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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/05/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 809 dell'anno 2020 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA T. TASSO, 4 PALERMO, presso lo studio dell'avv.
TREPPIEDI ANDREA, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO già , Agente della Controparte_1 Controparte_2
Riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Castelbuono, Via Turrisi n. 26, presso lo studio dell'Avv. Antonio Maiorana, che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
E CONTRO
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. Andrea Botta, che lo rappresenta e difende per procura CP_3
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso la cartella di pagamento n.
29620060121070535000, notificata il 03/03/2007.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
22/02/2024 parte ricorrente e concludevano come da note Controparte_1
autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/03/2020 la parte ricorrente indicata in epigrafe, deducendo di avere ricevuto nel 2011 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620119044478161000, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29620060121070535000, asseritamente notificata il
03/03/2007 ad opera di , relativa a somme dovute all' Controparte_1 CP_3
per contributi IVS, sanzioni e somme aggiuntive relative agli anni 1999 -
2000-2001 - 2002 - 2003 - 2004 – 2005.
Allegava, in merito, la mancata notifica della cartella sottesa nonché la prescrizione del credito portato dalla stessa. si è costituita in giudizio, eccependo, Controparte_1
preliminarmente, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Termini
Imerese e il proprio difetto di legittimazione passiva nonché, nel merito,
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Eccepiva e allegava, al riguardo, che la cartella n. 29620060121070535000 è stata notificata il 03/03/2007 e che il termine di prescrizione è stato di seguito interrotto dall'intimazione di pagamento n. 29620119044478161 notificata il
02/08/2011 (cfr. allegati), contestando altresì la asserita prescrizione in forza
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
della L. 27/12/2013 n. 147, art. 1, commi 618-624 (cd. Legge di stabilità
2014) e della successiva legge di conversione n. 68 del 02/05/2014 che ha ulteriormente prorogato i termini di scadenza del pagamento fino al 31 maggio 2014 e quelli della sospensione dei carichi in debito fino alla data del
15 giugno 2014 e di conseguenza i termini della prescrizione (Legge di stabilità 2014, art. 1 comma 623).
Anche l' si è costituito, eccependo in via preliminare l'inammissibilità ed CP_3
improcedibilità del ricorso nonchè il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione.
In mancanza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione e decisione, con termine per note conclusive.
Il ricorso è fondato.
Va osservato che l'opponente ha proposto sostanzialmente un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'ente resistente iscritta a ruolo, per avvenuta prescrizione quinquennale. Tale domanda configura una vera e propria opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto tendente a far valere fatti estintivi dell'obbligazione sopravvenuti dopo la formazione del titolo rappresentato dalla cartella esattoriale non opposta tempestivamente.
Orbene, il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei ruoli CP_3
esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata.
Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata tempestiva opposizione della cartella esattoriale ritualmente notificata.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica il titolo esecutivo stragiudiziale costituito dal ruolo esattoriale diventi intangibile, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato, non potendosi estendere ad esso la norma dettata dall'art. 2953
c.c. in materia di “giudicato”, al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale quinquennale introdotto dalla L. 335/1995.
Ne deriva che è onere di dimostrare di avere compiuto atti Controparte_1
interruttivi della prescrizione relativi alla cartella oggi impugnata.
Preliminarmente, deve osservarsi che, ritenuta la natura dell'opposizione, non può trovare accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da
, dal momento che oggetto della controversia non sono gli Controparte_1
obblighi del datore di lavoro e l'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi (art. 444, ult. comma, c.p.c.), bensì
l'accertamento dei fatti estintivi dell'obbligazione, quale appunto l'intervenuta prescrizione, con conseguente applicazione del primo comma del citato art. 444, che prevede la competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede il ricorrente.
Su tali premesse, si deve allora constatare l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 legge 335/1995 (cfr.
Cass. S.U., sentenza n. 23397 del 17/11/2016).
Sul punto di diritto, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
13755 del 22/05/2019, ha precisato che “del pari destituita di fondamento è la dedotta sussistenza di un termine prescrizionale decennale della pretesa tributaria, dopo l'intervenuta definitività della cartella, in quanto equiparabile ad
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
un titolo esecutivo. La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art.
24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, triennale) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (S.U. n. 23397/2016; 5060 del 2016). (…) Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
Ciò precisato occorre esaminare la cartella impugnata al fine di verificare la regolare notifica della stessa e l'eventuale prescrizione dei tributi in essa incorporati.
ha dedotto e allegato la regolare notifica della cartella di Controparte_1
pagamento impugnata e, ai fini interruttivi, ha prodotto l'intimazione di pagamento n. 29620119044478161 notificata il 02/08/2011 (cfr. allegato).
