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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/04/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 766 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Francesco Guastella e Stefano Schininà
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Pagina 1 CP_ Parte ricorrente citava in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto percepire il TFR, da parte del Fondo di Garanzia, quale dipendente della società
Cooperativa Gulliver, in liquidazione coatta amministrativa, per essere stato il proprio credito ammesso al passivo, per come certificato dagli organi della procedura in oggetto.
CP_ si costituiva con un'unica eccezione ovvero contestando diritto del ricorrente ad
CP_ adire il Fondo di Garanzia eccependo il fatto che il ricorrente avrebbe percepito il
TFR e prova di ciò sarebbe stato il modello Cud 2016 da cui emergerebbe l'avvenuto pagamento dello stesso.
Tale eccezione è infondata
Il CUD è una dichiarazione unilaterale del datore di lavoro che non attesta l'effettivo versamento;
inoltre, la documentazione richiamata dall' nell'affermare che il CP_1
versamento risultava anche all'Agenzia delle Entrate è il medesimo CUD.
Inoltre il credito del ricorrente emerge dalla documentazione relativa all'ammissione al passivo della procedura concorsuale: essendo lo stato passivo certificato, successivo al
CUD 2016, deve ritenersi che la somma ivi indicata non fosse stata effettivamente versata.
Va inoltre evidenziato come, per il resto, parte ricorrente abbia dato prova del fatto che si sono realizzati i requisiti specifici previsti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro,
verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), per l'intervento del fondo di garanzia.
CP_ Essendo questa l'unica eccezione di il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza
Pagina 2 P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Got Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR maturato
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
12.224,76 a titolo di TFR;
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 2000,00, oltre spese vive, rimborso spese generali, iva e cpa, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 22.4.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 766 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Francesco Guastella e Stefano Schininà
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Pagina 1 CP_ Parte ricorrente citava in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto percepire il TFR, da parte del Fondo di Garanzia, quale dipendente della società
Cooperativa Gulliver, in liquidazione coatta amministrativa, per essere stato il proprio credito ammesso al passivo, per come certificato dagli organi della procedura in oggetto.
CP_ si costituiva con un'unica eccezione ovvero contestando diritto del ricorrente ad
CP_ adire il Fondo di Garanzia eccependo il fatto che il ricorrente avrebbe percepito il
TFR e prova di ciò sarebbe stato il modello Cud 2016 da cui emergerebbe l'avvenuto pagamento dello stesso.
Tale eccezione è infondata
Il CUD è una dichiarazione unilaterale del datore di lavoro che non attesta l'effettivo versamento;
inoltre, la documentazione richiamata dall' nell'affermare che il CP_1
versamento risultava anche all'Agenzia delle Entrate è il medesimo CUD.
Inoltre il credito del ricorrente emerge dalla documentazione relativa all'ammissione al passivo della procedura concorsuale: essendo lo stato passivo certificato, successivo al
CUD 2016, deve ritenersi che la somma ivi indicata non fosse stata effettivamente versata.
Va inoltre evidenziato come, per il resto, parte ricorrente abbia dato prova del fatto che si sono realizzati i requisiti specifici previsti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro,
verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), per l'intervento del fondo di garanzia.
CP_ Essendo questa l'unica eccezione di il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza
Pagina 2 P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Got Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR maturato
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
12.224,76 a titolo di TFR;
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 2000,00, oltre spese vive, rimborso spese generali, iva e cpa, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 22.4.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3