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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutiva della udienza del 25.9.2024, visti gli atti e lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero R.G. 126/2018
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Raffaele Ferrara Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Massimiliano Minicucci CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.1.2018 il ricorrente in epigrafe premetteva: di essere stato dipendente della dal 9.7.2002 al 28.2.2003, con mansioni di operaio Controparte_2 preparatore;
di non aver ricevuto, una volta cessato il rapporto di lavoro, né il TFR né le ultime mensilità; di aver ottenuto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere- Sezione Lavoro, sentenza
1 n. 4858 del 19.9.2012 di condanna della al pagamento in suo favore della Controparte_2 complessiva somma di euro 5353,85, di cui euro 980,51 per tfr ed euro 1099,50 a titolo di ultima mensilità, oltre rivalutazione ed interessi dal dì della maturazione fino all'effettivo soddisfo;
che, notificato atto di precetto in data 9.3.2016, lo stesso rimaneva insoluto e, pertanto, in data 6.6.2016 si procedeva al pignoramento mobiliare nei confronti della Parte_2 CP_2 pignoramento che dava esito negativo;
che la ex datrice di lavoro non risulta intestataria di beni immobili;
che la stessa risulta altresì cancellata dal Registro delle Imprese, per cui non può essere dichiarata fallita;
che, conseguentemente, in data 26.9.2016 presentava domanda all' per l' CP_1 intervento del Fondo di Garanzia- di cui all' art.2 L. 297/82- per la liquidazione del TFR e delle mensilità; che l' in data 21.2.2017 comunicava la necessità di acquisire la reiezione del CP_1 ricorso di fallimento;
che in data 7.3.2017 inoltrava ricorso on line al Comitato Provinciale. Tutto ciò premesso, dedotta la sussistenza di tutte le condizioni di legge per accedere alle prestazioni del Fondo di Garanzia chiedeva di condannare l' a corrispondergli la CP_1 CP_1 somma di euro 2080,01 di cui 980,51 per TFR ed euro 1099 a titolo di ultima mensilità non percepita, oltre accessori di legge, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore della parte ricorrente per averne fatto anticipo. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l chiedendo l'integrale CP_1 rigetto della domanda in ragione della insussistenza dei presupposti per la liquidazione delle prestazioni da parte del Fondo di Garanzia, eccependo, in via preliminare la decadenza, ed altresì la prescrizione del diritto alle ultime mensilità e, nel merito, deducendo la mancanza di una seria esecuzione forzata, oltre che l'insussistenza del diritto al pagamento dell'ultima mensilità, poiché non rientrante nel periodo coperto dalla garanzia apprestata dalla legge. Disposta la trattazione scritta ex art 127ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 25.9.2024, il solo difensore di parte resistente depositava note di trattazione scritta, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note, e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con contestuale motivazione.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di decadenza dall'azione formulata dall' CP_1
Come noto l'Istituto della decadenza è previsto dall'art. 47 comma 3 del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 come autenticamente interpretato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103 conv. nella l. 1 giugno 1991 n. 166 (ed entrato in vigore il 2 aprile 1991), riconosciuto legittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 246 del 3 giugno 1992. In particolare l'art. 4 comma 1 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella L. n. 438 del 18 novembre 1992, ha previsto, a pena di decadenza, i termini di tre anni e di un anno per la presentazione dell'azione giudiziaria rispettivamente in materia di trattamenti pensionistici e di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. 88/89. Ora, il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla cit. legge n. 1989 del 1988, articolo 24, richiamato come visto dal d.p.r. n. 639 del 1970, sicche' alle prestazioni da esso dovute si applica il termine di decadenza annuale. Il termine di un anno, applicabile nella fattispecie al vaglio, avente ad oggetto prestazione non pensionistica, decorre dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai
2 competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data della richiesta di prestazione. In concreto il termine decorre:
1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (tempestivamente presentato);
2) dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purchè sia tempestivamente inoltrato);
3) dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, in caso di ricorso amministrativo presentato non tempestivamente. Ai sensi dell'art. 46 legge 88/89, infatti, il procedimento amministrativo deve intendersi concluso una volta decorsi 300 giorni dalla data di presentazione della domanda (120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto, più 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo, più 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto). Nel caso di specie, alla luce della normativa predetta, non si è verificata alcuna decadenza, in quanto la domanda amministrativa è stata presentata in data 26.9.2016, il ricorso amministrativo in data 7.3.2017 e l'odierno ricorso giudiziale risulta tempestivamente depositato il 9.1.2018. Tanto chiarito in via preliminare, e passando al merito, si è visto che con il presente giudizio la parte ricorrente ha chiesto di accertare e il proprio diritto al pagamento da parte del Fondo di CP_ Garanzia del TFR e dell' “ultima mensilità”, nella misura specificata in ricorso e, per l'effetto, condannare l' al pagamento delle dette somme, oltre interessi legali come per CP_1 legge. L' ha eccepito, tra l'altro, la mancanza di una seria esecuzione forzata, stante la mancanza di CP_1 diligenza da parte del lavoratore, avendo egli atteso 4 anni prima di procedere all'atto di precetto. Va brevemente premesso che la L. n. 297/1982, all'art. 2, comma 1, prevede che presso l' è CP_1 istituito il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Al comma 2 è previsto che “Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”. Secondo il disposto del comma 5 “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Il D.Lgs. n. 80/1992 – di attuazione della Direttiva CE n. 987 del 1980 –, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, estende l'accesso al Fondo anche per il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro “rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione
3 forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”. Come ribadito in più occasioni dalla Suprema Corte, per l'affermazione del diritto del lavoratore alle prestazioni del Fondo di Garanzia, è necessaria la ricorrenza dei requisiti dell'insolvenza del datore di lavoro accertata con la dichiarazione di fallimento o, in mancanza, con l'esperimento infruttuoso di un serio tentativo di esecuzione forzata, salva la risultanza di altri beni aggredibili con azione esecutiva (cfr. ex multis Cass., 1 luglio 2010, n. 15662; Cass., 20 novembre 2017, n.
27467) - e dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero sulla base di un titolo esecutivo definitivo (Cass., 28 luglio 2011, n. 16617; Cass., 9 giugno 2014, n.
12971; Cass., 25 agosto 2020, n. 17643).
La Corte di legittimità ha pure specificato che <<il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro>> (così Cass., n. 1887/2020; n. 4061/2021; n. 39157/2021).
Ciò in quanto il diritto alla prestazione del Fondo nasce, in forza del rapporto assicurativo previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, e si realizza necessariamente a seguito di una domanda amministrativa che può essere presentata soltanto dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata, nelle ipotesi di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali in quanto non fallibile (in base a verifica, tanto del Tribunale fallimentare in esito all'istruttoria prefallimentare: Cass., 6 settembre 2018, n. 21734; tanto, in via incidentale, del giudice adito per l'erogazione della prestazione previdenziale: Cass., 28 gennaio 2020, n. 1887; Cass., 15 giugno 2020, n. 11531) o perchè il lavoratore, insinuatosi tardivamente al passivo del suo fallimento, non sia stato ammesso per la previa chiusura per insufficienza di attivo (Cass., 28 gennaio 2020, n. 1886, sempre che, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato in bonis e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente (Cass., 16 marzo 2021, n. 7350). Invero, l'intervento del Fondo ha carattere sussidiario, ed è invocabile se ed in quanto il credito non sia altrimenti recuperabile (v. Cass., n. 28091/2017), allo scopo di tutelare, assicurando il T.F.R., anche quei lavoratori che siano alle dipendenze di datori di lavoro non assoggettabili, per qualsiasi ragione, a procedura concorsuale. In ragione di tale ratio, la norma di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, prevede l'onere del creditore di dimostrare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore ed individua nell'esperimento dell'esecuzione forzata il mezzo necessario per accertare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore.
