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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 01/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 795 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 795 del Ruolo degli Affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio”;
tra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIANGIACOMO GUIDO, come da procura in atti;
e
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CIERI ANNA e Parte_2 C.F._2 dall'avv. CIERI FIORENZO come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per le parti: come da verbale di udienza del 27.3.2025;
Pag. 1 a 6 per il PM: parere favorevole al divorzio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.473-bis.12 c.p.c. depositato in data 16/10/2024, la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con il resistente il 17.5.1990 in Pollutri, dal quale sono nate le figlie , maggiorenne e autosufficiente, e , tuttora minorenne, e Per_1 Per_2 di essere separati in virtù di sentenza dell'intestato Tribunale n.22 del 25.1.2023, ha chiesto al
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “❏ CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA I coniugi vivranno separati e la moglie unitamente alla figlia minore vivrà in Casa Giove (CH) nella abitazione che la madre reperirà ed il cui indirizzo comunicherà al padre. ❏ AFFIDAMENTO DELLA MINORE E PIANO GENITORIALE
I rapporti tra la minore ed i genitori saranno regolati alle condizioni di cui al piano genitoriale di cui supra al punto 2 ❏ MODALITA' MINIME DI VISITA DEL PADRE in ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà quantomeno alle condizioni minime specificate di seguito:
❍ il padre potrà tenere con sé la figlia almeno un giorno infrasettimanale eventualmente anche con i nonni paterni ❍ la minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori ❍ analogamente trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori le vacanze del periodo pasquale e natalizio, salvo diverso accordo dei coniugi conseguente a difficoltà e/o impossibilità per gli stessi di rispettare il proprio periodo di permanenza con la figlia ❍ durante le vacanze estive i genitori avranno con sé la minore rispettivamente per un periodo di giorni 15 consecutivi ciascuno, impegnandosi a comunicarsi entro il mese di maggio le date previste per i rispettivi soggiorni ❏ PROVVEDIMENTI ECONOMICI Il provvederà a corrispondere un Pt_2
assegno di mantenimento di 100 € per la moglie e di 350 € per le figlia minore entro il 5 di ogni mese, provvedendo al 50% delle spese straordinarie dei figli;
❏ USO DI MOBILI ED ARREDI La casa coniugale in Scerni tornerà nella disponibilità del ”. Pt_2
Si è costituito in giudizio il resistente, aderendo alla domanda di divorzio e contestando le allegazioni e condizioni formulate dalla ricorrente, rassegnando le seguenti conclusioni: “1)
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Pollutri in data 17.05.90;
(Atto n. 3, parte II, serie C, anno 1990); 2) Affidare la minore congiuntamente Persona_3 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre con il quale continuerà ad abitare presso la casa familiare sita in Scerni (CH) alla Via Dante Alighieri n. 177; 3) La madre
Pag. 2 a 6 potrà vedere e tenere con sé, compatibilmente con i suoi impegni e con gli impegni ludici e scolastici della minore, per due fine settimana al mese (a settimane alterne e/o diverso accordo di volta in volta preso) dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Durante la settimana
potrà tenere con sé la minore ogni volta che vorrà nel pomeriggio, previo Parte_1 accordo con Durante il periodo natalizio i minori resteranno con il padre la Parte_2
Vigilia di Natale e con la madre il giorno di Natale, ciò sempre ad anni alterni tra i genitori, e successivamente, sempre ad anni alterni, o dal 26.12 al 31.12 o dall'01.01 al 06.01. Durante il periodo Pasquale i figli resteranno ad anni alterni con il padre (o la madre), o dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua, o dal Lunedì in Albis al mercoledì in Albis. Durante il periodo estivo i figli resteranno 10 giorni consecutivi con la madre in luglio e 10 in agosto;
periodi che i genitori concorderanno, nel rispetto delle proprie esigenze lavorative e feriali e comunque con congruo anticipo, anche al fine di favorire una vacanza con la figlia. Tutti i periodi e gli orari potranno essere modificati dai genitori di comune accordo. I giorni in cui la madre non potrà vedere la figlia verranno recuperati, sempre di comune accordo. 4) Il padre si occuperà integralmente del mantenimento della figlia mentre le spese straordinarie andranno divise al Persona_3
50% tra ciascun genitore. 5) Ordinare che la emananda sentenza sia trasmessa, a cura della
Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pollutri (CH) per
l'annotazione, ai sensi dell'art. 69, 1°comma, lett. d), D.P.R. 3-11-2000 n. 396, sul relativo atto di matrimonio (n. 3, parte II, serie C, anno 1990), al momento del suo passaggio in giudicato;
6)
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Nelle more del procedimento è intervenuto tra le parti un accordo per la definizione consensuale del divorzio, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni congiuntamente rassegnate.
La ricorrente ha successivamente dichiarato di voler revocare il consenso, con nota scritta - tardivamente depositata - del 10.1.2025 per poi, nuovamente, confermare l'accordo precedentemente raggiunto con dichiarazione scritta del 19.2.2025.
