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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2025, n. 2824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2824 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 5344/2022 vertente tra:
Controparte_1 appellante
e
Controparte_2
appellata nonché
Controparte_3 appellato non costituito
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta, con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5344/2022 R.G., vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Manzo Lucia, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli,
Via S. Arcangelo a Baiano n. 19, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e rappresentata e difesa dall'Avv. Di Tella Umberto, elettivamente Controparte_2 domiciliata presso lo studio del difensore in Frignano, Via Sant'Antonio Abate n. 8, in virtù di procura allegata agli atti;
appellata
nonché
Controparte_3 appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con atto notificato in data 30.6.2022, l' impugnava la sentenza Controparte_1
n. 486/2021 del 30.6.2021/2.3.2022, notificata in data 13.6.2022, resa dal GdP di Santa Maria Capua
Vetere a definizione del giudizio recante Rg n. 2957/2021, avente ad oggetto l'opposizione spiegata da avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 104 2011 Controparte_2
0017648552 000, ente impositore Controparte_3
Con la sentenza gravata, il giudice di prime cure – ritenuta ammissibile la domanda e fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla istante – dichiarava l'accertamento negativo del credito di cui all'estratto di ruolo impugnato e condannava l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.
A sostegno dell'interposto gravame, l'Agente della Riscossione deduceva: 1. della nullità della sentenza di prime cure “… non essendogli pervenuta alcuna notifica dell'atto introduttivo, ma venendo a conoscenza dell'istaurato giudizio solo a seguito della notifica della impugnanda sentenza.
…”; 2. della inammissibilità della opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ed, in ogni caso, della infondatezza della spiegata opposizione.
All'esito della udienza figurata del 27.6.2023 veniva dichiarata la contumacia di CP_2
e del non costituitisi in giudizio.
[...] Controparte_3
Successivamente, con deposito del 15.12.2023, si costituiva in giudizio l'appellata, CP_2
che – in via preliminare – eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
[...]
c.p.c. e – nel merito - contestando l'avverso dedotto, concludeva per il rigetto del gravame.
Il procedimento veniva, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In punto di premessa il Tribunale osserva che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione
(secondo quanto previsto dall'art. 346 c.p.c.) né, altresì, dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati (in ragione di quanto disposto dagli artt. 329 e 336 c.p.c.).
In via preliminare, occorre soffermarsi sulla eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342
c.p.c., sollevata dalla appellata, involgendo una questione rilevabile d'ufficio.
Si reputa che essa non sia meritevole di accoglimento, atteso che dall'esame dell'atto di appello si evince l'osservanza delle prescrizioni “filtro” in tema di forma-contenuto richieste dalla predetta norma.
Tanto si desume dal tenore complessivo dell'atto di appello e delle asserzioni ed argomentazioni ivi contenute che consentono di far percepire al giudice del gravame il contenuto delle censure mosse alle statuizioni adottate dal primo giudicante (cfr., infatti, in proposito, Cass. civ. sez. I del 2537 del
3 9.2.2016, secondo cui l'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all'interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione. In tale prospettiva, pertanto, i motivi in parola ben possono sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice).
Come accennato, la parte appellante ha dedotto della “Nullità della citazione e della sentenza per vizi della vocatio in ius.”.
In accoglimento della istanza ex art. 210 c.p.c., il Tribunale ordinava a (a quel Controparte_2 momento contumace) il deposito telematico – entro il termine del 6.10.2023 - della documentazione comprovante la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. ordinanza del
7.6.2023).
L'appellata – già raggiunta dalla notificazione della suddetta ordinanza in data 18.7.2023 (cfr. deposito del 11.12.2023) – sul punto affermava: “… In merito ai file in EML dopo un'accurata ricerca, aruba non è riuscita a risalire alle pec in quanto cancellate anche dall'archivio decorsi ormai più di 3 anni dalla notificazione della stessa. …” (cfr. comparsa di costituzione).
Ebbene, posto l'obbligo di conservazione dei files in formato eml per la durata di anni 10 (art. 2220
c.c.), secondo un principio avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n.
2258/2022, quando venga dedotta come motivo di appello la nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius, non essendosi il convenuto costituito e neppure essendo stata la nullità rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 164 c.p.c., il giudice d'appello deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai precluse a norma dell'art. 294 c.p.c., e dunque se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo (Cass., n.
1397/2022).
