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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. 5317/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. GATTI Matteo Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione giudiziale promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) elett. dom. in Parte_1 C.F._1
Genova Via Cesarea 11/8, presso lo studio dell'Avv. Edoardo De Iorio (C.F. ) C.F._2 che la rappresenta e difende come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ) elett. dom. Controparte_1 C.F._3 in Genova Via Cairoli 18, presso lo studio dell'Avv. Federica Adorni (C.F: C.F._4 che la rappresenta e difende come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, con addebito della stessa al Sig. , ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 Controparte_1
c.c., per violazione dei doveri che derivano dal matrimonio, così come descritti e documentati in narrativa.
2) Assegnare la casa coniugale, sita in Genova, Via Eridania 8 int. 74, alla Sig.ra , Parte_1 insieme ai mobili ed agli arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme alle figlie ed , stabilendo conseguentemente che la ricorrente si faccia Persona_1 Persona_2 carico delle utenze e delle spese ordinarie relative all'amministrazione dell'immobile e disponendo che i coniugi – in quanto comproprietari – corrispondano le spese di amministrazione straordinaria in misura paritetica.
3) Prevedersi in capo al Sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario Controparte_1 delle figlie ed , in quanto non totalmente autosufficienti dal punto di Persona_1 Persona_2 vista economico, nella misura di € 250,00 mensili per ed € 250,00 mensili per Persona_1
, somme rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi mediante Persona_2 bonifico bancario alle coordinate note della Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese;
Parte_1
4) Disporre che le spese straordinarie relative alle figlie ed , così Persona_1 Persona_2 come individuate dal verbale del 15 settembre 2016 della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova, vengano ripartite in ragione del 70% a carico del Sig. e del 30% a carico della Controparte_1
Sig.ra . Parte_1
5) Disporre in favore della ricorrente un assegno di mantenimento mensile di € 800,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi mediante bonifico bancario alle coordinate note della Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese. Parte_1
Con vittoria di spese ed onorario.”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale Adito, in via provvisoria ed urgente, pronunciare la separazione tra le parti alle seguenti condizioni:
1) Accertare e dichiarare che la crisi coniugale tra i coniugi è derivata da inconciliabili differenze caratteriali sorte nel corso del rapporto matrimoniale e per l'effetto respingere tutte le domande formulate nel ricorso dalla sig.ra in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi e le Pt_1 ragioni meglio indicati nella narrativa degli atti depositati;
2) In ogni caso respingere tutte le domande formulate nel ricorso dalla sig.ra in quanto Pt_1 infondate in fatto ed in diritto, per i motivi e le ragioni meglio indicati nella narrativa di tutti gli atti depositati dal Resistente;
3) Disporre che la residenza ex casa familiare, sita in Genova alla Via Eridania 8 int. 74, sia provvisoriamente assegnata al resistente, il quale potrà viverci con le due figlie delle quali, fino ad oggi, provvede da solo alle spese;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Fatto e diritto
Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 01.06.2023 la signora Parte_1 chiedeva di pronunciarsi la separazione personale con addebito dal marito, signor CP_1 con il quale aveva contratto matrimonio, con rito concordatario in regime di separazione
[...] dei beni, il 21.08.1994, a Polistena (RC); precisava che, dall'unione erano nate due figlie:
[...] nata il [...]; nata il [...]; la ricorrente dichiara che la loro Per_1 Persona_2 unione entrava in crisi a causa della relazione extraconiugale del marito.
Quindi, con il proprio atto introduttivo la signora chiedeva l'assegnazione della Parte_1 casa coniugale e formulava richieste economiche a titolo di mantenimento sia in proprio favore, sia in favore delle figlie.
Nel ricorso la parte pone l'attenzione sui seguenti aspetti:
relazione extraconiugale del marito:
la parte ricorrente nel proprio atto a sostegno della propria domanda di addebito ripercorre le vicende familiari:
A fine agosto 2021, mentre la famiglia si accingeva a tornare a Genova dopo le vacanze estive trascorse in Calabria, ella notava che il marito era impegnato in una videochiamata e rideva con un'interlocutrice a lei sconosciuta, resosi conto della sua presenza , egli interrompeva la telefonata e quando la moglie gli chiedeva chi fosse la donna, inizialmente, egli cominciava a profondersi in giustificazioni e scuse non richieste, ed a fronte dell'insistenza della moglie le rivelava che conversava con un'amica di vecchia data, la signora . CP_2 Una volta giunti a casa e nelle settimane successive la ricorrente notava la presenza della
Sig.ra nel parcheggio della piscina vicino a dove i coniugi risiedono e in quelle CP_2 occasioni la ricorrente chiedeva al marito se la presenza della donna in quel luogo ed in quel momento fosse da considerarsi una coincidenza egli le rispondeva che i figli della donna frequentavano la piscina e che pertanto era il motivo del fatto che la signora si trovasse lì in quel momento.
A dicembre 2021, i coniugi e la figlia maggiore, , incontravano la Sig.ra Per_1 CP_2 ed il marito aveva, così, occasione di presentare la sua amica. Quest'ultima venuta a conoscenza che era alla ricerca di un lavoro, le offriva uno stage presso il proprio Per_1 studio professionale e incoraggiata dal padre, decideva di accettare ed iniziava la Per_1 propria esperienza lavorativa dopo Natale. Tale esperienza lavorativa si concludeva a fine marzo 2022, in quanto la ricorrente afferma che la figlia infastidita dai ripetuti atteggiamenti fin troppo amichevoli tra la professionista ed il padre, assunti anche alla sua presenza, si vedeva costretta a chiudere la propria esperienza presso lo studio professionale e ne comunicava alla madre le ragioni. Di conseguenza, la ricorrente decideva di affrontare ancora una volta il marito, il quale non solo insisteva nel negare la relazione, ma biasimava la figlia per aver lasciato il buon posto di lavoro, che le era stato offerto.
Nel mese di aprile 2022, il marito le manifestava la volontà di dividere i loro risparmi a metà su due conti diversi.
Nel mese di maggio 2022, il marito cominciava a modificare la propria routine, fino a quel momento, infatti, era solito tornare a casa dopo il lavoro e trascorrere la serata con la famiglia, mentre in quella primavera cominciava ad uscire dopo cena o a non tornare per cena, salvo rincasare in tarda serata. A quel punto, la Sig.ra , non potendo più ignorare detti Pt_1 cambiamenti, si decideva ad affrontare il marito in maniera franca e decisa e di fronte alle sue molteplici insistenze, il marito finalmente ammetteva la relazione extraconiugale con la Sig.ra
, per questo, la ricorrente scioccata dalle ammissioni del marito, gli chiedeva di CP_2 interrompere la relazione, quest'ultimo la assicurava che avrebbe posto fine al rapporto immediatamente. Invece, a metà giugno, la stessa notava e si convinceva che il marito non avesse mai posto fine alla relazione, quindi, decideva di affrontarlo nuovamente, stavolta egli non solo non negava la relazione, ma assumeva anche un atteggiamento sfacciato, ammettendo chiaramente anche di fronte alle figlie di aver intrattenuto una relazione extraconiugale. Pertanto, il 30 giugno 2022 la signora inviava, tramite i propri legali, Pt_1 una missiva in cui metteva il marito di fronte alle proprie responsabilità, conseguente a ciò il marito rispondeva limitandosi a contestare genericamente i contenuti della stessa, senza prendere posizione sull'accusa di aver intrattenuto una relazione extraconiugale.
A fine estate del 2022 veniva a mancare il suocero e la Sig.ra decideva di soprassedere Pt_1 sulla separazione per consentire al marito di riprendersi dal lutto.
Nell'autunno del 2022, il marito tornava più volte a rassicurare la moglie sul fatto che avesse chiuso la relazione con la Sig.ra ma, dopo un breve periodo in cui sembrava essere CP_2 tornato il sereno, appariva di nuovo chiaro che egli non aveva mai interrotto la relazione.
Atteggiamento del marito:
La ricorrente afferma che il marito ritenendo peraltro che la moglie non avesse davvero l'intenzione e la forza d'animo necessaria per richiedere la separazione, si sentiva in qualche maniera legittimato ad assumere atteggiamenti sfacciatamente irrispettosi, arrivando ad Per_ imporre la figura della compagna alla figlia minore, , che in diverse occasioni, veniva convinta dal padre ad uscire con lui e successivamente scopriva che anche la Sig.ra CP_2 era presente in alcune circostanze, in tali incontri la figlia scattava alcune fotografie (allegate al ricorso).
Con riferimento proprio alla domanda di addebito la parte precisa che, il marito ha tenuto degli atteggiamenti particolarmente offensivi ed oltraggiosi e con il suo comportamento ha leso irrimediabilmente l'onere e la dignità della ricorrente e le ha cagionato danni psicologici che precisa, saranno quantificati nelle meglio sedi.
Sulle condizioni economiche delle parti:
la ricorrente afferma che il marito negli ultimi mesi ha ridotto il proprio apporto economico alla famiglia, specificatamente, consegna alla moglie la somma mensile di euro 500,00 (il nucleo familiare vive nello stesso immobile).
redditi del marito:
ella afferma che lo stipendio medio mensile (svolge l'attività di operaio presso la Compagnia
NA IN & C.) è di circa euro 2.400 oltre ai buoni pasto per circa euro 200,00 mensili e all'indennità INPS di circa euro 350,00 mensili per un infortunio occorsogli sul posto di lavoro. Inoltre, la parte afferma che il marito risulta intestatario di alcuni beni immobili: egli è proprietario di diversi immobili (sul punto produce visura catastale dalla quale si evince che
è nudo proprietario dei primi tre beni):
- ha la proprietà del 50% dell'immobile sito in Genova, Via Eridania 8 int. 74, la cui superficie
è di 86 metri quadri;
- ha la piena proprietà di un immobile sito in Polistena (RC), Via Candelora 10, la cui superficie è di 126 metri quadri,
- ha la proprietà di un terzo di un immobile sito in Polistena (RC), Via Candelora 21, la cui superficie è di 128 metri quadri;
- ha la proprietà di un terzo di un immobile sito in Polistena (RC), Via Candelora 20, la cui superficie è di 18 metri quadri;
- ha la nuda proprietà di un terzo di un immobile sito a Polistena (RC), Via Scultore Giuseppe
Renda 16, la cui superficie è di 138 metri quadri.
propri redditi:
è impiegata part – time come addetta alle pulizie presso la società Fidente s.p.a. e percepisce uno stipendio medio mensile di euro 700,00. Inoltre, ella è proprietaria del solo 50 % della casa coniugale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.09.2023 il convenuto, il signor Controparte_1 si associava alla domanda di separazione ma si opponeva all'addebito nei propri confronti, quindi, chiedeva di respingere tutte le domande formulate nel ricorso, inoltre, domandava l'assegnazione in via provvisoria della casa coniugale al fine di viverci insieme alle figlie.