4 Secondo l' insegnamento consolidato della Corte di Cassazione, ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore dei lavoratori per il pagamento del T.f.r., in caso di insolvenza del datore di lavoro, ove quest'ultimo, pur assoggettabile al fallimento, non lo possa in concreto per aver cessato l'attività da oltre un anno, è ammissibile un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 2, comma 5, L. cit., purché il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (Cass. 1 luglio 2010, n. 15662; Cass. 20 novembre 2017, n. 27467); ed è stato più recentemente ritenuto che l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro CP_1 inadempiente, che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali, risponda ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, essendo subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire in executivis nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio conformato, nei tempi e nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. 7 luglio 2020, n. 14020). Ciò posto in via generale, e vendo al caso di specie, come visto:
- il credito dell'istante risulta consacrato in un titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 4858/2012 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- deve ritenersi pacifica la non fallibilità della posto che la società in discorso Parte_3 Co è stata cancellata dal in data 6.12.2010, (v.si visura cciaa in atti) ed ai sensi dell'art. 10 co 1 L.F., decorso un anno da tale cancellazione, la declaratoria di fallimento non appare possibile. Quanto all'ulteriore presupposto di cui al comma 5 dell'art. 2 l. 297/1982,- ossia l'onere del creditore di dimostrare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, individuandosi nell'esperimento dell'esecuzione forzata il mezzo necessario per accertare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore- viene in esame la questione, fondamentale nell'interpretazione della normativa, che riguarda l'estensione dell'onere di diligenza (sul piano oggettivo e soggettivo) del lavoratore creditore che agisce in executivis, e che secondo il criterio guida, osservato nella vasta elaborazione giurisprudenziale intervenuta nella materia, deve essere conformata alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio della azione esecutiva individuale (Cass. sentenza n. 4666 del 2002, Cass. 28 marzo 2003 n. 4783, Cass. n. 1848/2004; Cass. n. 9108/2007, cass n.1420/2020). Ebbene, ritiene questo giudice che non sia stata congruamente dedotta e provata l'insolvenza del datore di lavoro, da provarsi, nella specie, con l'esperimento infruttuoso di un serio tentativo di esecuzione forzata. Ed invero dalla documentazione in atti emerge che la società cooperativa veniva posta in CP_2 scioglimento e liquidazione in data 6.12.2004, e poi cancellata in data 6.12.2010(cfr. visura camerale in atti, all. sub 9.fasc. parte ricorrente). Ora, è noto che la cancellazione della società dal registro delle imprese, come si evince dall'espressione utilizzata nell'art. 2495 c.c. (<
5 medesima obbligazione originariamente sorta in capo alla società (Cass., Sez. V Civile, Ord. 22 dicembre 2022 n. 37614; Cass., Sez. Unite Civili, 12 marzo 2013, n. 6070). Trattasi di un fenomeno devolutivo assimilabile a quello successorio, con subentro dei soci nella posizione del debitore nei confronti dei creditori sociali, secondo le dinamiche proprie della successione universale. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, "qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta (…); la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio" (cfr. ex plurimis Cass., SS.UU., n. 6071/2013, nonché Cass., n. 24853/2018). Nel caso di specie, parte istante ha tentato, in virtù della già citata sentenza di accertamento e condanna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il pignoramento mobiliare in data 16.6.2016 - dunque quando la società risultava oramai già cancellata- presso la sede legale della società, pignoramento che dava esito negativo (v. verbale di pignoramento del 16.6.2016, fasc. ricorrente sub n.2). Ha poi dedotto e documentato che la società non aveva beni immobili (v.si stampa della pagina
“ in ambito nazionale al 18.11.2016,all. sub n.9 fasc Parte_4
.ricorrente). Tuttavia, nulla ha dedotto in ordine alla mancata distribuzione di un attivo tra i soci in sede di liquidazione, difettando qualsiasi allegazione al riguardo in ricorso (né la parte ha allegato, ad es., che lo statuto della cooperativa vietava la ripartizione degli utili;
che la quota sociale era assolutamente esigua per soddisfare il credito vantato;
