CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7549 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. CH DI Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa IL IN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281 -sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 2749 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025 e vertente
TRA
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Andrea C. Maggisano ( ) in virtù di C.F._1
procura in calce all'atto di appello
- PARTE APPELLANTE -
E
pag. 1 di 15 ( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Bonanni
( ) e LA TA ( in C.F._2 C.F._3
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di NE n. 215/2021
pubblicata il 23.2.2021 (opposizione a decreto ingiuntivo in materia di subvettore).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di discussione dell'11.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 5.5.2021 l'Azienda
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, ospedale Parte_2 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 215/2021, con cui il Tribunale di
NE ha rigettato l'opposizione dalla medesima avanzata contro il decreto ingiuntivo n. 940/2017 emesso il 13.7.2017 ad istanza di
[...]
per la somma di € 31.004,38 (oltre interessi di mora ex d.lgs. Controparte_1
n. 231/2002 e spese), a titolo di corrispettivo per le prestazioni di trasporto merci (nella specie rifiuti), eseguite, in qualità di sub -vettore, nel periodo da agosto a dicembre 2015, su incarico di e a questa Parte_3
commissionati dall'ospedale Parte_1
pag. 2 di 15 A sostegno dell'appello ha articolato due motivi, chiedendo: - in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
NE e la correlativa competenza territoriale del Tribunale di Roma e,
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal giudice incompetente;
- in via principale e nel merito, di accertare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine al credito Parte_4
azionato, riconoscere l'esistenza del contratto di subappalto e disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, di dichiarare che, in ragione dell'insussistenza di un credito certo liquido ed esigibile, nulla è
dovuto dall'ospedale all'opposta e, conseguentemente, revocare Parte_1
il decreto ingiuntivo.
2. Si è costituita la parte appellata, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza, instando per il suo rigetto.
3. Disposti alcuni rinvii di ufficio, con decreto dell'11.11.2025 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note.
All'odierna udienza dell'11.12.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte ha provveduto ai sensi del comma 3 dell'art. 281-sexies, c.p.c. (comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023
dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 164/2024).
4. L'LA ha formulato due motivi.
pag. 3 di 15 Con il primo lamenta la manifesta erroneità e l'infondatezza della sentenza in relazione al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, fondato sulla inapplicabilità degli artt. 25 e 20 c.p.c.
Secondo l'LA, in merito all'art. 25, il giudice si sarebbe limitato a recepire passivamente le indicazioni di una parte di giurisprudenza risalente nel tempo (Cass. n. 30035/2011), senza pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dalla giurisprudenza contraria e successiva (v. Cass. n. 20530/2011; Cass. n.
30006/2018; Cass. n. 3505/2020).
Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 20, l'LA rileva che nel caso in esame non sussisterebbero quei criteri concorrenti che obbligano il convenuto a contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno di essi e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione.
In particolare, il giudice ha rilevato che nulla è stato specificato e dimostrato in ordine al luogo dove il contratto era stato concluso e l'obbligazione doveva essere eseguita;
ma l'LA deduce di avere provato l'unico aspetto rilevante, costituito dal luogo di conclusione del contratto primario,
quindi quello con che ha sede in Roma;
a Roma è poi Parte_3
ubicata la sede dell'ospedale Sant'Andrea e Roma è il luogo in cui doveva essere svolto il contratto.
Null'altro l'odierna LA poteva provare, non essendo parte del contratto di subappalto tra Girolami Trasporti s.r.l. Parte_3
5. Con il secondo motivo di appello si lamenta la manifesta erroneità e infondatezza della sentenza impugnata riguardo al merito.
pag. 4 di 15 In particolare, si critica il ragionamento del giudice di prime cure laddove,
rilevato che il valore dell'incarico conferito da a Parte_3
Girolami Trasporti s.r.l., da quanto emerge dal decreto ingiuntivo, era inferiore al 2% del valore dei trasporti commissionati dall'ospedale a ha escluso l'applicazione dell'art. 118 del Parte_1 Parte_3
Codice Appalti allora in vigore, ritenendo operante il disposto dell'art. 7 ter
del d.lgs. n. 286/2005. L'LA rileva innanzitutto di essere stata all'oscuro della presenza di un subcontraente nei rapporti con Parte_3
dal momento che dai documenti prodotti emerge che l'originale non presenta il timbro di e che aveva preso in Controparte_1 Parte_3
carico presso l'ospedale i rifiuti, sottoscrivendo la bolla di Parte_1
consegna della merce.
