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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/07/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 366/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 366 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020 pendente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Chiriatti e C.F._2
Giovanni Gabellone
-APPELLANTI -
CONTRO
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- APPELLATO –
1
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte sostitutive della comparizione all'udienza del 2 novembre 2022, contenenti la precisazione delle conclusioni, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo: “Con atto di citazione notificato il 13.07.2017, e , nella loro qualità di Parte_1 Parte_2
genitori di , ucciso il 24.08.2001 da persone riconducibili al clan , e l'avv. Chiriatti Persona_1 CP_2
Stefano, nella qualità di difensore distrattario delle spese di lite, hanno convenuto in giudizio il
[...]
al fine di ottenere l'accertamento del loro diritto ad accedere al CP_1 [...]
di cui alla l. 512/1999 e, per l'effetto, la condanna del Parte_3
a corrispondere euro 230.000,00 ciascuno, oltre interessi, per quanto concerne i genitori di CP_1 [...]
ed euro 4.015,90 oltre accessori, a titolo di competenze legali, con riferimento all'avv. Chiriatti, Per_1
somme riconosciute in loro favore dalla sentenza del Tribunale di Lecce n. 4269/2015 dell'8.9.2015.
Hanno dedotto, in particolare, di aver presentato domanda in data 12.10.2015 e di aver ricevuto il diniego in data 16.05.2017, attesa l'entrata in vigore della l. 122/2016 che ha introdotto, tra i motivi ostativi,
l'esclusione delle condizioni di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) della l. 302/1990, ovvero che il soggetto sia del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali. Con comparsa di risposta si è costituito il che ha concluso per il rigetto della domanda, attesa l'applicazione della suddetta norma al caso CP_1
di specie. Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 28.11.2019 e, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, è stata decisa con sentenza contestuale.”
Con sentenza n. 3747/2019, pubblicata in data 28.11.2019, il Tribunale di Lecce, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per accedere alle erogazioni del
[...]
di cui alla l. 512/1999 , in relazione alla Parte_3
2 non estraneità di agli ambienti mafiosi, ha rigettato la domanda attorea e Persona_1
ha compensato le spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato al in data 27.05.2020, CP_1 Parte_1
e hanno interposto appello avverso la citata pronuncia, affidandolo ai Parte_2
motivi di cui appresso, e hanno chiesto, in integrale riforma della pronuncia di primo grado, di veder riconosciuto il proprio diritto ad accedere al
[...]
, con conseguente condanna del Parte_3 [...]
alla corresponsione della somma di euro 230.000,00 in favore di ciascuno degli CP_1
appellanti, somma maggiorata di interessi legali sulla somma devalutata a ritroso fino al
2001 e di ulteriori interessi legali dalla sentenza sino al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via istruttoria, gli appellanti hanno reiterato l'istanza di ammissione della prova testimoniale formulata in primo grado.
Con comparsa depositata in data 12.11.2020, si è costituito in giudizio il
[...]
, il quale ha chiesto che l'opposto gravame sia dichiarato inammissibile ed CP_1
infondato, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. Il si è, altresì, CP_1
opposto, alla prova testimoniale richiesta dalla controparte, in quanto in parte inammissibile e in parte infondata, non essendo idonea a dimostrare l'estraneità della vittima ai circuiti criminali.
Con ordinanza del 30.07.2021, il Collegio, ritenuto che le istanze istruttorie formulate in primo grado dagli appellanti fossero da ritenersi rinunciate, non avendo gli appellanti chiesto la revoca dell'ordinanza del 23.05.2018 di rigetto delle stesse o comunque specificamente reiterato dette richieste istruttorie, ha rinviato la causa all'udienza del
2.11.2022 per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte, sostitutive della comparizione all'udienza del 2.11.2022, contenenti la precisazione delle conclusioni, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Con il primo motivo di gravame, rubricato “CENSURA DELL'ERRONEA
APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE NORME DEL
DIRITTO”, parte appellante deduce l'erroneità del percorso interpretativo che ha portato il giudice di primo grado a rigettare la domanda di parte attrice sulla base della ritenuta non estraneità agli ambienti criminali di , non tenendo conto del Persona_1
fatto che, a richiedere l'accesso al fondo di rotazione per i reati di mafia, erano stati i genitori della vittima, i quali - costituitisi parte civile nel procedimento penale a carico di quale mandante dell'omicidio di loro figlio, , e di Parte_4 Persona_1 Parte_5
, conclusosi con l' accertamento della penale responsabilità dell'imputato e con la sua
[...]
condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in loro favore, in sede civile –, con la sentenza n. 4269/2015 emessa dal Tribunale di Lecce in data 8.09.2015 a definizione del procedimento da loro promosso nei confronti del si erano visti CP_2
riconoscere il diritto al risarcimento del danno da loro patito “iure proprio”, liquidato in una somma, determinata equitativamente, pari a euro 230.000,00 in favore di ciascuno, con rivalutazione ed interessi.
1.1. Ebbene, secondo gli appellanti, la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di
Lecce, - da loro adito, con atto di citazione notificato al in data Controparte_1
13.07.2017, per vedersi riconosciuto il diritto di accedere al
[...]
” di cui alla legge 512/99 (dopo che la Parte_3
aveva rigettato le istanze da loro proposte a tal fine insieme al loro Controparte_3
procuratore antistatario, per le spese di lite - ha rigettato la loro domanda, in applicazione del principio dell'esclusione dal beneficio dei soggetti che non risultano completamente estranei ad ambienti mafiosi, sarebbe inficiata da una erronea interpretazione della disciplina che regola la materia. Se, infatti- sostengono gli appellanti -, il giudice a quo avesse interpretato correttamente la disciplina in questione (segnatamente, l'art. 4 c. 2 della
Legge 512/99 e seguenti modifiche, in combinato disposto con l'art. 1 commi 1, 2 e 9 bis della Legge 302/1990), avrebbe dovuto pervenire alla conclusione che i richiedenti (e cioè
i soggetti in relazione ai quali solo avrebbe dovuto essere operato il vaglio circa l'estraneità agli ambienti delinquenziali) erano provvisti di tutti i requisiti per accedere al fondo, ossia:
4 a) l'essersi costituiti in un giudizio civile per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale;
b) non essere sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
c) essere estranei agli ambienti e rapporti delinquenziali.