Nella comparsa pone l'attenzione su questi aspetti:
crisi coniugale:
la parte resistente afferma che contrariamente a quanto dedotto dalla controparte il matrimonio entrava in crisi a seguito della fisiologica consunzione del rapporto coniugale, esposto da tempo a divergenze caratteriali e di gestione della famiglia, soprattutto dal punto di vista economico, che le parti non erano riuscite a comporre e che determinavano l'insorgenza di un conflitto, poi aggravatosi, sino a ingenerare una irreversibile crisi coniugale.
Con riferimento alla presunta e non dimostrata relazione tra lui e la Sig. , la stessa CP_2 sarebbe comunque da ravvisare solo in riferimento ad un tempo successivo all'autunno del 2022 (prima i rapporti avevano sempre avuto natura amicale e non sentimentale) e, comunque, solo successivamente all'irreversibile crisi coniugale, formalizzata dall'intervento dei difensori (come del resto lo sono le foto che ha scattata la figlia e allegate al ricorso). Infatti, egli afferma che nè personalmente né a mezzo del proprio legale ha mai ammesso di intrattenere una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, essendo tale affermazione del tutto sfornita di prova e della quale era onere della controparte provarne l'esistenza nel corso del rapporto di convivenza, a nulla valendo la situazione attuale in cui versano le odierne parti, che ormai vivono separati di fatto ma ancora non di diritto.
Sulle condizioni economiche delle parti:
il resistente afferma e produce documentazione dalla quale emerge che non guadagna la somma affermata da controparte, specificatamente euro 2.400,00.
Inoltre, per i beni siti in Calabria, afferma che egli è proprietario di un solo immobile, quello di Via Candelora 10, per gli altri tre immobili è nudo proprietario.
In merito alle spese familiari egli afferma che oltre a versare l'importo mensile di € 500,00, egli ha consegnato alla moglie i ticket che lo stesso riceve, periodicamente, dal datore di lavoro dell'importo totale di circa € 460,00. Oltre a tali somme ha corrisposto alla moglie la somma contante di € 150,00 mensili. Infine, le spese relative alle figlie afferma che, sono state da lui sostenute interamente.
In relazione ai redditi della moglie egli afferma che ella ha un lavoro a tempo indeterminato part-time e dunque, non è priva di reddito. Peraltro, precisa che la moglie nel proprio ricorso lamenta la dipendenza economica dal marito, ma non ha fatto nulla per migliorare la propria situazione soprattutto dal punto di vista lavorativo, infatti, non risultano agli atti richieste di ampliamento dell'orario di lavoro da part-time a full-time o comunque di ampliamento dell'orario.
La figlia Per_1
Riguardo alla figlia segnala che è maggiorenne e anche economicamente Per_1 autosufficiente in quanto percepisce un importo mensile pari ad euro 800,00 (produce in atti il contratto della figlia).
Comportamento della moglie:
il resistente precisa che la controparte sostiene di avere grosse difficoltà economiche, ma in realtà sarebbe solita frequentare bar sia a colazione che a pranzo e talvolta a cena, senza considerare le ulteriori spese per aperitivi consumati in più occasioni durante la settimana e per l'acquisto di “Gratta e Vinci”. La moglie non si occuperebbe della casa e spesso lascia la Per_ figlia a pranzare/cenare al bar. Ovviamente, egli provvede sia alla spesa per consentire alle figlie di poter pranzare/cenare a casa e sta con loro a pranzo o cena (a seconda della turnistica al lavoro). Afferma, inoltre, di dover ordinare il pasto alle figlie on-line in quanto in casa non vi era nulla e, in sua assenza per lavoro, le stesse si trovavano in difficoltà.
Assegnazione della casa coniugale:
il resistente nel proprio atto afferma che la moglie sostiene di non avere le risorse economiche sufficienti per provvedere al mantenimento di tutte le spese necessarie nel quotidiano, ivi comprese le spese di mantenimento dell'immobile coniugale, egli precisa che qualora dovesse trasferirsi in altro immobile in locazione, allo stesso modo non sarebbe in grado di sostenere le spese per il mantenimento di due immobili. Quindi, qualora la casa ex coniugale non fosse a lui assegnata, sarebbe necessario quanto prima venderla al fine di non vederla persa in sede di esecuzione dei creditori
Il resistente nel proprio atto si rende disponibile a versare la somma di euro 250,00 a titolo di Per_ mantenimento della figlia ma tale disponibilità non è presente nelle conclusioni, nel caso in cui la casa coniugale non venisse a lui assegnata.
Nel rispetto del codice di rito le parti depositavano le proprie memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.. In particolare, la parte ricorrente modificava in parte le proprie conclusioni, specificatamente, nelle richieste economiche a titolo di mantenimento sia in proprio favore, sia in favore delle figlie.
Memoria ex art. 473 bis.17 I c.p.c.
Crisi coniugale:
la parte precisa che, il resistente conscio della gravità della propria condotta e delle conseguenze che la stessa ha avuto nel determinare la fine della relazione coniugale, cerca ora di “retrodatare” l'insorgenza della crisi del suo matrimonio, detta affermazione, del tutto sfornita di prova, contrasta con la realtà fattuale, in quanto il rapporto matrimoniale si deteriorava solo ed esclusivamente a seguito ed in conseguenza della relazione extraconiugale intrapresa dal convenuto, ciò è affermato anche nella lettera inviata il 30.06.2022, quindi l'intervento del legale non è da ascriversi ad una crisi radicata nel tempo. In ogni caso la parte sottolinea che solo a seguito della sentenza di separazione decadono gli obblighi di fedeltà non certo con il mero invio di una lettera da parte del legale, dove peraltro si individua come unica ragione della crisi coniugale il tradimento. Pertanto, dal momento che è la stessa controparte ad ammettere l'esistenza della relazione, questo fatto può ritenersi provato e certifica che il Sig. sia venuto meno ai propri obblighi. Per_1
Redditi dei coniugi:
in merito ai redditi del marito riafferma quanto già dichiarato nel ricorso. Inoltre, riafferma che il marito è proprietario di un'auto della quale non ha prodotto i documenti.
In merito ai propri redditi precisa che, ella dal 1996 risulta invalida al 55% , pertanto, non può svolgere determinate mansioni, l'invalidità in quella percentuale non garantisce alcuna indennità od assegno, quindi, la Sig.ra non è in alcun modo sostenuta o sussidiata Pt_1 dallo Stato a causa della propria condizione.
In secondo luogo, la Sig.ra ha contribuito ai bisogni della famiglia svolgendo un Pt_1 lavoro part-time, che le ha permesso sia di contribuire economicamente alle esigenze familiari che di crescere le figlie senza rivolgersi a baby-sitter ed aiuti di vario tipo per la gestione della casa.
Contributo economico alla famiglia della controparte:
Dal mese di agosto 2023, ossia quello successivo alla notifica del ricorso il marito ha ulteriormente ridotto la somma unilateralmente “concessa” alla moglie per la gestione della casa da 500 a 350 euro mensili (doc. 4 di parte convenuta, pag. 39 del file) ed ha invece deciso di corrispondere direttamente una somma di denaro alle figlie, effettuando a favore di Per_ un bonifico da 250 euro con causale “DIVERTIMENTI” e ad 3 diversi bonifici Per_1 per un totale di 200 euro complessivi, con la stessa causale di bonifico. Nel mese di settembre il Sig. addirittura non ha corrisposto nulla alla moglie per la gestione della casa (dove Per_1 ancora risiede in ogni caso), ed ha di nuovo versato alle figlie 250 euro a testa, come si evince anche dallo stesso doc. 9 di controparte.
Pertanto, la parte conclude che se il resistente sta maturando il pensiero di corrispondere direttamente alle figlie una somma di denaro in modo da evitare di versare quella somma alla moglie, evidentemente non gli è chiaro quale funzione abbia l'assegno di mantenimento a favore dei figli. Infatti, del tutto evidente che le ragazze – come richiesto dalla ricorrente e come loro stesse desiderano - continueranno a convivere con la madre presso la casa coniugale, quindi, il versamento dell'assegno di mantenimento per le stesse alla Sig.ra
è l'unica scelta sensata, in quanto quelle somme non devono essere utilizzate – come Pt_1 pare ritenere il Sig. – per i “divertimenti”, ma per le esigenze di vita quotidiana delle Per_1 ragazze. Comportamento della ricorrente:
la Sig.ra non è solita acquistare “ ed ha sempre provveduto alla spesa Pt_1 Parte_2
e alle esigenze delle figlie, mantenendo uno stile di vita ordinario, contrariamente a quanto vuole far credere controparte.
Detta circostanza è documentalmente provata dagli estratti conto prodotti, dove si notano frequenti spese al Conad da parte della ricorrente o in altri negozi di generi alimentari, mentre
– esaminando quelli della controparte – si notano frequenti spese in pizzerie e ristoranti, anche fuori città, frequentati con la nuova compagna.
L'assegnazione della casa familiare:
In merito la ricorrente afferma che le figlie vogliono stare con lei, quindi, dichiara che la giurisprudenza è granitica sul punto nell'affermare che la casa familiare va assegnata al coniuge economicamente più debole, nonché a quelle con cui materialmente convivranno le figlie.
i redditi delle figlie:
la figlia ha un contratto di lavoro a tempo determinato per cinque mesi da giugno Per_1
2023 ad ottobre 2023 per una retribuzione mensile di circa € 800,00 euro. È pertanto del tutto evidente che non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica, tenuto anche conto del fatto che l'impiego part-time dovrebbe terminare entro il mese di ottobre.
Per_ La figlia ha reperito un'occupazione, sottoscrivendo un contratto di apprendistato presso un negozio da parrucchiera. Anche in tal caso, è del tutto evidente che un contratto di siffatta natura, in cui il datore di lavoro può recedere alla fine del periodo di apprendistato senza giusta causa o giustificato motivo, non dia garanzie di stabilità economica, considerato anche che il compenso di circa 500 euro, allo stato non è in alcun modo adeguato a conseguire l'indipendenza economica.
