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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 29/01/2026, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1284/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BR PAOLO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10236/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00600782 03 000 INTERESSI 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 613/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed all'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale 1 di Roma, in persona dei rispettivi direttori pro-tempore, la s.r.l. Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 e dal dott. Difensore_2 , in virtù di procura in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 09720250060078203000, notificata il 25.3.2025. con la quale la convenuta Agenzia finanziaria aveva chiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 4.441,60, quali recupero interessi di sospensione relativi all'anno
2011.
Eccepiva la ricorrente la nullità dell'opposta cartella per i seguenti motivi:
1) difetto di motivazione per mancata indicazione delle ragioni della pretesa tributaria e della base di calcolo degli interessi.
Deduceva che il provvedimento di revoca della sospensione n. 2021C6086 del 20/05/2021 non risultava mai notificato, in violazione dell'art. 7 l. 27 luglio 2000 n. 212.
2) Illegittimità del comportamento dell'Ente-eccesso di potere.
Non disponendo di altri elementi di valutazione, era indotta a ritenere che la pretesa tributaria attenesse alla cartella di pagamento n. 09720190189667745. Se così fosse, la pretesa dell'Ufficio sarebbe illegittima, in quanto, per il debito portato da quella cartella, essa istante aveva ottenuto la rateizzazione, con pagamento di 72 rate mensili. Aveva puntualmente onorato tale piano di rateizzo, salvo poi aderire alla cosiddetta
“rottamazione quater” per la quale stava effettuando i relativi pagamenti.
Chiedeva, pertanto, che l'opposta cartella esattoriale venisse annullata e, per l'effetto, fosse ordinato il rimborso di quanto nelle more del giudizio fosse stato pagato, con vittoria di spese di lite.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta Agenzia finanziaria, come legalmente rappresentata, che resisteva al ricorso, sostenendone l'infondatezza.
Non si costituiva, invece, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, benché l'atto introduttivo le fosse stato ritualmente notificato.
Per conto della ricorrente era depositata memoria difensiva.
3. All'odierna udienza la causa era trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. E' infondata la censura relativa alla mancanza di motivazione dell'opposto atto impositivo.
Ed infatti, l'impugnata cartella recava tutte le informazioni necessarie perché la destinataria avesse piena contezza delle ragioni della pretesa impositiva a suo carico.
Dalla sezione “Dettaglio degli importi dovuti” risulta chiaramente le somme ingiunte erano pretese a titolo di interessi di sospensione sulla partita di carico/ruolo n. 19001A000059000 A.I.2011.
Si faceva espresso riferimento al provvedimento di sospensione n. 2020P3295 del 27/02/2020 ed a quello di revoca n. 2021C6086 del 20/05/2021; al periodo di sospensione dal 20/02/2020 al 28/10/2020; alla misura del tasso annuo degli interessi applicati.
Del resto, è ben noto che la cartella di pagamento è atto a contenuto 'vincolato', conforme al modello ministeriale previsto per siffatta tipologia di atto impositivo, con calcolo automatico degli interessi sulla base dei parametri di legge.
2. Venendo ora al merito del giudizio al relativo esame giova premettere una breve puntualizzazione in fatto, sulla base delle incontestate deduzioni delle parti e della prodotta documentazione.
2.1. Orbene, oggetto d'impugnazione è la cartella di pagamento n. 09720250060078203000 recante l'iscrizione a ruolo degli interessi maturati a seguito di revoca della sospensione a suo tempo disposta dal
Giudice Tributario.
Tale sospensione era stata ordinata dall'allora Commissione Tributaria Regionale Lazio con ordinanza n.
237/2020 del 20.2.2020, in riferimento alla partita di ruolo n. 19001A000059000, relativa all'anno d'imposta
2011.
2.2. In particolare, l'odierna ricorrente aveva proposto ricorso, innanzi all'allora Commissione tributaria
Provinciale di Roma (R.G.R. 4945/13), avverso l'avviso di liquidazione n. 20111T001394000, relativo ad imposte di registro, ipotecarie e catastali per l'anno 2011, emesso dall'Agenzia finanziaria oggi resistente.
