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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROCCA GIOVANNI, Presidente
LI LA, LA
DRAGONE ALBERTO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 446/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Asproni N. 13 09123 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN VERSO TERZ n. 02584202500002735001 IRPEF-ALTRO 2012
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520130001022202000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250130007659061000 CONTR.STRAD. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250130035934907000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250140004780892000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250150036455059000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250160007650417000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250160021962006000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250170002864031000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250170023855848000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250180002602192000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02501190019857824000 CONT. STRAD. 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250240020769333000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250240032156068000 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 447/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Asproni N. 13 09123 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN VERSO TERZ n. 02584202500002734001 IRPEF-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250130001022202000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 025013000765906100 CONTRAV. STRAD. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250130035934907000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250140004780892000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250150036455059000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250160007650417000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250160021962006000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250170002864031000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250170023855848000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250180002602192000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250190019857824000 CONTRAV. STRAD. 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250240020769333000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250240032156068000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 677/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Ricorso n. 446/2025
Voglia la Corte
In via preliminare e/o pregiudiziale e nel merito, accertare e dichiarare che il carico tributario relativo alle seguenti cartelle: n. 02520130001022202000 n.02520130007659061000 n.02520130035934907000 n.
02520160007650417000 n. 02520160021962006000 n. 02520170002864031000 n. 2520170023855848000
n. 02520180002602192000, deve intendersi annullato e discaricato di pieno diritto, e comunque non esistente, ai sensi dell'art. 1 commi da 537 a 544 L. n. 228/212;
– in via preliminare e/o pregiudiziale e nel merito, accertare e dichiarare la decadenza dei presunti crediti tributari sottesi all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 02584202500002735/001 fascicolo
025/2025000005530, notificato in data 9 aprile 2025, e agli atti al medesimo sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
– in via preliminare e/o pregiudiziale e nel merito, accertare e dichiarare prescritti i presunti crediti tributari sottesi all' atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 02584202500002735/001 fascicolo
025/2025000005530, notificato in data 9 aprile 2025, e agli atti al medesimo sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
– nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 02584202500002735/001 fascicolo 025/2025000005530, notificato in data 9 aprile 2025,
e degli atti al medesimo sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
– nel merito, dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 02584202500002735/001 fascicolo 025/2025000005530, notificato in data 9 aprile 2025, e degli atti al medesimo sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso, per difetto di qualità di Ufficiale della Riscossione dei soggetti che hanno sottoscritto e notificato gli atti, difetto di delega del firmatario e/o difetto di motivazione;
– nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
02584202500002735/001 fascicolo 025/2025000005530, notificato in data 9 aprile 2025 e degli atti al medesimo sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
– nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e l'annullamento del carico tributario relativo all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 02584202500002735/001 fascicolo 025/2025000005530, notificato in data 9 aprile 2025 e agli atti al medesimo sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
– nel merito, in via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare il valore minore del carico tributario in odio al ricorrente e sotteso all' atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 02584202500002735/001 fascicolo 025/2025000005530, notificato in data 9 aprile 2025 di cui all'oggetto limitatamente agli atti impugnati con il presente ricorso;
– con vittoria di spese e competenze di causa.
Ricorso n. 447/2025
Voglia la Corte,
in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la decadenza dei presunti crediti tributari sottesi agli estratti di ruolo in oggetto, alle cartelle di pagamento, ed atti alle medesime sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare prescritti i presunti crediti tributari sottesi agli estratti di ruolo in oggetto, alle cartelle di pagamento, ed atti alle medesime sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notifica delle cartelle di pagamento ed atti alle medesime sottesi in oggetto , limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
nel merito, dichiarare la nullità degli stratti di ruolo, delle cartelle di pagamento, ed atti alle medesime sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso, per difetto di qualità di Ufficiale della Riscossione dei soggetti che hanno sottoscritto e notificato gli atti,
difetto di delega del firmatario e/o difetto di motivazione;
nel merito, accertare e dichiarare la nullità degli estratti di ruolo, delle cartelle di pagamento ed atti alle medesime sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e l'annullamento del carico tributario relativo agli estratti di ruolo, alle cartelle di pagamento ed atti alle medesime sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
nel merito, in via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare il valore minore del carico tributario in odio al ricorrente e sotteso alle cartelle di pagamento di cui all'oggetto limitatamente ai diritti sottesi agli estratti di ruolo, alle cartelle impugnate con il presente ricorso;
con vittoria di spese e competenze di causa.
Resistente Ader:
Voglia la Corte, dichiarare inammissibile i ricorsi per tutti i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
Resistente Ade:
Voglia la Corte, rigettare i ricorsi e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati il 23 maggio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato, rispettivamente, l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 02584202500002735/001 notificatogli il 9 aprile 2025 e gli estratti di ruolo indicati in epigrafe.