Il proprio mantenimento:
ella non è economicamente autosufficiente in quanto percepisce uno stipendio di circa € 600
– 700 mensili, quindi, non può oggettivamente prendere in locazione un appartamento, non può mantenersi in toto da sola e le va ovviamente garantita un'esistenza dignitosa, tenuto anche conto del fatto che il Sig. ha entrate per oltre 2.700,00 euro mensili tra stipendio, Per_1 tredicesima, quattordicesima, indennità INPS e buoni pasto. Ella è attualmente la parte economicamente più debole non solo della coppia, ma dell'intero nucleo familiare (ecco il motivo per la quale chiede, in questa memoria, un aumento economico a titolo di mantenimento in proprio favore).
Memoria ex art. 473 bis.17 II c c.p.c.:
crisi coniugale:
la parte resistente ribadisce quanto già affermato nella propria comparsa che il rapporto con la signora era, per molto tempo, amicale, quindi, afferma che irrilevanti appaiono CP_2 essere tutte le ulteriori contestazioni sempre relative all'esistenza (o meno) di una relazione extra-coniugale in quanto sono illazioni non supportate da alcun elemento di prova.
Controparte ha l'onere di provare, ai fini dell'addebito della separazione all'altro coniuge, non soltanto l'esistenza dell'infedeltà ma anche la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Ribadisce ancora che la presunta relazione sentimentale, qualora riconosciuta come tale, si collocherebbe in un tempo successivo alla deflagrazione della crisi familiare e sarebbe quindi sprovvista di efficienza causale sulla disgregazione del nucleo familiare.
La sofferenza psicologica della moglie:
La sofferenza psicologica affermata dalla controparte non viene provata in quanto non solo non è stata prodotta documentazione alcuna a sostegno di quanto asserito, ma anche la stessa ricorrente pare intrattenere una relazione, come pacificamente emerge dalle foto che si producono, risalenti alla fine del mese di settembre /inizio mese di ottobre 2023.
Aspetto economico:
Redditi propri:
la parte resistente precisa che, i conteggi che vengono riportati da controparte sia in ricorso che in memoria sono errati e del tutto infondati in quanto risulta pacifico e documentalmente provato che egli ha ricevuto gli importi di cui alla tabella prodotta al sub. Doc. 5) la quale riporta esattamente gli importi oggetto di buste paga dalle quali è evidente che si debbano anche detrarre alcune voci, come ad esempio i rimborsi Irpef, ecc…
La controparte, inoltre, aggiunge alla retribuzione mensile ricevuta dal resistente l'indennità che lo stesso percepisce a seguito di infortunio sul lavoro e relativa conseguente invalidità, sul punto la parte resistente precisa che tali importi sono solo del resistente e non possono essere valutati al fine di determinare un eventuale assegno di mantenimento per la moglie. Redditi della moglie:
In merito all'invalidità della moglie, il resistente precisa che oltre ad essere parzialmente illeggibile, non risulta alcuna inabilità al lavoro, né totale né parziale e non vi è documentazione successiva al 14.11.1996 di eventuale aggravamento della situazione sanitaria della stessa. Inoltre, non è stato prodotto alcun documento relativo all'eventuale limitazione/incapacità lavorativa, totale o parziale. Peraltro, conclude affermando che la moglie avrebbe ben potuto trovare un'occupazione migliore proprio in considerazione delle agevolazioni che i datori di lavoro hanno per l'assunzione delle persone invalide.
redditi delle figlie:
entrambe le figlie sono maggiorenni e lavorano: lavora a tempo determinato – come Per_1 peraltro già indicato in comparsa di risposta - con retribuzione persino superiore a quella Per_ indicata dalla ricorrente. ha iniziato in ottobre a lavorare con contratto part-time a tempo indeterminato (la parte produce il contratto). Quindi, il resistente afferma che non vuole assolutamente sottrarsi al versamento di un contributo al mantenimento delle figlie, tuttavia, vista la loro autonomia economica in considerazione del fatto che entrambe vivranno con uno dei genitori, ritiene che sia venuto meno in capo ad esso l'obbligo di versamento di un mantenimento. Specifica, inoltre, che egli continuerà ad aiutare le figlie, come peraltro dimostrato dai bonifici che lo stesso ha effettuato in favore delle stesse e direttamente sul conto corrente di queste ultime, come da accordi tra loro direttamente intervenuti.
Memoria ex art. 473 bis. 17 III c.p.c.
Causa della fine del matrimonio:
la parte ricorrente riafferma quanto già ampiamente detto nei precedenti atti che il rapporto matrimoniale si deteriorava solo ed esclusivamente a seguito e in conseguenza della relazione extraconiugale intrapresa dal marito, infatti, sostiene che le prove fotografiche e la lettera dell'avvocato dimostrano la relazione extraconiugale.
Precisa di non aver parlato di riconciliazione tra i coniugi ma che il marito le ha mentito raccontandole di aver posto fine alla relazione extraconiugale intrapresa, ma ciò non corrispondeva al vero. Relazione che non mai stata smentita.
Reddito del resistente:
la parte riafferma quanto già dichiarato nei precedenti atti e chiarisce che il reddito mensile del marito è di circa euro 2.400,00 senza contare la somma di euro 350,00 che percepisce a titolo di infortunio sul lavoro. Quindi, conclude ribadendo che egli ha una retribuzione di quattro volte superiore alla propria.
Attività lavorativa e malattia della ricorrente:
la Signora precisa che non svolge un lavoro part-time per mancanza di volontà, ma Pt_1 per espressa scelta effettuata sul punto dai coniugi, tenuto anche conto delle sue condizioni di salute. Infatti, dalla documentazione prodotta la ricorrente evince che è invalida al 55%, pertanto, con tale percentuale di invalidità le possibilità lavorative sono limitate. Oltre a ciò, afferma che nell'ultimo periodo si sono aggiunti le sofferenze psicologiche patite in conseguenza della separazione, sul punto precisa che, questa non è la sede nella quale far riconoscere il risarcimento del danno psicologico patito, quindi, non ha il dovere di allegare alcun che in questo procedimento.
Assegno di mantenimento a favore delle figlie:
Alla figlia maggiore della coppia, non è stato rinnovato il contratto, pertanto, al Per_1
Per_ momento è senza lavoro. Per quanto concerne, invece, , da atto che – pur tenendo conto della precarietà della situazione lavorativa – la stessa inizia a rendersi autonoma.]
All'udienza del 30.10.2023 il GD dopo aver esperito il tentativo di conciliazione interrogava liberamente le parti. I difensori delle parti chiedevano un breve rinvio al fine di poter trovare un accordo per la definizione della controversia, che il GD concedeva loro rinviando così all'udienza del
20.11.2023. A tale udienza il GD rinviava il giudizio al 07.12.2023, in quanto i procuratori delle parti avevano chiesto, nuovamente, un rinvio.
Alla rinviata udienza del 07.12.2023 i procuratori delle parti davano atto di non aver trovato un accordo. Quindi, il GD con successiva ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 21.12.2023 a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, autorizzava i coniugi a vivere separati, poneva a carico del Sig. , a titolo di mantenimento della moglie, l'importo di euro Controparte_1
400,00 mensili;
ammetteva le prove orali specificatamente i capitoli di prova dedotti da parte attrice:
1), 2), 5), 6), 15) per interpello e testimoni, limitatamente a due testimoni, con esclusione dei restanti capitoli di prova in quanto generici, valutativi, vertenti su circostanze da provarsi documentalmente o comunque irrilevanti ai fini della decisione. Invece, non ammetteva i capitoli di prova dedotti dal convenuto in quanto generici, valutativi e vertenti su circostanze da provarsi documentalmente.
Quindi, fissava per l'espletamento delle prove all'udienza del 23.05.2024, la quale veniva con decreto del 06.05.2024 dal GD rinviata al 10.10.2024. In tale udienza tenuta dalla GOP, Dott.ssa Saglimbeni venivano escussi i testi. Al termine dell'udienza la GOP rimetteva il fascicolo al Presidente per la prosecuzione delle prove e per la pronuncia circa i depositi richiesti dalle parti. Quindi, il Presidente con successiva Ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 11.12.2024 autorizzava le parti a depositare su pct i documenti richiesti dalle parti nell'udienza udienza, specificatamente, il certificato redatto dal
CSM distretto 9 del 08.10.2024 e il contratto di locazione sottoscritto dal resistente il 05.09.2024.
Inoltre, invitava le parti a depositare le dichiarazioni dei redditi del 2024 relative ai documenti richiesti alla predetta udienza, Pertanto, dichiarava conclusa l'istruttoria orale e conseguentemente a ciò, fissava l'udienza per la prosecuzione della causa con la presenza necessaria solo dei difensori per il giorno 06.02.2025 al fine di valutare eventuali altre richieste o fissare l'udienza di discussione della causa.
Nel rispetto di quanto richiesto dal Presidente nella predetta ordinanza le parti con note di deposito del 1.12.2024; 23.12.2024 e 27.01.2025 producevano la relativa documentazione.
Come risulta dalla nota di deposito del 23.12.2025 il resistente in data 07.12.2024 ha acquistato l'immobile di cui risultava essere il conduttore dal 05.09.2024 al prezzo di euro
31.000,00 pagato mediante un assegno circolare.
All'udienza del 06.02.2025 il GD, ritenuto opportuno tentare di raggiungere un accordo tra le parti e in caso negativo procedere a discutere la causa rinviava al 20.03.2025 per comparizione delle parti per tentativo di conciliazione e, ove non riuscito, per discussione orale della causa.
Alla differita udienza del 07.05.2025 le parti dichiaravano di non avere raggiunto un accordo e rinunciavano a sentire le figlie come testi, quindi, il GD riteneva sufficientemente istruita la causa, rinviava così per discussione al 02.07.2025. In tale ultima udienza il GD invitava le parti alla discussione al cui esito si riservava di riferire al collegio per la decisione.
***
Sulla separazione personale dei coniugi
Entrambe le parti concordano affinchè venga pronunciata la loro separazione personale, i fatti e le circostanze addotte dalle medesime nei rispetti atti processuali dimostrano in forma inequivocabile come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia da tempo completamente cessata e come la prosecuzione della convivenza fosse parimenti divenuta intollerabile.
