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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1225/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE ANTONIETTA, Presidente
DI VITA GIANLUCA, Relatore
CELENTANO PAOLO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15038/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV. IPOTECA n. 07176202500000318000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021198825000 IRAP 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 408/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 28.8.2025 alla Direzione Provinciale I di Napoli e ad Agenzia Entrate Riscossione,
e depositato in pari data, sono impugnati i seguenti atti:
I) preavviso di iscrizione ipotecaria n. 071 76202500000318000, notificato in data 8.7.2025, recante importo di € 832.443,12 di cui alle cartelle di pagamento di seguito indicate:
1) n. 071 2017 0037833443000, notificata in data 3.4.2017, ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di
Napoli, per contributo di solidarietà ex art. 2, comma 2, del D.L. n.138/2011, Iva ed Irpef annualità 2013, per
€ 831.679,61;
2) n. 071 2022 0128008069000, notificata in data 17.8.2023, ruolo emesso dalla Camera di Commercio di
Napoli, per diritto annuale, anno 2018, per € 65,88;
3) n. 071 2023 0086341022000, notificata in data 22.1.2024, ruolo dalla Sapna per conto del Comune di
Napoli, per tassa rifiuti, anno 2012, per € 634,57;
4) n. 071 20230096885000000, notificata in data 19.2.2024, ruolo emesso dalla Camera di Commercio di
Napoli, per diritto annuale, anno 2019, per € 63,06;
II) intimazione di pagamento n. n. 071 20259021198825000 notificata in data 22.7.2025 con importo di
€ 1.327,553,56, di cui € 1.249.178,61 relativamente alle seguenti cartelle di pagamento:
5) n. 071 2016 0092253727000, notificata in data 16.11.2016, ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di
Napoli, per Irap, anno 2013, e tassa auto anno 2011, per € 65.263,55;
6) n. 071 2017 0037833443000, notificata in data 3.4.2017, ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di
Napoli, per contributo di solidarietà ex art. 2 comma 2 del D.L. n.138/2011, Iva ed Irpef annualità 2013, per
€ 831.679,61;
7) n. 071 2019 0009857688000, notificata in data 31.1.2020, ruolo emesso dalla Camera di Commercio di
Napoli, per diritto annuale anno 2015, per € 91,80;
8) n. 071 2020 0008500376000, notificata in data 17.6.2022, ruolo emesso dalla Camera di Commercio di
Napoli, per diritto annuale anno 2016, per € 84,13;
9) n. 071 2021 0071774630000, notificata in data 02.05.2023, ruolo emesso dalla Camera di Commercio di Napoli, per diritto annuale anno 2017, per € 82,76;
10) n. 071 2017 0100715389000, notificata in data 10.6.2019, ruolo emesso dalla Camera di Commercio di Napoli, per diritto annuale anno 2014, per € 139,60;
11) n. 071 2017 0109821612000, notificata in data 29.10.2018, ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di Napoli, per Irap, anno 2014, per € 201,07;
12) n. 071 2018 0015160632000, notificata in data 29.3.2019, ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di
Napoli, per Irpef, anno 2014, per € 3.959,79;
13) n. 071 2022 0032952567000, notificata in data 6.2.2023, ruolo emesso dal Comune di Napoli, per Tari, anno 2015/2016/2017, per € 2.589,81;
14) n. 071 2022 0128008069000, notificata in data 17.8.2023, ruolo emesso dalla Camera di Commercio di Napoli, per diritto annuale, anno 2018, per € 66,42;
15) n. 071 2023 0086341022000, notificata in data 22.1.2024, ruolo emesso dalla Sapna per conto del
Comune di Napoli, per quota rifiuti, anno 2012/2013, per € 639,00;
16) n. 071 2023 0096885000000, notificata in data 19.2.2024, ruolo emesso dalla Camera di Commercio di Napoli, per diritto annuale, anno 2019, per € 63,60;
17) n. TF 3010800644/2019, notificato in data 6.6.2019, ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di Napoli, per Iva, Irpef, anno 2014, per € 341.727,66.
Parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: omessa notifica degli atti presupposti, decadenza della pretesa impositiva ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973; estinzione dei crediti tributari per decorso del termine di prescrizione.
Si sono costituite le controparti processuali (Direzione Provinciale I di Napoli e Agenzia Entrate Riscossione) che eccepiscono l'inammissibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto pretese riferite ad atti presupposti ritualmente notificati e, inoltre, per mancata impugnazione di ulteriori avvisi di intimazione riferiti alle medesime cartelle.
Inoltre, Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti degli altri enti impositori (Regione Campania, Camera di commercio di Napoli, Sapna) ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/1992.