2. Con il secondo motivo di gravame, rubricato “VIOLAZIONE DELL'ART. 112
C.P.P. E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ECCEZIONE DEL
GIUDICATO”, la difesa appellante lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato da parte del primo giudice, il quale avrebbe erroneamente deciso nel merito una questione – ossia l'estraneità di agli ambienti mafiosi Persona_1
- mai posta alla sua attenzione, stanti le sentenze, emesse sia in sede penale sia in sede civile, oramai divenute irrevocabili, le quali avrebbero già statuito sul punto. Il Giudice di prime cure, invero, avrebbe dovuto, secondo gli appellanti, limitarsi a verificare la sussistenza in capo agli attori dei requisiti per accedere al Fondo di rotazione, senza spingersi a valutare la “posizione” del figlio . Peraltro, aggiunge la difesa Per_1
appellante, decidendo nel merito della vicenda oggetto dei surrichiamati procedimenti, il giudice di prime cure, essendo a conoscenza delle sentenze emesse all'esito di detti procedimenti, avrebbe violato un secondo principio, e cioè il principio dell'intangibilità del giudicato (definito dagli appellanti: “ principio del divieto di eccezione del giudicato”), per il caso in cui, quando due giudizi abbiano ad oggetto il medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia già stato definito con sentenza passata in giudicato, resta precluso il riesame dell'identica questione già accertata e decisa, anche se il secondo giudizio ha finalità diverse rispetto al primo.
2.1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, per motivi di connessione logico-giuridica.
2.1.1. Nessuna violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato è dato ravvisare nella pronuncia del primo giudice. Quest'ultimo, nello sviluppo del proprio percorso motivazionale, all'esito della propria ricognizione del quadro di riferimento
5 normativo che disciplina la fattispecie dedotta in giudizio, ha infatti chiarito che “i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle leggi n. 302/1990 e n. 512/1999 quali condizioni di accesso alle previdenze pubbliche ivi previste (fra cui ha ritenuto sussistere il requisito della “estraneità della vittima, , ad ambienti e rapporti criminali”) integrano elementi costitutivi della Persona_1
fattispecie, devono essere allegati e dimostrati dal soggetto che le invoca ex art. 2697 c.c.” Sicchè, nel ragionamento sviluppato dal primo giudice, si trattava di una verifica da operare d'ufficio, indipendentemente da una specifica richiesta di parte.
2.1.2. Ebbene gli appellanti contrastano l'assunto del primo giudice a partire dall'erroneo presupposto – insostenibile alla luce della lettera e della ratio della disciplina normativa dell'istituto - che, qualora a richiedere l'accesso al fondo siano i superstiti del soggetto deceduto a causa di crimini di stampo mafioso, ai fini dell'elargizione del beneficio, la condizione negativa della totale estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali richiesta dalla Legge debba sussistere in capo ai soli richiedenti, dovendosi limitare l'autorità amministrativa, prima, ed eventualmente quella giudiziaria, poi, alla verifica del possesso dei presupposti di legge da parte dei soli soggetti istanti.
Si tratta una censura del tutto destituita di fondamento sia logico che giuridico.
Le ragioni di tale infondatezza risiedono in primis nel quadro normativo predisposto dal legislatore, di cui pare opportuno fornire una breve ricostruzione.
2.1.3 Al riguardo soccorrono i seguenti passaggi ricostruttivi estrapolati da Cass. n.
28820/ 2019 (peraltro in una vicenda in cui ad agire per il riconoscimento del proprio diritto di accesso al era stata Controparte_4
avanzata dal figlio della vittima di un omicidio mafioso (essendo stata proprio l'accertata appartenenza di quest'ultima al clan mafioso la ragione ostativa all'accoglimento della sua richiesta):
a) la L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), nel prevedere il diritto alla “elargizione fino a Lire 150 milioni” in favore di “chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di
6 eversione dell'ordine democratico” (comma 1) nonchè in favore di chiunque tali pregiudizi subisca “in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p.”
(comma 2), subordina detta provvidenza a talune condizioni negative, tra le quali quello dell'essere il soggetto leso “del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali”
(comma 2, lett. b);
b) la stessa condizione negativa è prevista per l'elargizione prevista in favore dei superstiti del soggetto deceduto a seguito dei crimini in questione (giusta espressa previsione del D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, art.
2-quinques, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 2008, n. 186, a mente del quale i benefici previsti per i superstiti dalla L. n. 302 del 1990, art. 4 sono concessi a condizione che “il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”; condizione negativa che, peraltro, secondo la Corte di merito, già poteva per implicito trarsi, anche prima del detto intervento del legislatore del 2008, dalla L. n. 302 del 1990, stesso art. 4 dal momento che tale norma, nel prevedere tale elargizione, richiama i casi di cui all'art. 1);
c) i criteri dettati dalle norme citate valgono in via generale per tutte le provvidenze erogate dallo Stato, essendo insiti nella stessa ratio legis, che è appunto quella di indennizzare le vittime, intendendosi per tali, necessariamente, i soggetti del tutto estranei agli ambienti malavitosi e non coloro che ne fanno parte, i quali, a ragionare diversamente, riceverebbero, del tutto irragionevolmente, aiuti di Stato per avere scelto la via del crimine piuttosto che quella della legalità;
d) l'esposta condizione negativa è peraltro espressamente richiesta dalla L. 22 dicembre
1999, n. 512, art. 4, comma 3, come modificato dalla L. 7 luglio 2016, n. 122, art. 15, comma 1, lett. c), attraverso il rimando alle “condizioni di cui alla L. 20 ottobre 1990,
n. 302, art. 1, comma 2, lett. b)”;
7 2.1.4. Ebbene, operata tale ricognizione dell'istituto della cui applicazione si tratta, la
Suprema Corte, nella pronuncia richiamata, ha ritenuto di poter esprimere il convincimento - pienamente condiviso da questa Corte - che le condizioni ivi previste per l'erogazione degli indennizzi e, in particolare, quella negativa dell'estraneità all'ambiente e ai contesti criminali dai quali origina il fatto lesivo - esprimendo un fondamento “di sistema” , costituiscano requisito immanente allo scopo e, in definitiva, alla stessa ragion d'essere non solo di quel particolare beneficio ma di ogni provvidenza in favore delle vittime di quei reati.