Quindi, da un lato, non si comprende dove e quando l. Controparte_2
abbia ritirato la merce per conto dell'ospedale, dall'altro, la stessa non avrebbe fornito la prova dell'inizio del rapporto contrattuale, essendosi limitata a lamentare il mancato pagamento delle fatture solo nel 2015
(quando il contratto di affidamento del servizio tra l'ospedale e Parte_1
risale al 2009) e a chiedere un residuo non pagato di circa € Parte_3
31.000,00.
Pertanto, nulla esclude che in realtà fosse stata già Controparte_1
pagata da .p.a. per attività precedenti e, quindi, che il valore Controparte_3
complessivo fosse superiore al 2%.
Peraltro, già l'importo delle fatture prodotte da Controparte_1
imputabile a è pari a € 386.862,00, quindi ben oltre il 2% del Parte_3
pag. 5 di 15 valore del contratto tra e pari a circa € Parte_3 Parte_1
3.000.000,00. Su questo importo poi, secondo la quota Controparte_1
(peraltro non provata), imputabile, quale committente, all'attuale LA
sarebbe di € 31.004,38.
Ne consegue che il contratto in questione non può qualificarsi come di sub -
vettura ma di sub-appalto, con applicazione del d.lgs. n. 163/2006, in luogo del d.lgs. n. 286/2005.
In ogni caso, il principio dell'informazione alla P.A. dell'esistenza dei subcontratti è principio generale, che tutela l'ordine pubblico e vincola le parti al fine di garantire il buon andamento della P.A., ai sensi dell'art. 97
Cost., oltre a essere espressamente previsto anche dall'art. 6 ter del d.lgs.
286/2005.
L'LA deduce quindi la nullità o perlomeno l'inefficacia nei suoi confronti del presunto contratto tra e in Parte_3 Controparte_1
ossequio al principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons.
Stato, n. 649/2016) secondo cui il subappalto nei confronti di soggetti terzi senza preventiva autorizzazione della stazione appaltante costituisce una violazione delle disposizioni codicistiche e un'elusione dei principi in materia di contratti pubblici, in particolare del principio generale e di ordine pubblico di immodificabilità del contraente, dal quale discende il divieto di cessione del contratto di appalto sotto pena di nullità, di cui all'art. 105,
comma 1, del d.lgs. 50/2016.
6. Va esaminata innanzitutto l'eccezione preliminare di inammissibilità
dell'appello per difetto del requisito di specificità, che si rivela infondata.
pag. 6 di 15 E infatti l'appello nel suo complesso (eccetto quanto si dirà nel prosieguo in merito al primo motivo) ha i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. (nel testo
ratione temporis applicabile, successivo alla modifica introdotta dall'art. 54
d.l. n. 83/2012, conv. nella l. n. 134/2012, e precedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022), in quanto contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice, posto che non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado
(cfr. Cass. S.U. n. 36481/2022; Cass. S.U. n. 27199/2017).
7. Passando al merito, il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
7.1. In merito all'art. 25 c.p.c., il giudice di prime cure ha richiamato i principi affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 30035/2011,
secondo cui le particolari disposizioni in materia di foro erariale (art. 25
c.p.c. e 6, 10 r.d. n. 1611/1933) e di notifica degli atti introduttivi del giudizio presso gli uffici periferici dell'Avvocatura dello Stato (art. 11 r.d.
n. 1611/1933), si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte un'Amministrazione dello Stato, sicché esse non sono estensibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che, pur rappresentati e difesi in giudizio dell'Avvocatura, abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato.
pag. 7 di 15 Tali principi costituiscono espressione di un orientamento, non già isolato,
ma consolidato (v. le pronunce menzionate nella citata sentenza n.
30035/2011; v. anche Cass. 26994/2005 e Cass. n. 10690/2001, in relazione all'Agenzia delle entrate), ribadito anche più di recente (v. Cass. n.
28255/2018, con riguardo ad Anas s.p.a.); principi che non sono affatto superati dalle pronunce che l'LA aveva già citato nel primo grado di giudizio (v. comparsa conclusionale e memorie di replica) e richiama in appello, le quali si riferiscono alla diversa questione della competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis, in controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di una P.A. o di enti pubblici soggetti alla normativa sulla contabilità pubblica, che spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria,
anche in deroga all'art. 1182 c.c.
L'LA non si è quindi confrontato con il ragionamento del giudice di primo grado, in quanto non ha in alcun modo censurato e spiegato i motivi per i quali, contrariamente a quanto dal medesimo deciso, si dovrebbe applicare la disciplina del foro erariale.