Il pignoramento sarebbe fondato su un totale di tredici cartelle la cui notificazione è stata contestata e dal cui difetto sarebbe discesa la decadenza e la prescrizione della pretesa esecutiva portata da ciascuna di esse.
Per quanto attiene ai ruoli, anche in tal caso gli atti presupposti non sarebbero mai stati notificati e di essi il contribuente sarebbe venuto a conoscenza solo in seguito ad una richiesta di accesso agli atti.
Premesso che nel caso di specie i ruoli sarebbero autonomamente impugnabili, ritenendo il ricorrente che dalla loro iscrizione sarebbe potuto derivare un pregiudizio, anche in questo caso l'interessato ha eccepito la decadenza e la prescrizione dei crediti sottesi e oggetto delle cartelle di pagamento.
Ha, quindi, concluso per l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione che l'Agenzia delle Entrate si sono costituite in giudizio, concludendo rispettivamente per l'inammissibilità dei ricorsi e per il loro rigetto nel merito. Alla udienza odierna i ricorsi sono stati riuniti attesa la loro connessione oggettiva e soggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti vanno dichiarati inammissibili.
Per quanto attiene alla domanda avente ad oggetto l'annullamento degli estratti di ruolo, per espressa disposizione normativa (art. 12, comma 4 bis D.P.R. n. 602/1973) si tratta di atti non impugnabili, salvo il caso in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio, nel caso di specie ricondotto dall'odierno ricorrente alla “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il Ricorrente_1 evidenzia, a questo proposito, di essere titolare di una rivendita di tabacchi (Num_1 e Ricevitoria Lotto Num_2 in Quartu Sant'Elena) e di essere prossimo al rinnovo della concessione prevista dall' art. 25 L. 1293/57 per la sua gestione. Il rinnovo, a suo avviso, sarebbe “messo in pericolo” dall'emissione degli atti impugnati.
Si tratta all'evidenza di un pregiudizio prospettato in termini del tutto generici e soprattutto carente del requisito dell'attualità, richiesto dalla giurisprudenza della Cassazione per consentire la deroga alla regola generale di preclusione della tutela anticipata.
Per quanto attiene alla impugnazione dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, si è detto in narrativa che nella impostazione del ricorrente si tratterebbe di atto viziato da illegittimità derivata, essendo fondato su cartelle mai notificate e, in definitiva, su pretese tributarie estinte per decadenza o prescrizione.
L'Agente della riscossione ha, invece, puntualmente documentato in giudizio la tempestiva e rituale notifica delle cartelle in seguito alla quale nessuna è stata impugnata per vizi propri.
Per quanto attiene alle modalità della notificazione, va respinta la doglianza relativa all'account di posta certificata utilizzato dall'Ader, essendo stato stabilito da giurisprudenza di legittimità unanime che “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente” (Cass., Sez. 5 - ,
Sentenza n. 18684 del 03/07/2023 (Rv. 668249 - 01).
Nel caso di specie, si tratta di indirizzi (Email_4; notifica. Email_5; Email_6 ) dai quali emergeva con chiarezza il mittente e l'oggetto della comunicazione.
Per il resto, non solo tutte le cartelle risultano notificate (v. docc. nn. da 2 a 29 allegati alle controdeduzioni dell'Ader), ma ciascuna di esse ha costituito oggetto di successive comunicazioni e intimazioni di pagamento, perlopiù notificate all'indirizzo PEC del contribuente Email_7 (in particolare nelle seguenti date 9.2.2016 docc. 32, 33; 23.9.2017 docc. 34-37; 17.12.2018 docc. 38, 39; 4.5.2022 docc. 40, 41; 8.6.2022 docc. 42, 43; 23.6.2023 docc. 44, 45; 16.10.2024 docc. 46, 47; 21.10.2024 docc. 48, 49), nessuna delle quali è stata tempestivamente impugnata.
La sequenza di atti con i quali la pretesa tributaria è stata azionata porta, , quindi, ad escludere qualsiasi forma di estinzione della stessa per decorso del tempo.