2.1.5. Secondo la Corte, infatti, l'estraneità agli ambienti di mafia del soggetto che chieda l'accesso al Fondo di rotazione ex lege 22 dicembre 1999, n. 512 (la cui istituzione persegue, come noto, lo scopo di rendere effettivo e concreto il diritto al risarcimento del danno riconosciuto giudizialmente a favore delle vittime di tale specifica tipologia di reati, attribuendone l'onere in via sussidiaria per l'appunto al , allo stesso modo che Pt_3
quella richiesta per i soggetti che chiedano l'indennizzo previsto dalle L. n. 302 del 1990, costituisce condizione immanente allo scopo stesso della legge, tale per cui essa contraddirebbe se stessa e la funzione per cui il è stato istituito ove se ne Pt_3
ammettesse l'applicazione, anche derivata, in favore di soggetti intranei al contesto criminale da cui originano i fatti lesivi
2.1.6. Non rileva, pertanto, la circostanza che gli odierni appellanti abbiano agito in sede risarcitoria facendo valere pretese avanzate iure proprio, essendo gli stessi, all'evidenza, titolari di una posizione derivata da quella della vittima “diretta” del reato di mafia e traendo fondamento, la situazione giuridica da loro fatta valere in giudizio, nel fatto materiale che ha causato la morte del figlio;
sicché, la carenza di uno dei requisiti essenziali ai fini della erogazione del beneficio de quo in capo alla vittima primaria del reato non può che precludere l'accesso al medesimo beneficio alle vittime indirette dello stesso.
2.2. Altrettanto destituita di fondamento è la tesi di parte appellante, secondo cui il primo giudice avrebbe violato il principio del ne bis in idem,.
8 Gli appellanti ravvisano tale violazione nell'avere, il giudice di primo grado, omesso di recepire in sentenza il “passaggio” rinvenibile nella sentenza n. 4296/2015 emessa dal
Tribunale di Lecce nella causa di risarcimento del danno intentata da e Parte_1
nei confronti di , nel quale il giudice di primo grado, Parte_2 Parte_4
ha operato una stima in via equitativa “di ogni profilo di pregiudizio non patrimoniale anche in termini di “dolore” in favore degli attori “valutata l'efferatezza del crimine commesso e l'estraneità della giovanissima vittima ai circuiti criminali”.
2.2.1. Al riguardo, s'impone, innanzitutto, il rilievo, afferente il tema dei limiti soggettivi del giudicato, che il , convenuto nella presente vicenda processuale, Controparte_1
non è stato parte nel procedimento definito con la sentenza n. 4296/2015, nel quale non ha potuto esercitare i propri diritti difensivi partecipando al contraddittorio.
2.2.2. Va poi, comunque, considerato che il giudicato non si forma sulle questioni esaminate incidenter tantum e sugli obiter dicta (in altri termini, il giudicato non si forma sulle enunciazioni incidentali e sulle considerazioni estranee alla controversia). Sicché, la circostanza che il giudice civile, innanzi al quale e hanno Parte_1 Parte_2
fatto valere il loro diritto ad essere risarciti da per avere, quest'ultimo, Parte_4
cagionato la morte del figlio , abbia svolto alcune considerazioni circa Persona_1
l'estraneità di agli ambienti criminali di SU (v. pag. 3 sentenza Tribunale Persona_1
Civile di Lecce n. 4269/15), poiché tali considerazioni risultano poste solo incidentalmente, non costituendo un necessario antecedente logico-giuridico delle decisioni da adottare in quel procedimento, non preclude affatto una nuova valutazione di tale circostanza ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda avanzata dai superstiti del in questa sede, vale a dire, nella sede propria di un tale accertamento.
3. Con il terzo motivo di gravame, rubricato “
[...]
, la difesa appellante contesta l'erronea ricostruzione Parte_6
fattuale, effettuata dalla prima, e dal giudice di prime cure poi, circa la Controparte_3
condizione dell'insussistenza di qualsivoglia legame di con organizzazioni Persona_1
mafiose.
9 Sostiene parte appellante che la sentenza della Corte d'Assise n. 2/06 - emessa in uno dei procedimenti penali scaturiti dall'omicidio di e di in Persona_1 Parte_5
relazione alle diverse scelte processuali degli imputati - nella parte in cui si è occupata dell'episodio (da pag. 129 a 189), avrebbe escluso il coinvolgimento di in Persona_1
ambienti criminali di qualsiasi natura (sul punto, gli appellanti richiamano le dichiarazioni dell'Ispettore di P.S. Viola, a pag. 129 7° cpv., secondo cui era Persona_1
“incensurato e sconosciuto", nonché le dichiarazioni di testimoni e collaboratori, che hanno escluso che il fosse coinvolto in rapporti criminali). Allo stesso modo, ricordano gli appellanti, il Tribunale Civile di Lecce, con sentenza n. 4296/2015, ha considerato "l'estraneità della giovanissima vittima ai circuiti criminali" ai fini della liquidazione del danno in favore dei genitori del .
Tenuto conto di tali circostanze, il giudice a quo avrebbe pertanto operato un'inammissibile rivalutazione della posizione di , ponendosi in grave ed Persona_1
insanabile contrasto con quanto accertato, sul punto, dalle richiamate sentenze penali (nr.
669/2004 GUP e n. 2/06 Corte di Assise) e civile (sent. n. 4296/2015, Trib. Civ. Lecce), irrevocabili e passate in giudicato, che avrebbero già valutato le risultanze proprio di quegli stessi atti e documenti che la sentenza qui impugnata ha, invece, inaccettabilmente rivalutato, fondandovi la decisione di rigetto della domanda di accesso al Fondo.
3.1. Prima di passare alla disamina di tale motivo, occorre innanzitutto sottolineare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la condizione della "totale estraneità" alla criminalità organizzata della vittima agli ambienti della criminalità organizzata, viene riferita in modo ampio ad ambienti (sociali e/o familiari) e rapporti (sociali e/o familiari) delinquenziali, e deve essere interpretata in modo particolarmente rigoroso, fatta salva la possibilità per l'interessato o dei suoi superstiti di provare l'accidentalità del proprio coinvolgimento (o di quello della vittima) nei suddetti ambiti o anche la propria dissociazione da essi (nel regime anteriore alle ultime innovazioni) (ex multis, Cass.
20542/2022).