Va, dunque, pronunciata la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Sulla domanda di addebito della separazione a carico del marito Sono stati sentiti due testimoni per parte in ordine alla sussistenza di una relazione coniugale tra il sig. e tale e alla sussistenza di un nesso causale tra l'inizio di tale relazione e la Per_1 CP_2 crisi matrimoniale.
Come evidenziato sopra mentre la moglie sostiene che fu la scoperta della relazione e la successiva scoperta che tale relazione non era stata interrotta a causare la fine del matrimonio il marito ha sostenuto che il matrimonio era già in crisi, come emergerebbe peraltro dalla comunicazione che la moglie le aveva fatto inviare da un legale e la relazione sarebbe iniziata dopo la crisi coniugale e non ne sarebbe la causa.
I testimoni del marito hanno sostanzialmente dichiarato di non sapere nulla della relazione né di alcuni episodi indicati dalla moglie e delle discussioni tra moglie e marito.
Anche i testimoni della moglie hanno dichiarato di non avere avuto conoscenza diretta della relazione ma di averne appreso dalla moglie stessa che aveva loro raccontato vari episodi. Più specifica è stata la testimonianza della sorella della moglie che ha evidenziato di avere saputo della relazione dal racconto delle nipoti che, come narrato da parte ricorrente, avrebbero scoperto tale relazione sia durante il periodo in cui una delle figlie lavorava presso tale , sia da messaggi o CP_2 conversazioni telefoniche.
Sotto un profilo testimoniale decisiva sarebbe stata la testimonianza delle figlie a cui le parti hanno però inteso rinunciare per non coinvolgerle nel conflitto coniugale.
Può però desumersi una prova logica da quanto emerso dagli atti. Se è pur vero che i testi di parte ricorrente hanno dichiarato di avere saputo della relazione solo dal racconto della moglie
(dichiarazione che rende attendibile la deposizione in quanto, trattandosi di una amica e di una sorella della moglie avrebbero ben potuto “parteggiare” per la ricorrente dichiarando di avere saputo direttamente della relazione) è altrettanto vero che le dichiarazione de relato ex parte actoris hanno una specifica credibilità soprattutto nella materia di famiglia: ed invero è difficile che una persona confidi a terzi, anche parenti o amici, situazioni così intime e nel contempo spiacevoli come il tradimento del proprio marito. Invero normalmente tali fatti vengono custoditi da un comprensibile riserbo che viene rotto quando la sofferenza per il fatto e la sua insopportabilità superano ogni limite di tollerabilità. Per cui il fatto di avere confidato ad una amica ed alla sorella tali fatti, come confermato dalle stesse, rende credibile il racconto di parte attrice. Che poi il marito intendesse già conclusa la relazione coniugale dopo l'intervento dei legali è una percezione di parte: il fatto stesso che la moglie abbia accettato più volte di superare la crisi in cambio della promessa che la relazione del marito con un'altra persona si sarebbe interrotta, dimostra come per la moglie il matrimonio non era finito ma è finito a causa del perdurare della relazione e della sua acquisita definitività.
Va quindi pronunciato l'addebito a carico del marito.
La situazione delle figlie.
Entrambe le figlie sono maggiorenni per cui occorre valutare solo gli aspetti economici.
In sede di udienza presidenziale si era tenuto conto delle dichiarazioni delle parti rese all'udienza del Per_ 30.10.2023 da cui risultava che le figlie e vivevano ancora entrambe nella casa Per_1 coniugale ma, sempre dalle dichiarazioni rese dalle parti nonché dalla documentazione prodotta da parte convenuta risultava che entrambe le figlie siano inserite seppur da poco tempo nel mondo del lavoro, avendo la figlia un contratto a tempo determinato presso l'università di Genova Per_1
Per_ come segretaria con retribuzione di euro 800,00 mensili ed essendo da poco assunta con contratto di formazione e lavoro a Pegli come parrucchiera con retribuzione mensile pari ad euro
850,85. Da ciò il Presidente aveva desunto la ormai acquisita autosufficienza economica delle stesse e conseguentemente non aveva disposto alcun assegno di mantenimento a favore delle stesse.
In sede di conclusioni è emerso che la figlia vive ancora con la madre (il padre sostiene Per_1
Per_ che si sta organizzando per andare a vivere da sola) ma ha un lavoro mentre ha iniziato una relazione in Sicilia dove vive ma ogni tanto torna avendo un lavoro precario.
Ritiene questo Tribunale di confermare la non riconoscibilità di un contributo al mantenimento delle figlie dovendo ritenere le stesse ormai economicamente autosufficienti.
La richiesta di assegno di mantenimento per la moglie
Va evidenziato che il matrimonio durato 30 anni, le parti si sono sposate nel 94 con separazione nel Per_ 2023. Dal matrimonio sono nate due figlie, e , oggi maggiorenni. Per_1
Durante il matrimonio la moglie si è occupata della famiglia e delle figlie non lavorando. In oggi è affetta da una invalidità del 50%, che però non determina il diritto ad una indennità ma sicuramente limita la possibilità di svolgere determinati lavori. Ha attualmente un orario di lavoro ridotto e guadagna solo 600 Euro al mese.
Del resto anche il sig. ha evidenziato di non essersi mai sottratto a mantenere la moglie: è in Per_1 discussione invero il quantum dell'assegno chiedendo il marito che sia determinato in proporzione al suo reddito. A tale proposito ha evidenziato di avere acquistato una nuova casa in Cornigliano, dove
è andato ad abitare, investendo risparmi per 30.000 Euro.
Sussiste una indubbia disparità economica tra le parti. In sede di ordinanza presidenziale era stato ritenuto che il marito guadagnasse 1900 Euro al mese rispetto ai 600 della moglie, in sede di discussione il marito ha sostenuto di guadagnare 1700 Euro al mese solo grazie agli straordinari.
Attualmente la moglie continua a beneficiare dell'immobile di proprietà dei coniugi su cui gli stessi non hanno trovato un accordo per la vendita. Il marito evidenzia che le spese per l'amministrazione sono pari a 4000 Euro e quindi sono alte per cui si rischia il pignoramento dell'immobile per i debiti verso l'amministrazione: da qui la sua proposta di vendere l'immobile dividendo il ricavato con la moglie.
La moglie ha evidenziato di avere accettato di far valutare l'immobile per vedere se poteva essere venduto e di non essere contraria ma di non sapere dove andare in caso di vendita non trovando una abitazione da affittare con solo 600 Euro al mese di stipendio.
In sede di ordinanza presidenziale era stato ritenuto congruo un assegno di mantenimento di Euro
400,00 tenuto conto che il sig. risulta percepire una retribuzione di circa euro 1.900,00 mensili Per_1
(a cui va aggiunta una rendita INAIL pari ad euro 350,00 mensili) e tenuto conto che lo stesso avrebbe dovuto trovarsi una sistemazione con conseguenti aggravi in termini di oneri alloggiativi o comunque contribuire al ménage di una sua eventuale nuova sistemazione con la sua attuale compagna e tenuto invece conto che la Sig.ra risulta percepire una retribuzione mensile di euro 600,00 e non ha Pt_1 altre proprietà oltre la casa coniugale (il sig. ha delle case in comproprietà in Calabria). Per_1
In sede di discussione parte ricorrente ha confermato la richiesta di 800 Euro di mantenimento o quantomeno un aumento a 600/700 Euro mentre parte resistente ha dichiarato di poter sostenere un assegno di mantenimento di 200 Euro al massimo.
Ritiene questo Tribunale che il contributo previsto con l'ordinanza presidenziale possa essere aumentato ad Euro 600,00 per i seguenti motivi:
a) persiste una differenza retributiva tra le parti;
b) peraltro la moglie usufruisce di fatto della casa coniugale, anche se non assegnata, e ciò rappresenta di fatto un ulteriore contributo del marito a favore della stessa;
c) la situazione abitativa del marito è migliorata avendo ora egli una casa di proprietà in cui paga solo
400 Euro di spese di amministrazione ed è inoltre proprietario di una autovettura (la moglie non ne possiede). Non è chiaro se conviva con la nuova compagna per cui non si può tenere conto di tale aspetto.
d) le spese di amministrazione dell'immobile casa coniugale sono indubbiamene alte e la ricorrente dovrà evidentemente farsi carico anche delle utenze, finora pagate dal marito: inoltre, se è pur vero che le figlie possono considerarsi economicamente autosufficienti, è emerso dagli atti che la figlia sta ancora vivendo con la madre (anche se il padre sostiene che si sta organizzando per Per_1 trovare una abitazione autonoma) senza contribuire alle spese.
e) la retribuzione limitata della moglie e il fatto che per anni non abbia lavorato rendono difficile in futuro il raggiungimento di una posizione pensionistica diversa da quella sociale: e se anche in sede di separazione non è necessario stabilire un contributo di natura perequativa-compensativa (come invece dovrà farsi in sede di divorzio) è indubbio che vada riconosciuta una componente di tale genere nella misura di Euro 400,00 proprio per compensare il sacrificio compiuto dalla madre nell'accudimento della famiglia e le conseguenti perdite di chances.
f) a tale somma si aggiunge un contributo di natura assistenziale di Euro 200,00 stante il livello minimo di retribuzione.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno compensate per la reciproca soccombenza: la domanda di assegno per le figlie e di assegnazione della casa coniugale non è stata infatti accolta mentre il marito è perdente in tema di addebito e parzialmente in tema di contributo per il mantenimento della moglie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale di nata a [...] Parte_1
(GE) il 14.07.1966 e nato a [...] il Controparte_1
18.02.1968, coniugi per il matrimonio contratto, con rito concordatario, a
Polistena (RC) il 21.09.1994;
- Dichiara tenuto il sig. al versamento di un assegno per Controparte_1
il mantenimento della sig.ra che determina in € 600,00 Parte_1
mensili per 12 mensilità annue a decorrere dal dicembre 2025 e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal dicembre 2026 e per l'effetto condanna il sig. al Controparte_1
versamento di un assegno di mantenimento a favore della sig.ra Pt_1
da versarsi a decorrere dal dicembre 2025 entro il giorno 10 di
[...]
ogni mese per dodici mensilità annue con rivalutazione istat dal dicembre 2026.