La nullità della vocatio in ius, pertanto, si converte in motivo di gravame, e deve essere fatta valere dal contumace mediante appello, contemporaneamente spiegato, a pena di inammissibilità, anche in rapporto alle statuizioni di merito.
4 Si procederà, pertanto, al vaglio dei motivi di gravame.
Per ciò che concerne quello afferente l'incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del Giudice di Pace di Siena (in ragione della residenza della parte opponente in I grado nella relativa circoscrizione), si reputa non possa trovare accoglimento: è noto il principio in forza del quale il soggetto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito dalla controparte in ordine a tutti i possibili criteri di collegamento, generale e facoltativi, oltre a dovere indicare il giudice ritenuto competente, offrendo la prova delle circostanze di fatto che sostengono l'eccezione. (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 16284 del 18/06/2019).
L'art. 38 c.p.c. stabilisce che le questioni di competenza “sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni”.
Se ne inferisce che la sollevata eccezione di incompetenza per territorio – di cui al primo motivo di gravame - non risulti efficacemente contestata con riguardo ai criteri di cui al combinato disposto degli artt. 27 e 480, comma III c.p.c..
Con un secondo motivo, l'agente della riscossione ha eccepito l'inammissibilità della opposizione spiegata in I grado per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., trattandosi di impugnazione dell'estratto di ruolo e, in ogni caso, l'insussistenza della prescrizione.
Occorre muovere da una premessa: il GdP nella pronuncia oggetto d'appello, ritenendo la domanda proposta in primo grado ammissibile, nel merito pronunciava l'accertamento negativo del credito di cui all'estratto di ruolo impugnato.
Così delineati i termini della vicenda - anche alla luce dell'arresto delle SS.UU. n. 22798 del 19.07.22
- s'impone la necessità di verificare se l'azione originaria era supportata da un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c..
Tale verifica, costituendo l'interesse ad agire condizione stessa dell'azione ed in considerazione dello specifico motivo di gravame dell' sul punto, rileva altresì alla attualità. CP_4
Giova premettere un riepilogo del quadro interpretativo di riferimento in cui si va a collocare la citata pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte, con particolare riguardo ai principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo.
Le ipotesi possono essere essenzialmente ricondotte a tre: 1) a fronte della regolare notificazione delle cartelle esattoriali, il contribuente intende eccepire la prescrizione maturata precedentemente alla notifica della cartella;
2) a fronte della regolare notificazione delle cartelle esattoriali, il contribuente intende eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella;
3) la cartella esattoriale non risulti essere stata mai (validamente) notificata.
5 Nel primo caso, la prescrizione non può essere fatta valere in via di azione per il tramite dell'estratto di ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva: ricorre, in tal caso, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Una diversa tesi implicherebbe una (inammissibile) rimessione in termini del ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo.
In tale circostanza, dunque, non è, in nessun caso, possibile impugnare, per intervenuta prescrizione, la cartella esattoriale per il tramite dell'estratto ruolo, difettando l'interesse ad agire.
Nel secondo caso, deve ritenersi che - in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore - il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché – anche in tale ipotesi - difetta di interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio
(circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese).
Ove la cartella esattoriale non risulti essere stata mai notificata, in linea di principio la prescrizione
(sia precedente, che successiva) può essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita: le Sezioni Unite n. 19704/2015 hanno affermato che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
In ogni caso, la generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo una parte della giurisprudenza di merito, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire.
6 Il legislatore con l'art. 3 bis del d.l. n. 146/21 (inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21), novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 - ha aggiunto il comma 4 bis, secondo cui “… L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalida-mente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”.
Da ultimo, con l'art. 12 del D.Lgs. 110/2024 afferente le “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.”, il comma 4 bis sopra riportato è stato sostituito nei termini di seguito indicati: “… L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”.
Se ne inferisce l'affermazione di una regola generale (ovvero, l'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo), con limitazione alla possibilità di impugnazione soltanto in specifiche e tassative eccezioni
(in fattispecie inerenti le procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).
E' in tale ambito – come sopra delineato – che interviene la citata pronuncia della Cass., SS.UU., n.
22798 del 19.07.22 che enuncia il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021,
n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma
7
4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
L'applicabilità della disciplina sopravvenuta ai processi pendenti deve rinvenirsi nella natura dinamica dell'interesse ad agire che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie,
Cass. civ. n. 9094/17; Cass. SS.UU. n. 619/21) ed in quanto condizione dell'azione, può assumere rilevanza fino al momento della decisione.