3.1.1. Deve, inoltre, ribadirsi, come già fatto dal giudice di prime cure, e come è reso evidente dalla terminologia utilizzata dal legislatore, che la circostanza integrante il
10 requisito per l'accesso al beneficio non è quella di essere o meno stato condannato per determinati reati, quanto, piuttosto, quella di essere estraneo ad "ambienti e rapporti delinquenziali", ampia formula che consente di poter dare rilievo anche "ad una occasionale contiguità con situazioni caratterizzate dalla propensione alla commissione di crimini o anche una velata connivenza o ancora una generica contiguità della vittima ad ambienti criminale" (Cass. 16844/2022).
Sicché, anche il sospetto o il dubbio di non totale estraneità della vittima (in relazione alla normativa vigente ratione temporis) agli ambienti delinquenziali e, nella specie, criminali mafiosi, può essere rilevante ai fini del rifiuto del beneficio, purché si tratti, ovviamente, di sospetto “qualificato”.
3.1.2. Poste tali considerazioni, nella fattispecie in esame risultano acquisiti elementi di prova di contraria concludenza rispetto alla sussistenza del requisito dell'estraneità totale del agli ambienti malavitosi di SU.
In primis, non può non darsi rilevanza al fatto che il era legato, frequentandolo, a
(con cui era in auto la sera dell'agguato), soggetto pregiudicato e legato al Parte_5
clan (cfr. pp. 129 e ss. della sentenza n. 2/06 della Corte di Assise di Controparte_5
Lecce).
Ancora più nel dettaglio, come si legge a pag. 117 della sentenza n. 669/2004 del Tribunale di Lecce, Sezione G.I.P./G.U.P., “le indagini subito avviate consentirono di stabilire un quantomai probabile collegamento fra il duplice omicidio e gli attentati compiuti tempo prima
contro
Persona_2
e poiché quello stesso pomeriggio il e il si erano recati nell'ospedale V. Persona_3 Parte_5
Fazzi di Lecce, per far visita allo stesso (cfr. le sommarie informazioni rese da )”. Per_2 Parte_7
Il – è opportuno chiarirlo - lungi dall'essere un soggetto incensurato, prima Per_2
dell'omicidio del e del era stato più volte denunciato, arrestato e Parte_5
condannato per omicidio, associazione mafiosa, rapine, armi, furti, estorsioni, evasione ed altro (v. nota 134/849-32009 Comando dei Carabinieri, allegato 6 documentazione versata in atti dall'Amministrazione in primo grado). Il che autorizza la deduzione che il milieu di frequentazioni non occasionali di includeva “profili” come quello del Persona_1 [...]
[...]
[...] e del , essendo francamente inverosimile l'ipotesi che il potesse essersi Pt_8 Per_2
trovato a condividere con il la situazione appena descritta solo accidentalmente. Parte_5
Invero, come si legge a pag. 130 della citata sentenza n. 2/06 della Corte d'Assise di Lecce,
“è necessario fare riferimento alla deposizione del dott. il quale ha spiegato che sul piano Tes_1
investigativo l'omicidio di e di , avvenuto a distanza di pochissimi giorni Parte_5 Persona_1
dal tentato omicidio di (18.8.2001), fu subito considerato come un'ulteriore conferma Persona_2
dei contrasti tra il gruppo del e quello riconducibile alle famiglie perché CP_2 Controparte_5 Parte_5
era soggetto legato da vincoli familiari con .
[...] Parte_9
Lo stesso , mandante dell'omicidio e collaboratore di giustizia, in sede di Parte_4
interrogatorio del 6.8.2003, ha riferito che l'omicidio aveva riguardato “ e un Parte_5
ragazzo di Lecce di cui non ricordo il nome che era della zona di San Pio e che sapevamo essere molto vicino al gruppo di SU … Gli obiettivi vennero scelti perché a noi era nota la loro appartenenza al gruppo di SU” (si veda p. 118 della citata sentenza n. 669/2004).
Ad ulteriore riprova della vicinanza del ai surrichiamati ambienti criminali soccorre, poi, la nota 134/849-32009 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, nella quale sono riportati i controlli di polizia effettuati sulla persona del , fermato in molteplici occasioni in compagnia di pluripregiudicati inseriti a pieno titolo nell'ambito della criminalità organizzata – segnatamente, , controindicato per numerosi Controparte_6
reati associativi e di omicidio, e pluripregiudicato per reati di mafia, Parte_7
omicidio ed altro, attualmente collaboratore di giustizia - e collegati con esponenti resisi protagonisti di efferati fatti di sangue verificatisi in Lecce-SU e dintorni proprio nel breve periodo antecedente alla sua morte.
3.1.3. Ebbene, da tutte le richiamate circostanze, emerge la correttezza di quanto ritenuto dalla Procura della Repubblica di Lecce – Direzione Distrettuale Antimafia, con nota prot.
n. 794/2006, secondo cui, sebbene non risulti con certezza che fosse Persona_1
attivo nell'organizzazione criminale, la circostanza, comprovata, che frequentasse il suddetto ambiente non consente certamente di affermare che egli fosse “del tutto estraneo
12 ad ambienti e rapporti delinquenziali”, come d'altro canto dimostra lo stesso legame di amicizia con il Parte_5
Come abbondantemente chiarito in precedenza, la ratio della norma di cui si discute vieta in modo inequivoco la concessione del beneficio in favore di soggetti che non siano totalmente avulsi dal contesto malavitoso, dovendo tale norma essere interpretata in maniera particolarmente rigorosa.
3.2. Pertanto, conclusivamente, atteso che non può ritenersi “del tutto Persona_1
estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali”, è da escludersi che i di lui genitori superstiti possano beneficiare della provvidenza in discorso, per mancanza di uno dei requisiti essenziali ai fini del riconoscimento della stessa, non avendo questi ultimi fornito la positiva dimostrazione dell'estraneità del figlio a tali ambienti ed essendo anzi acquisiti agli atti plurimi riscontri negativi di tale solo asserita “estraneità”..
4. L'appello va, pertanto disatteso, imponendosi il rigetto delle richieste istruttorie avanzate dagli appellanti per la loro genericità e per la loro inidoneità a contrastare la concludenza del quadro di riferimento fattuale dianzi esposto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/22.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2
del avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. Controparte_1
3747/2019, pubblicata in data 28.11.2019, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna e alla rifusione in favore del Parte_1 Parte_2 CP_1
appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro
13 15.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico degli appellanti, se dovuto.