Per altro verso, la sussistenza e l'ammontare di ciascun credito non poteva costituire oggetto di impugnazione alla data del 9 aprile 2025, quando è stato notificato il pignoramento oggetto del presente procedimento, cosicché anche la domanda volta all'annullamento di tale atto dev'essere dichiarata inammissibile. Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali in favore delle altre parti costituite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 7.000,00 (settemila/00) in favore di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROCCA GIOVANNI, Presidente
LI LA, LA
DRAGONE ALBERTO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 446/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Asproni N. 13 09123 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN VERSO TERZ n. 02584202500002735001 IRPEF-ALTRO 2012
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520130001022202000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250130007659061000 CONTR.STRAD. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250130035934907000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250140004780892000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250150036455059000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250160007650417000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250160021962006000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250170002864031000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250170023855848000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250180002602192000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02501190019857824000 CONT. STRAD. 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250240020769333000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250240032156068000 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 447/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Asproni N. 13 09123 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN VERSO TERZ n. 02584202500002734001 IRPEF-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250130001022202000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 025013000765906100 CONTRAV. STRAD. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250130035934907000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250140004780892000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250150036455059000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250160007650417000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250160021962006000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250170002864031000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250170023855848000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250180002602192000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250190019857824000 CONTRAV. STRAD. 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250240020769333000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0250240032156068000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 677/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Ricorso n. 446/2025
Voglia la Corte
In via preliminare e/o pregiudiziale e nel merito, accertare e dichiarare che il carico tributario relativo alle seguenti cartelle: n. 02520130001022202000 n.02520130007659061000 n.02520130035934907000 n.
02520160007650417000 n. 02520160021962006000 n. 02520170002864031000 n. 2520170023855848000
n. 02520180002602192000, deve intendersi annullato e discaricato di pieno diritto, e comunque non esistente, ai sensi dell'art. 1 commi da 537 a 544 L. n. 228/212;
– in via preliminare e/o pregiudiziale e nel merito, accertare e dichiarare la decadenza dei presunti crediti tributari sottesi all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 02584202500002735/001 fascicolo
025/2025000005530, notificato in data 9 aprile 2025, e agli atti al medesimo sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
– in via preliminare e/o pregiudiziale e nel merito, accertare e dichiarare prescritti i presunti crediti tributari sottesi all' atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 02584202500002735/001 fascicolo
025/2025000005530, notificato in data 9 aprile 2025, e agli atti al medesimo sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
– nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 02584202500002735/001 fascicolo 025/2025000005530, notificato in data 9 aprile 2025,
e degli atti al medesimo sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
– nel merito, dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 02584202500002735/001 fascicolo 025/2025000005530, notificato in data 9 aprile 2025, e degli atti al medesimo sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso, per difetto di qualità di Ufficiale della Riscossione dei soggetti che hanno sottoscritto e notificato gli atti, difetto di delega del firmatario e/o difetto di motivazione;
– nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
02584202500002735/001 fascicolo 025/2025000005530, notificato in data 9 aprile 2025 e degli atti al medesimo sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
– nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e l'annullamento del carico tributario relativo all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 02584202500002735/001 fascicolo 025/2025000005530, notificato in data 9 aprile 2025 e agli atti al medesimo sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
– nel merito, in via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare il valore minore del carico tributario in odio al ricorrente e sotteso all' atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 02584202500002735/001 fascicolo 025/2025000005530, notificato in data 9 aprile 2025 di cui all'oggetto limitatamente agli atti impugnati con il presente ricorso;
– con vittoria di spese e competenze di causa.
Ricorso n. 447/2025
Voglia la Corte,
in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la decadenza dei presunti crediti tributari sottesi agli estratti di ruolo in oggetto, alle cartelle di pagamento, ed atti alle medesime sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare prescritti i presunti crediti tributari sottesi agli estratti di ruolo in oggetto, alle cartelle di pagamento, ed atti alle medesime sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notifica delle cartelle di pagamento ed atti alle medesime sottesi in oggetto , limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
nel merito, dichiarare la nullità degli stratti di ruolo, delle cartelle di pagamento, ed atti alle medesime sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso, per difetto di qualità di Ufficiale della Riscossione dei soggetti che hanno sottoscritto e notificato gli atti,
difetto di delega del firmatario e/o difetto di motivazione;
nel merito, accertare e dichiarare la nullità degli estratti di ruolo, delle cartelle di pagamento ed atti alle medesime sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e l'annullamento del carico tributario relativo agli estratti di ruolo, alle cartelle di pagamento ed atti alle medesime sottesi, limitatamente a quelli impugnati con il presente ricorso;
nel merito, in via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare il valore minore del carico tributario in odio al ricorrente e sotteso alle cartelle di pagamento di cui all'oggetto limitatamente ai diritti sottesi agli estratti di ruolo, alle cartelle impugnate con il presente ricorso;
con vittoria di spese e competenze di causa.
