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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/02/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 797/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 797/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
TO (AQ) il 30/03/1974 ed ivi residente in [...], int. 7, e (C.F. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 07/08/1977 e residente in [...]- entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura agli atti, dall'avv. Elena
Niscola ed elettivamente domiciliati in EL TO (AQ) Via Madonna delle
Grazie n.20.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 183/2011 RG, chiedono concordemente di:
1 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 27/04/1996
e trascritto negli Uffici del Registro Civile del Comune di Roma, atto 00253, Parte 2, Serie
AO1, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3)Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) L'abitazione coniugale sita in SA NZ LE TO (AQ Via Nazionale,72 int. 7 di proprietà dell' rimane assegnata al mentre la Sig.ra CP_1 Parte_1 Parte_2
vivrà in SA NZ LE TO (AQ) Fraz. Roccavivi in Via Fiume,95 immobile
[...] di proprietà della stessa nella quota del 50% con il convivente Persona_1
2) I coniugi vivranno rispettivamente con le proprie sostanze.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 27.04.1996 in Roma.
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, E Parte_1 [...]
hanno adìto il Tribunale per ottenere la pronuncia di cessazione Parte_2 degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27.04.1996 in Roma.
Con provvedimento del 21/06/2011, Il Tribunale di Avezzano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, omologando il relativo accordo.
All'udienza del 05/02/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
Il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, emesso da questo
2 Tribunale in data 21/06/2011, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle stesse innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. Il collegio recepisce l'accordo delle parti, manifestato nelle note sottoscritte dai coniugi del 28/01/2025, anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite ivi prevista e, dunque, pone le spese a carico di come da Parte_1
liquidazione contenuta nel dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di cui al d.m. 55/2014 (volontaria giurisdizione – valore indeterminabile, complessità bassa), considerata la quantità e qualità dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
celebrato in data 27.04.1996 in Roma, Parte_3 trascritto presso il Comune di Roma, atto 00253, Parte 2, Serie AO1, anno 1996.
PRENDE ATTO delle condizioni sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato.
3 CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
controparte, che si liquidano in € 1.168,00, oltre rimborso forfettario (15%), c.p.a. (4%)
e i.v.a. come per legge, se dovuta.
Così deciso in Avezzano il 7 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Greco Dott. Leopoldo Sciarrillo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 797/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
TO (AQ) il 30/03/1974 ed ivi residente in [...], int. 7, e (C.F. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 07/08/1977 e residente in [...]- entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura agli atti, dall'avv. Elena
Niscola ed elettivamente domiciliati in EL TO (AQ) Via Madonna delle
Grazie n.20.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 183/2011 RG, chiedono concordemente di:
1 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 27/04/1996
e trascritto negli Uffici del Registro Civile del Comune di Roma, atto 00253, Parte 2, Serie
AO1, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3)Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) L'abitazione coniugale sita in SA NZ LE TO (AQ Via Nazionale,72 int. 7 di proprietà dell' rimane assegnata al mentre la Sig.ra CP_1 Parte_1 Parte_2
vivrà in SA NZ LE TO (AQ) Fraz. Roccavivi in Via Fiume,95 immobile
[...] di proprietà della stessa nella quota del 50% con il convivente Persona_1
2) I coniugi vivranno rispettivamente con le proprie sostanze.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 27.04.1996 in Roma.
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, E Parte_1 [...]
hanno adìto il Tribunale per ottenere la pronuncia di cessazione Parte_2 degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27.04.1996 in Roma.
Con provvedimento del 21/06/2011, Il Tribunale di Avezzano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, omologando il relativo accordo.
All'udienza del 05/02/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
Il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, emesso da questo
2 Tribunale in data 21/06/2011, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle stesse innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. Il collegio recepisce l'accordo delle parti, manifestato nelle note sottoscritte dai coniugi del 28/01/2025, anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite ivi prevista e, dunque, pone le spese a carico di come da Parte_1
liquidazione contenuta nel dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di cui al d.m. 55/2014 (volontaria giurisdizione – valore indeterminabile, complessità bassa), considerata la quantità e qualità dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
celebrato in data 27.04.1996 in Roma, Parte_3 trascritto presso il Comune di Roma, atto 00253, Parte 2, Serie AO1, anno 1996.
PRENDE ATTO delle condizioni sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato.
3 CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
controparte, che si liquidano in € 1.168,00, oltre rimborso forfettario (15%), c.p.a. (4%)
e i.v.a. come per legge, se dovuta.
Così deciso in Avezzano il 7 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Greco Dott. Leopoldo Sciarrillo
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