- Avverso la sentenza di rigetto, la società aveva proposto appello, che la CTR Lazio aveva rigettato con sentenza n .3797/09/2015.
- Pendente il giudizio di legittimità, in esecuzione di quanto deciso nel merito, l'Ufficio aveva emesso, la partita di ruolo n. 19001A000059000 notificando alla società la cartella n. 09720190189667745, per il pagamento della pretesa di cui all'impugnato avviso di liquidazione, ai sensi dell'art. 68 d.lgs. n. 546/1992.
- Su richiesta della stessa società la CTR sospendeva l'esecutività della sentenza di secondo grado con ordinanza del 20.2.2020 n. 237. In ottemperanza di tale pronuncia l'Ufficio emetteva provvedimento (n.
2020P3295 del 27/02/2020) di sospensione della maturazione degli interessi dal 20.2.2020.
- Con sentenza n. 23765/2020 depositata il 28.10.2020, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso della società Ricorrente_1 e, pertanto, da tale data la sospensione era automaticamente revocata, senza necessità, da parte dell'Ufficio, di notificare nessun ulteriore atto.
3. Reputa questo Giudice che, per cogliere appieno i termini della controversia, si renda necessario tenere distinti i due piani, uno processuale e l'altro per così dire 'sostanziale'.
3.1. Sotto il primo profilo, risulta che, impugnato un avviso di liquidazione di imposta di registro ed altre imposte, la società oggi ricorrente è rimasta soccombente sia nei due giudizi di merito che in cassazione.
In pendenza del giudizio di cassazione la stessa Ricorrente_1 aveva chiesto ed ottenuto dalla CTR, con l'anzidetta ordinanza del 20.2.2020 n. 237, la sospensione dell'esecutività in attesa della definizione del giudizio di cassazione. Come si é detto, il Supremo Collegio, con la citata sentenza n. 23765/2020, depositata il 28.10.2020, ha rigettato il ricorso della società, con statuizione che ovviamente ha travolto, rimuovendola, l'ordinanza di sospensione, per sua natura provvisoria.
Di talché il periodo di sospensione è durato otto mesi, dal 20.2,2020 (data dell'ordinanza della CTR) al
28.10.2020(data di deposito della sentenza della Cassazione).
3.2. Sotto il secondo profilo, rileva il fatto che, dopo la sentenza di secondo grado, l'Agenzia ha emesso, ai sensi dell'art.68 d.lgs. n. 546/1992, sulla riscossione frazionata, la cartella di pagamento n.
09720190189667745, portante le somme risultanti dai giudizi di merito, relative alle imposte liquidate.
3.3. Nelle more, la cartella anzidetta, unitamente ad altra, è stata oggetto di un piano di rateizzazione che, in accoglimento di richiesta della società del 19,11.2019, l'Ufficio ha accolto con l'allegata nota del 25.2.2020.
4. Risulta, allora, evidente che le cartelle anzidette hanno oggetto differente.
La n. 09720190189667745 riguardava imposte, sanzioni ed interessi dovuti in base alle conformi sentenze di merito, pure in pendenza del giudizio di cassazione, a mente del citato art. 68.
La cartella n. 09720250060078203000, oggi impugnata riguarda il recupero di interessi maturati durante gli otto mesi di sospensione, poi revocata.
5. I due piani di valutazione, sopra individuati, vengono ora ad intersecarsi.
Gli interessi oggetto dell'opposta cartella, sono quelli maturati sull'importo della cartella oggetto del piano di rateizzazione.
6. Si pone allora il quesito di diritto se siano o meno reclamabili interessi su somme che siano oggetto di un piano di rateizzo.
La risposta non può che essere affermativa.
Ed invero, la domanda di rateizzazione del debito tributario ha, di certo, efficacia di riconoscimento dello stesso debito, con conseguente interruzione della prescrizione, ma non implica rinuncia – ove non sia espressamente previsto – a giudizi eventualmente pendenti.
