TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/12/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2569/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) PE RI - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) IO La FA - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2569 2023
TRA
(C.F. , con l'Avv. Bernardini Parte_1 C.F._1
EN HE
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Naro Fabrizio Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 5 novembre
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2023, , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con , dalla quale ha avuto tre figli: (classe Controparte_1 Per_1
1996), (classe 1997) e (classe 2003), tutti maggiorenni ed Persona_2 Per_3 economicamente autosufficienti, e di essere legalmente separato dalla moglie, ha chiesto al
1 Tribunale di: i) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Misilmeri, in data
1 febbraio 1996; ii) dichiarare che le parti hanno già provveduto alla suddivisione dei beni in comunione, regolando ogni rapporto economico pregresso;
iii) dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la corresponsione di forme di mantenimento in favore del coniuge.
Costituendosi tardivamente in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, si è Controparte_1 associata alla domanda relativa allo status ed ha chiesto il riconoscimento di un contributo economico di euro 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice Istruttore, con l'ordinanza del 22 maggio 2024, ha impartito i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., cui si rinvia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata discussa all'udienza del 5 marzo 2025, e, all'esito, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva di separazione n. 280 del 16 maggio 2015 munita di attestazione di passaggio in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Quanto alla domanda di assegno divorzile, giova ricordare che, trattandosi di diritto non indisponibile, va proposta nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata entro
30 giorni prima dell'udienza, secondo il disposto di cui all'art. 474 bis.14 cpc.
Nella specie, si evidenzia che il termine per la costituzione in giudizio scadeva il 23 gennaio
2024 e che la resistente si è costituita con ritardo giorno 26 gennaio 2024, incorrendo, quindi, nelle preclusioni assertive previste dall'art. 473 bis.14 cpc.
Ne consegue che la domanda va dichiarata inammissibile.
Non essendoci altre questioni all'interno del thema decidendum il giudizio va definito con una pronuncia sullo status.
Pag. 2 di 3 In ragione dell'esito del giudizio, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Misilmeri, in data 1 febbraio
1996, da , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; CP_1
DICHIARA inammissibile la domanda di assegno divorzile proposta da;
Controparte_1
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa, a cura della
Cancelleria, al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Misilmeri, al numero 1, parte I, dell'anno 1996);
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IO La FA PE RI
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) PE RI - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) IO La FA - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2569 2023
TRA
(C.F. , con l'Avv. Bernardini Parte_1 C.F._1
EN HE
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Naro Fabrizio Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 5 novembre
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2023, , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con , dalla quale ha avuto tre figli: (classe Controparte_1 Per_1
1996), (classe 1997) e (classe 2003), tutti maggiorenni ed Persona_2 Per_3 economicamente autosufficienti, e di essere legalmente separato dalla moglie, ha chiesto al
1 Tribunale di: i) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Misilmeri, in data
1 febbraio 1996; ii) dichiarare che le parti hanno già provveduto alla suddivisione dei beni in comunione, regolando ogni rapporto economico pregresso;
iii) dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la corresponsione di forme di mantenimento in favore del coniuge.
Costituendosi tardivamente in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, si è Controparte_1 associata alla domanda relativa allo status ed ha chiesto il riconoscimento di un contributo economico di euro 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice Istruttore, con l'ordinanza del 22 maggio 2024, ha impartito i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., cui si rinvia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata discussa all'udienza del 5 marzo 2025, e, all'esito, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva di separazione n. 280 del 16 maggio 2015 munita di attestazione di passaggio in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Quanto alla domanda di assegno divorzile, giova ricordare che, trattandosi di diritto non indisponibile, va proposta nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata entro
30 giorni prima dell'udienza, secondo il disposto di cui all'art. 474 bis.14 cpc.
Nella specie, si evidenzia che il termine per la costituzione in giudizio scadeva il 23 gennaio
2024 e che la resistente si è costituita con ritardo giorno 26 gennaio 2024, incorrendo, quindi, nelle preclusioni assertive previste dall'art. 473 bis.14 cpc.
Ne consegue che la domanda va dichiarata inammissibile.
Non essendoci altre questioni all'interno del thema decidendum il giudizio va definito con una pronuncia sullo status.
Pag. 2 di 3 In ragione dell'esito del giudizio, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Misilmeri, in data 1 febbraio
1996, da , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; CP_1
DICHIARA inammissibile la domanda di assegno divorzile proposta da;
Controparte_1
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa, a cura della
Cancelleria, al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Misilmeri, al numero 1, parte I, dell'anno 1996);
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IO La FA PE RI
Pag. 3 di 3