All'udienza del 27.3.2025, fissata dal giudice relatore al fine di indagare sulla reale volontà conciliativa delle parti, queste ultime, presenti personalmente unitamente ai rispettivi difensori, dichiaravano di confermare le conclusioni congiuntamente rassegnate nell'accordo del 10.12.2024, di cui veniva data lettura in udienza, ed esplicavano le ragioni alla base dell'accordo e della temporanea revoca del consenso della . Parte_1
Pag. 3 a 6 Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta pronuncia della separazione personale delle parti con sentenza definitiva del Tribunale di Vasto n. 22/2023 del 25.1.2023, che ha omologato le condizioni congiuntamente rassegnate dai coniugi.
Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni di divorzio le parti, con atto sottoscritto il 10.12.2024 e depositato il
14.12.2024 hanno dichiarato di voler definire consensualmente il giudizio alle seguenti condizioni:
Pag. 4 a 6 Orbene, ritiene il Collegio che le condizioni di divorzio prospettate dalle parti con l'accordo del 10.12.2024 e ribadite all'udienza di comparizione personale delle parti sono conformi alla situazione economica delle stesse, alla luce delle concordi allegazioni e della documentazione depositata, e non contrastano con i principi inderogabili di ordine pubblico, con le norme di legge e con l'interesse della prole minorenne. Sotto quest'ultimo aspetto, in particolare, risponde al maggiore interesse della minore permanere, unitamente al padre, nella casa coniugale in Scerni piuttosto che essere collocata prevalentemente con la madre vista la sua dichiarata volontà di trasferirsi in provincia di Caserta, così evitando di sradicare la minore dal contesto familiare, scolastico e sociale nel quale essa è stabilmente inserita. Peraltro, il piano di visite madre-figlia garantisce il mantenimento di un rapporto stabile e continuativo tra le due e il diritto della bambina alla bigenitorialità.
Il mantenimento ordinario interamente posto a carico del padre collocatario si giustifica alla luce della condizione di inabilità lavorativa della madre, essendo invalida Inps al 100%, e alla mancanza di adeguati redditi propri, in raffronto alle capacità economiche del padre, così come allegate e documentate. Pag. 5 a 6 Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, vista la sua età, di appena otto anni, e posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale.
Visto l'esito congiunto, non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Scerni (CH) il 17/05/1990 iscritto nel registro dei matrimoni del comune di Scerni
(CH) anno 1990, numero 3 parte II serie C Ufficio 1 alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto il 10.12.2024 e confermato all'udienza del 27.3.2025, riportate in motivazione;
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) nulla per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 28/03/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 795 del Ruolo degli Affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio”;
tra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIANGIACOMO GUIDO, come da procura in atti;
e
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CIERI ANNA e Parte_2 C.F._2 dall'avv. CIERI FIORENZO come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per le parti: come da verbale di udienza del 27.3.2025;
Pag. 1 a 6 per il PM: parere favorevole al divorzio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.473-bis.12 c.p.c. depositato in data 16/10/2024, la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con il resistente il 17.5.1990 in Pollutri, dal quale sono nate le figlie , maggiorenne e autosufficiente, e , tuttora minorenne, e Per_1 Per_2 di essere separati in virtù di sentenza dell'intestato Tribunale n.22 del 25.1.2023, ha chiesto al
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “❏ CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA I coniugi vivranno separati e la moglie unitamente alla figlia minore vivrà in Casa Giove (CH) nella abitazione che la madre reperirà ed il cui indirizzo comunicherà al padre. ❏ AFFIDAMENTO DELLA MINORE E PIANO GENITORIALE
I rapporti tra la minore ed i genitori saranno regolati alle condizioni di cui al piano genitoriale di cui supra al punto 2 ❏ MODALITA' MINIME DI VISITA DEL PADRE in ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà quantomeno alle condizioni minime specificate di seguito:
❍ il padre potrà tenere con sé la figlia almeno un giorno infrasettimanale eventualmente anche con i nonni paterni ❍ la minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori ❍ analogamente trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori le vacanze del periodo pasquale e natalizio, salvo diverso accordo dei coniugi conseguente a difficoltà e/o impossibilità per gli stessi di rispettare il proprio periodo di permanenza con la figlia ❍ durante le vacanze estive i genitori avranno con sé la minore rispettivamente per un periodo di giorni 15 consecutivi ciascuno, impegnandosi a comunicarsi entro il mese di maggio le date previste per i rispettivi soggiorni ❏ PROVVEDIMENTI ECONOMICI Il provvederà a corrispondere un Pt_2
assegno di mantenimento di 100 € per la moglie e di 350 € per le figlia minore entro il 5 di ogni mese, provvedendo al 50% delle spese straordinarie dei figli;
❏ USO DI MOBILI ED ARREDI La casa coniugale in Scerni tornerà nella disponibilità del ”. Pt_2
Si è costituito in giudizio il resistente, aderendo alla domanda di divorzio e contestando le allegazioni e condizioni formulate dalla ricorrente, rassegnando le seguenti conclusioni: “1)