- Respinge le altre domande
- Spese del giudizio compensate tra le parti
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. GATTI Matteo Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione giudiziale promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) elett. dom. in Parte_1 C.F._1
Genova Via Cesarea 11/8, presso lo studio dell'Avv. Edoardo De Iorio (C.F. ) C.F._2 che la rappresenta e difende come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ) elett. dom. Controparte_1 C.F._3 in Genova Via Cairoli 18, presso lo studio dell'Avv. Federica Adorni (C.F: C.F._4 che la rappresenta e difende come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, con addebito della stessa al Sig. , ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 Controparte_1
c.c., per violazione dei doveri che derivano dal matrimonio, così come descritti e documentati in narrativa.
2) Assegnare la casa coniugale, sita in Genova, Via Eridania 8 int. 74, alla Sig.ra , Parte_1 insieme ai mobili ed agli arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme alle figlie ed , stabilendo conseguentemente che la ricorrente si faccia Persona_1 Persona_2 carico delle utenze e delle spese ordinarie relative all'amministrazione dell'immobile e disponendo che i coniugi – in quanto comproprietari – corrispondano le spese di amministrazione straordinaria in misura paritetica.
3) Prevedersi in capo al Sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario Controparte_1 delle figlie ed , in quanto non totalmente autosufficienti dal punto di Persona_1 Persona_2 vista economico, nella misura di € 250,00 mensili per ed € 250,00 mensili per Persona_1
, somme rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi mediante Persona_2 bonifico bancario alle coordinate note della Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese;
Parte_1
4) Disporre che le spese straordinarie relative alle figlie ed , così Persona_1 Persona_2 come individuate dal verbale del 15 settembre 2016 della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova, vengano ripartite in ragione del 70% a carico del Sig. e del 30% a carico della Controparte_1
Sig.ra . Parte_1
5) Disporre in favore della ricorrente un assegno di mantenimento mensile di € 800,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi mediante bonifico bancario alle coordinate note della Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese. Parte_1
Con vittoria di spese ed onorario.”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale Adito, in via provvisoria ed urgente, pronunciare la separazione tra le parti alle seguenti condizioni:
1) Accertare e dichiarare che la crisi coniugale tra i coniugi è derivata da inconciliabili differenze caratteriali sorte nel corso del rapporto matrimoniale e per l'effetto respingere tutte le domande formulate nel ricorso dalla sig.ra in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi e le Pt_1 ragioni meglio indicati nella narrativa degli atti depositati;
2) In ogni caso respingere tutte le domande formulate nel ricorso dalla sig.ra in quanto Pt_1 infondate in fatto ed in diritto, per i motivi e le ragioni meglio indicati nella narrativa di tutti gli atti depositati dal Resistente;
3) Disporre che la residenza ex casa familiare, sita in Genova alla Via Eridania 8 int. 74, sia provvisoriamente assegnata al resistente, il quale potrà viverci con le due figlie delle quali, fino ad oggi, provvede da solo alle spese;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Fatto e diritto
Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 01.06.2023 la signora Parte_1 chiedeva di pronunciarsi la separazione personale con addebito dal marito, signor CP_1 con il quale aveva contratto matrimonio, con rito concordatario in regime di separazione
[...] dei beni, il 21.08.1994, a Polistena (RC); precisava che, dall'unione erano nate due figlie:
[...] nata il [...]; nata il [...]; la ricorrente dichiara che la loro Per_1 Persona_2 unione entrava in crisi a causa della relazione extraconiugale del marito.
Quindi, con il proprio atto introduttivo la signora chiedeva l'assegnazione della Parte_1 casa coniugale e formulava richieste economiche a titolo di mantenimento sia in proprio favore, sia in favore delle figlie.
Nel ricorso la parte pone l'attenzione sui seguenti aspetti:
relazione extraconiugale del marito:
la parte ricorrente nel proprio atto a sostegno della propria domanda di addebito ripercorre le vicende familiari:
A fine agosto 2021, mentre la famiglia si accingeva a tornare a Genova dopo le vacanze estive trascorse in Calabria, ella notava che il marito era impegnato in una videochiamata e rideva con un'interlocutrice a lei sconosciuta, resosi conto della sua presenza , egli interrompeva la telefonata e quando la moglie gli chiedeva chi fosse la donna, inizialmente, egli cominciava a profondersi in giustificazioni e scuse non richieste, ed a fronte dell'insistenza della moglie le rivelava che conversava con un'amica di vecchia data, la signora . CP_2 Una volta giunti a casa e nelle settimane successive la ricorrente notava la presenza della
Sig.ra nel parcheggio della piscina vicino a dove i coniugi risiedono e in quelle CP_2 occasioni la ricorrente chiedeva al marito se la presenza della donna in quel luogo ed in quel momento fosse da considerarsi una coincidenza egli le rispondeva che i figli della donna frequentavano la piscina e che pertanto era il motivo del fatto che la signora si trovasse lì in quel momento.
A dicembre 2021, i coniugi e la figlia maggiore, , incontravano la Sig.ra Per_1 CP_2 ed il marito aveva, così, occasione di presentare la sua amica. Quest'ultima venuta a conoscenza che era alla ricerca di un lavoro, le offriva uno stage presso il proprio Per_1 studio professionale e incoraggiata dal padre, decideva di accettare ed iniziava la Per_1 propria esperienza lavorativa dopo Natale. Tale esperienza lavorativa si concludeva a fine marzo 2022, in quanto la ricorrente afferma che la figlia infastidita dai ripetuti atteggiamenti fin troppo amichevoli tra la professionista ed il padre, assunti anche alla sua presenza, si vedeva costretta a chiudere la propria esperienza presso lo studio professionale e ne comunicava alla madre le ragioni. Di conseguenza, la ricorrente decideva di affrontare ancora una volta il marito, il quale non solo insisteva nel negare la relazione, ma biasimava la figlia per aver lasciato il buon posto di lavoro, che le era stato offerto.
Nel mese di aprile 2022, il marito le manifestava la volontà di dividere i loro risparmi a metà su due conti diversi.
Nel mese di maggio 2022, il marito cominciava a modificare la propria routine, fino a quel momento, infatti, era solito tornare a casa dopo il lavoro e trascorrere la serata con la famiglia, mentre in quella primavera cominciava ad uscire dopo cena o a non tornare per cena, salvo rincasare in tarda serata. A quel punto, la Sig.ra , non potendo più ignorare detti Pt_1 cambiamenti, si decideva ad affrontare il marito in maniera franca e decisa e di fronte alle sue molteplici insistenze, il marito finalmente ammetteva la relazione extraconiugale con la Sig.ra
, per questo, la ricorrente scioccata dalle ammissioni del marito, gli chiedeva di CP_2 interrompere la relazione, quest'ultimo la assicurava che avrebbe posto fine al rapporto immediatamente. Invece, a metà giugno, la stessa notava e si convinceva che il marito non avesse mai posto fine alla relazione, quindi, decideva di affrontarlo nuovamente, stavolta egli non solo non negava la relazione, ma assumeva anche un atteggiamento sfacciato, ammettendo chiaramente anche di fronte alle figlie di aver intrattenuto una relazione extraconiugale. Pertanto, il 30 giugno 2022 la signora inviava, tramite i propri legali, Pt_1 una missiva in cui metteva il marito di fronte alle proprie responsabilità, conseguente a ciò il marito rispondeva limitandosi a contestare genericamente i contenuti della stessa, senza prendere posizione sull'accusa di aver intrattenuto una relazione extraconiugale.
A fine estate del 2022 veniva a mancare il suocero e la Sig.ra decideva di soprassedere Pt_1 sulla separazione per consentire al marito di riprendersi dal lutto.
Nell'autunno del 2022, il marito tornava più volte a rassicurare la moglie sul fatto che avesse chiuso la relazione con la Sig.ra ma, dopo un breve periodo in cui sembrava essere CP_2 tornato il sereno, appariva di nuovo chiaro che egli non aveva mai interrotto la relazione.
Atteggiamento del marito:
La ricorrente afferma che il marito ritenendo peraltro che la moglie non avesse davvero l'intenzione e la forza d'animo necessaria per richiedere la separazione, si sentiva in qualche maniera legittimato ad assumere atteggiamenti sfacciatamente irrispettosi, arrivando ad Per_ imporre la figura della compagna alla figlia minore, , che in diverse occasioni, veniva convinta dal padre ad uscire con lui e successivamente scopriva che anche la Sig.ra CP_2 era presente in alcune circostanze, in tali incontri la figlia scattava alcune fotografie (allegate al ricorso).
Con riferimento proprio alla domanda di addebito la parte precisa che, il marito ha tenuto degli atteggiamenti particolarmente offensivi ed oltraggiosi e con il suo comportamento ha leso irrimediabilmente l'onere e la dignità della ricorrente e le ha cagionato danni psicologici che precisa, saranno quantificati nelle meglio sedi.
Sulle condizioni economiche delle parti:
la ricorrente afferma che il marito negli ultimi mesi ha ridotto il proprio apporto economico alla famiglia, specificatamente, consegna alla moglie la somma mensile di euro 500,00 (il nucleo familiare vive nello stesso immobile).
redditi del marito:
ella afferma che lo stipendio medio mensile (svolge l'attività di operaio presso la Compagnia
NA IN & C.) è di circa euro 2.400 oltre ai buoni pasto per circa euro 200,00 mensili e all'indennità INPS di circa euro 350,00 mensili per un infortunio occorsogli sul posto di lavoro. Inoltre, la parte afferma che il marito risulta intestatario di alcuni beni immobili: egli è proprietario di diversi immobili (sul punto produce visura catastale dalla quale si evince che
è nudo proprietario dei primi tre beni):
- ha la proprietà del 50% dell'immobile sito in Genova, Via Eridania 8 int. 74, la cui superficie
è di 86 metri quadri;
- ha la piena proprietà di un immobile sito in Polistena (RC), Via Candelora 10, la cui superficie è di 126 metri quadri,
- ha la proprietà di un terzo di un immobile sito in Polistena (RC), Via Candelora 21, la cui superficie è di 128 metri quadri;
- ha la proprietà di un terzo di un immobile sito in Polistena (RC), Via Candelora 20, la cui superficie è di 18 metri quadri;
- ha la nuda proprietà di un terzo di un immobile sito a Polistena (RC), Via Scultore Giuseppe
Renda 16, la cui superficie è di 138 metri quadri.
propri redditi:
è impiegata part – time come addetta alle pulizie presso la società Fidente s.p.a. e percepisce uno stipendio medio mensile di euro 700,00. Inoltre, ella è proprietaria del solo 50 % della casa coniugale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.09.2023 il convenuto, il signor Controparte_1 si associava alla domanda di separazione ma si opponeva all'addebito nei propri confronti, quindi, chiedeva di respingere tutte le domande formulate nel ricorso, inoltre, domandava l'assegnazione in via provvisoria della casa coniugale al fine di viverci insieme alle figlie.
