi, di una correlata domanda, con cui l'avvocato…chiede la "liquidazione" delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano "in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale". All'esito di un'ampia disamina la Suprema Corte ha rilevato che “Appare allora coerente e giustificata - pur nella contemplazione che il "dovuto processo", sul piano costituzionale della garanzia del diritto di azione e di difesa, di cui all'art. 24 della Costituzione, esige tendenzialmente la garanzia del modello "ordinario" del processo di cognizione, con le sue puntuali garanzie - la conclusione che il modello del procedimento sommario, in quanto le sue regole sono formalizzate (e, quindi, stemperano la sommarietà in modo da assicurare uno svolgimento del procedimento secondo forme predeterminate e specificate, come accade nel rito ordinario), possa, senza alcun vulnus costituzionale essere il luogo di tutela non elettivo, ma esclusivo della situazione giuridica azionabile ai sensi dell'art. 28 della I. n. 794 del 1942 e dell'art. 14 del d.lgs.” citato (in motivazione C. Cass. Sez. U, Sentenza n. 4485 depositata il 23.2.2018 che ha conclusivamente enunciato, a composizione di contrasto di giurisprudenza, i seguenti principi di diritto: “A) «A seguito dell'introduzione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal citato d.lgs., può essere introdotta: a) o con un ricorso ai sensi dell'art. 702-bis, cod. proc. civ., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale”, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato d.lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis e seg. cod. proc. civ., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del d.lgs.; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e segg. cod. proc. civ., l'opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ. ed è disciplinata come sub a), ferma restando l'applicazione delle norme speciali che dopo l'opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648, 649 e 653 cod. proc. civ. (quest'ultimo da applicarsi in combinato disposto con l'ultimo comma dell'art. 14 e con il penultimo comma dell'art. 702-ter cod. proc. civ.). Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ.» B) «La controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, tanto se introdotta con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis cod. proc. civ., quanto se introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, ha ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull'an debeatur quanto se non vi sia e, una volta introdotta, resta soggetta (nel secondo caso a seguito dell'opposizione) al rito indicato dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente dell'avvocato non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa, ma sollevi contestazioni in ordine all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all'an. Soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione, di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto pregiudicante), l'introduzione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria e la sua esorbitanza dal rito di cui all'art. 14 comporta - sempre che non si ponga anche un problema di spostamento della competenza per ragioni di connessione (da risolversi ai sensi delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 cod. proc. civ.) e, se è stata adita la corte di appello, il problema della soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, che ne impone la rimessione ad esso - che, ai sensi dell'art. 702-ter, quarto comma, cod. proc. civ., si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex art. 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un'istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto (non potendo trovare applicazione, per l'esistenza della norma speciale, la possibilità di unitaria trattazione con il rito ordinario sull'intero cumulo di cause ai sensi dell'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ.).»” Infine “ove il giudice, adìto con ricorso ai sensi dell'art. 28 della legge citata, pronunci ordinanza con la quale statuisca sia sulla misura del compenso, sia sulla sua spettanza, tale provvedimento ha natura di sentenza….”(v. C. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 960 del 16/01/2009 - Rv. 606335 – 01). Nella fattispecie il procuratore agisce per ottenere la liquidazione dei compensi da corrispondersi da parte del per il patrocinio legale reso nell'ambito CP_1 dei seguenti procedimenti giudiziali:
-procedimento monitorio n.1109/2011 r.g. che ha condotto all'emissione del decreto ingiuntivo n.03/2012 del Tribunale di Ariano Irpino-Sezione Lavoro;
-giudizio n.285/2012 r.g. definito dal Tribunale di Ariano Irpino-Sezione Lavoro con la sentenza n.42/2014 del 21/01/2014 avente ad oggetto “opposizione al decreto ingiuntivo n.03/2012”;
-giudizio di appello n. 3371/2014 r.g. definito dalla Corte di appello di Napoli- Sezione Lavoro con la sentenza n.3312/2018 del 17/05/2018.
A fondamento della pretesa l'avvocato ricorrente ha allegato di non essere mai stato saldato delle competenze maturate a seguito della svolta attività nonostante i solleciti inviati da ultimo effettuati anche con racc.ta a.r. del 04/10/2023 e l'invito in data del 15/10/2020 e 06/11/2020, inoltrato al resistente pro bono pacis, a stipulare negoziazione assistita
Ha quindi chiesto all'adita Corte la determinazione dei compensi dovuti, secondo la specifica redatta ai sensi delle tabelle di cui al DM.n. 147 del 13.8.2022 , con applicazione dei valori medi relativi allo scaglione da € 5.201 a € 26.000 per ognuna delle fasi processuali patrocinate( procedimento monitorio— giudizio di primo grado –giudizio di appello ). Va da subito detto che non possono essere presi in considerazione indistintamente per le fasi processuali patrocinate, i parametri forensi del 2022 come prospettato dalla ricorrente ,atteso che i compensi professionali devono essere liquidati ratione temporis tenendo conto dei parametri e le tariffe vigenti al momento della conclusione dell'attività professionale.. Ora dagli atti allegati, si rileva agevolmente che il giudizio di opposizione a D.I., RG 285/12, si è esaurito con la lettura in udienza della sentenza 42/14 (trattandosi di rito lavoro) alla data del 21.01.2014, conseguentemente per tale giudizio i parametri forensi di riferimento devono essere quelli del 2012 e ciò in considerazione del fatto che i parametri forensi anno 2014 sono entrati in vigore nel successivo mese di marzo. Analoghe considerazioni vanno per il procedimento monitorio
Parimenti per le attività professionali relative al giudizio di impugnazione della menzionata sentenza conclusosi nel 2018, vanno considerati i parametri di tale anno( tabelle 2014- 2018).
