Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 2
In tema di impugnazioni, il provvedimento con il quale il giudice di appello dichiari l'improcedibilità del gravame per omessa produzione della copia autentica della pronuncia di primo grado va emanato sotto forma di sentenza, e non di ordinanza, trattandosi di statuizione a contenuto non ordinatorio che definisce il giudizio (arg. ex art. 350 comma primo, 279 comma primo n. 2 cod. proc. civ.). A tal proposito, il principio di diritto secondo cui un provvedimento collegiale emesso in forma di ordinanza nonostante il suo carattere sostanziale di sentenza è affetto da nullità insanabile qualora rechi la firma del solo presidente (e non anche dell'estensore) va coordinato con quello, di portata affatto generale, della prevalenza della sostanza sulla forma, sì che, ove la qualità di giudice relatore sia ascrivibile, "ex actis", a persona fisica diversa da quella del presidente avuto riferimento alla sola intestazione del verbale d'udienza collegiale, e non anche al contenuto dell'ordinanza dichiarativa dell'improcedibilità dell'appello, redatta (come nel caso di specie) a mano dal presidente, deve ritenersi caducata la presunzione di corrispondenza tra il giudice originariamente indicato come relatore ed il giudice estensore del provvedimento che, in tal caso, può legittimamente identificarsi con il presidente (arg. ex artt. 118, 119 disp. att. cod. proc. civ.), con conseguente assolvimento dell'obbligo di sottoscrizione ex art. 132, comma terzo cod. proc. civ., e conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione presentato contro il detto provvedimento. (Nella specie la S.C. - rilevato che, dopo l'apertura del verbale di udienza dinanzi al collegio di appello con l'indicazione della qualità di relatore di uno dei suoi componenti in persona diversa dal presidente, si dava atto che "il collegio si ritira in camera di consiglio per verificare la ritualità della produzione della copia della sentenza di primo grado", e che, ancora, "il collegio decide come da separata ordinanza, di cui viene data lettura alla pubblica udienza" - osservava ancora, nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, che l'ordinanza "de qua", redatta nella immediatezza del momento deliberativo e con la contemporanea presenza degli originari componenti del collegio, era vergata a mano dal presidente e risultava priva di qualsivoglia indicazione relativa ad un diverso estensore).
In tema di impugnazioni, anche nel rito introdotto dalla legge 353/1990 l'inserzione di copia non autentica della sentenza impugnata nel fascicolo di ufficio di primo grado -trasmesso dalla cancelleria del giudice "a quo" - esclude l'improcedibilità dell'appello (sempre che la controparte non ne contesti la conformità all'originale), anche se la parte appellante non abbia prodotto copia autentica del detto provvedimento, senza che assuma, all'uopo, rilievo la mancata costituzione della parte appellata (che, attraverso il suo comportamento processuale, si è posta nella condizione di non poter disconoscere "espressamente" la conformità dell'atto all'originale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Rel. Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GO ET, BR LI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CASTRO PRETORIO 25, presso l'avvocato V. MESIANO, rappresentati e difesi dall'avvocato LUCIANO CARDELLA, giusta procura speciale per Notaio Moro Pietro di Tolmezzo rep. n. 108689 del 14.4.1997;
- ricorrenti -
contro
FRIULCOS SpA;
- intimata -
avverso l'ordinanza del Tribunale di TOLMEZZO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/98 dal Consigliere Dott.Enrico PAPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo e l'assorbimento del primo motivo del ricorso. Svolgimento del processo
GA GO e LI JC hanno proposto appello avverso la sentenza del Pretore di Tolmezzo -Sezione distaccata di Pontebba- resa il 24 ottobre 1996, nella causa di pagamento da loro intrapresa nei confronti della Friulcos S.p.a., ed il Tribunale di Tolmezzo, con ordinanza resa alla udienza del 3 aprile 1997, ha dichiarato l'improcedibilità del gravame, avendo "ritenuto che non è stata prodotta copia autentica della sentenza impugnata come prescritto dall'art. 347 comma 2 c.p.c.; ritenuto che l'autenticità della copia in atti non può altrimenti desumersi dalla non contestazione, posto che controparte non si è costituita;
considerato che
, essendo stato abrogato il comma 2 dell'art. 348 c.p.c. a seguito della novella 353/90 non è possibile concedere dilazione per tale incombente". Per la cassazione del provvedimento ricorrono il GO e la JC, con duplice motivo.