Nella comparsa pone l'attenzione su questi aspetti:
crisi coniugale:
la parte resistente afferma che contrariamente a quanto dedotto dalla controparte il matrimonio entrava in crisi a seguito della fisiologica consunzione del rapporto coniugale, esposto da tempo a divergenze caratteriali e di gestione della famiglia, soprattutto dal punto di vista economico, che le parti non erano riuscite a comporre e che determinavano l'insorgenza di un conflitto, poi aggravatosi, sino a ingenerare una irreversibile crisi coniugale.
Con riferimento alla presunta e non dimostrata relazione tra lui e la Sig. , la stessa CP_2 sarebbe comunque da ravvisare solo in riferimento ad un tempo successivo all'autunno del 2022 (prima i rapporti avevano sempre avuto natura amicale e non sentimentale) e, comunque, solo successivamente all'irreversibile crisi coniugale, formalizzata dall'intervento dei difensori (come del resto lo sono le foto che ha scattata la figlia e allegate al ricorso). Infatti, egli afferma che nè personalmente né a mezzo del proprio legale ha mai ammesso di intrattenere una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, essendo tale affermazione del tutto sfornita di prova e della quale era onere della controparte provarne l'esistenza nel corso del rapporto di convivenza, a nulla valendo la situazione attuale in cui versano le odierne parti, che ormai vivono separati di fatto ma ancora non di diritto.
Sulle condizioni economiche delle parti:
il resistente afferma e produce documentazione dalla quale emerge che non guadagna la somma affermata da controparte, specificatamente euro 2.400,00.
Inoltre, per i beni siti in Calabria, afferma che egli è proprietario di un solo immobile, quello di Via Candelora 10, per gli altri tre immobili è nudo proprietario.
In merito alle spese familiari egli afferma che oltre a versare l'importo mensile di € 500,00, egli ha consegnato alla moglie i ticket che lo stesso riceve, periodicamente, dal datore di lavoro dell'importo totale di circa € 460,00. Oltre a tali somme ha corrisposto alla moglie la somma contante di € 150,00 mensili. Infine, le spese relative alle figlie afferma che, sono state da lui sostenute interamente.
In relazione ai redditi della moglie egli afferma che ella ha un lavoro a tempo indeterminato part-time e dunque, non è priva di reddito. Peraltro, precisa che la moglie nel proprio ricorso lamenta la dipendenza economica dal marito, ma non ha fatto nulla per migliorare la propria situazione soprattutto dal punto di vista lavorativo, infatti, non risultano agli atti richieste di ampliamento dell'orario di lavoro da part-time a full-time o comunque di ampliamento dell'orario.
La figlia Per_1
Riguardo alla figlia segnala che è maggiorenne e anche economicamente Per_1 autosufficiente in quanto percepisce un importo mensile pari ad euro 800,00 (produce in atti il contratto della figlia).
Comportamento della moglie:
il resistente precisa che la controparte sostiene di avere grosse difficoltà economiche, ma in realtà sarebbe solita frequentare bar sia a colazione che a pranzo e talvolta a cena, senza considerare le ulteriori spese per aperitivi consumati in più occasioni durante la settimana e per l'acquisto di “Gratta e Vinci”. La moglie non si occuperebbe della casa e spesso lascia la Per_ figlia a pranzare/cenare al bar. Ovviamente, egli provvede sia alla spesa per consentire alle figlie di poter pranzare/cenare a casa e sta con loro a pranzo o cena (a seconda della turnistica al lavoro). Afferma, inoltre, di dover ordinare il pasto alle figlie on-line in quanto in casa non vi era nulla e, in sua assenza per lavoro, le stesse si trovavano in difficoltà.
Assegnazione della casa coniugale:
il resistente nel proprio atto afferma che la moglie sostiene di non avere le risorse economiche sufficienti per provvedere al mantenimento di tutte le spese necessarie nel quotidiano, ivi comprese le spese di mantenimento dell'immobile coniugale, egli precisa che qualora dovesse trasferirsi in altro immobile in locazione, allo stesso modo non sarebbe in grado di sostenere le spese per il mantenimento di due immobili. Quindi, qualora la casa ex coniugale non fosse a lui assegnata, sarebbe necessario quanto prima venderla al fine di non vederla persa in sede di esecuzione dei creditori
Il resistente nel proprio atto si rende disponibile a versare la somma di euro 250,00 a titolo di Per_ mantenimento della figlia ma tale disponibilità non è presente nelle conclusioni, nel caso in cui la casa coniugale non venisse a lui assegnata.
Nel rispetto del codice di rito le parti depositavano le proprie memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.. In particolare, la parte ricorrente modificava in parte le proprie conclusioni, specificatamente, nelle richieste economiche a titolo di mantenimento sia in proprio favore, sia in favore delle figlie.
Memoria ex art. 473 bis.17 I c.p.c.
Crisi coniugale:
la parte precisa che, il resistente conscio della gravità della propria condotta e delle conseguenze che la stessa ha avuto nel determinare la fine della relazione coniugale, cerca ora di “retrodatare” l'insorgenza della crisi del suo matrimonio, detta affermazione, del tutto sfornita di prova, contrasta con la realtà fattuale, in quanto il rapporto matrimoniale si deteriorava solo ed esclusivamente a seguito ed in conseguenza della relazione extraconiugale intrapresa dal convenuto, ciò è affermato anche nella lettera inviata il 30.06.2022, quindi l'intervento del legale non è da ascriversi ad una crisi radicata nel tempo. In ogni caso la parte sottolinea che solo a seguito della sentenza di separazione decadono gli obblighi di fedeltà non certo con il mero invio di una lettera da parte del legale, dove peraltro si individua come unica ragione della crisi coniugale il tradimento. Pertanto, dal momento che è la stessa controparte ad ammettere l'esistenza della relazione, questo fatto può ritenersi provato e certifica che il Sig. sia venuto meno ai propri obblighi. Per_1
Redditi dei coniugi:
in merito ai redditi del marito riafferma quanto già dichiarato nel ricorso. Inoltre, riafferma che il marito è proprietario di un'auto della quale non ha prodotto i documenti.
In merito ai propri redditi precisa che, ella dal 1996 risulta invalida al 55% , pertanto, non può svolgere determinate mansioni, l'invalidità in quella percentuale non garantisce alcuna indennità od assegno, quindi, la Sig.ra non è in alcun modo sostenuta o sussidiata Pt_1 dallo Stato a causa della propria condizione.
In secondo luogo, la Sig.ra ha contribuito ai bisogni della famiglia svolgendo un Pt_1 lavoro part-time, che le ha permesso sia di contribuire economicamente alle esigenze familiari che di crescere le figlie senza rivolgersi a baby-sitter ed aiuti di vario tipo per la gestione della casa.
Contributo economico alla famiglia della controparte:
Dal mese di agosto 2023, ossia quello successivo alla notifica del ricorso il marito ha ulteriormente ridotto la somma unilateralmente “concessa” alla moglie per la gestione della casa da 500 a 350 euro mensili (doc. 4 di parte convenuta, pag. 39 del file) ed ha invece deciso di corrispondere direttamente una somma di denaro alle figlie, effettuando a favore di Per_ un bonifico da 250 euro con causale “DIVERTIMENTI” e ad 3 diversi bonifici Per_1 per un totale di 200 euro complessivi, con la stessa causale di bonifico. Nel mese di settembre il Sig. addirittura non ha corrisposto nulla alla moglie per la gestione della casa (dove Per_1 ancora risiede in ogni caso), ed ha di nuovo versato alle figlie 250 euro a testa, come si evince anche dallo stesso doc. 9 di controparte.
Pertanto, la parte conclude che se il resistente sta maturando il pensiero di corrispondere direttamente alle figlie una somma di denaro in modo da evitare di versare quella somma alla moglie, evidentemente non gli è chiaro quale funzione abbia l'assegno di mantenimento a favore dei figli. Infatti, del tutto evidente che le ragazze – come richiesto dalla ricorrente e come loro stesse desiderano - continueranno a convivere con la madre presso la casa coniugale, quindi, il versamento dell'assegno di mantenimento per le stesse alla Sig.ra
è l'unica scelta sensata, in quanto quelle somme non devono essere utilizzate – come Pt_1 pare ritenere il Sig. – per i “divertimenti”, ma per le esigenze di vita quotidiana delle Per_1 ragazze. Comportamento della ricorrente:
la Sig.ra non è solita acquistare “ ed ha sempre provveduto alla spesa Pt_1 Parte_2
e alle esigenze delle figlie, mantenendo uno stile di vita ordinario, contrariamente a quanto vuole far credere controparte.
Detta circostanza è documentalmente provata dagli estratti conto prodotti, dove si notano frequenti spese al Conad da parte della ricorrente o in altri negozi di generi alimentari, mentre
– esaminando quelli della controparte – si notano frequenti spese in pizzerie e ristoranti, anche fuori città, frequentati con la nuova compagna.
L'assegnazione della casa familiare:
In merito la ricorrente afferma che le figlie vogliono stare con lei, quindi, dichiara che la giurisprudenza è granitica sul punto nell'affermare che la casa familiare va assegnata al coniuge economicamente più debole, nonché a quelle con cui materialmente convivranno le figlie.
i redditi delle figlie:
la figlia ha un contratto di lavoro a tempo determinato per cinque mesi da giugno Per_1
2023 ad ottobre 2023 per una retribuzione mensile di circa € 800,00 euro. È pertanto del tutto evidente che non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica, tenuto anche conto del fatto che l'impiego part-time dovrebbe terminare entro il mese di ottobre.
Per_ La figlia ha reperito un'occupazione, sottoscrivendo un contratto di apprendistato presso un negozio da parrucchiera. Anche in tal caso, è del tutto evidente che un contratto di siffatta natura, in cui il datore di lavoro può recedere alla fine del periodo di apprendistato senza giusta causa o giustificato motivo, non dia garanzie di stabilità economica, considerato anche che il compenso di circa 500 euro, allo stato non è in alcun modo adeguato a conseguire l'indipendenza economica.
