Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 696
CASS
Sentenza 26 gennaio 1999

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In tema di impugnazioni, il provvedimento con il quale il giudice di appello dichiari l'improcedibilità del gravame per omessa produzione della copia autentica della pronuncia di primo grado va emanato sotto forma di sentenza, e non di ordinanza, trattandosi di statuizione a contenuto non ordinatorio che definisce il giudizio (arg. ex art. 350 comma primo, 279 comma primo n. 2 cod. proc. civ.). A tal proposito, il principio di diritto secondo cui un provvedimento collegiale emesso in forma di ordinanza nonostante il suo carattere sostanziale di sentenza è affetto da nullità insanabile qualora rechi la firma del solo presidente (e non anche dell'estensore) va coordinato con quello, di portata affatto generale, della prevalenza della sostanza sulla forma, sì che, ove la qualità di giudice relatore sia ascrivibile, "ex actis", a persona fisica diversa da quella del presidente avuto riferimento alla sola intestazione del verbale d'udienza collegiale, e non anche al contenuto dell'ordinanza dichiarativa dell'improcedibilità dell'appello, redatta (come nel caso di specie) a mano dal presidente, deve ritenersi caducata la presunzione di corrispondenza tra il giudice originariamente indicato come relatore ed il giudice estensore del provvedimento che, in tal caso, può legittimamente identificarsi con il presidente (arg. ex artt. 118, 119 disp. att. cod. proc. civ.), con conseguente assolvimento dell'obbligo di sottoscrizione ex art. 132, comma terzo cod. proc. civ., e conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione presentato contro il detto provvedimento. (Nella specie la S.C. - rilevato che, dopo l'apertura del verbale di udienza dinanzi al collegio di appello con l'indicazione della qualità di relatore di uno dei suoi componenti in persona diversa dal presidente, si dava atto che "il collegio si ritira in camera di consiglio per verificare la ritualità della produzione della copia della sentenza di primo grado", e che, ancora, "il collegio decide come da separata ordinanza, di cui viene data lettura alla pubblica udienza" - osservava ancora, nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, che l'ordinanza "de qua", redatta nella immediatezza del momento deliberativo e con la contemporanea presenza degli originari componenti del collegio, era vergata a mano dal presidente e risultava priva di qualsivoglia indicazione relativa ad un diverso estensore).

In tema di impugnazioni, anche nel rito introdotto dalla legge 353/1990 l'inserzione di copia non autentica della sentenza impugnata nel fascicolo di ufficio di primo grado -trasmesso dalla cancelleria del giudice "a quo" - esclude l'improcedibilità dell'appello (sempre che la controparte non ne contesti la conformità all'originale), anche se la parte appellante non abbia prodotto copia autentica del detto provvedimento, senza che assuma, all'uopo, rilievo la mancata costituzione della parte appellata (che, attraverso il suo comportamento processuale, si è posta nella condizione di non poter disconoscere "espressamente" la conformità dell'atto all'originale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 696
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 696
    Data del deposito : 26 gennaio 1999

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