TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 947/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 947/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRAINO Parte_1 C.F._1
CARMELO, elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO BAIAMONTI 10 00195 ROMA presso il difensore avv. PIRAINO CARMELO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SCARPATO VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA A. MANZONI 11 GRUMO NEVANO presso il difensore avv. SCARPATO VINCENZO
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude:
“- In via principale, accertare e dichiarare la infondatezza e/o totale carenza di prova del prospettato credito, azionato col Decreto Ingiuntivo opposto, n. 3050/2021 e, per l'effetto, disporne la revoca;
- In via concorrente, accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale inter partes, per mancato rispetto del prescritto termine legale, e/o per ritardo intollerabile, riferito alla consegna del bene e, per l'effetto, condannare il Sig. nella qualità di titolare dell' alla Controparte_1 Controparte_1 restituzione alla Sig.ra della somma di Euro 500,00, dalla stessa versata a titolo di Parte_1 acconto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora ai sensi dell'art. 1282 quarto comma c.c. sino al dì dell'effettivo soddisfo;
- In subordine, accertare e dichiarare l'avvenuto esercizio da parte della Sig.ra del Parte_1 diritto di recesso dal contratto inter partes e, al contempo, previa declaratoria della nullità della inerente clausola che prevede l'incameramento al venditore delle somme versate a titolo di caparra, condannare il Sig. nella qualità di titolare dell' alla restituzione alla Sig.ra Controparte_1 Controparte_1 [...]
della somma di Euro 500,00, dalla stessa versata a titolo di acconto, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi di mora ai sensi dell'art. 1282 quarto comma c.c. sino al dì dell'effettivo soddisfo;
pagina 1 di 5 - in via ulteriormente gradata, rigettare l'avversa pretesa creditoria per mancata prova nel quantum e comunque poiché eccessiva rispetto a quanto pattuito nella scheda d'ordine inter partes, per l'effetto disponendo la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, n. 3050/2021.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre rimborso spese generali, CAP ed IVA come per legge”.
L'opposto così conclude:
“1) In via preliminare, non essendo l'opposizione avanzata dalla fondata su prova scritta e/o di pronta Pt_1 soluzione, concedere la provvisoria esecuzione ex. art 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 5030 del 2021 così come argomentato al suddetto punto 40.;
2) In via principale, accertata e dichiarata l'infondatezza dell'opposizione avanzata dalla rigettare Pt_1 l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto in virtù di quanto argomentato dalla scrivente difesa e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 5030 del 2021 e dichiararlo esecutivo;
3) In via secondaria, accertata e dichiarata la malafede della opponente così come argomentato nel punto 39. del presente atto, condannarla al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96
c.p.c. nei limiti del valore del presente giudizio;
4) in ogni caso, condannare l'opponente alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio ex art. 93 c.p.c. con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in persona del titolare otteneva dal Tribunale di Bologna decreto Controparte_1 Controparte_1 ingiuntivo n. 5030/2021 emesso in data 2/12/2021 nei confronti di per l'importo Parte_1 del saldo di € 7.750,00= in forza della fattura n. 2/2021, per la confezione di un abito sartoriale da sposa.
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto per i seguenti motivi: Parte_1
1) Inadempimento per mancata esecuzione della prestazione e mancata consegna dell'abito commissionato.
2) Risoluzione del rapporto per mancato rispetto del termine legale di consegna del bene e/o comunque per ritardo intollerabile nella consegna, con conseguente diritto alla restituzione dell'acconto versato.
3) Recesso dell'opponente dal contratto ove, in denegata ipotesi, venisse ritenuto valido ed efficace.
4) In ogni caso, eccessività della pretesa di pagamento azionata.
L'opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., con ordinanza 12/12/2022 venivano ammessi i mezzi istruttori dedotti dalle parti nei limiti di cui in motivazione, delegando all'uopo il giudice istruttore del
Tribunale di Napoli Nord;
all'udienza del 17/04/2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con esenzione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione, per le ragioni che si vanno ad esporre, è infondata e va pertanto rigettata. contesta l'inadempimento di che non avrebbe eseguito la Parte_1 Controparte_1 prestazione richiesta e non avrebbe consegnato l'abito commissionato.
Secondo quanto esposto dall'opponente in atto di citazione, infatti, la scheda d'ordine sottoscritta dalla prodotta a corredo del ricorso (doc. 1 fascicolo monitorio), precisa infatti che l'opposto non Pt_1 avrebbe dovuto soltanto rendere disponibile per le nozze fissate il 26/04/2021 un abito da sposa modello
“Blandaleone priveé 03” che avrebbe dovuto essere adattato alla sposa, ma che avrebbe dovuto fornire altresì il velo, la stola, i fiori e l'acconciatura, il tutto per l'importo complessivo di € 8.250,00.