Così deciso in Lecce, il 9.07.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dr.ssa Patrizia Evangelista Dr. Riccardo Mele
-
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 366 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020 pendente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Chiriatti e C.F._2
Giovanni Gabellone
-APPELLANTI -
CONTRO
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- APPELLATO –
1
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte sostitutive della comparizione all'udienza del 2 novembre 2022, contenenti la precisazione delle conclusioni, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo: “Con atto di citazione notificato il 13.07.2017, e , nella loro qualità di Parte_1 Parte_2
genitori di , ucciso il 24.08.2001 da persone riconducibili al clan , e l'avv. Chiriatti Persona_1 CP_2
Stefano, nella qualità di difensore distrattario delle spese di lite, hanno convenuto in giudizio il
[...]
al fine di ottenere l'accertamento del loro diritto ad accedere al CP_1 [...]
di cui alla l. 512/1999 e, per l'effetto, la condanna del Parte_3
a corrispondere euro 230.000,00 ciascuno, oltre interessi, per quanto concerne i genitori di CP_1 [...]
ed euro 4.015,90 oltre accessori, a titolo di competenze legali, con riferimento all'avv. Chiriatti, Per_1
somme riconosciute in loro favore dalla sentenza del Tribunale di Lecce n. 4269/2015 dell'8.9.2015.
Hanno dedotto, in particolare, di aver presentato domanda in data 12.10.2015 e di aver ricevuto il diniego in data 16.05.2017, attesa l'entrata in vigore della l. 122/2016 che ha introdotto, tra i motivi ostativi,
l'esclusione delle condizioni di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) della l. 302/1990, ovvero che il soggetto sia del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali. Con comparsa di risposta si è costituito il che ha concluso per il rigetto della domanda, attesa l'applicazione della suddetta norma al caso CP_1
di specie. Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 28.11.2019 e, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, è stata decisa con sentenza contestuale.”
Con sentenza n. 3747/2019, pubblicata in data 28.11.2019, il Tribunale di Lecce, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per accedere alle erogazioni del
[...]
di cui alla l. 512/1999 , in relazione alla Parte_3
2 non estraneità di agli ambienti mafiosi, ha rigettato la domanda attorea e Persona_1
ha compensato le spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato al in data 27.05.2020, CP_1 Parte_1
e hanno interposto appello avverso la citata pronuncia, affidandolo ai Parte_2
motivi di cui appresso, e hanno chiesto, in integrale riforma della pronuncia di primo grado, di veder riconosciuto il proprio diritto ad accedere al
[...]
, con conseguente condanna del Parte_3 [...]
alla corresponsione della somma di euro 230.000,00 in favore di ciascuno degli CP_1
appellanti, somma maggiorata di interessi legali sulla somma devalutata a ritroso fino al
2001 e di ulteriori interessi legali dalla sentenza sino al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via istruttoria, gli appellanti hanno reiterato l'istanza di ammissione della prova testimoniale formulata in primo grado.
Con comparsa depositata in data 12.11.2020, si è costituito in giudizio il
[...]
, il quale ha chiesto che l'opposto gravame sia dichiarato inammissibile ed CP_1
infondato, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. Il si è, altresì, CP_1
opposto, alla prova testimoniale richiesta dalla controparte, in quanto in parte inammissibile e in parte infondata, non essendo idonea a dimostrare l'estraneità della vittima ai circuiti criminali.
Con ordinanza del 30.07.2021, il Collegio, ritenuto che le istanze istruttorie formulate in primo grado dagli appellanti fossero da ritenersi rinunciate, non avendo gli appellanti chiesto la revoca dell'ordinanza del 23.05.2018 di rigetto delle stesse o comunque specificamente reiterato dette richieste istruttorie, ha rinviato la causa all'udienza del
2.11.2022 per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte, sostitutive della comparizione all'udienza del 2.11.2022, contenenti la precisazione delle conclusioni, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Con il primo motivo di gravame, rubricato “CENSURA DELL'ERRONEA
APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE NORME DEL
DIRITTO”, parte appellante deduce l'erroneità del percorso interpretativo che ha portato il giudice di primo grado a rigettare la domanda di parte attrice sulla base della ritenuta non estraneità agli ambienti criminali di , non tenendo conto del Persona_1
fatto che, a richiedere l'accesso al fondo di rotazione per i reati di mafia, erano stati i genitori della vittima, i quali - costituitisi parte civile nel procedimento penale a carico di quale mandante dell'omicidio di loro figlio, , e di Parte_4 Persona_1 Parte_5
, conclusosi con l' accertamento della penale responsabilità dell'imputato e con la sua
[...]
condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in loro favore, in sede civile –, con la sentenza n. 4269/2015 emessa dal Tribunale di Lecce in data 8.09.2015 a definizione del procedimento da loro promosso nei confronti del si erano visti CP_2
riconoscere il diritto al risarcimento del danno da loro patito “iure proprio”, liquidato in una somma, determinata equitativamente, pari a euro 230.000,00 in favore di ciascuno, con rivalutazione ed interessi.
1.1. Ebbene, secondo gli appellanti, la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di
Lecce, - da loro adito, con atto di citazione notificato al in data Controparte_1
13.07.2017, per vedersi riconosciuto il diritto di accedere al
[...]
” di cui alla legge 512/99 (dopo che la Parte_3
aveva rigettato le istanze da loro proposte a tal fine insieme al loro Controparte_3
procuratore antistatario, per le spese di lite - ha rigettato la loro domanda, in applicazione del principio dell'esclusione dal beneficio dei soggetti che non risultano completamente estranei ad ambienti mafiosi, sarebbe inficiata da una erronea interpretazione della disciplina che regola la materia. Se, infatti- sostengono gli appellanti -, il giudice a quo avesse interpretato correttamente la disciplina in questione (segnatamente, l'art. 4 c. 2 della
Legge 512/99 e seguenti modifiche, in combinato disposto con l'art. 1 commi 1, 2 e 9 bis della Legge 302/1990), avrebbe dovuto pervenire alla conclusione che i richiedenti (e cioè
i soggetti in relazione ai quali solo avrebbe dovuto essere operato il vaglio circa l'estraneità agli ambienti delinquenziali) erano provvisti di tutti i requisiti per accedere al fondo, ossia:
4 a) l'essersi costituiti in un giudizio civile per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale;
b) non essere sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
c) essere estranei agli ambienti e rapporti delinquenziali.