Venendo al caso oggetto d'esame, il Giudice di Pace dichiarava l'intervenuta prescrizione delle somme portate dal ruolo, stante la mancata dimostrazione ad opera degli Enti rimasti contumaci di eventuali atti interruttivi rispetto ad una notificazione presumibilmente avvenuta nell'anno 2009.
Tanto premesso – anche a non voler considerare la dimostrazione della avvenuta notificazione della cartella portata dall'estratto di ruolo impugnato (cfr. copia relata di notificazione della cartella) ad opera della appellante - la parte deducente non è esonerata dalla necessità di allegazione – nel rispetto del principio delineato dalle SS.UU. - dell'interesse ad agire: perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri un concreto svantaggio (ricompreso nell'elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021) derivantegli, anche in via potenziale, dalla mancata cancellazione del debito dal ruolo;
in caso contrario, deve reputarsi inesistente un reale interesse ad agire e dunque la domanda va dichiarata inammissibile.
Trattasi di casi tassativi e non esemplificativi (cfr. Cass. SS UU 26283/2022).
Nella specie, di tali elementi non vi è traccia, essendosi l'opponente limitato in I grado ad affermare la sussistenza dell'interesse ad agire per la “molteplicità di conseguenze negative” che la pendenza di una cartella di pagamento comporta per il contribuente.
Tale motivo di appello va, dunque, accolto.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
L'accoglimento parziale dell'appello, limitatamente al secondo motivo di gravame, unitamente al carattere non univoco degli orientamenti giurisprudenziali di merito formatisi sulla impugnabilità dell'estratto di ruolo ed al fatto che la pronuncia a SS.UU. richiamata in parte motiva interveniva solo successivamente alla sentenza censurata, inducono il Tribunale a ravvisare la sussistenza di quelle
“gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92 c.p.c., che giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 5344/2022, avverso la sentenza n. 486/2021 del
30.6.2021/2.3.2022, notificata in data 13.6.2022, resa dal GdP di Santa Maria Capua Vetere, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Controparte_2
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 23.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 5344/2022 vertente tra:
Controparte_1 appellante
e
Controparte_2
appellata nonché
Controparte_3 appellato non costituito
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta, con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5344/2022 R.G., vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Manzo Lucia, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli,
Via S. Arcangelo a Baiano n. 19, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e rappresentata e difesa dall'Avv. Di Tella Umberto, elettivamente Controparte_2 domiciliata presso lo studio del difensore in Frignano, Via Sant'Antonio Abate n. 8, in virtù di procura allegata agli atti;
appellata
nonché
Controparte_3 appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con atto notificato in data 30.6.2022, l' impugnava la sentenza Controparte_1
n. 486/2021 del 30.6.2021/2.3.2022, notificata in data 13.6.2022, resa dal GdP di Santa Maria Capua
Vetere a definizione del giudizio recante Rg n. 2957/2021, avente ad oggetto l'opposizione spiegata da avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 104 2011 Controparte_2
0017648552 000, ente impositore Controparte_3
Con la sentenza gravata, il giudice di prime cure – ritenuta ammissibile la domanda e fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla istante – dichiarava l'accertamento negativo del credito di cui all'estratto di ruolo impugnato e condannava l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.
A sostegno dell'interposto gravame, l'Agente della Riscossione deduceva: 1. della nullità della sentenza di prime cure “… non essendogli pervenuta alcuna notifica dell'atto introduttivo, ma venendo a conoscenza dell'istaurato giudizio solo a seguito della notifica della impugnanda sentenza.
…”; 2. della inammissibilità della opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ed, in ogni caso, della infondatezza della spiegata opposizione.
All'esito della udienza figurata del 27.6.2023 veniva dichiarata la contumacia di CP_2
e del non costituitisi in giudizio.
[...] Controparte_3
Successivamente, con deposito del 15.12.2023, si costituiva in giudizio l'appellata, CP_2
che – in via preliminare – eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
[...]
c.p.c. e – nel merito - contestando l'avverso dedotto, concludeva per il rigetto del gravame.
Il procedimento veniva, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In punto di premessa il Tribunale osserva che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione
(secondo quanto previsto dall'art. 346 c.p.c.) né, altresì, dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati (in ragione di quanto disposto dagli artt. 329 e 336 c.p.c.).