Inoltre va considerato che il giudice nella liquidazione dei compensi –come previsto dallo stesso D.M.. relativo ai parametri forensi stabilisce che nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione, tenendo conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
Ciò posto, tenuto conto del valore della causa riconducibile allo scaglione rivendicato( peraltro non contestato ) da € 5.201 a € 26.000,00 ,della natura dell'impegno professionale espletato dal difensore (odierna ricorrente) nel corso delle fasi reclamate , della non particolare complessità della controversia (attinente a questione di pagamento di quanto spettante al a titolo di CP_1 indennità oraria per le ore di servizio effettuate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ariano Irpino), appare adeguata la seguente liquidazione nei valori minimi :
-di euro 400 ,00 -fase unica- (secondo i parametri forensi ex DM 140/2012) per il procedimento monitorio;
-di euro 940,00 (secondo i parametri forensi ex DM 140/2012) per il giudizio di opposizione;
Fase di studio € 275,00 Fase introduttiva € 150,00
Fase istruttoria € 165,00
Fase decisoria € 350,00
Compenso tabellare ex art. 11: € 940,00 -di euro 3.118,00 per il giudizio di appello (secondo le tabelle 2014-2018)
Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 540,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 439,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.229,00
Fase decisionale, valore minimo: € 910,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.118,00
Oltre –per ciascuna fase e/o grado -- rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge Va, invece, respinta la pretesa di aumento del 30% riguardo al prospetto dei compensi relativi alla fase d'appello. Invero l'art. 4 del DM prevede che quando l'avvocato assiste più soggetti con la stessa posizione il compenso è unico salvo l'aumento in ragione del numero dei soggetti oltre al primo;
inoltre se la prestazione non comporta l'analisi di distinte questioni—come nel caso di specie , allora il compenso per un solo soggetto è in genere ridotto di 1/3(Cfr. ex plurimis Sent. 33404/22). Tuttavia , nella specie , la ricorrente per poter pretendere la percentuale di aumento avrebbe dovuto evocare in giudizio entrambe le parti assistite (ossia anche l'altro ricorrente e CP_2 richiedere la liquidazione dell'onorario unico aumentato del 30%.
Per completezza motivazionale va disattesa l'eccezione di inesistenza della procura ad lites sollevata da parte resistente.
A parte il rilievo che il resistente ,a fronte dei diversi procedimenti sopra menzionati , non ha mai contestato il conferimento di un mandato alle liti nei confronti dell'Avv. risulta documentalmente comprovata la sussistenza Pt_1 di valida procura ad lites come chiaramente si evince dall'allegato n.5 di parte ricorrente “produzione di parte di del giudizio n.3371-2014 R.G. Controparte_1 della Corte di Appello di Napoli-Sezione lavoro, contenente anche la produzione di parte del giudizio di primo grado e della fase monitoria”, da cui emerge che la procura alle lite risulta conferita a margine del ricorso per decreto ingiuntivo del 14/10/2011 contenuto nel fascicolo di parte della fase monitoria(pagg.55-60) oltre che a margine del precedente ricorso del decreto ingiuntivo del 15/10/2009 (pag.83). In tale procura ,poi, veniva specificato che il mandato veniva conferito anche per l'eventuale fase d'appello.
Va , infine , disattesa la richiesta di parte resistente di risoluzione contrattuale della prestazione d'opera intellettuale relativamente al giudizio in grado d'appello, Rg 3371/14, stante la tardiva costituzione in giudizio del resistente medesimo. Atteso l'esito del giudizio e la riduzione della pretesa creditoria ,le spese del presente procedimento vengono compensate per un terzo;
la restante parte( 2/3) cede a carico di parte resistente e liquidata in dispositivo nella misura ivi precisata, oltre IVA CPA e rimborso spese generali come per legge.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto ,liquida in favore dell'avv.
le seguenti somme : Parte_1
-euro 400 ,00 per il procedimento monitorio ,oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge;
- euro 940,00 per il giudizio di opposizione, oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge;
- euro 3.118,00 per il giudizio di appello, oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge;
da corrispondersi da parte del resistente a titolo di compensi Controparte_1 per il patrocinio legale reso dall'avv. nei procedimenti indicati nella parte Pt_1 motiva , oltre interessi dal 6.11.2020 al soddisfo;
-compensa tra le parti le spese del presente giudizio per un terzo e condanna il resistente al pagamento della restante parte che liquida in euro 1.300,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Napoli il 27.3.2025
Il consigliere estensore Dr.ssa Rosa B. Cristofano Il Presidente
Dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.