2. Con il secondo motivo di gravame, rubricato “VIOLAZIONE DELL'ART. 112
C.P.P. E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ECCEZIONE DEL
GIUDICATO”, la difesa appellante lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato da parte del primo giudice, il quale avrebbe erroneamente deciso nel merito una questione – ossia l'estraneità di agli ambienti mafiosi Persona_1
- mai posta alla sua attenzione, stanti le sentenze, emesse sia in sede penale sia in sede civile, oramai divenute irrevocabili, le quali avrebbero già statuito sul punto. Il Giudice di prime cure, invero, avrebbe dovuto, secondo gli appellanti, limitarsi a verificare la sussistenza in capo agli attori dei requisiti per accedere al Fondo di rotazione, senza spingersi a valutare la “posizione” del figlio . Peraltro, aggiunge la difesa Per_1
appellante, decidendo nel merito della vicenda oggetto dei surrichiamati procedimenti, il giudice di prime cure, essendo a conoscenza delle sentenze emesse all'esito di detti procedimenti, avrebbe violato un secondo principio, e cioè il principio dell'intangibilità del giudicato (definito dagli appellanti: “ principio del divieto di eccezione del giudicato”), per il caso in cui, quando due giudizi abbiano ad oggetto il medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia già stato definito con sentenza passata in giudicato, resta precluso il riesame dell'identica questione già accertata e decisa, anche se il secondo giudizio ha finalità diverse rispetto al primo.
2.1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, per motivi di connessione logico-giuridica.
2.1.1. Nessuna violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato è dato ravvisare nella pronuncia del primo giudice. Quest'ultimo, nello sviluppo del proprio percorso motivazionale, all'esito della propria ricognizione del quadro di riferimento
5 normativo che disciplina la fattispecie dedotta in giudizio, ha infatti chiarito che “i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle leggi n. 302/1990 e n. 512/1999 quali condizioni di accesso alle previdenze pubbliche ivi previste (fra cui ha ritenuto sussistere il requisito della “estraneità della vittima, , ad ambienti e rapporti criminali”) integrano elementi costitutivi della Persona_1
fattispecie, devono essere allegati e dimostrati dal soggetto che le invoca ex art. 2697 c.c.” Sicchè, nel ragionamento sviluppato dal primo giudice, si trattava di una verifica da operare d'ufficio, indipendentemente da una specifica richiesta di parte.
2.1.2. Ebbene gli appellanti contrastano l'assunto del primo giudice a partire dall'erroneo presupposto – insostenibile alla luce della lettera e della ratio della disciplina normativa dell'istituto - che, qualora a richiedere l'accesso al fondo siano i superstiti del soggetto deceduto a causa di crimini di stampo mafioso, ai fini dell'elargizione del beneficio, la condizione negativa della totale estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali richiesta dalla Legge debba sussistere in capo ai soli richiedenti, dovendosi limitare l'autorità amministrativa, prima, ed eventualmente quella giudiziaria, poi, alla verifica del possesso dei presupposti di legge da parte dei soli soggetti istanti.
Si tratta una censura del tutto destituita di fondamento sia logico che giuridico.
Le ragioni di tale infondatezza risiedono in primis nel quadro normativo predisposto dal legislatore, di cui pare opportuno fornire una breve ricostruzione.
2.1.3 Al riguardo soccorrono i seguenti passaggi ricostruttivi estrapolati da Cass. n.
28820/ 2019 (peraltro in una vicenda in cui ad agire per il riconoscimento del proprio diritto di accesso al era stata Controparte_4
avanzata dal figlio della vittima di un omicidio mafioso (essendo stata proprio l'accertata appartenenza di quest'ultima al clan mafioso la ragione ostativa all'accoglimento della sua richiesta):
a) la L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), nel prevedere il diritto alla “elargizione fino a Lire 150 milioni” in favore di “chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di
6 eversione dell'ordine democratico” (comma 1) nonchè in favore di chiunque tali pregiudizi subisca “in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p.”
(comma 2), subordina detta provvidenza a talune condizioni negative, tra le quali quello dell'essere il soggetto leso “del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali”
(comma 2, lett. b);
b) la stessa condizione negativa è prevista per l'elargizione prevista in favore dei superstiti del soggetto deceduto a seguito dei crimini in questione (giusta espressa previsione del D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, art.
2-quinques, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 2008, n. 186, a mente del quale i benefici previsti per i superstiti dalla L. n. 302 del 1990, art. 4 sono concessi a condizione che “il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”; condizione negativa che, peraltro, secondo la Corte di merito, già poteva per implicito trarsi, anche prima del detto intervento del legislatore del 2008, dalla L. n. 302 del 1990, stesso art. 4 dal momento che tale norma, nel prevedere tale elargizione, richiama i casi di cui all'art. 1);
c) i criteri dettati dalle norme citate valgono in via generale per tutte le provvidenze erogate dallo Stato, essendo insiti nella stessa ratio legis, che è appunto quella di indennizzare le vittime, intendendosi per tali, necessariamente, i soggetti del tutto estranei agli ambienti malavitosi e non coloro che ne fanno parte, i quali, a ragionare diversamente, riceverebbero, del tutto irragionevolmente, aiuti di Stato per avere scelto la via del crimine piuttosto che quella della legalità;
d) l'esposta condizione negativa è peraltro espressamente richiesta dalla L. 22 dicembre
1999, n. 512, art. 4, comma 3, come modificato dalla L. 7 luglio 2016, n. 122, art. 15, comma 1, lett. c), attraverso il rimando alle “condizioni di cui alla L. 20 ottobre 1990,
n. 302, art. 1, comma 2, lett. b)”;
7 2.1.4. Ebbene, operata tale ricognizione dell'istituto della cui applicazione si tratta, la
Suprema Corte, nella pronuncia richiamata, ha ritenuto di poter esprimere il convincimento - pienamente condiviso da questa Corte - che le condizioni ivi previste per l'erogazione degli indennizzi e, in particolare, quella negativa dell'estraneità all'ambiente e ai contesti criminali dai quali origina il fatto lesivo - esprimendo un fondamento “di sistema” , costituiscano requisito immanente allo scopo e, in definitiva, alla stessa ragion d'essere non solo di quel particolare beneficio ma di ogni provvidenza in favore delle vittime di quei reati.
