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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3676/2016
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3676/2016
Oggi 28/05/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per , e l'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
MANDARA PASQUALE, il quale dà atto che sono state recuperate le produzioni di parte che si trovavano presso il C.T.U., dà, altresì, atto di aver depositato atto di rinuncia agli atti anche a firma di chiede che vengano Parte_3 compensate le spese di lite,
per Controparte_1
in persona del procuratore il
[...] Parte_4 quale si riporta ai propri scritti difensivi e a quanto verbalizzato alla precedente udienza, chiede che la causa venga decisa;
per , per delega dell'avv. RUGGIERO VINCENZO, l'avv. CP_2
, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e insiste per Controparte_3 la condanna alle spese.
La giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3676/2016 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. MANDARA PASQUALE
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGGIERO CP_2 P.IVA_2
VINCENZO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione in rinotifica, notificati in data 14/11/2016,
, e hanno convenuto in giudizio, Parte_1 Parte_2 Parte_3 innanzi all'intestato Tribunale, il e l per Controparte_1 Controparte_2 ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: «[…] dichiarare il convenuto responsabile dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di Euro 1.000.000,00 (un milione di euro) per i danni morali e materiali riportati dagli istanti per i motivi di cui sopra, nonché interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, o quella somma che pagina 2 di 10 si accerterà in corso di causa, nella competenza ratione valoris del Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore degli avvocati antistatari […]».
A fondamento della propria domanda ha premesso:
− di aver incardinato il presente giudizio innanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore (R.G. 2308/15) in cui parte convenuta ha eccepito l'incompetenza territoriale, poi accolta dal magistrato assegnatario, il quale ha assegnato sessanta giorni per la riassunzione innanzi al Tribunale competente;
− che il giorno 18/7/2009 alle ore 18:30 circa, in Angri alla via Ardinghi,
, in procinto di salire a bordo della vettura di sua proprietà Parte_5 regolarmente parcheggiata in sosta sul lato destro della strada, fu investito dalla vettura Skoda Felicia tg. BG 752 DJ, che, urtandolo, lo face cadere a terra causandogli lesioni al ginocchio sinistro;
− che fu trasportato al presidio ospedaliero di Scafati dove gli fu riscontrata «algia al ginocchio contusioni al ginocchio sx» con giorni cinque di prognosi;
− che, successivamente, in data 23/7/2009 si recò nuovamente presso il presidio di Scafati per il persistere del dolore dove gli fu consigliato di recarsi presso il presidio di Nocera Inferiore dove, in data 27/7/2009, a seguito di visita ortopedica, gli venne applicata «doccia gessata, sospetta lacerazione del tendine rotuleo pretibiale a sinistra in paziente affetto da spina bifida ed emodializzato»;
− che durante l'iter terapeutico, in data 6/9/2009, morì; Parte_5
− che l'evento infausto è stato causato in via esclusiva dalle mancate ed erronee cure ricevute dal de cuius presso i nosocomi di Nocera Inferiore e
Scafati;
− che, per la patologia di cui era affetto il Pelo (lesione del tendine rotuleo)
è sempre consigliato un intervento chirurgico a cui lo stesso non fu stato sottoposto;
− che gli era stata applicata una ginocchiera ingessata senza un ancoraggio chirurgico con vite e/o cerchiaggio del tendine che non era risultata risolutiva per il problema e che, anzi, aveva determinato un peggioramento del quadro pagina 3 di 10 clinico generale causandone la morte;
− che , già affetto da problematiche rachio -midollari aveva Parte_5 subito, a seguito dell'incidente, un mutamento del suo già precario equilibrio preesistente che gli consentiva, però, di deambulare e avere una discreta autonomia;
− che l'aggravamento delle condizioni con la conseguente morte è stato causato dalla negligenza delle strutture sanitarie convenute che non hanno utilizzato terapie congrue alle condizioni del paziente;
− che ha vissuto gli ultimi giorni in uno stato di sofferenza Parte_5 fisica e prostrazione psichica e morale causata dalla perdita dell'indipendenza e dalla necessità di vedersi costantemente assistito dai familiari e amici;
− che con il configurarsi di una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contratto sociale del medico, il paziente deve limitarsi a provare il contratto e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione e allegare l'inadempimento idoneo a provocare il danno lamentato;
− che dalla valutazione medico-legale effettuata dal CTP dott. , Per_1
non è stato curato secondo la metodologia idonea alla patologia di Parte_5 cui era affetto;
− che essi eredi sono portatori di un danno morale e affettivo illimitato per la perdita del loro congiunto;
− che, nonostante costituite in mora, le convenute non hanno provveduto a risarcire il danno subito da essi eredi;
− che la procedura di mediazione incardinata innanzi all'Organismo di
Conciliazione del Foro di Nocera Inferiore si era conclusa con esito negativo.
