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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere ha deliberato con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 8/4/ 25) la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 266/2022 R.G.L. e vertente tra
Parte_1
(cod. fisc./p. iva ), sede di Reggio Calabria in persona del
[...] P.IVA_1
Direttore Regionale - Legale rappresentante dell'Istituto – Dott. , rappresentato e Parte_2 difeso dall'Avv. A. Manuela Nucera;
-APPELLANTE-
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Vita;
Controparte_1
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, depositato il giorno 5/5/22, l' ha proposto impugnazione avverso la Pt_1
sentenza n. 1072/2021 emessa dal Tribunale di Locri con la quale è stata accolta la domanda di con accertamento dell'indennizzo in rendita nella misura del 16% con Controparte_1
decorrenza dalla data di infortunio, oltre interessi legali ed oltre spese di lite.
Si è costituito l'appellato per difendersi.
In appello non vi è stato rinnovo della consulenza tecnica espletata in primo grado. La causa è stata decisa all'esito dell'udienza cartolare dell'8/4/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha accertato il danno subito dal idraulico CP_1 forestale, in esito all'infortunio sul lavoro del 25/05/2018 nel grado del 16%.
Con l'appello si contesta la quantificazione effettuata dal C.T.U. nominato in primo grado, ritenendo corretta quella accertata in via amministrativa del solo 6%.
Il motivo è infondato.
Il c.t.u. nominato nel primo grado (Dott. dopo avere preso atto che il Persona_1 lavoratore, dipendente presso l'azienda Calabria Verde, con la mansione di idraulico forestale, in data 24-05-2018, mentre svolgeva la propria attività, aveva subito un infortunio sul lavoro i esito al quale era stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri cui veniva fatta diagnosi di “Contusione all'avambraccio e braccio dx e una contusione con escoriazione al ginocchio dx e la rottura del tendine capo-lungo del bicipite per il quale in data 21-08-2018
l' aveva riconosciuto una percentuale di danno biologico pari al 6%, ha accertato che Pt_1
<esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale dx;
- esiti di lesioni delle strutture muscolo-tendinee della spalla dx;
- deficit articolare del ginocchio dx. determinano una invalidità permanente come D.B. così calcolata
(tab di cui al D.M. 12-07-2000 – G.U. del 25-07-2000); Cod 228 - Esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale a seconda di deficit di forza 6% Cod 227 – Esiti di lesioni delle strutture muscolo-tendinee della spalla 4% Cod 275 – Deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 90° a 50° 7% Valutazione complessiva 16% (sedici x cento)>>.
Il c.t.u. ha anche chiarito in sede di contestazioni che: <Riguardo la doppia valutazione contestata dalla Dott.ssa si chiarisce che a seguito del trauma accorso in data Per_2
24/05/2018 nel referto del Pronto Soccorso la consulenza ortopedica evidenziava la rottura del
Tendine Capolungo del Bicipite. In data 14/06/2018 il Dott , ortopedico Persona_3
evidenziava altresì una sofferenza del Tendine Sovraspinoso e successivamente il fisiatra Dott
riportava in certificazione diagnosi di '' spalla dolorosa dx da Persona_4 tendinopatia del sovraspinoso e capsulite adesiva'' in aggiunta alla lesione del bicipite brachiale. Si è dell'avviso che entrambe le patologie a carico di differenti tendini risultino casualmente riconducibili all'infortunio in oggetto e meritevoli entrambi di valutazione. (esiti di lesioni muscolo tendinee di spalla più capolungo del bicipite) . - 3. Per quanto attiene la valutazione della menomazione al ginocchio dx si evidenzia che come da verbale di Pronto
Soccorso il trauma subito allo stesso ginocchio fu un trauma contusivo e che l'ecografia eseguita in data 31/05/2018 evidenziava i segni di ''slaminamento del collaterale mediale con ispessimento sinoviale sia nel settore mediale che in quello laterale'', quadro compatibile con trauma distorsivo-distrattivo>>.