La società intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione
Denunziano i ricorrenti, attraverso il primo mezzo, 'violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.', osservando che l'art. 347 C.P.C. non prescrive l'inserzione nel fascicolo dell'appellante di copia 'autentica' della sentenza impugnata, onde il giudice del gravame può -secondo la consolidata giurisprudenza- utilizzare una copia purchessia di tale provvedimento, comunque rinvenuta nel fascicolo e da qualsiasi parte provenga, in caso di mancata contestazione di corrispondenza all'originale, dovendo addivenire alla declaratoria di improcedibilità, ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c. (nella previgente formulazione), solo in caso di mancanza propriamente detta del provvedimento impugnato, che non consenta la decisione del gravame.
Col secondo motivo prospettano la 'nullita' del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.', sotto il profilo che, dovendo esser resa la declaratoria di improcedibilità nelle forme della sentenza, il provvedimento in concreto reso difetterebbe dei requisiti formali di validità dettati dall'art. 132 c.p.c., ed in particolare, per essere stato sottoscritto dal solo presidente e non anche dal giudice relatore, sarebbe affetto da nullità insanabile, ai sensi dell'art. 161 comma 2 c.p.c. È pregiudiziale l'esame -da eseguirsi di ufficio circa l'ammissibilità del ricorso, il quale è stato notificato 'ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 r.d. n. 37 del 22.1.1934', alla odierna intimata Friulcos S.p.a. 'con proc. avv. A. Slipcenco, con domicilio eletto presso la cancelleria del Tribunale di Tolmezzo', il 16 aprile 1997, e 'della Pretura di Pontebba', il giorno successivo. L'esame si conclude in senso positivo per i ricorrenti. La Società, già convenuta in prime cure, risulta infatti costituita con procura all'avv. Andrea Slipcenco del Fiorentino 'nel giudizio di cui all'atto presente, in primo e secondo grado, nonche' nel procedimento di esecuzionè, con autorizzazione a farsi sostituire da altri procuratori e corrispondente dichiarazione 'eleggiamo ad ogni effetto domicilio presso lo stesso e suo sostituto', e, nella comparsa di risposta -a margine della quale è apposta la procura che precede-, il procuratore si dichiara 'domiciliatario presso il suo studio in Udine - via S. Chiara n. 12' (cfr. fascicolo d'ufficio di primo grado, fol. 9). Da ciò discende che: a) conferita la procura ed eletto il domicilio, con riferimento all'intero giudizio di merito (nonché a quello, eventuale, di esecuzione), presso il procuratore costituitosi in primo grado, la notificazione del ricorso è stata ritualmente eseguita al suddetto domicilio, che è uno dei luoghi oggetto delle previsioni alternativamente concorrenti del comma 1 dell'art. 330 c.p.c., laddove la contumacia in appello -non dichiarata, ma arguibile dal tenore del verbale relativo alla udienza di trattazione e dallo stesso provvedimento impugnato-, significativa solo della volontà di non partecipare al successivo grado di giudizio, non implica rinunzia ad avvalersi del luogo prescelto per avere cognizione degli atti processuali- (Cass. 9249/1995, 10285/1994); b) ai sensi dell'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 -che non risulta incompatibile col sistema delle novellazioni introdotte dalla legge 353/1990-, il procuratore, che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, deve eleggere domicilio -all'atto della costituzione in giudizio- nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, altrimenti intendendosi che lo abbia eletto presso la cancelleria di detto giudice (Cass., Sez.un., 4602/1992; conformi, fra le più recenti, Cass. 4793, 4502 e 641/1996); c) perciò appunto -e con riguardo alla espressa menzione dell'esercizio professionale del procuratore domiciliatario di controparte nel circondario di Udine e non di Tolmezzo-, i ricorrenti, previo espresso richiamo al cit. art. 82 r.d. 37/1934, hanno proceduto alla notifica dell'atto di impugnazione nella presente sede presso le cancellerie sia del giudice del gravame che di quello di primo grado.