Resistente Ader:
Voglia la Corte, dichiarare inammissibile i ricorsi per tutti i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
Resistente Ade:
Voglia la Corte, rigettare i ricorsi e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati il 23 maggio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato, rispettivamente, l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 02584202500002735/001 notificatogli il 9 aprile 2025 e gli estratti di ruolo indicati in epigrafe.
Il pignoramento sarebbe fondato su un totale di tredici cartelle la cui notificazione è stata contestata e dal cui difetto sarebbe discesa la decadenza e la prescrizione della pretesa esecutiva portata da ciascuna di esse.
Per quanto attiene ai ruoli, anche in tal caso gli atti presupposti non sarebbero mai stati notificati e di essi il contribuente sarebbe venuto a conoscenza solo in seguito ad una richiesta di accesso agli atti.
Premesso che nel caso di specie i ruoli sarebbero autonomamente impugnabili, ritenendo il ricorrente che dalla loro iscrizione sarebbe potuto derivare un pregiudizio, anche in questo caso l'interessato ha eccepito la decadenza e la prescrizione dei crediti sottesi e oggetto delle cartelle di pagamento.
Ha, quindi, concluso per l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione che l'Agenzia delle Entrate si sono costituite in giudizio, concludendo rispettivamente per l'inammissibilità dei ricorsi e per il loro rigetto nel merito. Alla udienza odierna i ricorsi sono stati riuniti attesa la loro connessione oggettiva e soggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti vanno dichiarati inammissibili.
Per quanto attiene alla domanda avente ad oggetto l'annullamento degli estratti di ruolo, per espressa disposizione normativa (art. 12, comma 4 bis D.P.R. n. 602/1973) si tratta di atti non impugnabili, salvo il caso in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio, nel caso di specie ricondotto dall'odierno ricorrente alla “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il Ricorrente_1 evidenzia, a questo proposito, di essere titolare di una rivendita di tabacchi (Num_1 e Ricevitoria Lotto Num_2 in Quartu Sant'Elena) e di essere prossimo al rinnovo della concessione prevista dall' art. 25 L. 1293/57 per la sua gestione. Il rinnovo, a suo avviso, sarebbe “messo in pericolo” dall'emissione degli atti impugnati.
Si tratta all'evidenza di un pregiudizio prospettato in termini del tutto generici e soprattutto carente del requisito dell'attualità, richiesto dalla giurisprudenza della Cassazione per consentire la deroga alla regola generale di preclusione della tutela anticipata.
Per quanto attiene alla impugnazione dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, si è detto in narrativa che nella impostazione del ricorrente si tratterebbe di atto viziato da illegittimità derivata, essendo fondato su cartelle mai notificate e, in definitiva, su pretese tributarie estinte per decadenza o prescrizione.
L'Agente della riscossione ha, invece, puntualmente documentato in giudizio la tempestiva e rituale notifica delle cartelle in seguito alla quale nessuna è stata impugnata per vizi propri.
Per quanto attiene alle modalità della notificazione, va respinta la doglianza relativa all'account di posta certificata utilizzato dall'Ader, essendo stato stabilito da giurisprudenza di legittimità unanime che “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente” (Cass., Sez. 5 - ,
Sentenza n. 18684 del 03/07/2023 (Rv. 668249 - 01).
Nel caso di specie, si tratta di indirizzi (Email_4; notifica. Email_5; Email_6 ) dai quali emergeva con chiarezza il mittente e l'oggetto della comunicazione.
Per il resto, non solo tutte le cartelle risultano notificate (v. docc. nn. da 2 a 29 allegati alle controdeduzioni dell'Ader), ma ciascuna di esse ha costituito oggetto di successive comunicazioni e intimazioni di pagamento, perlopiù notificate all'indirizzo PEC del contribuente Email_7 (in particolare nelle seguenti date 9.2.2016 docc. 32, 33; 23.9.2017 docc. 34-37; 17.12.2018 docc. 38, 39; 4.5.2022 docc. 40, 41; 8.6.2022 docc. 42, 43; 23.6.2023 docc. 44, 45; 16.10.2024 docc. 46, 47; 21.10.2024 docc. 48, 49), nessuna delle quali è stata tempestivamente impugnata.
La sequenza di atti con i quali la pretesa tributaria è stata azionata porta, , quindi, ad escludere qualsiasi forma di estinzione della stessa per decorso del tempo.
Per altro verso, la sussistenza e l'ammontare di ciascun credito non poteva costituire oggetto di impugnazione alla data del 9 aprile 2025, quando è stato notificato il pignoramento oggetto del presente procedimento, cosicché anche la domanda volta all'annullamento di tale atto dev'essere dichiarata inammissibile. Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali in favore delle altre parti costituite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 7.000,00 (settemila/00) in favore di ciascuna parte resistente costituita.