Con memoria depositata in data 8.1.2025 parte ricorrente contesta la ritualità delle notifiche esibite dalla parte resistente ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Può prescindersi dall'esame dell'eccezione in rito relativa alla integrità del contraddittorio, considerato che il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Le controparti processuali hanno depositato la prova delle notifiche degli atti presupposti (cartelle di pagamento) e, altresì, di successive intimazioni di pagamento relative ai crediti oggetti di giudiziale contestazione recanti n. 071 2023 9006437739000, n. 071 2022 9025331316000, n. 071 2023
9030129889000, n. 071 2024 9006468349000, notificate il 23.11.2023, il 14.8.2023, il 22.1.2024, il 27.5.2024 ed in relazione alle quali risulta espletato il procedimento di notifica ex art. 140 c.p.c. anche mediante invio della raccomandata informativa.
Al riguardo, va dato atto che tali intimazioni non risultano tempestivamente impugnate, di talché va dato seguito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 6436 del 2025), secondo cui, “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), DLgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”.
In altri termini, il contribuente ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere eventuali vizi maturati tra la data di notificazione dell'atto presupposto (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento) e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento all'atto presupposto che si assume che nemmeno sia stato notificato, in caso contrario detti vizi non possono essere rilevati e l'atto consequenziale (intimazione) può essere gravato solo per autonomi profili di illegittimità, non per quelli afferenti agli atti antecedentemente emessi.
Da quanto precede discende che la mancata impugnazione delle precitate intimazioni di pagamento - alle quali va riconosciuta anche efficacia interruttiva del termine di prescrizione ex art. 2943 c.c. con conseguente dequotazione del connesso profilo di illegittimità - rende inoppugnata la pretesa tributaria relativa agli atti impugnati con il presente gravame e alle sottese cartelle di pagamento, con la conseguenza che le censure proposte in questa sede, ivi compresa la dedotta decadenza della pretesa impositiva, risultano oramai precluse.
La regolazione delle spese di giudizio segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e, quanto alla Direzione Provinciale I di Napoli, della riduzione del 20 per cento del compenso, prevista dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in 8.000,00
€ a favore di Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli e 10.000,00 € in favore di Ag.entrate - Riscossione
- Napoli, oltre oneri ed accessori, come per legge, se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE ANTONIETTA, Presidente
DI VITA GIANLUCA, Relatore
CELENTANO PAOLO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15038/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV. IPOTECA n. 07176202500000318000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021198825000 IRAP 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 408/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 28.8.2025 alla Direzione Provinciale I di Napoli e ad Agenzia Entrate Riscossione,
e depositato in pari data, sono impugnati i seguenti atti:
I) preavviso di iscrizione ipotecaria n. 071 76202500000318000, notificato in data 8.7.2025, recante importo di € 832.443,12 di cui alle cartelle di pagamento di seguito indicate:
1) n. 071 2017 0037833443000, notificata in data 3.4.2017, ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di
Napoli, per contributo di solidarietà ex art. 2, comma 2, del D.L. n.138/2011, Iva ed Irpef annualità 2013, per
€ 831.679,61;
2) n. 071 2022 0128008069000, notificata in data 17.8.2023, ruolo emesso dalla Camera di Commercio di
Napoli, per diritto annuale, anno 2018, per € 65,88;
3) n. 071 2023 0086341022000, notificata in data 22.1.2024, ruolo dalla Sapna per conto del Comune di
Napoli, per tassa rifiuti, anno 2012, per € 634,57;
4) n. 071 20230096885000000, notificata in data 19.2.2024, ruolo emesso dalla Camera di Commercio di
Napoli, per diritto annuale, anno 2019, per € 63,06;
II) intimazione di pagamento n. n. 071 20259021198825000 notificata in data 22.7.2025 con importo di
€ 1.327,553,56, di cui € 1.249.178,61 relativamente alle seguenti cartelle di pagamento:
5) n. 071 2016 0092253727000, notificata in data 16.11.2016, ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di
Napoli, per Irap, anno 2013, e tassa auto anno 2011, per € 65.263,55;
6) n. 071 2017 0037833443000, notificata in data 3.4.2017, ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di
Napoli, per contributo di solidarietà ex art. 2 comma 2 del D.L. n.138/2011, Iva ed Irpef annualità 2013, per
€ 831.679,61;
7) n. 071 2019 0009857688000, notificata in data 31.1.2020, ruolo emesso dalla Camera di Commercio di
Napoli, per diritto annuale anno 2015, per € 91,80;
8) n. 071 2020 0008500376000, notificata in data 17.6.2022, ruolo emesso dalla Camera di Commercio di