2.1.5. Secondo la Corte, infatti, l'estraneità agli ambienti di mafia del soggetto che chieda l'accesso al Fondo di rotazione ex lege 22 dicembre 1999, n. 512 (la cui istituzione persegue, come noto, lo scopo di rendere effettivo e concreto il diritto al risarcimento del danno riconosciuto giudizialmente a favore delle vittime di tale specifica tipologia di reati, attribuendone l'onere in via sussidiaria per l'appunto al , allo stesso modo che Pt_3
quella richiesta per i soggetti che chiedano l'indennizzo previsto dalle L. n. 302 del 1990, costituisce condizione immanente allo scopo stesso della legge, tale per cui essa contraddirebbe se stessa e la funzione per cui il è stato istituito ove se ne Pt_3
ammettesse l'applicazione, anche derivata, in favore di soggetti intranei al contesto criminale da cui originano i fatti lesivi
2.1.6. Non rileva, pertanto, la circostanza che gli odierni appellanti abbiano agito in sede risarcitoria facendo valere pretese avanzate iure proprio, essendo gli stessi, all'evidenza, titolari di una posizione derivata da quella della vittima “diretta” del reato di mafia e traendo fondamento, la situazione giuridica da loro fatta valere in giudizio, nel fatto materiale che ha causato la morte del figlio;
sicché, la carenza di uno dei requisiti essenziali ai fini della erogazione del beneficio de quo in capo alla vittima primaria del reato non può che precludere l'accesso al medesimo beneficio alle vittime indirette dello stesso.
2.2. Altrettanto destituita di fondamento è la tesi di parte appellante, secondo cui il primo giudice avrebbe violato il principio del ne bis in idem,.
8 Gli appellanti ravvisano tale violazione nell'avere, il giudice di primo grado, omesso di recepire in sentenza il “passaggio” rinvenibile nella sentenza n. 4296/2015 emessa dal
Tribunale di Lecce nella causa di risarcimento del danno intentata da e Parte_1
nei confronti di , nel quale il giudice di primo grado, Parte_2 Parte_4
ha operato una stima in via equitativa “di ogni profilo di pregiudizio non patrimoniale anche in termini di “dolore” in favore degli attori “valutata l'efferatezza del crimine commesso e l'estraneità della giovanissima vittima ai circuiti criminali”.
2.2.1. Al riguardo, s'impone, innanzitutto, il rilievo, afferente il tema dei limiti soggettivi del giudicato, che il , convenuto nella presente vicenda processuale, Controparte_1
non è stato parte nel procedimento definito con la sentenza n. 4296/2015, nel quale non ha potuto esercitare i propri diritti difensivi partecipando al contraddittorio.
2.2.2. Va poi, comunque, considerato che il giudicato non si forma sulle questioni esaminate incidenter tantum e sugli obiter dicta (in altri termini, il giudicato non si forma sulle enunciazioni incidentali e sulle considerazioni estranee alla controversia). Sicché, la circostanza che il giudice civile, innanzi al quale e hanno Parte_1 Parte_2
fatto valere il loro diritto ad essere risarciti da per avere, quest'ultimo, Parte_4
cagionato la morte del figlio , abbia svolto alcune considerazioni circa Persona_1
l'estraneità di agli ambienti criminali di SU (v. pag. 3 sentenza Tribunale Persona_1
Civile di Lecce n. 4269/15), poiché tali considerazioni risultano poste solo incidentalmente, non costituendo un necessario antecedente logico-giuridico delle decisioni da adottare in quel procedimento, non preclude affatto una nuova valutazione di tale circostanza ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda avanzata dai superstiti del in questa sede, vale a dire, nella sede propria di un tale accertamento.
3. Con il terzo motivo di gravame, rubricato “
[...]
, la difesa appellante contesta l'erronea ricostruzione Parte_6
fattuale, effettuata dalla prima, e dal giudice di prime cure poi, circa la Controparte_3
condizione dell'insussistenza di qualsivoglia legame di con organizzazioni Persona_1
mafiose.
9 Sostiene parte appellante che la sentenza della Corte d'Assise n. 2/06 - emessa in uno dei procedimenti penali scaturiti dall'omicidio di e di in Persona_1 Parte_5
relazione alle diverse scelte processuali degli imputati - nella parte in cui si è occupata dell'episodio (da pag. 129 a 189), avrebbe escluso il coinvolgimento di in Persona_1
ambienti criminali di qualsiasi natura (sul punto, gli appellanti richiamano le dichiarazioni dell'Ispettore di P.S. Viola, a pag. 129 7° cpv., secondo cui era Persona_1
“incensurato e sconosciuto", nonché le dichiarazioni di testimoni e collaboratori, che hanno escluso che il fosse coinvolto in rapporti criminali). Allo stesso modo, ricordano gli appellanti, il Tribunale Civile di Lecce, con sentenza n. 4296/2015, ha considerato "l'estraneità della giovanissima vittima ai circuiti criminali" ai fini della liquidazione del danno in favore dei genitori del .
Tenuto conto di tali circostanze, il giudice a quo avrebbe pertanto operato un'inammissibile rivalutazione della posizione di , ponendosi in grave ed Persona_1
insanabile contrasto con quanto accertato, sul punto, dalle richiamate sentenze penali (nr.
669/2004 GUP e n. 2/06 Corte di Assise) e civile (sent. n. 4296/2015, Trib. Civ. Lecce), irrevocabili e passate in giudicato, che avrebbero già valutato le risultanze proprio di quegli stessi atti e documenti che la sentenza qui impugnata ha, invece, inaccettabilmente rivalutato, fondandovi la decisione di rigetto della domanda di accesso al Fondo.
3.1. Prima di passare alla disamina di tale motivo, occorre innanzitutto sottolineare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la condizione della "totale estraneità" alla criminalità organizzata della vittima agli ambienti della criminalità organizzata, viene riferita in modo ampio ad ambienti (sociali e/o familiari) e rapporti (sociali e/o familiari) delinquenziali, e deve essere interpretata in modo particolarmente rigoroso, fatta salva la possibilità per l'interessato o dei suoi superstiti di provare l'accidentalità del proprio coinvolgimento (o di quello della vittima) nei suddetti ambiti o anche la propria dissociazione da essi (nel regime anteriore alle ultime innovazioni) (ex multis, Cass.
20542/2022).