L'elaborato appare dunque ben motivato e non suscettibile di censure e per queste ragioni il collegio non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011, Sent. n. 1294/2017).
Conseguentemente, non si riscontrano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui lo stesso è pervenuto a cui si rinvia per relationem.
In effetti, le censure avanzate dall'appellante finiscono per riflettere un mero dissenso diagnostico: in sintesi si tratta di un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative, che appaiono irrilevanti a fini dell'esercizio del potere di rinnovare la perizia.
Come sostenuto costantemente dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite – sorretta da un'analitica disamina
- non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis, Cass. n. 15796/2004).
“In materia di consulenza tecnica d'ufficio gli errori e le lacune della stessa possono tradursi in vizio di motivazione e dunque sono suscettibili di esame in sede di legittimità solamente quando la consulenza, fatta propria dal giudice, presenti lacune di carattere epistemico” (Cass.
Ordinanza n. 1405 del 22 gennaio 2021).
Invero la CTU sarebbe suscettibile di esame in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza, che non si manifesta quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della controparte.
La Suprema Corte ribadisce dunque il consolidato orientamento secondo cui “la sentenza può considerarsi viziata allorquando il giudice abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e ciò può dirsi solo quando sia ravvisabile una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o una omissione degli accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice” (Cass. n. 23990 del 2014; Cass. n.
1652del2012).
Invero tali contestazioni si rivelerebbero ad una diversa valutazione delle risultanze processuali che rappresenta però una mera richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 14374 del 2008, Cass. n. 7341 del 2004 e Cass.
n. 15796 del 2004).
L'appellante non ha individuato omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice .
Per tali ragioni l'appello va rigettato e la sentenza confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da con ricorso depositato 5/5/22 nei confronti di Pt_1 [...]
, con riferimento alla sentenza n. 1072/21 emessa dal Tribunale di Locri disattesa CP_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.906,00 per compensi, oltre Pt_1
spese generali al 15% iva e c.p.a. come per legge.
3) Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dell'appello, ove dovuto.
Reggio Calabria, 9/4/25
il Relatore il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere ha deliberato con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 8/4/ 25) la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 266/2022 R.G.L. e vertente tra
Parte_1
(cod. fisc./p. iva ), sede di Reggio Calabria in persona del
[...] P.IVA_1
Direttore Regionale - Legale rappresentante dell'Istituto – Dott. , rappresentato e Parte_2 difeso dall'Avv. A. Manuela Nucera;
-APPELLANTE-
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Vita;
Controparte_1
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, depositato il giorno 5/5/22, l' ha proposto impugnazione avverso la Pt_1
sentenza n. 1072/2021 emessa dal Tribunale di Locri con la quale è stata accolta la domanda di con accertamento dell'indennizzo in rendita nella misura del 16% con Controparte_1
decorrenza dalla data di infortunio, oltre interessi legali ed oltre spese di lite.
Si è costituito l'appellato per difendersi.
In appello non vi è stato rinnovo della consulenza tecnica espletata in primo grado. La causa è stata decisa all'esito dell'udienza cartolare dell'8/4/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha accertato il danno subito dal idraulico CP_1 forestale, in esito all'infortunio sul lavoro del 25/05/2018 nel grado del 16%.
Con l'appello si contesta la quantificazione effettuata dal C.T.U. nominato in primo grado, ritenendo corretta quella accertata in via amministrativa del solo 6%.
Il motivo è infondato.
Il c.t.u. nominato nel primo grado (Dott. dopo avere preso atto che il Persona_1 lavoratore, dipendente presso l'azienda Calabria Verde, con la mansione di idraulico forestale, in data 24-05-2018, mentre svolgeva la propria attività, aveva subito un infortunio sul lavoro i esito al quale era stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri cui veniva fatta diagnosi di “Contusione all'avambraccio e braccio dx e una contusione con escoriazione al ginocchio dx e la rottura del tendine capo-lungo del bicipite per il quale in data 21-08-2018
l' aveva riconosciuto una percentuale di danno biologico pari al 6%, ha accertato che Pt_1
<esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale dx;
- esiti di lesioni delle strutture muscolo-tendinee della spalla dx;
- deficit articolare del ginocchio dx. determinano una invalidità permanente come D.B. così calcolata
(tab di cui al D.M. 12-07-2000 – G.U. del 25-07-2000); Cod 228 - Esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale a seconda di deficit di forza 6% Cod 227 – Esiti di lesioni delle strutture muscolo-tendinee della spalla 4% Cod 275 – Deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 90° a 50° 7% Valutazione complessiva 16% (sedici x cento)>>.
