Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 31/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. N. 295/2024 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 295/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), ivi CP_1 C.F._1 osso Faiti, 20, rappresentato nzia CARONE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Prato, Via Modigliani, 7, come da procura allegata al ricorso;
Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...] ( CF : ) , CP_2 C.F._2 to alla via Fantaccini n. 13 , rappre v. Maria VENDITTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Prato, Via G. Fabbroni 11, come da procura allegata in calce alla comparsa di risposta;
Fax: 0574/789091 Pec: vvocati.prato.it Email_2
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, visto apposto in data 19.3.2024. Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 13 febbraio 2024, ha proposto CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CARMIGNANO in data 21 luglio 1991, con rito concordatario, trascritto nel Registro del Comune di Prato al n. 291, anno 1991, parte 2 serie B, scegliendo il regime di separazione dei Beni. A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto :
- che, dalla unione coniugale erano nate , in data 10 marzo 1994, Per_1
e in data 19.2.1995, oramai maggiorenni ed economicamente Per_2 indipendenti;
- che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, i coniugi avevano instaurato procedimento di separazione consensuale concluso con decreto di omologa del 20 ottobre 2011; pagina 1 di 4
- di essere socio di una società immobiliare mentre la priva di un CP_2 titolo di studio specifico, nonostante le condizioni economiche della famiglia le permettessero di avere aiuti per la gestione della casa e della prole, aveva lavorato a fasi alterne, preferendo alternare periodi lavorativi a periodi in cui si occupava in via esclusiva delle figlie;
- che negli anni la moglie aveva svolto occupazioni in qualità di segretaria di una società , impiegata di agenzie immobiliari e, ancora, presso alcuni studi medici, mentre dopo la separazione aveva iniziato ad occuparsi di alcuni ragazzi di famiglie cinesi, che accompagnava a scuola e seguiva negli studi:
- che dalla data di separazione aveva beneficiato di assegno di mantenimento di € 2000,00 mensili, rivalutato annualmente, mentre il ricorrente aveva sostenuto i costi di mantenimento delle figlie, anche nel corso del periodo universitario;
- che al momento della separazione, il ricorrente aveva altresì provveduto a fornire alla madre della resistente la provvista per l'acquisto del diritto vitalizio di abitazione su immobile appartenente alla società immobiliare di cui era socio, adattandosi peraltro a vivere in una abitazione modesta. Sulla base di tali allegazioni, concludeva chiedendo al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, revocando l'assegno di mantenimento a favore delle figlie e della moglie, non ricorrendone più i presupposti, ovvero disporne una sensibile riduzione. Instaurato il contraddittorio, si costituiva deducendo: CP_2
- di avere rinunciato ad ogni ambizione personale e professionale per dedicarsi alla cure dalla famiglia e della casa , avendo contratto la relazione con il d appena 17 anni;
CP_1
- di essere stata costretta ad intraprendere attività lavorativa per sostenere la propria famiglia di origine e dopo le nozze avere trovato occupazioni part time compatibili con la dedizione al nucleo familiare, interrompendole con la nascita della primogenita;
- di avere tollerato nel tempo le condotte del marito che le aveva imposto di non intraprendere alcuna attività lavorativa e di avere scoperto nel 2009 che lo stesso aveva intrapreso una relazione extraconiugale;
- che pervenuti alla determinazione di separarsi, il ur di negare CP_1 un'abitazione alla moglie , si era obbligato a corrispondere alla madre della medesima la provvista necessaria ad acquistare il diritto vitalizio di abitazione dell'appartamento sito in Prato, viale Galilei, di proprietà della società di famiglia FILATURA BRACHI di e C Controparte_3
Snc, dove si era trasferita con le figlie;
- che nel 2013 la madre le aveva trasferito la proprietà dell'immobile di via Fantaccini, n 13, che aveva interamente ristrutturato utilizzando gli pagina 2 di 4 importi ricevuti a titolo di assegno di separazione, continuando ad occuparsi in via pressoché esclusiva delle figlie nelle attività di studio o ludico ricreative;
- che il aveva una florida situazione economica, con un reddito CP_1 annuo di € 50.000,00 al quale andava aggiunto l'utile che percepiva dalla società di famiglia, CINQUE B Spa, con accrediti periodici di importi rilevanti;
- che la notevole disparità delle condizioni patrimoniali dei coniugi era derivata anche dai sacrifici effettuati per mandare aventi la famiglia ed occuparsi della prole. Su tali basi, chiedeva in via riconvenzionale la revisione dell'assegno di mantenimento aumentandolo ad € 3500, 00 mensili, ovvero in subordine ad un versamento una tantum di € 720.00,00 e, in ulteriore subordine, ad un importo comunque maggiore rispetto a quello attualmente corrisposto, non opponendosi alle ulteriori richieste, con vittoria di spese processuali.,
Si procedeva quindi ad istruttoria con la produzione di documenti e all'udienza del 18 dicembre 2024, dopo la concessione dei termini di cui all'art 189 cpc, la causa era rimessa al Collegio per la decisione..
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, secondo la documentazione prodotta, sono separate in virtù della separazione consensuale omologata con decreto del 20/24 ottobre 2011 (RG 3447/2011) di questo Tribunale. Rileva il Tribunale che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi all'Ufficiale di Stato civile, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato. Per quanto esposto e documentato, appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.
Accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge, la domanda deve essere accolta.
Entrambe le figlie, e in data 19.2.1995, sono oggi Per_1 Per_2 maggiorenni e autonome economicamente, sicché non v'è luogo a provvedere al loro mantenimento.
Relativamente all'assegno divorzile a favore della coniuge, invece, si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria in quanto il Collegio ritiene necessari approfondimenti rispetto ai dati emergenti dalla documentazione prodotta da entrambe le parti.
pagina 3 di 4 Quanto alle spese, la relativa pronuncia va quindi riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, così provvede: Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a CP_1
Prato il 02.07.1963, e , nata a Prato il [...], in [...] 21 CP_2 luglio 1991, celebrato in CARMIGNANO, e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Prato al n. 291, anno 1991, parte 2 serie B;
Revoca l'assegno di mantenimento a favore delle figlie e Per_1 Per_2
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
Riserva alla pronuncia definitiva la decisione sulle spese del procedimento.
Così deciso in Prato dal Tribunale di Prato, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025, su relazione del dott. Michele Sirgiovanni Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
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