Pertanto, hanno rassegnato le conclusioni soprariportate.
Si è costituito tardivamente in giudizio il con comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta nella quale, nel riportarsi alle difese svolte nella comparsa di costituzione depositata innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, ha eccepito:
• l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda;
• il proprio difetto di legittimazione passiva;
• l'intervenuta prescrizione quinquennale della domanda risarcitoria azionata. pagina 4 di 10 Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: «Dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del convenuto . Rigettare la domanda di CP_1 parte attrice siccome infondata e/o comunque prescritta. Con vittoria delle spese di giudizio».
Si è costituita tempestivamente in giudizio la con comparsa di CP_2 costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
o la nullità dell'atto di citazione per la violazione dell'art. 163 comma 3 n.
3, 4 e 5 c.p.c. per non essere chiaro il titolo legittimante l'azione risarcitoria;
o l'infondatezza della domanda per l'insussistenza di un nesso causale tra la patologia per la quale il Pelo fu ricoverato e la causa della morte che è stata ricondotta, nella perizia di parte attorea, a una emorragia celebrale;
o che parte attorea non ha esibito nessun referto esplicativo della “lesione del tendine rotuleo” e dalla documentazione clinica prodotta si evince solo una diagnosi di sospetta, e mai accertata, lacerazione del tendine;
o che lo stesso perito di parte rilevava nella relazione «per il severo stato anteriore in cui versava il , onde evitare lo stress di un intervento Pt_5 chirurgico, al paziente fu applicata una ginocchiera»;
o che, pertanto, risultano incomprensibili le conclusioni a cui giunge il
C.T.P. quando afferma la sussistenza di un nesso causale tra l'applicazione della doccia gessata e l'evento morte, quando egli stesso afferma che quest'ultima è avvenuta per un emorragia celebrale;
o il mancato assolvimento dell'onere della prova di parte attorea che non si limita alla dimostrazione dell'evento causale, ma anche agli specifici profili di responsabilità che intendono addebitare sia alla struttura sanitaria che al personale medico e paramedico;
o che qualora il medico dimostri di essersi comportato conformemente alle c.d. guidelines andrà esente da responsabilità qualora la fattispecie inerisca a colpa lieve, ravvisandosi, in campo civile, una responsabilità ex art. 2043 cod. civ. e non 1218 cod. civ.;
o che l'onere di provare, ex art. 2697 cod. civ., il nesso causale tra l'evento dedotto e la condotta del personale medico e paramedico e, successivamente, che tale condotta sia stata necessaria, con probabilità vicina alla certezza, al verificarsi dell'evento, incombe sulla parte attorea;
pagina 5 di 10 o che l'obbligazione del medico è da qualificarsi come obbligazione di mezzi e non di risultato;
o l'estraneità di essa convenuta nella vicenda.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: «Preliminarmente ed in rito:
1. dichiarare la nullità dell'avverso atto di citazione per essere assolutamente incerto nella determinazione del petitum e della causa petendi;
Nel merito:
2. accertare e dichiarare che alcuna responsabilità è addebitabile alla
per i fatti per cui è lite;
Controparte_4
3. rigettare la domanda degli attori perché totalmente infondata e non provata.
4. Nel merito ancora, in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, per quanto attiene alla quantificazione dei danni assertivamente subiti si richiede, previa specifica dimostrazione probatoria degli stessi, una congrua riduzione;
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge».
La causa è stata istruita mediante C.T.U. medico -legale.