3.1.1. Deve, inoltre, ribadirsi, come già fatto dal giudice di prime cure, e come è reso evidente dalla terminologia utilizzata dal legislatore, che la circostanza integrante il
10 requisito per l'accesso al beneficio non è quella di essere o meno stato condannato per determinati reati, quanto, piuttosto, quella di essere estraneo ad "ambienti e rapporti delinquenziali", ampia formula che consente di poter dare rilievo anche "ad una occasionale contiguità con situazioni caratterizzate dalla propensione alla commissione di crimini o anche una velata connivenza o ancora una generica contiguità della vittima ad ambienti criminale" (Cass. 16844/2022).
Sicché, anche il sospetto o il dubbio di non totale estraneità della vittima (in relazione alla normativa vigente ratione temporis) agli ambienti delinquenziali e, nella specie, criminali mafiosi, può essere rilevante ai fini del rifiuto del beneficio, purché si tratti, ovviamente, di sospetto “qualificato”.
3.1.2. Poste tali considerazioni, nella fattispecie in esame risultano acquisiti elementi di prova di contraria concludenza rispetto alla sussistenza del requisito dell'estraneità totale del agli ambienti malavitosi di SU.
In primis, non può non darsi rilevanza al fatto che il era legato, frequentandolo, a
(con cui era in auto la sera dell'agguato), soggetto pregiudicato e legato al Parte_5
clan (cfr. pp. 129 e ss. della sentenza n. 2/06 della Corte di Assise di Controparte_5
Lecce).
Ancora più nel dettaglio, come si legge a pag. 117 della sentenza n. 669/2004 del Tribunale di Lecce, Sezione G.I.P./G.U.P., “le indagini subito avviate consentirono di stabilire un quantomai probabile collegamento fra il duplice omicidio e gli attentati compiuti tempo prima
contro
Persona_2
e poiché quello stesso pomeriggio il e il si erano recati nell'ospedale V. Persona_3 Parte_5
Fazzi di Lecce, per far visita allo stesso (cfr. le sommarie informazioni rese da )”. Per_2 Parte_7
Il – è opportuno chiarirlo - lungi dall'essere un soggetto incensurato, prima Per_2
dell'omicidio del e del era stato più volte denunciato, arrestato e Parte_5
condannato per omicidio, associazione mafiosa, rapine, armi, furti, estorsioni, evasione ed altro (v. nota 134/849-32009 Comando dei Carabinieri, allegato 6 documentazione versata in atti dall'Amministrazione in primo grado). Il che autorizza la deduzione che il milieu di frequentazioni non occasionali di includeva “profili” come quello del Persona_1 [...]
[...]
[...] e del , essendo francamente inverosimile l'ipotesi che il potesse essersi Pt_8 Per_2
trovato a condividere con il la situazione appena descritta solo accidentalmente. Parte_5
Invero, come si legge a pag. 130 della citata sentenza n. 2/06 della Corte d'Assise di Lecce,
“è necessario fare riferimento alla deposizione del dott. il quale ha spiegato che sul piano Tes_1
investigativo l'omicidio di e di , avvenuto a distanza di pochissimi giorni Parte_5 Persona_1
dal tentato omicidio di (18.8.2001), fu subito considerato come un'ulteriore conferma Persona_2
dei contrasti tra il gruppo del e quello riconducibile alle famiglie perché CP_2 Controparte_5 Parte_5
era soggetto legato da vincoli familiari con .
[...] Parte_9
Lo stesso , mandante dell'omicidio e collaboratore di giustizia, in sede di Parte_4
interrogatorio del 6.8.2003, ha riferito che l'omicidio aveva riguardato “ e un Parte_5
ragazzo di Lecce di cui non ricordo il nome che era della zona di San Pio e che sapevamo essere molto vicino al gruppo di SU … Gli obiettivi vennero scelti perché a noi era nota la loro appartenenza al gruppo di SU” (si veda p. 118 della citata sentenza n. 669/2004).
Ad ulteriore riprova della vicinanza del ai surrichiamati ambienti criminali soccorre, poi, la nota 134/849-32009 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, nella quale sono riportati i controlli di polizia effettuati sulla persona del , fermato in molteplici occasioni in compagnia di pluripregiudicati inseriti a pieno titolo nell'ambito della criminalità organizzata – segnatamente, , controindicato per numerosi Controparte_6
reati associativi e di omicidio, e pluripregiudicato per reati di mafia, Parte_7
omicidio ed altro, attualmente collaboratore di giustizia - e collegati con esponenti resisi protagonisti di efferati fatti di sangue verificatisi in Lecce-SU e dintorni proprio nel breve periodo antecedente alla sua morte.
3.1.3. Ebbene, da tutte le richiamate circostanze, emerge la correttezza di quanto ritenuto dalla Procura della Repubblica di Lecce – Direzione Distrettuale Antimafia, con nota prot.
n. 794/2006, secondo cui, sebbene non risulti con certezza che fosse Persona_1
attivo nell'organizzazione criminale, la circostanza, comprovata, che frequentasse il suddetto ambiente non consente certamente di affermare che egli fosse “del tutto estraneo
12 ad ambienti e rapporti delinquenziali”, come d'altro canto dimostra lo stesso legame di amicizia con il Parte_5
Come abbondantemente chiarito in precedenza, la ratio della norma di cui si discute vieta in modo inequivoco la concessione del beneficio in favore di soggetti che non siano totalmente avulsi dal contesto malavitoso, dovendo tale norma essere interpretata in maniera particolarmente rigorosa.
3.2. Pertanto, conclusivamente, atteso che non può ritenersi “del tutto Persona_1
estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali”, è da escludersi che i di lui genitori superstiti possano beneficiare della provvidenza in discorso, per mancanza di uno dei requisiti essenziali ai fini del riconoscimento della stessa, non avendo questi ultimi fornito la positiva dimostrazione dell'estraneità del figlio a tali ambienti ed essendo anzi acquisiti agli atti plurimi riscontri negativi di tale solo asserita “estraneità”..
4. L'appello va, pertanto disatteso, imponendosi il rigetto delle richieste istruttorie avanzate dagli appellanti per la loro genericità e per la loro inidoneità a contrastare la concludenza del quadro di riferimento fattuale dianzi esposto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/22.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2
del avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. Controparte_1
3747/2019, pubblicata in data 28.11.2019, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna e alla rifusione in favore del Parte_1 Parte_2 CP_1
appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro
13 15.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico degli appellanti, se dovuto.
Così deciso in Lecce, il 9.07.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dr.ssa Patrizia Evangelista Dr. Riccardo Mele
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