7.2. In merito alla contestazione relativa all'applicabilità dell'art. 20 c.p.c.,
si osserva, innanzitutto, come l'odierna LA ha incentrato la propria eccezione sul disposto dell'art. 25 c.p.c., tanto che nella comparsa conclusionale in primo grado aveva affermato che «non v'è alcun onere a carico dell'Amministrazione di eccepire l'incompetenza territoriale sotto tutti i profili ipotizzabili (ex art. 18, 19, 20 cpc) dato che l'unica norma quivi applicabile è l'art 25 cpc […]» (p. 4).
pag. 8 di 15 Per il resto, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, è
costante l'insegnamento secondo cui l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere dedotta in modo completo, contestando specificamente l'applicabilità di ciascuno dei criteri individuati dall'art. 20 c.p.c. e fornendo la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione
(Cass. n. 25969/2021; Cass. n. 17311/2018; Cass. n. 15996/2011).
Nella fattispecie in esame, il giudice ha rilevato che l'ospedale Parte_1
non ha specificato né provato perché l'obbligazione deve ritenersi sorta a
Roma né ha contestato il profilo, quale criterio di collegamento ipotizzabile in base all'art. 20 c.p.c., relativo al luogo di esecuzione della prestazione di pagamento del corrispettivo del sub -trasporto, rimasta inadempiuta.
Anche nell'atto di gravame nulla viene detto in proposito, argomentandosi,
invece, solo sulla prova, a dire dell'LA, «fornita in maniera evidente», del luogo di conclusione del rapporto primario, cioè quello con
.a. Controparte_3
8. Anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
Sull'applicabilità al caso in esame della disciplina del subappalto di cui all'art. 118 del Codice degli appalti, giova riportare di seguito la motivazione della sentenza impugnata: «[…] va osservato che il comma 11 di tale disposizione, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva che, ai fini della disciplina contenuta nell'articolo, era considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedevano l'impiego di manodopera se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore ad € 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale fosse pag. 9 di 15 superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare;
nel caso di specie, la parte opposta nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., in risposta al motivo di opposizione formulato dalla controparte, ha precisato che il valore dei trasporti commissionati dalla
[...]
alla con riguardo ai rifiuti prodotti dall' Pt_3 Controparte_1 Parte_5
corrispondeva all'importo ingiunto, pari ad € 31.004,38, inferiore al 2% del
[...]
valore dei trasporti commissionati dall' alla Parte_5 Parte_3
pari ad € 3.203.232,00, e in merito a tale precisazione l'opponente non ha formulato alcuna contestazione;
questo basta per ritenere inoperante l'art. 118 al caso in esame».
L'ospedale invero, negli scritti difensivi del primo grado di Parte_1
giudizio, non ha mai contestato nel merito la somma richiesta in via monitoria da;
ne consegue che le doglianze sul Controparte_1
punto, proposte per la prima volta con l'atto di appello, sono inammissibili,
per violazione del divieto di cui all'art. 345, comma 1, c.p.c.
Esclusa l'applicabilità dell'art. 118 del Codice appalti, il giudice di primo grado ha riconosciuto la possibilità, da parte del sub -vettore, di esperire l'azione diretta nei confronti del committente (definito dall'art. 2, comma 1,
lett. c, del d.lgs. 286/2005, «l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore»), come previsto dall'art. 7 ter del d.lgs. n. 286/2005, sulla scorta della seguente motivazione:
“L'esistenza del rapporto con il vettore l'esecuzione dei trasporti e Parte_3
l'ammontare del credito maturato sono dimostrati dai formulari di identificazione rifiuti depostati dalla parte opposta, emessi dalla e sottoscritti dal produttore dei Parte_3
rifiuti, dal trasportatore e dal destinatario, nei quali sono espressamente indicati il nominativo pag. 10 di 15 del produttore dei rifiuti che ha commissionato il trasporto (ospedale , il Parte_1
nominativo del vettore incaricato da quest'ultimo di effettuare il trasporto ( , e, Parte_3
nella parte riservata alle annotazioni, la precisazione che, a causa di esigenze operative, i rifiuti sono stati trasbordati su automezzi della E' dimostrato anche il Controparte_1
collegamento tra il vettore principale e la committente, perché non contestato, e perché è in atti il contratto per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e non, sottoscritto dall' con la il Parte_5 Parte_3
18.11.2009.»
Nessuna contestazione specifica muove l'odierno LA alle anzidette argomentazioni, complete e puntuali, evidenziando solo, in via preliminare,
che «l'originale dei documenti di trasporto (cfr. all.) in possesso dell' Parte_5
non presentano il timbro della società come emerge dai documenti Controparte_1
allegati. Il che sta a significare che i rifiuti sono stati presi in carico presso l'
[...]
dalla L'odierna LA quindi era totalmente all'oscuro della Parte_4 Parte_3
presenza di un subcontraente nei rapporti con la propria obbligata, ossia (v. Parte_3
atto di appello, p. 13).