Nelle more del giudizio, in data 15/6/2021 è stata dichiarata la morte dell'attore, , con conseguente interruzione del processo, poi Persona_2 riassunto con ricorso dell' depositato in data 27/10/2021. CP_2
Dopo rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definizione ai fascicoli di precedente iscrizione, rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Va premesso che ognuno degli attori, con distinti atti partitamente sottoscritti, hanno depositato, in tempi diversi, atto di “desistenza dall'azione” dal seguente tenore:
«(…) nella qualità di eredi del defunto - come ut sopra rappresentata Parte_5
e difesa - ha incardinato giudizio innanzi al Tribunale di Salerno II sez. G.U
Roscigno / Grazia, portante RG 3676/2016; -Che il giudizio avente ad oggetto risarcimento danni per responsabilità professionale "presunti danni- non rilevati pagina 6 di 10 dal presidio Osp. Scafati e Nocera Inferiore in merito al sinistro subito dallo stesso il 18/07/2009 ad Angri (SA). - Che in merito ai presunti danni il G.U. esperiva consulenza medica legale sugli atti- da parte del CTU dott. . - Persona_3
Che la consulenza medica non accertava nessun danno imputabile a responsabilità professionale. Il procuratore dell'attore - onde evitare spese successive- chiede disporsi la rinuncia all'azione e per esigenze di economia processuale con compensazione delle spese;
ciò posto (…) Dichiara di desistere come in effetti desistono dall'azione e rinuncia espressamente agli atti del giudizio».
1.1. L'atto va qualificato come rinuncia all'azione, contenendo un riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, oltre che l'utilizzo dell'espressione “rinunzia all'azione”.
1.1. Il codice di procedura civile disciplina un solo tipo di rinuncia proveniente da chi propone una domanda giudiziale e rilevante sul processo in corso, ossia la rinuncia agli atti, che, proveniente dalla parte o da un suo procuratore speciale, deve essere accettata dalle controparti costituite che avrebbero interesse alla prosecuzione del giudizio e ha l'effetto di determinare l'estinzione del giudizio, senza impedire la possibilità di riproporre la stessa domanda in un successivo processo (salvo il rischio che nel frattempo il diritto di cui si chiede l'accertamento non si sia prescritto, stante la natura solamente istantanea della interruzione della prescrizione in caso di estinzione). Accanto
a questa forma di rinuncia, la prassi conosce anche la diversa figura della rinuncia all'azione, tramite la quale la parte riconosce l'infondatezza dell'originaria domanda (ovvero rinuncia a proseguire ad agire a tutela del diritto di cui si era chiesto originariamente l'accertamento giudiziale) dando vita ad un negozio di diritto sostanziale, rivestito di forme processuali con effetti dismessivi.
1.2. Tale forma di rinuncia può provenire dal difensore solo se munito di apposita procura speciale al riguardo, ma nel caso di specie tale requisito formale è superato dalla sottoscrizione della dichiarazione da tutti gli attori.
1.3. La rinuncia all'azione si differenzia così sia dalla rinuncia al diritto (con la quale la parte abdica ad un diritto già presente nel proprio patrimonio e non ancora soggetto all'accertamento giurisdizionale), sia da quella alla domanda pagina 7 di 10 (che forse meglio sarebbe chiamare come riduzione della domanda), caratterizzata dalla dichiarazione del difensore di rinunciare ad alcune delle domande proposte o di ridurne l'iniziale che rientrerebbe tra i suoi poteri senza bisogno di procura speciale con cui sia autorizzato in tal senso.
1.4. Secondo la tesi assolutamente prevalente va attribuita natura sostanziale alla rinuncia agli atti, integrando un atto di disposizione del diritto all'azione, appunto, ovvero come un riconoscimento dell'infondatezza della domanda proposta. Ci troviamo infatti di fronte ad una dichiarazione della parte che manifesta la volontà di abbandonare sul piano sostanziale la sua originaria pretesa, rinunciando ad azionare anche in successivi processi il diritto che ne era a fondamento
1.5. L'unica differenza con la rinuncia al diritto, in questa prospettiva, consiste nel fatto che attraverso quest'ultima la parte abdica ad un diritto riconosciutole da una legge, da un contratto o da una sentenza già passata in giudicato, in modo che tale diritto (non ancora o non più soggetto ad accertamento giurisdizionale) esce dal patrimonio giuridico del suo titolare.