D'altronde, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'assunto secondo cui «l'istituto dell'acquiescenza al provvedimento amministrativo, sotto la specie dell'accettazione di esso, non trova applicazione nel diritto tributario, nel quale vige il principio generale secondo cui non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente, di essere tenuto al pagamento di un tributo, e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'"an debeatur", salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e che non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Le manifestazioni positive della volontà del contribuente possono ritenersi giuridicamente rilevanti, in detta procedura, solo per ciò che attiene al "quantum debeatur", nel senso di vincolarlo ai dati a tal fine da lui forniti ed accertati, ciò che non esclude che il contribuente stesso possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco. Ma, perché tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, vale a dire: 1) che una controversia fra contribuente e fisco sia già sorta e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto, o almeno sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento;
2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione potesse produrre un effetto novativo dell'obbligazione tributaria)» (cfr., tra le altre, Sez. 6 - 5, ordinanza n. 26515 del 08/09/2022, Rv. 665764. 01).
Di guisa che se è consentito, dopo l'accettazione del piano di rateizzo e nei limiti della decadenza, continuare a contestare, ì”an debeatur”, parimenti è consentito all'Amministrazione reclamare diritti indisponibili o l'adempimento di obblighi di legge, quali il pagamento di interessi previsti dalle leggi fiscali.
E' quello che è avvenuto nel caso di specie, in cui con l'opposta cartella esattoriale è stata azionata la pretesa agli interessi maturati nel periodo di sospensione, poi revocata.
7. La specificità dell'opposta cartella, riguardante gli interessi maturati in periodo di sospensione, rende del tutto irrilevante il riferimento al periodo emergenziale da COVID-19, che non avrebbe consentito alla ricorrente di onorare il piano di rateizzazione.
Infatti – per quanto si è detto – il piano riguardava il credito tributario oggetto di diverse cartelle aventi ben diverso oggetto.
8. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate come da dispositivo, avuto riguardo a natura e valore della controversia.
Nulla va disposto nei confronti dell'Agenzia della Riscossione che non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta Agenzia finanziaria delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00.
Nulla per Ader. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026. IL PRESIDENTE EST. Paolo Antonio Bruno
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BR PAOLO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10236/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00600782 03 000 INTERESSI 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 613/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed all'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale 1 di Roma, in persona dei rispettivi direttori pro-tempore, la s.r.l. Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 e dal dott. Difensore_2 , in virtù di procura in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 09720250060078203000, notificata il 25.3.2025. con la quale la convenuta Agenzia finanziaria aveva chiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 4.441,60, quali recupero interessi di sospensione relativi all'anno
2011.
Eccepiva la ricorrente la nullità dell'opposta cartella per i seguenti motivi:
1) difetto di motivazione per mancata indicazione delle ragioni della pretesa tributaria e della base di calcolo degli interessi.
Deduceva che il provvedimento di revoca della sospensione n. 2021C6086 del 20/05/2021 non risultava mai notificato, in violazione dell'art. 7 l. 27 luglio 2000 n. 212.
2) Illegittimità del comportamento dell'Ente-eccesso di potere.
Non disponendo di altri elementi di valutazione, era indotta a ritenere che la pretesa tributaria attenesse alla cartella di pagamento n. 09720190189667745. Se così fosse, la pretesa dell'Ufficio sarebbe illegittima, in quanto, per il debito portato da quella cartella, essa istante aveva ottenuto la rateizzazione, con pagamento di 72 rate mensili. Aveva puntualmente onorato tale piano di rateizzo, salvo poi aderire alla cosiddetta
“rottamazione quater” per la quale stava effettuando i relativi pagamenti.
Chiedeva, pertanto, che l'opposta cartella esattoriale venisse annullata e, per l'effetto, fosse ordinato il rimborso di quanto nelle more del giudizio fosse stato pagato, con vittoria di spese di lite.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta Agenzia finanziaria, come legalmente rappresentata, che resisteva al ricorso, sostenendone l'infondatezza.
Non si costituiva, invece, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, benché l'atto introduttivo le fosse stato ritualmente notificato.
Per conto della ricorrente era depositata memoria difensiva.