Il c.t.u. ha anche chiarito in sede di contestazioni che: <Riguardo la doppia valutazione contestata dalla Dott.ssa si chiarisce che a seguito del trauma accorso in data Per_2
24/05/2018 nel referto del Pronto Soccorso la consulenza ortopedica evidenziava la rottura del
Tendine Capolungo del Bicipite. In data 14/06/2018 il Dott , ortopedico Persona_3
evidenziava altresì una sofferenza del Tendine Sovraspinoso e successivamente il fisiatra Dott
riportava in certificazione diagnosi di '' spalla dolorosa dx da Persona_4 tendinopatia del sovraspinoso e capsulite adesiva'' in aggiunta alla lesione del bicipite brachiale. Si è dell'avviso che entrambe le patologie a carico di differenti tendini risultino casualmente riconducibili all'infortunio in oggetto e meritevoli entrambi di valutazione. (esiti di lesioni muscolo tendinee di spalla più capolungo del bicipite) . - 3. Per quanto attiene la valutazione della menomazione al ginocchio dx si evidenzia che come da verbale di Pronto
Soccorso il trauma subito allo stesso ginocchio fu un trauma contusivo e che l'ecografia eseguita in data 31/05/2018 evidenziava i segni di ''slaminamento del collaterale mediale con ispessimento sinoviale sia nel settore mediale che in quello laterale'', quadro compatibile con trauma distorsivo-distrattivo>>.
L'elaborato appare dunque ben motivato e non suscettibile di censure e per queste ragioni il collegio non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011, Sent. n. 1294/2017).
Conseguentemente, non si riscontrano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui lo stesso è pervenuto a cui si rinvia per relationem.
In effetti, le censure avanzate dall'appellante finiscono per riflettere un mero dissenso diagnostico: in sintesi si tratta di un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative, che appaiono irrilevanti a fini dell'esercizio del potere di rinnovare la perizia.
Come sostenuto costantemente dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite – sorretta da un'analitica disamina
- non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis, Cass. n. 15796/2004).
“In materia di consulenza tecnica d'ufficio gli errori e le lacune della stessa possono tradursi in vizio di motivazione e dunque sono suscettibili di esame in sede di legittimità solamente quando la consulenza, fatta propria dal giudice, presenti lacune di carattere epistemico” (Cass.
Ordinanza n. 1405 del 22 gennaio 2021).
Invero la CTU sarebbe suscettibile di esame in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza, che non si manifesta quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della controparte.
La Suprema Corte ribadisce dunque il consolidato orientamento secondo cui “la sentenza può considerarsi viziata allorquando il giudice abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e ciò può dirsi solo quando sia ravvisabile una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o una omissione degli accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice” (Cass. n. 23990 del 2014; Cass. n.
1652del2012).
Invero tali contestazioni si rivelerebbero ad una diversa valutazione delle risultanze processuali che rappresenta però una mera richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 14374 del 2008, Cass. n. 7341 del 2004 e Cass.
n. 15796 del 2004).
L'appellante non ha individuato omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice .
Per tali ragioni l'appello va rigettato e la sentenza confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da con ricorso depositato 5/5/22 nei confronti di Pt_1 [...]
, con riferimento alla sentenza n. 1072/21 emessa dal Tribunale di Locri disattesa CP_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.906,00 per compensi, oltre Pt_1
spese generali al 15% iva e c.p.a. come per legge.
3) Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dell'appello, ove dovuto.
Reggio Calabria, 9/4/25
il Relatore il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)