1.6. La causa dell'atto di rinuncia è rappresentata dalla volontà di non avvalersi o di abbandonare il diritto alla tutela giurisdizionale della situazione sostanziale dedotta in giudizio, con effetti non limitati al processo in corso;
se l'azione è aspirazione ad un provvedimento di merito con cui si riconosce o meno l'esistenza di un diritto, è chiaro che la sua rinuncia non può essere limitata al singolo giudizio, ma spiega i suoi effetti sul piano sostanziale, in termini non troppo diversi da quelli che concernono l'attigua figura della rinuncia ad un diritto già riconosciuto dalla legge, da un contratto o da una sentenza passata in giudicato;
se alla rinuncia si volesse attribuire una limitata efficacia processuale, non si comprenderebbe in cosa consisterebbe la distinzione con la rinuncia agli atti del processo;
l'ordinamento processuale già prevede e disciplina uno strumento per far estinguere il giudizio in corso e non si sente la necessità di un ulteriore strumento diretto a realizzare lo stesso risultato con modalità diverse.
1.7. Una volta riconosciuta la natura sostanziale della rinuncia all'azione, ne deriva il conseguente contenuto di merito della sentenza, che, prendendone atto (e considerandola valida e ammissibile nel caso considerato), chiuda il pagina 8 di 10 processo;
non avrebbe senso immaginare una conclusione del giudizio con una decisione di rito, non coerente con l'oggetto e gli effetti della rinuncia
1.8. Riguardo alla formula terminativa del processo più corretta, va affermata con decisione la necessità di concludere il processo con una sentenza di rigetto nel merito, tale da impedire la riproposizione della domanda in un futuro processo, e coerente con l'oggetto della rinuncia;
in giurisprudenza si alternano pronunce che affermano la necessità di concludere con una pronuncia di rigetto a quelle che affermano l'utilizzo della formula della cessazione della materia del contendere.
1.9. Le due alternative scoloriscono alla luce della pronuncia con la quale le sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. 11 aprile 2018, n. 8980,) hanno preso atto della natura di merito della sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere giustificata dal sopravvenire di eventi di natura sostanziale, mutando il precedente e consolidato orientamento diretto ad attribuire natura esclusivamente processuale alla dichiarazione di cessazione.
1.10. Ad ogni modo, si ritiene che la pronuncia di chiusura del processo più adeguata sia sentenza di rigetto nel merito della domanda;
la pronuncia di cessazione, infatti, presuppone il verificarsi di un evento che realizzando/sostituendo il diritto dedotto in giudizio (o prendendo atto dell'impossibilità della sua realizzazione) accerti la nuova situazione sostanziale intercorsa tra le parti evitando l'emanazione di una sentenza sull'originaria fondatezza della domanda, oramai superata dal nuovo assetto del rapporto controverso. Nel caso di rinuncia all'azione (quantomeno nei casi in cui essa si traduca in un riconoscimento dell'infondatezza della domanda o sia addirittura precedente all'instaurazione del processo) non vi è alcuna necessità di dichiarare la cessazione, proprio perché non si è verificata alcuna modificazione del diritto oggetto di accertamento e dunque la chiusura del processo con un rigetto della domanda appare idonea e opportuna.
1.11. Ciò detto, è quindi irrilevante l'accettazione delle parti convenute, come pure non assume rilievo la richiesta di compensazione delle spese, giacché «la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel pagina 9 di 10 merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004, conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018).