Si osserva sul punto come la copia dei formulari di identificazione rifiuti
(talvolta denominati documenti di trasporto) depositati dall'ospedale nel giudizio di appello (doc. 3) sia diversa dalla copia depositata Parte_1
da in allegato al ricorso monitorio e alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta nel giudizio di opposizione. In particolare, la copia dei formulari in primo grado, mai disconosciuta né contestata dall'opponente, è
completa in ogni parte – come rilevato nella sentenza gravata - riportando, tra l'altro, su ciascuno dei fogli sottoscritti da tutte le parti, nel campo delle pag. 11 di 15 annotazioni, o il timbro “cambio trasportatore o la CP_1 Controparte_1
specifica indicazione (scritta a mano) che i rifiuti sono trasbordati su automezzi del sub-vettore «causa esigenze operative», nonché in calce il timbro dell'ospedale e la firma;
la copia prodotta nel presente Parte_1
giudizio, invece, è priva delle suddette annotazioni.
Orbene, va richiamato innanzitutto il costante insegnamento della S.C. secondo il quale il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica al documento originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve essere specifico e inequivoco: pertanto la copia non autenticata si considera conforme all'originale nella scrittura e nella sottoscrizione se la parte comparsa non la disconosce già alla prima udienza o nel primo atto difensivo successivo alla produzione della copia (v.
tra le tante, Cass. n. 7954/2025; Cass. n. 18491/2024).
Poiché nella specie, come detto, non vi è stato disconoscimento, specifico e tempestivo, della copia dei suddetti documenti, corretta appare la decisione del giudice di primo grado di porre gli stessi a fondamento della pronuncia.
La nuova produzione documentale effettuata dall'ospedale nel Parte_1
giudizio di appello (copia dei formulari identificativi dei rifiuti in suo possesso) va ritenuta, invece, inammissibile, per violazione del divieto di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., tenuto conto che nulla è stato dedotto per giustificare la mancata produzione nel giudizio di primo grado, ossia la presenza di una giusta causa non imputabile;
di talché nulla va deciso in ordine alle varie deduzioni ed eccezioni svolte nell'atto di appello e sviluppate ulteriormente nelle note difensive depositate il 10.11.2025
(richiamate e illustrate in sede di discussione orale dal difensore pag. 12 di 15 dell'LA), in quanto fondate sulla nuova documentazione ritenuta inammissibile.
Può dunque concludersi nel senso che sia corretto quanto affermato dal primo giudice circa la conoscenza da parte del committente Parte_4
del fatto che p.a. si avvalesse del sub-vettore Controparte_3 [...]
r.l. per il trasporto dei rifiuti;
circostanza desunta dalla firma CP_2
apposta sul timbro dell'ospedale in calce a ciascuno dei formulari, completi nelle annotazioni, ritualmente prodotti e non disconosciuti.
Le considerazioni che precedono in ordine al consenso manifestato dall'ospedale (committente) a che (vettore) Parte_1 Parte_3
si avvalesse dei servizi prestati da Girolami Trasporti s.r.l. (sub -vettore)
rendono superfluo esaminare le deduzioni riguardanti la disposizione di cui all'art. 6 ter del d.lgs. n. 286/2005, richiamata dall'LA; disposizione in forza della quale, ove il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto ricorra alla sub -vettura senza l'accordo del committente,
raggiunto in sede di stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, il contratto può essere risolto per inadempimento, facendo salvo comunque il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.
Irrilevante appare, infine, la circostanza allegata che l'ospedale Parte_1
ha già pagato in quanto tale pagamento non è idoneo a Parte_3
liberare dall'obbligazione solidale che l'art. 7 ter del d.lgs. n. 286/2005 pone a carico del vettore (che ha incaricato il sub -vettore del servizio di trasporto)
e del mittente, inteso come mandante effettivo, fatto salvo il regresso tra condebitori ex art. 1299 c.c.
pag. 13 di 15 9. In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'LA in forza del principio di soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con D.M. n. 147/2022), scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, valori minimi per la fase di istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività difensiva svolta, e medi per le altre tre fasi, in complessivi € 8.469,00 per compensi (€ 2.058,00 per fase di studio;
€ 1.418,00 per fase introduttiva;
€ 1.523,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 3.470,00 per fase decisionale); spese da distrarre in favore dei difensori della parte appellata, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'LA di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass. S.U.
20.2.2020 n. 4315).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di NE n. 215/2021 pubblicata il 23.2.2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l' a Controparte_4
rifondere le spese di lite a che liquida in € 8.469,00 Controparte_1
pag. 14 di 15 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge, da distrarre in favore degli avvocati Pasquale Bonanni e LA
TA, antistatari;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'LA, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma in data 11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- IL IN - - CH DI -
pag. 15 di 15