Il proprio mantenimento:
ella non è economicamente autosufficiente in quanto percepisce uno stipendio di circa € 600
– 700 mensili, quindi, non può oggettivamente prendere in locazione un appartamento, non può mantenersi in toto da sola e le va ovviamente garantita un'esistenza dignitosa, tenuto anche conto del fatto che il Sig. ha entrate per oltre 2.700,00 euro mensili tra stipendio, Per_1 tredicesima, quattordicesima, indennità INPS e buoni pasto. Ella è attualmente la parte economicamente più debole non solo della coppia, ma dell'intero nucleo familiare (ecco il motivo per la quale chiede, in questa memoria, un aumento economico a titolo di mantenimento in proprio favore).
Memoria ex art. 473 bis.17 II c c.p.c.:
crisi coniugale:
la parte resistente ribadisce quanto già affermato nella propria comparsa che il rapporto con la signora era, per molto tempo, amicale, quindi, afferma che irrilevanti appaiono CP_2 essere tutte le ulteriori contestazioni sempre relative all'esistenza (o meno) di una relazione extra-coniugale in quanto sono illazioni non supportate da alcun elemento di prova.
Controparte ha l'onere di provare, ai fini dell'addebito della separazione all'altro coniuge, non soltanto l'esistenza dell'infedeltà ma anche la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Ribadisce ancora che la presunta relazione sentimentale, qualora riconosciuta come tale, si collocherebbe in un tempo successivo alla deflagrazione della crisi familiare e sarebbe quindi sprovvista di efficienza causale sulla disgregazione del nucleo familiare.
La sofferenza psicologica della moglie:
La sofferenza psicologica affermata dalla controparte non viene provata in quanto non solo non è stata prodotta documentazione alcuna a sostegno di quanto asserito, ma anche la stessa ricorrente pare intrattenere una relazione, come pacificamente emerge dalle foto che si producono, risalenti alla fine del mese di settembre /inizio mese di ottobre 2023.
Aspetto economico:
Redditi propri:
la parte resistente precisa che, i conteggi che vengono riportati da controparte sia in ricorso che in memoria sono errati e del tutto infondati in quanto risulta pacifico e documentalmente provato che egli ha ricevuto gli importi di cui alla tabella prodotta al sub. Doc. 5) la quale riporta esattamente gli importi oggetto di buste paga dalle quali è evidente che si debbano anche detrarre alcune voci, come ad esempio i rimborsi Irpef, ecc…
La controparte, inoltre, aggiunge alla retribuzione mensile ricevuta dal resistente l'indennità che lo stesso percepisce a seguito di infortunio sul lavoro e relativa conseguente invalidità, sul punto la parte resistente precisa che tali importi sono solo del resistente e non possono essere valutati al fine di determinare un eventuale assegno di mantenimento per la moglie. Redditi della moglie:
In merito all'invalidità della moglie, il resistente precisa che oltre ad essere parzialmente illeggibile, non risulta alcuna inabilità al lavoro, né totale né parziale e non vi è documentazione successiva al 14.11.1996 di eventuale aggravamento della situazione sanitaria della stessa. Inoltre, non è stato prodotto alcun documento relativo all'eventuale limitazione/incapacità lavorativa, totale o parziale. Peraltro, conclude affermando che la moglie avrebbe ben potuto trovare un'occupazione migliore proprio in considerazione delle agevolazioni che i datori di lavoro hanno per l'assunzione delle persone invalide.
redditi delle figlie:
entrambe le figlie sono maggiorenni e lavorano: lavora a tempo determinato – come Per_1 peraltro già indicato in comparsa di risposta - con retribuzione persino superiore a quella Per_ indicata dalla ricorrente. ha iniziato in ottobre a lavorare con contratto part-time a tempo indeterminato (la parte produce il contratto). Quindi, il resistente afferma che non vuole assolutamente sottrarsi al versamento di un contributo al mantenimento delle figlie, tuttavia, vista la loro autonomia economica in considerazione del fatto che entrambe vivranno con uno dei genitori, ritiene che sia venuto meno in capo ad esso l'obbligo di versamento di un mantenimento. Specifica, inoltre, che egli continuerà ad aiutare le figlie, come peraltro dimostrato dai bonifici che lo stesso ha effettuato in favore delle stesse e direttamente sul conto corrente di queste ultime, come da accordi tra loro direttamente intervenuti.
Memoria ex art. 473 bis. 17 III c.p.c.
Causa della fine del matrimonio:
la parte ricorrente riafferma quanto già ampiamente detto nei precedenti atti che il rapporto matrimoniale si deteriorava solo ed esclusivamente a seguito e in conseguenza della relazione extraconiugale intrapresa dal marito, infatti, sostiene che le prove fotografiche e la lettera dell'avvocato dimostrano la relazione extraconiugale.
Precisa di non aver parlato di riconciliazione tra i coniugi ma che il marito le ha mentito raccontandole di aver posto fine alla relazione extraconiugale intrapresa, ma ciò non corrispondeva al vero. Relazione che non mai stata smentita.
Reddito del resistente:
la parte riafferma quanto già dichiarato nei precedenti atti e chiarisce che il reddito mensile del marito è di circa euro 2.400,00 senza contare la somma di euro 350,00 che percepisce a titolo di infortunio sul lavoro. Quindi, conclude ribadendo che egli ha una retribuzione di quattro volte superiore alla propria.
Attività lavorativa e malattia della ricorrente:
la Signora precisa che non svolge un lavoro part-time per mancanza di volontà, ma Pt_1 per espressa scelta effettuata sul punto dai coniugi, tenuto anche conto delle sue condizioni di salute. Infatti, dalla documentazione prodotta la ricorrente evince che è invalida al 55%, pertanto, con tale percentuale di invalidità le possibilità lavorative sono limitate. Oltre a ciò, afferma che nell'ultimo periodo si sono aggiunti le sofferenze psicologiche patite in conseguenza della separazione, sul punto precisa che, questa non è la sede nella quale far riconoscere il risarcimento del danno psicologico patito, quindi, non ha il dovere di allegare alcun che in questo procedimento.
Assegno di mantenimento a favore delle figlie:
Alla figlia maggiore della coppia, non è stato rinnovato il contratto, pertanto, al Per_1
Per_ momento è senza lavoro. Per quanto concerne, invece, , da atto che – pur tenendo conto della precarietà della situazione lavorativa – la stessa inizia a rendersi autonoma.]
All'udienza del 30.10.2023 il GD dopo aver esperito il tentativo di conciliazione interrogava liberamente le parti. I difensori delle parti chiedevano un breve rinvio al fine di poter trovare un accordo per la definizione della controversia, che il GD concedeva loro rinviando così all'udienza del
20.11.2023. A tale udienza il GD rinviava il giudizio al 07.12.2023, in quanto i procuratori delle parti avevano chiesto, nuovamente, un rinvio.
Alla rinviata udienza del 07.12.2023 i procuratori delle parti davano atto di non aver trovato un accordo. Quindi, il GD con successiva ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 21.12.2023 a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, autorizzava i coniugi a vivere separati, poneva a carico del Sig. , a titolo di mantenimento della moglie, l'importo di euro Controparte_1
400,00 mensili;
ammetteva le prove orali specificatamente i capitoli di prova dedotti da parte attrice:
1), 2), 5), 6), 15) per interpello e testimoni, limitatamente a due testimoni, con esclusione dei restanti capitoli di prova in quanto generici, valutativi, vertenti su circostanze da provarsi documentalmente o comunque irrilevanti ai fini della decisione. Invece, non ammetteva i capitoli di prova dedotti dal convenuto in quanto generici, valutativi e vertenti su circostanze da provarsi documentalmente.
Quindi, fissava per l'espletamento delle prove all'udienza del 23.05.2024, la quale veniva con decreto del 06.05.2024 dal GD rinviata al 10.10.2024. In tale udienza tenuta dalla GOP, Dott.ssa Saglimbeni venivano escussi i testi. Al termine dell'udienza la GOP rimetteva il fascicolo al Presidente per la prosecuzione delle prove e per la pronuncia circa i depositi richiesti dalle parti. Quindi, il Presidente con successiva Ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 11.12.2024 autorizzava le parti a depositare su pct i documenti richiesti dalle parti nell'udienza udienza, specificatamente, il certificato redatto dal
CSM distretto 9 del 08.10.2024 e il contratto di locazione sottoscritto dal resistente il 05.09.2024.
Inoltre, invitava le parti a depositare le dichiarazioni dei redditi del 2024 relative ai documenti richiesti alla predetta udienza, Pertanto, dichiarava conclusa l'istruttoria orale e conseguentemente a ciò, fissava l'udienza per la prosecuzione della causa con la presenza necessaria solo dei difensori per il giorno 06.02.2025 al fine di valutare eventuali altre richieste o fissare l'udienza di discussione della causa.
Nel rispetto di quanto richiesto dal Presidente nella predetta ordinanza le parti con note di deposito del 1.12.2024; 23.12.2024 e 27.01.2025 producevano la relativa documentazione.
Come risulta dalla nota di deposito del 23.12.2025 il resistente in data 07.12.2024 ha acquistato l'immobile di cui risultava essere il conduttore dal 05.09.2024 al prezzo di euro
31.000,00 pagato mediante un assegno circolare.
All'udienza del 06.02.2025 il GD, ritenuto opportuno tentare di raggiungere un accordo tra le parti e in caso negativo procedere a discutere la causa rinviava al 20.03.2025 per comparizione delle parti per tentativo di conciliazione e, ove non riuscito, per discussione orale della causa.
Alla differita udienza del 07.05.2025 le parti dichiaravano di non avere raggiunto un accordo e rinunciavano a sentire le figlie come testi, quindi, il GD riteneva sufficientemente istruita la causa, rinviava così per discussione al 02.07.2025. In tale ultima udienza il GD invitava le parti alla discussione al cui esito si riservava di riferire al collegio per la decisione.
***
Sulla separazione personale dei coniugi
Entrambe le parti concordano affinchè venga pronunciata la loro separazione personale, i fatti e le circostanze addotte dalle medesime nei rispetti atti processuali dimostrano in forma inequivocabile come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia da tempo completamente cessata e come la prosecuzione della convivenza fosse parimenti divenuta intollerabile.