L'opponente contesta di non avere effettuato le ulteriori scelte degli accessori indicati, né di avere tantomeno ultimato le prove necessarie per rendere l'abito adatto alla sua figura, con conseguente ineIGibilità della pretesa creditoria avanzata dall'opposto. L'opposto era venuto meno altresì all'obbligo di consegna sullo stesso gravante ai sensi dell'art. 61, c. 2, del D.L.vo n. 206/2005 (cd. Codice del
Consumo).
L'eccezione è infondata.
Si rileva in primo luogo che il contratto inter partes è inquadrabile quale contratto d'opera, trattandosi di alta sartoria artigianale napoletana, e non risulta pertanto applicabile al caso di specie la normativa consumeristica richiamata dall'opponente.
pagina 3 di 5 Dalla semplice lettura della “scheda descrizione abito con versamento acconto” sottoscritta dall'opponente e prodotta anche dalla medesima, si evince che la ha commissionato all' Pt_1 CP_1 la confezione di un abito sartoriale da sposa modello “Blandaleone priveé 03” con i relativi
[...] aggiusti, modifiche e peculiarità sartoriali ad personam, dal valore di € 8.250,00 in vista del proprio matrimonio fissato il giorno 26/04/2021.
Non si trattava, quindi, di un abito preconfezionato, come assunto dall'opponente, atteso che, se così fosse effettivamente stato, la non si sarebbe rivolta da una sartoria distante più di 500 chilometri Pt_1 dalla sua residenza, non avrebbe commissionato un abito ad personam.
Risultano documentalmente provate da parte opposta le modifiche artigianali richieste dall'opponente ed apportate dall'opposta all'abito modello standard (doc.
5- misure doc.
6- abito da sposa Pt_1 commissionato da , docc.
7-9 abito standard differenze). Parte_2
Così come risultano confermati per via documentale la data del ritiro e gli altri appuntamenti fissati dalla presso l'Atelier (doc.
3 -foto agenda 13/03/2021 appuntamento doc. 4 – foto agenda Pt_1 Pt_1
19/04/2021 appuntamento ritiro abito . Pt_1
La committente, una volta prese le misure, ha sottoscritto la scheda d'ordine corrispondendo l'acconto di € 500,00.
L ha reso disponibile l'abito per il ritiro nel termine convenuto ma la nonostante Controparte_1 Pt_1
i solleciti ricevuti, non ha provveduto né a ritirare l'abito, né a pagare il saldo prezzo (doc. 1 di parte opposta-chat WhatsApp). non ha contratto matrimonio in data 26/04/2021, come risulta dal certificato Parte_1 contestuale di stato di famiglia e di stato libero prodotto dall a corredo della comparsa Controparte_1 di costituzione.
La condotta inadempiente dell'opponente ha costretto l'opposto a tenere invenduto il vestito che, in quanto su misura ad personam non potrà essere evidentemente rivenduto ad altri.
La teste all'epoca dei fatti compagna di , dopo avere precisato di avere Testimone_1 Controparte_1 frequentato l negli anni 2019-2020 occupandosi, ad esempio, di prendere gli Controparte_1 appuntamenti e sollecitare le spose per il ritiro degli abiti e misure, ha confermato le seguenti circostanze: che fissa in agenda, consultabile da tutto lo staff dell'atelier, tutti gli appuntamenti, le Controparte_1 scadenza e gli impegni di lavoro;
che nel mese di settembre 2020 venivano prese le misure alla Pt_1 come fissato in agenda;
che la comunicava l'acconciatura scelta con il proprio parrucchiere ai fini Pt_1 della scelta del velo, particolare annotato in agenda;
che la data del ritiro era prossima a quella delle nozze ed era scritta in agenda. La stessa teste ha confermato poi di avere chiamato l'opponente la settimana precedente al ritiro, fissato per il 19/04/2021, e che la non si presentava la mattina della Pt_1 data fissata per ritirare l'abito commissionato, specificando testualmente: “preciso che poiché di mattina non si era presentata nel pomeriggio la chiamai io per sollecitare l'appuntamento per il ritiro. La si
AN in un primo momento al telefono disse che aveva rimandato il matrimonio al 2021 per la pandemia
e terminò la chiamata dicendo di non voler più ritirare in assoluto l'abito e mise giù la chiamata. Dopo
pagina 4 di 5 quel giorno la fu contattata al telefono che risultava bloccato e non ha mai più risposto. Ci provai Pt_1 io di persona ed anche ” (verbale di udienza del 17/02/2023). Per_1
La teste madre di di AR e ON di , ha specificato di Testimone_2 CP_1 Controparte_1 lavorare come sarta nell'atelier da 50 anni ed ha dichiarato: “sono stata proprio io a prendere le misure alla IG.ra . La IG.ra comunicò che avrebbe fatto con il proprio parrucchiere una Pt_1 Pt_1 acconciatura dei capelli raccolta e quindi io in base a tale acconciatura ho predisposto il velo…l'abito della IG.ra venne accorciato e poiché era scollato e lei lo voleva più accollato venne apposta una Pt_1 rosa tra il busto e la scollatura con la stoffa dell . Questi accorgimenti li ho fatti io” Controparte_1
(verbale di udienza del 10/03/2023).