3. All'odierna udienza la causa era trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. E' infondata la censura relativa alla mancanza di motivazione dell'opposto atto impositivo.
Ed infatti, l'impugnata cartella recava tutte le informazioni necessarie perché la destinataria avesse piena contezza delle ragioni della pretesa impositiva a suo carico.
Dalla sezione “Dettaglio degli importi dovuti” risulta chiaramente le somme ingiunte erano pretese a titolo di interessi di sospensione sulla partita di carico/ruolo n. 19001A000059000 A.I.2011.
Si faceva espresso riferimento al provvedimento di sospensione n. 2020P3295 del 27/02/2020 ed a quello di revoca n. 2021C6086 del 20/05/2021; al periodo di sospensione dal 20/02/2020 al 28/10/2020; alla misura del tasso annuo degli interessi applicati.
Del resto, è ben noto che la cartella di pagamento è atto a contenuto 'vincolato', conforme al modello ministeriale previsto per siffatta tipologia di atto impositivo, con calcolo automatico degli interessi sulla base dei parametri di legge.
2. Venendo ora al merito del giudizio al relativo esame giova premettere una breve puntualizzazione in fatto, sulla base delle incontestate deduzioni delle parti e della prodotta documentazione.
2.1. Orbene, oggetto d'impugnazione è la cartella di pagamento n. 09720250060078203000 recante l'iscrizione a ruolo degli interessi maturati a seguito di revoca della sospensione a suo tempo disposta dal
Giudice Tributario.
Tale sospensione era stata ordinata dall'allora Commissione Tributaria Regionale Lazio con ordinanza n.
237/2020 del 20.2.2020, in riferimento alla partita di ruolo n. 19001A000059000, relativa all'anno d'imposta
2011.
2.2. In particolare, l'odierna ricorrente aveva proposto ricorso, innanzi all'allora Commissione tributaria
Provinciale di Roma (R.G.R. 4945/13), avverso l'avviso di liquidazione n. 20111T001394000, relativo ad imposte di registro, ipotecarie e catastali per l'anno 2011, emesso dall'Agenzia finanziaria oggi resistente.
- Avverso la sentenza di rigetto, la società aveva proposto appello, che la CTR Lazio aveva rigettato con sentenza n .3797/09/2015.
- Pendente il giudizio di legittimità, in esecuzione di quanto deciso nel merito, l'Ufficio aveva emesso, la partita di ruolo n. 19001A000059000 notificando alla società la cartella n. 09720190189667745, per il pagamento della pretesa di cui all'impugnato avviso di liquidazione, ai sensi dell'art. 68 d.lgs. n. 546/1992.
- Su richiesta della stessa società la CTR sospendeva l'esecutività della sentenza di secondo grado con ordinanza del 20.2.2020 n. 237. In ottemperanza di tale pronuncia l'Ufficio emetteva provvedimento (n.
2020P3295 del 27/02/2020) di sospensione della maturazione degli interessi dal 20.2.2020.
- Con sentenza n. 23765/2020 depositata il 28.10.2020, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso della società Ricorrente_1 e, pertanto, da tale data la sospensione era automaticamente revocata, senza necessità, da parte dell'Ufficio, di notificare nessun ulteriore atto.
3. Reputa questo Giudice che, per cogliere appieno i termini della controversia, si renda necessario tenere distinti i due piani, uno processuale e l'altro per così dire 'sostanziale'.
3.1. Sotto il primo profilo, risulta che, impugnato un avviso di liquidazione di imposta di registro ed altre imposte, la società oggi ricorrente è rimasta soccombente sia nei due giudizi di merito che in cassazione.
In pendenza del giudizio di cassazione la stessa Ricorrente_1 aveva chiesto ed ottenuto dalla CTR, con l'anzidetta ordinanza del 20.2.2020 n. 237, la sospensione dell'esecutività in attesa della definizione del giudizio di cassazione. Come si é detto, il Supremo Collegio, con la citata sentenza n. 23765/2020, depositata il 28.10.2020, ha rigettato il ricorso della società, con statuizione che ovviamente ha travolto, rimuovendola, l'ordinanza di sospensione, per sua natura provvisoria.