Va, dunque, pronunciata la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Sulla domanda di addebito della separazione a carico del marito Sono stati sentiti due testimoni per parte in ordine alla sussistenza di una relazione coniugale tra il sig. e tale e alla sussistenza di un nesso causale tra l'inizio di tale relazione e la Per_1 CP_2 crisi matrimoniale.
Come evidenziato sopra mentre la moglie sostiene che fu la scoperta della relazione e la successiva scoperta che tale relazione non era stata interrotta a causare la fine del matrimonio il marito ha sostenuto che il matrimonio era già in crisi, come emergerebbe peraltro dalla comunicazione che la moglie le aveva fatto inviare da un legale e la relazione sarebbe iniziata dopo la crisi coniugale e non ne sarebbe la causa.
I testimoni del marito hanno sostanzialmente dichiarato di non sapere nulla della relazione né di alcuni episodi indicati dalla moglie e delle discussioni tra moglie e marito.
Anche i testimoni della moglie hanno dichiarato di non avere avuto conoscenza diretta della relazione ma di averne appreso dalla moglie stessa che aveva loro raccontato vari episodi. Più specifica è stata la testimonianza della sorella della moglie che ha evidenziato di avere saputo della relazione dal racconto delle nipoti che, come narrato da parte ricorrente, avrebbero scoperto tale relazione sia durante il periodo in cui una delle figlie lavorava presso tale , sia da messaggi o CP_2 conversazioni telefoniche.
Sotto un profilo testimoniale decisiva sarebbe stata la testimonianza delle figlie a cui le parti hanno però inteso rinunciare per non coinvolgerle nel conflitto coniugale.
Può però desumersi una prova logica da quanto emerso dagli atti. Se è pur vero che i testi di parte ricorrente hanno dichiarato di avere saputo della relazione solo dal racconto della moglie
(dichiarazione che rende attendibile la deposizione in quanto, trattandosi di una amica e di una sorella della moglie avrebbero ben potuto “parteggiare” per la ricorrente dichiarando di avere saputo direttamente della relazione) è altrettanto vero che le dichiarazione de relato ex parte actoris hanno una specifica credibilità soprattutto nella materia di famiglia: ed invero è difficile che una persona confidi a terzi, anche parenti o amici, situazioni così intime e nel contempo spiacevoli come il tradimento del proprio marito. Invero normalmente tali fatti vengono custoditi da un comprensibile riserbo che viene rotto quando la sofferenza per il fatto e la sua insopportabilità superano ogni limite di tollerabilità. Per cui il fatto di avere confidato ad una amica ed alla sorella tali fatti, come confermato dalle stesse, rende credibile il racconto di parte attrice. Che poi il marito intendesse già conclusa la relazione coniugale dopo l'intervento dei legali è una percezione di parte: il fatto stesso che la moglie abbia accettato più volte di superare la crisi in cambio della promessa che la relazione del marito con un'altra persona si sarebbe interrotta, dimostra come per la moglie il matrimonio non era finito ma è finito a causa del perdurare della relazione e della sua acquisita definitività.
Va quindi pronunciato l'addebito a carico del marito.
La situazione delle figlie.
Entrambe le figlie sono maggiorenni per cui occorre valutare solo gli aspetti economici.
In sede di udienza presidenziale si era tenuto conto delle dichiarazioni delle parti rese all'udienza del Per_ 30.10.2023 da cui risultava che le figlie e vivevano ancora entrambe nella casa Per_1 coniugale ma, sempre dalle dichiarazioni rese dalle parti nonché dalla documentazione prodotta da parte convenuta risultava che entrambe le figlie siano inserite seppur da poco tempo nel mondo del lavoro, avendo la figlia un contratto a tempo determinato presso l'università di Genova Per_1
Per_ come segretaria con retribuzione di euro 800,00 mensili ed essendo da poco assunta con contratto di formazione e lavoro a Pegli come parrucchiera con retribuzione mensile pari ad euro
850,85. Da ciò il Presidente aveva desunto la ormai acquisita autosufficienza economica delle stesse e conseguentemente non aveva disposto alcun assegno di mantenimento a favore delle stesse.
In sede di conclusioni è emerso che la figlia vive ancora con la madre (il padre sostiene Per_1
Per_ che si sta organizzando per andare a vivere da sola) ma ha un lavoro mentre ha iniziato una relazione in Sicilia dove vive ma ogni tanto torna avendo un lavoro precario.
Ritiene questo Tribunale di confermare la non riconoscibilità di un contributo al mantenimento delle figlie dovendo ritenere le stesse ormai economicamente autosufficienti.
La richiesta di assegno di mantenimento per la moglie
Va evidenziato che il matrimonio durato 30 anni, le parti si sono sposate nel 94 con separazione nel Per_ 2023. Dal matrimonio sono nate due figlie, e , oggi maggiorenni. Per_1
Durante il matrimonio la moglie si è occupata della famiglia e delle figlie non lavorando. In oggi è affetta da una invalidità del 50%, che però non determina il diritto ad una indennità ma sicuramente limita la possibilità di svolgere determinati lavori. Ha attualmente un orario di lavoro ridotto e guadagna solo 600 Euro al mese.
Del resto anche il sig. ha evidenziato di non essersi mai sottratto a mantenere la moglie: è in Per_1 discussione invero il quantum dell'assegno chiedendo il marito che sia determinato in proporzione al suo reddito. A tale proposito ha evidenziato di avere acquistato una nuova casa in Cornigliano, dove
è andato ad abitare, investendo risparmi per 30.000 Euro.
Sussiste una indubbia disparità economica tra le parti. In sede di ordinanza presidenziale era stato ritenuto che il marito guadagnasse 1900 Euro al mese rispetto ai 600 della moglie, in sede di discussione il marito ha sostenuto di guadagnare 1700 Euro al mese solo grazie agli straordinari.
Attualmente la moglie continua a beneficiare dell'immobile di proprietà dei coniugi su cui gli stessi non hanno trovato un accordo per la vendita. Il marito evidenzia che le spese per l'amministrazione sono pari a 4000 Euro e quindi sono alte per cui si rischia il pignoramento dell'immobile per i debiti verso l'amministrazione: da qui la sua proposta di vendere l'immobile dividendo il ricavato con la moglie.
La moglie ha evidenziato di avere accettato di far valutare l'immobile per vedere se poteva essere venduto e di non essere contraria ma di non sapere dove andare in caso di vendita non trovando una abitazione da affittare con solo 600 Euro al mese di stipendio.
In sede di ordinanza presidenziale era stato ritenuto congruo un assegno di mantenimento di Euro
400,00 tenuto conto che il sig. risulta percepire una retribuzione di circa euro 1.900,00 mensili Per_1
(a cui va aggiunta una rendita INAIL pari ad euro 350,00 mensili) e tenuto conto che lo stesso avrebbe dovuto trovarsi una sistemazione con conseguenti aggravi in termini di oneri alloggiativi o comunque contribuire al ménage di una sua eventuale nuova sistemazione con la sua attuale compagna e tenuto invece conto che la Sig.ra risulta percepire una retribuzione mensile di euro 600,00 e non ha Pt_1 altre proprietà oltre la casa coniugale (il sig. ha delle case in comproprietà in Calabria). Per_1
In sede di discussione parte ricorrente ha confermato la richiesta di 800 Euro di mantenimento o quantomeno un aumento a 600/700 Euro mentre parte resistente ha dichiarato di poter sostenere un assegno di mantenimento di 200 Euro al massimo.
Ritiene questo Tribunale che il contributo previsto con l'ordinanza presidenziale possa essere aumentato ad Euro 600,00 per i seguenti motivi:
a) persiste una differenza retributiva tra le parti;
b) peraltro la moglie usufruisce di fatto della casa coniugale, anche se non assegnata, e ciò rappresenta di fatto un ulteriore contributo del marito a favore della stessa;
c) la situazione abitativa del marito è migliorata avendo ora egli una casa di proprietà in cui paga solo
400 Euro di spese di amministrazione ed è inoltre proprietario di una autovettura (la moglie non ne possiede). Non è chiaro se conviva con la nuova compagna per cui non si può tenere conto di tale aspetto.
d) le spese di amministrazione dell'immobile casa coniugale sono indubbiamene alte e la ricorrente dovrà evidentemente farsi carico anche delle utenze, finora pagate dal marito: inoltre, se è pur vero che le figlie possono considerarsi economicamente autosufficienti, è emerso dagli atti che la figlia sta ancora vivendo con la madre (anche se il padre sostiene che si sta organizzando per Per_1 trovare una abitazione autonoma) senza contribuire alle spese.
e) la retribuzione limitata della moglie e il fatto che per anni non abbia lavorato rendono difficile in futuro il raggiungimento di una posizione pensionistica diversa da quella sociale: e se anche in sede di separazione non è necessario stabilire un contributo di natura perequativa-compensativa (come invece dovrà farsi in sede di divorzio) è indubbio che vada riconosciuta una componente di tale genere nella misura di Euro 400,00 proprio per compensare il sacrificio compiuto dalla madre nell'accudimento della famiglia e le conseguenti perdite di chances.
f) a tale somma si aggiunge un contributo di natura assistenziale di Euro 200,00 stante il livello minimo di retribuzione.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno compensate per la reciproca soccombenza: la domanda di assegno per le figlie e di assegnazione della casa coniugale non è stata infatti accolta mentre il marito è perdente in tema di addebito e parzialmente in tema di contributo per il mantenimento della moglie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale di nata a [...] Parte_1
(GE) il 14.07.1966 e nato a [...] il Controparte_1
18.02.1968, coniugi per il matrimonio contratto, con rito concordatario, a
Polistena (RC) il 21.09.1994;
- Dichiara tenuto il sig. al versamento di un assegno per Controparte_1
il mantenimento della sig.ra che determina in € 600,00 Parte_1
mensili per 12 mensilità annue a decorrere dal dicembre 2025 e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal dicembre 2026 e per l'effetto condanna il sig. al Controparte_1
versamento di un assegno di mantenimento a favore della sig.ra Pt_1
da versarsi a decorrere dal dicembre 2025 entro il giorno 10 di
[...]
ogni mese per dodici mensilità annue con rivalutazione istat dal dicembre 2026.
- Respinge le altre domande
- Spese del giudizio compensate tra le parti
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Pellegrini