che i soci erano irreperibili, v.si in tal senso, in motiv. Corte Appello Milano sez. lav., 09/10/2023, n.850): manca, in buona sostanza, la deduzione da parte del ricorrente della inesistenza di un attivo da ripartire tra i soci, ai fini della responsabilità degli stessi, nulla avendo allegato circa l'effettiva impossibilità di un'azione fruttuosa e ragionevole nei confronti dei soci (ai fini di una diligenza ordinariamente esigibile dal lavoratore: Cass. 7 luglio 2020, n. 14020). Ed invero, la suprema Corte, con la sentenza da ultimo richiamata, ha affermato, per quanto di rilevo in questa sede, che “…21.- L'affermazione meramente incidentale, pure effettuata in detta sentenza n. 1886/2020 - secondo cui in ipotesi di cancellazione della società il lavoratore munitosi del titolo deve pure agire nei confronti dei soci i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione - deve essere invece intesa nei termini di cui sopra ovvero condizionatamente al fatto che risulti positivamente dimostrato che i soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione. 22.- In questo unico caso infatti l'esecuzione dovrà essere promossa nei confronti dei soci di una società di capitali cancellata e quindi estinta. Non essendovi ragione alcuna per affermare che il lavoratore, dopo essersi munito di un titolo giudiziale, debba pure sobbarcarsi un'azione esecutiva individuale nei confronti dei soci di una società di capitali estinta, quando già risulti in giudizio che i medesimi soci non abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione.<…> 24. Viene in sostanza confermata, sul punto in discussione, la stessa ratio decidendi (Cass. n. 9108/2007) secondo cui "se la previsione dell'esperimento dell'esecuzione forzata deve essere considerata quale espressione
6 dell'ordinaria diligenza che il creditore deve adottare per la realizzazione del proprio diritto, finalizzata, in particolare, a dimostrare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, il relativo obbligo viene meno allorché il suo adempimento ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero quando l'esecuzione forzata non sia necessaria a dimostrare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore essendo già stata fornita aliunde la relativa prova" (come appunto nel caso in cui risulti che a seguito della cancellazione della società non vi sia stata alcuna distribuzione dell'attivo tra i soci)…”. Ancora, è stato affermato che “in tale prospettiva, si è quindi precisato che il lavoratore non sia tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, potendo limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole: il che si verifica dal punto di vista oggettivo, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, in presenza di beni che risultino dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, “allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione” (Cass. 7 luglio 2020, n. 14020, con affermazione del passaggio in corsivo al p.to 22, in motivazione); 3.
2. nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso la deduzione né la prova da parte della lavoratrice della “l'inesistenza di un attivo da ripartire tra i soci, ai fini della responsabilità degli stessi”, non essendo “utilizzabile la documentazione, consistente nel bilancio finale di liquidazione della società Valven Moda s.r.l., allegata … intempestivamente in sede di gravame … nemmeno dotata di data certa o comunque di sottoscrizione o altro elemento che confermi l'autenticità e corrispondenza alle scritture contabili” (così ai primi due capoversi di pg. 7 della sentenza<..> (v.si in motiv. Cass n.34361/2022). Ebbene, nel caso di specie parte istante non ha, a monte, allegato che a seguito della cancellazione della società non vi sia stata alcuna distribuzione dell'attivo tra i soci;
pertanto, alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, state la evidenziata carenza assertiva, non è possibile ritenere che l'esecuzione forzata nei confronti dei soci non fosse necessaria a dimostrare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore. Sotto tale profilo nemmeno potrebbe soccorrere la produzione documentale in quanto, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, i documenti non possono supplire alle carenze di allegazione, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati al ricorso (Cass. 13825/2008; Cass. 2732/2008)., e tanto in applicazione del principio di circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, in virtù de quale vi è l'impossibilità di contestare o richiedere prova -oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito -su fatti non allegati, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo. –(Cass. sez. lav., 24.10.2017, n. 25148- ). In definitiva, non possono dirsi, nella specie, sussistenti tutti presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia, mancando la prova di uno stato di insolvenza datoriale(sub specie dell'esperimento infruttuoso di un serio tentativo di esecuzione forzata) che giustifichi l'intervento del Fondo di garanzia CP_1
Sulla scorta di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, restando assorbita ogni altra questione prospettata dalle parti. Va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, in considerazione della complessità delle questioni sottese alla definizione della lite, interessate da plurimi interventi della giurisprudenza di legittimità.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, così provvede: a. Rigetta il ricorso;
b. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Si comunichi Nola, 22.01.2025
Il GL dott.ssa Filomena Naldi
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