Di talché il periodo di sospensione è durato otto mesi, dal 20.2,2020 (data dell'ordinanza della CTR) al
28.10.2020(data di deposito della sentenza della Cassazione).
3.2. Sotto il secondo profilo, rileva il fatto che, dopo la sentenza di secondo grado, l'Agenzia ha emesso, ai sensi dell'art.68 d.lgs. n. 546/1992, sulla riscossione frazionata, la cartella di pagamento n.
09720190189667745, portante le somme risultanti dai giudizi di merito, relative alle imposte liquidate.
3.3. Nelle more, la cartella anzidetta, unitamente ad altra, è stata oggetto di un piano di rateizzazione che, in accoglimento di richiesta della società del 19,11.2019, l'Ufficio ha accolto con l'allegata nota del 25.2.2020.
4. Risulta, allora, evidente che le cartelle anzidette hanno oggetto differente.
La n. 09720190189667745 riguardava imposte, sanzioni ed interessi dovuti in base alle conformi sentenze di merito, pure in pendenza del giudizio di cassazione, a mente del citato art. 68.
La cartella n. 09720250060078203000, oggi impugnata riguarda il recupero di interessi maturati durante gli otto mesi di sospensione, poi revocata.
5. I due piani di valutazione, sopra individuati, vengono ora ad intersecarsi.
Gli interessi oggetto dell'opposta cartella, sono quelli maturati sull'importo della cartella oggetto del piano di rateizzazione.
6. Si pone allora il quesito di diritto se siano o meno reclamabili interessi su somme che siano oggetto di un piano di rateizzo.
La risposta non può che essere affermativa.
Ed invero, la domanda di rateizzazione del debito tributario ha, di certo, efficacia di riconoscimento dello stesso debito, con conseguente interruzione della prescrizione, ma non implica rinuncia – ove non sia espressamente previsto – a giudizi eventualmente pendenti.
D'altronde, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'assunto secondo cui «l'istituto dell'acquiescenza al provvedimento amministrativo, sotto la specie dell'accettazione di esso, non trova applicazione nel diritto tributario, nel quale vige il principio generale secondo cui non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente, di essere tenuto al pagamento di un tributo, e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'"an debeatur", salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e che non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Le manifestazioni positive della volontà del contribuente possono ritenersi giuridicamente rilevanti, in detta procedura, solo per ciò che attiene al "quantum debeatur", nel senso di vincolarlo ai dati a tal fine da lui forniti ed accertati, ciò che non esclude che il contribuente stesso possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco. Ma, perché tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, vale a dire: 1) che una controversia fra contribuente e fisco sia già sorta e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto, o almeno sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento;
2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione potesse produrre un effetto novativo dell'obbligazione tributaria)» (cfr., tra le altre, Sez. 6 - 5, ordinanza n. 26515 del 08/09/2022, Rv. 665764. 01).
Di guisa che se è consentito, dopo l'accettazione del piano di rateizzo e nei limiti della decadenza, continuare a contestare, ì”an debeatur”, parimenti è consentito all'Amministrazione reclamare diritti indisponibili o l'adempimento di obblighi di legge, quali il pagamento di interessi previsti dalle leggi fiscali.
E' quello che è avvenuto nel caso di specie, in cui con l'opposta cartella esattoriale è stata azionata la pretesa agli interessi maturati nel periodo di sospensione, poi revocata.
7. La specificità dell'opposta cartella, riguardante gli interessi maturati in periodo di sospensione, rende del tutto irrilevante il riferimento al periodo emergenziale da COVID-19, che non avrebbe consentito alla ricorrente di onorare il piano di rateizzazione.
Infatti – per quanto si è detto – il piano riguardava il credito tributario oggetto di diverse cartelle aventi ben diverso oggetto.
8. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate come da dispositivo, avuto riguardo a natura e valore della controversia.
Nulla va disposto nei confronti dell'Agenzia della Riscossione che non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta Agenzia finanziaria delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00.
Nulla per Ader. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026. IL PRESIDENTE EST. Paolo Antonio Bruno