Nessun rilievo assume nel caso in esame la sospensione della prescrizione invocata da in forza della Legge di Stabilità n. 147/2013 Controparte_1
per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento, atteso che tale sospensione riguardava esclusivamente i contribuenti che aderivano e che provvedevano al pagamento entro il
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
31/05/2014, sicché la riscossione dei carichi di cui al comma 618 è stata sospesa per coloro che erano impegnati in queste attività fino al 15 giugno
2014. Di conseguenza, per il corrispondente periodo, sono stati sospesi i termini di prescrizione, ovviamente solo per coloro che erano impegnati in questa attività e non certo per l'universo tutto dei contribuenti (cfr. CTP di
Milano, sentenza n. 4270/2019 del 27/11/2019).
non ha provato che il ricorrente abbia goduto della Controparte_1
sospensione della riscossione dei carichi di cui al citato comma 618 e, comunque, anche volendo considerare il semestre di sospensione della prescrizione collegato, il termine quinquennale era irrimediabilmente decorso quando è stato depositato il ricorso per cui è causa e, pertanto, i crediti contestati ed iscritti a ruolo in questione devono ritenersi non dovuti.
Di qui, deve dichiararsi che il ricorso in opposizione deve essere accolto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, la cartella impugnata va annullata e che non ha il diritto di agire in executivis nei confronti Controparte_1
di per il soddisfacimento dei crediti prescritti. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti di . Controparte_1
Si dichiarano integralmente compensate con l' CP_3
PQM
Definitivamente pronunciando,
Dichiara prescritto il credito iscritto nella cartella di pagamento n.
29620060121070535000 notificata il 03/03/2007, relativa all'anno 2006, e la annulla unitamente all'intimazione di pagamento n. 29620119044478161 notificata il 02/08/2011;
Dichiara che non ha il diritto di agire in executivis nei Controparte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
confronti di per il soddisfacimento del credito di cui alla Parte_1
predetta cartella di pagamento.
Condanna al pagamento in favore di parte Controparte_1
ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.800,00 oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite nei confronti dell' CP_3
Così deciso in Termini Imerese il 11/05/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 809 dell'anno 2020 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA T. TASSO, 4 PALERMO, presso lo studio dell'avv.
TREPPIEDI ANDREA, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO già , Agente della Controparte_1 Controparte_2
Riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Castelbuono, Via Turrisi n. 26, presso lo studio dell'Avv. Antonio Maiorana, che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
E CONTRO
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. Andrea Botta, che lo rappresenta e difende per procura CP_3
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso la cartella di pagamento n.
29620060121070535000, notificata il 03/03/2007.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
22/02/2024 parte ricorrente e concludevano come da note Controparte_1
autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/03/2020 la parte ricorrente indicata in epigrafe, deducendo di avere ricevuto nel 2011 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620119044478161000, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29620060121070535000, asseritamente notificata il
03/03/2007 ad opera di , relativa a somme dovute all' Controparte_1 CP_3
per contributi IVS, sanzioni e somme aggiuntive relative agli anni 1999 -
2000-2001 - 2002 - 2003 - 2004 – 2005.
Allegava, in merito, la mancata notifica della cartella sottesa nonché la prescrizione del credito portato dalla stessa. si è costituita in giudizio, eccependo, Controparte_1
preliminarmente, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Termini
Imerese e il proprio difetto di legittimazione passiva nonché, nel merito,
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Eccepiva e allegava, al riguardo, che la cartella n. 29620060121070535000 è stata notificata il 03/03/2007 e che il termine di prescrizione è stato di seguito interrotto dall'intimazione di pagamento n. 29620119044478161 notificata il
02/08/2011 (cfr. allegati), contestando altresì la asserita prescrizione in forza
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
della L. 27/12/2013 n. 147, art. 1, commi 618-624 (cd. Legge di stabilità
2014) e della successiva legge di conversione n. 68 del 02/05/2014 che ha ulteriormente prorogato i termini di scadenza del pagamento fino al 31 maggio 2014 e quelli della sospensione dei carichi in debito fino alla data del
15 giugno 2014 e di conseguenza i termini della prescrizione (Legge di stabilità 2014, art. 1 comma 623).
Anche l' si è costituito, eccependo in via preliminare l'inammissibilità ed CP_3
improcedibilità del ricorso nonchè il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione.
In mancanza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione e decisione, con termine per note conclusive.