Napoli, per diritto annuale anno 2016, per € 84,13;
9) n. 071 2021 0071774630000, notificata in data 02.05.2023, ruolo emesso dalla Camera di Commercio di Napoli, per diritto annuale anno 2017, per € 82,76;
10) n. 071 2017 0100715389000, notificata in data 10.6.2019, ruolo emesso dalla Camera di Commercio di Napoli, per diritto annuale anno 2014, per € 139,60;
11) n. 071 2017 0109821612000, notificata in data 29.10.2018, ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di Napoli, per Irap, anno 2014, per € 201,07;
12) n. 071 2018 0015160632000, notificata in data 29.3.2019, ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di
Napoli, per Irpef, anno 2014, per € 3.959,79;
13) n. 071 2022 0032952567000, notificata in data 6.2.2023, ruolo emesso dal Comune di Napoli, per Tari, anno 2015/2016/2017, per € 2.589,81;
14) n. 071 2022 0128008069000, notificata in data 17.8.2023, ruolo emesso dalla Camera di Commercio di Napoli, per diritto annuale, anno 2018, per € 66,42;
15) n. 071 2023 0086341022000, notificata in data 22.1.2024, ruolo emesso dalla Sapna per conto del
Comune di Napoli, per quota rifiuti, anno 2012/2013, per € 639,00;
16) n. 071 2023 0096885000000, notificata in data 19.2.2024, ruolo emesso dalla Camera di Commercio di Napoli, per diritto annuale, anno 2019, per € 63,60;
17) n. TF 3010800644/2019, notificato in data 6.6.2019, ruolo emesso dalla Direzione Provinciale I di Napoli, per Iva, Irpef, anno 2014, per € 341.727,66.
Parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: omessa notifica degli atti presupposti, decadenza della pretesa impositiva ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973; estinzione dei crediti tributari per decorso del termine di prescrizione.
Si sono costituite le controparti processuali (Direzione Provinciale I di Napoli e Agenzia Entrate Riscossione) che eccepiscono l'inammissibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto pretese riferite ad atti presupposti ritualmente notificati e, inoltre, per mancata impugnazione di ulteriori avvisi di intimazione riferiti alle medesime cartelle.
Inoltre, Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti degli altri enti impositori (Regione Campania, Camera di commercio di Napoli, Sapna) ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/1992.
Con memoria depositata in data 8.1.2025 parte ricorrente contesta la ritualità delle notifiche esibite dalla parte resistente ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Può prescindersi dall'esame dell'eccezione in rito relativa alla integrità del contraddittorio, considerato che il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Le controparti processuali hanno depositato la prova delle notifiche degli atti presupposti (cartelle di pagamento) e, altresì, di successive intimazioni di pagamento relative ai crediti oggetti di giudiziale contestazione recanti n. 071 2023 9006437739000, n. 071 2022 9025331316000, n. 071 2023
9030129889000, n. 071 2024 9006468349000, notificate il 23.11.2023, il 14.8.2023, il 22.1.2024, il 27.5.2024 ed in relazione alle quali risulta espletato il procedimento di notifica ex art. 140 c.p.c. anche mediante invio della raccomandata informativa.
Al riguardo, va dato atto che tali intimazioni non risultano tempestivamente impugnate, di talché va dato seguito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 6436 del 2025), secondo cui, “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), DLgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”.
In altri termini, il contribuente ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere eventuali vizi maturati tra la data di notificazione dell'atto presupposto (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento) e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento all'atto presupposto che si assume che nemmeno sia stato notificato, in caso contrario detti vizi non possono essere rilevati e l'atto consequenziale (intimazione) può essere gravato solo per autonomi profili di illegittimità, non per quelli afferenti agli atti antecedentemente emessi.
Da quanto precede discende che la mancata impugnazione delle precitate intimazioni di pagamento - alle quali va riconosciuta anche efficacia interruttiva del termine di prescrizione ex art. 2943 c.c. con conseguente dequotazione del connesso profilo di illegittimità - rende inoppugnata la pretesa tributaria relativa agli atti impugnati con il presente gravame e alle sottese cartelle di pagamento, con la conseguenza che le censure proposte in questa sede, ivi compresa la dedotta decadenza della pretesa impositiva, risultano oramai precluse.
La regolazione delle spese di giudizio segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e, quanto alla Direzione Provinciale I di Napoli, della riduzione del 20 per cento del compenso, prevista dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in 8.000,00
€ a favore di Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli e 10.000,00 € in favore di Ag.entrate - Riscossione
- Napoli, oltre oneri ed accessori, come per legge, se dovuti.