2. Le spese, quindi, sono poste in solido in capo agli attori, e in favore di ciascuno dei convenuti, ma, in ragione della rinuncia, sono liquidate ai minimi per le fasi che si sono svolte (dunque, con esclusione della fase decisoria), con riferimento allo scaglione “indeterminabile, complessità bassa” (si rileva che il valore dichiarato era di un milione di euro).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta tutte le domande attoree;
B) Condanna altresì gli attori, in solido tra loro, a rimborsare a ciascuno dei convenuti, e , le spese di lite, che si CP_2 Controparte_1 liquidano in € 5.261,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del
15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
28 maggio 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3676/2016
Oggi 28/05/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per , e l'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
MANDARA PASQUALE, il quale dà atto che sono state recuperate le produzioni di parte che si trovavano presso il C.T.U., dà, altresì, atto di aver depositato atto di rinuncia agli atti anche a firma di chiede che vengano Parte_3 compensate le spese di lite,
per Controparte_1
in persona del procuratore il
[...] Parte_4 quale si riporta ai propri scritti difensivi e a quanto verbalizzato alla precedente udienza, chiede che la causa venga decisa;
per , per delega dell'avv. RUGGIERO VINCENZO, l'avv. CP_2
, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e insiste per Controparte_3 la condanna alle spese.
La giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3676/2016 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. MANDARA PASQUALE
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGGIERO CP_2 P.IVA_2
VINCENZO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione in rinotifica, notificati in data 14/11/2016,
, e hanno convenuto in giudizio, Parte_1 Parte_2 Parte_3 innanzi all'intestato Tribunale, il e l per Controparte_1 Controparte_2 ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: «[…] dichiarare il convenuto responsabile dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di Euro 1.000.000,00 (un milione di euro) per i danni morali e materiali riportati dagli istanti per i motivi di cui sopra, nonché interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, o quella somma che pagina 2 di 10 si accerterà in corso di causa, nella competenza ratione valoris del Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore degli avvocati antistatari […]».
A fondamento della propria domanda ha premesso:
− di aver incardinato il presente giudizio innanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore (R.G. 2308/15) in cui parte convenuta ha eccepito l'incompetenza territoriale, poi accolta dal magistrato assegnatario, il quale ha assegnato sessanta giorni per la riassunzione innanzi al Tribunale competente;
− che il giorno 18/7/2009 alle ore 18:30 circa, in Angri alla via Ardinghi,
, in procinto di salire a bordo della vettura di sua proprietà Parte_5 regolarmente parcheggiata in sosta sul lato destro della strada, fu investito dalla vettura Skoda Felicia tg. BG 752 DJ, che, urtandolo, lo face cadere a terra causandogli lesioni al ginocchio sinistro;
− che fu trasportato al presidio ospedaliero di Scafati dove gli fu riscontrata «algia al ginocchio contusioni al ginocchio sx» con giorni cinque di prognosi;
− che, successivamente, in data 23/7/2009 si recò nuovamente presso il presidio di Scafati per il persistere del dolore dove gli fu consigliato di recarsi presso il presidio di Nocera Inferiore dove, in data 27/7/2009, a seguito di visita ortopedica, gli venne applicata «doccia gessata, sospetta lacerazione del tendine rotuleo pretibiale a sinistra in paziente affetto da spina bifida ed emodializzato»;
− che durante l'iter terapeutico, in data 6/9/2009, morì; Parte_5
− che l'evento infausto è stato causato in via esclusiva dalle mancate ed erronee cure ricevute dal de cuius presso i nosocomi di Nocera Inferiore e
Scafati;
− che, per la patologia di cui era affetto il Pelo (lesione del tendine rotuleo)
è sempre consigliato un intervento chirurgico a cui lo stesso non fu stato sottoposto;
− che gli era stata applicata una ginocchiera ingessata senza un ancoraggio chirurgico con vite e/o cerchiaggio del tendine che non era risultata risolutiva per il problema e che, anzi, aveva determinato un peggioramento del quadro pagina 3 di 10 clinico generale causandone la morte;
− che , già affetto da problematiche rachio -midollari aveva Parte_5 subito, a seguito dell'incidente, un mutamento del suo già precario equilibrio preesistente che gli consentiva, però, di deambulare e avere una discreta autonomia;
− che l'aggravamento delle condizioni con la conseguente morte è stato causato dalla negligenza delle strutture sanitarie convenute che non hanno utilizzato terapie congrue alle condizioni del paziente;
− che ha vissuto gli ultimi giorni in uno stato di sofferenza Parte_5 fisica e prostrazione psichica e morale causata dalla perdita dell'indipendenza e dalla necessità di vedersi costantemente assistito dai familiari e amici;
− che con il configurarsi di una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contratto sociale del medico, il paziente deve limitarsi a provare il contratto e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione e allegare l'inadempimento idoneo a provocare il danno lamentato;
− che dalla valutazione medico-legale effettuata dal CTP dott. , Per_1
non è stato curato secondo la metodologia idonea alla patologia di Parte_5 cui era affetto;
− che essi eredi sono portatori di un danno morale e affettivo illimitato per la perdita del loro congiunto;
− che, nonostante costituite in mora, le convenute non hanno provveduto a risarcire il danno subito da essi eredi;
− che la procedura di mediazione incardinata innanzi all'Organismo di
Conciliazione del Foro di Nocera Inferiore si era conclusa con esito negativo.