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Pollutri in data 17.05.90;
(Atto n. 3, parte II, serie C, anno 1990); 2) Affidare la minore congiuntamente Persona_3 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre con il quale continuerà ad abitare presso la casa familiare sita in Scerni (CH) alla Via Dante Alighieri n. 177; 3) La madre
Pag. 2 a 6 potrà vedere e tenere con sé, compatibilmente con i suoi impegni e con gli impegni ludici e scolastici della minore, per due fine settimana al mese (a settimane alterne e/o diverso accordo di volta in volta preso) dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Durante la settimana
potrà tenere con sé la minore ogni volta che vorrà nel pomeriggio, previo Parte_1 accordo con Durante il periodo natalizio i minori resteranno con il padre la Parte_2
Vigilia di Natale e con la madre il giorno di Natale, ciò sempre ad anni alterni tra i genitori, e successivamente, sempre ad anni alterni, o dal 26.12 al 31.12 o dall'01.01 al 06.01. Durante il periodo Pasquale i figli resteranno ad anni alterni con il padre (o la madre), o dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua, o dal Lunedì in Albis al mercoledì in Albis. Durante il periodo estivo i figli resteranno 10 giorni consecutivi con la madre in luglio e 10 in agosto;
periodi che i genitori concorderanno, nel rispetto delle proprie esigenze lavorative e feriali e comunque con congruo anticipo, anche al fine di favorire una vacanza con la figlia. Tutti i periodi e gli orari potranno essere modificati dai genitori di comune accordo. I giorni in cui la madre non potrà vedere la figlia verranno recuperati, sempre di comune accordo. 4) Il padre si occuperà integralmente del mantenimento della figlia mentre le spese straordinarie andranno divise al Persona_3
50% tra ciascun genitore. 5) Ordinare che la emananda sentenza sia trasmessa, a cura della
Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pollutri (CH) per
l'annotazione, ai sensi dell'art. 69, 1°comma, lett. d), D.P.R. 3-11-2000 n. 396, sul relativo atto di matrimonio (n. 3, parte II, serie C, anno 1990), al momento del suo passaggio in giudicato;
6)
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Nelle more del procedimento è intervenuto tra le parti un accordo per la definizione consensuale del divorzio, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni congiuntamente rassegnate.
La ricorrente ha successivamente dichiarato di voler revocare il consenso, con nota scritta - tardivamente depositata - del 10.1.2025 per poi, nuovamente, confermare l'accordo precedentemente raggiunto con dichiarazione scritta del 19.2.2025.
All'udienza del 27.3.2025, fissata dal giudice relatore al fine di indagare sulla reale volontà conciliativa delle parti, queste ultime, presenti personalmente unitamente ai rispettivi difensori, dichiaravano di confermare le conclusioni congiuntamente rassegnate nell'accordo del 10.12.2024, di cui veniva data lettura in udienza, ed esplicavano le ragioni alla base dell'accordo e della temporanea revoca del consenso della . Parte_1
Pag. 3 a 6 Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta pronuncia della separazione personale delle parti con sentenza definitiva del Tribunale di Vasto n. 22/2023 del 25.1.2023, che ha omologato le condizioni congiuntamente rassegnate dai coniugi.
Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni di divorzio le parti, con atto sottoscritto il 10.12.2024 e depositato il
14.12.2024 hanno dichiarato di voler definire consensualmente il giudizio alle seguenti condizioni:
Pag. 4 a 6 Orbene, ritiene il Collegio che le condizioni di divorzio prospettate dalle parti con l'accordo del 10.12.2024 e ribadite all'udienza di comparizione personale delle parti sono conformi alla situazione economica delle stesse, alla luce delle concordi allegazioni e della documentazione depositata, e non contrastano con i principi inderogabili di ordine pubblico, con le norme di legge e con l'interesse della prole minorenne. Sotto quest'ultimo aspetto, in particolare, risponde al maggiore interesse della minore permanere, unitamente al padre, nella casa coniugale in Scerni piuttosto che essere collocata prevalentemente con la madre vista la sua dichiarata volontà di trasferirsi in provincia di Caserta, così evitando di sradicare la minore dal contesto familiare, scolastico e sociale nel quale essa è stabilmente inserita. Peraltro, il piano di visite madre-figlia garantisce il mantenimento di un rapporto stabile e continuativo tra le due e il diritto della bambina alla bigenitorialità.
Il mantenimento ordinario interamente posto a carico del padre collocatario si giustifica alla luce della condizione di inabilità lavorativa della madre, essendo invalida Inps al 100%, e alla mancanza di adeguati redditi propri, in raffronto alle capacità economiche del padre, così come allegate e documentate. Pag. 5 a 6 Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, vista la sua età, di appena otto anni, e posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale.
Visto l'esito congiunto, non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Scerni (CH) il 17/05/1990 iscritto nel registro dei matrimoni del comune di Scerni
(CH) anno 1990, numero 3 parte II serie C Ufficio 1 alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto il 10.12.2024 e confermato all'udienza del 27.3.2025, riportate in motivazione;
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) nulla per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 28/03/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
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