Dalle considerazioni svolte, emerge con tutta evidenza che ha agito pur Parte_1 consapevole della palese infondatezza della domanda spiegata, così rivelando la finalità strumentale e dilatoria dell'opposizione proposta.
Questa condotta merita dunque di essere sanzionata ex art. 96, c. 3, c.p.c.
Come ribadito più volte dai Tribunali di merito tale risarcimento mira non solo a ristorare il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel procedimento, ma anche il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso.
Ne consegue che quando il giudice rileva che la parte opponente ha agito nella piena consapevolezza di sostenere tesi prive di alcun sostegno probatorio, per mezzo di eccezioni palesemente infondate, procede a sanzionare la stessa ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c. (Tribunale di Padova, Sentenza n. 482 del
17.02.2015).
L'opponente viene pertanto condannata al pagamento della somma di € a favore dell'opposta.
Le spese di causa, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, applicando i valori medi di cui allo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 vanno poste a carico dell'opponente stante la sua soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5030/2021;
al pagamento a favore di della somma di € 2.000,00 CP_2 Parte_1 Controparte_1 ex art. 96, co. 3, c.p.c.;
-condanna al rimborso in favore di delle spese di lite liquidate in Parte_1 Controparte_1
€ 5.077,00= per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Bologna, 2/01/2025
Il Giudice onorario Dott.ssa Chiara Breschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 947/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRAINO Parte_1 C.F._1
CARMELO, elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO BAIAMONTI 10 00195 ROMA presso il difensore avv. PIRAINO CARMELO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SCARPATO VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA A. MANZONI 11 GRUMO NEVANO presso il difensore avv. SCARPATO VINCENZO
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude:
“- In via principale, accertare e dichiarare la infondatezza e/o totale carenza di prova del prospettato credito, azionato col Decreto Ingiuntivo opposto, n. 3050/2021 e, per l'effetto, disporne la revoca;
- In via concorrente, accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale inter partes, per mancato rispetto del prescritto termine legale, e/o per ritardo intollerabile, riferito alla consegna del bene e, per l'effetto, condannare il Sig. nella qualità di titolare dell' alla Controparte_1 Controparte_1 restituzione alla Sig.ra della somma di Euro 500,00, dalla stessa versata a titolo di Parte_1 acconto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora ai sensi dell'art. 1282 quarto comma c.c. sino al dì dell'effettivo soddisfo;
- In subordine, accertare e dichiarare l'avvenuto esercizio da parte della Sig.ra del Parte_1 diritto di recesso dal contratto inter partes e, al contempo, previa declaratoria della nullità della inerente clausola che prevede l'incameramento al venditore delle somme versate a titolo di caparra, condannare il Sig. nella qualità di titolare dell' alla restituzione alla Sig.ra Controparte_1 Controparte_1 [...]
della somma di Euro 500,00, dalla stessa versata a titolo di acconto, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi di mora ai sensi dell'art. 1282 quarto comma c.c. sino al dì dell'effettivo soddisfo;
pagina 1 di 5 - in via ulteriormente gradata, rigettare l'avversa pretesa creditoria per mancata prova nel quantum e comunque poiché eccessiva rispetto a quanto pattuito nella scheda d'ordine inter partes, per l'effetto disponendo la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, n. 3050/2021.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre rimborso spese generali, CAP ed IVA come per legge”.