Pertanto, hanno rassegnato le conclusioni soprariportate.
Si è costituito tardivamente in giudizio il con comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta nella quale, nel riportarsi alle difese svolte nella comparsa di costituzione depositata innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, ha eccepito:
• l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda;
• il proprio difetto di legittimazione passiva;
• l'intervenuta prescrizione quinquennale della domanda risarcitoria azionata. pagina 4 di 10 Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: «Dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del convenuto . Rigettare la domanda di CP_1 parte attrice siccome infondata e/o comunque prescritta. Con vittoria delle spese di giudizio».
Si è costituita tempestivamente in giudizio la con comparsa di CP_2 costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
o la nullità dell'atto di citazione per la violazione dell'art. 163 comma 3 n.
3, 4 e 5 c.p.c. per non essere chiaro il titolo legittimante l'azione risarcitoria;
o l'infondatezza della domanda per l'insussistenza di un nesso causale tra la patologia per la quale il Pelo fu ricoverato e la causa della morte che è stata ricondotta, nella perizia di parte attorea, a una emorragia celebrale;
o che parte attorea non ha esibito nessun referto esplicativo della “lesione del tendine rotuleo” e dalla documentazione clinica prodotta si evince solo una diagnosi di sospetta, e mai accertata, lacerazione del tendine;
o che lo stesso perito di parte rilevava nella relazione «per il severo stato anteriore in cui versava il , onde evitare lo stress di un intervento Pt_5 chirurgico, al paziente fu applicata una ginocchiera»;
o che, pertanto, risultano incomprensibili le conclusioni a cui giunge il
C.T.P. quando afferma la sussistenza di un nesso causale tra l'applicazione della doccia gessata e l'evento morte, quando egli stesso afferma che quest'ultima è avvenuta per un emorragia celebrale;
o il mancato assolvimento dell'onere della prova di parte attorea che non si limita alla dimostrazione dell'evento causale, ma anche agli specifici profili di responsabilità che intendono addebitare sia alla struttura sanitaria che al personale medico e paramedico;
o che qualora il medico dimostri di essersi comportato conformemente alle c.d. guidelines andrà esente da responsabilità qualora la fattispecie inerisca a colpa lieve, ravvisandosi, in campo civile, una responsabilità ex art. 2043 cod. civ. e non 1218 cod. civ.;
o che l'onere di provare, ex art. 2697 cod. civ., il nesso causale tra l'evento dedotto e la condotta del personale medico e paramedico e, successivamente, che tale condotta sia stata necessaria, con probabilità vicina alla certezza, al verificarsi dell'evento, incombe sulla parte attorea;
pagina 5 di 10 o che l'obbligazione del medico è da qualificarsi come obbligazione di mezzi e non di risultato;
o l'estraneità di essa convenuta nella vicenda.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: «Preliminarmente ed in rito:
1. dichiarare la nullità dell'avverso atto di citazione per essere assolutamente incerto nella determinazione del petitum e della causa petendi;
Nel merito:
2. accertare e dichiarare che alcuna responsabilità è addebitabile alla
per i fatti per cui è lite;
Controparte_4
3. rigettare la domanda degli attori perché totalmente infondata e non provata.
4. Nel merito ancora, in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, per quanto attiene alla quantificazione dei danni assertivamente subiti si richiede, previa specifica dimostrazione probatoria degli stessi, una congrua riduzione;
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge».
La causa è stata istruita mediante C.T.U. medico -legale.