Il ricorso è fondato.
Va osservato che l'opponente ha proposto sostanzialmente un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'ente resistente iscritta a ruolo, per avvenuta prescrizione quinquennale. Tale domanda configura una vera e propria opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto tendente a far valere fatti estintivi dell'obbligazione sopravvenuti dopo la formazione del titolo rappresentato dalla cartella esattoriale non opposta tempestivamente.
Orbene, il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei ruoli CP_3
esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata.
Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata tempestiva opposizione della cartella esattoriale ritualmente notificata.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica il titolo esecutivo stragiudiziale costituito dal ruolo esattoriale diventi intangibile, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato, non potendosi estendere ad esso la norma dettata dall'art. 2953
c.c. in materia di “giudicato”, al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale quinquennale introdotto dalla L. 335/1995.
Ne deriva che è onere di dimostrare di avere compiuto atti Controparte_1
interruttivi della prescrizione relativi alla cartella oggi impugnata.
Preliminarmente, deve osservarsi che, ritenuta la natura dell'opposizione, non può trovare accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da
, dal momento che oggetto della controversia non sono gli Controparte_1
obblighi del datore di lavoro e l'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi (art. 444, ult. comma, c.p.c.), bensì
l'accertamento dei fatti estintivi dell'obbligazione, quale appunto l'intervenuta prescrizione, con conseguente applicazione del primo comma del citato art. 444, che prevede la competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede il ricorrente.
Su tali premesse, si deve allora constatare l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 legge 335/1995 (cfr.
Cass. S.U., sentenza n. 23397 del 17/11/2016).
Sul punto di diritto, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
13755 del 22/05/2019, ha precisato che “del pari destituita di fondamento è la dedotta sussistenza di un termine prescrizionale decennale della pretesa tributaria, dopo l'intervenuta definitività della cartella, in quanto equiparabile ad
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
un titolo esecutivo. La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art.
24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, triennale) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (S.U. n. 23397/2016; 5060 del 2016). (…) Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
Ciò precisato occorre esaminare la cartella impugnata al fine di verificare la regolare notifica della stessa e l'eventuale prescrizione dei tributi in essa incorporati.
ha dedotto e allegato la regolare notifica della cartella di Controparte_1
pagamento impugnata e, ai fini interruttivi, ha prodotto l'intimazione di pagamento n. 29620119044478161 notificata il 02/08/2011 (cfr. allegato).
Nessun rilievo assume nel caso in esame la sospensione della prescrizione invocata da in forza della Legge di Stabilità n. 147/2013 Controparte_1
per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento, atteso che tale sospensione riguardava esclusivamente i contribuenti che aderivano e che provvedevano al pagamento entro il
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
31/05/2014, sicché la riscossione dei carichi di cui al comma 618 è stata sospesa per coloro che erano impegnati in queste attività fino al 15 giugno
2014. Di conseguenza, per il corrispondente periodo, sono stati sospesi i termini di prescrizione, ovviamente solo per coloro che erano impegnati in questa attività e non certo per l'universo tutto dei contribuenti (cfr. CTP di
Milano, sentenza n. 4270/2019 del 27/11/2019).
non ha provato che il ricorrente abbia goduto della Controparte_1
sospensione della riscossione dei carichi di cui al citato comma 618 e, comunque, anche volendo considerare il semestre di sospensione della prescrizione collegato, il termine quinquennale era irrimediabilmente decorso quando è stato depositato il ricorso per cui è causa e, pertanto, i crediti contestati ed iscritti a ruolo in questione devono ritenersi non dovuti.
Di qui, deve dichiararsi che il ricorso in opposizione deve essere accolto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, la cartella impugnata va annullata e che non ha il diritto di agire in executivis nei confronti Controparte_1
di per il soddisfacimento dei crediti prescritti. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti di . Controparte_1
Si dichiarano integralmente compensate con l' CP_3
PQM
Definitivamente pronunciando,
Dichiara prescritto il credito iscritto nella cartella di pagamento n.
29620060121070535000 notificata il 03/03/2007, relativa all'anno 2006, e la annulla unitamente all'intimazione di pagamento n. 29620119044478161 notificata il 02/08/2011;
Dichiara che non ha il diritto di agire in executivis nei Controparte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
confronti di per il soddisfacimento del credito di cui alla Parte_1
predetta cartella di pagamento.
Condanna al pagamento in favore di parte Controparte_1
ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.800,00 oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite nei confronti dell' CP_3
Così deciso in Termini Imerese il 11/05/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile