Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2865
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Accolto
    Cessazione della comunione materiale e spirituale

    I fatti e le circostanze addotte dalle parti dimostrano inequivocabilmente la cessazione della comunione materiale e spirituale e l'intollerabilità della convivenza.

  • Accolto
    Relazione extraconiugale del marito

    Le dichiarazioni testimoniali, seppur de relato, e le circostanze emerse dagli atti, inclusa la lettera inviata dai legali della moglie, supportano la prova della relazione extraconiugale e del suo nesso causale con la crisi coniugale. La moglie ha più volte accettato di superare la crisi in cambio della promessa di interruzione della relazione, dimostrando che il matrimonio non era finito ma è terminato a causa del perdurare della relazione.

  • Rigettato
    Assegnazione al coniuge economicamente più debole con le figlie

    La casa coniugale non è stata formalmente assegnata. La moglie continua a beneficiarne, il che rappresenta un ulteriore contributo del marito. Le spese di amministrazione dell'immobile sono alte e la moglie dovrà farsi carico delle utenze. Sebbene le figlie siano considerate economicamente autosufficienti, una di esse convive ancora con la madre.

  • Rigettato
    Contributo al mantenimento delle figlie non totalmente autosufficienti

    Le figlie sono maggiorenni e, sebbene una di esse abbia un contratto a tempo determinato e l'altra un contratto di formazione e lavoro, sono considerate economicamente autosufficienti. Pertanto, non è disposto alcun assegno di mantenimento a loro favore.

  • Accolto
    Mantenimento per la moglie economicamente più debole

    Sussiste una indubbia disparità economica tra le parti. La moglie ha un reddito inferiore e ha dedicato anni alla famiglia, limitando le sue opportunità lavorative e pensionistiche. L'assegno è composto da una componente perequativa-compensativa e una assistenziale.

  • Accolto
    Accordo sulla separazione

    Le parti concordano sulla separazione personale dei coniugi.

  • Rigettato
    Crisi coniugale dovuta a differenze caratteriali, non a relazione extraconiugale

    I testimoni del marito non hanno fornito elementi probatori sulla relazione o sulla crisi. Le dichiarazioni dei testimoni della moglie, pur essendo de relato, sono ritenute credibili. La percezione del marito che la relazione fosse conclusa dopo l'intervento dei legali è considerata una sua prospettiva, mentre le azioni della moglie dimostrano che il matrimonio non era finito per lei e che è terminato a causa della persistenza della relazione.

  • Rigettato
    Assegnazione della casa coniugale al resistente

    La casa coniugale non è stata formalmente assegnata. La moglie continua a beneficiarne, il che rappresenta un ulteriore contributo del marito. Le spese di amministrazione dell'immobile sono alte e la moglie dovrà farsi carico delle utenze. Sebbene le figlie siano considerate economicamente autosufficienti, una di esse convive ancora con la madre.

  • Rigettato
    Contributo al mantenimento delle figlie

    Le figlie sono maggiorenni e, sebbene una di esse abbia un contratto a tempo determinato e l'altra un contratto di formazione e lavoro, sono considerate economicamente autosufficienti. Pertanto, non è disposto alcun assegno di mantenimento a loro favore.

  • Accolto
    Determinazione dell'assegno di mantenimento in proporzione al reddito

    Sussiste una indubbia disparità economica tra le parti. La moglie ha un reddito inferiore e ha dedicato anni alla famiglia, limitando le sue opportunità lavorative e pensionistiche. L'assegno è composto da una componente perequativa-compensativa e una assistenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2865
    Giurisdizione : Trib. Genova
    Numero : 2865
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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