Articolo 379 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 378Articolo 380
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9 ottobre 2010
Art. 379. Poteri dell'autorita' che usa l'immobile 1. L'autorita' che usa l'immobile puo' dare a esso la destinazione che reputa piu' opportuna, e puo' anche eseguirvi nuove opere.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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