Nelle more del giudizio, in data 15/6/2021 è stata dichiarata la morte dell'attore, , con conseguente interruzione del processo, poi Persona_2 riassunto con ricorso dell' depositato in data 27/10/2021. CP_2
Dopo rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definizione ai fascicoli di precedente iscrizione, rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Va premesso che ognuno degli attori, con distinti atti partitamente sottoscritti, hanno depositato, in tempi diversi, atto di “desistenza dall'azione” dal seguente tenore:
«(…) nella qualità di eredi del defunto - come ut sopra rappresentata Parte_5
e difesa - ha incardinato giudizio innanzi al Tribunale di Salerno II sez. G.U
Roscigno / Grazia, portante RG 3676/2016; -Che il giudizio avente ad oggetto risarcimento danni per responsabilità professionale "presunti danni- non rilevati pagina 6 di 10 dal presidio Osp. Scafati e Nocera Inferiore in merito al sinistro subito dallo stesso il 18/07/2009 ad Angri (SA). - Che in merito ai presunti danni il G.U. esperiva consulenza medica legale sugli atti- da parte del CTU dott. . - Persona_3
Che la consulenza medica non accertava nessun danno imputabile a responsabilità professionale. Il procuratore dell'attore - onde evitare spese successive- chiede disporsi la rinuncia all'azione e per esigenze di economia processuale con compensazione delle spese;
ciò posto (…) Dichiara di desistere come in effetti desistono dall'azione e rinuncia espressamente agli atti del giudizio».
1.1. L'atto va qualificato come rinuncia all'azione, contenendo un riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, oltre che l'utilizzo dell'espressione “rinunzia all'azione”.
1.1. Il codice di procedura civile disciplina un solo tipo di rinuncia proveniente da chi propone una domanda giudiziale e rilevante sul processo in corso, ossia la rinuncia agli atti, che, proveniente dalla parte o da un suo procuratore speciale, deve essere accettata dalle controparti costituite che avrebbero interesse alla prosecuzione del giudizio e ha l'effetto di determinare l'estinzione del giudizio, senza impedire la possibilità di riproporre la stessa domanda in un successivo processo (salvo il rischio che nel frattempo il diritto di cui si chiede l'accertamento non si sia prescritto, stante la natura solamente istantanea della interruzione della prescrizione in caso di estinzione). Accanto
a questa forma di rinuncia, la prassi conosce anche la diversa figura della rinuncia all'azione, tramite la quale la parte riconosce l'infondatezza dell'originaria domanda (ovvero rinuncia a proseguire ad agire a tutela del diritto di cui si era chiesto originariamente l'accertamento giudiziale) dando vita ad un negozio di diritto sostanziale, rivestito di forme processuali con effetti dismessivi.
1.2. Tale forma di rinuncia può provenire dal difensore solo se munito di apposita procura speciale al riguardo, ma nel caso di specie tale requisito formale è superato dalla sottoscrizione della dichiarazione da tutti gli attori.
1.3. La rinuncia all'azione si differenzia così sia dalla rinuncia al diritto (con la quale la parte abdica ad un diritto già presente nel proprio patrimonio e non ancora soggetto all'accertamento giurisdizionale), sia da quella alla domanda pagina 7 di 10 (che forse meglio sarebbe chiamare come riduzione della domanda), caratterizzata dalla dichiarazione del difensore di rinunciare ad alcune delle domande proposte o di ridurne l'iniziale che rientrerebbe tra i suoi poteri senza bisogno di procura speciale con cui sia autorizzato in tal senso.
1.4. Secondo la tesi assolutamente prevalente va attribuita natura sostanziale alla rinuncia agli atti, integrando un atto di disposizione del diritto all'azione, appunto, ovvero come un riconoscimento dell'infondatezza della domanda proposta. Ci troviamo infatti di fronte ad una dichiarazione della parte che manifesta la volontà di abbandonare sul piano sostanziale la sua originaria pretesa, rinunciando ad azionare anche in successivi processi il diritto che ne era a fondamento
1.5. L'unica differenza con la rinuncia al diritto, in questa prospettiva, consiste nel fatto che attraverso quest'ultima la parte abdica ad un diritto riconosciutole da una legge, da un contratto o da una sentenza già passata in giudicato, in modo che tale diritto (non ancora o non più soggetto ad accertamento giurisdizionale) esce dal patrimonio giuridico del suo titolare.
