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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/02/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5016/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Francesco Micali che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero
Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 16 settembre 2022 lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_1
domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 4881/2022 r.g.). Nella resistenza dell' veniva disposta ed espletata c.t.u. che CP_2 accertava il suddetto requisito solo per il periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 aprile 2022 durante il quale è stata sottoposta a radio – chemioterapia. Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 28 settembre 2023, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del dedotto diritto alla prestazione fin dall'istanza e nella condanna dell' al pagamento CP_2
della stessa.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 6 febbraio 2025 dal deposito telematico di note CP_1
scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022). Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi
“extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n.
31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, esaminata la più recente certificazione sanitaria prodotta, ha infine accertato che la ricorrente è affetta da “CARDIOPATIA 2° / 3°
CLASSE NYHA, ARTROSI POLIDISTRETTUALE IN OBESA GRAVE AD INCIDENZA FUNZIONALE
ELEVATA ED ELEVATO RISCHIO DI CADUTA, DEFICIT VISIVO DA , Parte_2
PSEUDODEMENZA CON DECLINO DELLA COGNITIVITÀ MODERATO/GRAVE (MMSE 12.40/30, ADL
2/6, IADL 0/8)” precisando che “Dalla valutazione dei documenti precedentemente elencati desumo che le condizioni cliniche della sig.ra , rispetto a quanto da me obiettivato e dedotto dai documenti sanitari Pt_1
esibiti in fase di A. T. P., abbiano subìto un aggravamento specie in virtù di quanto emerge dalla valutazione multidimensionale geriatrica del prof. laddove lo stesso certifica che la ricorrente risulta affetta Per_1
da: DECLINO COGNITIVO MODERATO GRAVE, DIPENDENZA DOMINANTE NELLE ATTIVITA'
BASILARI E TOTALE NELLE ATTIVITA' STRUMENTALI DELLA VITA QUOTIDIANA. RISCHIO DI
CADUTA ALTO. SUPERVISIONE CONTINUA IN AMBIENTE DI VITA CON CARICO OBBLIGATO DI
ASSISTENZA ALLA PERSONA e concludendo:
Diagnosi clinica-funzionale
Malattia cardiaca ipertensiva in Ipertensione arteriosa resistente. Ectasia Aorta ascendente.
Insufficienza valvolare mitralica-tricuspidalica. Insufficienza cardiaca 2^ -3^ Classe NYHA. Dislipidemia.
Obesità grave. Gozzo nodulare tiroideo. Cisti epatiche. Incontinenza urinaria. Carcinoma Utero trattato con chemioterapia-radioterapia in monitoraggio clinico Artrosi generalizzata grave. Artrosi Colonna vertebrale dorsale-lombare con osteofitosi marginale moderata. Artrosi acromion-claveare destra con esito di frattura
Omero destro trattata con intervento chirurgico di osteosintesi. Artrosi femorale-tibiale destra. Atrosi coxale-femorale con sclerosi marginale moderata. Osteoporosi vertebrale severa per fratture Vertebre D8-
D9-D11>Classificazione Genant 1. Ipovedenza in Cataratta corticale-nucleare bilaterale. Cefalea in
Iperostosi frontale interna. Pseudodemenza con declino cognitivo moderato-grave in Sindrome ansia- depressione grave con disturbo del sonno notturno. Disabilità fisica grave per dipendenza dominante nelle
BADL – dipendenza totale nelle IADL con rischio caduta alto. Dunque, nel caso oggetto di questa trattazione risulta evidente che quanto sopra certificato determini una grave difficolta nel compimento in autonomia di quasi tutte le ADL, specie per quanto attiene la toilette
e la deambulazione, (funzione neuromotoria complessa, che per essere eseguita correttamente e autonomamente richiede la validità funzionale di apparati e sistemi anatomofunzionali diversi, locomotorio, neuropsichico, cardiovascolare, visivo, che vi partecipano in rapporto alla integrità delle singole parti e alla loro capacità di coordinamento e assolve alla funzione di relazionare un organismo con l'ambiente in cui esso vive), l'impossibilità a compiere le IADL (specie l'igiene ambientale, personale e la preparazione dei pasti), e un deficit di cognitività. Ne consegue, ai fini della presente valutazione che, nel complesso, le patologie riscontrate a carico della ricorrente, caratterizzate da andamento ingravescente, abbiano ridotto
l'autonomia personale, in correlazione all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, determinando, al tempo stesso, anche una incapacità ad attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita e verosimilmente una gravissima difficoltà a deambulare autonomamente.” e conclude sostenendo che “In ragione delle precedenti considerazioni posso affermare che le condizioni sanitarie della sig.ra Parte_1
( ) come sopra identificata, nell'intervallo di tempo trascorso tra la mia precedente C.F._1
visita del 26/05/2023 e la data di questo richiamo si siano aggravate al punto da integrare la sussistenza, verosimilmente a far data dal mese di novembre 2023, dei benefici invocati con il ricorso in epigrafe
(indennizzo economico per l'accompagnatore) poiché affetta da “CARDIOPATIA 2° / 3° CLASSE NYHA,
ARTROSI POLIDISTRETTUALE IN OBESA GRAVE AD INCIDENZA FUNZIONALE ELEVATA ED
ELEVATO RISCHIO DI CADUTA, DEFICIT VISIVO DA , PSEUDODEMENZA CON Parte_2
DECLINO DELLA COGNITIVITÀ MODERATO/GRAVE (MMSE 12.40/30, ADL 2/6, IADL 0/8)” ovvero un complesso patologico, a carattere permanente ed eventualmente ingravescente che globalmente considerato
e parametrato nella sua incidenza funzionale comporta la necessità di assistenza durante tutta la giornata per garantire le attività essenziali della vita.”.
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua Per_2
e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante dei requisiti sanitari in questione anche ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
4.- Tenuto conto dell'esito della lite e della decorrenza è giusto compensare per 2/3 le spese delle due fasi processuali che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014
e s.m.i., considerati il valore e l'attività svolta, in 1.288 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c;; vanno poste a definitivo carico dell' anche le spese della consulenza d'ufficio, liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa: 1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'indennità di Parte_1
accompagnamento dal 15 marzo al 15 aprile 2022 e dal 1 novembre 2023;
3) condanna l' a pagare le spese di ctu e a rimborsare alla ricorrente 1/3 delle spese del giudizio, CP_1
liquidato complessivamente in 1.288 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato, compensando il restante terzo
Messina, 7.2.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro