Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 24/11/2025, n. 7614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7614 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07614/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03585/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3585 del 2025, proposto da:
Fenix Consorzio Stabile s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, il quale dichiara altresì di agire in proprio per il rimborso del contributo unificato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via P. Colletta n. 12;
contro
Comune di Casaluce, non costituito in giudizio;
ASMEL Consortile S.c. a r.l., non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR Campania - sez. I n. 7141 del 2024, pronunciata sul ricorso n. di R.G. 3394/2024 per l'annullamento:
- del verbale di gara dell'11 marzo 2024, in relazione alla procedura aperta ai sensi dell'art. 183, commi da 1 a 14, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per l'affidamento della “concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione direzione lavori, contabilità, conto finale, realizzazione e gestione dell'ampliamento del cimitero comunale da realizzarsi in project financing ” – CUP: J92F18000020005 – CIG: 76617292C9;
- del verbale del 18 marzo 2024, con cui la Commissione giudicatrice procedeva alla verifica con esito positivo della documentazione amministrativa prodotta dall'operatore economico partecipante, ammettendolo alla successiva fase di verifica dell'offerta tecnica, ritenendo invece inadeguata l'offerta tecnica;
- del provvedimento del 19 giugno 2024 prot. 0008936 del Comune di Casaluce, recante l'esclusione della ricorrente dalla gara di appalto sopra indicata;
- della determinazione n. 108 dell'8 luglio 2024 del Comune di Casaluce, recante presa d'atto dell'esclusione ed annullamento della procedura di gara;
- di ogni altro provvedimento propedeutico e/o connesso, e in particolare del bando, del disciplinare e del capitolato speciale, se e in quanto lesivi degli interessi del ricorrente;
con richiesta della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione della gara, per essere in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi e per essere subito disponibile all'immediata stipula del contratto e all'immediato avvio dei lavori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. US TO e udito per la parte l'avvocato Mario Caliendo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza n. 7121, pubblicata il 16 dicembre 2024 e non appellata, questa Sezione ha accolto il ricorso avverso i provvedimenti con cui il Comune di Casaluce aveva escluso la ricorrente e dichiarato deserta la gara, “ agli effetti che ne conseguono sulla successiva attività demandata all’Amministrazione, che dovrà rinnovare il procedimento e rideterminarsi sull’offerta del Consorzio ricorrente per l’effetto conformativo derivante dalla presente pronuncia. È in ragione di ciò esclusa la pretesa del Consorzio ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara ”.
Con il presente ricorso il Consorzio Fenix, ripercorrendo le vicende che hanno contrassegnato la procedura, ha rappresentato di aver notificato la sentenza in data 16/12/2024, successivamente diffidando a darvi esecuzione, senza che il Comune di Casaluce vi abbia adempiuto.
Pertanto, chiede che sia ordinato all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza, formulando inoltre la richiesta di rimborso del contributo unificato dall’importo di € 6.000, in favore del procuratore antistatario, nonché di fissare la somma di denaro dovuta dal resistente Comune per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.
Alla camera di consiglio del 5 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va accolto sussistendone i presupposti, non risultando che il Comune di Casaluce – al quale il ricorso è stato notificato il 14/7/2024 all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.casaluce.ce.it, tratto dal ricorrente dall’indicepa.gov.it – abbia dato esecuzione al giudicato, ad esso spettando di comprovare l’avvenuto adempimento (arg. da Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 12533, p. 2.2.4: “ deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ”).
Va, quindi, ordinato al Comune di Casaluce di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, rideterminandosi sull’offerta del Consorzio ricorrente e ribadendo che resta esclusa la sua pretesa di conseguire direttamente l’aggiudicazione della gara.
Va, altresì, accolta la domanda di rimborso del contributo unificato, formulata dal difensore che dichiara in questo giudizio di agire in proprio conto quale antistatario, dal momento che tale obbligo è posto ex lege a carico della parte soccombente dall’art. 13, co. 6.bis.1, secondo periodo, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“ L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio ”), essendo decorso il termine di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/96, convertito con legge n. 30/97.
Per ottenere il pagamento, il difensore dovrà comprovare di aver assolto all’obbligo di versamento del contributo unificato, dichiarando sotto la propria responsabilità di averne anticipato il costo ed espressamente sollevando il Comune da responsabilità per il rimborso effettuato in suo favore.
Va inoltre accolta, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna del Comune di Casaluce al pagamento di un’ulteriore somma di danaro, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto a titolo di rimborso del contributo unificato, assumendo quale dies a quo il novantesimo giorno dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e, quale dies ad quem , il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata, oppure di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).
Va ora osservato che « il giudice dell'ottemperanza, prima di nominare un commissario ad acta, secondo la previsione dell'art. 114, comma 4, lett. d) Cod. proc. amm., assegna un termine entro il quale l'amministrazione può ancora provvedere. L'ampiezza di tale termine discende da una scelta discrezionale, proporzionata alle esigenze del caso, consentita dalla natura di giurisdizione di merito propria del giudizio di ottemperanza » (Cons. Stato - sez. VI, 23/12/2013 n. 6187).
In tal senso, il Comune di Casaluce dovrà ottemperare al giudicato entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza, ritenuto congruo in ragione della complessità delle valutazioni rimesse all’Amministrazione e della complessità del procedimento.
Decorso inutilmente tale termine, è fin da ora nominato Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio speciale Appalti della Regione Campania, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere all’ottemperanza di quanto stabilito nella presente sentenza entro il successivo termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione ad istanza di parte dell’inutile scadenza del termine assegnato al Comune di Casaluce, provando di aver notificato la sentenza.
A carico del Comune di Casaluce è posto il compenso dovuto al Commissario ad acta, da liquidare con separato provvedimento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del Comune di Casaluce e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, dichiarandole irripetibili nei confronti dell’ASMEL Consortile S.c. a r.l., non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) ordina al Comune di Casaluce di provvedere, entro il termine stabilito in motivazione, all'ottemperanza della sentenza del TAR Campania - sez. I n. 7141 del 2024:
a.1) rideterminandosi sull'offerta del Consorzio ricorrente;
a.2) rimborsando il contributo unificato dovuto per quel giudizio, nei termini e con le modalità chiariti;
b) condanna il Comune di Casaluce al pagamento della somma di danaro, in applicazione della previsione di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come specificato in motivazione;
c) assegna al Comune di Casaluce il termine di 90 (novanta) giorni per provvedere, decorrenti dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza;
d) in caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio speciale Appalti della Regione Campania, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere all'ottemperanza di quanto stabilito nella presente sentenza entro il successivo termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione ad istanza di parte dell'inutile scadenza del termine assegnato al Comune di Casaluce, ponendo a carico di quest'ultimo il compenso dovuto al Commissario ad acta, da liquidare con separato provvedimento;
e) condanna il Comune di Casaluce al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato per il presente giudizio, previo assolvimento dell'obbligo di versamento e comprova del pagamento effettuato, con attribuzione all'avvocato Mario Caliendo, dichiarando le spese del presente giudizio irripetibili nei confronti dell'ASMEL Consortile S.c. a r.l., non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC LA, Presidente
US TO, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US TO | NC LA |
IL SEGRETARIO