Accertata l'ammissibilità del ricorso, occorre far precedere l'esame del secondo motivo, attinente a questione -in ordine successivo- pregiudiziale, essa pure rilevabile di ufficio. Il mezzo si articola nella duplice direttiva: della natura del provvedimento dichiarativo della improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art.348 c.p.c. nel testo novellato -in virtù dell'art. 54 della legge 353/1990, in vigore dal 30 aprile 1995 (la citazione introduttiva del giudizio risulta notificata, infatti, il 30 dicembre 1995) -; della compatibilità di tale natura con la forma, in concreto adottata dal giudice 'a quo'.
La prima indagine si risolve nel senso che la declaratoria d'improcedibilità si sarebbe dovuta realizzare nel caso in esame, mediante sentenza. Il previgente rito, ripartendo la trattazione fra istruttore (art. 350 ante-novella) e collegio (art. 357, poi abrogato), rimetteva (e rimette, per le cause in corso alla data sopra indicata) al primo la declaratoria medesima, nella forma dell'ordinanza reclamabile al collegio, il quale, mentre in caso di accoglimento era chiamato a provvedere con ordinanza, in ipotesi di rigetto pronunziava sentenza, naturale provvedimento che definisce il giudizio, secondo la regola generale fissata dall'art. 279 comma 1, n. 2, prima ipotesi. Nel nuovo rito, divenuta la trattazione dell'appello collegiale (art. 350 comma 1), vengono a tale organo rapportate le attività prima rimesse all'istruttore, ed, in particolare, la verificazione della regolare costituzione in giudizio, della necessità di integrare il contraddittorio ovvero di ordinare le opportune notifiche nelle cause scindibili, nonché di disporre la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello (comma 2, corrispondente al comma 1 nella formulazione precedente), ed, ulteriormente, la dichiarazione di contumacia dell'appellato, la riunione 'ex' art. 335 c.p.c. e, quando occorra, la comparizione personale delle parti (comma 3, corrispondente al precedente omologo). Nulla si dice circa la declaratoria d'improcedibilità, essendo stato, il previgente comma 2 -che tale ipotesi disciplinava con riguardo all'istruttore-, naturalmente abolito nel nuovo testo. Al riguardo, la soluzione più rigorosa -anche sotto il profilo dei principi- è quella secondo cui, essendo rimessa la trattazione al collegio ed essendosi in presenza di un provvedimento (non di carattere meramente ordinatorio) che definisce il giudizio, è necessaria, in applicazione dell'art. 279 comma 1 n. 2 c.p.c., la forma della sentenza (v. Cass. 910/1995, relativa alla declaratoria di improcedibilità dell'appello nel rito del lavoro), anche se non è dato escludere una successiva evoluzione della giurisprudenza nel senso -già segnalato da avvertita dottrina- della possibilità di emettere ordinanza nelle ipotesi, tipiche e tassative, della mancata costituzione e dell'assenza dell'appellante, riservando la forma della sentenza -in sostanziale conformità col precedente regime- a quelle di contestazione sulla causa d'improcedibilità. Nel caso in esame, comunque, la costituzione dell'appellante, escludendo la cd. inattività qualificata -legalmente tipizzata dall'art. 348 c.p.c., nel testo novellato dalla legge 353/1990-, come imponeva al giudice (collegiale) di appello, così a maggior ragione, impone oggi allo stesso giudice di dichiarare l'improcedibilità dell'impugnazione con sentenza, quale provvedimento che definisce il giudizio, statuendo su questione pregiudiziale attinente al processo.