L'opposto così conclude:
“1) In via preliminare, non essendo l'opposizione avanzata dalla fondata su prova scritta e/o di pronta Pt_1 soluzione, concedere la provvisoria esecuzione ex. art 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 5030 del 2021 così come argomentato al suddetto punto 40.;
2) In via principale, accertata e dichiarata l'infondatezza dell'opposizione avanzata dalla rigettare Pt_1 l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto in virtù di quanto argomentato dalla scrivente difesa e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 5030 del 2021 e dichiararlo esecutivo;
3) In via secondaria, accertata e dichiarata la malafede della opponente così come argomentato nel punto 39. del presente atto, condannarla al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96
c.p.c. nei limiti del valore del presente giudizio;
4) in ogni caso, condannare l'opponente alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio ex art. 93 c.p.c. con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in persona del titolare otteneva dal Tribunale di Bologna decreto Controparte_1 Controparte_1 ingiuntivo n. 5030/2021 emesso in data 2/12/2021 nei confronti di per l'importo Parte_1 del saldo di € 7.750,00= in forza della fattura n. 2/2021, per la confezione di un abito sartoriale da sposa.
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto per i seguenti motivi: Parte_1
1) Inadempimento per mancata esecuzione della prestazione e mancata consegna dell'abito commissionato.
2) Risoluzione del rapporto per mancato rispetto del termine legale di consegna del bene e/o comunque per ritardo intollerabile nella consegna, con conseguente diritto alla restituzione dell'acconto versato.
3) Recesso dell'opponente dal contratto ove, in denegata ipotesi, venisse ritenuto valido ed efficace.
4) In ogni caso, eccessività della pretesa di pagamento azionata.
L'opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., con ordinanza 12/12/2022 venivano ammessi i mezzi istruttori dedotti dalle parti nei limiti di cui in motivazione, delegando all'uopo il giudice istruttore del
Tribunale di Napoli Nord;
all'udienza del 17/04/2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con esenzione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione, per le ragioni che si vanno ad esporre, è infondata e va pertanto rigettata. contesta l'inadempimento di che non avrebbe eseguito la Parte_1 Controparte_1 prestazione richiesta e non avrebbe consegnato l'abito commissionato.
Secondo quanto esposto dall'opponente in atto di citazione, infatti, la scheda d'ordine sottoscritta dalla prodotta a corredo del ricorso (doc. 1 fascicolo monitorio), precisa infatti che l'opposto non Pt_1 avrebbe dovuto soltanto rendere disponibile per le nozze fissate il 26/04/2021 un abito da sposa modello
“Blandaleone priveé 03” che avrebbe dovuto essere adattato alla sposa, ma che avrebbe dovuto fornire altresì il velo, la stola, i fiori e l'acconciatura, il tutto per l'importo complessivo di € 8.250,00.
L'opponente contesta di non avere effettuato le ulteriori scelte degli accessori indicati, né di avere tantomeno ultimato le prove necessarie per rendere l'abito adatto alla sua figura, con conseguente ineIGibilità della pretesa creditoria avanzata dall'opposto. L'opposto era venuto meno altresì all'obbligo di consegna sullo stesso gravante ai sensi dell'art. 61, c. 2, del D.L.vo n. 206/2005 (cd. Codice del
Consumo).
L'eccezione è infondata.
Si rileva in primo luogo che il contratto inter partes è inquadrabile quale contratto d'opera, trattandosi di alta sartoria artigianale napoletana, e non risulta pertanto applicabile al caso di specie la normativa consumeristica richiamata dall'opponente.
pagina 3 di 5 Dalla semplice lettura della “scheda descrizione abito con versamento acconto” sottoscritta dall'opponente e prodotta anche dalla medesima, si evince che la ha commissionato all' Pt_1 CP_1 la confezione di un abito sartoriale da sposa modello “Blandaleone priveé 03” con i relativi
[...] aggiusti, modifiche e peculiarità sartoriali ad personam, dal valore di € 8.250,00 in vista del proprio matrimonio fissato il giorno 26/04/2021.
Non si trattava, quindi, di un abito preconfezionato, come assunto dall'opponente, atteso che, se così fosse effettivamente stato, la non si sarebbe rivolta da una sartoria distante più di 500 chilometri Pt_1 dalla sua residenza, non avrebbe commissionato un abito ad personam.
Risultano documentalmente provate da parte opposta le modifiche artigianali richieste dall'opponente ed apportate dall'opposta all'abito modello standard (doc.
5- misure doc.
6- abito da sposa Pt_1 commissionato da , docc.
7-9 abito standard differenze). Parte_2
Così come risultano confermati per via documentale la data del ritiro e gli altri appuntamenti fissati dalla presso l'Atelier (doc.