In via preliminare, occorre soffermarsi sulla eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342
c.p.c., sollevata dalla appellata, involgendo una questione rilevabile d'ufficio.
Si reputa che essa non sia meritevole di accoglimento, atteso che dall'esame dell'atto di appello si evince l'osservanza delle prescrizioni “filtro” in tema di forma-contenuto richieste dalla predetta norma.
Tanto si desume dal tenore complessivo dell'atto di appello e delle asserzioni ed argomentazioni ivi contenute che consentono di far percepire al giudice del gravame il contenuto delle censure mosse alle statuizioni adottate dal primo giudicante (cfr., infatti, in proposito, Cass. civ. sez. I del 2537 del
3 9.2.2016, secondo cui l'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all'interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione. In tale prospettiva, pertanto, i motivi in parola ben possono sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice).
Come accennato, la parte appellante ha dedotto della “Nullità della citazione e della sentenza per vizi della vocatio in ius.”.
In accoglimento della istanza ex art. 210 c.p.c., il Tribunale ordinava a (a quel Controparte_2 momento contumace) il deposito telematico – entro il termine del 6.10.2023 - della documentazione comprovante la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. ordinanza del
7.6.2023).
L'appellata – già raggiunta dalla notificazione della suddetta ordinanza in data 18.7.2023 (cfr. deposito del 11.12.2023) – sul punto affermava: “… In merito ai file in EML dopo un'accurata ricerca, aruba non è riuscita a risalire alle pec in quanto cancellate anche dall'archivio decorsi ormai più di 3 anni dalla notificazione della stessa. …” (cfr. comparsa di costituzione).
Ebbene, posto l'obbligo di conservazione dei files in formato eml per la durata di anni 10 (art. 2220
c.c.), secondo un principio avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n.
2258/2022, quando venga dedotta come motivo di appello la nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius, non essendosi il convenuto costituito e neppure essendo stata la nullità rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 164 c.p.c., il giudice d'appello deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai precluse a norma dell'art. 294 c.p.c., e dunque se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo (Cass., n.
1397/2022).
La nullità della vocatio in ius, pertanto, si converte in motivo di gravame, e deve essere fatta valere dal contumace mediante appello, contemporaneamente spiegato, a pena di inammissibilità, anche in rapporto alle statuizioni di merito.
4 Si procederà, pertanto, al vaglio dei motivi di gravame.
Per ciò che concerne quello afferente l'incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del Giudice di Pace di Siena (in ragione della residenza della parte opponente in I grado nella relativa circoscrizione), si reputa non possa trovare accoglimento: è noto il principio in forza del quale il soggetto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito dalla controparte in ordine a tutti i possibili criteri di collegamento, generale e facoltativi, oltre a dovere indicare il giudice ritenuto competente, offrendo la prova delle circostanze di fatto che sostengono l'eccezione. (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 16284 del 18/06/2019).
L'art. 38 c.p.c. stabilisce che le questioni di competenza “sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni”.
Se ne inferisce che la sollevata eccezione di incompetenza per territorio – di cui al primo motivo di gravame - non risulti efficacemente contestata con riguardo ai criteri di cui al combinato disposto degli artt. 27 e 480, comma III c.p.c..
Con un secondo motivo, l'agente della riscossione ha eccepito l'inammissibilità della opposizione spiegata in I grado per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., trattandosi di impugnazione dell'estratto di ruolo e, in ogni caso, l'insussistenza della prescrizione.
Occorre muovere da una premessa: il GdP nella pronuncia oggetto d'appello, ritenendo la domanda proposta in primo grado ammissibile, nel merito pronunciava l'accertamento negativo del credito di cui all'estratto di ruolo impugnato.
Così delineati i termini della vicenda - anche alla luce dell'arresto delle SS.UU. n. 22798 del 19.07.22
- s'impone la necessità di verificare se l'azione originaria era supportata da un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c..
Tale verifica, costituendo l'interesse ad agire condizione stessa dell'azione ed in considerazione dello specifico motivo di gravame dell' sul punto, rileva altresì alla attualità. CP_4
Giova premettere un riepilogo del quadro interpretativo di riferimento in cui si va a collocare la citata pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte, con particolare riguardo ai principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo.
Le ipotesi possono essere essenzialmente ricondotte a tre: 1) a fronte della regolare notificazione delle cartelle esattoriali, il contribuente intende eccepire la prescrizione maturata precedentemente alla notifica della cartella;
2) a fronte della regolare notificazione delle cartelle esattoriali, il contribuente intende eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella;
3) la cartella esattoriale non risulti essere stata mai (validamente) notificata.
5 Nel primo caso, la prescrizione non può essere fatta valere in via di azione per il tramite dell'estratto di ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva: ricorre, in tal caso, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Una diversa tesi implicherebbe una (inammissibile) rimessione in termini del ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo.
In tale circostanza, dunque, non è, in nessun caso, possibile impugnare, per intervenuta prescrizione, la cartella esattoriale per il tramite dell'estratto ruolo, difettando l'interesse ad agire.
Nel secondo caso, deve ritenersi che - in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore - il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché – anche in tale ipotesi - difetta di interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio
(circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese).
Ove la cartella esattoriale non risulti essere stata mai notificata, in linea di principio la prescrizione
(sia precedente, che successiva) può essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita: le Sezioni Unite n. 19704/2015 hanno affermato che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
In ogni caso, la generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo una parte della giurisprudenza di merito, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire.
6 Il legislatore con l'art. 3 bis del d.l. n. 146/21 (inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21), novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 - ha aggiunto il comma 4 bis, secondo cui “… L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalida-mente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”.
Da ultimo, con l'art. 12 del D.Lgs. 110/2024 afferente le “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.”, il comma 4 bis sopra riportato è stato sostituito nei termini di seguito indicati: “… L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”.
Se ne inferisce l'affermazione di una regola generale (ovvero, l'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo), con limitazione alla possibilità di impugnazione soltanto in specifiche e tassative eccezioni
(in fattispecie inerenti le procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).
E' in tale ambito – come sopra delineato – che interviene la citata pronuncia della Cass., SS.UU., n.
22798 del 19.07.22 che enuncia il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021,
n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma
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4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
L'applicabilità della disciplina sopravvenuta ai processi pendenti deve rinvenirsi nella natura dinamica dell'interesse ad agire che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie,
Cass. civ. n. 9094/17; Cass. SS.UU. n. 619/21) ed in quanto condizione dell'azione, può assumere rilevanza fino al momento della decisione.
Venendo al caso oggetto d'esame, il Giudice di Pace dichiarava l'intervenuta prescrizione delle somme portate dal ruolo, stante la mancata dimostrazione ad opera degli Enti rimasti contumaci di eventuali atti interruttivi rispetto ad una notificazione presumibilmente avvenuta nell'anno 2009.
Tanto premesso – anche a non voler considerare la dimostrazione della avvenuta notificazione della cartella portata dall'estratto di ruolo impugnato (cfr. copia relata di notificazione della cartella) ad opera della appellante - la parte deducente non è esonerata dalla necessità di allegazione – nel rispetto del principio delineato dalle SS.UU. - dell'interesse ad agire: perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri un concreto svantaggio (ricompreso nell'elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021) derivantegli, anche in via potenziale, dalla mancata cancellazione del debito dal ruolo;
in caso contrario, deve reputarsi inesistente un reale interesse ad agire e dunque la domanda va dichiarata inammissibile.
Trattasi di casi tassativi e non esemplificativi (cfr. Cass. SS UU 26283/2022).
Nella specie, di tali elementi non vi è traccia, essendosi l'opponente limitato in I grado ad affermare la sussistenza dell'interesse ad agire per la “molteplicità di conseguenze negative” che la pendenza di una cartella di pagamento comporta per il contribuente.
Tale motivo di appello va, dunque, accolto.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
L'accoglimento parziale dell'appello, limitatamente al secondo motivo di gravame, unitamente al carattere non univoco degli orientamenti giurisprudenziali di merito formatisi sulla impugnabilità dell'estratto di ruolo ed al fatto che la pronuncia a SS.UU. richiamata in parte motiva interveniva solo successivamente alla sentenza censurata, inducono il Tribunale a ravvisare la sussistenza di quelle
“gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92 c.p.c., che giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 5344/2022, avverso la sentenza n. 486/2021 del
30.6.2021/2.3.2022, notificata in data 13.6.2022, resa dal GdP di Santa Maria Capua Vetere, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Controparte_2
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 23.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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