La seconda indagine si risolve attraverso la affermazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, imposto dalla 'ratiò di rendere 'indispensabili le garanzie assicurate dalla forma della sentenza, quali la possibilita' del controllo della decisione attraverso il ricorso per IO (Cass. 9033/1993, in materia di declaratoria d'inammissibilità dell'appello, erroneamente resa -in sede di reclamo- con ordinanza) . Lo stesso principio, nondimeno, va correlato con l'altro, secondo cui, in caso di provvedimento collegiale che, pur avendo carattere sostanziale di sentenza, sia stato emesso in forma diversa (dell'ordinanza ovvero del decreto) e, per tale ragione, rechi la sola firma del presidente e non anche quella dell'estensore, si è in presenza di una ipotesi di nullità assoluta ed insanabile (parificata all'inesistenza) del provvedimento medesimo. Esso infatti, non rivestendo, della sentenza, il requisito formale minimo della sottoscrizione del giudice 'ex' art. 132 c.p.c., risulta affetto, a norma dell'art. 161 comma 2 c.p.c., da un vizio che, resistendo al passaggio in giudicato, è oggetto di rilievo di ufficio in ogni stato e grado del processo (oltre le già citate Cass. 910/1995 e 9033/1993, cfr. Cass., Sez.un., 10095/1996). Tali principi il collegio condivide, ritenendo non potersi, tuttavia, prescindere dalle peculiarità del caso concreto, per evitare soluzioni che -come è stato talora rilevato in dottrina- finiscano per contrastare con lo stesso postulato di partenza. Premesso che la sottoscrizione, quale requisito indispensabile della sentenza resa dal giudice collegiale, deve essere verificata alla stregua dell'art. 132 comma 3 -primo periodo- c.p.c., secondo cui tale provvedimento va sottoscritto dal presidente 'e dal giudice estensore' (mentre l'ordinanza ed il decreto richiedono la sottoscrizione del solo presidente del collegio giudicante: artt. 134 comma 1, 135 comma 4), il consolidato indirizzo ora richiamato implica il necessario 'passaggio' della individuazione dell'estensore nel giudice relatore (v., per tutte, Cass. 910/1995 cit., la più vicina alla fattispecie presente), diverso dal presidente, che, attesa la diversità di forma del provvedimento, non l'ha sottoscritto: come, appunto, è avvenuto nel caso in esame, risultando la qualità di "relatore" del giudice (diverso dal presidente) dalla intestazione del verbale di udienza e non anche dall'ordinanza, scritta a mano e recante la sottoscrizione del solo presidente (utilizzando un modulo di dispositivo di sentenza penale, opportunamente adattato). Ciò posto, è vero che, deliberata la decisione, 'la motivazione e' quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla ad altro giudicè, scegliendo 'tra i corrispondenti del collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione' (artt. 118 seg. disp.att. c.p.c., in relazione al 276 ed al 132 del codice di rito), ma è altrettanto vero che l'attività in concreto espletata non ha comportato l'usuale 'modus procedendi'', il quale consente di scandire i singoli momenti della deliberazione e della (successiva) redazione del provvedimento. Nel verbale di udienza si dà, invero, atto che 'alle ore 10.30 il Tribunale si ritira in camera di consiglio per verificare la ritualita' della notificazione alla società convenuta e della produzione della copia della sentenza di primo grado senza la certificazione di conformità all'originalè, e che, poi, 'decide come da separata ordinanza di cui da' lettura in pubblica udienza alle ore 11.15'. Ne deriva la contestualità o quanto meno l'immediatezza della stesura rispetto al momento deliberativo, il tutto risoltosi in un provvedimento confezionato nella contemporanea presenza dei componenti del collegio: talché - avuto, altresì, riguardo alla consistenza della motivazione, di otto righi vergati a mano-, in assenza di indicazione dell'estensore, viene a cadere la 'presunzione' che la redazione sia ascrivibile a componente il collegio diverso dal presidente -il quale, avendovi preso parte, ne è divenuto necessariamente autore-, ed, in particolare, che debba essere ricollegata alla 'l'autonoma' attività del giudice relatore (arg. art. 119 disp.att. cit.), tenuto pertanto, a sottoscriverla. Il contesto esaminato induce, dunque, ad identificare l'estensore nel presidente medesimo, con conseguente assolvimento dell'obbligo di sottoscrizione del provvedimento, ai sensi del cit. art. 132 comma 3 c.p.c. Di qui il superamento del secondo mezzo di impugnazione, del quale il Pubblico Ministero ha chiesto il pregiudiziale accoglimento. Fondato appare, invece, il primo motivo, nei termini che seguono.