1.6. La causa dell'atto di rinuncia è rappresentata dalla volontà di non avvalersi o di abbandonare il diritto alla tutela giurisdizionale della situazione sostanziale dedotta in giudizio, con effetti non limitati al processo in corso;
se l'azione è aspirazione ad un provvedimento di merito con cui si riconosce o meno l'esistenza di un diritto, è chiaro che la sua rinuncia non può essere limitata al singolo giudizio, ma spiega i suoi effetti sul piano sostanziale, in termini non troppo diversi da quelli che concernono l'attigua figura della rinuncia ad un diritto già riconosciuto dalla legge, da un contratto o da una sentenza passata in giudicato;
se alla rinuncia si volesse attribuire una limitata efficacia processuale, non si comprenderebbe in cosa consisterebbe la distinzione con la rinuncia agli atti del processo;
l'ordinamento processuale già prevede e disciplina uno strumento per far estinguere il giudizio in corso e non si sente la necessità di un ulteriore strumento diretto a realizzare lo stesso risultato con modalità diverse.
1.7. Una volta riconosciuta la natura sostanziale della rinuncia all'azione, ne deriva il conseguente contenuto di merito della sentenza, che, prendendone atto (e considerandola valida e ammissibile nel caso considerato), chiuda il pagina 8 di 10 processo;
non avrebbe senso immaginare una conclusione del giudizio con una decisione di rito, non coerente con l'oggetto e gli effetti della rinuncia
1.8. Riguardo alla formula terminativa del processo più corretta, va affermata con decisione la necessità di concludere il processo con una sentenza di rigetto nel merito, tale da impedire la riproposizione della domanda in un futuro processo, e coerente con l'oggetto della rinuncia;
in giurisprudenza si alternano pronunce che affermano la necessità di concludere con una pronuncia di rigetto a quelle che affermano l'utilizzo della formula della cessazione della materia del contendere.
1.9. Le due alternative scoloriscono alla luce della pronuncia con la quale le sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. 11 aprile 2018, n. 8980,) hanno preso atto della natura di merito della sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere giustificata dal sopravvenire di eventi di natura sostanziale, mutando il precedente e consolidato orientamento diretto ad attribuire natura esclusivamente processuale alla dichiarazione di cessazione.
1.10. Ad ogni modo, si ritiene che la pronuncia di chiusura del processo più adeguata sia sentenza di rigetto nel merito della domanda;
la pronuncia di cessazione, infatti, presuppone il verificarsi di un evento che realizzando/sostituendo il diritto dedotto in giudizio (o prendendo atto dell'impossibilità della sua realizzazione) accerti la nuova situazione sostanziale intercorsa tra le parti evitando l'emanazione di una sentenza sull'originaria fondatezza della domanda, oramai superata dal nuovo assetto del rapporto controverso. Nel caso di rinuncia all'azione (quantomeno nei casi in cui essa si traduca in un riconoscimento dell'infondatezza della domanda o sia addirittura precedente all'instaurazione del processo) non vi è alcuna necessità di dichiarare la cessazione, proprio perché non si è verificata alcuna modificazione del diritto oggetto di accertamento e dunque la chiusura del processo con un rigetto della domanda appare idonea e opportuna.
1.11. Ciò detto, è quindi irrilevante l'accettazione delle parti convenute, come pure non assume rilievo la richiesta di compensazione delle spese, giacché «la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel pagina 9 di 10 merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004, conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018).
2. Le spese, quindi, sono poste in solido in capo agli attori, e in favore di ciascuno dei convenuti, ma, in ragione della rinuncia, sono liquidate ai minimi per le fasi che si sono svolte (dunque, con esclusione della fase decisoria), con riferimento allo scaglione “indeterminabile, complessità bassa” (si rileva che il valore dichiarato era di un milione di euro).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta tutte le domande attoree;
B) Condanna altresì gli attori, in solido tra loro, a rimborsare a ciascuno dei convenuti, e , le spese di lite, che si CP_2 Controparte_1 liquidano in € 5.261,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del
15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
28 maggio 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
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