Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 19/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 C.F._1
DOMENICO BECHINI e ROBERTA CASIGLIANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Pisa (PI), Piazza Giovan Battista Donati n. 15, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato PAOLA Parte_2 C.F._2
ANDREINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Piazza
Cittadella, via di Poggio n. 34, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Autorizzare i coniugi a vivere separatamente.
Affidamento figlia minore.
La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali ex art. 337 ter C.C. Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza della figlia presso di sé.
I genitori si impegnano a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita
1
Collocamento figlia minore.
La figlia sarà residente e domiciliata presso la madre con collocamento quasi paritario. PE
Fino a gennaio 2025 trascorrerà la prima settimana con la madre il lunedì dall'uscita
PE dall'asilo/scuola materna fino al martedì mattina al rientro all'asilo; la madre riprenderà
PE all'uscita dall'asilo del martedì e la terrà con sé fino alle ore 18,30-19,00 (uscita dal lavoro del padre) quando andrà con il padre con cui resterà fino al mattino successivo quando il padre
PE la accompagnerà all'asilo; la madre andrà a prendere il mercoledì all'uscita dall'asilo/scuola
PE materna e terrà con sé la figlia fino al sabato alle ore 16,00 quando il padre andrà a prenderla o la madre la porterà dal padre e trascorrerà il fine settimana fino al lunedì mattina con il padre
PE che la accompagnerà all'asilo; la seconda settimana trascorrerà con la madre il lunedì
PE dall'uscita dell'asilo fino al mercoledì mattina successivo quando la accompagnerà all'asilo, il mercoledì all'uscita dall'asilo la madre andrà a prendere e la terrà con sé fino alle ore 18,30-
PE
19,00 (uscita dal lavoro del padre) quando andrà con il padre con cui resterà fino al mattino
PE successivo e il padre la accompagnerà all'asilo, il giovedì all'uscita dall'asilo la madre andrà a prendere e la terrà con sé fino alle ore 18,30-19,00 (uscita dal lavoro del padre) quando
PE andrà con il padre con cui resterà fino al mattino successivo e il padre la accompagnerà
PE all'asilo, il venerdì all'uscita dall'asilo la madre andrà a prendere e la terrà con sé fino alle
PE ore 18,30-19,00 (uscita dal lavoro del padre) quando andrà con il padre con cui resterà fino
PE alle ore 16,00 del sabato e il padre la accompagnerà a casa della madre o la madre andrà a prendere e la madre la terrà con sé il fine settimana fino al lunedì mattina quando la accompagnerà PE all'asilo.
A decorrere da Gennaio 2025 trascorrerà la prima settimana con la madre il lunedì dall'uscita
PE dall'asilo/scuola materna/scuole fino alle ore 18,30-19,00 (uscita dal lavoro del padre) quando andrà con il padre con cui resterà fino al mattino quando il padre la accompagnerà
PE all'asilo/scuola materna/scuole; la madre riprenderà all'uscita dall'asilo/scuola materna del
PE martedì e la terrà con sé fino alle ore 18,30-19,00 (uscita dal lavoro del padre) quando andrà
PE con il padre con cui resterà fino al mattino quando il padre la accompagnerà all'asilo/scuola materna/scuole; la madre andrà a prendere il mercoledì all'uscita dall'asilo/scuola
PE materna/scuole e terrà con sé la figlia fino al sabato pomeriggio alle ore 16,00 quando il padre andrà
a prenderla o la madre la porterà dal padre ed trascorrerà il fine settimana fino al lunedì PE mattina con il padre che la accompagnerà all'asilo/scuola materna/scuole; la seconda settimana trascorrerà con la madre il lunedì dall'uscita dell'asilo/scuola materna/scuole fino al PE mercoledì mattina quando la accompagnerà all'asilo/scuola materna/scuole, il mercoledì all'uscita dall'asilo/scuola materna/scuole la madre andrà a prendere e la terrà con sé fino alle ore PE
18,30-19,00 (uscita dal lavoro del padre) quando il padre andrà a prendere con cui resterà PE fino al mattino successivo quando il padre la accompagnerà all'asilo/scuola materna/scuole, il giovedì all'uscita dall'asilo/scuola materna/scuole la madre andrà a prendere e la terrà con PE sé fino alle ore 18,30-19,00 (uscita dal lavoro del padre) quando il padre andrà a prendere PE con cui resterà fino al mattino successivo quando il padre la accompagnerà all'asilo/scuola materna/scuole, il venerdì all'uscita dall'asilo/scuola materna/scuole la madre andrà a prendere e la terrà e la terrà con sé fino alle ore 18,30-19,00 (uscita dal lavoro del padre) quando il PE padre andrà a prendere con cui resterà fino alle ore 16,00 del sabato quando il padre la PE
2 accompagnerà a casa della madre o la madre andrà a prenderla ed trascorrerà il fine PE settimana fino al lunedì mattina con la madre che la accompagnerà all'asilo/scuola materna/scuole.
Festività e Periodo Feriale.
Nel Periodo Estivo di sospensione scolastica si indica nelle ore 10,00 il momento di “passaggio” della figlia da un genitore all'altro.
Sempre nel periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio 14 giorni non consecutivi
(7 giorni + 7 giorni).
A partire dall'estate 2028, invece, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio 14 giorni consecutivi o no, dandone opportuna comunicazione all'altro entro il 31 maggio di ogni anno.