Certo non può condividersi l'impostazione dei ricorrenti, secondo cui, richiedendo l'art. 347 c.p.c. l'inserzione, nel fascicolo dell'appellante, di 'copia' della sentenza impugnata, senza alcun onere di autenticità di essa, è sufficiente la produzione di una copia purchessia, tanto più -ed è il secondo aspetto della doglianza- in mancanza di contestazione di controparte circa la corrispondenza all'originale. La copia degli atti processuali, invero, è per definizione quella autentica, come agevolmente si evince dall'art. 743 c.p.c. in relazione agli artt. 2714 seg. c.c., e, con riguardo alle copie fotostatiche, si desume dall'attestazione di conformità richiesta dall'art. 2719; per le sentenze, in particolare, la conformità medesima risulta presupposta nell'art. 74 comma 2 disp.att. c.p.c., dove si legge essere costituiti, gli atti da inserire nel fascicolo di parte, 'dagli originali o dalle copie notificate -e, quindi, autentiche: arg. art. 137 comma 2 c.p.c.- della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze'. Invalso l'uso della copia fotostatica, si è andata via via estendendo la portata dell'art. 2719 cit., circa l'equiparazione della copia 'conformè a quella 'non espressamente disconosciuta', con applicazione anche alla copia della sentenza appellata. Di questo indirizzo è espressione la giurisprudenza di legittimità invocata dai ricorrenti (appunto, nella seconda parte del motivo), secondo cui la dichiarazione d'improcedibilità dell'appello va esclusa, quando una copia della sentenza di primo grado, anche se non autentica, sia comunque allegata agli atti, ancorché irritualmente acquisita, ovvero si trovi inserita nel fascicolo di ufficio, sempre che controparte non ne contesti la corrispondenza all'originale (fra le più recenti, v., in generale, Cass. 5136/1998, 5798/1997, 1008/1996; e, con particolare riguardo alla copia non autentica, Cass. 662/1992, 3620/1989, 6429/1987). L'orientamento è condiviso dal collegio, e va applicato anche al nuovo rito nel giudizio di appello, senza che possa assumere diversa rilevanza la mancata allegazione di cui si discute, non apparendo in contrasto con esso il maggior rigore di tale rito -sottolineato dalla dottrina e dettato dal 'favor' per la più rapida formazione del giudicato-, fermo restando che la copia in contestazione risulta acquisita anteriormente alla udienza di trattazione (v. 'infra') . L'orientamento medesimo risulta considerato nella stessa sentenza impugnata che ha, tuttavia, ritenuto di doverlo superare, con l'espresso rilievo secondo il quale 'l'autenticita' della copia in atti non può altrimenti desumersi dalla non contestazione, posto che controparte non si è costituità . Ma si tratta di conclusione erronea, come quella che, sostanzialmente affermando la rilevabilità di ufficio in materia che configura invece un'eccezione in senso stretto (l'art. 2719 cit. richiede che la conformità della copia fotografica -'idest': fotostatica- all'originale sia espressamente disconosciuta), finisce per attribuire al contumace una tutela maggiore rispetto alla parte costituita, per giunta senza nemmeno considerare -con riguardo al caso concreto- che la copia fotostatica in argomento si rinviene nel fascicolo di ufficio di primo grado e, pur non risultando autentica, è seguita dalla nota di trasmissione della cancelleria del giudice 'a quo', pervenuta alla cancelleria di quello del gravame l'11 febbraio 1997, essendo seguita il 3 aprile successivo l'udienza conclusasi con il provvedimento ora impugnato. Deve, conclusivamente, affermarsi, con riguardo a tale aspetto del primo mezzo di censura, che, pure nel rito introdotto dalla legge 353/1990, l'inserzione della copia non autentica della sentenza impugnata nel fascicolo di ufficio di primo grado -trasmesso dalla cancelleria del giudice 'a quo'- esclude l'improcedibilità dell'appello, non ostando all'esame del gravame nel merito la mancata costituzione della parte appellata, che, attraverso il suo comportamento processuale, si è posta in grado di non potere adempiere al proprio onere di disconoscere 'espressamente' la conformità dell'atto all'originale.
In applicazione di tale principio, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio a giudice equiordinato, che si designa nel Tribunale di Udine, il quale, uniformandovisi, procederà all'esame del merito, statuendo, all'esito, anche sulle spese del presente giudizio.
P . Q . M .
Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Udine.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 1999