3 -foto agenda 13/03/2021 appuntamento doc. 4 – foto agenda Pt_1 Pt_1
19/04/2021 appuntamento ritiro abito . Pt_1
La committente, una volta prese le misure, ha sottoscritto la scheda d'ordine corrispondendo l'acconto di € 500,00.
L ha reso disponibile l'abito per il ritiro nel termine convenuto ma la nonostante Controparte_1 Pt_1
i solleciti ricevuti, non ha provveduto né a ritirare l'abito, né a pagare il saldo prezzo (doc. 1 di parte opposta-chat WhatsApp). non ha contratto matrimonio in data 26/04/2021, come risulta dal certificato Parte_1 contestuale di stato di famiglia e di stato libero prodotto dall a corredo della comparsa Controparte_1 di costituzione.
La condotta inadempiente dell'opponente ha costretto l'opposto a tenere invenduto il vestito che, in quanto su misura ad personam non potrà essere evidentemente rivenduto ad altri.
La teste all'epoca dei fatti compagna di , dopo avere precisato di avere Testimone_1 Controparte_1 frequentato l negli anni 2019-2020 occupandosi, ad esempio, di prendere gli Controparte_1 appuntamenti e sollecitare le spose per il ritiro degli abiti e misure, ha confermato le seguenti circostanze: che fissa in agenda, consultabile da tutto lo staff dell'atelier, tutti gli appuntamenti, le Controparte_1 scadenza e gli impegni di lavoro;
che nel mese di settembre 2020 venivano prese le misure alla Pt_1 come fissato in agenda;
che la comunicava l'acconciatura scelta con il proprio parrucchiere ai fini Pt_1 della scelta del velo, particolare annotato in agenda;
che la data del ritiro era prossima a quella delle nozze ed era scritta in agenda. La stessa teste ha confermato poi di avere chiamato l'opponente la settimana precedente al ritiro, fissato per il 19/04/2021, e che la non si presentava la mattina della Pt_1 data fissata per ritirare l'abito commissionato, specificando testualmente: “preciso che poiché di mattina non si era presentata nel pomeriggio la chiamai io per sollecitare l'appuntamento per il ritiro. La si
AN in un primo momento al telefono disse che aveva rimandato il matrimonio al 2021 per la pandemia
e terminò la chiamata dicendo di non voler più ritirare in assoluto l'abito e mise giù la chiamata. Dopo
pagina 4 di 5 quel giorno la fu contattata al telefono che risultava bloccato e non ha mai più risposto. Ci provai Pt_1 io di persona ed anche ” (verbale di udienza del 17/02/2023). Per_1
La teste madre di di AR e ON di , ha specificato di Testimone_2 CP_1 Controparte_1 lavorare come sarta nell'atelier da 50 anni ed ha dichiarato: “sono stata proprio io a prendere le misure alla IG.ra . La IG.ra comunicò che avrebbe fatto con il proprio parrucchiere una Pt_1 Pt_1 acconciatura dei capelli raccolta e quindi io in base a tale acconciatura ho predisposto il velo…l'abito della IG.ra venne accorciato e poiché era scollato e lei lo voleva più accollato venne apposta una Pt_1 rosa tra il busto e la scollatura con la stoffa dell . Questi accorgimenti li ho fatti io” Controparte_1
(verbale di udienza del 10/03/2023).
Dalle considerazioni svolte, emerge con tutta evidenza che ha agito pur Parte_1 consapevole della palese infondatezza della domanda spiegata, così rivelando la finalità strumentale e dilatoria dell'opposizione proposta.
Questa condotta merita dunque di essere sanzionata ex art. 96, c. 3, c.p.c.
Come ribadito più volte dai Tribunali di merito tale risarcimento mira non solo a ristorare il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel procedimento, ma anche il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso.
Ne consegue che quando il giudice rileva che la parte opponente ha agito nella piena consapevolezza di sostenere tesi prive di alcun sostegno probatorio, per mezzo di eccezioni palesemente infondate, procede a sanzionare la stessa ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c. (Tribunale di Padova, Sentenza n. 482 del
17.02.2015).
L'opponente viene pertanto condannata al pagamento della somma di € a favore dell'opposta.
Le spese di causa, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, applicando i valori medi di cui allo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 vanno poste a carico dell'opponente stante la sua soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5030/2021;
al pagamento a favore di della somma di € 2.000,00 CP_2 Parte_1 Controparte_1 ex art. 96, co. 3, c.p.c.;
-condanna al rimborso in favore di delle spese di lite liquidate in Parte_1 Controparte_1
€ 5.077,00= per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Bologna, 2/01/2025
Il Giudice onorario Dott.ssa Chiara Breschi
pagina 5 di 5