Rispetto al Periodo delle Festività Natalizie seguendo il criterio dell'alternanza negli anni, PE trascorrerà il periodo compreso tra l'uscita da scuola nell'ultimo giorno di sua frequenza e il 30 dicembre alle ore 21.00 con un genitore e il periodo che va dalle ore 21.00 del 30 dicembre al rientro a scuola con l'altro genitore;
salvo diverso accordo concordato preventivamente tra i due genitori. Rispetto al Periodo di Pasqua, trascorrerà i giorni dal mercoledì all'uscita da scuola alla PE domenica alle ore 21.00 con un genitore e i giorni dalla domenica alle ore 21.00 al rientro a scuola con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza negli anni;
salvo diverso accordo concordato preventivamente tra i due genitori.
Negli altri giorni di festa presenti nel corso dell'anno (25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1
Novembre, 8 Dicembre) verrà seguito il calendario ordinario salvo diversi accordi.
In caso di malattia della figlia, salvo la necessità che la minore resti collocata presso il genitore dove si trova in quel momento, verrà mantenuto il calendario in quel momento in vigore.
Nel caso in cui la permanenza presso il genitore dove la minore si trova nel momento della malattia prosegua per più giorni, l'altro genitore avrà facoltà di andare a trovare e restare con la figlia a casa dell'altro genitore.
Viene fatto salvo ogni e diverso accordo tra le parti nell'interesse della minore.
*
I genitori s'impegnano a gestire la questione dell'eventuale coinvolgimento della figlia nel rapporto con eventuali partner confrontandosi con l'altro genitore, dando priorità al benessere della bambina sia, da un lato, osservando la necessaria cautela nell'introdurre tale figura nei tempi e con la gradualità suggerita dalle esigenze della figlia sia, dall'altro, nel non opporre ostacoli al fisiologico inserimento.
*
Mantenimento figlia minore.
Tenuto conto dell'affidamento condiviso con tempi quasi prossimi al paritetico e del divario reddituale tra i genitori gli stessi stabiliscono che il Sig. versi alla Sig.ra entro il Parte_1 Pt_2
15 del mese, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia un importo mensile pari ad € PE
450,00 oltre rivalutazione ISTAT (base indice settembre 2024) fino a quando andrà alle scuole PE elementari, a decorrere dall'ingresso alle scuole elementari (mese di settembre) il contributo al mantenimento che il Sig. verserà alla Sig.ra sarà pari ad un importo mensile di ad Parte_1 Pt_2
€ 500,00 oltre rivalutazione ISTAT salvo che l'importo di € 450,00 mensile rivalutato a tale data abbia superato l'importo di € 500,00, in quest'ultimo caso l'importo di € 450,00 rivalutato a tale data in quanto superiore ad € 500,00 rimarrà tale senza diminuzione (esempio se all'ingresso di alle scuole elementari l'assegno sarà arrivato ad € 480,00 le parti concordano che verrà PE aumentato ad € 500,00, se invece l'assegno sarà arrivato ad € 510,00, le parti concordano che
3 resterà tale e non sarà diminuito ad € 500,00). L'assegno così determinato a cui andrà aggiunta la rivalutazione ISTAT rimarrà tale fino a quando andrà alle scuole medie, a decorrere PE dall'ingresso alle scuole medie (mese di settembre) il contributo al mantenimento che il Sig. verserà alla Sig.ra sarà pari ad un importo mensile pari ad € 600,00 oltre Parte_1 Pt_2 rivalutazione ISTAT salvo che l'importo di € 500,00 mensile rivalutato a tale data abbia superato l'importo di € 600,00, in quest'ultimo caso l'importo di € 500,00 rivalutato a tale data in quanto superiore ad € 600,00 rimarrà tale senza diminuzione (esempio se all'ingresso di alle scuole PE medie l'assegno sarà arrivato ad € 580,00 le parti concordano che verrà aumentato ad € 600,00, se invece l'assegno sarà arrivato ad € 610,00, le parti concordano che resterà tale e non sarà diminuito ad € 600,00). L'assegno unico sarà percepito dalla madre nella misura del 100% fino a quando andrà alle PE scuole elementari. Da tale data verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
Spese straordinarie.
I genitori sosterranno le spese straordinarie indicate nel Protocollo del Tribunale di Lucca che si allega al presente atto (doc. 8) nella misura del 65% il Sig. e del 35% la Sig.ra Parte_1 Pt_2
Il rimborso delle spese avverrà entro il giorno 15 del mese successivo.
I genitori danno atto che nel ménage familiare sia durante la convivenza in costanza di matrimonio che dopo l'avvenuta separazione di fatto si sono rivolti alla baby-sitter.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, PEC ecc.), dovrà esprimere un motivato dissenso per iscritto entro giorni 10 dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa.
Consenso all'espatrio. I coniugi concedono sin d'ora il nulla-osta per il rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero (così come della carta di identità valida per l'espatrio), nonché quello per il rilascio e/o il rinnovo della carta di identità o del passaporto della minore PE
Regolamentazione rapporti patrimoniali tra i coniugi.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, e pertanto confermano di non avanzare alcuna reciproca pretesa o richiesta economica in ordine all'assegno di mantenimento.
*
Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massa (MS) il 23/7/2015, dal quale è nata la figlia PE
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
4 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Massa (MS) in data 23/7/2015, debitamente trascritto nel Registro
[...] degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa (MS) all'Atto Numero 48, Parte II, Serie A, dell'Anno 2015, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Massa (MS) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
5 Così deciso in Lucca, il 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
6